La formazione dopo gli Accordi del 21 dicembre 2011
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1 La formazione dopo gli Accordi del 21 dicembre 2011 Alberto ANDREANI v.le Mameli, 72 int. 201/C PESARO 0721/
2 Informazione/formazione/addestramento 2 Considerazione preliminare da fare, affrontando il tema della formazione dei lavoratori è che: Serve a poco, disporre in abbondanza di leggi, regolamenti e persino di sanzioni, se non si riesce a convincere il mondo del lavoro e l intera opinione pubblica, della necessità di: conoscere e rispettare le norme prevenzionali; adottare modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza, cambiare i comportamenti,
3 Informazione/formazione/addestramento Questi risultati, però, potranno essere raggiunti solo attraverso una capillare opera di informazione e formazione, condotta con: rigore scientifico, serietà, convinzione e partecipazione di tutti. 3
4 Normativa degli anni cinquanta La legislazione precedente al Decreto Legislativo 626 prevedeva: nell'art. 4 lett. b) del DPR 547/55 e 4 nell'art. 4 lett. b) del DPR 303/56 l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure da adottare e sanzionava penalmente la violazione di tali obblighi.
5 Normativa degli anni cinquanta 5 Nei due DPR degli anni 50 non si faceva parola dell'obbligo di formare i lavoratori, anche se qualche commentatore sosteneva che l'obbligo, seppur non esplicito, era compreso nello spirito di tali norme.
6 Normativa degli anni cinquanta Certo è che: nella pratica della sicurezza, nelle aziende e nelle sentenze dei giudici, 6 l'obbligo di formare i lavoratori non veniva considerato, né sanzionato.
7 Normativa degli anni cinquanta 7 E vero che sia il dpr 547/55 che il dpr 303/56 nel prevedere l'obbligo di: "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione (547) o di "portare a conoscenza i modi di prevenire i danni (303) alludevano anche ad un innegabile contenuto formativo, non potendosi prescindere dalla conoscenza dei propri doveri di prevenzione, né dalle modalità per prevenire eventi dannosi.
8 Normativa degli anni cinquanta 8 Ma è anche vero che nel corso di vari decenni si è avuta prova sufficiente che nella generalità dei casi si è praticata un informazione: troppo generica, a volte evasiva e a volte sfuggente che poco aveva a che vedere con l'esigenza di informare i lavoratori: delle possibili conseguenze dannose derivate dalle loro specifiche attività lavorative.
9 Normativa degli anni cinquanta Così troppo spesso si sono privilegiate le forme dell'affissione dei cartelli contenenti le norme di sicurezza o l'applicazione sugli impianti di generici simboli di pericolo, piuttosto che l'approfondita comunicazione relativa alla natura dei rischi e ai modi di fronteggiarli. 9
10 Normativa degli anni novanta 10 Gli artt. 21 e 22 del decreto 626 operano una vera e propria svolta in materia di informazione e costituiscono una decisa novità in materia di formazione.
11 Informazione e formazione dei lavoratori 11 Capo IV D.Lgs. 626/94 Art. 21 Informazione dei lavoratori Art. 22 Formazione dei lavoratori
12 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 12 Sarebbe un errore ritenere che sostanzialmente il decreto 626 si sia limito a confermare l'impianto dei vecchi articoli 4 del DPR 547 e 303 degli anni 50.
13 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 13 In realtà l'enfasi posta dal legislatore del d.lgs. 626 nel 1994, nel sottolineare gli obblighi del datore di lavoro, ci dice che egli intendeva, invece, farsi carico di una carenza che è in realtà alla base del rilevante fenomeno infortunistico che caratterizza il nostro paese: la mancanza cioè: di conoscenza e di consapevolezza che è il tratto distintivo di una classe lavoratrice sostanzialmente impreparata a fronteggiare i rischi sul lavoro.
14 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 14 Ed infatti l'obbligo previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 626/1994 va ben al di là di quello di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici" previsto dal vecchio art. 4 del D.P.R Esso prescrive infatti di fornire al lavoratore un'informazione "adeguata" su : a) i rischi per la salute connessi con l'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui ali articoli 12 e 15 [ndr: pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza].
15 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 15 C'è in questo modo di impostare l'informazione una valenza sicuramente formativa che è data dalla necessità di acquisire una conoscenza generale del ciclo produttivo senza la quale al lavoratore non si possono chiedere scelte od iniziative a tutela della propria o dell'altrui salute.
16 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 16 Ma il punto centrale della svolta operata dal decreto 626, che caratterizza anche l'obbligo di formazione, è il riferimento al criterio di adeguatezza. Che significa che l'informazione lavoratori deve essere "adeguata"? dovuta ai La risposta più convincente è che essa debba essere rapportata ai soggetti che ne sono destinatari.
17 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori Del resto la norma suona così: "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una adeguata informazione. 17 Il fatto che non si usi, come nel vecchio testo del DPR 547, la parola "lavoratori" ma "ciascun lavoratore" significa che ogni lavoratore è [potenzialmente] bisognoso e destinatario di una diversa misura informativa.
18 Normativa degli anni novanta Art. 21 Informazione dei lavoratori 18 Dunque l'obbligo non può essere adempiuto per vie generali e una volta per tutte attraverso modalità standard. Occorrono cioè diversi strumenti informativi che consentano di raggiungere con efficacia: ciascun lavoratore o specifici gruppi di lavoratori.
19 Normativa degli anni novanta 19 Art. 22 Formazione dei lavoratori Tutto quanto detto in tema di informazione, vale anche, e a maggior ragione, per la formazione, che viene finalmente, concettualmente separata, dalla informazione e alla quale il d.lgs. 626/1994, pur non definendola, dedica l intero articolo 22, titolato Formazione dei lavoratori.
20 Normativa degli anni novanta 20 Art. 22 Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all articolo 1 comma 3, [lavoro a domicilio e portierato] riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi, ovvero all insorgenza di nuovi rischi
21 Normativa degli anni novanta 21 Art. 22 Formazione dei lavoratori Dunque non è sufficiente, per adempiere l'obbligo formativo, la prassi troppo largamente diffusa, di consegnare al lavoratore manuali, libretti di uso o dispense varie.
22 La giurisprudenza 22 In questo senso è l'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione che in una storica sentenza del 7 dicembre 2000 (sez. IV, ric. Fornaciari) esprime con efficacia la necessità e il senso della formazione: "significa anche e soprattutto che il datore di lavoro, educhi il lavoratore ad avvalersi dei presidi infortunistici e si accerti che egli sia formato o educato a servirsene"; e ancora. "questa educazione e formazione, deve essere tanto più attenta e insistita allorché il lavoratore esegua lavori in solitudine, per i quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche".
23 Art. 21 Informazione dei lavoratori Normativa degli anni novanta Art. 22 Formazione dei lavoratori Dunque caratteristica comune dell'informazione e della formazione è che essa deve essere mirata ai destinatari. Questa nozione è di estrema importanza pratica se si pensa ai settori in cui vi è, ad esempio, una forte presenza di lavoratori: extracomunitari o di giovani neoassunti con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.
24 Art. 21 Informazione dei lavoratori Normativa degli anni novanta Art. 22 Formazione dei lavoratori L'adeguatezza della informazione e della formazione, peraltro, non deve essere misurata: solo sulle diversità personali dei vari destinatari; Essa va anche commisurata ai: rischi esistenti. Di qui il carattere "dinamico" dell'informazione e della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi, come ben si ricava dal 3 comma dell'art. 22: "la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi".
25 La giurisprudenza Su questo tema appare particolarmente importante un passo della sent. 3/6/95 della Corte di Cassazione in causa Grassi, secondo cui "il datore di lavoro e i suoi collaboratori devono avere la cultura, la forma mentis del garante di un bene prezioso qual è certamente l'integrità del lavoratore; ed è da questa doverosa cultura che deve scaturire il dovere di educare il lavoratore a far uso degli strumenti di protezione; e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di essere pedanti, che il lavoratore abbia appreso la lezione e abbia imparato a seguirla".
26 Normativa degli anni novanta In conclusione ciò che differenzia radicalmente il decreto 626 dalla legislazione precedente è l'introduzione di una logica secondo cui l'informazione e la formazione divengono parte integrante dell'organizzazione lavoro. del
27 Normativa degli anni novanta Ecco allora che si è dimostrato un errore mortale, troppo spesso attuato, quello di non avere integrata l attività di: informazione; formazione; addestramento nell ambito del documento previsto dall art. 4 comma 2 del d.lgs. 626/94 che per troppo tempo abbiamo liquidato con la generica definizione di documento di valutazione dei rischi.
28 Normativa degli anni novanta In realtà questo documento era molto di più, perché esso doveva contenere: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
29 Normativa degli anni novanta E non vi è dubbio che tra le misure di prevenzione e di protezione vi siano anche quelle connesse alla informazione alla formazione e all addestramento, rigorosamente da programmare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
30 Normativa degli anni novanta È chiaro a questo punto che l importanza strategica che: l informazione, la formazione e l addestramento, hanno, fin dagli anni 90, nei confronti della salute dei lavoratori non avrebbe potuto che andare di pari passo con un attenta e precisa attività di progettazione didattica.
31 Normativa degli anni novanta Progettazione, che avrebbe dovuta essere attuata dal datore di lavoro con l indispensabile contributo del Servizio di prevenzione e protezione (art. 9 del d.lgs. n. 626 del 1994) e che, altrettanto, avrebbe dovuto tener conto di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi didattici; scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi; metodologie didattiche; valutazione dei risultati formativi raggiunti.
32 Normativa degli anni novanta 32 L utilizzo del condizionale è d obbligo e motivato dal fatto che, purtroppo, in vigenza del d.lgs. n. 626/1994, questa fondamentale novità non ha dato i frutti sperati e si è continuato ad abbinare tra loro, quasi senza distinzione alcuna, l informazione e la formazione e soprattutto si è espletato tale obbligo più in modo formale che sostanziale.
33 La normativa degli anni Il d.lgs. n. 81/2008 ha cercato di porre rimedio a questa carenza, rilanciando in modo molto forte il ruolo della compartecipazione consapevole dei lavoratori alla cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
34 34 art. 2, d.lgs. N. 81/2008 Formazione intesa non come unico adempimento, ma come un vero e proprio processo culturale che coinvolge tutti i soggetti e non solo i lavoratori; aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
35 35 Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con: arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro articolo 55, comma 5, lettera c);
36 36 Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
37 37 Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
38 38 Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [e in azienda,] un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con: arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro articolo 55, comma 5, lettera c);
39 39 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; Il lavoratore è sanzionato per la violazione di questa lettera con: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro articolo 59, comma 1, lettera a); c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; Il lavoratore è sanzionato per la violazione di questa lettera con: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro articolo 59, comma 1, lettera a); d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Il lavoratore è sanzionato per la violazione di questa lettera con: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro articolo 59, comma 1, lettera a); e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Il lavoratore è sanzionato per la violazione di questa lettera con: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro articolo 59, comma 1, lettera a);
40 La normativa degli anni 2000 Ecco allora che si passa da una formazione, per così dire dovuta ad una formazione organizzata, inserita in un contesto programmato, efficace e condiviso. 40
41 La normativa degli anni 2000 Occorre raggiungere la consapevolezza che l obbligo posto a carico del datore di lavoro di: informare, formare ed addestrare i lavoratori costituisce un obbligo di "risultato" e non di mero comportamento. Occorre cioè assicurarsi che l'opera di informazione, formazione e addestramento sia andata a buon fine, e successivamente a tale verifica ci si dovrà porre l altro grande obiettivo gestionale: la pretesa di comportamenti sicuri.
42 La normativa degli anni E in tale contesto e con quest ottica che occorre leggere ed applicare l Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 che ha, con colpevole ritardo, data attuazione alla previsione dell articolo 37, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008. Una diversa e troppo formale applicazione di tale Accordo che, pur tra indiscutibili criticità, ha avuto il merito di normare il livello minimo di formazione necessaria per i lavoratori, i preposti ed i dirigenti, renderebbe inutile o addirittura controproducente la sua emanazione.
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