SOL S.p.A. P.zza Diaz MONZA (MI) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 P.zza Diaz MONZA (MI) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE per l Assemblea del

2 SOL S.p.A. Sede in Monza (MI) Piazza Diaz n.1 Capitale sociale Euro i.v. Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n C.C.I.A.A. Milano RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE Egregi Signori Azionisti, il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, con cui è stata data attuazione alla Legge Delega 3 ottobre 2001 n. 366, ha introdotto una riforma organica delle società di capitali con l'obiettivo di adeguare il nostro diritto ai sistemi più avanzati di regole societarie soprattutto all'interno dell'unione Europea. L'intervento legislativo attuato mediante modifiche ed integrazioni al libro V del codice civile è stato recentemente completato col Decreto Legislativo 6 febbraio 2004 n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2004, che, tra l'altro, in materia di società per azioni quotate, ha effettuato l'opportuno coordinamento tra la predetta Riforma ed il Testo Unico in materia di Mercati Finanziari di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998. La gran parte delle norme previste dal D.Lgs 6/2003 sono entrate in vigore il 1 gennaio Per quanto riguarda l'adeguamento statutario alle nuove norme inderogabili per le società che, come la nostra, sono iscritte nel registro delle imprese prima del 1 gennaio 2004, il termine scade il 30 settembre Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo Statuto della Vostra Società debba essere sottoposto ad alcune modifiche ed integrazioni. Alcune modifiche sono necessarie al fine di uniformare le clausole dello Statuto vigente alle disposizioni inderogabili previste dalla nuova normativa; mentre altre modifiche Vi vengono proposte in quanto ritenute opportune nella logica di massima trasparenza ovvero per meglio chiarire il testo vigente. Alleghiamo alla presente Relazione, di cui viene a costituirne parte integrante, il nuovo 1

3 testo dello Statuto Sociale messo a raffronto sinotticamente con quello vigente di cui si propone la modifica nei termini che qui di seguito vengono illustrati articolo per articolo. Articolo 1 Al primo comma è stata eliminata l indicazione dell indirizzo ove ha sede legale la Società. Tale modifica consentirà di trasferire la sede legale all interno dello stesso Comune senza dover modificare lo Statuto. Al secondo comma, avvalendosi della facoltà prevista dal nuovo testo dell'art c.c., è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza sia per quanto attiene il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale sia per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Si ritiene che la semplificazione degli adempimenti relativi a tali decisioni possa agevolare l'attività della Società, che ha l'esigenza di mantenere una diffusa, capillare e dinamica organizzazione sul territorio in linea con l'evoluzione del mercato. Articolo 2 Per quanto riguarda l' oggetto sociale, si è ritenuto opportuno precisare in modo più puntuale e dettagliato le attività che, in base all attuale formulazione dell art. 2 dello Statuto, lo compongono, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art c.c.. In particolare, si è ritenuto opportuno elencare, seppure a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attività che sono strumentali, complementari o comunque utili al perseguimento dell oggetto sociale che, più di altre, rispecchiano la più recente evoluzione del settore. Nell'ultimo comma si propone una formulazione più chiara ed esaustiva dei divieti previsti dall'attuale normativa. Articolo 3 Invariato. Articolo 4 Invariato il primo comma. 2

4 Nel secondo comma si è ritenuto opportuno mantenere la competenza dell'assemblea straordinaria in materia di aumento del capitale, attribuendo a quest'ultima la possibilità di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega in conformità con quanto previsto dall'art c.c.. Il richiamo alla competenza assembleare per l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie è stato spostato all'art. 5 seguente. Si propone inoltre l'introduzione di un quarto comma per richiamare integralmente, in tema di diritto di recesso, la disciplina di legge contenuta nell'art c.c. e seguenti e nelle altre disposizioni applicabili. Articolo 5 Il primo comma ricalca il testo vigente, regolando con maggior chiarezza la disciplina delle azioni. Il secondo comma è stato riformulato al fine di adeguarlo alla nuova disciplina che ha ampliato la possibilità di emettere diverse categorie di azioni. Nell'articolo si propone di aggiungere un terzo comma per consentire all'assemblea in sede straordinaria, ai sensi del nuovo art c.c., di deliberare l'emissione di azioni e/o di altri strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società e delle società controllate; ciò per non rinunciare ad un elemento di flessibilità che può essere eventualmente utilizzato nelle politiche di fidelizzazione dei propri collaboratori. Articolo 6 L'attuale Articolo 6 - Obbligazioni - del testo statutario vigente è stato completamente riscritto per adeguarlo alle nuove regole introdotte dalla Riforma che, in materia, risultano particolarmente innovative. Innanzitutto si propone la modifica del titolo dell'articolo per richiamare la disciplina del finanziamento soci e dell'emissione non solo di obbligazioni, ma anche degli altri strumenti finanziari. Tra le opzioni consentite si è scelto di riservare alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'emissione di obbligazioni e/o altri strumenti finanziari non convertibili in azioni o con warrant ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art c.c.; mentre l'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari convertibili resta di competenza dell'assemblea straordinaria fatta salva la possibilità per quest'ultima di delega al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art ter c.c.. 3

5 Articolo 7 Il nuovo testo proposto contiene i necessari adeguamenti a quanto previsto in particolare dai nuovi testi degli artt e 2367 c.c. Inoltre è stato previsto che gli Intermediari effettuino la comunicazione di cui all art. 2370, comma 2, c.c. almeno due giorni prima della data prevista per l Assemblea; ciò in quanto le azioni della nostra Società sono dematerializzate e pertanto si applica la normativa speciale in materia. Articolo 8 Il secondo ed il terzo comma in tema di competenza e funzionamento dell assemblea sono stati modificati per renderli conformi a quanto previsto dall'art c.c.. In particolare, nel terzo comma è stato recepito l attuale art c.c., che attribuisce alla competenza dell Assemblea in sede ordinaria l approvazione e, conseguentemente, la modifica del Regolamento che disciplina l ordinato e funzionale svolgimento dell Assemblea. Articolo 9 In materia di svolgimento dell assemblea e di verbalizzazione delle relative delibere, le modifiche introdotte adeguano il testo statutario a quanto previsto dagli artt e 2375 c.c.. Articolo 10 L'articolo è rimasto pressochè invariato. L'unica modifica riguarda l'eliminazione nel primo comma dell'inciso "può nominare", in quanto si è ritenuto opportuno riservare all assemblea la nomina non solo del Presidente, ma anche di un Vice-Presidente. Articolo 11 Nel primo comma è stata inserita la precisazione che anche la carica di Vice-Presidente, così come quella di Presidente, non è incompatibile con quella di amministratore delegato. 4

6 E' stato inoltre inserito ex novo un terzo comma che, nella logica della massima trasparenza, richiama il contenuto del novellato art. 2381, quinto comma, c.c. per quanto attiene agli obblighi e alle modalità di informativa che gravano sugli organi delegati. Tali doveri di informativa ricalcano quelli già previsti a carico degli amministratori dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione in relazione al Codice di Autodisciplina. Articolo 12 Al primo comma si propone di sostituire il richiamo ai Sindaci col richiamo più generale agli organi di controllo che risulta più in linea con l'impostazione del codice che attribuisce sia ai Sindaci (ex art bis c.c.) che alla Società incaricata del controllo contabile (ex art ter c.c.) di chiedere agli amministratori documenti o notizie nonché procedere ad ispezioni. Invariati il secondo e terzo comma. Si propone di integrare il quarto comma e di inserirne un quinto per richiamare esplicitamente, e sempre nell'ottica della massima trasparenza, i doveri d'informativa del Consiglio di Amministrazione e quanto previsto dall'art c.c. in tema di interessi degli amministratori in una determinata operazione della Società. Tali doveri di informativa ricalcano quelli già previsti a carico degli amministratori dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione in relazione al Codice di Autodisciplina. Articolo 13 Invariato. Articolo 14 Avvalendosi del disposto di cui all art c.c., si propone di integrare il testo vigente mediante l inserimento di un nuovo comma, il quale attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c. nonché - come già indicato nell'art. 1 - per l'istituzione e la soppressione di sede secondarie e il trasferimento della sede sociale entro i limiti del territorio nazionale. 5

7 Articolo 15 Al primo comma si propone l'eliminazione dell'inciso "se nominato" riferito al Vice- Presidente per rendere il testo conforme a quello proposto per l'art. 10. In calce al secondo comma si propone l'integrazione indicata che si coordina con quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 in tema di rappresentanza. Articolo 16 Si propone di modificare la clausola statutaria in materia di compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione per uniformarla al nuovo testo dell'art c.c., il quale prevede varie forme di compenso. Articolo 17 Si propone innanzitutto la modifica del titolo del Capo V da "Collegio Sindacale" a "Organi di controllo" in modo da comprendervi sia i Sindaci (art. 17) che il soggetto a cui è demandato il controllo contabile (nuovo art. 18 proposto). Il primo comma è invariato. Al secondo e terzo comma si propone di integrare la disciplina del Collegio Sindacale al fine di recepire le disposizioni inderogabili previste dal nuovo testo dell'art c.c. e seguenti, in tema di composizione, cause di ineleggibilità e decadenza, regole di funzionamento e responsabilità del Collegio Sindacale. In particolare, per quanto concerne le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale, si propone di aggiungere un ottavo comma nel quale è richiamata la disciplina prevista dall articolo 2404 c.c. ed è stata introdotta la possibilità di tenere le riunioni del Collegio in teleconferenza o videoconferenza. Invariato tutto il resto. Articolo 18 Si tratta di un articolo nuovo relativo al controllo contabile, di cui ne viene proposta l'adozione per ragioni di completezza e di adeguamento alla Riforma che ha introdotto 6

8 l'art bis e seguenti dedicati a questa specifica funzione modellandone la disciplina sull'art. 155 del D.Lgs. 58/1998. Articolo 19 (ex Articolo 18) Invariato. Articolo 20 (ex Articolo 19) Invariato il primo comma. Le piccole modifiche proposte al secondo comma sono di forma o tese a evidenziare i limiti previsti dall'art bis c.c. richiamato. Articolo 21 (ex Articolo 20) Le integrazioni proposte corrispondono ad un'esigenza di maggior chiarezza e completezza dell'informazione circa gli effetti della liquidazione. Articolo 22 (ex Articolo 21) Invariato. Monza, 9 marzo 2004 SOL S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ing. Aldo Fumagalli Romario) 7

9 Si allega qui di seguito il nuovo testo dello Statuto Sociale messo a raffronto sinotticamente con quello vigente. Testo vigente: STATUTO SOCIALE SOL S.P.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA Art. 1 Denominazione e Sede 1) E costituita con sede in Monza, Piazza Diaz n.1, la società: SOL S.P.A. Modifiche proposte: STATUTO SOCIALE SOL S.P.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA Art. 1 Denominazione e Sede E costituita, con sede in Monza, la società: SOL S.P.A. La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede all estero deve essere deliberato dall assemblea straordinaria. La Società può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze. Art. 2 Oggetto La società ha per oggetto: a) la produzione, la vendita ed il commercio dei gas tecnici, terapeutici e di altri gas in genere e dei servizi ad essi collegati, nonchè dei prodotti ed apparecchiature inerenti agli stessi, la progettazione, la realizzazione ed installazione Art. 2 Oggetto La Società ha per oggetto: a) la produzione, la vendita ed il commercio dei gas tecnici, terapeutici e di altri gas e miscele in genere e dei servizi ad essi collegati, nonchè dei prodotti, materiali ed apparecchiature inerenti agli stessi; la progettazione, la realizzazione ed 8

10 di impianti relativi ai gas di cui sopra ivi compresa la progettazione, realizzazione ed installazione degli impianti necessari al funzionamento di detti impianti, l effettuazione di autotrasporti di merci anche per conto terzi; installazione di impianti relativi ai gas di cui sopra, ivi compresa la progettazione, realizzazione ed installazione degli impianti necessari al funzionamento di detti impianti; l effettuazione di autotrasporti di merci anche per conto terzi; b) l assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, il tutto con riguardo alle sole partecipate medesime, e quindi non nei confronti del pubblico, ma a fine di stabile investimento. Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all estero. b) l assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, il tutto con riguardo alle sole partecipate medesime, e quindi non nei confronti del pubblico, ma a fine di stabile investimento. Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all estero. Con riferimento agli ambiti di operatività di cui al primo comma, lettera a), la Società potrà svolgere se del caso anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, joint venture ed altre forme associative qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il perseguimento dell oggetto sociale, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e dichiaratamente non esaustivo: - qualsiasi attività di formazione relativa all utilizzo dei propri gas e/o degli impianti comunque connessi; - la manutenzione di impianti anche di proprietà di terzi; 9

11 - il compimento di attività connesse alla raccolta ed alla crioconservazione di materiale biologico, quali: la realizzazione e/o la gestione di centri destinati al loro stoccaggio, la movimentazione dei campioni e la ricerca scientifica e tecnologica in tali settori; - la produzione, l importazione, l esportazione, l acquisto e la vendita di energia elettrica, se ed in quanto si tratti di attività strumentale all esercizio degli impianti della Società, sia in Italia che all estero La società potrà inoltre compiere, ed in quanto ritenute dall organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonchè rilasciare fideiussioni e garanzie, anche reali, anche nell interesse di terzi. Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, lett. d), D.lgs. 1 settembre 1993, n.385 per le società per azioni "con titoli negoziati in un mercato regolamentato"; le attività professionali; le attività previste dall art. 12 della legge 13 marzo 1983, n. 77; l esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, dal La Società potrà inoltre compiere, se ed in quanto ritenute dall organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonchè rilasciare fideiussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle per obbligazioni e debiti di terzi. Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, l esercizio di attività riservate a particolari categorie professionali, l esercizio di attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi 10

12 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (art. 106), dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n di pagamento e di intermediazione in cambi ai sensi dell art. 106 del Decreto Legislativo n Art. 3 - Durata Art. 3 - Durata La durata è stabilita fino al 31 dicembre Invariato. 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento, da deliberarsi dall Assemblea. CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI Art. 4 - Capitale Sociale Il capitale sociale è di Euro CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI Art. 4 - Capitale Sociale Il capitale sociale è di Euro (quarantasettemilionicentosessantaquattromila) ed (quarantasettemilionicentosessantaquattromila) ed è suddiviso in numero (novantamilionisettecentomila) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 (zerovirgolacinquantadue). Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell assemblea dei soci anche con l emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell ambito di quanto consentito dalla legge. La società potrà procedere all acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dell art e segg. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili. è suddiviso in numero (novantamilionisettecentomila) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 (zerovirgolacinquantadue). Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ.. La Società potrà procedere all acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall art e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt e ss. 11

13 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. Art. 5 - Azioni Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Art. 5 - Azioni Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e, fatte salve eventuali limitazioni previste in sede di emissione, dà diritto ad un voto. L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti: in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto. L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto. L Assemblea straordinaria può anche deliberare l emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell art cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili. Art. 6 - Obbligazioni Art. 6 Finanziamenti soci, obbligazioni e altri strumenti finanziari La Società potrà richiedere ai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa stabilita dal Comitato 12

14 Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell art. 11 del D. Lgs n. 385 e successive modifiche. La società potrà emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant. La Società potrà inoltre emettere - in conformità alle previsioni degli artt e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionino i tempi e l entità del rimborso del capitale all andamento economico della Società. L emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell art cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall art bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall art ter cod. civ. e dalle altre 13

15 disposizioni di legge applicabili. CAPO III ASSEMBLEA Art. 7 Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori dalla sede sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. CAPO III ASSEMBLEA Art. 7 Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché le previsioni del quarto comma dell art cod. civ., l'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori dalla sede sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la elencazione dettagliata dei Soci richiedenti allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione. Entro lo stesso termine di trenta giorni il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie e sussistano i presupposti richiesti dall art cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la elencazione dettagliata dei soci richiedenti, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione. 14

16 da trattare può, nell'interesse della società, deliberare di non procedere alla convocazione. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea, sono regolati dalla legge, con particolare riguardo anche alle disposizioni in materia di raccolta di deleghe come disposto dagli artt. da 136 a 144, D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58. In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore speciale munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante o in calce al biglietto di ammissione. L avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora e il luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'assemblea straordinaria di terza convocazione. Art. 8 - Costituzione dell Assemblea, oggetto e validità delle deliberazioni L Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro quattro mesi, e quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi, dalla chiusura dell esercizio, per la trattazione degli oggetti di sua competenza. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea, sono regolati dalla legge, anche con riguardo alle disposizioni in materia di raccolta di deleghe come disposto dagli artt. da 136 a 144, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all intervento in assemblea è attribuita dal rilascio da parte dell Intermediario dell apposita certificazione richiesta dalla normativa speciale; il rilascio di tale certificazione dovrà essere comunicato dall Intermediario almeno due giorni prima della data prevista per l Assemblea, ai sensi dell art. 2370, comma 2, cod. civ.. L avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora e il luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quello della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'assemblea straordinaria di terza convocazione. Art. 8 - Costituzione dell Assemblea, oggetto e validità delle deliberazioni L Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato 15

17 ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall art cod. civ. L Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina il Consiglio di Amministrazione e, in seno ad esso, il Presidente e un Vice Presidente; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art.17; determina il compenso delle cariche sociali; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall atto costitutivo, o dalla legge, o sottoposti al suo esame, ai sensi delle disposizioni di legge. L Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori, eleggendo tra gli stessi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in seno ad esso, un Vice Presidente; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art.17; conferisce e revoca l incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile; delibera l azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori. L Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. L Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. 16

18 Le Assemblee straordinarie in terza convocazione si costituiscono con la presenza di un numero di soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, e deliberano validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Art. 9 Presidenza e svolgimento dell Assemblea L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest ultimo, l Assemblea elegge il Presidente. L ordinato e funzionale svolgimento dell Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da un Regolamento dell Assemblea che è approvato e/o modificato dall Assemblea in sede straordinaria. Le Assemblee straordinarie in terza convocazione si costituiscono con la presenza di un numero di soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, e deliberano validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Art. 9 Presidenza e svolgimento dell Assemblea L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest ultimo, l Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente. Il Presidente dell Assemblea che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch esso a maggioranza dei presenti esercita i poteri previsti dall art cod. civ. e assicura l ordinato e funzionale svolgimento dell Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell Assemblea. Il verbale delle deliberazioni assembleari è redatto secondo quanto previsto dalla legge. CAPO IV AMMINISTRAZIONE Art Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a dieci membri, secondo determinazione dell Assemblea, la CAPO IV AMMINISTRAZIONE Art Consiglio di Amministrazione La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a dieci membri, secondo determinazione dell Assemblea, la 17

19 quale fra di essi nomina il Presidente e può nominare un Vice-Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica, secondo le determinazioni dell Assemblea, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, e sono rieleggibili. Qualora il numero dei membri del Consiglio sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati decadranno insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall Assemblea, l intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d urgenza l Assemblea per la nomina dell intero Consiglio. Art. 11 Cariche Sociali Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente non è incompatibile con quella di amministratore delegato. quale fra di essi nomina il Presidente e il Vice- Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica, secondo le determinazioni dell Assemblea, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, e sono rieleggibili. Qualora il numero dei membri del Consiglio sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati decadranno insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall Assemblea, l intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d urgenza l Assemblea per la nomina dell intero Consiglio. Art. 11 Cariche Sociali Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente e di Vice Presidente non è incompatibile con quella di 18

20 Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli consiglieri incarichi speciali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonchè le modalità di funzionamento. amministratore delegato. Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli consiglieri incarichi speciali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonchè le modalità di funzionamento. Gli organi delegati sono tenuti all osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 2381, quinto comma, cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonchè gli emolumenti. Art. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice- Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno e, ordinariamente, ogni tre mesi; la convocazione avviene mediante lettera raccomandata o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione: in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo con preavviso di Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonchè gli emolumenti. Art. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno e, ordinariamente, ogni tre mesi; la convocazione avviene mediante lettera raccomandata o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione; in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo con 19

21 almeno ventiquattro ore. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. In deroga a quanto precede, le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o il Vice-Presidente, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o del Vice- Presidente al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente. preavviso di almeno ventiquattro ore. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. In deroga a quanto precede, le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o il Vice-Presidente, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere 20

22 effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o del Vice- Presidente al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente. Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall art cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. Art. 13 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Per la validità delle deliberazioni del Art. 13 Deliberazioni del Consiglio di Invariato. Amministrazione Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito Art Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito 21

23 dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi deliberare tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva esclusivamente all Assemblea. dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi deliberare tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva esclusivamente all Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt e 2505-bis cod. civ., nonché, in conformità a quanto previsto al precedente art. 1, l istituzione e la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l art cod. civ.. Art. 15 Rappresentanza La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente, e al Vice-Presidente se nominato, con facoltà degli stessi di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione. Il potere di rappresentanza spetta pure agli Amministratori Delegati nell ambito delle attribuzioni loro conferite. Art. 16 Compenso degli Amministratori Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, determinato dall Assemblea, sotto forma di retribuzione in forma Art. 15 Rappresentanza La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta, disgiuntamente, al Presidente e al Vice-Presidente, con facoltà degli stessi di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione. Il potere di rappresentanza spetta pure agli Amministratori Delegati nell ambito delle attribuzioni loro conferite, nonché ai soggetti indicati all ultimo comma del precedente art. 11. Art. 16 Compenso degli Amministratori Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, determinato dall Assemblea, sotto forma di retribuzione in forma 22

24 fissa e/o di partecipazione agli utili. E fatto salvo il disposto dell art. 2389, comma 2, cod. civ. per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, la quale potrà essere determinata in una delle forme sopraddette, anche in mancanza di delibera che stabilisca il compenso spettante all intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1 comma dell art cod. civ.. fissa e/o di partecipazione agli utili e/o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni della Società di futura emissione. E fatto salvo il disposto del terzo comma dell art cod. civ. per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, la quale potrà essere determinata in una delle forme sopraddette, anche in mancanza di delibera che stabilisca il compenso spettante all intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1 comma dell art cod. civ.. L Assemblea potrà altresì determinare, in una delle forme di cui al comma che precede, il compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, con facoltà del Consiglio di ripartirlo al suo interno, secondo quote che dovranno essere differenziate in relazione agli incarichi speciali ricoperti dai singoli Amministratori in seno al Consiglio stesso. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. CAPO V COLLEGIO SINDACALE Art Sindaci L'Assemblea elegge il Consiglio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di L Assemblea potrà altresì determinare, in una delle forme di cui al comma che precede, il compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, con facoltà del Consiglio di ripartirlo al suo interno, secondo quote che dovranno essere differenziate in relazione agli incarichi speciali ricoperti dai singoli Amministratori in seno al Consiglio stesso. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. CAPO V ORGANI DI CONTROLLO Art Sindaci L'Assemblea elegge il Consiglio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. I poteri ed i doveri del Collegio 23

25 cui alle vigenti disposizioni di legge. Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni Socio può presentare, o concorrere alla presentazione di, una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell avviso di convocazione. Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il due per cento del capitale sociale con La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni Socio può presentare, o concorrere alla presentazione di, una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell avviso di convocazione. Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il due per cento del capitale sociale con 24

26 diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due Sindaci effettivi ed un supplente; b) fra le restanti liste, dalla lista che ha riportato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due Sindaci effettivi ed un supplente; b) fra le restanti liste, dalla lista che ha riportato il 25

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