Cc: Si richiede a Codesto Istituto la riformulazione dell art. 14, II comma, nei seguenti termini:
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1 Elio Migliardi urance.it> 18/09/ Per: Cc: Oggetto: Osservazioni a schema di Regolamento in pubblic Roma, 18 settembre 2007 Prot. 242/07 Spett.le ISVAP Via del Quirinale, Roma Si richiede a Codesto Istituto la riformulazione dell art. 14, II comma, nei seguenti termini: E classificato nel Ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell ambito dei rischi relativi all occupazione, il contratto di assicurazione, con pagamento del premio a carico del debitore/assicurato, che garantisce questi dall impossibilità di adempiere all obbligazione di pagamento a favore dell ente finanziatore a causa della perdita di impiego, con conseguente cessazione dell erogazione dello stipendio. La surrogazione dell assicuratore nei diritti e privilegi dell ente finanziatore è esclusa, oltre che in caso di decesso del debitore/assicurato, in caso di evento risolutivo del rapporto di lavoro del debitore/assicurato derivante da: a) sopravvenuta invalidità totale e permanente a causa di infortunio avvenuto dopo la stipula del contratto di prestito; b) invalidità totale e permanente da malattia sopravvenuta dopo la stipula del contratto di prestito; c) licenziamento, individuale o collettivo, esercitato dal datore di lavoro, almeno 6 mesi dopo la stipula del contratto di prestito. Nei casi di cui sopra, resta comunque valida la surrogazione dell assicuratore in relazione alle somme, più avanti indicate, che il debitore/assicurato, in sede di stipula del contratto di prestito, ha ceduto a favore dell ente finanziatore a garanzia dell estinzione del finanziamento:
2 - trattamento di fine rapporto, indennità di quiescenza, indennità di buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt. 43, 52 e 55 del D.P.R. del n.180 e successive integrazioni e modifiche; - importi oggetto di riscatto ai sensi dell ultimo periodo del comma 10 dell art.11 del D. Lgs. del n La richiesta di riformulazione del II comma dell art. 14 si riconduce alle seguenti considerazioni: Primo capoverso L impostazione adottata mira ad attrarre ogni schema di contratto assicurativo che comporti un imputazione al mutuatario del costo della copertura assicurativa. La formulazione normativa potrà pertanto riferirsi:. a polizza stipulata direttamente dal mutuatario;. a polizza stipulata dall ente finanziatore per conto di chi spetta ai sensi dell art del Codice Civile. Trattasi dello schema negoziale oggi utilizzato dal mercato assicurativo nel rapporto convenzionale con banche ed intermediari finanziari. Il contratto assicurativo viene stipulato dall istituto mutuante sulla base di un preventivo consenso espresso dal soggetto che richiede il finanziamento, consenso formalizzato in sede di sottoscrizione della domanda di prestito e di sottoscrizione della proposta di assicurazione. Il consenso consente, tra l altro, all istituto mutuante di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi del II comma dell art Gli interessi dell istituto mutuante e del mutuatario alla garanzia assicurativa devono ritenersi convergenti in punto di fatto e di diritto. Varia solo la portata della copertura che è piena per l istituto mutuante e che è invece limitata per il mutuatario. Tale limitazione, peraltro, trova, su un piano squisitamente giuridico, la sua ragione nel fatto essenziale di essere correlata e circoscritta esclusivamente ai casi in cui lo stato di sopravvenuta disoccupazione sia riconducile a comportamenti volontari posti in essere dallo stesso mutuatario: cioè a comportamenti che rientrano, secondo le primarie regole ordinamentali, nell ambito delle responsabilità imputabili a soggetto cosciente in ragione della sua volontaria condotta pregiudizievole. Secondo capoverso Si propone di elencare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario consegua ad eventi che esulano dalla volontà di questi. La conferma della surroga (per il caso di licenziamento) per un arco temporale di sei mesi serve a tutelare l assicuratore da fenomeni di insolvenza dolosa. Si segnala infatti che sono ormai frequenti, soprattutto nel segmento dei prestiti a dipendenti di piccole /
3 medie aziende e con particolare incidenza in alcune regioni d Italia le casistiche collettive di lavoratori dipendenti che chiedono un prestito con cessione del quinto a stretto ridosso da un preannunciato o prevedibile licenziamento per cessazione e/o riduzione di attività aziendale. Il testo proposto non fa rinvio al dolo o alla colpa del mutuatario, quali presupposti per legittimare la surroga dell assicuratore. Ne deriverebbe infatti, per quest ultimo, l onere di provare tali condizioni sulla base di apposito accertamento giudiziale, con connesso aggravio dei costi e dei tempi di recupero. In misura assolutamente prevalente, la produzione di tale prova sarebbe poi del tutto problematica atteso che i datori di lavoro usano, per esigenze di rispetto della riservatezza di informazioni personali, limitarsi a comunicare agli istituti mutuanti che il mutuatario, a titolo di esempio: non è più alle dipendenze o è cessato dal servizio, senza fornire alcuna precisazione sul titolo e sulle motivazioni dello scioglimento del rapporto di lavoro. Terzo capoverso La formulazione proposta è finalizzata a confermare il vincolo sulle somme che:. il mutuatario, in sede di richiesta del finanziamento, ha irrevocabilmente già ceduto ai sensi dell art del Codice Civile;. sono pertanto già uscite dal patrimonio del mutuatario. Allo scopo di garantire la massima trasparenza nei confronti dei consumatori in sede pre-contrattuale e contrattuale, si richiede a Codesto Istituto il benestare a formulare le Condizioni di Assicurazione, in tema di surroga, nei seguenti termini: La surrogazione dell assicuratore nei diritti e privilegi dell ente finanziatore è esclusa, oltre che in caso di decesso del debitore/assicurato, in caso di evento risolutivo del rapporto di lavoro del debitore/assicurato derivante da: a) sopravvenuta invalidità totale e permanente a causa di infortunio avvenuto dopo la stipula del contratto di prestito; b) invalidità totale e permanente da malattia sopravvenuta dopo la stipula del contratto di prestito; c) licenziamento, individuale o collettivo, esercitato dal datore di lavoro, almeno 6 mesi dopo la stipula del contratto di prestito. Nei casi di cui sopra, resta comunque valida la surrogazione dell assicuratore in relazione alle somme, più avanti indicate, che il mutuatario, in sede di stipula del contratto di prestito, ha ceduto a favore dell ente finanziatore a garanzia dell estinzione del finanziamento:
4 - trattamento di fine rapporto, indennità di quiescenza, indennità di buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt. 43, 52 e 55 del D.P.R. del n.180 e successive integrazioni e modifiche; - importi oggetto di riscatto ai sensi dell ultimo periodo del comma 10 dell art.11 del D. Lgs. del n In assenza di informazioni sul titolo e/o sui motivi di cessazione del rapporto di lavoro, l assicuratore comunica al debitore / assicuratore il diritto di questi di essere affrancato dalla surroga qualora sia documentato uno degli eventi indicati alle precedenti lettere a), b) o c). Al di fuori dei casi indicati alle precedenti alle precedenti lettere a), b) o c), l assicuratore è surrogato nei diritti e privilegi dell ente finanziatore in caso di evento risolutivo del rapporto di lavoro del mutuatario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la surrogazione opera in caso di:. dimissioni, comprese le dimissioni concordate e/o incentivate, con l utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici o comunque con provvedimenti di carattere agevolativo;. licenziamento, individuale o collettivo, esercitato dal datore di lavoro, entro i 6 mesi successivi alla stipula del contratto di prestito;. rinotifica del contratto di prestito a nuovo datore di lavoro ai sensi del secondo capoverso dell art. 59 del D.P.R. del n.895;. avvenuto raggiungimento di limiti di età;. collocamento in pensione, di vecchiaia o anzianità;. licenziamento esercitato dal datore di lavoro per cessato appalto ma con connessa riassunzione del mutuatario da parte del nuovo appaltatore ai sensi dell art. 29, comma 3 del D. Legislativo del 10 settembre n.276 e successive modifiche ed integrazioni;. trasferimento di azienda o di ramo di azienda di cui all art del Codice Civile;. scissione, fusione o incorporazione di azienda;. mobilità interna tra aziende appartenenti allo stesso gruppo;. mobilità all interno di amministrazioni pubbliche o del parastato;. reintegro in servizio del mutuatario a seguito di impugnazione del licenziamento. ================================================= Si richiede, in ultimo, a Codesto Istituto, di inserire all interno dell art. 20 la specifica stipulati nell esercizio per i contratti di assicurazione oggetto delle disposizioni transitorie, onde evitare che un interpretazione letterale e non autentica dello stesso articolo possa portare ad una riclassificazione, di fatto impraticabile, delle riserve premi relative a contratti a premi unici pluriennali (propri delle coperture rischio impiego) stipulati negli esercizi precedenti.
5 Il primo rigo dell articolo in esame verrebbe così integrato: Per i contratti di assicurazione stipulati nell esercizio in corso alla data.. ==================================================== Vi ringraziamo per l attenzione e restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento. Distinti saluti. Dott. Elio Migliardi Responsabile Direzione Tecnico- Commerciale Net Insurance S.p.A. Via dei Giuochi Istmici, Roma Tel: Fax: elio.migliardi@netinsurance.it
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