NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

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1 NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI Approvato con delibera C.C. N. del

2 NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE Sommario CAPO I Norme Generali... 4 Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 4 Articolo 2 Definizioni... 4 Articolo 3 Tipologie di mercati... 6 Articolo 4 Istituzione di un mercato... 7 Articolo 5 Criteri in materia di individuazione dei mercati... 8 Articolo 6 Ampliamenti e modificazione del mercato... 8 Articolo 7 Competenze della Giunta in via d urgenza... 8 Articolo 8 Soggetti partecipanti... 8 Articolo 9 Acquisizione del titolo abilitativo... 9 Articolo 10 Cessazione... 9 Articolo 11 Subingresso e re intestazione dell autorizzazione Articolo 12 Successione per causa di morte Articolo 13 Commercio ambulante itinerante CAPO II Funzionamento dei Mercati Articolo 14 Assegnazione di posteggi a nuovi operatori Articolo 15 Criteri di assegnazione della concessione di posteggi Articolo 16 Rinnovo della concessione di posteggio Articolo 17 Modalità di allocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e re istituzione dei mercati Articolo 18 Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio Articolo 19 Migliorie Articolo 20 Ampliamento Articolo 21 Dimensioni, attrezzature e parcheggi Articolo 22 Orari Articolo 23 Registro degli operatori sui mercati Articolo 24 Registrazione delle presenze e decadenze Articolo 25 Spunta Articolo 26 Sostituzione temporanea del titolare Articolo 27 Scambio, ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento CAPO III Produttori Agricoli e Operatori del settore alimentare Articolo 28 Definizione di imprenditore agricolo Articolo 29 Produttori agricoli e operatori del settore alimentare Articolo 30 Prodotti vendibili dagli imprenditori agricoli Articolo 31 Mercati dei produttori agricoli Articolo 32 Modalità di partecipazione al mercato Articolo 33 Vendita itinerante Articolo 34 Vendita in occasione di manifestazione estemporanee Articolo 35 Prezzi di vendita Articolo 36 Obblighi per gli operatori CAPO IV Funzionamento delle fiere-mercato e sagre Articolo 37 Manifestazioni temporanee Articolo 38 Hobbismo Articolo 39 Collezionismo Articolo 40 Definizione di valore modico Articolo 41 Iscrizione nel registro Articolo 42 Autorizzazioni temporanee CAPO V Norme Finali Articolo 43 Norme di comportamento degli operatori del mercato Articolo 44 Preposti alla Vigilanza Articolo 45 Canone, tasse e tributi comunali

3 Articolo 46 Abrogazioni Articolo 47 Disposizioni finali

4 CAPO I Norme Generali Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni per l'esercizio del commercio, nell area pubblica nel territorio del Comune di Nuoro. In particolare regola lo svolgimento dell attività commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande nei mercati settimanali, nei posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, nelle fiere-mercato specializzate e negli altri spazi pubblici. Articolo 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente provvedimento si intende: per D.Lgs. 114/98 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per L.R. n. 5/2006 la legge della Regione Sardegna n. 5 del 18 maggio 2006 inerente la Disciplina generale delle attività commerciali ; per D.G.R 15/15/2007 i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche di cui al Capo II - artt della come definiti nella delibera della Giunta Regionale n.15/15 del 19/04/2007. per L.R. n. 3/2008 la legge della Regione Sardegna di istituzione dello sportello unico per le attività produttive: Semplificazione e accelerazione delle procedura amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi; per D.lgs 59/2010, il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 avente ad oggetto Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Per Conferenza Unificata si intende l intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2010; per Commercio su aree pubbliche l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; per Aree pubbliche Strade, piazze, le aree comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per Posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. per Mercato l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione dei pubblici servizi. per Presenze in un mercato il numero delle volte che l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. 4

5 per Presenze effettive in una Fiera-mercato o altro evento il numero di volte in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale evento; per Posteggio libero il posteggio all interno di un mercato esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante. per Posteggio fuori mercato - il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa da quelle in cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione; per Autorizzazione di tipo a) - l autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio dato in concessione, è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all esercizio in forma itinerante; per Autorizzazione di tipo b) - l autorizzazione all esercizio dell attività negli spazi definiti da ogni singolo comune, e su posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante. La stessa abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. per Concessione - il provvedimento che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato ; per Concessione Temporanea - il provvedimento che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio di una concessione stabile, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante; per Miglioria - la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera-mercato o in un mercato, di sceglierne un altro nella stessa fiera o mercato purché non assegnato; per Scambio - la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; per Posteggio riservato - si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti disabili o comunque per i soggetti agevolati nella assegnazione dei posteggi da specifiche norme Nazionali o Regionali; per Gestione Congiunta - la gestione da parte di persona fisica titolare (o comunque legittimata all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di due concessioni nello stesso settore merceologico e relative autorizzazioni di posteggi sul medesimo mercato ad utilizzare detti posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al rilascio di titoli autorizzatori aggiuntivi; per Settore Merceologico - la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato; per Spunta - l'operazione con cui, all apertura del mercato e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi 5

6 occasionalmente liberi o non ancora assegnati, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche; per Spuntista - l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio per il medesimo giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato. per Hobbisti e Collezionisti i privati privi di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che espongono per la vendita occasionale e non professionale le proprie opere o collezioni per massimo 30 giorni lavorativi all anno e che rispettano i requisiti fiscali ; per Artisti i pittori, i ritrattisti, i caricaturisti, gli scultori, gli scrittori che liberamente espongono per la vendita le proprie opere, anche se realizzate su supporto informatico. per Imprenditore agricolo imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, dell art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005, n.1 e del D.lgs 228/2001; per Operatore del settore alimentare : (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo ; per Impresa alimentare : ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; per SUAP lo Sportello Unico delle Attività Produttive a cui dovrà essere inoltrata la Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAAP). Il SUAP Sardegna è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. per DUAAP la Dichiarazione Autocertificativa Unica sostitutiva di ogni atto autorizzatorio e D.I.A. relativo ad attività produttive. 2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci,. Articolo 3 Tipologie di mercati 1. A sensi dall art. 10 della D.G.R. 15/15/ del 2007 i mercati sono distinti in: a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari; b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; c) mercati con periodicità non giornaliera; d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie; e) fiere-mercato specializzate per la vendita di oggetti usati, anticherie, opere d arte 6

7 di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali; f) sagre. La definizione delle aree di mercato deve tener conto: a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della durata pluriennale del posteggio; b) delle norme in materia di viabilità; c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario; e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; f) di altro motivo di pubblico interesse. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Articolo 4 Istituzione di un mercato 1. Ai sensi dell art. 11 della D.G.R. 15/15/2007: Il Comune istituisce i mercati, amplia e modifica quelli esistenti nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale. Nella deliberazione debbono essere indicati: a) l ubicazione del mercato e la sua periodicità; b) l organico dei posteggi; c) (nei mercati alimentari non specializzati) il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti; d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo. La deliberazione del Consiglio Comunale viene trasmessa all Assessorato regionale competente in materia di commercio. 2. Possono essere istituiti posteggi isolati (oltre a quelli attualmente adibiti a chioschi) in presenza di specifiche motivazioni anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario soddisfare particolari esigenze dei consumatori. 3. Il Dirigente, quando ritenga necessario acquisire pareri o integrare l istruttoria, procede a convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 in caso di istituzione o modifica dei mercati. 7

8 Articolo 5 Criteri in materia di individuazione dei mercati 1. Ai sensi dell art. 9 della D.G.R. 15/15/2007 le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all interno del limite di 100 metri di tutela dei beni paesaggistici; tale limite non rileva allorchè l istituzione del mercato non comporta interventi edilizi e quando la presenza dell attività commerciale non è tale da compromettere il valore del bene da tutelare. In tale circostanza rileva il comma 1 a), art. 2 della Conferenza Unificata 5 luglio 2012 secondo cui il concessionario dovrà rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale rispettando le prescrizioni definite dall amministrazione Articolo 6 Ampliamenti e modificazione del mercato 1. Ai sensi dell art. 12 e 13 della D.G.R. 15/15/1997 con deliberazione del Consiglio Comunale, alle medesime condizioni previste per l istituzione di nuovi mercati, possono essere disposti ampliamenti modifiche e mutamenti della periodicità dei mercati esistenti.. 2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano l area mercatale, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione del Consiglio Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee delle medesime. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati ai sensi dell articolo successivo. 3. L attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione su proposta del Dirigente competente da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate con i rappresentanti del mercato. Articolo 7 Competenze della Giunta in via d urgenza 1. Nella delibera che istituisce il mercato il Consiglio Comunale può autorizzare la Giunta Comunale ad adottare, in via sperimentale, modifiche sulla periodicità o l ubicazione del mercato, quando queste si rendano necessarie per rivitalizzare il commercio su area pubblica a tutela degli operatori in esso partecipanti. Allo stesso modo qualora si ravvisi una riduzione della capacità attrattiva del mercato o una caduta della domanda potrà essere disposta la soppressione dei parcheggi esistenti. 2. Nel caso di cui al comma 1 ed entro 10 mesi dall adozione della delibera, la Giunta Comunale riferirà al Consiglio in merito all opportunità di modificare il mercato originariamente istituito, tenuto conto delle risultanze del periodo di sperimentazione. Qualora la sperimentazione non abbia avuto esito positivo, si dovrà disporre la cessazione degli effetti della deliberazione di Giunta, con conseguente ripristino delle condizioni originariamente modificate. 3. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale può istituire nuovi mercati. In tal caso il procedimento dovrà essere istruito secondo quanto indicato nel precedente comma 2. Articolo 8 Soggetti partecipanti 1. Ai sensi dell art. D.G.R. 15/15/2007, il commercio su area pubblica può essere svolto: 8

9 a) su posteggi assegnati in concessione per un periodo stabilito dalle norme vigenti; b) negli spazi definiti dal comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante secondo le modalità definite dall amministrazione. 2. Il commercio su area pubblica è soggetto alla presentazione al SUAP della DUAAP ai sensi della L.R. n. 3/2008 e circolari applicative e può essere esercitato sin dalla data di trasmissione telematica della stessa. 3. I venditori occasionali denominati hobbisti e collezionisti, nelle more di una più compiuta disciplina regionale, per poter essere concessionari di suolo pubblico nelle fiere-mercato specializzate o nei posteggi su area pubblica, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il servizio commercio. Ad essi, in quanto compatibile, si applica la disciplina del presente regolamento inerente la regolamentazione dei posteggi e le fiere mercato specializzato. Articolo 9 Acquisizione del titolo abilitativo 1. Le autorizzazioni previste dalla L.R. n. 5/2006 e le D.I.A. sono sostituite da una dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) che dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) con le modalità previste dalla normativa vigente ; 2. La DUAAP abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell ambito della regione cui appartiene il comune che l ha rilasciata, sia nell ambito delle altre regioni del territorio nazionale. 3. I produttori agricoli diretti, singoli o associati, per acquisire i titoli abilitativi devono essere in possesso dei requisiti di cui al Capo III del presente regolamento; 4. La dichiarazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una per l altra attività. L abilitazione alla somministrazione, deve risultare da una specifica indicazione sulla DUAAP, per i casi di immediato avvio dell intervento; 5. Le modalità di vendita, di somministrazione ed eventualmente preparazione dei cibi, nonché i requisiti delle attrezzature utilizzate sono stabiliti dai regolamenti comunitari (Regolamento CE 852/2004 e CE 178/2002) e dal Ministero della Salute con ordinanza del 03/04/2002. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'asl competente per territorio. 6. La dichiarazione autocertificativa deve essere presentata dal titolare, se persona fisica o, dal legale rappresentante nel caso di società di persone regolarmente costituite, secondo le norme vigenti. 7. Ricevuta la comunicazione di avvio dell attività con le dichiarazioni previste, l ufficio provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali ed ogni altro elemento ritenga necessario. Articolo 10 Cessazione 1. La cessazione dell'attività è soggetta all invio di preventiva comunicazione (tramite portale SUAP) al Comune, ed ha effetto sin dalla data di trasmissione telematica della stessa. 9

10 2. In caso di cessione d azienda, il trasferimento del titolo occupativo di suolo pubblico in capo al compratore è disposto secondo quanto previsto per il sub ingresso o la re intestazione dell autorizzazione. Articolo 11 Subingresso e re intestazione dell autorizzazione 1. Ai sensi dell art. 15-bis della L.R. n. 5/2006 il trasferimento dell attività per atto tra vivi è consentito (a prescindere dal grado di parentela) 1 a favore dell avente causa e comporta il trasferimento della concessione fino alla scadenza originaria della concessione. Il subingresso è soggetto a preventiva comunicazione (DUAAP) e può essere effettuato sin dalla data di trasmissione telematica della comunicazione. 2. Il subentrante, ai sensi dell art. 15-bis L.R. n. 5/2006 deve possedere i requisiti ai quali è subordinato l accesso e l esercizio dell attività, fermo restando che il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, esclusione fatta per la successione mortis causa, può essere trasferito a un soggetto appartenete alla medesima categoria. 3. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'articolo 2556 Codice Civile. 4. Nei casi di cui ai precedenti commi, resta inteso che il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario Articolo 12 Successione per causa di morte 1. Ai sensi dell art. 15-bis della L.R. n. 5/2006 la successione nell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, dal successore al SUAP. Il successore anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, può esercitare provvisoriamente l'esercizio dell'attività per massimo un anno dalla data del decesso del dante causa. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi. Articolo 13 Commercio ambulante itinerante 1. Per commercio ambulante itinerante si intende quello svolto: su aree pubbliche; su posteggi liberi mercatali; al domicilio del consumatore o in locali ove il titolare dell autorizzazione si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 2. Può essere esercitata dai soggetti: titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica (tipo a) e b) della legge); titolari di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica conseguito a seguito di Dichiarazione Unica Autocertificativa per l Avvio delle Attività Produttive (DUAAP) rilasciata ai sensi della L.R. n.3/2008; in possesso della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge di conversione 30 Luglio 2010, n. 122, avente valore di titolo autorizzatorio e dai produttori agricoli; 1 Il comma 1 dell art. 4 delle DGR 15/15/2007 è stato abrogato per effetto dell art. 2 L.R. 6/2011 in recepimento della direttiva servzi 10

11 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n 5/2006, l avvio della attività del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante deve essere comunicata al Comune di residenza, in caso di persona fisica, o la sede legale in caso di società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti, mediante la presentazione di una DUAAP, e può essere effettuata sin dalla data di trasmissione telematica della stessa. In detta comunicazione deve essere dichiarata: la sussistenza del possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010 ; il settore o i settori merceologici di cui viene effettuata la vendita. 4. Il commercio può essere esercitato con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. All interno delle due categorie merceologiche, fatti salvi i requisiti igienico sanitari (vedi art. 9 comma5), non vi è alcuna distinzione della tipologia d esercizio, a seconda dei prodotti effettivamente venduti. 5. La dichiarazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'una e l'altra attività. 6. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti in possesso di regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari. 7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. L elenco delle strade in cui è vietato il commercio ambulante deve essere pubblicato nell apposita sezione dedicata all Amministrazione Trasparente. CAPO II Funzionamento dei Mercati Articolo 14 Assegnazione di posteggi a nuovi operatori 1. Il Comune assegna i posteggi che si rendono liberi per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, in base all ordine della relativa graduatoria, che resterà valida secondo le prescrizioni del bando di gara. 2. Nei mercati di nuova istituzione, nelle more della predisposizione del bando di gara, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta. Articolo 15 Criteri di assegnazione della concessione di posteggi 1. Le assegnazioni dei posteggi sono fatte, a seguito dell esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, in base a graduatoria delle domande secondo i criteri esplicitati nella Conferenza Unificata n. 83 del 5 luglio 2012, e recependo le direttive definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 13/009/cr11/c11 del 24 gennaio Ai sensi dell art. 2 lettera c) della Conferenza Unificata Stato regioni, tra i criteri di priorità applicabili alla procedura selettiva è prevista la presentazione di un apposito documento attestante la regolarità contributiva (DURC). 11

12 3. A parità di requisiti si procederà all assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica. 4. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere l assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, questi potranno essere assegnati a richiesta agli ambulanti che non hanno partecipato al bando. In questo caso si procederà in base alla data di presentazione della richiesta. 5. A norma di quanto indicato dall art. 10 della D.G.R. 15/15/ del 2007 apposite aree di mercato non specializzato, in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie assegnata al comparto alimentare devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati; 6. Ai sensi dell art. 7 della Conferenza Unificata, per garantire la tutela della concorrenza un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare Articolo 16 Rinnovo della concessione di posteggio 1. Al rinnovo delle concessioni si applica il regime transitorio in attuazione dell art. 70, comma 5 del D.lgs 59/2010: Scadenza concessioni Successiva scadenza Note Scadute prima dell 8 maggio 2010 (es. concessione scaduta il 2/2/2010) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà nuovamente dopo 10 anni dalla data di rilascio/rinnovo (espresso o automatico) (es. concessione scaduta il 2/2/2010 scadrà il 1/2/2020) Per la concessioni scadute prima dell entrata in vigore del D.lgs 59/2010 vale il regime rinnovo decennale Scadute fra l 8 maggio 2010 e il 5 luglio 2012 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 2/4/2011) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla di entrata in vigore del D.lgs 59/2010 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 2/4/2011 scadrà l 8 maggio 2017) Il rinnovo automatico ed il termine dell 8 maggio 2017 vale anche se non è stata inserita la prescrizione nell atto di concessione o vi è stato rinnovo automatico. Scadute dopo il 5 luglio 2012 (quindi dal 6 luglio 2012 compreso) e prima del 5 luglio 2017 (quindi fino al 4 luglio 2017 compreso) (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 5/8/2002 e quindi scaduta il 4/8/2012) Rinnovo automatico all attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla di entrata in vigore dell Intesa e quindi il 5 luglio 2017 (es. concessione rinnovata espressamente o tacitamente il 5/8/2002 scadrà il 5/7/2017) Il rinnovo automatico ed il termine del 5 luglio 2017 vale anche se non è stata inserita la prescrizione nell atto di concessione o vi è stato rinnovo automatico. Scadute il 5 luglio 2017 e successivamente e rinnovate per la prima volta Seguono il regime ordinario (9 anni ovvero 7 o 12 a seconda dei casi) con criterio di preferenza per il soggetto uscente Si applica la nuova disciplina ma è possibile (non obbligatorio) prevedere una preferenza di punteggio per coloro che hanno maggiore presenza sul posteggio (max 40%) Scadute per la seconda volta dopo il 5 luglio 2017 (quindi almeno dopo il 5 luglio 2026) Seguono il regime ordinario (9 anni ovvero 7 o 12 a seconda dei casi) senza criterio di preferenza per il soggetto uscente Si applica la nuova disciplina senza criteri di preferenza (salvo per le fiere) 12

13 Articolo 17 Modalità di allocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e re istituzione dei mercati 1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi e rispettato, per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti ai concessionari altri posteggi dello stesso mercato e, ove ciò non sia possibile, su altri mercati. 2. Nelle ipotesi di re istituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri: a. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal la iscrizione al registro imprese o al R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a). b. maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria; Articolo 18 Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio 1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza ovvero per rinuncia del titolare. 2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione al Comune da parte del titolare del posteggio, e comporta l automatica revoca dell autorizzazione. Articolo 19 Migliorie 1. Tutti i concessionari interessati possono presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica. 2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle migliorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti TOSAP e TARSU. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria. 3. Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri: a) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese b) rinuncia alla miglioria da parte di altri soggetti collocatisi in graduatoria prima del soggetto richiedente. Il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell istanza. Articolo 20 Ampliamento 1. Nell ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare lo spazio già concesso, annettendovi un solo posteggio adiacente, a condizione che: - l ampliamento non sottragga spazi all uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza; 13

14 - l operazione avvenga attraverso l acquisizione dell azienda nei modi di legge ed il cedente rinunci ad autorizzazione e concessione a favore del subentrante; - l operatore interessato all ampliamento presenti apposita domanda di occupazione del suolo pubblico, in marco da bollo, nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, nonché la dichiarazione di rinuncia del cedente. 2. I posteggi oggetto dell operazione di ampliamento, anche se assegnati all unica azienda, mantengono numerazione e superfici indicate nella planimetria di mercato, pertanto: - in caso di rinuncia dell autorizzazione da parte dell operatore interessato o di revoca dell autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi; - in caso di assenza dell operatore interessato i posteggi da assegnare giornalmente ai partecipanti alla spunta, saranno due; Articolo 21 Dimensioni, attrezzature e parcheggi 1. Ai sensi dell art. 14 della D.G.R. 15/15/2007 le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell attività. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita. Tra un posteggio e l altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature. L eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa. 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque non in concessione. 3. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell attività. 4. Le aree mercatali dovranno essere dotate di servizi igienici per gli operatori ed approvvigionamenti idrico potabili. Il requisito si intende soddisfatto quando in prossimità dell area sono presenti fontane pubbliche o locali della pubblica amministrazione dotati di servizi igienici aperti al pubblico. Articolo 22 Orari 1. L occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l orario stabilito nella Delibera istitutiva del mercato. Qualora la delibera nulla disponga in merito l orario di inizio è fissato alle ore 8. Lo scarico dell attrezzatura e della merce non può avere luogo prima delle ore 7, La fine dell occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l orario stabilito nella Delibera istitutiva del mercato. Qualora la delibera nulla disponga l orario di fine è fissato alle Il carico dell attrezzatura e della merce deve concludersi entro le

15 3. Qualora l operatore commerciale non sia presente nel mercato entro i trenta minuti antecedenti l ora di inizio, il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro operatore dello stesso settore merceologico. In caso di più richieste l assegnazione è effettuata secondo il numero di presenze risultante dalla graduatoria predisposta dall Ufficio competente. 4. L assegnazione dei posteggi vacanti sarà effettuata dal personale del Comando di Polizia Municipale, secondo l ordine cronologico risultante dalla graduatoria degli spuntisti, predisposta dal medesimo ufficio; l assegnazione può anche essere fatta ad un operatore di diverso settore merceologico se le dimensioni del posteggio e le norme igieniche lo consentono. Articolo 23 Registro degli operatori sui mercati 1. Presso il Comune sono istituiti appositi registri, a carattere pubblico anche in formato elettronico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio. 2. I registri, unitamente alla planimetria di mercato con l indicazione dei posteggi e con la relativa numerazione, dovranno essere tenuti a disposizione per la visione degli operatori. 3. Tali registri conterranno i dati identificativi degli operatori dei mercati e degli spuntisti e su di essi si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate. 4. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo Articolo 24 Registrazione delle presenze e decadenze 1. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al presente regolamento, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico, fatta salva giustificazione per i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio ai sensi del comma 2 lettera e) art. 17 L.R. n. 5/2006. Le assenze devono essere comunicate al comune entro e non oltre i sette giorni successivi dal suo verificarsi. Farà fede la data di spedizione del certificato. I certificati pervenuti oltre tale termine si considerano nulli. 2. In caso di maltempo, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, qualora si dovesse accertare l assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio. Articolo 25 Spunta 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, nella rispetto della stessa tipologia merceologica, sono assegnati giornalmente in spunta dal personale della Polizia Municipale. 2. Ai fini del presente articolo si considera libero e quindi non occupato il posteggio ove l operatore titolare non si presenti entro i trenta minuti antecedenti l orario stabilito per l inizio della vendita nel mercato. 3. L'assegnazione è effettuata, nel rispetto dell'apposita graduatoria, articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione 15

16 commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta" o al titolo abilitativo, nonché a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dall anzianità di iscrizione del soggetto nel registro delle imprese ed, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. 4. L assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera. 5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni. 6. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta. 7. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle presenze dell'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio (art. 6 Conferenza Unificata). 8. I punti validi per la graduatoria degli spuntisti sono quelli maturati nell ultimo anno solare precedente quello in corso. Verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nell arco di 3 mesi non abbiano ottenuto presenze in quella graduatoria. 9. Il provvedimento di approvazione provvisoria delle graduatorie è pubblicato sull'albo Pretorio del Comune nella sezione dedicata all Amministrazione Trasparente. Avverso l'aggiornamento in corso è proponibile istanza di riesame che verrà istruita dagli uffici competenti. Conclusi i procedimenti di riesame, l'approvazione delle graduatorie diventa definitiva e le stesse non possono più essere oggetto di revisione/ricorso da parte degli interessati anche nelle parti non impugnate. Della graduatoria definitiva viene data pubblicazione nelle stesse forme sopra citate. Articolo 26 Sostituzione temporanea del titolare 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori, dipendenti o collaboratori, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo abilitativo, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, e in generale della documentazione amministrativa per l esercizio del commercio. Articolo 27 Scambio, ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento 1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. 2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti dei tributi comunali 16

17 nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. 3. La regolarità nel pagamento dei tributi relativa ai cinque anni precedenti a quello dell'istanza dovrà essere autocertificata dai concessionari richiedenti. 4. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario. 5. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano. 6. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso nel caso di domanda incompleta e nelle more dell'espressione di parere da parte del competente settore tecnico. 7. L'esercizio della gestione congiunta, come definita al precedente articolo 2, è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta. 8. A seguito di accorpamento di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione o affitto dell'azienda commerciale, il subingresso avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento. CAPO III Produttori Agricoli e Operatori del settore alimentare Articolo 28 Definizione di imprenditore agricolo 1. Ai sensi dell art. 2 del D.lgs 228/2001 per impresa agricola, anche istituita come società semplice, si intende quella iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. 2. Ai sensi dell art. 4 del D.lgs 228/2001 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. 3. Ai sensi dell art. 4 del D.lgs 228/2001 non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 17

18 Articolo 29 Produttori agricoli e operatori del settore alimentare 1. Il presente capo disciplina la vendita al dettaglio dei prodotti di imprese agricole di origine animale o vegetale, o la vendita e la somministrazione degli alimenti, derivanti dalla trasformazione dei medesimi, mediante commercio itinerante, assegnazione di posteggio, o in occasione di sagre fiere manifestazioni estemporanee di cui al D.lgs 228/ Il comune su richiesta delle associazioni di categoria e dei consumatori istituisce, secondo le regole dettate nella seconda parte del presente regolamento, i mercati specializzati per la vendita diretta riservati agli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Articolo 30 Prodotti vendibili dagli imprenditori agricoli 1. Tra i prodotti provenienti in misura prevalente, contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, rientrano non soltanto quelli ricavati direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse 2, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale. 2. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (reg. ce 852/2004, 178/2002, ord min. salute 3 aprile 2002). Articolo 31 Mercati dei produttori agricoli 1. Il comune può istituire i mercati riservati agli imprenditori agricoli che possono essere gestiti direttamente dal Comune, oppure affidati mediante convenzione, in gestione ad Associazioni di produttori agricoli, o loro consorzi. 2. Nella convenzione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti regole: l assegnazione dei posteggi deve avvenire secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento, con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell associazione o consorzio eventuale gestore dei mercati, da quelli non soci; la percentuale di ribasso, rispetto al prezzo riscontrabile presso i servizi informatici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cosiddetto servizio sms consumatori ), applicata sul prezzo dei prodotti posti in vendita, che non potrà essere inferiore al 10%; la trasmissione al Comune di ogni variazione del mercato affinchè la medesima venga autorizzata; la durata e l eventuale rinnovo; la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione del mercato non conforme agli obblighi e finalità contenute nel presente regolamento. 3. Nei mercati predetti possono essere venduti esclusivamente prodotti agricoli, derivanti dall esercizio dell attività agricola, compresi quelli di origine animale, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione da parte delle imprese medesime. Tali prodotti devono provenire esclusivamente dall azienda agricola venditrice nei limiti previsti dal d.lgs 228/ L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 15/11/2004, ha fornito alcune precisazioni sulla definizione di attività connesse; 18

19 Articolo 32 Modalità di partecipazione al mercato 1. Gli imprenditori agricoli che intendono partecipare a un mercato, prima di presentare la DUAAP con le modalità previste dalla L.R. n. 3/2008 in materia di SUAP, dovranno ottenere l assegnazione di un posteggio, secondo le modalità di cui al precedente art Qualora il mercato venga istituito in via sperimentale, o su richiesta delle associazioni di categoria, i posteggi potranno essere assegnati in spunta agli imprenditori agricoli richiedenti purchè i medesimi abbiano conseguito il titolo per la vendita itinerante su area pubblica 3. Articolo 33 Vendita itinerante 1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione con le modalità previste dalla L.R. n. 3/2008 in materia di SUAP, mediante la presentazione di una DUAAP, e può essere effettuata sin dalla data di trasmissione telematica della stessa. Articolo 34 Vendita in occasione di manifestazione estemporanee 1. Nel caso in cui l impresa agricola non abbia conseguito il titolo per la vendita su area pubblica (itinerante o su posteggio), per poter collocare i suoi prodotti sul mercato in occasione di sagre, fiere, o altre manifestazioni (comma 1 art. 4 D.lgs 228/2001) è tenuta a presentare la DUAAP con la sola notifica sanitaria che gli uffici comunali provvederanno ad inviare alla A.S.L. di Nuoro 4. Articolo 35 Prezzi di vendita 3. Il prezzo praticato per i prodotti posti in vendita deve essere inferiore di un percentuale definita nella Delibera istitutiva del mercato, a quello riscontrabile presso i servizi informatici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cosiddetto servizio sms consumatori ), con riferimento alla medesima tipologia e qualità di prodotto riferito alla media nazionale. 4. Durante le operazioni di vendita, il gestore dei mercati è tenuto ad esporre all ingresso principale di ogni mercato, in modo ben visibile, un cartello, di dimensioni minime di cm 150 x 100, sul quale devono essere indicati sia i prezzi forniti dal servizio sms consumatori, che quelli massimi di tutti i prodotti in vendita, che dovranno essere già scontati della percentuale prevista nella convenzione per la gestione dei mercati di cui al precedente art. 5. Articolo 36 Obblighi per gli operatori 1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa. 2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei; per quest ultime vige il rispetto di quanto previsto dall art. 5 dell Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute nonché le prescrizioni particolari dell art. 6 della medesima. I prodotti debbono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli 3 Vedi modello B9 della modulistica SUAP 4 La notifica sanitaria indica le modalità con cui saranno compravenduti i prodotti, le modalità di conservazione dei prodotti e altri dati 19

20 prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. 3. E fatto obbligo agli operatori agricoli di: a) rispettare le prescrizione igienico sanitarie di cui all Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002; b) indicare sui prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché del luogo d origine e dell impresa produttrice; c) collocare i banchi di vendita dentro il perimetro del posteggio concesso; d) esporre sulla struttura di vendita un cartello delle dimensioni di circa cm 30x20, contenente le seguenti indicazioni: denominazione dell azienda agricola, sede, superficie del fondo agricolo; e) non appendere merce ed insegne alle strutture di vendita, fatta eccezione per il cartello di cui al precedente punto; f) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela; CAPO IV Funzionamento delle fiere-mercato e sagre Articolo 37 Manifestazioni temporanee 1. Per manifestazioni temporanee si intendono le Sagre, le Feste Campestri, le Fiere e altri eventi aperti al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi, in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, i soggetti autorizzati o abilitati : - preparino/cucinino e/o somministrino o distribuiscano qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande; - espongano per la vendita o per la promozione prodotti del settore non alimentare 2. Nelle fiere mercato-specializzate di oggetti usati, anticherie opere d arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali, il Comune, nel relativo provvedimento di istituzione, può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica, ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale 3. Le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono effettuate a norma degli articoli di cui alla Capo II. 4. In occasione di Sagre e Manifestazioni, la durata e il percorso sono definiti dalla Giunta Comunale che approva il programma della festività. Se non è pattuito diversamente, l amministrazione concede il patrocinio gratuito del suolo pubblico per l organizzazione dell evento. 5. In occasione delle Festività di quartiere, gli operatori di cui al presente regolamento sono oggetto di preselezione da parte del comitato che presiede l organizzazione dell evento. 6. Nella giornata di commemorazione dei defunti, in quella immediatamente precedente e in quella successiva, sono istituiti alcuni posteggi anche nell area antistante il cimitero e in p.zza Italia per la vendita di fiori; 20

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