a) alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei meccanismi assunzionali prevedendo:

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1 FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 5, 21 NOVEMBRE Nell'ambito delle misure necessarie ed urgenti del Governo volte, tra l'altro, a dettare disposizioni in materia di pubblico impiego si colloca il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". Tali disposizioni sono volte: a) alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei meccanismi assunzionali prevedendo: - una disciplina sui criteri di utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei; - un sistema di reclutamento mediante concorsi unici; b) assicurare gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte dalle pp. aa. anche tramite la valorizzazione zione dell'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato disciplinando una modalità di reclutamento speciale per i titolari di tali rapporti di lavoro che hanno maturato la prevista anzianità; c) favorire la mobilità del personale eccedentario; Il decreto legge tratta il tema del precariato tramite la previsione di procedure di reclutamento speciale dettate per: - un graduale superamento del precariato; - per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile. Pur non fornendo una soluzione piena del problema, le previsioni normative prevedono, nei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, efficaci strumenti di intervento. Si raccomandano le amministrazioni di dare attuazione al decreto-legge: - non favorendo infondate attese in capo ai destinatari laddove non ricorrano margini per la loro assunzione a tempo indeterminato; - nel rispetto del principio di buona amministrazione.

2 Proroga finalizzata: : assume un rilievo primario l'applicazione corretta di tale disciplina dei contratti a fronte della possibilità di stabilizzazione dei rapporti. CONTRATTO DOMINANTE: ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO La natura del contratto di lavoro a tempo determinato, ed in generale le forme contrattuali flessibili, sono consentite "esclusivamente" per rispondere ad esigenze temporanee "o" eccezionali. La novella all'art. 36, co. 2 del d.lgs. 165/2001, con l'introduzione della parola "esclusivamente", ha rafforzato il principio secondo cui la regola nell'instaurazione dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. La sostituzione della congiunzione "e" presente nel testo con la "o" va intesa come correzione di una discrasia che presentava la precedente formulazione, discrasia che destava dubbi sulla possibilità di ricorrere al lavoro a termine per esigenze "sostitutive", per quelle cioè che giustificano il lavoro flessibile. Nella p.a. non è consentito sottoscrivere contratti privi di causale, neppure per durate limitate. Le altre novelle del decreto-legge all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 hanno lo scopo di prevenire eventuali abusi che potrebbero essere posti in essere in tutti i settori. Al fine di dissuadere le amministrazioni al ricorso improprio dei contratti a tempo determinato, si sancisce la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un'ipotesi di responsabilità erariale che serva da deterrente per tutte le amministrazioni. Per quanto concerne l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa viene rafforzato il regime delle responsabilità prevedendo la nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsti dall'art. 36. La previsione di una ipotesi "tipica" di danno erariale in capo ai responsabili della violazione determina per le amministrazioni l'obbligo di comunicare alla Corte dei Conti le sentenze di condanna al risarcimento di danno per l'abuso di contratto a termine. Le disposizioni citate di cui agli art. 36 e 7, co. 6 e ss., del d.lgs n. 165 del 2001 trovano diretta applicazione per tutte le pp. aa.. L art 35 del d.lgs del 2001 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato si debbano svolgere nel rispetto della disciplina ordinamentale, per il quadriennio , 2016, della normativa speciale di cui al decreto-legge per le amministrazioni che intendono avvalersene.

3 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO UTILIZZANDO GRADUATORIE DI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO La novella all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 introduce che le amministrazioni che debbano procedere ad effettuare assunzioni a tempo determinato devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere. L'assunzione a tempo determinato con tale modalità fa si che il soggetto possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure. In caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo purché si tratti di graduatorie riguardanti concorsi banditi per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. L obiettivo previsto dalla norma introdotta dal decreto legge è di prevenire i fenomeni di precariato per cui le amministrazioni ne devono fare un corretto uso dotandosi di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di: - trasparenza; - imparzialità; - buona amministrazione. Il vincitore o l'idoneo trova comunque salvaguardata la sua posizione occupata nella graduatoria a tempo indeterminato nel caso in cui accetti o meno l'assunzione a tempo determinato. Per tutelare le posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le graduatorie vigenti possono essere usate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento degli idonei. Il mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 9, co. 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. RECLUTAMENTO ORDINARIO E RECLUTAMENTO SPECIALE (TRANSITORIO ORDINARIO) In merito alla disciplina del reclutamento ordinario il decreto legge interviene fornendo: a) criteri sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti, al fine di favorire le assunzioni di vincitori e idonei; b) una nuova disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sui concorsi unici per razionalizzare e ridurre i costi delle procedure concorsuali;

4 c) la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1 settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; d) norme per inserimento dei testimoni di giustizia (ossia dei soggetti che hanno subito o hanno assistito a reati commessi dalla criminalità organizzata, denunciando tali reati) in programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, anche se non più sottoposti ad un programma di protezione; e) l'obbligo di assunzione anche in sovrannumero delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la disciplina del reclutamento speciale il decreto legge interviene prevedendo procedure transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato ed alla riduzione dei contratti a tempo determinato. Vi si può ricorrere utilizzando una misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato. Tale reclutamento può essere iniziato dalle amministrazioni in via facoltativa in relazione al loro fabbisogno e non è possibile avvalersene al di fuori di tale percorso. Tale reclutamento speciale è consentito dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016, pertanto è provvisorio. Altre forme di proroghe dei contratti a tempo determinato sono consentite solo se rientranti nel regime ordinario previsto dal d.lgs. 368/2001,ferma restando, in caso di abuso, la normativa prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Il totale delle risorse finanziarie previste allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50% di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni nel quadriennio Tali risorse potranno superare il valore del 50% a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale. Il reclutamento dei vincitori presenti nelle graduatorie delle stesse amministrazioni, di ogni qualifica, è preminente rispetto alla nomina degli idonei, con l eccezione di dimostrabili non temporanee esigenze organizzative adeguatamente motivate. Sono preminenti inoltre le assunzioni di vincitori di graduatorie già approvate al 31 ottobre 2013 rispetto allo scorrimento di graduatorie approvate successivamente. Per quanto concerne lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, in vigore ed approvate dal 1 gennaio 2007, esiste una limitazione posta dal legislatore allo scorrimento delle stesse rispetto all avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma precedenti alla predetta data non è prevista tale limitazione e quindi la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una procedura concorsuale nuova è rimessa alla

5 discrezionalità dell'amministrazione. L'art. 4 co. 4 del d.l. 101/2013 proroga "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato" con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici. ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE Nel limite delle quote d obbligo le assunzioni delle categorie protette, non sono computate nel budget assunzionale, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all art 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono assicurate: - in presenza di posti vacanti; - in caso di soprannumerari età. Possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, i lavoratori delle categorie protette, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione, abbiano prestato attività ità lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con il riferimento alle mansioni giù espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore comunichi la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'AVVIO DEL RECLUTAMENTO SPECIALE È FACOLTATIVO E NON CONFIGURA UN DIRITTO SOGGETTIVO IN CAPO AGLI INTERESSATI L'avvio del reclutamento speciale (così come l'avvio del reclutamento ordinario) è subordinato: - alla disponibilità di posti in dotazione organica - all'effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni secondo il relativo regime, tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, - all'effettivo fabbisogno. L'avvio delle relative procedure è subordinato: - alla verifica delle condizioni di legge necessarie, in assenza delle quali scatta un impedimento; - alle valutazioni organizzative che ciascuna amministrazione può operare in autonomia. E' esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo, in capo agli eventuali interessati, all'avvio del reclutamento speciale.

6 PRINCIPIO DELL'ADEGUATO ACCESSO DALL'ESTERNO. QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO Il ricorso alle procedure speciali non può prescindere dall adeguato accesso dall esterno. Le pp. aa. non possono destinare più del 50% del budget assunzionale per il reclutamento speciale nelle quali non vengono computate le assunzioni secondo le modalità dell'art. 36, co. 5-bis, del d.lgs n. 165 del 2001, in quanto rientrano nella disciplina del reclutamento ordinario. Si fa riferimento agli assunti secondo le modalità previste dall art. 16 della legge 56/1987, che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività ità lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Questi lavoratori hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa amministrazione entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore esprima al datore di lavoro la propria entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione e del rapporto di lavoro. VINCOLI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E RISORSE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Le programmazioni del fabbisogno devono tenere conto: - della disponibilità di posti nella dotazione organica; - delle cessazioni che si verificheranno, sulla base di una proiezione, nell'arco temporale programmato, - delle risorse finanziarie, ripartite tra procedure ordinarie e procedure speciali di reclutamento. LE PROCEDURE CONCORSUALI SPECIALI L'art. 35, comma, 3-bis, del d.lgs n. 165 del 2001 e l'art. 4, co. 6 e ss, del decreto legge prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico al fine di: - favorire politiche occupazionali cupazionali razionali, volte al superamento del precariato; - ridurre i contratti di lavoro flessibile. I soggetti che, pur avendo i requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 (che sono intervenute in materia di lavoratori precari) non sono stati ti assunti a tempo indeterminato in ragione

7 dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, sono inseriti nel percorso di reclutamento speciale previsto dall'art. 4, co. 6. Esistono due tipi di procedure concorsuali speciali: - quella regolata dall'art co. 3-bis, del d-lgs n. 165 del 2001; - quella regolata dall'art. 4, co. 6, del decreto legge. ARTICOLO 35 - COMMA 3-BIS, DEL D.LGS N. 165 DEL 2001 L art. 35, co. 3-bis, del d.lgs n. 165 del 2001 regola le procedure concorsuali speciali: - pubbliche; - riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili per i quali non è richiesto solo la scuola dell obbligo. Per coloro che hanno i requisiti di cui alla lettera a) del comma predetto può essere prevista nel bando una riserva di posti non superiore al 40% di quelli banditi. In tal caso il concorso è pubblico e per esami. In alternativa alle procedure di cui alla lettera a), le amministrazioni possono indire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consentendo la partecipazione di coloro che hanno i requisiti di cui alla lettera b). Si applicano le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, in materia di concorsi pubblici per titoli ed esami, ove compatibili. Attraverso la valutazione dei titoli può essere dato diverso rilievo alla tipologia del contratto di lavoro e all'anzianità maturata. ARTICOLO 4, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE L art. 4, co. 6 del decreto legge regola le procedure concorsuali speciali: - riservate; - per titoli ed esami; - riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell obbligo. Le procedure sono per titoli ed esami. Con la valutazione dei titoli le amministrazioni possono prevedere punteggi per graduare diversamente l'anzianità di servizio maturata. Attraverso la valutazione dei titoli può essere dato diverso rilievo all'anzianità maturata. Tali procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 con il vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50%.

8 NORMA SPECIALE PER REGIONI ED ENTI LOCALI È stato introdotto, all'art. 4, il co. 6-quater, secondo cui Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre Secondo la formulazione di legge, tali categorie di personale avrebbero una sorta di priorità all assunzione a tempo indeterminato rispetto ai destinatari delle procedure di reclutamento speciale transitorio. I principi che dovranno regolare l assunzione sono: - l imparzialità; - la trasparenza. BANDI DI CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO CON PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE Nel reclutamento speciale sono adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e disponibili. I bandi dovranno indicare la percentuale di prestazione lavorativa prevista per l'assunzione a tempo indeterminato rispettando, comunque, il valore minimo di part-time time previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. Gli incrementi di part-time sono subordinati alla stessa normativa. LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DESTINATARIE. LE CATEGORIE DI PERSONALE INTERESSATE

9 Le amministrazioni destinatarie delle novità sopracitate sono diverse in relazione alle materie e a gli istituti disciplinati. L applicazione diretta o indiretta delle disposizioni sono desumibili dall art. 117 della Costituzione. L art. 12-bis del decreto-legge prevede che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonchè ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3." L'art. 4, co. 10, stabilisce che "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5." La normativa dell art. 4 co. 6, carattere speciale. 7, 8 e 9 non consente una interpretazione estensiva dato il suo MONITORAGGIO VINCITORI E IDONEI DI GRADUATORIE E NUMERO DI LAVORATORI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI L'art. 4, co. 5, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica debba avviare entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pp. aa. che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste al fine di individuare quantitativamente e in relazione ai profili professionali: - i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato; - coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dai commi 6 e 8 dell'articolo 4; In una apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica sono resi accessibili i dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico. LE PROROGHE FINALIZZATE DEI RAPPORTI DI LAVORO

10 E consentita alle amministrazioni, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 la proroga finalizzata dei contratti di lavoro a tempo determinato, al ricorrere dei seguenti presupposti: - previsione nella programmazione del fabbisogno relativa al quadriennio dell'avvio di procedure concorsuali di reclutamento speciale; - rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa del personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti di assunzione che scaturiscono in via sanzionatoria; - rispetto dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge; - proroga nei confronti di coloro che alla data del 30 ottobre tobre 2013 abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze; - coerenza con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie disponibili e con i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, anche alla luce delle cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio. Le amministrazioni ministrazioni possono ricorrere alla proroga finalizzata solo nel rispetto delle condizioni e dei presupposti sopracitati. Le proroghe disposte senza avviare il reclutamento speciale sono contrarie alle disposizioni previste dal decreto legge. Per le amministrazioni che non hanno le condizioni finanziarie e i posti in pianta organica per avviare il reclutamento speciale previsto nel quadriennio la durata massima dei contratti a tempo determinato rientra nel regime ordinario del d.lgs. 368/2001 e anche i possibili spazi di proroga. Il decreto-legge, con le modifiche apportate all'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 ha, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, operato un primo intervento di armonizzazione previsto per il settore pubblico dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il processo di armonizzazione, tuttavia, non si considera concluso. In relazione a ciò si considerano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4-bis, del dlg. 368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le amministrazioni hanno la facoltà di valutare, in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto dei limiti finanziari in tema di lavoro flessibile, se continuare ad avvalersi, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali di cui all'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, che non hanno carattere transitorio, per un periodo coerente con la durata delle suddette procedure, del personale interessato alle stesse. L'art. 2, co. 8-bis del decreto-legge, in materia di proroghe, prevede ede che "Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di

11 entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001". Oltre il 30 giugno 2014 è permessa una nuova proroga con adozione di espresso atto motivato da parte della provincia, purché ricorrano i presupposti sopraindicati e tenuto conto che "Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente".

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