Chiuso in redazione il 31 dicembre 2010

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1 Il Sole 24 Ore - UNITELNews24 Le Newsletter de Il Sole 24 ORE Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione Servizio di informazione ed approfondimento in tema di ambiente, appalti, edilizia, urbanistica e sicurezza Chiuso in redazione il 31 dicembre Il Sole 24 ORE S.p.a. I testi e l elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, Milano a cura della Redazione Elettronica Edilizia, Ambiente e PA de Il Sole 24 ORE Tel redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

2 n dicembre 2010 Sommario Pagina NEWS Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, fisco, lavoro e previdenza, mercato, Pubblica Amministrazione, rifiuti, sicurezza 4 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 29 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Appalti, beni culturali, edilizia e urbanistica, inquinamento, pubblica amministrazione, Pubblico Impiego, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro 47 APPROFONDIMENTI Acque NEL D.P.R. N. 168/2010 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Con il D.P.R. n. 168/2010, è stato emanato l'atteso Regolamento in materia di servizi pubblici locali. All'interno del decreto, in particolare viene individuato il campo di applicazione, i criteri che devono essere recepiti nel bando di gara o nella lettera di invito relativamente alle procedura di gara e la soglia oltre la quale gli enti locali devono richiedere all'autorità garante, il parere preventivo. Restano, però, numerosi i dubbi soprattutto in merito all'abrogazione di alcune disposizioni che creano un vuoto legislativo da colmare con altre norme di settore. Mara Chilosi, Enrico Poles, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 7 dicembre 2010, n Appalti ENTRO MARZO VANNO ADEGUATI I VECCHI CONTRATTI I nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti coinvolgono tutti i soggetti che hanno a che fare con le commesse pubbliche o che beneficiano di contributi, non rilevando invece forma giuridica e tipo di attività Maria Luisa Beccaria, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 4 dicembre 2010, n Appalti È UTILE LA TRACCIABILITÀ PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ? Con l'adozione, lo scorso 7 settembre, del Piano straordinario contro le mafie (legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata in Gu n. 196 del 23 agosto 2010) è stata attribuita la delega al Governo per adottare un codice delle leggi antimafia e per rivedere la documentazione antimafia da produrre in sede di gara (artt. 1 e 2). Nell'attesa dell'attuazione della delega, il Piano contiene una norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), con cui le aziende che operano nel mondo delle commesse pubbliche hanno da subito dovuto confrontarsi. Maria Antonietta Portaluri, Il Sole 24 Ore - Diritto e Pratica Amministrativa, 1 novembre 2010, n UNITELNews24 2

3 Edilizia ed urbanistica AUTORIZZAZIONI, COSÌ LA DIA LASCIA SPAZIO ALLA SCIA La legge 122/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha riformulato l'articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 e ha sostituito l'istituto giuridico della Denuncia di inizio attività (Dia) con il nuovo istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Oltre al nome, il nuovo istituto racchiude alcune particolarità procedurali istruttorie che consentiranno l'avvio dell'attività d'impresa in un giorno, unitamente alla comunicazione unica già in essere e gestita dalla Ccia-registro delle imprese. Saverio Linguanti, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 11 dicembre 2010, n Energia LA CORTE UNICO ARBITRO CONTRO L OSTRUZIONISMO I giudici costituzionali hanno censurato la legislazione locale di tre Regioni che puntavano a escludere il rischio di dover ospitare sul proprio territorio uno o più impianti nucleari per scelta del Governo Eleonora Rinaldi, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 4 dicembre 2010, n Lavoro PERMESSI PER ASSISTENZA AI DISABILI: I CHIARIMENTI INPS E FUNZIONE PUBBLICA Il Collegato lavoro ha previsto - tra le altre novità - una serie di modifiche in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Ora Inps e Dipartimento della Funzione pubblica intervengono per fornire le prime istruzioni in materia, per i dipendenti dei settori privato e pubblico. Paola Sanna, Il Sole 24 ORE Guida al Lavoro, 17 dicembre 2010, n Lavoro LAVORATORI PUBBLICI: PROBLEMI O OPPORTUNITÀ? Il 2010 avrebbe dovuto essere l anno del cambiamento. È stato invece un anno interlocutorio, in cui le riforme epocali dell anno precedente, più che essere confermate e rafforzate, sono state messe in discussione. Il Sole 24 ORE Guida al Pubblico impiego, editoriale, dicembre 2010, n Rifiuti RECEPIMENTO DIRETTIVA RIFIUTI: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti che introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Il Consiglio di Stato ha chiesto una precisazione sulle norme delegate, che ha comportato il rinvio del provvedimento allo stesso organo. Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - newsletter 7:24 del 3 dicembre Sicurezza sul lavoro STRESS LAVORO-CORRELATO: LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO L art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede che «la valutazione dei rischi [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre Michele Tiraboschi e Maria Giovannone, Il Sole 24 ORE Informatore, 6 dicembre 2010, n L ESPERTO RISPONDE Acque, agevolazioni, appalti, fisco, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro 102 UNITELNews24 3

4 Ambiente Dall'Europa via libera al cadmio nei pannelli solari Il Parlamento approva la revisione della direttiva RoHS sulle sostanze tossiche nei dispositivi elettronici I pannelli fotovoltaici contenenti tellururo di cadmio non rischiano più di finire al bando. L'ha deciso di recente il Parlamento europeo, approvando con 640 voti favorevoli la revisione della direttiva RoHS del 2003 sul divieto di utilizzare sostanze tossiche e pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici. Il cadmio è uno degli elementi sulla lista nera dell'unione europea, ma si trova nei moduli solari fabbricati dal colosso First Solar. Il cadmio è più economico del silicio (ricordiamo che First Solar ha ridotto i costi di produzione a meno di un dollaro per watt), ma richiede un'attenzione particolare per il suo smaltimento al termine del ciclo di vita. Il testo emendato della direttiva stabilisce che i pannelli fotovoltaici sono esclusi dal campo d'applicazione del provvedimento, perché sono installati e rimossi da personale qualificato e contribuiscono agli obiettivi comunitari sulla produzione di energia rinnovabile. Tra le altre novità, ci sono procedure più snelle e veloci per correggere o aggiornare l'elenco delle sostanze vietate, l'inclusione dei dispositivi medici e quelli di monitoraggio/controllo e un periodo transitorio di otto anni, per consentire alle aziende di adeguarsi alla direttiva rivista dal Parlamento. Tornando alle rinnovabili, l'uso del cadmio nei pannelli solari apre la discussione sul corretto smaltimento di questi apparecchi. Considerando una vita media di una ventina d'anni, è un problema ancora sottostimato da molte imprese del settore. Ma come evitare dispersioni di sostanze tossiche quando si dovranno eliminare i vecchi moduli? A questo proposito, First Solar è una delle società che hanno fondato nel 2007 Pv Cycle, l'associazione europea dei produttori di pannelli che si pone l'obiettivo volontario di creare una filiera per raccogliere e riciclare i moduli. ( 9 Dicembre 2010) Inquinamento e acque: per la Commissione Ue Italia fuori dalle regole La Commissione Ue ha deciso un doppio ricorso in Corte di Giustizia contro l'italia per il mancato rispetto delle norme sul trattamento delle acque reflue provenienti da vari Comuni della provincia di Varese e sversate nel bacino del fiume Olona e per la mancata motivazione delle deroghe, decise per diverse zone del Paese, al rispetto dei limiti di concentrazione del particolato Pm10 nell'atmosfera. Un'altra procedura d'infrazione riguarda la direttiva Ue sul rendimento energetico degli edifici. (Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 4 dicembre 2010, n. 48) Appalti Milleproroghe: rinvio per le case fantasma. Liberalizzazione per le reti wi-fi, scontro sul 5 per mille Due mesi in più per l'emersione delle case fantasma, che avranno tempo fino al 28 febbraio per presentarsi al Catasto senza incappare nelle sanzioni. Con il venir meno dell'obbligo di identificazione per l'accesso alle reti internet previsto dalla legge Pisanu scatta anche la liberalizzazione del wi-fi, anche se resta la necessità di ottenere una licenza del questore per gli internet-point. La novità sugli immobili è spuntata nel decreto legge milleproroghe approvato ieri dal Consiglio dei ministri, con un testo ancora in fase di "affinamento" e limature. Di fatto, rimane una corsa contro il tempo, perché dal 1 gennaio l'agenzia del Territorio potrà comunque attribuire la rendita presunta a chi non si è presentato, e applicare le sanzioni. Per gli alluvionati del Veneto, la sospensione dei versamenti si estende fino al 30 giugno, ma è ultra-selettiva: lo stop riguarda solo i pagamenti già sospesi fino al 20 dicembre con il decreto del 2 dicembre scorso, mentre tutte le scadenze successive per fisco e previdenza vanno onorate senza sconti sul calendario. Niente proroga, invece, per l'abruzzo, che dal 1 gennaio dovrà avviare la restituzione dei versamenti che erano stati sospesi per 14 mesi dopo il terremoto del 6 aprile 2009: «Una coltellata a una popolazione in ginocchio», ha commentato il sindaco dell'aquila, Massimo UNITELNews24 4

5 Cialente, a Radio 24, annunciando per oggi un'assemblea pubblica con i vertici amministrativi e le associazioni di categoria. Via libera anche al rifinanziamento del 5 per mille.viste le difficoltà del bilancio, però, i 300 milioni in più non sono risorse nuove: 100 milioni sono quelli già previsti per il sostegno ai malati di Sla dalla legge di stabilità, 50 arrivano dall'azzeramento del fondo appena istituito per i piani di rientro dei comuni dissestati, altri 50 derivano da brevetti (37 milioni), sanzioni antitrust (9 milioni), internazionalizzazione delle imprese (4,8) e fondi per i consumatori (4,2). Gli ultimi 95 milioni, salvo ripensamenti, arrivano dal mondo dell'editoria e dell'emittenza radiotelevisiva locale. Il provvedimento approvato ieri, infatti, dimezza il Fondo di 100 milioni «per interventi di sostegno all'editoria» stanziato dalla legge di stabilità 2011, pubblicata appena l'altroieri sulla Gazzetta ufficiale (comma 58 dell'articolo 1). Il presidente della Fieg, Carlo Malinconico, parla di «totale disinteresse per chi amministra aziende in gravi situazioni finanziarie. Il governo, almeno, adotti criteri più stringenti e selettivi per l'ammissione ai contributi diretti, in modo che vadano solo ad aziende vere». Per la Fnsi «la stampa libera e le radio locali rappresentano un bene pubblico, da sostenere come interesse strategico nazionale». Le emittenti radiotelevisive locali, a loro volta, si sono visti ridurre di 45 milioni i fondi per il 2011, sempre previsti dalla legge si stabilità, anche in questo caso per contribuire al ripristino del 5 per mille. Secondo le tv locali della Frt «potrebbe essere il colpo decisivo assestato dal Governo all'emittenza locale, già messa a dura prova da altri provvedimenti, come la sottrazione di nove frequenze da destinare alla telefonia mobile». Il decreto approvato ieri riserva brutte sorprese anche ai sindaci. Nel pacchetto enti locali entrano, infatti, solo la proroga di un anno per l'avvio delle gare nella riscossione dei tributi, il prolungamento fino alla fine del 2011 nella vita delle Autorità d'ambito per acqua e rifiuti e il rinvio di due mesi per avviare le gare nel trasporto pubblico locale (gli affidamenti che non rispettano i principi base della riforma possono proseguire fino al 30 giugno). Nel testo finale non trova spazio il comma che rendeva progressivo l'abbassamento del tetto all'indebitamento (dal 2011 niente mutui per chi dedica agli interessi più dell'8% delle entrate da tributi, tariffe e trasferimenti) e, soprattutto, quello che permetteva di continuare a utilizzare il 75% degli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente. Quest'ultima partita, figlia di una deroga storica al principio che imporrebbe di coprire spese stabili con entrate ordinarie, vale due miliardi ed è considerata vitale dai sindaci: già nel 2010 una buona metà dei preventivi ha quadrato grazie al sostegno dei permessi di costruire, e nel 2011 i tagli ai trasferimenti rendono ancor più delicata la situazione. Per gli appalti viene rideterminato in 30 giorni il termine per presentare il ricorso incidentale nel processo amministrativo. Prorogata fino al 2014, la possibilità per i precari della scuola di essere inseriti a pettine anziché a coda in un'altra provincia rispetto a quella di appartenenza. Riniviate per un altro anno le norme del governo Prodi che introducono il voto conseguito alla maturità e il curriculum scolastico tra i punteggi per entrare nelle università a numero chiuso. Saranno efficaci anche per l'anno d'imposta 2011 le leggi regionali emanate in materia di tassa automobilistica e di Irap. Proroga resasi necessaria al fine di assicurare continuità di gettito fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale. Non trovano al momento posto gli sgravi fiscali per i benzinai e la proroga degli sfratti, mentre il piano straordinario di Pompei e il sovrapprezzo di un euro sui biglietti del cinema per finanziare i bonus fiscali al settore sono stati stralciati dal testo licenziatio da Palazzo Chigi. Restano gli aiuti alle imprese cinematografiche ma solo per i primi sei mesi del (Marco Mobili e Gianni Trovati, Il Sole 24 ORE 23 dicembre 2010) Le ultime novità in materia di appalti Consultazione dell AVCP sugli affidamenti sotto soglia Consultazioni fino alle ore 16 del 14 dicembre 2010 Come noto, nel settore degli appalti pubblici, la maggior parte delle questioni applicative riguarda l ambito degli affidamenti sotto soglia mediante procedura negoziata. In tale contesto di riferimento l Autorità ha predisposto un documento di consultazione sulle diverse problematiche al fine di avviare una consultazione on line ed adottare successivamente un atto a carattere generale e/o una segnalazione al Governo ed al Parlamento. Diverse le questioni aperte che, in relazione alle esperienze applicative, continuano a presentare aspetti sempre nuovi. Secondo l Autorità, dall esame degli elementi acquisiti attraverso le indagini compiute nell ambito della attività di vigilanza dell Autorità, emergono dati preoccupanti circa il ricorso disinvolto allo strumento della procedura negoziata effettuato da alcune stazioni appaltanti. UNITELNews24 5

6 In particolare, tra le altre, vengono in rilievo le problematiche relative all obbligatorietà della motivazione, all artificioso frazionamento dell importo degli appalti, all insussistenza dei motivi d urgenza assunti a fondamento del ricorso alla procedura negoziata ex articolo 57, comma 2, lettera c), alla gestione delle gare con modalità non conformi alle disposizioni del Codice. In tale senso, per esempio, viene affrontato il principio di pubblicità delle sedute di gara. L Avcp richiama la giurisprudenza e la dottrina, evidenziando come non è stato ancora raggiunto un orientamento uniforme e definitivo. Soprattutto in sede giurisprudenziale, precisa l Autorità, il dibattito ruota intorno alla possibilità, ammessa da alcune pronunce, di derogare al principio di pubblicità delle sedute che non sarebbe, dunque, da intendersi applicabile incondizionatamente e in senso assoluto. Tra le altre questioni segnalate, anche i risvolti applicativi della c.d. clausola stand still, ex art. 11 comma 10 del Codice dei contratti, in relazione ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la violazione della clausola, in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell aggiudicazione, non comporta l annullamento dell aggiudicazione o l inefficacia del contratto (cfr. TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 28 aprile 2009, n. 802 e TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).Attraverso la compilazione del richiamato modello, disponibile sul sito i soggetti interessati possono far pervenire all Autorità le proprie osservazioni entro le ore 16 del 14 dicembre Art. 38 e doveri della stazione appaltante La stazione appaltante ha il dovere di esprimere un giudizio rispetto alle condanne dichiarate dai concorrenti in sede di gara.così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 3 dicembre 2010 n Nel caso di specie, relativo all affidamento dei lavori di rifacimento di un tratto stradale, uno dei concorrenti aveva impugnato l esclusione dalla gara comminata per violazione dell articolo 38 del Codice dei contratti. I giudici di Palazzo Spada affrontando la questione, posta all esame del Tar Piemonte in primo grado, affermano un principio fondamentale per l agire delle stazioni appaltanti. Mettendo in luce la discrezionalità delle amministrazioni nella valutazione delle condanne riportate dai concorrenti fermo restando, pertanto, il dovere dei concorrenti di dichiarare lealmente tutte le condanne subite, si sostiene che da questo principio non può non discendere il dovere della stazione appaltante di motivare in maniera congrua il proprio giudizio, non solo quando questo propenda per il carattere ostativo delle eventuali condanne, ma anche nella diversa ipotesi in cui una condanna penale pur sussistente sia reputata irrilevante e comunque non incidente sull affidabilità del concorrente. La decisione della stazione appaltante circa l incisione o meno della condanna dichiarata dal concorrente sulla sua moralità professionale deve essere necessariamente supportata da un giudizio conoscibile per coloro che interagiscono con l amministrazione, il problema, infatti, non è la logicità o meno del giudizio nella specie espresso dalla stazione appaltante, ma la mancanza di tale giudizio, ossia l impossibilità di interpretare in un senso o nell altro il silenzio serbato sulla condanna riportata da uno dei concorrenti. In conclusione, il dovere per le amministrazioni aggiudicatrici, illustrato nella sentenza, discende da elementari principi di trasparenza e par condicio, in quanto deve essere tutelato l interesse degli altri concorrenti a conoscere il perché determinati pregiudizi penali siano giudicati ostativi ed altri no. Translatio iudicii: il processo prosegue senza soluzione di continuità Il Tar Milano aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. Riassunto il processo avanti al Tribunale ordinario di Lodi, veniva proposto regolamento di giurisdizione, dichiarato però inammissibile dalle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 22 novembre 2010 n ). Secondo la Suprema Corte, l'inammissibilità del regolamento deriva dalla combinazione di due fattori: - l'istituto della "translatio iudicii"; - il principio consolidato secondo cui la prima parte dell'art. 41 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, strumento preventivo (e facoltativo) per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione. In relazione a quest'ultimo principio, il regolamento di giurisdizione non è quindi mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, UNITELNews24 6

7 poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore. Al contrario, secondo il ricorrente interessato, il regolamento doveva considerarsi comunque ammissibile, in quanto il procedimento riassunto davanti al Tribunale ordinario di Lodi andava inteso come del tutto autonomo rispetto a quello già pendente davanti al Tar Lombardia. La Cassazione non condivide questa tesi. Infatti, il processo, iniziato davanti ad un giudice che ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio inizialmente introdotto davanti al giudice carente della giurisdizione. Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Conclusione che ha trovato esplicita conferma nella normativa di cui alla Legge n. 69/2009, art. art. 59 (Decisione delle questioni di giurisdizione). Un ulteriore passaggio dell ordinanza qui annotata merita di essere posto in evidenza: secondo la Suprema Corte, quando sulla questione di giurisdizione non vi sia stato contrasto tra le parti, il giudice che ritenga di fondare su tale questione la decisione avrà l'onere procedimentale di avvertirle. In questo senso dispone il secondo comma dell art. 101 codice di procedura civile, inserito della legge n. 69/2009; peraltro, anche il nuovo codice del processo amministrativo contempla un meccanismo simile: art. 73 (Udienza di discussione), terzo comma. Queste disposizioni hanno il chiaro fine di evitare delle decisioni a sorpresa. Di conseguenza, nel ragionamento della Suprema Corte, se le parti, debitamente avvertite, non propongono subito il regolamento di giurisdizione (cioè prima che intervenga una decisione nell'unitario processo), allora esso non potrà più essere tardivamente proposto nel corso del giudizio riassunto. (Studio Legale Rusconi & Partners, Validazione progetti: la partenza sarà lenta ARTICOLI E 357 Per i progettisti e le società di ingegneria il Regolamento apre una nuova nicchia di mercato: la validazione dei progetti. Il decreto rende infatti finalmente obbligatoria l attività di controllo approfondito e dettagliato in tutte le fasi della progettazione, anche con riferimento ai prezzi utilizzati per arrivare a comporre la base d asta che devono essere quelli dell ultimo prezzario aggiornato. Ma anche nel caso della validazione come per il performance bond (si veda a pagina 2) la partenza sarà molto lenta. Non basta infatti seguire le enunciazioni di principio delle norme che rendono concreta la validazione, bisogna coordinare il tutto con la norma transitoria (articolo 357, commi 18 e 19) che rende appunto molto blandi sia i requisiti di partecipazione alle gare sia le possibilità di validare anche grandi progetti complessi da parte della stessa stazione appaltante senza particolari requisiti di terzietà. Questo ultimo fattore è facile da prevedere per i primi tempi farà pendere la bilancia in favore delle verifiche interne alla pubblica amministrazione che sono già la via ordinaria indicata dal Regolamento. Come per la progettazione, infatti, la validazione infatti può essere appaltata all esterno solo a fronte di rilevate carenze di organico nell ente pubblico. Altrimenti la Pa può fare da sola affidando le opere sopra i venti milioni a unità tecniche specializzate e accreditate (i cosiddetti organismi di ispezione di tipo B ). Per accreditarsi come organismo di ispezione (sia A, B, che C) bisogna rivolgersi a uno dei membri dell European cooperation for accreditation: al momento in Italia c è solo Accredia. In realtà, all articolo 47, comma 4 il Regolamento affida anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici (Servizio tecnico centrale) la possibilità di accreditare le unità tecniche delle amministrazioni pubbliche. In attesa del decreto che deve indicare come accreditarsi per un altro anno dal Regolamento (quindi fino a giugno 2012) gli uffici interni anche non accreditati potranno svolgere le validazioni anche per opere oltre i 20 milioni. Addirittura fino all 8 giugno 2014 potranno poi validare senza avere un sistema di controllo interno. Dove sembra esserci un po più di spazio per i professionisti è soprattutto nella fascia medio-piccola di lavori sotto il milione di euro o sotto soglia per le opere a rete. Anche qui è possibile l intervento della stazione appaltante, sia tramite Rup che attraverso l ufficio tecnico (non si parla di compensi ad hoc per quest attività che quindi dovrebbe essere remunerata con l incentivo del 2% per i tecnici pubblici) ma sempre in condizioni di terzietà. All esterno questa fascia è aperta a tutti: profesionisti singoli e associati, società di ingegneria e consorzi che non devono essere certificati con la norma Uni Iso Per i requisiti, importante UNITELNews24 7

8 anche in questo caso la facilitazione del periodo transitorio: per i primi tre anni il fatturato da verifica può essere sostituito da quello per progettazione, direzione lavori e collaudo. Fino a un milione di euro - Liberi professionisti singoli o associati - Società di professionisti - Società di ingegneria - Ingegneri o architetti di altri Stati comunitari - Raggruppamenti temporanei di professionisti, societàtra professionisti, società di ingegneria - Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria Da uno fino a venti milioni di euro - Organismo di ispezione di tipo A, ovvero societàispettiva di parte terza - Organismo di ispezione di tipo C, ovvero soggettoanche coinvolto nella progettazione che può fornire - servizi di ispezione a terzi - Liberi professionisti singoli o associati con certificato di conformità alle Norme Uni En Iso Società di professionisti con certificato di conformità alle Norme Uni En Iso Società di ingegneria con certificato di conformitàalle Norme Uni En Iso Ingegneri o architetti di altri Stati comunitari con certificato di conformità alle Norme Uni En Iso Raggruppamenti temporanei di professionisti, società tra professionisti, società di ingegneria con certificato di conformità alle Norme Uni En Iso Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria con certificato di conformità alle Norme Uni En Iso 9001 (Valeria Uva, Il Sole 24 ORE Edilizia e territorio tabloid, dicembre 2010, n. 48) Il testo unico può attendere Ma attenzione alle sanzioni A partire subito, dal giorno di Natale per l esattezza, sono soltanto le sanzioni alle Soa e alle imprese che sgarrano sulla qualificazione. Gli altri 358 articoli che compongono il mosaico del nuovo Regolamento degli appalti saranno invece operativi fra sei mesi: per l esattezza dall 8 giugno Imprese e stazioni appaltanti che stanno aspettando da tre anni questo tormentato testo, già bloccato una prima volta dalla Corte dei conti, dovranno ora attendere ancora e magari utilizzare il tempo rimasto per familiarizzare con le nuove norme, annunciate sul supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 10 dicembre (non ancora disponibile alla chiusura di questo giornale). Sarà tutto sommato quindi una partenza lenta, anche per norme pensate e concepite come risposta allo stallo dovuto alla crisi economica. È il caso ad esempio del pacchetto di misure molte incisive che tendono a frenare i ribassi nelle gare di progettazione. Mentre il fenomeno dei maxisconti si acuisce anche per via della crisi, bisogna attendere giugno per sperimentare se funzionerà il tetto al ribasso che ogni stazione appaltante dovrà imporre sin dal bando. Sempre nelle gare di progettazione solo il Regolamento rende obbligatorio il ricorso all offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione. Rinviata a giugno anche la partenza del nuovo appalto integrato previsto dal codice e basato sulla messa in gara del progetto preliminare, la cui sperimentazione è legata, appunto, all entrata in vigore del regolamento, 180 giorni dopo il 10 dicembre. OLTRE GIUGNO Certo, la maggior parte del Regolamento entrerà in vigore a giugno prossimo. Ma non proprio tutto. Per alcune limitate novità l attesa sarà ancora più lunga. Ci vorrà un anno ad esempio per convincere le società di certificazione a uscire definitivamente dall azionariato delle Soa. Oppure per utilizzare i requisiti prestati da un altro soggetto e attestarsi così, grazie all avvalimento. Diciotto mesi invece sono richiesti alle (scettiche) banche e assicurazioni per progettare e rilasciare il performance bond (si veda l articolo a pagina 2). L ultimo appuntamento con le novità il Regolamento lo ha fissato addirittura fra tre anni e mezzo, nel giugno Fino a quella data le UNITELNews24 8

9 unità tecniche delle stazioni appaltanti potranno validare da sole i progetti anche senza disporre di un sistema di controllo qualità interno. LE SCOMPARSE Accanto a norme che vedremo solo tra qualche anno, ci sono anche norme che non vedremo più. E sono quelle più o meno importanti che la Corte dei conti ha scelto di non ammettere a visto. Era già successo anche con il precedente testo, il Dpr 554/1999. Ora come allora il Governo ha preferito mettere al sicuro il risultato e pubblicare il Regolamento con alcuni vuoti, piuttosto che ricominciare daccapo e perdere altri anni. La bocciatura più forte è quella che riguarda i requisiti di accesso alle specialistiche. Fino al DICEMBRE 2010 Multe fino a 25mila euro alle imprese che non comunicano all Autorità di vigilanza sui contratti variazioni nei requisiti generali o il cambio di direttore tecnico entro trenta giorni. In caso di recidiva è possibile anche la sospensione dell attestazione fino a un anno Multe alle Soa da 25mila fino a 51mila euro per mancata comunicazione dei dati all Autorità o per trasmissione di documenti non veritieri. Nei casi più gravi possibile la revoca dell autorizzazione In vigore a tappe 8 GIUGNO 2011 Entrata in vigore di tutto il Regolamento salvo alcune eccezione 7 DICEMBRE 2011 Escono dall azionariato Soa le società di certificazione Il capitale sociale delle Soa passa a un milione di euro L Autorità di vigilanza sui contratti pubblici predispone il nuovo modello di attestato Soa 8 DICEMBRE GIUGNO DICEMBRE GIUGNO 2014 Decadenza delle attuali attestazioni per le categorie: Os7, Os8, Os12, Os18, Os20, Os21, Os34 Possibilità di attestarsi mediante avvalimento Per i bandi di progettazione ed esecuzione sopra i 75 milioni o per quelli destinati a general contractor scatta la garanzia globale di esecuzione Fine della possibilità per i general contractor di dimostrare i requisiti tecnici attraverso le attestazioni possedute nelle classifiche illimitate Le unità tecniche delle amministrazioni pubbliche possono validare i progetti solo se munite di sistema di controllo interno LE PRIME Dicevamo delle sanzioni, a effetto immediato. Sono tre: la prima pari a euro scatta quando l impresa non risponde a richieste dell Autorità di vigilanza o quando caso più frequente se non altro per distrazione non comunica entro trenta giorni variazioni nei requisiti generali (per l elenco si veda la tabella in prima pagina). La seconda pari a 51mila euro scatta per dichiarazioni false. La terza rappresenta la punizione in caso di recidiva ed è la sospensione fino a un anno dal mercato. QUELLO CHE NON VEDREMO MAI Norme non ammesse dalla Corte dei conti e conseguenze Articolo 72 Contenuto Conseguenze Obbligo di inviare solo per via telematica le Vecchie modalità di vigilanza informazioni sull attività di vigilanza sulle Soa Articolo 79, comma 21 Rinvio a un ulteriore decreto delle regole per la Riapertura scontro tra imprese generali e qualificazione nelle categorie specialistiche specialistiche su qualificazione UNITELNews24 9

10 Articolo 238, comma 1 (in parte) Nei collaudi possibile pagare il dipendente come i Il dipendente che partecipa alle commissioni di professionisti esterni collaudo sarà remunerato solo con l incentivo del 2% Articolo 327, comma 2 Per servizi e forniture sotto soglia possibilità di fissare Per queste gare nessuna discrezionalità sui requisiti requisiti tecnici ed economici per ogni singola gara va lasciata alle stazioni appaltanti Art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento a: OG12; OS3; OS4; OS5; OS11; OS13; OS14; OS22; OS25; OS27; OS28; OS29; OS30; OS34 Diversa decadenza delle vecchie attestazioni Soa per Tutte le attestazioni arrivano alla naturale scadenza le categorie prima elencate nell Allegato A (stralciato) Art. 357, comma 22 dalle parole «in relazione» alle parole «l art. 79» Disciplina transitoria di qualificazione per le imprese Resta senza definizione particolare l accesso alle specialistiche fino all arrivo del successivo decreto sui lavorazioni specialistiche requisiti (Valeria Uva, Il Sole 24 ORE Edilizia e territorio tabloid, dicembre 2010, n. 48) Consultazione dell AVCP sugli affidamenti sotto soglia Consultazioni fino alle ore 16 del 14 dicembre 2010 Come noto, nel settore degli appalti pubblici, la maggior parte delle questioni applicative riguarda l ambito degli affidamenti sotto soglia mediante procedura negoziata. In tale contesto di riferimento l Autorità ha predisposto un documento di consultazione sulle diverse problematiche al fine di avviare una consultazione on line ed adottare successivamente un atto a carattere generale e/o una segnalazione al Governo ed al Parlamento. Diverse le questioni aperte che, in relazione alle esperienze applicative, continuano a presentare aspetti sempre nuovi. Secondo l Autorità, dall esame degli elementi acquisiti attraverso le indagini compiute nell ambito della attività di vigilanza dell Autorità, emergono dati preoccupanti circa il ricorso disinvolto allo strumento della procedura negoziata effettuato da alcune stazioni appaltanti. In particolare, tra le altre, vengono in rilievo le problematiche relative all obbligatorietà della motivazione, all artificioso frazionamento dell importo degli appalti, all insussistenza dei motivi d urgenza assunti a fondamento del ricorso alla procedura negoziata ex articolo 57, comma 2, lettera c), alla gestione delle gare con modalità non conformi alle disposizioni del Codice. In tale senso, per esempio, viene affrontato il principio di pubblicità delle sedute di gara. L Avcp richiama la giurisprudenza e la dottrina, evidenziando come non è stato ancora raggiunto un orientamento uniforme e definitivo. Soprattutto in sede giurisprudenziale, precisa l Autorità, il dibattito ruota intorno alla possibilità, ammessa da alcune pronunce, di derogare al principio di pubblicità delle sedute che non sarebbe, dunque, da intendersi applicabile incondizionatamente e in senso assoluto. Tra le altre questioni segnalate, anche i risvolti applicativi della c.d. clausola stand still, ex art. 11 comma 10 del Codice dei contratti, in relazione ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la violazione della clausola, in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell aggiudicazione, non comporta l annullamento dell aggiudicazione o l inefficacia del contratto (cfr. TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 28 aprile 2009, n. 802 e TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).Attraverso la compilazione del richiamato modello, disponibile sul sito i soggetti interessati possono far pervenire all Autorità le proprie osservazioni entro le ore 16 del 14 dicembre Art. 38 e doveri della stazione appaltante La stazione appaltante ha il dovere di esprimere un giudizio rispetto alle condanne dichiarate dai concorrenti in sede di gara.così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 3 dicembre 2010 n Nel caso di specie, relativo all affidamento dei lavori di rifacimento di un tratto stradale, uno dei concorrenti aveva impugnato l esclusione dalla gara comminata per violazione dell articolo 38 del Codice dei contratti. I giudici di Palazzo Spada affrontando la questione, posta all esame del Tar Piemonte in primo grado, affermano un principio fondamentale per l agire delle stazioni appaltanti. Mettendo in luce la discrezionalità delle amministrazioni nella valutazione delle condanne riportate dai concorrenti fermo restando, pertanto, il dovere dei concorrenti di dichiarare lealmente tutte le condanne subite, si sostiene che da questo principio non può non discendere il dovere della stazione appaltante di motivare in maniera congrua il proprio giudizio, non solo quando questo UNITELNews24 10

11 propenda per il carattere ostativo delle eventuali condanne, ma anche nella diversa ipotesi in cui una condanna penale pur sussistente sia reputata irrilevante e comunque non incidente sull affidabilità del concorrente. La decisione della stazione appaltante circa l incisione o meno della condanna dichiarata dal concorrente sulla sua moralità professionale deve essere necessariamente supportata da un giudizio conoscibile per coloro che interagiscono con l amministrazione, il problema, infatti, non è la logicità o meno del giudizio nella specie espresso dalla stazione appaltante, ma la mancanza di tale giudizio, ossia l impossibilità di interpretare in un senso o nell altro il silenzio serbato sulla condanna riportata da uno dei concorrenti. In conclusione, il dovere per le amministrazioni aggiudicatrici, illustrato nella sentenza, discende da elementari principi di trasparenza e par condicio, in quanto deve essere tutelato l interesse degli altri concorrenti a conoscere il perché determinati pregiudizi penali siano giudicati ostativi ed altri no. Translatio iudicii: il processo prosegue senza soluzione di continuità Il Tar Milano aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. Riassunto il processo avanti al Tribunale ordinario di Lodi, veniva proposto regolamento di giurisdizione, dichiarato però inammissibile dalle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 22 novembre 2010 n ). Secondo la Suprema Corte, l'inammissibilità del regolamento deriva dalla combinazione di due fattori: - l'istituto della "translatio iudicii"; - il principio consolidato secondo cui la prima parte dell'art. 41 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, strumento preventivo (e facoltativo) per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione. In relazione a quest'ultimo principio, il regolamento di giurisdizione non è quindi mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore. Al contrario, secondo il ricorrente interessato, il regolamento doveva considerarsi comunque ammissibile, in quanto il procedimento riassunto davanti al Tribunale ordinario di Lodi andava inteso come del tutto autonomo rispetto a quello già pendente davanti al Tar Lombardia. La Cassazione non condivide questa tesi. Infatti, il processo, iniziato davanti ad un giudice che ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio inizialmente introdotto davanti al giudice carente della giurisdizione. Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Conclusione che ha trovato esplicita conferma nella normativa di cui alla Legge n. 69/2009, art. art. 59 (Decisione delle questioni di giurisdizione). Un ulteriore passaggio dell ordinanza qui annotata merita di essere posto in evidenza: secondo la Suprema Corte, quando sulla questione di giurisdizione non vi sia stato contrasto tra le parti, il giudice che ritenga di fondare su tale questione la decisione avrà l'onere procedimentale di avvertirle. In questo senso dispone il secondo comma dell art. 101 codice di procedura civile, inserito della legge n. 69/2009; peraltro, anche il nuovo codice del processo amministrativo contempla un meccanismo simile: art. 73 (Udienza di discussione), terzo comma. Queste disposizioni hanno il chiaro fine di evitare delle decisioni a sorpresa. Di conseguenza, nel ragionamento della Suprema Corte, se le parti, debitamente avvertite, non propongono subito il regolamento di giurisdizione (cioè prima che intervenga una decisione nell'unitario processo), allora esso non potrà più essere tardivamente proposto nel corso del giudizio riassunto. (Studio Legale Rusconi & Partners, 14 dicembre 2010) UNITELNews24 11

12 Appalti pubblici europei: online lo studio comparato promosso dalla Presidenza italiana PPN Appalti L'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, in cooperazione con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, ha pubblicato uno studio sui diversi sistemi normativi e strutture di riferimento in materia di appalti in 31 paesi: 27 paesi dell'ue più Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia Lo studio, The comparative survey on the national public procurement systems across the PPN è on line in lingua inglese sul sito del Public Procurement Network PPN, unitamente ai risultati delle indagini promosse dalla Presidenza italiana, sulle Piccole e Medie Imprese e sui requisiti di ordine generale, realizzati rispettivamente dalle delegazioni francese ed inglese. Lo studio The comparative survey on the national public procurement systems across the PPN è disponibile sul portale della Rete europea per gli appalti pubblici (Public Procurement Network), insieme ai risultati delle indagini promosse dalla Presidenza italiana, sulle piccole e medie imprese e sui requisiti di ordine generale, realizzati rispettivamente dalle delegazioni francese e inglese. Per consultare lo studio: ( 10 dicembre 2010) Edilizia e urbanistica Il piano casa resta anche nel 2011 A quasi due anni dal varo del piano casa 1 aprile 2009 le regioni continuano a legiferare, affrettandosi a spostare scadenze e limitazioni per cercare di favorire le domande dei privati. Le istanze presentate fino a oggi sono state un po' ovunque fortemente al di sotto delle aspettative con le eccezioni di Veneto e Sardegna e da più parti si è sentita la necessità di rivedere le leggi regionali, per ammorbidire la normativa in vigore o allungarne i tempi. Solo nelle ultime settimane quattro consigli regionali hanno approvato i disegni di legge varati dalla giunta, sfruttando le ultime votazioni dell'anno, mentre in Emilia Romagna il piano casa si chiude il 31 dicembre, a meno che la regione non decida una proroga in extremis. In Toscana, dove il termine era previsto per il prossimo 31 dicembre, le modifiche della legge regionale 24/2009 sono state comprese nel maxi-emendamento alla Finanziaria votato nell'ultimo consiglio regionale per prorogare di un anno il piano casa: il provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato nei termini, ma con 12 mesi in più (fino al 31 dicembre 2011) per presentare le domande. Tempi più lunghi anche nelle Marche, dove oltre alla proroga fino al 30 giugno 2012 è stato esteso il ventaglio di possibilità di intervento. Innanzitutto è stato abolito il limite per l'ampliamento di 200 metri cubi per il residenziale e di 400 metri cubi per il non residenziale. Inoltre, l'aumento di volumetria permette di recuperare i sottotetti a fini abitativi, abbassando di 30 centimetri l'altezza necessaria (da 2,70 a 2,40 metri). Questa possibilità viene estesa anche nei centri storici (purché non venga modificata la sagoma dell'edificio) dove si potranno anche demolire e ricostruire gli edifici realizzati dopo il 1950 «non coerenti architettonicamente con gli edifici circostanti». Infine, per gli interventi di sostituzione edilizia con bonus volumetrico viene concessa una doppia possibilità: un aumento dell'efficienza energetica del 15% rispetto alla normativa nazionale con un premio del 30% del volume, o un premio del 40% del volume se si ha un risparmio energetico corrispondente al punteggio 2 del protocollo Itaca Marche. Anche in Umbria il consiglio regionale ha approvato le modifiche al piano casa offrendo possibilità maggiori per chi aumenta i livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica degli edifici. Il mancato decollo della normativa ha portato la regione ad allargare le maglie della normativa cercando di incentivare il risparmio energetico. Gli interventi che prevedono premialità di ampliamento della superficie riguardano sia gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva, oltre a quelli presenti in aree rurali: l'ampliamento della Suc esistente è incrementato del 25% (fino a un massimo di 80 metri quadrati) se l'edificio è classificato in classe A e del 15% se invece è in classe B. Se gli edifici prevedono anche l'installazione di impianti fotovoltaici si può ampliare di un ulteriore 5% la superficie, che viene incrementata di un altro 5% nel caso di interventi che prevedano la rimozione di tutte le coperture in amianto. UNITELNews24 12

13 Se gli interventi vengono effettuati su aree industriali dismesse classificate come siti da bonificare si aggiunge ancora un 10 per cento. Per capire se queste estensioni saranno davvero applicabili si dovrà aspettare di vedere cosa faranno i comuni, che hanno 60 giorni di tempo per escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa o stabilire limiti inferiori di incremento. Via libera all'ampliamento anche agli edifici che non sono prima casa in Campania, secondo quanto prevedono le modifiche alla legge regionale 19/2009 approvate dal consiglio lo scorso 20 dicembre. Inoltre, l'ampliamento del 20% è ora possibile anche per gli edifici che non superano i metri cubi e per gli edifici residenziali con tre piani fuori terra. Sono previsti interventi sull'edilizia rurale e la riconversione al residenziale dei siti industriali dismessi anche per superfici superiori ai 15mila metri quadrati. Anche in Campania c'è un anno in più di tempo per la presentazione delle domande: il termine scade a giugno Con il nuovo anno modifiche al piano casa in senso liberalizzante potrebbero arrivare anche in Liguria e Piemonte. In Liguria, dove il Ddl approvato dalla giunta andrà al voto del consiglio a gennaio, il testo prevede una proroga dei termini fino al 31 gennaio 2013 e l'ampliamento per gli impianti produttivi con un vincolo di destinazione d'uso per 20 anni. In Piemonte, invece, il disegno di legge è in discussione in commissione e presto dovrebbe passare al vaglio del consiglio regionale e contiene modifiche che permettono di intervenire nei centri storici e in edifici a destinazione mista. (Eleonora Della Ratta, Il Sole 24 ORE Norme e tributi, 27 dicembre 2010) Casa modulare e riciclata: resistente, facile da trasportare e a ridotto consumo energetico Il Modulo abitativo Ivalsa del Cnr è resistente, facile da trasportare, a ridotto consumo energetico e si monta semplicemente avvitando i bulloni Dopo i risultati ottenuti con Sofie, la casa di legno alta fino a 7 piani in grado di resistere a terremoti di alta intensità, i ricercatori dell'istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche (Ivalsa-Cnr) di San Michele all'adige (Tn) - in collaborazione con il Centro europeo di impresa e innovazione, Habitech - Distretto tecnologico trentino per l'energia e l'ambiente e diverse aziende e consorzi artigiani del Trentino, sono ora impegnati nella sperimentazione del 'Modulo abitativo Ivalsa' (Mai), un edificio in legno con elevati livelli di modularità, prefabbricazione e sostenibilità. Si tratta di una struttura composta da cinque moduli prefabbricati e trasportabili, spiega Paolo Simeone dell'ivalsa-cnr, ideatore del progetto insieme con Andrea Briani, che vengono assemblati tra loro in modo da formare un unico edificio arredato, dotato di tutti i comfort e ad alto risparmio energetico. Ciascun modulo Mai è infatti dotato delle componenti di un edificio finito: dai pavimenti all'impiantistica, fino ai rivestimenti interni. Una delle caratteristiche assolutamente innovative, rispetto alla tradizionale prefabbricazione in legno, è che una volta arrivati sul posto non bisogna fare altro che avvitare dei bulloni, prosegue Ario Ceccotti, direttore dell'istituto Cnr e responsabile scientifico del progetto. Con questo sistema, inoltre, è possibile costruire edifici di qualsiasi grandezza e forma architettonica. Mai è anche un esempio di sostenibilità ambientale. Gli involucri esterni per le pareti sono stati progettati per ottenere valori di trasmittanza e sfasamento termici da 'casa passiva', evitando così l'utilizzo di impianti di riscaldamento convenzionale, dichiara Paolo Simeone. In copertura un modulo ospita un sistema integrato di solare termico, mentre due moduli sono coperti da un tetto verde in grado di controllare lo scarico a terra delle acque piovane. Uno speciale rivestimento interno garantisce la resistenza al fuoco, mentre esternamente una facciata ventilata di tavole di legno e una guaina traspirante impermeabile proteggono gli strati di fibra di legno dalla pioggia diretta e dalle radiazioni ultraviolette. Tutto il legno impiegato, prevalentemente di conifere, proviene da foreste certificate del Trentino e la struttura portante è realizzata con pannelli X-lam provenienti dalle prove effettuate nei quattro anni di studi sulla casa antisismica del progetto Sofie, prosegue il ricercatore. Un prodotto di 'riciclo', ma senza rinunciare al design. Gli arredi, pensati su misura e per ottimizzare gli spazi, sono realizzati con legno massiccio al naturale non trattato, o placcato con materiali compositi a base di fibre ottenute al 100% da carta riciclata e privi di resine derivate dal petrolio, conclude Simeone. ( 9 dicembre 2010) UNITELNews24 13

14 Energia Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili: approvazione preliminare dello schema di decreto Il Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Il provvedimento recepisce all articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del: - 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell anno; - 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore (Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità) al Considerata la complessità del provvedimento si riporta, di seguito, un analisi sintetica differenziata per macro tematiche. Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 22) Il provvedimento prevede l entrata in vigore - a partire dal 1 gennaio 2013 di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto: - sistema della tariffa incentivante (feed-in premium) per gli impianti di potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici compresi quelli alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi sostenibili e centrali ibride di qualsiasi potenza (art. 22 comma 3); - incentivo su base d asta al ribasso per l gli impianti con potenza superiore a 5 MegaWatt elettrici. Lo schema di provvedimento riporta i criteri applicativi generali rimandando alla stesura, entro un anno dall approvazione del presente provvedimento, di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei valori degli incentivi, dei rispettivi aggiornamenti, delle procedure e delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo incentivante. I nuovi criteri incentivanti varranno per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre Al riguardo si riporta un approfondimento sulle previsioni legislative contenute nel provvedimento volte a disciplinare il passaggio dai meccanismi vigenti a quelli previsti dallo schema di recepimento della Direttiva europea in riferimento ai certificati verdi e alla tariffa omnicomprensiva. Certificati Verdi Viene gradualmente reso inefficace il sistema dei certificati verdi. Tale sistema si regge infatti sull obbligo in capo ai produttori e importatori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. L obbligo, commisurato percentualmente all energia immessa, viene ridotto gradualmente per il periodo per poi annullarsi al Lo schema di D.Lgs prevede comunque il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo che risulteranno in eccesso sul mercato. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà però ridotto ad un valore del 70% rispetto a quello attualmente previsto dall articolo 2, comma 148 della L. 244/2007. Tariffa fissa Omnicomprensiva Il sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva introdotto dall articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore - con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre Tali tariffe sono riconosciute in ogni caso per un periodo di 15 anni. Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l efficienza energetica (art ) Il provvedimento prevede due sistemi incentivanti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile e per l incremento dell efficienza energetica: - contributi quinquennali in termini di riduzione delle tariffe di gas naturale; - rilascio dei certificati bianchi. In merito al primo punto lo schema di provvedimento riporta criteri generici rinviando all emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione degli interventi oggetto di incentivazione e dei requisiti da rispettare. UNITELNews24 14

15 In merito all agevolazione dei certificati bianchi l articolo 27 e l articolo 28 del provvedimento prevedono una revisione dell intero sistema dei certificati bianchi. Si evidenzia al riguardo la previsione dell emanazione ad opera dell ENEA di apposite schede standardizzate concernenti interventi agevolabili specifici per i seguenti settori: - utilizzo server/servizi remoti anche virtuali nel settore informatico; - illuminazione a LED e altre apparecchiature ad alta efficienze per il terziario; - risparmio di energia nei settori delle telecomunicazioni; - diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale. Regimi di sostegno per l utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti (art. 29 e art. 19) Viene confermato il meccanismo di sostegno introdotto dal D.L. 2/2006 consistente nell obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, dove per questi s intendono, tutti i carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa. Sono inoltre confermate le percentuali d obbligo stabilite D.M. 25 gennaio 2010 per gli anni 2011 e 2012 e sono altresì definite quelle per gli anni successivi. Per gli anni successivi al 2014 l incremento è dello 0,5%. Il provvedimento prevede inoltre, a partire dal 1 gennaio 2012, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall articolo 7 ter dalla Direttiva 2009/30/CE che impongono che l energia prodotta da biocarburanti contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35%. Lo schema di provvedimento introduce inoltre dei criteri di premialità per i biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli del consumo finale prevedendo al riguardo una maggiorazione del contenuto energetico da stabilire con apposito decreto ministeriale. Analoghe maggiorazioni saranno previste per i biocarburanti: - incluso il biometano, prodotti da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare e alghe; - immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti purché in misura pari al 25% (quota biocarburante su combustibile). Si evidenzia in aggiunta che all articolo 19 sono previsti criteri di incentivazione specifici per il biometano immesso nella rete del gas naturale. Certificazione energetica (art. 11) Il provvedimento prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici / singole unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l acquirente/conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica. In caso di locazione la suddetta previsione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. Si evidenzia, soprattutto in riferimento all attività di intermediazione immobiliare, la previsione dell obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di riportare negli annunci commerciali di vendita l indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica. Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale (art. 29-bis) Attraverso il prelievo nelle bollette elettriche e del gas (0,02 c /Kwh e 0,08 c /m3) viene istituito un fondo presso la CCSE (cassa conguaglio per il settore elettrico) finalizzato a finanziare interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica per il sostegno di: - progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico in termini di rete elettrica, sistemi di accumulo, biocarburanti di nuova generazione e altre tecnologie innovative di conversione dell energia solare; - progetti di innovazione dei processi e dell organizzazione nei servizi energetici; - progetti nel campo di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici. Al riguardo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il compito di individuare gli specifici interventi oggetto di finanziamento. Autorizzazioni e procedure amministrative (art. 4) Il provvedimento prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzatorio. Nello specifico all articolo 2 comma 4 sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e l esercizio degli impianti: - l autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs 387/2003); UNITELNews24 15

16 - la dichiarazione di impianto alimentato da energia rinnovabile (DIRE), la quale consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) apposita per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida; - la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera. In materia di autorizzazione unica l articolo 5 dello schema di provvedimento prevede oltre ad cambiamenti di ordine temporale l emanazione di un successivo decreto ministeriale per l individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti che impongono il rinnovo dell autorizzazione. Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata della DIRE, essa consiste in una dichiarazione basatasi sulla regola del silenzio assenso e da inviare al Comune almeno trenta giorni prima dell effettivo inizio dei lavori volta ad asseverare la conformità del progetto al regolamento edilizio vigente. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica dell impianto e la relazione progettuale di accompagnamento a firma di un progettista abilitato. Lo schema di provvedimento lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il quadro regolatorio consentendo loro di estendere la procedura semplificata della DIRE agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza nominale fino a 50 kw, nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici da realizzare sugli edifici senza limiti di potenza. In merito all applicabilità del nuovo regime autorizzatorio, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la DIRE, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all impianto che si intende autorizzare. Il provvedimento prevede inoltre le seguenti novità: - assoggettamento degli impianti solari termici integrati nei tetti alla procedura abilitativi semplificata (DIRE) ; - emanazione di un decreto ministeriale per semplificare l iter auotrizzativo relativo alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica per la climatizzazione degli edifici; - assoggettamento alle procedure semplificate d urgenza di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e dei relativi allacciamenti. Fonti rinnovabili su edifici (art. 9 e art. 10) Vengono previsti nuovi obblighi in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (il criterio della rilevanza è definito all articolo 2 lettera m del provvedimento). I nuovi obblighi sono indicati nell allegato 3 al provvedimento e sostituiranno quelli previsti dalle seguenti disposizioni: - articolo 4 comma 1 bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e che entrano in vigore al 1 gennaio 2011; - articolo 4 commi 22 e 23 del D.P.R. 59/2009 non attuato. Rimandando alla lettura dell allegato 3 per quanti interessati si evidenzia che l articolo 9 prevede inoltre che sugli edifici nuovi che utilizzano fonti rinnovabili gli incentivi statali saranno riconosciuti limitatamente alle quote eccedenti gli obblighi. L inosservanza dell obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. L articolo 10 prevede il riconoscimento di un bonus volumetrico del 5% nel caso in cui la copertura dei consumi energetici sia superiore del 30% rispetto ai limiti imposti dall allegato 3. Qualificazione installatori (art. 13) Viene esplicitato che per svolgere l attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici e pompe di calore è necessario il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall articolo 4 del D.M. 37/2008 (laurea, diploma, attestato di formazione professionale o prestazione lavorativa svolta per più di tre anni nel campo). Il provvedimento prevede, esclusivamente per coloro che detengono l attestato di formazione professionale, il rispetto di ulteriori requisiti formativi disciplinati all allegato 4 al quale si rimanda evidenziando che le Regioni dovranno attivare programmi mirati di formazione degli installatori e procedure per riconoscere i fornitori di formazione. Obiettivi regionali per le fonti rinnovabili (art. 33) In riferimento alla ripartizione regionale dell obiettivo del 17% di copertura con fonti rinnovabili del consumo energetico al 2020, in attesa della definizione degli obiettivi regionali in attuazione UNITELNews24 16

17 dell art. 2 comma 169 della L. 244/07, lo schema di provvedimento prevede che qualora una regione non raggiunge il proprio obiettivo il Consiglio dei Ministri nomina un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento dell obiettivo. Disposizioni varie Il provvedimento prevede inoltre: - correttivi alla legislazione in materia di energia geotermica (art. 7); - requisiti e specifiche tecniche in termini di normativa UNI e CEI per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto d incentivazione (art. 8); - nuovi limiti in termini di potenza (1 MW) e superficie occupata dai pannelli (50KW per ettaro) per gli impianti collocati su terreni agricoli (art. 8 comma 5); - creazione di un portale informativo sulle fonti rinnovabili ad opera del GSE (art. 12); - sviluppo delle reti elettriche e di quelle di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art ); - monitoraggio statistico nazionale (art. 36); - soppressione del Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi di cui all articolo 9 del D.Lgs. 115/08 (art. 26 comma 6); - correttivi al sistema della garanzia di origine volti ad evitare che tali documenti possano essere utilizzati ai fini di incentivi o agevolazioni di altro tipo e che non potranno più essere utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 30); - viene riconosciuto un incentivo ridotto del 30% rispetto a quello che sarà previsto in attuazione della Legge 99/2009 per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007 giorno in cui è entrato in vigore il D.Lgs. 20/2007 (art. 27 comma 4). (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - newsletter 7:24, 10 dicembre 2010) Cresce la dipendenza energetica dell'italia dall'estero Nei prossimi anni è atteso anche un aumento del fabbisogno elettrico nazionale Torna a crescere nel 2010 la bolletta energetica complessiva pagata dal Paese per l'approvvigionamento di energia primaria dall'estero. Secondo le ultime stime dell'unione petrolifera, il 2010 dovrebbe chiudersi con una fattura di 51,9 miliardi di euro, 9,5 miliardi in più rispetto al 2009 (anno in cui si era registrato un calo consistente). Si tratta di una cifra non lontana dal record di 56,7 miliardi segnato nel Secondo i dati Up relativi ai primi otto mesi dell'anno, la sola fattura petrolifera ammonterà invece a 27,4 miliardi di euro, in aumento di 6,9 miliardi rispetto al Nei prossimi anni è probabile che la dipendenza dell'estero dell'italia cresca ulteriormente: il fabbisogno nazionale di energia elettrica nel 2011 aumenterà infatti dell'1,9% rispetto al 2010 (a fronte di una variazione del Pil dell'1,3%), per arrivare al +2,7% nel Lo segnalano le previsioni elaborate dall'acquirente Unico e contenute nel 'Rapporto di previsione del mercato tutelato per gli anni 2011/2013', che Paolo Vigevano, amministratore delegato della società, ha inviato al ministero dello Sviluppo economico e all'autorità per l'energia elettrica e il gas. La stima è che la domanda di energia elettrica nazionale raggiungerà i 340,8 TWh nel 2012 (+2,7%) e i 350 TWh nel 2013 (+2,7%). ( 9 Dicembre 2010) Enti pubblici e altre istituzioni Dall'Anci le linee guida sul ciclo della performance Sempre che non arrivi una proroga, richiesta da molti, entro il 31 dicembre anche gli enti locali dovranno definire il proprio sistema di misurazione e valutazione delle performance in modo conforme ai principi della riforma Brunetta. Allo stato attuale il mondo delle autonomie locali è un cantiere aperto e per molti enti il rispetto della scadenza non è così scontato. A capo del cantiere c è l Anci che per supportare le amministrazioni locali ha prodotto delle linee guida operative in materia di ciclo della performance, valutazione ed organismi indipendenti di valutazione. Queste linee prendono le mosse dal quadro già delineato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con le proprie delibere e ne adattano i contenuti alle specifiche caratteristiche dei Comuni, nel rispetto dell autonomia nell attuazione della riforma riconosciuta agli enti locali dal decreto stesso. UNITELNews24 17

18 La scorsa settimana le linee guida sono stati oggetto di approfondimento nella prima riunione del tavolo tecnico con il Civit, istituito con il protocollo firmato lo scorso 16 settembre e come previsto dal Dlgs n. 150/2009 allo scopo di supportare i Comuni, in modo unitario e coordinato, nell applicazione della Riforma Brunetta. I lavori del tavolo tecnico permanente di confronto proseguiranno nelle prossime settimane, con l obiettivo di giungere rapidamente alla definizione di indirizzi comuni. Le linee guida riprendono le interpretazioni già offerte dall Anci in precedenza, specificando i contenuti operativi dell adozione del ciclo di gestione della performance, tenuto conto di quanto disposto dal Civit con le delibere n. 89/2010 e n. 104/2010. Secondo l Anci gli enti locali possono valorizzare i metodi e gli strumenti di programmazione e controllo previsti dal Dlgs 267/2000, qualora questi già rispondano alle esigenze di compiuta misurazione, valutazione e rappresentazione della perfomance previste dalla riforma Brunetta. In caso contrario, devono procedere ad un integrazione e adeguamento del sistema esistente o, se non presente, procedere all introduzione ex novo del sistema di misurazione e valutazione. Nel dettaglio, l Anci dopo un analisi della riforma e delle diverse normative già vigenti in materia di programmazione e controllo per gli enti locali conclude che i tre documenti programmatori delineati dall Ordinamento - relazione previsionale programmatica (Rpp), piano esecutivo di gestione (Peg), piano degli obiettivi (Pdo) - possono essere legittimamente messi al centro del sistema di misurazione della performance. In particolare il Peg e il Pdo sono individuati come elementi centrali delle fasi di definizione, misurazione e rendicontazione delle performance di un comune. In assenza di Peg (obbligatorio per i Comuni con più di 15mila abitanti) e Pdo (facoltativo per tutti i Comuni anche se qualificante) assume centralità la Rpp. L Anci, inoltre, nelle sue linee guida precisa le caratteristiche che Rpp, Peg e Pdo devono possedere, o altrimenti recepire, per soddisfare le finalità anche del Dlgs n. 150/2009. A titolo d esempio si richiama: la pianificazione degli obiettivi a carattere triennale sulla scorta degli indirizzi dell organo politico e coerenti con la programmazione economico-finanziaria; gli obiettivi individuati annualmente, raccordati con la pianificazione pluriennale e collegati ai centri di responsabilità; i contenuti della programmazione operativa (PegG e/o Pdo) capaci di rappresentare obiettivi, sistema di misurazione e di relativi indicatori con indicazione degli standard e dei target attesi, sistema di raccordo tra i risultati misurati e la struttura organizzativa, fattori/parametri di misurazione degli apporti individuali con l indicazione delle modalità di misurazione e del target atteso, obiettivi ed indicatori coerenti con il piano dei conti e il piano dei centri di costo/ricavo. Riguardo gli indicatori di performance, aspetto centrale della misurazione, l Anci offre alcuni esempi individuati con la sperimentazione avviata lo scorso marzo che ha coinvolto 400 Comuni su base volontaria con diversa fascia demografica, cui hanno aderito quasi tutti i capoluoghi di provincia. Gli indicatori si riferiscono ad alcuni degli ambiti principali di attività: servizi sociali, trasporto pubblico locale, viabilità e traffico, asilo nido, ambiente e pulizia. L obiettivo finale è definire un sistema condiviso di misurazione e valutazione dell attività e dei servizi comunali, che comprende anche la rilevazione della qualità e quantità dei servizi erogati, nonché la rilevazione della soddisfazione dei destinatari dell attività e dei servizi. Le misure del decreto descritte, in buona parte, non sono delle novità assolute per le amministrazioni locali. Almeno sul piano formale, termini come produttività, performance, merito, efficienza, qualità, sono presenti in documenti e atti normativi da tanti anni. Sul piano sostanziale, invece, l esperienza maturata dagli enti locali nelle diverse aree del Paese è molto disomogenea sia per applicazioni che risultati. Il lavoro di raccordo tra Anci e Civit ha l indubbio merito di aver affrontato il tema della misurazione della performance con pragmatismo assumendo quale punto di partenza, dove esistono i presupposti, il sistema di programmazione e controllo previsto dal testo unico degli enti locali. Nondimeno, l obiettivo di tradurre i principi della misurazione in una pratica corrente nelle amministrazioni locali rimane una sfida che ciascun ente è chiamato ad affrontare e che, tra le altre cose, richiede una condizione generale fin qui poco evidenziata, seppure conosciuta, da operatori ed esperti: l approccio degli amministratori pubblici al tema della misurazione della performance. Nel recente passato, in diverse amministrazioni si è registrata la disattenzione dei vertici politici verso il tema della valutazione dei risultati e l attività del nucleo di valutazione. Se l esigenza di conoscere cosa succede dopo l approvazione di un programma, di un progetto non è abbastanza avvertita o riconosciuta ogni iniziativa di misurazione, per quanto ben fatta, è destinata a perdere gran parte della sua efficacia. Rendere pienamente consapevoli gli amministratori delle opportunità offerte dalla valutazione delle performance in termini di miglioramento dell ente e dei servizi offerti è pertanto una necessità assoluta. UNITELNews24 18

19 (Andrea Margheri, Il Sole 24 ORE - newsletter 7:24, 6 dicembre 2010) Lavoro e previdenza Il blocco delle progressioni è solo dal 2011 Il decreto legge n. 78 non blocca le progressioni di competenza del La recente deliberazione n della Corte dei conti della Lombardia analizza nel dettaglio alcune conseguenze dell art. 9, comma 21, della manovra estiva sulla possibile carriera dei dipendenti degli enti locali. Nell ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore ha previsto che le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Senza soffermarsi sulla presunta o meno incostituzionalità della disposizione, i giudici contabili lombardi estendono il campo di applicazione della norma, la quale andrà applicata su ogni variazione di inquadramento del dipendente e quindi sia sulle progressioni orizzontali che verticali. A ben vedere gli artt. 23 e 24 del Dlgs n. 150/2009 identificano chiaramente e separatamente le due tipologie di avanzamento dei lavoratori: quelle denominate economiche sono riferibili a quelle orizzontali, quelle denominate di carriera sono relative a quelle verticali. Dal punto di vista letterale, quindi, la possibilità di effettuare nel prossimo triennio delle progressioni valevoli solo ai fini giuridici sembra essere limitata solamente all ipotesi di passaggio da categoria a categoria. Eppure diverse amministrazioni locali in ambito di contrattazione sindacale stanno ipotizzando di esportare il principio anche alle progressioni orizzontali, le quali però potrebbero avere un blocco specifico dal comma 1 dell art. 9 della legge n. 122/2010, laddove si prevede che per il triennio i trattamenti spettanti non possono essere superiori a quelli ordinariamente spettanti per l anno L attuale disposto non sembra permettere eccezioni al passaggio di posizione economica che quindi parrebbe bloccato agli importi spettanti per il Ma nel 2011 potranno essere disposti nuovi inquadramenti con decorrenza 2010? La Corte dei conti della Lombardia propende giustamente per il sì. La disposizione non ha infatti valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell inquadramento successivo si siano verificati nell anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma. È proprio il caso delle progressioni orizzontali. Quelle relative al 2010 potranno quindi essere portate a termine anche se l inquadramento avverrà nel 2011, purché si rispettino tutti i disposti contrattuali dell istituto ovvero: 1. l ente deve avere già approvato i criteri per l attuazione dei passaggi; 2. il fondo 2010 dovrà già essere stato contrattato in tempo utile, con la previsione della quantità delle risorse da destinare a progressione orizzontale; 3. i lavoratori devono essere a conoscenza che l attività del 2010 sarà utile anche alle procedure selettive relative alle progressioni; 4. la valutazione deve avvenire al termine del periodo lavorativo e quindi nei primi mesi del Non sono ammesse condotte elusive dipendenti da valutazioni discrezionali dell amministrazione e non rientranti nei disposti contrattuali. (Gianluca Bertagna, 30 dicembre 2010) La rappresentanza sindacale dopo Pomigliano Il caso FIAT Pomigliano sembrava essersi concluso positivamente almeno per le parti stipulanti l accordo, con la conferma delle clausole derogatorie al contratto nazionale concordate a Pomigliano. Tale conferma è avvenuta con due atti. Il primo è consistito nella precisazione dei contenuti e dei presupposti delle deroghe possibili al contratto nazionale ad opera dei sindacati nazionali di categoria Fim - Fiom - Uilm. Il secondo atto si è concretato nella validazione della coerenza dell accordo di Pomigliano con queste regole nazionali. Senonché questa conferma non è bastata all azienda che ha sollevato l esigenza di cambiare la cornice generale che regola i rapporti di lavoro per tutto il sistema FIAT, a cominciare da Mirafiori: in mancanza di tali cambiamenti ha minacciato di uscire dal sistema contrattuale e addirittura dalla Confindustria. UNITELNews24 19

20 In risposta a questa sollecitazione i contraenti nazionali Federmeccanica, Fim-Uilm- Fismic (esclusa la Fiom) sono orientati a definire norme specifiche per il settore auto che vengano incontro alle esigenze aziendali ma che restino nell ambito del contratto nazionale. La possibilità di norme specifiche, legata ai contratti di un dato settore, è già prevista nel contratto dei metalmeccanici e ha precedenti in altre categorie. Una simile soluzione permetterebbe di dare soluzioni nuove alle questioni critiche poste dalla Fiat (organizzazione degli orari di lavoro, straordinari, pause, turni, ecc.) senza rompere il quadro nazionale e anche senza richiedere deroghe specifiche concordate di volta in volta. Si tratta di vedere se una simile innovazione è sufficiente per dare le risposte chieste all azienda. Questo non dovrebbe essere impossibile se si guarda al merito delle questioni che possono tutte essere risolte con le nuove regole. Ma la trattativa si sta rivelando molto difficile. Per quanto riguarda la Fiom, questa organizzazione sta partecipando alla trattativa, il che è positivo, ma ha segnalato che le sue richieste sono distanti dalle condizioni offerte dall azienda su tutte le questioni di merito (straordinari, pause, diritti sindacali). L opposizione della Fiom mette in dubbio la certezza e degli accordi che venissero raggiunti. La certezza è un punto critico più volte rilevato dall azienda, ma in realtà è necessario per tutte le nostre relazioni industriali, se vogliono contribuire alla efficienza e alla competitività del sistema economico. Le parti pensano di sottoporre a referendum l accordo che venisse concluso a Mirafiori. E una scelta giusta, ma può non essere sufficiente a garantire la tenuta giuridica dell accordo di fronte a comportamenti dissidenti. Per questo la vicenda ripropone il tema generale delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale. L assenza di regole in proposito non ha avuto conseguenze rilevanti in passato finchè i contratti sono stati conclusi unitariamente dai sindacati più rappresentativi. Quando la pratica unitaria viene meno, come sta avvenendo in questo periodo, regole condivise diventano necessarie per rendere operativi i contratti e per governare i rapporti di lavoro nelle imprese. Per questo è importante che le organizzazioni sindacali, compresa la CGIL, trovino un accordo sulle regole. Una base di partenza potrebbe essere la bozza di intesa concordata nel 2008 fra le tre maggiori confederazioni. In parlamento sono presenti diversi progetti di legge sull argomento, alcuni ispirati alla bozza del 2008; ma un legislazione in materia dovrebbe intervenire a valle di un accordo fra le parti: in tal senso si è espresso anche il governo. Una intesa sulle regole è necessaria anche per definire la titolarità dei diritti sindacali in azienda. Questo è un altro punto critico emerso nella vertenza FIAT, e non certo il meno grave. Se la Fiom non firma nessun accordo rischia di essere privato dei diritti sindacali, quelli sanciti dagli accordi, ma anche quelli previsti dallo statuto dei lavoratori. Un motivo in più per ridefinire le regole. (Tiziano Treu, Il Sole 24 ORE Contratti & Contrattazione Collettiva n. 1/2011) Pubblica amministrazione Nel decreto milleproroghe sì alla maxiproroga per i comuni. Tutte le novità Rientra a sorpresa nel milleproroghe, dopo la levata di scudi dei comuni, la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti, mentre per i terremotati abruzzesi la riscossione delle imposte non versate non riprenderà prima del 30 giugno Queste le principali novità contenute nell'ultima versione del decreto legge milleproroghe (che pubblichiamo qui sotto), che potrebbe però subire qualche minima modifica in attesa dell'uscita sulla gazzetta ufficiale attesa per oggi. La novità più significativa e indicativa di una progressiva delegificazione dei contenuti della maxi norma di proroga di fine anno è il ricorso allo strumento del decreto del presidente del consiglio dei ministri per stabilire i confini della proroga di ben 65 provvedimenti anche di rilevante importanza. Mentre il comma 1 dell'articolo 1 fissa uno slittamento generale al 31 marzo 2011 di tutti i termini in scadenza prima del 15 marzo 2011 (praticamente quasi tutti) e indicati nella tabella 1 allegata alla norma, il comma 2 dispone che saranno uno o più Dpcm a decidere un'ulteriore proroga dal 31 marzo al al 31 dicembre Naturalmente i Dpcm dovranno essere emanati «di concerto» con il ministero dell'economia. Trattandosi di proroghe «non onerose» per definizione, potrebbe quindi risultare poco probabile uno slittamento oltre il 31 marzo dell'obbligo di denuncia al catasto dei fabbricati fantasma, perché esigenze di cassa, soprattutto ai fini Ici, sconsigliano fortemente lo spostamento dei termini. All'atto della denuncia, infatti, c'è da aspettarsi che i proprietari dichiarino che UNITELNews24 20

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