ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Presidenza

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1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Presidenza PROPOSTA 97 PROTOCOLLO DELIBERA 102 LEGISLATURA IX Questo giorno di MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012 si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri: MATTEO RICHETTI ENRICO AIMI SANDRO MANDINI ROBERTO CORRADI LUCA BARTOLINI MARIO MAZZOTTI Presidente Vicepresidente Vicepresidente Consigliere-segretario Questore Questore Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-segretario Roberto Corradi. OGGETTO: Disciplinare per l alienazione dei beni dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna (proposta n. 97)

2 Richiamati: L UFFICIO DI PRESIDENZA - gli articoli 27 e 35 dello Statuto regionale, approvato con deliberazione legislativa n. 144 del 14 settembre 2004, che prevedono rispettivamente: che l attività dell Assemblea sia disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l organizzazione, l amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia; che l Ufficio di Presidenza, tra l altro, curi l organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assembleari, amministrando il bilancio ed i servizi preposti all Assemblea medesima; - la legge regionale n. 10 del 25/02/2000 Disciplina dei beni regionali Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11, che prevede all art 4, comma 3, che i beni mobili dichiarati fuori uso possano essere alienati o permutati e ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro; - la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, in particolare l art. 68 comma 3 lettera b) che indica, fra le entrate dell Assemblea legislativa, nell esercizio della propria autonomia amministrativa e contabile, quelle derivanti da proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente; - la legge regionale n. 32 dell 8/09/1997 Funzionamento dei gruppi consiliari, in particolare l art. 9 relativo al rendiconto dei gruppi consiliari che, al comma 6, stabilisce che ad ogni rendiconto sia allegato un inventario nel quale siano elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dall Assemblea legislativa o abbia ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell Assembla legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità; - l art. 14 del Regolamento interno dell Assemblea legislativa, approvato con deliberazione assembleare n. 143 del 28 novembre 2007, concernente le attribuzioni e il funzionamento dell Ufficio di Presidenza; - il Regolamento interno dell Assemblea legislativa per l amministrazione e la contabilità, approvato con deliberazione n. 229 del 30 giugno 2009, nello specifico il Titolo IV Gestione del Patrimonio e propriamente l art. 86, che disciplina lo scarico dei beni mobili inventariali, disponendo che quelli dichiarati 2

3 fuori uso, ma ancora suscettibili di utilizzazione, possano essere donati ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro, oppure possono essere ceduti o permutati; Dato atto che, come sancisce il succitato articolo 86 del Regolamento interno, all Ufficio di Presidenza è demandata la disciplina dei criteri per l alienazione, cessione, permuta e donazione dei beni fuori uso e loro pubblicizzazione; Dato atto che, al fine di pervenire all alienazione, cessione, permuta dei beni fuori uso, e loro pubblicizzazione, è necessario stabilire i criteri, come sancisce lo stesso articolo 86 del Regolamento interno; Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 173 recante Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003 ; Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale in merito alla regolarità amministrativa del presente atto; A voti unanimi DELIBERA di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l allegato Disciplinare per l alienazione dei beni mobili dell Assemblea legislativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; di disporre che del suddetto disciplinare sia data la più ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell Assemblea e pagine Internos. Il Consigliere Segretario Roberto Corradi Il Presidente Matteo Richetti 3

4 DISCIPLINARE PER L ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 102 del 25 luglio 2012) Ambito di applicazione 1.1 Il presente disciplinare definisce il procedimento per l alienazione dei beni mobili dell Assemblea legislativa non più utilizzabili, né più utilmente conservabili ovvero dichiarati fuori uso, come previsto all art. 86 del Regolamento interno per l amministrazione e la contabilità, approvato con deliberazione n. 229 del 30 giugno Le norme ivi contenute si applicano anche ai beni durevoli di cui l art. 9 comma 6 della L. R. 32 dell 8/09/1997 Funzionamento dei gruppi consiliari, relativamente a quelli acquisiti dal gruppo consiliare con i contributi ricevuti dall Assemblea legislativa. 2. Dirigente competente all alienazione dei beni mobili 2.1 Il Dirigente responsabile, di cui al punto 2 dell art. 79 del Regolamento interno per l amministrazione e la contabilità, di seguito indicato come Dirigente competente, ha il compito di redigere la dichiarazione di fuori uso dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell Amministrazione, su proposta di una commissione composta dal collaboratore addetto all inventario e da altri due collaboratori, individuati, di volta in volta, in ragione della tipologia dei beni. 2.2 Il Dirigente competente, sottopone al Direttore generale la proposta di alienazione dei beni mobili da scaricare dai registri inventariali e la relativa destinazione. 3. Destinazione dei beni 3.1 I beni dichiarati fuori uso possono essere: a) venduti, qualora mantengano un valore, seppur non utilizzati, mediante asta pubblica o altra procedura che, in osservanza alla normativa vigente, garantisca pubblicità e trasparenza amministrativa. b) ceduti gratuitamente, qualora si prestino ad essere riutilizzati, ai soggetti di cui al successivo punto 5; c) ceduti in permuta con altri beni di proprietà pubblica o privata, qualora si ravvisi interesse per l Amministrazione, sia su istanza di parte, sia d'ufficio, anche a seguito di specifica proposta di strutture regionali. d) inviati, in quanto inservibili, allo smaltimento/rottamazione presso le discariche pubbliche, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 4

5 4. Pubblicizzazione della procedura di alienazione dei beni 4.1 Il Dirigente competente avvia la procedura di alienazione entro trenta giorni dalla determinazione del Direttore generale che approva la dichiarazione di fuori uso dei beni, provvedendo alla pubblicazione dell avviso di cessione o vendita. 4.2 Gli avvisi devono recare il novero dei beni, l indicazione dei locali di esposizione, nonché, nel caso di vendita, i prezzi base d asta, i criteri di aggiudicazione, i termini e le modalità di presentazione dell offerta. 5. Cessione gratuita 5.1. L assegnazione dei beni destinati alla cessione gratuita sarà effettuata seguendo i criteri sotto indicati: Ordine di priorità decrescente ai seguenti soggetti aventi sede operativa sul territorio regionale: 1) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; 2) istituti scolastici pubblici e privati; 3) enti pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze dell ordine, ecc.). 4) enti, anche non riconosciuti, senza scopo di lucro e con finalità ad esempio di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, sportivo, di culto, risultanti da indicazioni contenute nello statuto; Sulla base del criterio di priorità decrescente, si procede, pertanto, alla soddisfazione di tutte le richieste avanzate dai soggetti di cui al punto 1), successivamente alla soddisfazione di quelle dei soggetti di cui al punto 2), ecc. 5.2 Dei beni destinati a cessione gratuita verrà data ampia informazione mediante specifico avviso pubblicato sul sito web dell Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna Il vaglio delle richieste di cessione spetta al Dirigente competente, che con proprio atto renderà noti i destinatari dei beni, che saranno, sulla base dei dati forniti, contattati direttamente. 5

6 Al termine della procedura di cessione a titolo gratuito sarà pubblicato sul sito web dell Assemblea legislativa un resoconto dei beni ceduti, dei soggetti beneficiari e di quelli esclusi Si procederà ad assegnare i beni richiesti fino ad esaurimento dei medesimi, senza garantire il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, né l assegnazione a tutti i soggetti beneficiari del numero dei beni richiesti. In ogni caso, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, al momento dell assegnazione ai soggetti beneficiari, i beni potranno essere ripartiti discrezionalmente Qualora i richiedenti dei beni siano i medesimi, nell ambito di cessioni successive, attuate anche nella stessa annualità, l assegnazione viene effettuata nel rispetto del principio della rotazione dei destinatari, a seguito della verifica delle richieste presentate e dell ordine di arrivo delle stesse Il soggetto beneficiario al quale i beni vengono ceduti deve firmare, al momento del ritiro, una distinta che li elenca, assumendosi la responsabilità per qualsiasi utilizzo indebito o contrario alla normativa Nel caso in cui alcuni o tutti i beni messi a disposizione non fossero oggetto di richiesta formale, il Dirigente competente provvederà con successiva propria determinazione relativamente al loro eventuale smaltimento o rottamazione. 6. Cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo 6.1. Il Dirigente competente può autorizzare la cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo di altro bene mobile che si intenda acquisire, con espressa indicazione del prezzo di cessione. 6.2 La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso. 7. Vendita dei beni 7.1. Qualora i beni siano posti in vendita il Dirigente competente provvede: a) alla stima dei beni da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d uso dei beni stessi; b) alla pubblicazione dell avviso di avvio della procedura di alienazione sul sito web dell Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna. 6

7 7.2 Il Dirigente competente valuta la possibilità di vendite complessive o per rilevanti raggruppamenti, al fine di massimizzare le opportunità di riscontro economico Per la vendita dei beni, il cui residuo valore economico o la cui stima non superi l importo di 1.000, si procede con il ricorso alla trattativa privata, preceduta da avviso Per i beni che superino detto valore si procede per pubblici incanti Sono ammessi a partecipare all asta le persone fisiche, le società, le imprese, i consorzi e le associazioni, nella persona del loro legale rappresentante, in possesso dei requisiti indicati nell apposito avviso soprarichiamato. 8. Definizione del prezzo di vendita 8.1 La valutazione del bene dichiarato fuori uso da porre in vendita può avvenire secondo i seguenti criteri alternativi: 1) valore di inventario al netto degli ammortamenti (valore residuo); 2) valore dell usato rapportato al valore di mercato del momento (stima). Il valore attribuito al bene costituisce il prezzo a base di gara. 9. Ritiro, spese di trasporto e pagamento dei beni 9.1 I beni vengono ceduti in proprietà nello stato di fatto in cui si trovano, senza che possano essere sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi genere. 9.2 Le spese per il trasporto dei beni sono, in ogni caso, a carico del destinatario. 9.3 Il ritiro dei beni viene attestato da un verbale di consegna recante l elenco degli stessi e, in caso di vendita, le indicazioni dell avvenuto pagamento. 9.4 Il pagamento dell importo dovuto per i beni venduti deve essere eseguito prima del ritiro, secondo le modalità stabilite di volta in volta, rese note dagli avvisi di vendita. Il mancato versamento produce la decadenza dall aggiudicazione ed il Dirigente competente provvede, in tal caso, all aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate. 10. Esito negativo della procedura di vendita 10.1 In caso di esito negativo della procedura di vendita, il Dirigente competente può disporre la cessione gratuita dei beni e, in alternativa, l invio alla pubblica discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. 7

8 11. Scarico dai registri inventariali 11.1 Il Dirigente competente, in seguito all avvenuta alienazione, dispone l aggiornamento degli inventari dei beni mobili dell Assemblea legislativa, mediante apposite registrazioni di scarico. 12. Rinvio 12.1 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, valgono le disposizioni contenute negli avvisi che regolano le singole procedure di cessione e vendita dei beni e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. 13. Disposizioni finali 13.1 Il presente disciplinare entra in vigore il 25 luglio

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