QUADRO G CREDITI D IMPOSTA

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1 QUADRO G CREDITI D IMPOSTA ASPETTI GENERALI Il Quadro G del Mod. 730/2013, composto da 6 Sezioni e 8 Righi, va utilizzato per l indicazione di alcune tipologie di crediti d imposta. Struttura del Quadro Il Quadro del Mod.730/2013 risulta invariato rispetto allo scorso anno. Sezione Rigo Cosa va indicato I G1 Credito d imposta per il riacquisto della prima casa G2 Credito d imposta per canoni di locazione non percepiti II G3 Credito d imposta reintegro anticipazioni fondi pensione III G4 Credito d imposta per redditi prodotti all estero IV G5 e G6 Credito d imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo V G7 Credito d imposta per l incremento dell occupazione VI G8 Credito d imposta per mediazioni GUIDA ALLA COMPILAZIONE Rigo G1 - Credito d imposta per il riacquisto della prima casa Il Rigo G1 è dedicato all indicazione del credito d imposta spettante per il riacquisto della prima casa. E previsto un credito d imposta a chi, entro il termine di dodici mesi dall alienazione dell immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro e IVA per l acquisto di prima casa, provvede ad acquistare una nuova casa di abitazione, avente i requisiti di abitazione non di lusso (le agevolazioni consistono principalmente nell applicazione dell imposta di registro in misura ridotta prevista all art. 1 della Tariffa I del D.P.R. n. 131/1986, alle condizioni esposte alla nota II-bis) (art. 7 legge 23 dicembre 1998, n. 448). DICHIARAZIONI FISCALI

2 Il credito d imposta compete anche nell ipotesi in cui un soggetto acquisti un altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge in commento prevede che l acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo (Circolare n. 19/E del 1 marzo 2001). Presupposti I presupposti per la concessione del credito d imposta sono: che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione si sia acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa; che l acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa; che non siano decaduti i presupposti per l applicazione dei benefici per la prima casa. Utilizzo del credito d imposta Il contribuente può utilizzare il credito d imposta in vari modi: in diminuzione dell imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso; in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il Mod. F24 (usando il Codice tributo 6602). Per fruire del credito d imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l effettiva sussistenza dei requisiti. Quando non spetta il credito d imposta Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, il credito d imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi: se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio prima casa ; se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti prima casa ; se l immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative 524 DICHIARAZIONI FISCALI

3 imposte. A tale riguardo l Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 125/E, ha evidenziato che l agevolazione decade nello specifico caso in cui entro un anno dalla vendita dell immobile il contribuente acquisti il nuovo immobile mediante donazione se l atto di tale ultimo negozio non è soggetto a nessuna delle imposte (imposta di registro o IVA) in presenza delle quali matura il diritto al credito d imposta in esame; se il contribuente è decaduto dall agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito. Modalità di compilazione Il Rigo G1 del Mod. 730/2013, va compilato solo nel caso in cui si voglia utilizzare il credito d imposta in dichiarazione e quindi in diminuzione dell IRPEF; pertanto, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta: in diminuzione dell imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina; in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Colonna 1 - Residuo precedente dichiarazione Nella Colonna 1 deve essere indicato il credito che residua dalla precedente dichiarazione: in tal caso l importo da riportare in questo Rigo è quello indicato nel Rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod ) del Mod. 730/2012, ovvero quello indicato nel Rigo RN43, Colonna 2, del Quadro RN del Mod. UNICO PF Colonna 2 - Credito anno 2012 Nella Colonna 2 deve essere indicato l importo del credito d imposta maturato nel 2012 spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: hanno acquistato la prima casa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione (quindi 16 maggio 2013 data così prorogata dal 30 aprile con il D.P.C.M. 26/4/ se il Mod. 730/2013 è presentato al sostituto d imposta, 31 maggio 2013 in caso di presentazione al CAF/professionista abilitato), usufruendo delle agevolazioni prima casa; l acquisto è avvenuto entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato beneficiando delle predette agevolazioni, sempre che sussistano i presupposti per l applicazione dell agevolazione in oggetto; non sono decaduti i benefici (per esempio a seguito di successiva cessione nell anno dell abitazione acquistata). DICHIARAZIONI FISCALI

4 Ammontare del credito d imposta L importo del credito d imposta è pari all ammontare dell imposta di registro o dell IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all imposta di registro o all IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Colonna 3 - Credito già compensato nel Mod. F24 Deve essere riportato il credito d imposta già utilizzato in compensazione nel Mod. F24 entro la data di presentazione del Mod. 730/2013 (16 maggio 2013 data così prorogata dal 30 aprile con il D.P.C.M. 26/4/ o 31 maggio 2013). Rigo G2 - Credito d imposta per canoni non percepiti Nel Rigo G2 va indicato il credito d imposta spettante per le imposte che sono state versate su canoni di locazione non percepiti. I canoni non percepiti per morosità comprovata del conduttore non devono essere tassati in capo al proprietario dell immobile (art. 26, comma 1, TUIR). La legge stabilisce che i canoni, qualora non percepiti, non concorrono a formare la base imponibile del proprietario dell immobile a partire dalla data di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, concedendo altresì un credito d imposta pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati in forza della normativa precedente e non percepiti. In questo caso il reddito del fabbricato locato è costituito dalla rendita catastale e non dal canone di locazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dalla locazione dell immobile fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto. Calcolo del credito d imposta Per determinare il credito d imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all accertamento avvenuto nell ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici. Indicazione del credito residuo Il credito d imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. 526 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d imposta nell ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare all ufficio locale dell Agenzia delle entrate, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Periodi d imposta interessati Per quanto riguarda gli anni di mancato percepimento dei canoni di locazione da considerare nel calcolo dei crediti d imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2002, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel Modalità di compilazione Nella Colonna del Rigo G2 va indicato l ammontare del credito d imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Si rimanda alla Sezione degli aspetti generali per la descrizione dell agevolazione. L eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d imposta come sopra determinato, comporterà l obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Rigo G3 - Credito d imposta reintegro anticipazioni fondi pensione Il Rigo G3 permette ai contribuenti di beneficiare di uno specifico credito d imposta previsto in favore dei soggetti che hanno richiesto ai fondi di previdenza complementari l anticipazione delle somme versate. Disciplina sul reintegro delle anticipazioni Le anticipazioni sui fondi di pensione complementare possono essere reintegrate, a scelta dell aderente, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di 5.164,57 euro (art. 11, comma 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale e- sistente all atto dell anticipazione. La reintegrazione può avvenire in un unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. DICHIARAZIONI FISCALI

6 Il credito d imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri (per maggiori approfondimenti, si rimanda alla Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E). Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell anticipazione, dovranno essere imputate pro-quota ai vari elementi che componevano l anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione. In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla: certificazione dell anticipazione erogata e delle relative ritenute; comunicazione presentata dall aderente al fondo circa la volontà di reintegrare, l anticipazione percepita recante l indicazione delle somme reintegrate. Il credito d imposta può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24. In dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. Modalità di compilazione Il Rigo G3 del Mod. 730/2013 si compone di 6 Colonne: Colonna 1 - Anno anticipazione Va indicato l anno in cui è stata percepita l anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata. Colonna 2 - Reintegro totale/parziale Va indicato uno dei seguenti Codici relativi alla misura del reintegro: 1 se l anticipazione è stata reintegrata totalmente; 2 se l anticipazione è stata reintegrata solo in parte. Colonna 3 - Somma reintegrata Va indicato l importo che è stato versato nel 2012 per reintegrare l anticipazione percepita. Colonna 4 - Residuo precedente dichiarazione Va indicato il credito d imposta che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione. Tale valore è indicato nel Rigo 134 del Mod /2012 o, se il contribuente ha presentato il Mod. UNICO PF 2012, nel Rigo RN43, Colonna 4 del Quadro RN. 528 DICHIARAZIONI FISCALI

7 Colonna 5 - Credito Va indicato l importo del credito d imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata. Colonna 6 - Credito compensato in F24 Va indicata la quota del credito d imposta indicato a Colonna 5 utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione. Rigo G4 - Credito d imposta per i redditi prodotti all estero Nel Rigo G4 vanno indicati i dati utili per il calcolo del credito d imposta spettante, ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, per le imposte pagate all estero, a titolo definitivo, per redditi prodotti all estero. Con riferimento al Mod. 730, i redditi prodotti all estero interessati sono: stipendi e pensioni; redditi assimilati; utili e proventi. Disciplina sul credito d imposta per le imposte pagate all estero L art. 165 TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in diminuzione. Il rapporto pertanto è il seguente: Credito d imposta Reddito estero x imposta lorda italiana Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse I redditi si considerano prodotti all estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall art. 23 TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Se alla formazione del reddito imponibile concorrono redditi prodotti in più Stati, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d imposta cui appartiene il reddito prodotto all estero al quale si riferisce l imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione. Se l imposta dovuta in Italia per il periodo d imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall imposta dovuta per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. DICHIARAZIONI FISCALI

8 Nel caso in cui sia già decorso il termine per l accertamento, la detrazione deve essere limitata alla quota dell imposta estera proporzionale all ammontare del reddito prodotto all estero acquisito a tassazione in Italia. Non è possibile usufruire del credito d imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all estero nella dichiarazione presentata. Infine, nel caso in cui il reddito prodotto all estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera va ridotta in misura corrispondente. ESEMPI DI CALCOLO DEL CREDITO PER L IMPOSTA PAGATA ALL ESTERO Si consideri un soggetto residente in Italia che, per l anno 2012, abbia la seguente situazione: Reddito prodotto in Italia = euro Reddito prodotto all estero = euro Imposte pagate all estero in via definitiva = euro Imposta dovuta in Italia sul reddito complessivo (pari a euro ) = Il credito d imposta viene calcolato nel seguente modo: Reddito estero / reddito complessivo = / = 16,7% Importo massimo del credito d imposta spettante = x 16,7% = Poiché le imposte pagate all estero (pari a euro 2.890) sono inferiori al plafond utilizzabile (pari a euro 3.229), è possibile recuperarle per l intero importo; quindi, il credito d imposta da indicare in dichiarazione sarà pari a euro Se le imposte pagate all estero fossero state di importo superiore a euro 3.229, il credito d imposta utilizzabile in dichiarazione sarebbe stato pari a quest ultimo importo. È possibile usufruire del credito d imposta anche nel caso in cui non vi sia un imposta italiana da versare; pertanto, il credito d imposta può essere riportato negli esercizi successivi o chiesto a rimborso (Risoluzione 12 aprile 2002, n. 115/E). Per le imposte corrisposte in via provvisoria o a titolo d acconto, la detrazione può essere operata solo nell anno in cui il pagamento acquista carattere di definitività. Nel caso in cui il contribuente presenti il Mod. 730 e alla data ultima di presentazione dello stesso non sia ancora noto l importo detraibile delle imposte estere, tale importo può essere indicato anche nel Mod. 730 del successivo periodo d imposta in cui le imposte diventano definitive (Risoluzione 14 agosto 2002, n. 283/E). 530 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Tale interpretazione è stata in parte modificata successivamente, in quanto è stato precisato che si possono considerare non ripetibili e, quindi, detraibili, anche le imposte pagate all estero nell anno in corso, qualora: siano già state dichiarate all estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia; soddisfino i requisiti di immodificabilità. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all estero si possono detrarre nell anno in corso, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto e ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel suo ammontare (Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E). Credito per imposte su redditi di lavoro dipendente all estero L art. 36, comma 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene un importante disposizione in materia di quantificazione del credito per le imposte pagate all estero in relazione al lavoro dipendente ivi svolto. La norma formula un interpretazione autentica dell art. 165, comma 10, TUIR, in relazione all art. 51, comma 8-bis), TUIR. Ai sensi dell art. 51, comma 8-bis), il reddito di lavoro dipendente per un attività lavorativa svolta all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni, non viene determinato su una base analitica, bensì partecipa alla base imponibile complessiva del lavoratore residente soltanto nel limite delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, il reddito effettivo prodotto all estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. Secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota - parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall art. 165, comma 10, TUIR. Modalità di compilazione Ai fini della compilazione del Rigo G4, che è composto da 9 Colonne, si evidenzia che occorre compilare distinti Modelli nei seguenti casi: se i redditi siano stati prodotti in Stati differenti (va compilato un Modello per ogni Stato); se le imposte pagate all estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi; se le imposte pagate all estero, per le quali si ha diritto ai crediti d imposta, sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Colonna 1 - Codice Stato estero Nella Colonna 1 va indicato il Codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile nella tabella 10 Elenco dei Paesi e territori esteri, allegata in Appendice del Mod. 730/2013. DICHIARAZIONI FISCALI

10 Colonna 2 - Anno Nella Colonna 2 va indicato l anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all estero (es. se il reddito è stato prodotto nel 2012 indicare 2012 ). Colonna 3 - Reddito estero Nella Colonna 3 deve essere riportato il reddito prodotto all estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se tale reddito è stato prodotto nel 2012, va indicato anche il reddito prodotto che ha concorso alla formazione dei redditi dichiarati nei Quadri C e D del Mod. 730/2013. In questo ultimo caso non devono essere compilate le Colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del Rigo G4. Per i redditi indicati nel Quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni di tali Modelli. Colonna 4 - Imposta estera Nella Colonna 4 vanno indicate le imposte pagate all estero che si sono rese definitive a partire dal 1 gennaio 2012 e sino alla data di presentazione del Mod. 730/2012 (quindi, sino al 16 maggio 2013 data così prorogata dal 30 aprile con il D.P.C.M. 26/4/ se la dichiarazione è presentata al sostituto d imposta o al 31 maggio 2013 se la dichiarazione è presentata al CAF/professionista abilitato), per le quali non si è già usufruito del credito in dichiarazioni precedenti. Si considerano definitive le imposte non rimborsabili. Pertanto, non vanno indicate in questo Rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Per i redditi indicati nel Quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Non si devono indicare le imposte assolte all estero già indicate nel Quadro G (o nel suo omologo Quadro CR del Modello UNICO PF) in anni precedenti, per le quali si è quindi già beneficiato del credito d imposta in Italia. Tale ipotesi può verificarsi per le imposte divenute definitive nel 2012, ma entro il termine di presentazione del Mod. 730/2012 relativa ai redditi 2011, e che quindi sono già state inserite in detta dichiarazione. Inoltre, se il reddito prodotto all estero è imponibile solo parzialmente in Italia (es. plusvalenze o dividendi tassabili sul 40% dell importo lordo) anche le imposte da indicare in Colonna 4 dovranno essere proporzionalmente ridotte. Colonna 5 - Reddito complessivo Nella Colonna 5 va indicato il reddito complessivo aumentato dell eventuale importo dei crediti d imposta sui dividendi o sui fondi comuni, dichiarato per l anno d imposta indicato a Colonna 2. Tale importo è dato da: Redditi esteri 2010: - Rigo 11 del Mod /2011, oppure - Rigo RN1 (col. 1 - col. 2) + col. 4 del Mod. UNICO PF 2011 Redditi anno 2011: - Rigo 11 del Mod /2012 oppure - Rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF DICHIARAZIONI FISCALI

11 Colonna 6 - Imposta lorda Nella Colonna 6 va indicata l imposta lorda italiana relativa al totale reddito complessivo dichiarato per l anno d imposta indicato a Colonna 2. La Colonna deve essere compilata solo qualora il reddito è stato percepito prima del 2012 ma è divenuto definitivo, e quindi da dichiarare, solo nel Tale importo è dato da: Imposta 2010: - Rigo 16 del Mod /2011, oppure - Rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2011 Imposta 2011: - Rigo 16 del Mod /2012 oppure - Rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2012 Colonna 7 - Imposta netta Nella Colonna 7 va indicata l imposta netta italiana relativa al totale reddito complessivo dichiarato per l anno d imposta indicato a Colonna 2. Tale importo è dato da: Imposta 2010: - Rigo 51 del Mod /2011, oppure - Rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2011 Imposta 2011: - Rigo 51 del Mod /2012 oppure - Rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2012 Colonna 8 - Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni Nella Colonna 8 va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all estero nell anno indicato in Colonna 2, indipendentemente dallo Stato in cui i redditi sono stati prodotti. Pertanto, tale Colonna deve essere compilata se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il Rigo G4 del Mod. 730/2012 o del Mod. 730/2011 o il Quadro CR Sez. I del Mod. UNICO PF 2012 o 2011, per indicare le imposte pagate all estero su redditi prodotti nello stesso anno indicato nella Colonna 2 del presente Rigo. Colonna 9 - Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello Stato di cui a Colonna 1 Nella Colonna 9 va indicato il credito d imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni se relativo ad un reddito prodotto nello stesso anno indicato in Colonna 2 e nello stesso Stato indicato in Colonna 1. La compilazione della presente Colonna si rende necessaria quando in tale Stato sono pagate imposte resesi definitive in anni diversi e quindi chieste a credito in dichiarazioni diverse. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati o in anni differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto Modello. DICHIARAZIONI FISCALI

12 Se non risulta compilata la Colonna 8 non deve essere compilata neppure la Colonna 9 in quanto trattasi di una specifica della Colonna precedente. Righi G5 E G6 - Credito d imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo Nella Sezione IV del Quadro G è dedicata al credito d imposta riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 3, comma 1, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n e del 9 luglio 2009, n e successive modificazioni). Il credito d imposta spetta in relazione alle spese sostenute per: l acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta; interventi di riparazione e/o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo (diversi dalle abitazioni principali) danneggiati o distrutti dal sisma. Disciplina del credito d imposta Il credito d imposta riconosciuto per l abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Nel caso in cui la quota del reddito spettante sia superiore al debito d imposta, il sostituto d imposta riporta l eccedenza nel Rigo 133 del Mod Tale eccedenza potrà essere utilizzata dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Modalità di compilazione La compilazione della Sezione deve tenere in considerazione se l intervento effettuato sia avvenuto su un abitazione principale (per cui sarà necessario compilare il Rigo G5) o su altra tipologia di immobile (per cui è riservata l indicazione al Rigo G6). Rigo G5 Colonna 1 - Codice fiscale Nella Colonna 1 va indicato il Codice fiscale del soggetto che ha diritto a richiedere il credito d imposta, solo nel caso in cui l apposita domanda di contributo sia stata presentata da soggetto diverso dal contribuente. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il Codice fiscale del condominio; per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, il Codice fiscale della cooperativa. 534 DICHIARAZIONI FISCALI

13 E importante sottolineare che non dovrà essere indicato alcun Codice fiscale laddove la dichiarazione sia presentata dallo stesso soggetto che ha presentato l istanza per accesso al contributo. Colonna 2 - Numero della rata Nella Colonna 2 deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il periodo d imposta Colonna 3 - Totale credito Nella Colonna 3 va indicato il credito d imposta riconosciuto per la riparazione o la ricostruzione dell abitazione principale danneggiata, ovvero per l acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Colonna 4 - Residuo dalla precedente dichiarazione Nella Colonna 4 va indicato il credito d imposta riconosciuto per la riparazione o la ricostruzione dell abitazione principale danneggiata, ovvero per l acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Se il credito d imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell abitazione principale sia delle parti comuni dell immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione deve essere riportato solo ed esclusivamente nel primo modulo compilato. Rigo G6 Il Rigo 6 riguarda gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale; il credito d imposta è riconosciuto nel limite di euro ed è riconosciuto nei limiti dell imposta netta. Si ricorda che in presenza di più immobili si devono compilare distinti Quadri. Colonna 1 - Impresa/professione La casella presenta nella Colonna 1 deve essere barrata se l immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito d imposta è adibito all esercizio d impresa o della professione. Colonna 2 - Codice fiscale Nella Colonna 2 va indicato il Codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l apposita domanda per la concessione del contributo (valgono le stesse considerazioni riportate al Rigo G5, Colonna 1). Colonna 3 - Numero rata Nella Colonna 3 deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il periodo d imposta Colonna 4 - Rateazione In ossequio alla facoltà riconosciuta di ripartire il credito d imposta relativo ad immobili diversi dall abitazione principale nella Colonna 4 deve essere indicato il numero delle rate prescelto tra 5 e 10. DICHIARAZIONI FISCALI

14 Colonna 5 - Totale credito Nella Colonna 5 va indicato il credito d imposta riconosciuto per l intervento di riparazione o ricostruzione dell immobile diverso dall abitazione principale danneggiato o distrutto. Rigo G7 - Credito d imposta per incremento occupazione Nel Rigo G7 va indicato l importo residuo del credito d imposta per l incremento dell occupazione nelle aree svantaggiate (art. 1, commi da 539 a 547, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Soggetti interessati Possono usufruire del credito d imposta i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Condizioni Il credito d imposta spetta a condizione che: i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi, legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all art. 2, lett. f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione; siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d imposta; siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo. Modalità operative Il credito d imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all art. 2, lett. f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d imposta è concesso nella misura di 416 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Il credito d imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun 536 DICHIARAZIONI FISCALI

15 mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre Per le modalità operative, in merito al calcolo dell incremento occupazionale e alla determinazione del credito d imposta, si rinvia a quanto riportato nella Circolare 10 luglio 2008, n. 48/E. Modalità di compilazione Nel Rigo G7, che si compone di due Colonne, va indicato l importo residuo relativo al credito d imposta. Colonna 1 Deve essere indicato il credito d imposta residuo che è riportato nel Rigo 132 del Mod /2012 o in quello indicato nel Rigo RN43, Colonna 3 del Quadro RN del Mod. UNICO PF Colonna 2 Va indicato il credito d imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione del Mod. 730/2013 (quindi, sino al 16 maggio 2013 data così prorogata dal 30 aprile con il D.P.C.M. 26/4/ se la dichiarazione è presentata al sostituto d imposta o al 31 maggio 2013 se la dichiarazione è presentata al CAF/professionista abilitato). Rigo G8 - Credito d imposta mediazioni Il Rigo G8 è dedicato all indicazione del credito d imposta spettante alle parti che si sono avvalse della mediazione per la risoluzione di controversie civili o commerciali (art. 20 D.Lgs. 5 marzo 2012, n. 28). Disciplina sul credito d imposta Alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli appositi Organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta commisurato all indennità stessa, fino ad un massimo di 500 euro, ridotto alla metà (quindi, 250 euro) nel caso di insuccesso della mediazione. Tale credito d imposta non può essere chiesto a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre: il suo reale ammontare è stabilito con apposito decreto: in particolare, il credito d imposta effettivamente spettante viene determinato in relazione all importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell importo sopra indicato; entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all interessato l importo del credito d imposta spettante e trasmette, in via telematica, all Agenzia delle entrate l elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati; il credito d imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione nel Mod. F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d impresa o di lavoro autonomo, DICHIARAZIONI FISCALI

16 in diminuzione delle imposte sui redditi e va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Modalità di compilazione Colonna 1 Va indicato il credito d imposta che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel Rigo 135 del Mod /2012 o quello indicato nel Rigo RN43, Colonna 5, del Quadro RN del Mod. UNICO PF Colonna 2 Va indicato l importo del credito d imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell anno Colonna 3 Va riportato il credito d imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione. CASI PRATICI Rigo G1 CREDITO D IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA Si ipotizzi che nel 2002 si sia effettuato un acquisto di prima abitazione del costo di euro, su cui è stata versata l imposta di registro del 3% per un importo di euro. Nel 2012 l abitazione è stata ceduta per acquistarne un altra di euro, su cui grava un imposta di registro (sempre al 3%) di euro. Il credito d imposta è pari all imposta di registro versata sul primo acquisto, o, se inferiore, all imposta di registro assolta sul secondo acquisto. L acquirente si trova così ad avere un credito di euro pari all imposta gravante sul secondo acquisto. Tale importo può essere utilizzato: in diminuzione dell imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che la determina; in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in compensazione con le somme dovute a titolo di ritenute d acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l assicurazione contro gli 538 DICHIARAZIONI FISCALI

17 infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Qualora il contribuente non abbia avuto l opportunità di utilizzare completamente il credito con le compensazioni suindicate, egli deve indicare nel presente Rigo l importo residuo. Si ipotizzi che il credito di 4.500,00 euro sia stato compensato per 2.000,00 euro nel Mod. F24. Il contribuente compila il Rigo G1 indicando: Colonna 2: 4.500; Colonna 3: Rigo G2 CREDITO D IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI Si consideri il caso di un contribuente che nel 2012 ha dichiarato relativamente al periodo d imposta 2011, un reddito derivante da locazione di un immobile di sua proprietà (con rendita catastale pari a 400 euro) per un ammontare di euro (importo già decurtato del 15%). L imposta lorda in relazione al periodo d imposta 2011 ammonta a euro. Tale importo non è stato percepito in quanto l inquilino è stato moroso. Essendo in possesso, in data 20 settembre 2012, di una sentenza di sfratto per morosità, il locatore nella dichiarazione dei redditi 2012 (Mod. 730/2013) ha diritto: a tassare l immobile affittato sulla base della rendita catastale; a usufruire del credito d imposta pari alle maggiori imposte pagate in relazione al canone mai incassato, con riferimento al periodo d imposta Per determinare il credito d imposta è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi Si supponga, per semplicità, che riliquidando la dichiarazione relativa al periodo d imposta 2011, l imposta lorda risulti pari a euro. Il credito d imposta, quindi, sarà pari a: = 300 Il contribuente compila il Rigo G2 indicando tale importo. DICHIARAZIONI FISCALI

18 Tale importo va riportato, a cura di chi presta assistenza fiscale, nel Rigo 55 del Mod /2013. Rigo G3 CREDITO D IMPOSTA PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI DAI FONDI PENSIONE Si consideri il caso di un iscritto che richiede l anticipazione, che si suppone avvenuta nel 2008, per spese sanitarie di euro, che si suppone costituita, per euro da contributi dedotti e per euro da rendimenti già tassati (assunti al netto dell imposta sostitutiva). L imposta calcolata in sede di liquidazione dell anticipazione è pari ad euro (cioè il 15% di euro), sicché l importo liquidato, al netto dell imposta, è pari a euro. Successivamente, ove l iscritto, per reintegrare l anticipazione incassata in precedenza, versi contributi che eccedono di euro l importo massimo deducibile, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell anticipazione, andrà imputata per euro, alla contribuzione dedotta e per euro, ai rendimenti già tassati. In tal caso il credito d imposta di cui potrà fruire è euro, corrispondente esattamente all imposta applicata in sede di anticipazione. Qualora l iscritto versi contributi che eccedono di euro l importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell anticipazione, nel modo seguente: : = : X contributi dedotti X = x / = rendimenti già tassati = Il credito d imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a 525 euro. 540 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di euro, la forma pensionistica dovrà considerare euro come contributi dedotti ed euro, come rendimenti già tassati. Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene, come detto, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell anticipazione. La compilazione del Rigo G3 avviene nel seguente modo: Colonna 1: 2008; Colonna 2: Codice 2 ; Colonna 3: 5.000; Colonna 5: 525. Rigo G4 CREDITO D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI IN UNO STATO ESTERO Si supponga il caso di un reddito maturato nel Regno Unito nel 2008 per , su cui grava un imposta di , di cui era già stata pagata un imposta di euro a titolo definitivo nel 2011 (indicata nel Quadro G del Mod. 730/2012) e di cui i restanti si rendono definitivi nel La compilazione deve avvenire come segue (la compilazione riguarda solo i dati che qui interessano, si tralasciano le indicazioni relative alle Colonne 5, 6 e 7): Colonna 1: 031 (Codice Stato Regno Unito); Colonna 2: 2008; Colonna 3: ; Colonna 4: ; Colonna 8: 5.000; Colonna 9: DICHIARAZIONI FISCALI

20 Rigo G7 CREDITO D IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE Si supponga il caso di un contribuente che ha assunto, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, un giardiniere precedentemente disoccupato. Ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti per usufruire del credito d imposta. Per questo lavoratore, al contribuente spetta un credito d imposta pari a: 333 x 12 mesi = Pertanto, compila il Rigo G7 indicando, in Colonna 2, l importo di Rigo G8 CREDITO D IMPOSTA PER MEDIAZIONE Si supponga il caso di un contribuente che nel 2012 ha partecipato ad una mediazione civile. In base alla comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia, gli spetta un credito d imposta pari a 350 euro. Pertanto, compila il Rigo G8 indicando, in Colonna 2, l importo di DICHIARAZIONI FISCALI

21 CHECK LIST DI VERIFICA Crediti d imposta Documenti Condizione S N S N Credito riacquisto prima casa Credito canoni di locazione non percepiti Credito per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione Credito d imposta per redditi prodotti all estero Credito d imposta sisma in Abruzzo Credito per l incremento dell occupazione Credito d imposta per mediazioni DICHIARAZIONI FISCALI

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