Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
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- Gilberta Castellano
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1 In collaborazione con: Cioni Srl E Studio Rielli e Lang Presentano Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Mercoledì 16 Aprile Relatori - Arch. Pieraccioni Cecilia Dott. Cioni Simone Dott. Rielli Giuseppe Dott. Pastorello Francesco Avv. Bianchi Cassandra
2 NOVITA : La Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 139) è intervenuta sulla disciplina della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fissandone la misura: al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; al 40% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre Illimitemassimodispesadetraibileperilperiodo26giugno dicembre 2015 rimane pari ad Euro ,00. Dal 1 gennaio 2016 la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio tornerà al 36%, nel limite di Euro ,00.
3 Fino al 25/06/2012 Detrazione 36% Limite max ,00 Spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio Dal 26/06/2012 al 31/12/2014 Dall 01/01/2015 al 31/12/2015 Detrazione 50% Detrazione 40% Limite max ,00 Limite max ,00 Dall 01/01/2016 Detrazione 36% Limite max ,00
4 La «Legge di Stabilità» non ha cambiato le regole di fruizione, di seguito riassunte. IMMOBILI INTERESSATI L articolo 16bis, TUIR, prevede che siano detraibili le spese sostenute per interventi effettuati su: parti comuni di edificio residenziale; singole unità immobiliari residenziali.
5 IMMOBILI RESIDENZIALI E RELATIVE PERTINENZE Gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale ed anche rurali, nonché sulle relative pertinenze, danno luogoadetrazionesesitrattadi: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia. ATTENZIONE: nel caso in cui gli interventi edilizi siano realizzati su unità immobiliari residenziali utilizzate anche per l esercizio dell attività di lavoro autonomo o di impresa (uso promiscuo), la detrazione spettante è ridotta al 50%. Mercoledì 16 Aprile: Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
6 PARTI COMUNI CONDOMINIALI Gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all articolo 1117 c.c. sono detraibili in caso di: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia.
7 Le parti comuni individuate dall art c.c. sono le seguenti: 1) tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune, come il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenze, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
8 SOGGETTI INTERESSATI Possono fruire della detrazione in esame i soggetti passivi IRPEF: sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato; che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile oggetto degli interventi di recupero; a condizione che abbiano sostenuto le spese.
9 Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: o il proprietario; oi titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione (possessori) e familiari conviventi; o inquilini e comodatari(detentori) e familiari conviventi; o imprenditori individuali; o società semplici, S.a.s., S.n.c. ed imprese familiari; o soci di cooperativa edilizia.
10 INTERVENTI AGEVOLABILI L articolo 16bis, TUIR, al comma 1 con le lettere da a) ad l) individua gli interventi che possono beneficiare dell agevolazione fiscale in oggetto. Si tratta, in particolare, di: interventi di recupero del patrimonio edilizio; realizzazione o acquisto di box o posti auto pertinenziali; acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione/ristrutturazione o cooperativa edilizia.
11 Lettera Tipo intervento articolo 16bis comma 1 TUIR a) Interventidirecuperoedilizio di cuialle lettereda a) a d) dell art. 3 DPRn. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all articolo 1117 c.c. b) Interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere da b) a d) dell art. 3 DPR n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze c) Interventi necessari per la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, etc.) a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente al 1 gennaio 2012 d) Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
12 Lettera Tipo intervento articolo 16bis comma 1 TUIR e) Interventi per i soggetti portatori di handicap (art. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104) per: -l eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; - la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione f) Interventi per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi g) Interventi per la cablatura degli edifici ed il contenimento dell inquinamento acustico h) Interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. Detti interventi sono ammessi alla detrazione anche se non compresi in opere edilizie a condizione che il contribuente abbia acquisito idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
13 Lettera Tipo intervento art. 16bis comma 1 TUIR i) Interventi per: l adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle norme strutturali; tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. NOVITA : Per tali interventi, ai sensi dell art. 16 comma 1bis D.L. 63/2013, come modificato dallaleggedistabilità2014,ladetrazioneèinnalzataal65%,nellimitedi ,se: le procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013; gli edifici oggetto dell intervento sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità(zone 1e2); gli edifici oggetto dell intervento sono abitazioni principali o adibiti ad attività produttive; lespesesonostatesostenuteentroil31dicembre2014. Selespesesonosostenutedal1 gennaio2015al31dicembre2015ladetrazionesaràparial 50%. l) Interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
14 ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESA O COOPERATIVA EDILIZIA Il comma 3 dell articolo 16bis TUIR prevede la detraibilità delle spese sostenute per l acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie che, entro i sei mesi successivi alla fine dei lavori, provvedono alla vendita/assegnazione dell immobile. In linea generale, la detrazione spetta all acquirente dell immobile, nella misura del 36% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di ,00.
15 ATTENZIONE: Come noto, il D.L. n. 83/2012 ha innalzato la misura della detrazione per interventi di recupero di cui al comma 1 art. 16bis TUIR portandola al 50% con il limite massimo di spesa agevolabile fissato ad ,00; tale modifica non interesserebbe quindi l acquisto di immobili ristrutturati da impresa o cooperativa edilizia, essendo questa ipotesi disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 29/2013 ha chiarito che l innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l incremento delle spese ammissibili da ,00 ad ,00 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui all articolo 16bis comma 3 TUIR assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell unità immobiliare.
16 L interpretazione estensiva dell Agenzia delle Entrate, giustificata dal fatto che non vi sono differenze tra il comma 1 e il comma 3 in merito a tipologia di interventi, misura della detrazione e importo massimo agevolabile, permette quindi di beneficiare dell innalzamento di detrazione e limite massimo anche in caso di acquisto di immobili ristrutturati. ATTENZIONE: L agevolazione di cui all art. 16bis comma 3 TUIR si applica solo agli interventi di: restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro i successivi sei mesi, all alienazione o assegnazione dell immobile. La detrazione in realtà spetta quindi all acquirente o assegnatario dell abitazione (e relative pertinenze), e va calcolata sul valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione.
17 SPESE DETRAIBILI Sono detraibili tutte le spese connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere. tra le spese detraibili rientrano anche quelle: di progettazione e per prestazioni professionali connesse all esecuzione delle opere edilizie; necessarieper lamessaanormadegliedifici.
18 ADEMPIMENTI Con riguardo agli adempimenti richiesti, l art. 16bis TUIR, prevede l applicabilità del D.M. 18 febbraio 1998 n. 41; in sintesi, per beneficiare della detrazione è necessario: pagare le spese con bonifico bancario o postale (ad eccezione di alcune tipologie di oneri quali quelli di urbanizzazione e in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione/cooperative edilizie); dal bonifico devono risultare i seguenti dati: causale del versamento (con indicazione della Legge istitutiva dell agevolazione, vale a dire l art. 16bis TUIR); codice fiscale del beneficiario della detrazione; numerodipartitaivaocodicefiscaledelsoggettoafavoredelqualeilbonificoè stato effettuato; indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali dell immobile oggetto degli interventi;
19 conservare la documentazione di cui al Provvedimento 2 novembre 2011; si tratta, in particolare, di: abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (se la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la data di inizio dei lavori ed il fatto che gli interventi di recupero edilizio realizzati rientrano tra quelli agevolabili); domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell IMU, se dovuta; per gli interventi su parti comuni, delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva alla ASL, indicante la data di inizio lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.
20 TRASFERIMENTO DELL AGEVOLAZIONE In caso di cessione dell immobile, le quote di detrazione residua sono trasferite all acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti. ATTENZIONE: di conseguenza, in caso di cessione di immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest ultimo solo se ciò è espressamente previsto; se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa automaticamente all acquirente. Diversamente, in caso di decesso dell avente diritto la detrazione residua è trasferita esclusivamente ed interamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell immobile.
21 DETRAIBILITA «a regime» A regime, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di ,00. Tuttavia, il D.L. n. 83/2012 ed il D.L. n. 63/2013, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, prevedono, per un periodo limitato, l aumento della misura della detrazione e del limite massimo di spesa. In particolare: le spese sostenute nel periodo 26 giugno dicembre 2014 sono detraibili nella misura del 50%, nel limite di ,00; le spese sostenute nel periodo 1 gennaio dicembre 2015 sono detraibili nella misura del 40%, nel limite di ,00.
22 ATTENZIONE: in assenza di ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2016 la detrazione tornerà al 36%, nel limite di spese sostenute di ,00. In ogni caso, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.
23 Bonus Arredo (e elettrodomestici) Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
24 Art. 16 comma 2 D.L. 04/06/2013 n. 63, come modificato dalla «legge di stabilità 2014»: Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 [ristrutturazione edilizia] è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
25 SOGGETTI INTERESSATI I contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono Gli stessi soggetti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
26 Sono interessati all agevolazione in esame i soggetti passivi IRPEF, anche non residenti: possessori (proprietari, nudi proprietari, etc.); detentori (inquilini, comodatari, etc.) di unità immobiliari residenziali, sui quali sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali hanno ottenuto/otterranno una detrazione del 50%. Inoltre, potendo richiedere la detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio anche i familiari conviventi del possessore/detentore dell immobile, a condizione che: i lavori siano eseguiti su di un immobile sul quale si esplica la convivenza, non risultando necessario che detto immobile sia l abitazione principale dei soggetti interessati; i familiari conviventi sostengano le spese e pertanto siano intestatari dei documenti (fatture, bonifici, etc.); nel rispetto delle condizioni normative richiesti, detti soggetti (familiari conviventi) possono beneficiare del nuovo bonus arredo. ATTENZIONE: Diversamente, non si ritiene ammissibile, al fine di usufruire del bonus arredo, che il familiare convivente sostenga la spesa per mobili e grandi elettrodomestici, mentre quella per il recupero del patrimonio edilizio sia sostenuta dal familiare-proprietario. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
27 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l effettuazione di interventi edilizi anche su parti comuni di edifici residenziali di cui all articolo 1117 del codice civile Tuttavia, in questo ultimo caso potrà risultare agevolato solo l arredo finalizzato alle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc). Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
28 Qualora il contribuente effettui degli interventi su immobili potenzialmente detraibili (al 50%) ma non ponga in essere tutti gli adempimenti che consentono la detraibilità della suddetta spesa, non potrà vedersi riconoscere alcuna agevolazione nemmeno sul fronte del bonus arredo. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
29 Per l Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. Secondo la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 Ag. Ee., la data di inizio dei lavori può essere comprovata: dalle eventuali abitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all ASL, qualora la stessa sia obbligatoria; da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, così come previsto dal Provvedimento 2 novembre 2011 del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
30 BENI AGEVOLABILI La detrazione di cui all articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, compete per le spese sostenute dal 16 giugno al 31 dicembre 2013 per l acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica. ATTENZIONE: Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate solo le spese sostenute per l acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
31 MOBILI INTERESSATI DALL AGEVOLAZIONE Come evidenziato dalla Circolare AE 18 settembre 2013, n. 29, rientrano tra i mobili interessati dall agevolazione, a titolo esemplificativo: letti; armadi; cassettiere; librerie; scrivanie; tavoli; sedie; comodini; divani; poltrone; credenze. L Agenzia chiarisce inoltre che tra i beni agevolabili rientrano anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. non sono agevolabili come bonus arredo, gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri componenti di arredo. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
32 ELETTRODOMESTICI INTERESSATI DALL AGEVOLAZIONE Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, l articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 limita il beneficio all acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe: A+ o superiore; A o superiore per i forni; qualora sia obbligatoria l etichetta energetica. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
33 (Circolare 18 settembre 2013, n.29) l acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l obbligo di etichetta energetica. Acquisto grandi elettrodomestici Obbligo di etichetta energetica Classe A+ ( A per i forni) o superiore Classe inferiore SI detrazione NO detrazione NO Obbligo di etichetta energetica SI detrazione Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
34 Con riferimento all etichetta energetica : tabella tratta dalla Guida dell Enea (edizione 2013) riportante il calendario dell obbligo di etichettatura dei singoli prodotti. Prodotto Direttiva 92/75/CEE Obbligo di etichetta Direttiva 2010/30/UE uso volontario della nuova etichetta obbligatorietà della nuova etichetta Frigoriferi e frigocongelatori 30/11/2011 Congelatori 30/11/2011 Cantinette per il vino nessuno 30/11/2011 Lavatrici 20/12/2011 Lavastoviglie 20/12/2011 Asciugatrici dal /05/ /05/2013 Condizionatori d'aria 01/01/2013 Lampade elettriche dal 2001 * 16/10/ /09/2013 Apparecchi per l'illuminazione nessuno 16/10/ /09/2013 Televisori nessuno 30/11/2011 * solo per alcune tecnologie Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
35 In base a tale elenco, esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni): o grandi apparecchi di refrigerazione; o frigoriferi; o congelatori; o altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti; o lavatrici; o asciugatrici; o lavastoviglie; o apparecchi per la cottura; o stufe elettriche; o piastre riscaldanti elettriche; o forni a microonde; o altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l ulteriore trasformazione di alimenti; o apparecchi elettrici di riscaldamento; o radiatori elettrici; o altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani; o ventilatori elettrici; o apparecchi per il condizionamento come definiti dal Decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003; o altre apparecchiature per la ventilazione e l estrazione d aria. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
36 I televisori non rientrano nell agevolazione. Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
37 SPESE DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO La Circolare Agenzia Entrate 18 settembre 2013, n. 29 ha precisato che nell importo delle spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento espressamente previste (bonifici bancari o postali, carte di credito o carte di debito). Mercoledì 16 aprile 2014: Bonus arredo 50%
38 Grazie per l attenzione
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
Il bonus arredi punto per punto Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall Irpef del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per
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