L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid"

Transcript

1 Dipartimento di Scienze giuridiche CERADI Centro di ricerca per il diritto d impresa L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid Eleonora Faustini dicembre 2008 Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un autorizzazione preliminare per la riproduzione o l impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione 1

2 1. La ratio dell obbligo L obbligo per gli intermediari di eseguire le negoziazioni dei valori mobiliari esclusivamente nei mercati ufficiali in cui gli stessi sono quotati è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con la legge Sim (l.1/91). In un mercato borsistico caratterizzato da cronici problemi di liquidità quale quello italiano, l obbligo di esecuzione delle negoziazioni su tale mercato avrebbe dovuto contribuire ad aumentare il volume degli scambi, accrescendo la trasparenza di operazioni altrimenti concluse fuori borsa, e quindi ignote al mercato, laddove invece la correttezza nella fomazione dei prezzi dovrebbe venire assicurata dall incontro sul mercato di domanda e offerta. L obbligo di concentrazione rispondeva inoltre all esigenza di tutela del contraente debole, come indirettamente dimostrato dalla norma che prevedeva l obbligo per l intermediario di eseguire le negoziazioni alle migliori condizioni possibili; tale condizione si considerava soddisfatta, per presunzione, nel caso in cui la negoziazione fosse avvenuta nei mercati regolamentati. Mentre l ordinamento italiano muoveva verso la concentrazione delle negoziazioni, già nel 93 l orientamento comunitario, che trovava applicazione con la Direttiva 93/22/CE 1, era indirizzato invece sulla libertà di esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati, lasciando all organo di controllo dei singoli Stati membri l individuazione delle ipotesi in cui l obbligo trovava applicazione. La piena apertura concorrenziale dei mercati agli operatori esteri 2, e di conseguenza la possibilità che il medesimo titolo venisse 1 Direttiva 93/22/CE del 10 maggio La Direttiva 93/22/CE art. 14, aveva disposto che le banche e le Sim italiane, e specularmente gli operatori stranieri, potessero operare in mercati europei secono il principio dell Home country control: Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi servizio d'investimento nonché gli altri servizi elencati nella sezione C dell'allegato possano essere prestati nei loro territori, conformemente agli articoli 17, 18 e 19, mediante la creazione di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da un'impresa d'investimento autorizzata e controllata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conformemente alla presente direttiva, purché tali servizi siano coperti dall'autorizzazione. 2

3 trattato su più mercati, aveva fatto venir meno uno dei presupposti economici della regola della concentrazione degli scambi, la cui ratio è che la significatività dei prezzi sia massima quando gli stessi sono formati dall incrocio di tutta la domanda e di tutta l offerta. In sede comunitaria però, a sistemi giuridici come quello anglosassone, ispirati al principio della libertà delle negoziazioni al di fuori di quei mercati, se ne contrapponevano altri, come quello italiano, storicamente caratterizzato dall obbligo di concentrazione; in tal senso la Direttiva sembrava tentare una conciliazione tra due posizioni agli antipodi, benché propendesse con evidenza per la libertà di negoziazione fuori borsa come risultava dalla lettera dell art.14 comma 3 e 4 3. Con l entrata in vigore del decreto di recepimento della suddetta direttiva (c.d. legge Eurosim 4 ), la Consob 5 ha reintrodotto in toto l obbligo di concentrazione: secondo l Autorità rappresentava una strumento di garanzia di liquidità del mercato e avrebbe contribuito a migliorare la qualità del processo di formazione dei prezzi, nonché a ridurre i costi di transazione. L obbligo trovava delle limitazioni nel caso in cui il cliente avesse espressamente autorizzato ad operare fuori dal mercato regolamentato ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati consentissero di realizzare il miglior prezzo 3 Direttiva 93/22/CE art. 14 comma 3 e 4: 3. Uno Stato membro può richiedere che le transazioni relative ai servizi di cui al paragrafo 1 siano eseguite su un mercato regolamentato se soddisfano globalmente i requisiti seguenti: - l'investitore risiede abitualmente o è stabilito in detto Stato membro; - l'impresa d'investimento esegue la transazione tramite uno stabilimento principale o una succursale situati nello Stato membro in questione o nell'ambito della libera prestazione di servizi in tale Stato membro; - la transazione verte su uno strumento negoziato su un mercato regolamentato di detto Stato membro. 4. Allorché uno Stato membro applica il paragrafo 3, esso accorda agli investitori residenti abitualmente o stabiliti nel suo territorio il diritto di derogare all'obbligo imposto a norma del paragrafo 3 e di fare effettuare al di fuori di un mercato regolamentato le transazioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio di tale diritto ad un'autorizzazione esplicita, tenuto conto delle diverse esigenze degli investitori in materia di protezione, e segnatamente delle capacità degli investitori professionali ed istituzionali di agire al meglio dei loro interessi. Tale autorizzazione deve comunque essere accordata a condizioni che non compromettano la rapida esecuzione degli ordini dell'investitore. 4 D.lgs. 23 luglio 1996 n Reg /96, poi confermato dal regolamento n /98 attuativo del Tuf 3

4 possibile per il cliente (c.d. best execution). Per la soddisfazione di tale condizione la negoziazione fuori mercato doveva aver luogo durante l apertura dei mercati ufficiali: solo in tal modo è possibile identificare il prezzo di quotazione di riferimento quale parametro del miglior prezzo. La disciplina dell obbligo di concentrazione è stata implicitamente superata nella prassi dallo sviluppo di sistemi alternativi alla negoziazione sui mercati regolamentati (quali ad esempio i Sistemi di Scambi Organizzati operanti anche in Italia)e dalla diffusione di strutture informatiche per la negoziazione oltre la chiusura dei mercati. Da tempo la tendenza in atto si rinveniva nella nascita e nello sviluppo dei cosiddetti Electronic Communication Networks (ECN) - ATS (Alternative/Automated Trading Sistems), circuiti di negoziazione telematici di valori mobiliari, alternativi ai mercati tradizionali. Questi sistemi sono nati in risposta ad una sempre maggiore esigenza di liquidità del mercato di un facile accesso e di trasparenza; si caratterizzano in tal senso per l estensione di orari di contrattazione, per la trasmissione di ordini con limiti di prezzo, per la presenza di market maker e per un meccanismo di funzionamento del mercato ad asta continua. La diffusione del c.d. trading after hours in alcuni sistemi di scambi organizzati ha costituito la base per la creazione, da parte di Borsa Italiana S.p.A., di due nuovi comparti, il Trading after hours (TAH) per il mercato di borsa, ed il Trading After Hours Nuovo Mercato (TAHnm), per il Nuovo Mercato, in cui è consentita la negoziazione oltre l orario di apertura dei mercati ufficiali. La Consob ha approvato tali modifiche senza con questo estendere l obbligo di concentrazione ai nuovi segmenti. Conseguentemente, dopo la chiusura dei mercati ufficiali, le negoziazioni potevano avvenire sia sui comparti TAH e TAHnm, sia sul trading after hours di mercati non ufficiali, purché si trattasse di sistemi di scambi organizzati, al fine cioè di garantire un certo livello di tutela degli investitori. 4

5 La concorrenza tra borse non costituisce evidentemente una novità; la concentrazione delle negoziazioni, in presenza di sistemi di scambi organizzati, riconosciuti e autorizzati, era già di fatto eliminata. Peraltro, gran parte degli stati che hanno da sempre imposto la concentrazione degli ordini all interno del mercato regolamentato, consentivano già la concorrenza tra borse e altri metodi di negoziazione, per le operazioni effettuate da altri operatori anche fuori mercato. Tale sistema garantiva però un notevole controllo sui prezzi di mercato che si formavano ufficialmente nei mercati regolamentati, e che costituivano il principale riferimento per gli investimenti operati da tutti gli intermediari finanziari, anche al di fuori degli stessi mercati regolamentati. 2. Le modifiche introdotte della direttiva Mifid La direttiva Mifid 6 ha permesso di abolire definitivamente l obbligo di concentrazione. L analisi sull efficienza dei mercati, svolta dalla Commissione Europea 7 in sede di elaborazione della direttiva, ha condotto a ritenere che le misure di regolamentazione che restringono direttamente la concorrenza tra meccanismi di esecuzione delle negoziazioni, non apportano miglioramenti al processo di formazione dei prezzi tali da giustificare un intervento intrusivo sulle strutture del mercato. Una recente analisi dei prezzi delle operazioni di quasi tutte le azioni quotate non ha fornito alcun sostegno alla tesi secondo cui la 6 Markets in Financial Instruments Directive Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo del 21 aprile 2004; Direttiva 2006/73/CE della Commissione Europea del 10 agosto 2006 recante modalità di attuazione della Mifid per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento e le definizioni di alcuni termini ai fini di tale direttiva; Regolamento Ce n. 1287/2006 della Commissione Europea del 10 agosto Il nostro ordinamento ha recepito la Direttiva Mifid con d. lgs. 17 settembre 2007, n Proposta di Direttiva del 19/11/2002 presentata dalla Commissione relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/ CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 5

6 concentrazione delle operazioni nelle borse valori accrescerebbe l efficienza del mercato. All assenza di qualsiasi beneficio in termini di efficienza statica derivante dalla regolamentazione della struttura del mercato, si aggiungono i costi dinamici che il mercato nel suo complesso dovrebbe sopportare qualora venissero imposte restrizioni alla scelta di libertà dei partecipanti. Al contrario, la concorrenza tra i meccanismi di esecuzione potrebbe apportare dei benefici consentendo, cioè, di ridurre i costi delle operazioni, facendo affluire ulteriore liquidità al mercato e contribuendo ad ottimizzare l attività di regolamento delle operazioni 8. L eliminazione dell obbligo di concentrazione ha condotto alla moltiplicazione delle piattaforme di negoziazione, ed alla dispersione delle operazioni su varie sedi di esecuzione degli ordini, determinando la frammentazione degli interessi di acquisto e vendita. Se non tenuto sotto controllo, tale fenomeno può evolversi a scapito delle due componenti fondanti di un mercato finanziario, la liquidità ed in particolare l efficienza del processo di formazione dei prezzi. In presenza di piattaforme di negoziazione preferite, infatti, è probabile che la caduta dell obbligo di concentrazione produca un assetto concorrenziale non reale nel quale i diversi sistemi di negoziazione offrono servizi differenziati mantenendo un controllo sul prezzo. La gestione monopolistica derivante dal governo del flusso degli ordini passerebbe infatti da un soggetto a un gruppo di soggetti, cioè dalla borsa principale a intermediari internalizzatori e ai nuovi mercati, ognuno in grado di esercitare una qualche forma di potere di mercato nei confronti della propria clientela. In tal senso diviene determinante un solido regime di trasparenza improntato in particolare su un ampia e veloce diffusione delle informazioni rilevanti. Sono infatti necessari dei meccanismi di collegamento tra i diversi mercati, che si concretizzano in obblighi di trasparenza pre trade e post trade. Se i mercati sono singolarmente trasparenti, ma non c è consolidamento delle quotazioni, 8 L internalizzazione degli ordini può apportare vantaggi ai clienti, accelerando l esecuzione degli ordini, migliorando i prezzi, riducendo i costi di regolamento delle operazioni effettuate direttamente all interno del sistema dell impresa di investimento. 6

7 gli incentivi all invio di ordini con limite di prezzo potrebbero ridursi influenzando la liquidità complessiva. 3. La negoziazione nelle nuove trading venues: I sistemi multilaterali di negoziazione In Europa la funzione dell intermediario di mercato e la funzione di mercato sono state tradizionalmente svolte da soggetti diversi 9. La dicotomia istituzionale consentiva di distinguere chiaramente le norme a tutela degli investitori, e quelle che disciplinavano i mercati mirante a garantire il funzionamento efficiente e trasparente dei mercati, che si applicavano principalmente alle borse. Dall epoca dell adozione della DSI del 93 il mercato finanziario europeo è divenuto più complesso e la linea di demarcazione tra mercati e intermediari sempre meno netta. La cosiddetta liberalizzazione delle negoziazioni, operata dalla direttiva del 2004, ha di fatto ulteriormente contribuito all ampliamento dei mercati nazionali e dei soggetti che organizzano e gestiscono i sistemi di negoziazione. La normativa comunitaria ha, infatti, riconosciuto e istituzionalizzato la presenza di luoghi alternativi di negoziazione: i sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities) e gli internalizzatori sistematici. Ai sensi dell art i MTF sono sistemi multilaterali gestiti da un impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l incontro -al suo interno e in base a regole non discrezionali- di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari in modo da dare luogo a contratti. La direttiva ha indirettamente evidenziato che la funzione economica svolta dagli MTF è fondamentalmente la stessa rispetto ai mercati regolamentati. Ciò 9 All epoca in cui la DSI venne adottata, le Borse valori godevano a livello nazionale di un diritto esclusivo di organizzazione dell incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari emessi a livello locale. 10 Art. 4 comma 1, n. 15 Direttiva Mifid; art. 1 comma 5 octies,tuf 7

8 si desume sia dal fatto che la definizione di mercato regolamentato 11 presenta dei profili di affinità con quella di MTF (art. 4 comma 1), sia dal Considerando n. 6 della direttiva in cui si riconosce che entrambi esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata. A fronte di una funzione economica simile la direttiva ha cercato di creare un quadro regolamentare il più possibile omogeneo. Il level playing field tra mercati regolamentati e MTF è realizzato in termini di enunciazione di regole piuttosto generali, il cui grado di prescrittività dovrebbe essere individuato dai singoli stati membri. Accanto alla, seppur minima, regolamentazione imposta dalla direttiva comunitaria, si colloca la normativa nazionale, che ha definito l operatività dei suddetti sistemi (art. 77 bis Tuf), al fine di istaurare i criteri in merito al processo di negoziazione e alla finalizzazione delle operazioni concluse su un MTF. La gestione di un MTF è sottoposta all autorizzazione e al controllo dell Autorità di vigilanza, che ne fissa i requisiti di funzionamento in relazione al processo di negoziazione, all ammissione di strumenti finanziari, all accesso al sistema, nonché alle informazioni fornite al pubblico, ed esercita sugli stessi una vigilanza di tipo informativo ed interdittivo 12. Mediante l introduzione di MTFs e degli internalizzatori sistematici si è provveduto alla eliminazione dei Sistemi di Scambio Organizzato (art. 78 Tuf disciplina previgente). Tali sistemi sono stati introdotti autonomamente dal legislatore italiano in quanto la precedente Direttiva Europea sui mercati finanziari (Investment Services Directive) non prevedeva alcuna fattispecie di sistema alternativo di negoziazione. I SSO sono facilmente riconducibili alle due nuove trading venues e con l entrata in vigore del d.lgs. di recepimento della Mifid in base alle proprie scelte potranno negoziare in conto proprio 11 Art. 4 comma 1 n. 14: mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III 12 Art. 19 Reg.Consob adottato con delibera 16191del 29 ottobre 2007(di seguito Regolamento Mercati.) 8

9 OTC, dichiararsi internalizzatori sistematici e, se in possesso di specifici requisiti, trasformarsi in MTFs. Se in passato dal punto di vista ontologico non esisteva alcuna distinzione tra mercato regolamentato e non regolamentato, poichè la distinzione era solamente formale in quanto erano solo i mercati regolamentati ad essere ed a poter essere riconosciuti in un paese diverso da quello dell autorizzazione, l introduzione ad opera della Mifid dei MTF non ha mutato certamente i termini del problema. Anche tra i suddetti sistemi non esistono differenze ontologiche. Come anche i mercati regolamentati (art. 61 Tuf), i MTF sono sottoposti all autorizzazione e al controllo della Consob. Ciò che muta è semplicemente la disciplina applicabile che per i MTF è quella degli intermediari e non quella dei mercati. La gestione dei MTF è infatti annoverata tra i servizi di investimento (art. 1 comma 5 lett. g) Tuf) 13 ed è quindi un attività riservata svolta dalle Sim, dalle banche, nonché dalle società di gestione dei mercati regolamentati e gli internalizzatori sistematici Parallelamente alla negoziazione sul mercato regolamentato e sui MTF, la direttiva ha istituzionalizzato la figura dei prestatori di servizi di investimento, i quali possono negoziare direttamente gli ordini dei clienti senza fare ricorso a tali sistemi. Si definiscono internalizzatori sistematici le imprese di investimento che in modo organizzato e sistematico negoziano per conto proprio sulla base di ordini del cliente al di fuori del mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione Tale problematica si riscontra anche nel sistema Francese: le fait che le marchès reglementes et les MTS aient le memes functiones pour la negociation des instruments financiers a pour corollaire leur assujettements à des regles equivalentes. Certes le marchè reglementes sont places dans une cadre totalement ad hoc alors que l exploitation d un MTS constitute une activitè de service d investissement exerçable soit par l operateur de marchè que gere une marches reglementè soit par un PSI. Neanmois, le legislateur europeen a mis en place un dispositif qui assure la coherence entre les condicions d activitè des marches reglementes et des MTSs. ANSIDEI J., DE FOURNOUX E. LAURENT P.: Directive Mif constituire le marchè financier europeen, Art. 4 comma 1 n.7 Mifid; art. 1 comma 5- ter Tuf 9

10 L operato degli internalizzatori si estrinseca secondo due modalità: in presenza di grandi volumi d affari, svolge un esecuzione di ordini per conto terzi, ricercando una controparte contrattuale per il cliente; nelle altre ipotesi, negozia per conto proprio divenendo la controparte diretta del cliente, e allo stesso tempo pone in essere un operazione di senso contrario con una o una pluralità di controparti. Questa situazione permette al cliente di non sopportare il rischio che viene assunto dall intermediario. Il corollario di tale assunto è che l intermediario avrà il diritto alla remunerazione di un rischio di mercato che lo stesso assume al posto del cliente. È evidente come tali internalizzatori abbiano la capacità di gestire un flusso significativo di ordini sia nel mercato regolamentato che nei MTF. La figura dell internalizzatore sistematico presenta dei profili di affinità con l operato del market maker, ma se ne distingue in quanto quest ultimo opera sui mercati regolamentati e sui MTF pubblicando quotazioni applicabili da tutti i partecipanti alla trading venues, mentre l internalizzatore negozia al di fuori di essi (over the counter), ed unicamente con i propri clienti. Un impresa di investimento che negozi per conto proprio è considerata un internalizzatore 15 qualora siano soddisfatti i requisiti 16 che dimostrano che la sua attività sia svolta in modo organizzato frequente e sistematico. I criteri utilizzati sono evidentemente criteri qualitativi, benché il Cesr abbia invitato il legislatore europeo alla scelta di criteri quantitativi al fine di dare certezza ed uniformità dell individuazione dei predetti soggetti. La Consob pubblica l elenco ufficiale della categoria e accerta l esistenza in capo a tali operatori di requisiti commerciali non discrezionali, che l attività sia svolta da personale o sistemi informatici automatizzati, e accessibile ai clienti su base regolare e continua. La suddetta disciplina dell attività di internalizzazione sistematica è 15 Art. 21 Regolamento Ce n. 1287/2006 della Commissione Europea del 10 agosto 2006 recante modalità d esecuzione della direttiva 2004/39/CE. 16 I criteri individuati devono essere soddisfatti congiuntamente affinchè l intermediario ricada nella definizione di internalizzatore ovvero: a) l attività riveste un ruolo commerciale importante per l intermediario ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali; b) l attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato; c) l attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua. 10

11 applicata alle imprese di investimento indipendentemente dallo strumento finanziario oggetto di attività: il Regolamento Mercati introduce una disciplina dell avvio e della cessazione dell attività di internalizzazione sistematica a prescindere dallo strumento finanziario oggetto di negoziazione. In concreto l attività dell internalizzatore trova una disciplina nella Mifid con riferimento al regime di trasparenza per le azioni liquide ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato, e per transazioni inferiori alla dimensione standard di mercato. 4. Gli obblighi di trasparenza In attuazione di un disegno di tutela del contraente debole, all interno di un mercato concorrenziale che garantisca la riduzione dei prezzi e dei costi, anello cardine del sistema è costituito dagli obblighi di Market Trasparency. Nel previgente quadro normativo mancava, per quanto concerne gli obblighi di trasparenza dei mercati regolamentati, una normativa dettagliata come quella comunitaria. Il Tuf infatti all art. 62 comma 2 lett. c) demandava al Regolamento adottato da ciascuna società di gestione del mercato regolamentato la determinazione delle modalità di pubblicazione e di diffusione dei prezzi. Tuttavia i due mercati regolamentati autorizzati in Italia su cui vengono scambiati i titoli azionari, ovvero Borsa italiana s.p.a. 17 e Tlx, hanno comunque garantito livelli minimi di trasparenza pre-trade. La recente normativa comunitaria ha introdotto un regime di trasparenza, volto a rendere accessibili al pubblico indistinto informazioni circa le proposte di negoziazione presenti nelle varie trading venues, nonché sulle negoziazioni già effettuate. Il cambiamento della prospettiva rispetto alla direttiva 93/22/CE riguarda in primis lo spostamento in maniera decisiva verso la trasparenza pretrade, in secondo luogo si tiene conto esplicitamente dei costi per gli 17 Borsa Italiana s.p.a. diffonde gratuitamente al pubblico le informazioni di trasparenza pre e post trade con un ritardo di 20 minuti sul proprio sito internet. 11

12 intermediari di una eccessiva trasparenza. In un mercato concentrato e in assenza di significativi Sistemi Alternativi su azioni, la regolamentazione era essenzialmente volta alla trasparenza post-trade. Il tentativo operato dalla Direttiva è quello di realizzare una mediazione nonché un giusto equilibrio tra la trasparenza e liquidità del mercato. Gli obblighi di market trasparency, secondo la nuova impostazione normativa, si applicano solo alle negoziazioni sui titoli azionari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, siano essi scambiati su un mercato regolamentato, su un MTF o OTC. Per i titoli non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, sembra rilevarsi un vuoto normativo. Tenuto conto della rilevanza della diffusione delle informazioni, in particolare riguardanti il prezzo degli strumenti negoziati, la Consob è intervenuta con una Raccomandazione (23 giugno 2008) mediante la quale dispone l inserimento di un prospetto informativo per la valutazione del prezzo di offerta di azioni non negoziate in un mercato regolamentato. La raccomandazione ha suscitato critiche in sede di consultazione in quanto secondo Borsa Italiana la Raccomandazione non coinvolgerebbe i MTF dal momento che per tali sistemi non si porrebbero problematiche in tema di meccanismi di price formation e di price discovery essendo garantiti livelli di tutela analoghi a quelli previsti per i mercati regolamentati; un maggiore livello di tutela potrebbe invece richiedersi con riguardo ad altre trading venues per le quali la raccomandazione trova applicazione e cioè gli internalizzatori sistematici e la negoziazione in conto proprio. Di fronte a tale posizione la Consob ha ritenuto opportuno sottolineare che l obbligo di prospetto informativo si applica qualora le negoziazioni di tali strumenti siano svolte al di fuori di mercati in cui le informazioni sui prezzi e i volumi scambiati siano disponibili agevolmente senza costi per l investitore. La Consob, cioè, si riserva di valutare caso per caso la completezza dell informativa a disposizione degli investitori per stabilire la necessità di imporre il prospetto informativo. 12

13 Il contenuto dei suddetti obblighi di trasparenza per i mercati regolamentati e per i MTFs 18 si risolve nell obbligo per il gestore degli stessi di render noto il prezzo e l ampiezza di interessi di negoziazione presenti nel sistema di negoziazione riguardanti solo azioni quotate in mercati regolamentati. Le suddette informazioni devono essere disponibili al pubblico a semplici condizioni e in maniera continua, durante l orario di contrattazione. Tali obblighi sono soggetti ad esenzioni in presenza di situazioni che evidentemente non necessitano della tutela a cui la trasparenza è finalizzata; in particolare in caso di sistemi price taker che non determinano il prezzo a cui concludere le operazioni, bensì lo traggono da altri sistemi; nel caso in cui i sistemi formalizzino operazioni concordate 19 ; e per gli ordini immessi in un order management facility gestito dal mercato regolamentato o da un MTF. Anche gli internalizzatori sistematici sono soggetti a stringenti obblighi di trasparenza pre-negoziazione dal momento che negoziando in proprio mettono a rischio direttamente il proprio capitale. Tali soggetti sono tenuti a pubblicare quotazioni irrevocabili per le azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali esiste un mercato liquido 20 solo in caso di negoziazione di quantitativi inferiori alle dimensioni standard del mercato 21 ; qualora il suddetto mercato liquido non sussista, sono invece tenuti a comunicare le loro quotazioni alla clientela su richiesta. La condotta dell internalizzatore differisce a seconda del tipo di cliente, e cioè a seconda che il cliente sia professionale o retail. Nei confronti di clienti 18 Artt. 44 e 29 della Mifid. 19 Secondo la lettera dell art. 19 l operazione concordata è quella nella quale intervengono membri o partecipanti di un MR o di un MTF o di sistemi multilaterali di negoziazione e nel quale le parti svolgono o determinate attività. 20 Il concetto di azione liquida viene chiarito dal Regolamento (CE) 1287/2006, art. 22 : le azioni ammesse in un mercato regolamentato, sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con flottante non inferiore a 500 milioni di Euro e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a)il numero medio giornaliero delle operazioni per azioni non è inferiore a 500; b)il controvalore medio giornaliero degli scambi per azione in questione non è inferiore a 2 milioni di euro. 21 L art. 23 Regolamento Ce n. 1287/2006, definisce il concetto di dimensione standard del mercato individuando una tabella che rileva il valore medio giornaliero delle operazioni e assegnando ad ognuna una determinata standard market size. 13

14 professionali gli internalizzatori sistematici possono praticare condizioni di prezzo migliori rispetto al prezzo quotato al momento in cui ricevono l ordine; quando la negoziazione di vari titoli fa parte di una sola transazione o riguarda ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato, i prezzi praticati possono essere persino diversi da quelli delle loro quotazioni senza rispettare le condizioni precedenti. Proprio a fronte della rischiosa posizione in cui l internalizzatore opera, la legge prevede la possibilità di limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni che si impegna a concludere con il medesimo cliente alle condizioni pubblicate. La limitazione opera quando il volume e il numero degli ordini ricevuti supera notevolmente le normali condizioni di operatività. Gli obblighi di trasparenza post trade si applicano indistintamente a tutti gli operatori del mercato e la normativa europea prevede che le pubblicazioni avvengano a condizioni commerciali ragionevoli ed in tempo reale. Il Regolamento CE (art.27) stabilisce i contenuti dell informazione che deve essere resa pubblica, nonché i soggetti tenuti all obbligo di trasparenza. I primi sono individuati nel giorno e ora della negoziazione, nel prezzo, nella valuta e nel quantitativo dello strumento acquistato, nonché nell identificazione della sede di esecuzione. Mentre i mercati regolamentati e i MTFs sono responsabili della pubblicazione delle negoziazioni eseguite nei loro sistemi (art. 27 c. 1), per gli internalizzatori e gli altri intermediari che operano OTC, la scelta di chi sia tenuto al rispetto di tali obblighi può essere oggetto di un accordo tra le controparti dello scambio (art 27 c. 4). 5. L obbligo di eseguire le operazioni alle migliori condizioni possibili La Direttiva europea in questione ha provveduto a delineare come, a seguito del conferimento da parte dei clienti di ordini agli intermediari, questi si 14

15 trovino di fronte a obblighi di effettuare scelte che hanno un diretto effetto sulle condizioni di esecuzione degli ordini. Peraltro, le regole alla base delle relazioni degli operatori del mercato con i loro clienti devono essere adattate alla struttura d insieme posta in essere dalla direttiva: in particolare, l introduzione dell obbligo di best execution va inserito nel sistema come conseguenza della moltiplicazione di luoghi d esecuzione e di regole in tema di esecuzione di ordini 22. Nella nuova impostazione prevista dalle Direttive MIFID, viene meno, in primo luogo, la presunzione che gli ordini eseguiti nei mercati regolamentati rispettino di per sé l obbligo di best execution. In tal senso la direttiva impone tre obblighi alle imprese nel rispetto della suddetta regola: individuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta di ottener il miglior risultato possibile; ottenere il consenso del cliente alla predetta strategia; essere in grado di dimostrare, su richiesta del cliente, di aver eseguito l ordine del cliente conformemente alla strategia di esecuzione degli ordini. La strategia di esecuzione degli ordini deve specificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e l importanza assegnata ai fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione 23. I principali fattori che devono essere presi in considerazione, al fine di stabilire quale sia il miglior risultato possibile per i clienti, sono prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, nonché dimensione e natura dell ordine. Per determinare l importanza relativa ed ordinare tali fattori, le imprese di investimento devono tener conto delle caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto. 22 CESR (The Committee of European Securities Regulators): Best execution under Mifid, Public consultation, february Art. 21 Direttiva MIFID 15

16 Quando l impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all esecuzione dell ordine (art. 44, paragrafo 3, della Direttiva 2006/73/CE). In altri termini, in relazione alle operazioni di investimento disposte dai clienti al dettaglio, al fine di garantire che l impresa di investimento ottenga il miglior risultato possibile, i fattori da privilegiare sono il prezzo ed i costi di esecuzione, piuttosto che fattori quali la rapidità o la probabilità di esecuzione. Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche trasmesse dal cliente, le imprese di investimento sono tenute ad eseguire l ordine seguendo tali istruzioni, anche in deroga alla propria execution policy; laddove le istruzioni siano parziali l intermediario deve rispettare la propria execution policy, per gli aspetti dell ordine sulle quali il cliente non ha fornito istruzioni specifiche 24. L execution policy è soggetta a revisione periodica, in particolare tutte le volte che si verifichi una modifica rilevante tale da influire sulla capacità delle sedi di esecuzione incluse di garantire il miglior risultato possibile. In relazione all obbligo di best execution la direttiva europea ha introdotto un sostanziale potenziamento dell obbligo di disclosure. L impresa di investimento è infatti tenuta a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alla sua strategia di esecuzione degli ordini, e deve ottenere il consenso preliminare del cliente per la strategia di esecuzione degli ordini adottata 25 (art. 21, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Con cadenza almeno annuale, le imprese di investimento devono controllare l efficacia dei dispositivi di esecuzione degli ordini, e devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro richiesta degli stessi, di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia adottata dall impresa di investimento. La suddetta previsione 24 Art.44 L2 considerando n. 68, art 21 Mifid 25 Art. 21, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE 16

17 rappresenta l unico caso di inversione dell onere della prova disposto dalle Direttiva. Assicurare il miglior risultato possibile per il cliente non rappresenta un obbligo avente carattere assoluto al punto da ritenere che l intermediario debba, per ogni ordine di investimento, interrogare tutti i possibili canali di esecuzione dell ordine per assicurare in assoluto e sulla base di tutti i fattori considerabili la best execution al cliente. Anche perché, tenendo conto della moltiplicazione dei canali di distribuzione previsti dalla direttiva in questione, questo risulta sempre più complesso. Ogni intermediario, infatti, predisporrà una propria strategia di esecuzione degli ordini in cui dovrà effettuare proprie scelte in merito ai canali di esecuzione degli ordini ed alla priorità assegnata ai fattori che devono essere presi in considerazione al fine di stabilire quale sia il miglior risultato possibile per i clienti (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento), ordinati sulla base dei criteri analizzati in precedenza (caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari e delle sedi di esecuzione). Il miglior risultato possibile rappresenta, quindi, un giudizio avente carattere relativo, in quanto sarà il risultato delle scelte compiute dall intermediario nella strategia di esecuzione degli ordini a determinare quale sia da ritenersi il best possible result. Il cliente, pur non potendo influire sulle scelte compiute dall intermediario, potrà selezionare i vari intermediari sulla base delle distinte strategie di esecuzione degli ordini adottate. La disciplina della best execution si applica a tutti gli strumenti finanziari siano essi quotati in un mercato regolamentato o meno, a prescindere dal luogo di negoziazione in cui vengono effettivamente scambiati. Tuttavia il considerando n.72 della direttiva L2 ammette la possibile difficoltà, a causa delle differenze nella struttura dei mercati e degli strumenti finanziari, nell identificare una procedura uniforme di best execution valida per tutti gli strumenti finanziari e prescindendo da un certo grado di flessibilità nell applicazione della norma per alcuni particolari strumenti finanziari. 17

18 Anche in questo tema il legislatore comunitario distingue gli obblighi dell intermediario a seconda delle caratteristiche del cliente. Per il cliente retail, infatti, il miglior risultato possibile deve essere valutato in termini di corrispettivo totale, costituito dal prezzo degli strumenti finanziari e dai costi di esecuzione, per essi intendendosi tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all esecuzione dell ordine (art 44 comma 3, direttiva L 2); qualora vi siano più sedi concorrenti dove effettuare l esecuzione di un ordine vengono presi in considerazione anche le commissioni proprie e i costi dell impresa per l esecuzione dell ordine in ogni sede dove è possibile eseguire l ordine. La ratio sottesa è quella di eseguire l ordine nella sede maggiormente vantaggiose in termini di prezzi disponibili. Facendo l art. 21 della Mifid esplicito riferimento agli intermediari che eseguono gli ordini, i soggetti che svolgono attività di gestione, nonché i raccoglitori di ordini, sono soggetti ad un regime meno rigido rispetto a quello fissato dagli artt. 44 e 46. In particolare non trovano applicazione ai gestori e ai raccoglitori le previsioni circa l obbligo di preventiva approvazione della policy del cliente, l autorizzazione per l operatività OTC, l obbligo di selezionare le sedi di esecuzione migliori. Tali soggetti non hanno l onere di dover dimostrare al cliente il rispetto della propria policy. La best execution rappresenta un strumento che fa nascere la concorrenza tra i luoghi d esecuzione e gli intermediari, con la possibilità di frammentazione della liquidità della degradazione del processo di formazione del prezzo e dell accesso al processo di formazione del mercato. Imponendo alle imprese di investimento un obbligo effettivo di individuare la migliore esecuzione, è possibile infatti effettuare una frammentazione della negoziazione nei diversi luoghi d esecuzione di ordini esercitato a beneficio dei clienti. Peraltro se l obiettivo è quello di accrescere la concorrenza non si può comunque essere esenti da rischi, in particolare per il mercato di azioni nel quale si effettua una frammentazione della liquidità, con le conseguenze negative sul processo diformazione dei prezzi. Tuttavia l obbligo di best execution contribuisce a 18

19 canalizzare la liquidità verso le infrastrutture di negoziazione più efficaci e competitive che garantiscono l efficacia globale del mercato. Altrettanto certo il beneficio del cliente sul fatto che l intermediario deve offrire le migliori condizioni per i suoi ordini, in virtù dei criteri predefiniti in accordo con il cliente. 19

recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE)

recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE) Le principali novità introdotte con il recepimento della Direttiva MiFID (2004/39/CE) Direttiva 2004/39/CE ( dirett. di 1 livello ) Markets in Financial Instruments Directive o MiFID Direttiva 2006/73/CE

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Febbraio 2014 1 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 1 1 FINALITÀ... 3 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI...

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid

L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid Dipartimento di Scienze giuridiche CERADI Centro di ricerca per il diritto d impresa L eliminazione dell obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid [Eleonora Faustini] [novembre 2008] Luiss Guido

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC di LEVERANO LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

STRATEGIA DI BEST EXECUTION

STRATEGIA DI BEST EXECUTION STRATEGIA DI BEST EXECUTION Execution policy e best execution La normativa MiFID supera la facoltà lasciata agli Stati membri d imporre la concentrazione degli scambi nel mercato regolamentato, per cui

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LA NORMATIVA MIFID CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA (08 giugno 2010) La Markets in Financial Instruments

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA RURALE RURALE DI TRENTO

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI CASSA RURALE RURALE DI TRENTO DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LA NORMATIVA MIFID CASSA RURALE RURALE DI TRENTO Marzo 2014 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva

Dettagli

Strategia. degli ordini

Strategia. degli ordini Strategia di Trasmissione degli ordini Edizione 05/2012 INDICE Premessa 2 Fattori e criteri di esecuzione 2 Strategia di trasmissione degli ordini 2 Trattamento di ordini disposti in particolari condizioni

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013 DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA LA NORMATIVA MIFID FEBBRAIO 2013 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la

Dettagli

SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso

SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso SCHEMA DI DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC del Carso LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari Documento di Sintesi Documento redatto ai sensi dell art. 48, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n.

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano (Ultimo aggiornamento:10.04.2013) LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial

Dettagli

Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA

Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA Delibera C.d.A. del 23 dicembre 2010 LA NORMATIVA MIFID La Markets

Dettagli

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Introduzione Lo scopo di questo documento è fornire informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di Mediobanca - Banca di Credito

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ********** Banca del Valdarno Credito Cooperativo 1 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Dettagli

- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini -

- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini - Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2-40128 Bologna (Italia) tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181 Registro

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 01/20 /2014 ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata

Dettagli

Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi

Dettagli

Documento di sintesi "STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI"

Documento di sintesi STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Documento di sintesi "STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI" Documento del 1 aprile 2011 1 1 INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Fornite ai sensi degli

Dettagli

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 1. INTRODUZIONE Come previsto dalla disciplina in materia di best execution della direttiva MiFID 2004/39/CE e della direttiva 2010/43/UE (recante modalità

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca San Giorgio e Valle Agno

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca San Giorgio e Valle Agno LA NORMATIVA MIFID DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Banca San Giorgio e Valle Agno Delibera CdA del 29 Ottobre 2007 La Markets in Financial Instruments Directive

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure,

Dettagli

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2014 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. RELAZIONI CON ALTRE

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA ********** CDA 09/11/2011 VALIDITA DAL 10/11/2011 Confermato cda 27/03/2012 DOCUMENTO SULLA STRATEGIA

Dettagli

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE - DOCUMENTO DI SINTESI -

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE - DOCUMENTO DI SINTESI - Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1 Sede Legale: 73052 Parabita (Le) Via Provinciale Matino, 5 Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) Via Luigi Luzzatti, 8 Partita

Dettagli

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Deliberata nel CdA del 18/12/2007

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Deliberata nel CdA del 18/12/2007 Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Deliberata nel CdA del 18/12/2007 Aggiornata nel CdA del 20/10/2011 1 INDICE 1. PREMESSA... 2 2. PRINCIPI GUIDA... 2 3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 **********

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 ********** Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 9/2015 ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive

Dettagli

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PAG. 1 SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISTRIBUITI ALLA CLIENTELA AL VERSIONE N. 1/12 DEL 30/08/2012

Dettagli

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da BCC BARLASSINA (ai sensi delle Linee-Guida interassociative ABI-Assosim-Federcasse per l applicazione delle misure di attuazione della Direttiva

Dettagli

MiFID. La direttiva che rivoluziona i mercati finanziari europei. Tutti pronti?

MiFID. La direttiva che rivoluziona i mercati finanziari europei. Tutti pronti? MiFID La direttiva che rivoluziona i mercati finanziari europei. Tutti pronti? MiFID: la direttiva Negli ultimi anni il panorama finanziario europeo ha vissuto un importante riorganizzazione strutturale

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche,

Dettagli

PROCESSO FINANZA Data approvazione Versione 25 ottobre 2007 v.0.1 19 novembre 2009 v.0.2 16 settembre 2010 v.0.3 25 novembre 2010 v.0.

PROCESSO FINANZA Data approvazione Versione 25 ottobre 2007 v.0.1 19 novembre 2009 v.0.2 16 settembre 2010 v.0.3 25 novembre 2010 v.0. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PROCESSO FINANZA Data approvazione Versione 25 ottobre 2007 v.0.1 19 novembre 2009 v.0.2 16 settembre 2010 v.0.3 25 novembre 2010 v.0.4 1 La Markets

Dettagli

MiFID review: scenari e prospettive. Siena, 11 maggio 2013 Pasquina Petruzzi

MiFID review: scenari e prospettive. Siena, 11 maggio 2013 Pasquina Petruzzi MiFID review: scenari e prospettive Siena, 11 maggio 2013 Pasquina Petruzzi AGENDA MiFID I: ricapitoliamo MiFID review: le ragioni MiFID review: le novità MiFID review: stato dell arte 2 MiFID I: ricapitoliamo

Dettagli

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano

Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano Cda del 26/08/2015 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni

Dettagli

La Best Execution nel Mercato Obbligazionario: un caso pratico per il segmento retail. 3 2 1 MiFID! Direttore Generale TLX S.p.A.

La Best Execution nel Mercato Obbligazionario: un caso pratico per il segmento retail. 3 2 1 MiFID! Direttore Generale TLX S.p.A. La Best Execution nel Mercato Obbligazionario: un caso pratico per il segmento retail Milano, 27 marzo 2007 Alessandro Zignani 3 2 1 MiFID! Direttore Generale TLX S.p.A. 1 Agenda 1. Il mercato obbligazionario

Dettagli

Strategia di Trasmissione degli Ordini Versione n. 02

Strategia di Trasmissione degli Ordini Versione n. 02 Strategia di Trasmissione degli Ordini Versione n. 02 Approvata con delibera CdA del 04/09/ 09 Fornite ai sensi dell art. 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/2007. LA NORMATIVA MIFID

Dettagli

Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Direttiva di primo livello, 2004/39/CE, (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Torniamo ai nostri lettori con una edizione del nostro Bollettino Informativo interamente dedicata alla nuova disciplina comunitaria che riguarda i mercati, gli strumenti finanziari ed i servizi di investimento:

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 03/12/2014 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Sedi di esecuzione per tipologia di strumento finanziario, canale di vendita filiale. Edizione Dicembre 2012

Sedi di esecuzione per tipologia di strumento finanziario, canale di vendita filiale. Edizione Dicembre 2012 Sedi di esecuzione per tipologia di strumento finanziario, canale di vendita filiale Edizione Dicembre 2012 DETTAGLIO DELLE VENUES E DEGLI INTERMEDIARI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA ORDINI E NEGOZIAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento luglio 2015

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento luglio 2015 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento luglio 2015 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Modalità operative di trasmissione degli ordini

Modalità operative di trasmissione degli ordini Modalità operative di trasmissione degli ordini 18/06/2012 INDICE 1. PREMESSA 3 1.1 Scopo 4 1.2 Riferimenti Normativi 4 1.3 Definizioni 4 2. QUALITÀ DELL ESECUZIONE 6 3. FATTORI DI ESECUZIONE 7 3.1 Eccezioni

Dettagli

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Edizione 01/014 INDICE Premessa Fattori e criteri di esecuzione Strategia di trasmissione degli ordini Trattamento di ordini disposti in particolari condizioni di

Dettagli

Settembre 2015. MiFID II. I servizi di comunicazione dati: APA, ARM e CTP

Settembre 2015. MiFID II. I servizi di comunicazione dati: APA, ARM e CTP Settembre 2015 MiFID II. I servizi di comunicazione dati: APA, ARM e CTP Francesca Scacchi e Giuseppe Zaghini, Vigilanza su mercati e Servizi di Investimento, Federcasse La Direttiva 2014/65/UE (di seguito

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento dicembre 2014

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento dicembre 2014 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA Aggiornamento dicembre 2014 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE DI MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE DI MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE ORDINI INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE ORDINI 1. Definizioni Strategia di Esecuzione o anche semplicemente Strategia : le misure, i meccanismi e le procedure adottate da MPS Capital Services - Banca

Dettagli

Estratto dell Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Estratto dell Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Estratto dell Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. 1. Introduzione - La Direttiva 2004/39/CE (MIFID) e le relative misure di attuazione emanate dalla Commissione europea

Dettagli

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale in Viale Umberto I n. 4, 00060 Formello (Rm) Tel. 06/9014301 Fax 06/9089034 Cod.Fiscale 00721840585 Iscrizione Registro Imprese Roma e P.Iva 009260721002 Iscritta all Albo

Dettagli

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Aspetti essenziali La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Intermediari Si introduce un nuovo

Dettagli

L evoluzione della disciplina dell intermediazione finanziaria: la prestazione dei servizi di investimento

L evoluzione della disciplina dell intermediazione finanziaria: la prestazione dei servizi di investimento L evoluzione della disciplina dell intermediazione finanziaria: la prestazione dei servizi di investimento Pierluigi Angelini Responsabile Settore Finanza - ABI 5 Maggio 2006 8 Maggio 2006 Milano, Palazzo

Dettagli

MiFID POLICY DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

MiFID POLICY DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI MiFID POLICY DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Documento approvato dal C.d.A. del 19/12/2014 Sommario 1. PREMESSA...3 2. PRINCIPI GUIDA...3 3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI...4

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI E DEI SISTEMI DI PRICING INTERNI

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI E DEI SISTEMI DI PRICING INTERNI DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI E DEI SISTEMI DI PRICING INTERNI Edizione Luglio 2013 Il presente documento rappresenta la sintesi delle attività svolte

Dettagli

Strategia di trasmissione degli ordini BCC di Buccino

Strategia di trasmissione degli ordini BCC di Buccino Deliberato dal CdA della BCC di Buccino nella seduta del 07/08/2009 Versione n 3 Strategia di trasmissione degli ordini BCC di Buccino Fornite ai sensi dell art. 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera

Dettagli

Sintesi Execution/Transmission Policy 2013. Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini di Banca Emilveneta

Sintesi Execution/Transmission Policy 2013. Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini di Banca Emilveneta Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini di Banca Emilveneta Approvato in CdA del 19.12.2013 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche,

Dettagli

consulenza finanziaria per gli investitori istituzionali: a che punto siamo? giuseppe patriossi 4 ottobre 2011 itinerari previdenziali

consulenza finanziaria per gli investitori istituzionali: a che punto siamo? giuseppe patriossi 4 ottobre 2011 itinerari previdenziali 4 ottobre 2011 consulenza finanziaria per gli investitori istituzionali: itinerari previdenziali le esigenze degli investitori istituzionali e le proposte del mercato: un connubio possibile? a che punto

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione. tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. delle azioni ordinarie

Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione. tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. delle azioni ordinarie Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. Adottato dal Consiglio

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE Roberto Galbiati Milano, 28 giugno 2014 dell autore e non rappresentano necessariamente quelle di Intesa Sanpaolo Spa 1 Agenda L informativa pre-contrattuale

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Agg. gennaio 2014. INDICE 1. PREMESSA... 3 2. PRINCIPI GUIDA... 4 3. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI... 4 3.1. SERVIZIO DI RICEZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

POLICY STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

POLICY STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Data documento 19/11/2012 Pagina 1/13 POLICY STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO SC Redatto da In collaborazione con Servizio Compliance e Antiriciclaggio

Dettagli

STRATEGIA SULL ESECUZIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA SULL ESECUZIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA SULL ESECUZIONE DEGLI ORDINI Strategia sull esecuzione degli ordini La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la Direttiva Europea entrata in vigore dal 1 Novembre 2007, che ha

Dettagli

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c.

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. (Adottata ai sensi delle Linee guida interassociative per l applicazione delle

Dettagli

POLICY DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

POLICY DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI POLICY DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 Febbraio 2016 1. Premessa La Direttiva dell Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments

Dettagli

La disciplina regolamentare della best execution nella MiFID

La disciplina regolamentare della best execution nella MiFID La disciplina regolamentare della best execution nella MiFID Simone D Ippolito Markets Regulation Borsa Italiana Milano, 15 aprile 2008 Contenuti Aspetti generali L obbligo di best execution La strategia

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Transmission Policy. Modalità di trasmissione degli ordini in Südtirol Bank AG. Politica di gestione dei conflitti di interesse

Transmission Policy. Modalità di trasmissione degli ordini in Südtirol Bank AG. Politica di gestione dei conflitti di interesse Transmission Policy Modalità di trasmissione degli ordini in Südtirol Bank AG Transmission Policy (feb 2013) Pagina 1 di 7 Rev_Feb 2013 INDICE 1/ SCOPO ed OBIETTIVO della TRANSMISSION POLICY pag. 3 2/

Dettagli

Diritti di Opzione Aumento di Capitale Banca Prospetto Informativo Regolamento Biverbanca

Diritti di Opzione Aumento di Capitale Banca Prospetto Informativo Regolamento Biverbanca REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA C.R. ASTI SPA (art. 1 comma 5, lett. e) e comma 5 sexies del D.Lgs. n. 58/98) 1. Oggetto del Regolamento

Dettagli

Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca ai sensi della normativa MiFID

Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca ai sensi della normativa MiFID Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca ai sensi della normativa MiFID Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli

Dettagli

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE della Bcc di Flumeri soc. coop. Revisione del 15/02/11 a seguito circolare ICCREA 62/2010 (Execution Policy di Iccrea Banca aggiornamento della Strategia di trasmissione

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 1. Premessa Ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), nonché delle relative disposizioni comunitarie di secondo livello e nazionali di attuazione, la Banca

Dettagli

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate Prysmian S.p.A. 1 Articolo 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI N B.4 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2015 Data di efficacia: 14/12/2015 INDICE 1 PREMESSA... 3 2 BEST EXECUTION...

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015 DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17/12/2015 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI LA NORMATIVA MIFID BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO Novembre 2010 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Corporate. Governance

Corporate. Governance Corporate Governance Relazione di Corporate Governance 2 Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell art. 2441, Commi 5 e 6 delcodice civile Signori Azionisti, siete stati

Dettagli