ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna stampa. 13 aprile Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 13 aprile 2011 Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

2 SOMMARIO Pag 3 CONCILIAZIONE: Invito alla manifestazione del 14 aprile Pag 4 CONCILIAZIONE: Scheda di partecipazione alla manifestazione del 14 aprile Pag 5 CONCILIAZIONE: Manifesto della manifestazione del 14 aprile Pag 6 CONCILIAZIONE: Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della mediaconciliazione obbligatoria Pag 8 CONCILIAZIONE: L OUA rivolge 18 domanda al Ministro Alfano Pag 10 CONCILIAZIONE: Seconda lettera aperta ai cittadini Pag 11 CONCILIAZIONE: Delibera Giunta Unione Nazionale Camere Civili Pag 14 CONCILIAZIONE: Conciliazione obbligatoria nelle cause civili sulle norme deciderà la Corte costituzionale ( Pag 15 CONCILIAZIONE: Media conciliazione: deciderà la Consulta (libero) Pag 16 CONCILIAZIONE: Sulla conciliazione primo stop del Tar (metro) Pag 17 CONCILIAZIONE: OUA, ora su mediazione Alfano apra confronto (ansa) Pag 18 CONCILIAZIONE: Mediaconciliazione; Tar, contrasta con Costituzione (ansa) Pag 19 CONCILIAZIONE: Tar rinvia a Consulta norme su media-conciliazione (agi) Pag 20 CONCILIAZIONE: OUA,Tar conferma dubbi su costituzionalità media-conciliazione (adnkronos) Pag 21 CONCILIAZIONE: /Tar rinvia a Consulta media-conciliazione,oua:ora stop (apcom) Pag 22 CONCILIAZIONE: Tar rimette a Consulta norme su media conciliazione (radiocor) Pag 23 CONCILIAZIONE: Punto agli avvocati:la Consulta vaglierà il decreto (il gazzettino) Pag 24 CONCILIAZIONE: Mediazione, la parola passa ora alla Consulta (il denaro) Pag 25 CONCILIAZIONE: La conciliazione alla Consulta (il sole 24 ore) Pag 26 CONCILIAZIONE: I legali: «Sospensione e modifiche» (il sole 24 ore) Pag 27 CONCILIAZIONE: La parola passa alla Consulta (italia oggi) Pag 28 CONCILIAZIONE: La conciliazione finisce alla Consulta (il corriere della sera) Pag 29 CONCILIAZIONE: Conciliazione? Decide la Consulta (il fatto quotidiano) Pag 30 CONCILIAZIONE: Il Tar del Lazio rinvia alla Corte Costituzionale (la padania) Pag 31 CONCILIAZIONE: Sulla media-conciliazione la parola va alla Consulta (l arena di Verona) Pag 32 CONCILIAZIONE:Mediazione obbligatoria sospetta incostituzionalità(il piccolo di Trieste) Pag 33 CONCILIAZIONE: Mediazione obbligatoria - Dubbi costituzionali (il corriere adriatico) Pag 34 CONCILIAZIONE: Sulla media-conciliazione deciderà la Consulta (la gazzetta del sud) Pag 35 CONCILIAZIONE: Tar Lazio: sarà Corte Costituzionale a decidere su legittimità (help consumatori) Pag 35 CONCILIAZIONE: Tar Lazio: sarà Corte Costituzionale a decidere su legittimità (help consumatori) Pag 36 CONCILIAZIONE: Il Tar rimette alla Corte Costituzionale il decreto legislativo sulla mediaconciliazione obbligatoria - Il nodo: l'obbligatorietà ( Pag 37 CONCILIAZIONE: Legittima o non legittima? Mediaconciliazione al vaglio della Consulta (diritto e giustizia) Pag 38 CONCILIAZIONE: Comunicato stampa On. Mantini (UDC) (adnkronos) Pag 39 PROCESSO BREVE: Lite finale sugli interventi - Alfano: a rischio solo lo 0,2% dei processi (il corriere della sera) Pag 41 PROCESSO BREVE: Alfano: a rischio lo 0,2% dei processi (il sole 24 ore) Pag 43 FISCO: Studi di settore «aggirati» (il sole 24 ore) 2

3 INVITO A TUTTI I COLLEGHI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DEL 14 APRILE ROMA - TEATRO ADRIANO P.ZZA CAVOUR, 22 ORE 10 PER RIAFFERMARE LA LOTTA DELL AVVOCATURA ITALIANA E PER DICHIARARE (SANCITA DAL TAR DEL LAZIO) LA INCOSTITUZIONALITA DELLA OBBLIGATORIETA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE CONTRO LA ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 3

4 Teatro Adriano Piazza Cavour, 22 Roma 14 aprile ore 10 Manifestazione Avvocatura contro mediaconciliazione obbligatoria e rottamazione giustizia SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Cognome e Nome Foro di appartenenza Indirizzo studio C.A.P. Città Provincia Tel. - Fax E - mail DATA FIRMA Cortesemente restituire alla Segreteria Organizzativa ROMA, Tel Tel Fax e- mail: segreteria@oua.it 4

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6 PROCEDIMENTO SUGGERITO PER RIDURRE I RIFLESSI NEGATIVI DELLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA PER L ATTORE Trattandosi di condizione di procedibilità per l azione civile è necessario che chi intende promuovere un giudizio faccia una richiesta di mediazione presso un Organismo abilitato con il versamento di 40,00, obbligatorio ex art. 16 del D.M , n E opportuno tuttavia scegliere un organismo, preferibilmente istituito da un Consiglio dell Ordine degli Avvocati, che preveda nel regolamento il divieto del mediatore di formulare una proposta in caso di mancata adesione o partecipazione anche di una sola parte ed inoltre che preveda che il procedimento di conciliazione può ritenersi concluso nel caso di partecipazione di una sola o nessuna parte. A questo punto il proponente che non intende aderire o partecipare al procedimento di mediazione, potrà allegare alla domanda di mediazione un apposita dichiarazione con la quale comunica che, ai sensi dell art. 16 del D.M. n. 180/2010, non intende aderire al procedimento pur avendo presentato la domanda solo perché prevista come condizione di procedibilità; se vuole potrà anche dedurre l incostituzionalità dell art. 5 del D.Lgs. 28/2010 laddove prevede che l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ; o più semplicemente potrà allegare il documento OUA sull incostituzionalità della normativa sulla media conciliazione obbligatoria. Il procedimento quindi potrà ritenersi concluso e si potrà dare inizio all azione giudiziaria dopo il rilascio del verbale di conclusione per mancato accordo, osservando i termini dell art. 163 bis c.p.c., oppure anche subito dopo la presentazione della domanda di conciliazione, con la fissazione della prima udienza a quattro mesi e quindici giorni dalla data di presentazione (v. combinato disposto degli artt. 5 e 6 dlgs. N. 28/2010). Sul punto la Suprema Corte, Sez. Lav., si è pronunciata con sentenza del , n. 967, statuendo che: Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve 6

7 ritenersi che, ai fini dell espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell art. 412 c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Seguendo questo iter, in assenza di una proposta da parte del mediatore che può provocare effetti negativi sulla decisione in ordine alle spese, l unico (eventuale) riverbero negativo sul processo sarà quello previsto dal quinto comma dell art. 8 del D.Lgs 28/2010: Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell art. 116, secondo comma, c.p.c.. PER IL CONVENUTO Il convenuto che non intenda aderire al procedimento di mediazione non dovrà fare altro che non presentarsi o dichiarare espressamente tale volontà, deducendo anche le questioni di illegittimità costituzionale della normativa e ove ne ricorra l ipotesi la mancanza di regole per individuare la competenza territoriale. Per il convenuto che non si presenta sussiste solo il rischio della proposta del mediatore, se nel regolamento dell Organismo scelto dell attore è previsto che la proposta di conciliazione possa essere formulata anche in assenza di una delle parti. *** *** *** Sia che si difenda l attore, sia che si difenda il convenuto, è opportuno che il difensore faccia sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione in cui lo stesso, dopo aver dichiarato di essere edotto dell obbligatorietà della formulazione della domanda di mediazione e delle conseguenze, comprese quelle previste dall art. 116 c.p.c., per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, dichiari espressamente di non voler conciliare la controversia innanzi all Organismo di conciliazione. 7

8 GIUSTIZIA, CONTINUA LA PROTESTA GLI AVVOCATI SI RIVOLGONO AL MINISTRO ALFANO: 18 DOMANDE DELL OUA PER SAPERE DAVVERO CHE GIUSTIZIA CIVILE SI STA COSTRUENDO PER IL NOSTRO PAESE Il ministro di Giustizia Angelino Alfano nei giorni scorsi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla mediaconciliazione obbligatoria e sull arretrato giudiziario, che aprono preoccupanti interrogativi sul futuro della giustizia civile. Ecco 18 domande poste dall Oua al Guardasigilli, per fare davvero chiarezza. I. Il Ministro Alfano ha dichiarato che con la media-conciliazione obbligatoria conta di tagliare 300 mila controversie nei prossimi 12 mesi e altre 700 mila dal Domande poste dall Oua. 1. È proprio convinto il Ministro che tagliare significhi eliminare i processi o non invece deviare e quindi ritardare i tempi della giustizia impedendo ai cittadini di accedere subito al giudice per la tutela dei propri diritti? E poi, vista la continua mutabilità dei dati, siamo certi che i numeri indicati dal Guardasigilli siano davvero questi? 2. Vista l assenza di criteri di competenza territoriale, come pensa il Ministro Alfano di tutelare i cittadini che vengono invitati a conciliare davanti ad una Camera di Conciliazione distante anche più di mille chilometri dal luogo di incardinamento della successiva probabile controversia? II. Il Ministro Alfano ha dichiarato che ha il sostegno di categorie quali Commercialisti, Confindustria e Camere di Commercio. 3. Ma le riforme si fanno nell interesse generale del Paese, o su richiesta e vantaggio di alcuni determinati soggetti? 4. Non crede il Ministro che, con alcune delle componenti da lui citate, vi sia il rischio che prevalga una posizione di dominio che possa portare a calpestare i diritti dei cittadini-consumatori e a realizzare, anche nella giustizia, il dominio dei poteri forti, che il Ministro ha detto sempre di voler contrastare? 5. Come pensa il Ministro di superare i possibili conflitti di interesse tra società costituenti e camere di conciliazione? III. Il Ministro Alfano ha dichiarato che con il rinvio parziale egli è venuto incontro alle istanze dell avvocatura che chiedeva lo slittamento dell obbligatorietà 6. Il Ministro dimentica che la richiesta di rinvio dell avvocatura era legata alla modifica del d.l. 28/2010 al fine di eliminare le norme incostituzionali e non già all attuazione con dilazione del decreto medesimo? 7. Negli uffici di via Arenula sono stati presi in considerazione i molteplici e chiari comunicati stampa e documenti inviati da tutta l avvocatura in tal senso? 8. Il Ministro dimentica che è stato proprio lui a contrastare l emendamento già approvato dalle Commissioni Riunite del Senato per il rinvio totale della obbligatorietà, come conseguenza del parere reso dalla Commissione Giustizia che evidenziava le storture della normativa sulla media-conciliazione? IV. Il Ministro Alfano ha dichiarato che ci sono 630 Organismi di conciliazione operativi. Non c è una sola provincia d Italia che veda scoperta la propria zona. 8

9 9. Ha verificato il Ministro che tutti gli organismi indicati (ammesso che ci siano e siano operativi) siano dotati di terzietà, indipendenza e qualità, come prescrive la legge delega e il decreto legislativo n. 28/2010? 10. Cosa ha previsto il Ministro per evitare che nelle camere di conciliazione vi siano infiltrazioni mafiose e speculazioni? 11. Cosa pensa di fare il Ministro Alfano per evitare che la riforma sulla mediazione sia solo un business? V. Il Ministro ha detto che c è un avvocatura che protesta e un altra che dimostra estrema attenzione. 12. Di fronte alla protesta di avvocati, ci vuole indicare il Ministro qual è l avvocatura che dimostra estrema attenzione alla media-conciliazione obbligatoria? VI. Il Ministro ha dichiarato il suo massimo impegno per l approvazione del nuovo ordinamento professionale. 13. Il Ministro Alfano dimentica che nel Congresso di Genova propose uno scambio tra mediaconciliazione obbligatoria e riforma dell ordinamento forense e gli fu risposto negativamente dall Avvocatura con un secco no? 14. Il Ministro Alfano dimentica forse che nel Congresso Nazionale di Bologna disse all Avvocatura di presentare un progetto unitario che avrebbe subito presentato al Parlamento, mentre sono passati due anni e mezzo ed il testo proposto dall Avvocatura è stato stravolto anche per gli interventi a piedi giunti dello stesso Ministero della Giustizia? VII. Il Ministro ha dichiarato che nell ambito dei lavori parlamentari per discutere il disegno di legge sullo smaltimento dell arretrato l avvocatura reciterà un ruolo da protagonista. 15. Il Ministro dimentica che alcuni mesi fa si è reso promotore di un emendamento per lo smaltimento dell arretrato e che l avvocatura non interpellata si oppose costringendo il Ministero a rinunciare all emendamento che realizzava una vera e propria rottamazione della giustizia? 16. Il Ministro Alfano non ricorda più che un mese fa si è presentato al Consiglio dei Ministri con una bozza di disegno di legge sullo smaltimento dell arretrato, che ricalca il precedente emendamento, ed anche stavolta non ha interpellato preventivamente l avvocatura, con ciò disconoscendone la funzione? 17. Non crede il Ministro che l avvocatura sia stanca di essere presa in giro? VIII. Il Ministro ha dichiarato che è meglio risolvere le controversie con una stretta di mano in 120 giorni anziché fare la boxe su un ring del processo. 18. Viene da chiedersi in che mondo vive il Ministro Alfano se non in quello dell autosuggestione e dell utopia, se pensa che con una stretta di mano si possa intervenire su materie complesse, quali successioni, diritti reali, responsabilità medica, patti di famiglia, divisioni, rapporti assicurativi e bancari, affidando il destino di un cittadino nelle mani di un conciliatore di primo pelo, senza esperienza, senza adeguato titolo di studio, senza competenza specifica? 9

10 ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA LETTERA APERTA AI CITTADINI CONTRO LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ONEROSA E SENZA QUALITA Caro cittadino, gli avvocati non sono contro la mediazione, sono contro questo tipo di mediazione obbligatoria onerosa e senza qualità, che comporta l obbligo, prima di iniziare un giudizio, di rivolgersi al mediatore, e così costi più alti e qualche fregatura! Siamo contro la mediazione: - perché la obbligatorietà non esiste in Europa e non ha senso; - perché è incostituzionale, perché ciascun cittadino deve poter liberamente decidere di quale strumento avvalersi per la tutela dei suoi diritti, - perché lede il diritto di difesa riconosciuto ad ogni cittadino; - perché non è vero che le cause dureranno meno; - perché comporta dei costi aggiuntivi a carico di entrambe le parti, che possono arrivare sino a Euro, ad esempio: per una semplice divisione di un immobile i costi potranno arrivare anche a euro per ognuna delle parti, e per una causa di responsabilità medica di medio valore, occorrono almeno euro per ogni parte, contro 550,00 euro che si spenderebbero oggi in Tribunale per l iscrizione di una causa di questo tipo; - perchè il cittadino potrà essere costretto a partecipare ad una mediazione anche a centinaia di chilometri da casa, non essendo state previste rigide regole sulla competenza territoriale; - perché gli organismi di mediazione sono in massima parte gestiti da società di capitali, che hanno per definizione interesse al proprio utile e che, quindi, potrebbero non essere imparziali, non essendo previsti criteri o parametri per selezionare gli stessi in base a criteri di professionalità e indipendenza; - perché si può diventare mediatore autorizzato seguendo un corso di 50 ore; - perché il rifiuto di aderire alla mediazione potrà provocare la condanna alle spese nel giudizio successivo anche per la parte che poi vincerà la causa; ECCO PERCHÉ CHIEDIAMO A GRAN VOCE AL MINISTRO ED AL PARLAMENTO DI MODIFICARE INSIEME, E NON CONTRO, QUESTA NORMATIVA, PER ELIMINARE LE STORTURE E RENDERE REALMENTE UTILE E VANTAGGIOSO UNO STRUMENTO DI 10 GIUSTIZIA A FAVORE DEI CITTADINI

11 DELIBERA DEL 30 marzo 2011 La Giunta Esecutiva dell Unione Nazionale delle Camere Civili PRESO ATTO che il 21 marzo 2011 è entrato in vigore il Dlgs. 28/2010 il quale prevede per un consistente numero di controversie civili e commerciali l obbligo di accedere preventivamente ed a titolo oneroso al procedimento di mediazione che le richieste rivolte al Governo da tutta l Avvocatura di prorogare l entrata in vigore della legge, per consentire un complessivo e più ponderato esame dell articolato, onde verificarne l efficacia sul campo ed eventuali criticità del nuovo istituto, sono rimaste inascoltate che il Ministro della Giustizia ha, infatti, deciso di forzare la mano attraverso la presentazione di un maxi-emendamento al c.d. Decreto mille proroghe, votato con la fiducia, che ha disatteso sia il parere favorevole alla proroga espresso dalla Commissione Giustizia del Senato sia l'emendamento, di eguale contenuto, approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali. che il nuovo istituto presenta numerosi profili di incostituzionalità sia in relazione alla prevista obbligatorietà di accesso alla procedura, che non ha precedenti in nessuno degli altri Paesi Europei che pure hanno recepito la direttiva 2008/52/CE, sia in relazione alla mancata previsione della obbligatorietà dell assistenza legale alle parti; che l attuale mediazione in particolare - espone concretamente imprese e cittadini, ma soprattutto questi ultimi, al rischio di vedere irrimediabilmente ed inconsapevolmente compromesse le proprie ragioni e ciò sia per la non obbligatorietà dell assistenza legale sia per il fatto che, da Regolamento, possono essere mediatori anche soggetti del tutto privi di esperienza e conoscenza in ambito giuridico; - aumenta ulteriormente per imprese e cittadini i costi del servizio Giustizia, atteso che le spese per la gestione della procedura di conciliazione sono interamente a carico degli utenti; - espone gravemente sia le parti che i loro difensori a rischi economici inaccettabili in caso di soccombenza nella successiva ed eventuale lite giudiziale finendo di fatto per viziarne e coartarne la libera volontà ed il pieno diritto ad adire le vie giudiziali - allunga inutilmente ed indiscriminatamente i tempi già eccessivamente lunghi dell attuale processo civile dovendo essa essere esperita anche per quelle controversie in cui il grado di conflittualità esistente tra le parti o la natura particolarmente complessa dell oggetto del contendere rendono inutile già a priori qualsiasi tentativo di soluzione 11

12 extra giudiziale che sotto il profilo squisitamente politico, inoltre, il modus procedendi del Governo e del Ministro della Giustizia costituiscono un segnale chiaro, preoccupante ed inequivoco, di una condizione di avvilente soggezione della politica ai poteri economici forti e della discutibile quanto pericolosa scelta di accordare la prevalenza agli interessi economici su ogni altro interesse, ivi compreso quello ad una giustizia piena, vera e di garanzia così e come previsto dall art. 111 della nostra Costituzione; che in quest ottica e per le medesime finalità di deflazionare ad ogni costo il contenzioso in essere, il Governo ed il Ministro della Giustizia hanno vieppiù recentemente presentato un disegno di legge per lo smaltimento e la riduzione del contenzioso civile il quale prevede: - l obbligo della motivazione breve di tutte le sentenze che rischia seriamente di vanificare il diritto sacrosanto delle parti in contesa di comprendere appieno le motivazioni che hanno condotto il Giudice a decidere per la ragione dell una ed il torto dell altra; - la necessità di corrispondere anticipatamente il contributo unificato per il giudizio di impugnazione qualora, all esito del giudizio di primo grado e della sentenza resa in forma sommaria, una delle parti intenda ottenere la motivazione estesa della decisione, possibile peraltro solo in un brevissimo termine perentorio; il che implica che una parte si trovi a poter decadere da una impugnazione o comunque a dover pagare ingiustamente allo Stato le spese di una impugnazione che, all esito dalla motivazione estesa, risulti in realtà non coltivabile stante la correttezza e l esaustività delle ragioni complete esposte dal Giudice - la perenzione dei giudizi d appello e di cassazione ove le parti in contesa non comunichino, ad azione già avviata, ed in un termine perentorio, la loro intenzione di voler proseguire nel giudizio; - la possibilità di reclutamento da parte dei Tribunali di giovani laureati e dottorandi di ricerca in materie giuridiche ai fini dell inserimento nei rispettivi uffici ma senza alcun diritto al compenso; il chè implica il rischio di un sostanziale e gratuito asservimento di giovani laureati ed il loro impiego per demotivanti mansioni di segreteria e cancelleria; - il reclutamento di Giudici ausiliari scelti tra avvocati dello Stato e magistrati in pensione, da destinare alla stesura delle sentenze nella cause mature per la decisione; il chè implica il rischio di una pericolosa gestione bicefala di uno stesso processo ove la fase di trattazione ed istruttoria viene sostanzialmente scissa dalla fase decisoria che le rimostranze civili e le proposte di modifica sottoposte al Ministero competente dall Unione Nazionale delle Camere Civili e da tutte le altre rappresentanze dell Avvocatura, sia con riguardo alla mediazione che con riguardo alle soluzioni per lo smaltimento del contenzioso civile sono rimaste del tutto inascoltate che, pur nella consapevolezza che l astensione dalle udienze è vista dagli avvocati civilisti come un possibile disagio per i propri assistiti, l Unione Nazionale delle Camere Civili ritiene 12

13 che, in una situazione di grave attacco alla categoria ed ai diritti dei cittadini, quale quella a cui stiamo oggi assistendo, sia assolutamente necessario dare comunque alla Politica, al Governo ed al Ministro della Giustizia un segnale di reazione forte e coesa di tutta l Avvocatura tanto premesso lo stato di agitazione dell' Avvocatura; delibera proclama l'astensione dalle udienze civili e da ogni attività giudiziaria nei giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione" invita i Consigli degli Ordini, le Camere Civili aderenti all Unione e tutte le altre Associazioni Forensi a dare adeguata comunicazione a tutti gli iscritti della presente delibera mediante diffusione del testo integrale; dispone trasmettersi la presente delibera al Capo del Governo, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere e delle rispettive Commissioni Giustizia, al Presidente del CNF, al Presidente dell OUA e ai Presidenti dei Consigli dell Ordine e delle Associazioni maggiormente rappresentative, nonché di dare comunicazione dell astensione ai sensi della vigente normativa. Il Presidente Avv. Renzo Menoni Il Segretario Avv. Laura Jannotta 13

14 Conciliazione obbligatoria nelle cause civili sulle norme deciderà la Corte costituzionale ROMA - Sarà la Corte costituzionale a decidere sulla legittimità del regolamento sulla mediaconciliazione. Lo ha deciso la prima sezione del Tar del Lazio che ha sollevato questioni di legittimità di alcune parti del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria 1 nelle controversie civili e commerciali. Il Tar del Lazio ha deciso di far intervenire la Consulta su alcuni punti specifici del regolamento sulla 'media-conciliazione'. In particolare, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, tra l'altro della parte che introduce a carico di chi fa ricorso l'obbligo di rivolgersi in prima istanza agli organismi abilitati per la mediazione e soltanto poi, in caso di esito negativo, alla magistratura. E della parte che prevede la mediazione come condizione di procedibilità del ricorso stesso. Non solo. I giudici della I sezione del Tribunale amministrativo hanno chiesto alla Corte costituzionale di valutare la legittimità costituzionale della parte del regolamento che dispone che abilitati a costituire organismi deputati alla 'media-conciliazione' "sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza". In virtù della questione di legittimità sollevata, i giudici hanno sospeso la decisione del ricorso proposto dall'oua (Organismo Unitario dell'avvocatura), in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo, in quanto "riduce l'accesso alla giustizia", "abbassa la qualità della figura del mediaconciliatore" e "si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione". La conciliazione obbligatoria, in vigore dal 21 marzo, ha suscitato aspre polemiche. Le associazioni forensi hanno proclamato uno sciopero di protesta e varie organizzazioni hanno parlato di "privatizzazione della giustizia". 14

15 LIBERO Ricorso al Tar degli Avvocati Media conciliazione: deciderà la Consulta Sarà la Corte Costituzionale a decidere se la media conciliazione è legittima o no. La decisione è arrivata ieri dalla seconda sezione del Tar del Lazio, che ha definito illegittime alcune parti del regolamento voluto dal ministero della Giustizia. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 21 marzo, in caso di una serie di controversie civili o commerciali (liti sull affitto, tra condomini, risarcimenti danni e così via) prevede la conciliazione obbligatoria non davanti ad un giudice, ma ad un mediatore non necessariamente avvocato. E se la persona chiamata in causa non ha nessuna intenzione dì pagare il mediatore e le spese del processino, chi denuncia è obbligato a pagare tutte le spese. «Il Tar ha dimostrato attenzione rispetto alle istanze provenienti dalla base dell avvocatura rappresentata politicamente dall Oua (Organismo unitario dell avvocatura italiana, ndr), che ha predisposto il ricorso ai Tar, ha spiegato Antonino Galletti, coordinatore commissione di Diritto amministrativo Oua. «Spetterà ora alla Consulta decidere sulla fondatezza delle questioni di costituzionalità recepite dal Tar», ha concluso l avvocato ricordando che domani è prevista un altra protesta della categoria. 15

16 METRO Sulla Conciliazione primo stop del Tar ROMA A neanche un mese dall entrata in vigore dell obbligo di rivolgersi all istituto della mediazione civile, prima di ricorrere al giudice per tutta una serie di controversie (risarcimenti, eredità, sanità, affitti), il Tar del Lazio ha stabilito che dovrà essere la Corte costituzionale a dire l ultima parola sui dubbi di legittimità sollevati sulla conciliazione. Prima vittoria quindi per l Oua (Organismo unitario dell Avvocatura), che tanto si è battuta contro la mediazione obbligatoria. Metro ha intervistato il presidente, Maurizio De Tilla. Quali sono i punti in dubbio di legittimità? La conciliazione contrasta con l articolo 24 della Costituzione, che prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi e con l articolo 77, che prevede che il governo non può, senza delega delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Cosa succederà ora? Se già in queste settimane c è stato il caos, ora si rischia la paralisi della giustizia civile. Aumenteranno infatti le richieste dei cittadini ai tribunali di bypassare la mediazione proprio per il dubbio di incostituzionalità. Con questa sentenza del Tar, la maggior parte dei giudici accetterà incorsi. E noi abbiamo richiesto al ministero della Giustizia dì sospendere la mediazione, almeno fino al pronuncia- mento della Consulta Quanta ci vorrà per avere la sentenza della Corte costituzionale? Non meno di 6 o 7 mesi, a essere ottimisti. 16

17 ANSA OUA, ora su mediazione Alfano apra confronto (ANSA) - ROMA, 12 APR - Il ministro Alfano ''deve aprire a questo punto il confronto, non può continuare a trincerarsi in una ostinata contrapposizione con gli avvocati, con grande parte della sua stessa maggioranza, con quanto sostenuto unanimemente dall'opposizione, dalla stessa magistratura e da diverse associazioni dei consumatori''. L'Organismo unitario dell'avvocatura commenta con ''soddisfazione''la decisione con cui il Tar del Lazio ha sollevato questioni di legittimità su alcune parti del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali. E chiede al ministro della Giustizia di trarne le conseguenze. '' E la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, la decisione del Tar avvalora le nostre osservazioni sull' incostituzionalità della mediaconciliazione obbligatoria'', osserva il presidente Maurizio De Tilla, per il quale ''è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica''. Era stato proprio l'oua con diversi consigli degli Ordini e Associazioni forensi a presentato ricorso al Tar del Lazio contro il regolamento attuativo sulla mediaconciliazione obbligatoria. E ora sottolinea che le ragioni della manifestazione di Roma del 14 aprile e lo sciopero del 14 e 15, proclamati proprio contro il provvedimento, ''sono ancora più attuali''. "Dopo la decisione del Tar Lazio è necessario sospendere la obbligatorietà della mediaconciliazione. Il ministro Alfano non puó fare finta di niente, la giustizia civile è a rischio caos, se non si interviene andiamo incontro a una paralisi del sistema, le cui uniche vittime sono i cittadini'. L'Organismo unitario dell'avvocatura rilancia sulla mediazione; e dopo aver chiesto al Guardasigilli di aprire il confronto con l'avvocatura sollecita 'scelte coraggiose', come quella di 'sospendere la obbligatorietà della mediaconciliazione che viola gli articoli 24 e 77 della Costituzione'. 'Il sistema di obbligatorietà introdotto in Italia è estraneo a tutti i Paesi europei e contrasta con la libertà di accesso dei cittadini alla giustizia imponendo costi, procedure e ricadute illegittime sul processo - dice il presidente Maurizio De Tilla - Ci appelliamo al senso di responsabilità del Governo e del Parlamento per eliminare un istituto (quello della obbligatorietà della conciliazione che danneggia i cittadini) ed è viziato di palese incostituzionalità'. 17

18 ANSA Mediaconciliazione; Tar, contrasta con Costituzione 'TUTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO,NO DECRETI SENZA DELEGA CAMERE' ROMA, 12 APR - Alcune delle disposizioni inserite nel Regolamento sulla 'mediaconciliazione' contrasterebbero con l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e con l'articolo 77, che prevede che il governo non puo', senza delega delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Questi alcuni degli argomenti per i quali il Tar del Lazio, con una ordinanza lunga e tecnica, ha richiamato l'attenzione della Corte costituzionale, decidendo di trasmetterle gli atti sui quali hanno proposto ricorso l'oua e l'unione Nazionale delle Camere Civili. In particolare, per il Tar il Regolamento determina 'una incisiva influenza' di accordi preliminari e pregiudiziali ai processi e sulla successiva funzione statale 'su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce'. Tutto cio', in quanto non garantisce 'che i privati - si legge nell'ordinanza - non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili di essere evocati in giudizio'. Ovvero, che i cittadini non subiscano danni dalla non coincidenza tra quanto loro prospettato per 'concliare' e quanto potrebbero ottenere ricorrendo al giudice. Inoltre, il Regolamento, secondo il Tar, sarebbe in contrasto con la Costituzione in virtu' del 'silenzio serbato dal legislatore in tema di obbligatorieta' del previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giudiziale in determinate materie'. (ANSA). Il Tar del Lazio ha deciso di far intervenire la Corte costituzionale su alcuni punti specifici del Regolamento sulla 'media-conciliazione'. In particolare, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita', tra l'altro della parte che introduce a carico di chi fa ricorso l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione, della parte che prevede la mediazione come condizione di procedibilita' del ricorso stesso. Non solo. I giudici della I sezione del Tribunale amministrativo hanno chiesto alla Suprema Corte di valutare la legittimita' costituzionale la parte del Regolamento che dispone che abilitati a costituire organismi deputati alla 'media-conciliazione' 'sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza'. In virtu' della questione di legittimita' sollevata, i giudici hanno sospeso la decisione del ricorso proposto dall'oua (Organismo Unitario dell'avvocatura), in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo, in quanto 'riduce l'accesso alla giustizia', 'abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore' e 'si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione'.(ansa). 18

19 AGI Tar rinvia a Consulta norme su media-conciliazione (AGI) - Roma, 12 apr. - Sara' la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimita' del regolamento sulla media-conciliazione. Lo ha deciso la prima sezione del Tar del Lazio che ha sollevato questioni di legittimita' di alcune parti del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia. Il regolamento introduceva la mediazione e la conciliazione obbligatoria anche nelle controversie civili e commerciali. Soddisfazione per il pronunciamento del Tar e' stata espressa dall'avvocatura attraverso Maurizio de Tilla, presidente dell'organismo unitario Avvocatura: "Siamo soddisfatti di questa decisione, e' in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica". De Tilla aggiunge che, dopo il pronunciamento del Tar, "La manifestazione di Roma del 14 aprile e lo sciopero del 14 e 15 sono ancora piu' attuali e necessarie. Il Ministro deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati". (AGI) Rmg APR 11 19

20 ADNKRONOS OUA, Tar conferma dubbi su costituzionalità media-conciliazione Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - 'E' la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, la decisione del Tar avvalora le nostre osservazioni sull'incostituzionalita' della mediaconciliazione obbligatoria. Siamo soddisfatti di questa decisione, e' in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica'. Cosi' Maurizio De Tilla, presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura, commenta la decisione del Tar del Lazio che ha rimesso alla Corte Costituzionale alcune parti del regolamento attuativo della media conciliazione. L'Oua, insieme a diversi consigli degli Ordini e Associazioni forensi, aveva presentato ricorso. Per de Tilla con questa decisione del Tar si rafforzano le ragioni dell'astensione dell'avvocatura, prevista giovedi' e venerdi', e della manifestazione del 14 a Roma. 'Il ministro deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati - sottolinea De Tilla - non puo' continuare a trincerarsi in una ostinata contrapposizione non solo con loro ma anche con grande parte della sua stessa maggioranza, con quanto sostenuto unanimemente dall'opposizione, dalla stessa magistratura e da diverse associazioni dei consumatori'. Il giudici del Tar hanno inoltre rimesso alla Consulta la parte del regolamento che riguarda l'abilitazione a costituire organismi deputati alla media conciliazione. Il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio contro il regolamento attuativo sulla media conciliazione obbligatoria era stato presentato dall'organismo unitario avvocatura, L'Oua, insieme all'unione delle Camere Civili a diversi consigli degli Ordini e Associazioni forensi. Dopo la discussione in udienza lo scorso 9 marzo, oggi la decisione di di rinviare il Decreto Legislativo n.28/2010 alla Corte Costituzionale. 20

21 APCOM Giustizia/Tar rinvia a Consulta media-conciliazione,oua:ora stop Ministro Alfano sospenda obbligatorietà". Anf: Subito un decreto Roma, 12 apr. (TMNews) - Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla mediaconciliazione obbligatoria. Il Tar del Lazio ha rinviato, infatti, il provvedimento alla Consulta. Decisione "storica" per l'organismo unitario dell'avvocatura, che sottolinea come il nodo centrale sia "la stessa obbligatorietà prevista dal ministero della Giustizia". L`Oua chiede ora al ministro Alfano di "sospendere la obbligatorietà della mediaconciliazione che viola gli articoli 24 e 77 della Costituzione - insiste il presidente Maurizio de Tilla - riaprendo il dialogo con l`avvocatura, che su questa questione è compatta, come dimostrano le 140 adesioni di Ordini degli avvocati di tutta Italia e delle maggioranza delle associazioni forensi all`astensione dalle udienze e alla manifestazione di Roma del 14 aprile. E di ripartire da un confronto più ampio senza ideologismi che coinvolga i partiti di maggioranza e opposizione, la stessa magistratura, e tutti gli operatori del settore giustizia". "Il sistema di obbligatorietà introdotto in Italia - sostiene il leader degli avvocati - è estraneo a tutti i Paesi europei e contrasta con la libertà di accesso dei cittadini alla giustizia imponendo costi, procedure e ricadute illegittime sul processo. Ci appelliamo al senso di responsabilità del Governo e del Parlamento per eliminare un istituto (quello della obbligatorietà della conciliazione che danneggia i cittadini) ed è viziato di palese incostituzionalità". D'accordo l'associazione nazionale forense: "E` giunto il momento di fare autocritica e ascoltare i suggerimenti - dice il segretario Ester Perifano - di chi con le leggi pratica quotidianamente, come gli avvocati. Chiediamo al Governo un decreto legge che, in attesa della decisione della Consulta e della discussione in Parlamento dei ddl di modifica al decreto 28, sospenda l'efficacia delle norme in odore di incostituzionalità. Diversamente la giustizia civile, già ora in difficoltà come ci ricorda spesso la Corte di Strasburgo, finirebbe nel caos, con grandi disagi per i cittadini chiamati, ancora una volta, a pagare il conto di una politica pasticciona e disattenta". 21

22 RADIOCOR Giustizia: Tar rimette a Consulta norme su media conciliazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Sara' sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale il regolamento del ministero della Giustizia sulla media conciliazione, istituto che impone il ricorso obbligatorio alla mediazione e alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali. Lo ha stabilito la Prima sezione del Tar del Lazio, presieduta da Giorgio Giovannini, in una ordinanza con cui ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale in relazione ad alcune delle norme del regolamento, tra cui proprio quella che introduce per chi fa ricorso l'obbligo del previo esperimento del tentativo di mediazione nella parte in cui prevede il ricorso a questo istituto come condizione necessaria per potere ricorrere. I giudici della Consulta dovranno inoltre decidere sulla costituzionalita' della norma che abilita a costituire gli organismi deputati alla media conciliazione "gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serieta' ed efficienza". A presentare ricorso contro il regolamento erano stati l'organismo unitario dell'avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi e singoli avvocati. Prima di pronunciarsi sul merito dei ricorsi il Tar dovra' ora attendere il giudizio della Corte costituzionale. 22

23 IL GAZZETTINO PROCESSO CIVILE - Gli avvocati contestano l'introduzione della mediazione obbligatoria affidata a enti e a variegate figure professionali Mediazione, punto agli avvocati: la Consulta vaglierà il decreto Due gli aspetti contestati: l'obbligo di sottoporsi alla conciliazione e le insufficienti garanzie sulla competenza professionale delle nuove figure VENEZIA - Il decreto ministeriale che ha istituito la mediazione obbligatoria nelle cause civili e commerciali è stato trasmesso dal Tar del Lazio alla Corte costituzionale, che ora ne dovrà valutare la legittimità. Una prima vittoria per gli avvocati, che tanto hanno contestato questa piccola "rivoluzione" che li estromette da una parte di controversie. A ricorrere al Tar del Lazio era stato anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, nella sua veste di avvocato amministrativista. Lui, insieme all'avvocato Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, aveva presentato il primo ricorso contro il decreto ministeriale 180 del novembre scorso, per conto dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana, più una serie di Ordini e associazioni forensi. A questo si era poi aggiunto un ricorso analogo dell'unione nazionale delle Camere civili, difesa dagli avvocati Francesco Storace e Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi. La prima sezione del Tribunale amministrativo del Lazio - presidente Giorgio Giovannini, consiglieri Roberto Politi e Anna Bottiglieri - aveva quindi riunito i due ricorsi e in questi giorni ha depositato la sua ordinanza in cui dichiara "rilevanti e non manifestamente infondate" una serie di questioni di legittimità sollevate dai ricorrenti e trasmette il tutto alla Corte costituzionale. Due, in particolare, i nodi che dovranno passare al vaglio dei giudici della Consulta. Innanzitutto il fatto che il nuovo decreto, all'articolo 5, prevede l'«obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione». Per i ricorrenti, una limitazione dell'accesso alla giustizia. La seconda questione è quella che la nuova norma, all'articolo 16, affida la gestione della mediazione a «enti pubblici e privati, che diano garanzie di "serietà ed efficienza"». Troppo poco, per i ricorrenti, che invocano la questione della competenza. Ai nuovi mediatori, infatti, viene richiesto solo un "titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale" o, in alternativa, essere "iscritto ad un ordine o collegio professionale". Nessun accenno, insomma, alla «precipua qualificazione e perizia nell'ambito giuridico e processuale». Tutte questioni di cui, a questo punto, dovrà occuparsi la Corte costituzionale. 23

24 IL DENARO Mediazione, la parola passa ora alla Consulta I giudici amministrativi del Lazio, a seguito del ricorso presentato da numerosi organismi forensi, sollevano questioni di incostituzionalità relativamente all obbligo della procedura entrata in vigore il 20 marzo. Ora si rischia il caos e l Oua chiede di sospendere il regolamento Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità del regolamento sulla media-conciliazione. A stabilirlo ieri la prima sezione del Tar del Lazio che ha sollevato questioni di legittimità relativamente ad alcune parti del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia e soprattutto per quanto riguarda l obbligo della nuova procedura. Il regolamento introduce infatti la mediazione e la conciliazione obbligatoria in vigore dal 20 marzo scorso nelle controversie civili e commerciali, con la sola eccezione delle controversie condominiali e quelle relative a danni dalla circolazione di veicoli (materie per le quali l obbligo scatterebbe da fine marzo 2013, come previsto dal legislatore). A ricorrere alla giustizia amministrativa erano state nei mesi scorsi numerose istituzioni forensi e anche alcuni singoli consigli dell Ordine. Apprezzamento per la pronunzia del Tar viene espressa ora dall avvocatura attraverso Maurizio de Tilla, presidente dell Organismo unitario dell avvocatura (in sigla Oua): Siamo soddisfatti di questa decisione: è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica. De Tilla aggiunge che, dopo il pronunciamento del Tar, la manifestazione di protesta a Roma di domani e lo sciopero di domani e dopodomani sono ancora più attuali e necessarie. Il Guardasigilli Angelino Alfano deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati. In particolare l Oua chiede a via Arenula di sospendere l obbligatorietà della mediaconciliazione che viola come si legge in una nota gli articoli 24 e 77 della Costituzione recependo le indicazioni dell avvocatura, che su questa questione è compatta, come dimostrano le 140 adesioni di Ordini degli avvocati di tutta Italia e delle maggioranza delle associazioni forensi all astensione dalle udienze e alla manifestazione di Roma di domani. La decisione di sottoporre la questione alla Consulta, secondo Franco Tortorano, presidente dell Unione degli Ordini forensi della Campania, conferma la fondatezza di quanto evidenzato dall Unione da oltre un anno: il Governo, varando il decreto sulla mediazione, in netta violazione con la legge delega che non ne prevedeva l obbligatoretà, ha violato il dettato costituzionale e ha messo in discussione la supremazia e le prerogative del Parlamento, valori più volte invocati anche in recenti vicende istituzionali. Per ora la situazione è confusa: l ordinanza del Tar del Lazio sarà esibita in tutti i processi che interessano la conciliazione obbligatoria con disagi e possibili paralisi della giustizia. 24

25 IL SOLE 24 ORE La conciliazione alla Consulta Un round all'avvocatura nel match contro la conciliazione. Ieri un'ordinanza del Tar del Lazio ha rinviato alla Corte costituzionale, non giudicandole palesemente infondate, alcune delle questioni di legittimità, ma su norme chiave, sollevate dall'oua sul decreto legislativo che disciplina il tentativo obbligatorio di mediazione. Effetti pratici per ora nessuno, visto che non esiste un vincolo di sospensione dei procedimenti di conciliazione in corso e di quelli futuri per effetto di un rinvio alla Consulta. Di certo però, tutto il meccanismo predisposto sinora, da poche settimane in vigore, entra in una fase in profonda incertezza, in attesa del verdetto della Corte costituzionale destinato ad arrivare però solo tra alcuni mesi. Le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulle quali il Tar solleva dubbi e perplessità sono cruciali nel sistema del ministero della Giustizia: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e l'affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce la corrispondenza tra le misure del decreto e quelle stabilite dalla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009 (articolo 60). In particolare, sottolinea il Tar, oltre a una discutibile estensione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulle controversie transfrontaliere, a non convincere c'è la mancata corrispondenza tra quanto scritto nella delega che prevedeva la disciplina della futura mediazione nel contenzioso civile attraverso l'estensione della conciliazione societaria. Che però si distingue per un elemento fondamentale e cioè la volontarietà del tentativo per effetto del contratto o dello statuto sociale. La mediazione commerciale cioè «delinea dunque una fattispecie nella quale l'esistenza di un modulo normativo di composizione delle controversie alternativo alla giurisdizione, di cui l'interessato non si sia avvalso, nè pospone de iure il suo diritto di difesa in giudizio, nè lo rende, eventualmente, inutilter esercitato come invece fanno le prime tre disposizioni del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010». Inoltre, è la stessa informativa che l'avvocato deve rendere al cliente a eccedere quanto stabilito dalla delega. Quest'ultima infatti affida all'avvocato il compito di avvisare della possibilità e non dell'obbligo di risolvere in via stragiudiziale la controversia. Il decreto delegato, invece, infligge la stessa sanzione e cioè l'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito a entrambe le ipotesi. Inoltre per il Tar le norme contestate «risultano in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce. Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un'adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio». Il testo dell'ordinanza. I punti critici. Le norme che il Tar Lazio ha ritenuto siano esposte a una possibile incostituzionalità, rinviando quindi la decisione alla Consulta, sono l'articolo 5 del decreto legislativo del n. 28 del 2010 che stabilisce l'obbligatorietà di un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità in alcune materie del contenzioso civile (da condominio alla diffamazione al risarcimento danni da incidenti stradali) e il fatto che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto oppure, d'ufficio, dal giudice e l'articolo 16 del medesimo provvedimento nella parte in cui prevede che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. Per i giudici amministrativi un primo profilo critico è il possibile contrasto con l'articolo 24 della Costituzione dal momento che le disposizioni contestate potrebbero creare un'indebita influenza di una situazione pregiudiziale e preliminare, come il tentativo di conciliazione, sulla successiva fase da svolgere davanti all'autorità giudiziaria; inoltre la figura del mediatore non sembra essere tale da mettere al sicuro i cittadini da possibili pregiudizi. Possibile anche il conflitto con l'articolo 77 della Costituzione visto che il legislatore delegante non sembrava autorizzare una norma delegata che ha fatto dell'obbligatorietà uno degli elementi chiave della nuova figura di mediazione 25

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