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1 La tua Assicurazione svizzera. Helvetia Opera Contratto di assicurazione di tipo modulare che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all esercizio commerciale, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo Informativo (mod. H Ed. 11/2012) contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario e delle Definizioni - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. H073 - Ed. 11/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

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3 La tua Assicurazione svizzera. NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA HELVETIA OPERA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere le caratteristiche e le principali funzionalità della Polizza Helvetia Opera, che offre una gamma completa di garanzie a copertura dei rischi relativi allo svolgimento dell attività commerciale che si intende assicurare. La Nota Informativa si articola in quattro parti: A) Informazioni relative all impresa di assicurazione; B) Informazioni relative al contratto; C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; D) Glossario e Definizioni di Polizza. Per semplicità di utilizzo, nell esposizione sono evidenziati con i simboli che seguono gli aspetti su cui si intende richiamare in modo particolare l attenzione del Contraente, in quanto relativi ad ambito di copertura, limitazioni all operatività della garanzia o esempi: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, avente sede legale in Italia - Via G.B. Cassinis n. 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto è emesso con durata annuale nella formula con tacito rinnovo : alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 8 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato in forma modulare ed è composto da 6 Sezioni, tre delle quali sono definite Principali, acquistabili anche singolarmente: I - Incendio II - Furto IV - Responsabilità Civile Le altre 3 Sezioni sono invece definite Accessorie e possono quindi essere acquistate solo in abbinamento a una o più Sezioni Principali: III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche V - Tutela Legale VI - Assistenza Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

4 La tua Assicurazione svizzera. Il contratto assicurativo prevede, per ogni Sezione sottoscritta, garanzie di base sempre operanti e garanzie accessorie a pagamento da opzionare espressamente. Questo comporta la possibilità di creare un prodotto assicurativo che possa soddisfare le esigenze della specifica attività commerciale che si intende assicurare. Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto e le garanzie offerte dalle singole Sezioni. Sezione I - INCENDIO Oggetto della copertura assicurativa è l esercizio commerciale individuato in Polizza. Condizione essenziale per l operatività della copertura è che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti), per almeno 9/10 della propria estensione, in materiali incombustibili, come indicato all art. 15 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio. Nel medesimo articolo sono inoltre previste tolleranze per determinate categorie di esplodenti, infiammabili e per merci speciali. Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 12 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche di proprietà di terzi causati da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, implosione, scoppio; d) autocombustione; e) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti; f) onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; g) fenomeni elettrici e elettronici; h) urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'assicurato/contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua; i) conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, compresi i danni agli impianti stessi; l) spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine; m) fuoriuscita di fumo; n) guasti cagionati per impedire o arrestare l incendio o altro rischio assicurato; o) danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; p) i danni da interruzione o intralcio nell esercizio dell attività dichiarata; q) le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità dei residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi; r) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate; s) gli oneri di urbanizzazione; t) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento. Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Anticipo indennizzi, Contenuto all aperto, Merci trasportate, Decentramento presso terzi, fiere e mostre, Merci vendute, Limiti di indennizzo per il Contenuto, Spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas. Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Condizioni Complementari: Rischio locativo Merci stagionali in aumento Merci in refrigerazione Ricorso terzi Lastre e insegne Spese per il rifacimento di Cose particolari Fenomeni elettrici ed elettronici Spese supplementari Indennità aggiuntiva Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1 Eventi atmosferici 2 Allagamenti 3 Danni acque e ricerca guasti 4 Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi La clausola di vincolo a favore dell Istituto Bancario è operante solo se sono indicati nel frontespizio di Polizza gli estremi dell Istituto stesso. Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si rimanda alle rispettive discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione I - Incendio. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

5 La tua Assicurazione svizzera. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicate nel dettaglio negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 12), le Condizioni Particolari sempre operanti, le Garanzie Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali esclusioni sono invece disciplinate all art. 13 delle Norme che regolano la Sezione I - Incendio. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio: Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico Importo del danno : 4.000,00 Importo franchigia : 150,00 Limite di indennizzo : 2.500,00 Importo liquidato : 2.500,00 (così determinato: 4.000, ,00 = 3.850,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto) È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). Assicurazione parziale regola proporzionale: l Assicurazione, salvo ove specificatamente indicato, è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (art del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : ,00 Valore assicurato in Polizza : ,00 Importo del danno : ,00 Importo liquidato : ,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Sono previste delle attenuanti alla applicazione della regola di cui sopra, nel caso in cui i valori di esistenza stimati al momento del sinistro partita per partita, non superano di oltre il 10% le somme assicurate e nel caso in cui l ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a ,00. Si rimanda, per i dettagli, all art. 14 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio. Sezione II - FURTO Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto dell esercizio commerciale, anche se di proprietà di terzi. L Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro. Condizioni essenziali per l operatività della copertura sono che tutte le aperture verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate siano costruite rispettando dei requisiti minimi di protezione e che le cose assicurate siano riposte in locali dotati di specifiche caratteristiche, per le quali si rimanda all art. 18 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto, in cui sono indicati anche i limiti di indennizzo e i danni esclusi nel caso in cui il sinistro avvenga violando chiusure non protette. Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 16 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto, i danni causati da: a) Furto b) Rapina o estorsione. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

6 La tua Assicurazione svizzera. Nel caso in cui le cose rubate vengano recuperate, opera l art. 19 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto: l Assicurato deve informare per iscritto la Società che, laddove sia stato già indennizzato il danno, ne assume la proprietà. Se invece le cose rubate sono recuperate prima del pagamento dell indennizzo, la Società è tenuta a pagare i solo danni eventualmente subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro. Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Atti vandalici, Concomitanza scoperti, Cose particolari, Decentramento presso terzi, fiere e mostre, Furto commesso fuori dall orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell Assicurato, Guasti cagionati da terzi, Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto, Merci trasportate, Parificazione danni di furto, Portavalori, Prezzo di vendita, Sostituzione serrature, Spese di miglioramento, Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto, Vetrinette esterne. Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Condizioni Complementari: Valori in cassaforte o armadi forti Portavalori integrativa Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1 Impianto d allarme 2 Impianto d allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti 3 Franchigia 4 Furto con destrezza 5 Concessionaria 6 Distributore automatico di merci Per il dettaglio delle prestazioni e delle limitazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si rimanda alle rispettive discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione II - Furto. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 16), le Condizioni Particolari sempre operanti, le Garanzie Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali delimitazioni dell Assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 17 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto. A titolo di esempio: Nel caso in cui il Contenuto dell esercizio commerciale assicurato sia collocato presso terzi, fiere e mostre e comunque in ubicazioni diverse da quella dichiarata, la Condizione Particolare Decentramento presso terzi --- fiere e mostre specifica che l Assicurazione opera con il limite del 10% della somma assicurata e con un limite di indennizzo di 2.500,00 per singola ubicazione. In tal caso, in caso di sinistro, l importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue: Tipologia di evento : Furto Somma Assicurata Contenuto: ,00 Importo del danno : 5.000,00 Limite Somma Assicurata Contenuto presso terzi : 3.000,00 (10% Somma Assicurata Contenuto) Limite di indennizzo : 2.500,00 Importo liquidato : 2.500,00 (il danno è di 5.000,00 ma essendo maggiore del limite di indennizzo, viene allo stesso ricondotto) È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). Relativamente ai limiti di indennizzo si segnala infine che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

7 La tua Assicurazione svizzera. Sezione III GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche strumentali all attività dichiarata in Polizza o al servizio del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi. L Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro. Condizione essenziale per l operatività della copertura è che le macchine elettroniche siano collaudate, installate, pronte per l uso a cui sono destinate e poste all interno dei locali adibiti all attività commerciale assicurata (art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche). Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche, i danni causati da: a) Correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici b) Imperizia, imprudenza, negligenza e errata manovra c) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso. Sono inoltre rimborsate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza: - Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine non danneggiate; - Le spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall Assicurato; - I costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti o danneggiati; - I costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d uso distrutti o danneggiati. Si richiama particolare attenzione sulla presenza, nell art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche che disciplina rischi assicurati, esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 22. La Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche opera previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 250,00 (art. 23 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche). A titolo di esempio: Nel caso in cui, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione III, l Assicurato abbia sostenuto spese supplementari per lavoro straordinario, la garanzia opera fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00. L importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue: Tipologia di evento: Scarica elettrica Somma Assicurata Sezione III: ,00 Importo del danno: 3.000,00 Limite Somma Assicurata : 2.000,00 (20% della somma assicurata per Sezione III) Limite di indennizzo: 3.000,00 Franchigia: 250,00 Importo liquidato: 2.750,00 (il danno è di 3.000,00 ma essendo maggiore della somma assicurata per la specifica garanzia in questione, si riconduce a quest ultima, a cui viene sottratto l importo della franchigia) È bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall art del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (art Limite massimo dell indennizzo). Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

8 La tua Assicurazione svizzera. Sezione IV RESPONSABILITÀ CIVILE La Sezione IV Responsabilità Civile tiene indenne l Assicurato, nei limiti del massimale concordato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi nell esercizio dell attività indicata in Polizza, compresi i danni cagionati a terzi da fatto anche doloso delle persone di cui lo stesso debba rispondere, da fatto non doloso di fornitori e i danni cagionati da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dai soci e dai familiari coadiuvanti. Condizione essenziale per l operatività della garanzia è che il Contraente o l Assicurato diano avviso scritto del sinistro alla Società o all intermediario entro cinque giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, con le modalità previste all art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile. Garanzie prestate: L Assicurazione comprende i danni causati a terzi: a) da proprietà e/o conduzione dei locali dell esercizio b) da proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e arredi c) da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci e) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori f) da proprietà e/o conduzione di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi, flippers e simili g) da servizio di sorveglianza h) da proprietà e uso di velocipedi i) da parcheggio di pertinenza dell esercizio j) da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute k) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l) avvenuti in conseguenza di contaminazione dell acqua, del suolo e dell aria m) nella sua qualità di committente, ai sensi dell art del Codice Civile n) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) Se l Assicurazione è riferita a una o più delle tipologie di rischio richiamate, sono operanti le Condizioni Particolari: - Bar, Pasticcerie e Gelaterie Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini - Ristoranti, pizzerie ed esercizi affini - Farmacie - Lavanderie, tintorie, stirerie - Trattamenti di bellezza e applicazione prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico - Commercio ambulante - Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura - Trasloco delle cose assicurate (sempre operante) Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive: 1. Merci installate presso terzi 2. R.C. Fabbricato 3. Estensione ad altre figure professionali 4. Addetti stagionali Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie base si rimanda all art. 38 delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile mentre le Condizioni Particolari, le Condizioni Complementari e le Condizioni Aggiuntive sono disciplinate specificatamente nelle relative disposizioni presenti sempre nelle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. Si richiama particolare attenzione sulla presenza, negli articoli di cui sopra, di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate all art. 39 delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. Importanti limitazioni sono inoltre dettagliatamente disciplinate agli artt. 41 (Validità territoriale), 44 (Pluralità di Assicurati), 45 (Responsabilità solidale) delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile. Si riporta di seguito un esempio: In caso di danno cagionato in una fattispecie di responsabilità solidale, l Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno imputabile direttamente e personalmente all Assicurato, rimanendo quindi esclusa la copertura di quella parte di responsabilità derivante da vincolo di solidarietà con altri soggetti. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

9 La tua Assicurazione svizzera. Il premio è determinato sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente nel Prospetto Moduli Assicurati. In caso di variazione, al momento del sinistro, di tale numero, sono ammesse tolleranze di una o due unità, a seconda che il numero di addetti dichiarato nel contratto di polizza sia inferiore, pari o superiore a cinque. Laddove vengano superate tali tolleranze o si procede a adeguamento del premio oppure il risarcimento viene proporzionalmente ridotto sulla base di quanto disposto all art. 46 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile (il citato articolo non opera nel caso sia richiamata la Condizione Aggiuntiva n. 2 RC Fabbricato ). Le spese legali e di gestione delle vertenze di danno sono a carico della Società nei limiti e con modalità di cui all art. 42. Le prestazioni offerte dalla Sezione V Tutela Legale riguardano la tutela legale, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e extragiudiziale, per fatti inerenti all esercizio dell attività indicata in Polizza. La Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a un impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia) come indicato nella premessa delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale delle condizioni di Assicurazione, a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Gli oneri assicurati sono elencati all art Oggetto dell Assicurazione delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale e, più precisamente, riguardano le spese: - per intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo; - per intervento del legale di controparte; - per intervento di Consulente Tecnico d Ufficio, Consulente Tecnico di Parte e Periti; - processuali nel processo penale; - di giustizia; - per contributo unificato; - per registrazione degli atti giudiziari; - per indagini per la ricerca di prove a difesa; - per costituzione di parte civile; - di domiciliazione; - le indennità spettanti all Organismo di Mediazione; - dell arbitro incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza. Prestazioni garantite: - Difesa Penale; - Pacchetto sicurezza; - Spese di resistenza; Sezione V TUTELA LEGALE Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): Assicurati stagionali Per il dettaglio delle prestazioni di cui sopra si rimanda alle Norme che regolano la Sezione V - Tutela Legale (artt Oggetto dell Assicurazione e seguenti). Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione V - Tutela Legale, si richiama particolare attenzione sulla presenza di: 1. Esclusioni/Delimitazioni; 2. Limiti di indennizzo; 3. Sospensioni di garanzia. In particolare, con riferimento a esclusioni e delimitazioni, si segnala che la presente Sezione prevede: 1. Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione (art Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione) 2. Esclusioni (art Esclusioni) 3. Delimitazioni sull operatività della garanzia (art Insorgenza del caso assicurativo, art Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, art Gestione del caso assicurativo) 4. Delimitazioni sull estensione territoriale della garanzia (art Estensione territoriale) Si riporta di seguito un esempio: L Assicurato non può concordare direttamente con la controparte alcuna transazione della vertenza, né in sede giudiziaria né in sede extragiudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia. In ogni caso, il contratto di Assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto a amministrazione controllata (art Fallimento- concordato preventivo- amministrazione controllata- inabilitazione o interdizione del Contraente- alienazione o liquidazione dell'azienda/attività. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

10 La tua Assicurazione svizzera. Le prestazioni offerte dalla Sezione VI - Assistenza riguardano l Assistenza per fatti inerenti all esercizio dell attività indicata in Polizza. La Società ha affidato la gestione dei sinistri Assistenza a un impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.) alla cui Struttura Organizzativa l Assicurato dovrà rivolgersi telefonando direttamente e esclusivamente, come indicato nelle Definizioni specifiche all espressione Struttura Organizzativa ed all art Istruzioni per la richiesta di Assistenza delle Norme che regolano la Sezione VI - Assistenza, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.. Sezione VI - ASSISTENZA Le Garanzie prestate sono elencate all art Prestazioni e riportate qui di seguito: 1. invio di un idraulico per interventi di emergenza; 2. interventi di emergenza per danni da acqua; 3. invio di un elettricista per interventi di emergenza; 4. invio di un fabbro per interventi di emergenza; 5. invio di un serrandista per interventi di emergenza; 6. invio di un sorvegliante; 7. invio di un frigorista per interventi di emergenza; 8. recupero dati; 9. rientro anticipato; 10. trasloco. Per quanto riguarda le prestazioni di cui sopra, si richiama l attenzione sulla presenza di delimitazioni all operatività della garanzia, limiti di indennizzo ed esclusioni, per i quali si rimanda all art Esclusioni e effetti giuridici delle norme che regolano la Sezione VI - Assistenza. Ad esempio: Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno assicurativo. Come indicato all art Istruzioni per la richiesta di Assistenza, si segnala che: - le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell assistenza sono a carico della Struttura Organizzativa di cui sopra; - la stessa Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute; - l intervento deve essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. che interviene direttamente o ne autorizza esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile (art. 1 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale). È infine previsto, alla voce Dichiarazioni che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiari di non aver avuto in corso, nell ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all art. 5 - Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non comunicati alla Società o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (art Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che modificano il rischio assicurato (ad esempio, l ampliamento o variazione delle tipologie merceologiche vendute nell esercizio assicurato che possa comportare una modifica alla propria attività). Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può chiedere un adeguamento del premio e delle condizioni o può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente/Assicurato, la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione dell Assicurato/Contraente, è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio (art Codice Civile). In questa ipotesi, la Società rinuncia al diritto di recesso previsto dalla legge per il caso di diminuzione del rischio. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

11 La tua Assicurazione svizzera. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in Polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% o quadrimestrali, con aumento del 5% del premio annuo lordo. Il pagamento del premio per contratti vincolati di durata poliennale è previsto anche in via anticipata in unica soluzione. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle citate norme. È previsto, infine, a norma dell art del Codice Civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive, l Assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse Qualsiasi decisione sull applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà della Società. L'assicuratore che ha pagato l indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (art del codice civile). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se la responsabilità per il danno è imputabile ai figli, agli affiliati, agli ascendenti, agli altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Relativamente alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche e salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga di cui sopra purché l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di regresso verso il responsabile del sinistro (art. 25 delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche). 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e l originaria scadenza del contratto (art. 7 - Recesso in caso di sinistro). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008 n Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n e successive modifiche ed integrazioni. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società provvederà a comunicarle per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet è prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

12 La tua Assicurazione svizzera. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro, gli obblighi a carico del Contraente/Assicurato e le procedure valutative del danno variano a seconda delle Sezioni di Polizza coinvolte. Si richiama particolare attenzione sulle disposizioni di seguito citate in quanto il loro inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. In caso di sinistro relativo alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche Il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, per recuperare le cose eventualmente rubate e conservare e custodire quelle rimaste (le relative spese sono a carico della Società), deve avvisare l Intermediario o la Società per iscritto entro sei giorni - ridotti a quarantotto ore relativamente alla Sezione Furto- e, per le fattispecie per cui è richiesto, deve effettuare denuncia presso le competenti autorità nei dieci giorni successivi, ridotti alle ventiquattro ore successive all accadimento per la Condizione Aggiuntiva 4. Furto con destrezza). Deve inoltre conservare tracce e residui del sinistro e predisporre un elenco accurato dei danni subiti, facilitare le indagini da parte della Società e dei periti (per il dettaglio degli adempimenti e dei relativi termini si rimanda all art. 29 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche). Le disposizioni relative a valutazione e quantificazione del danno, periti liquidatori, riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, titolarità di diritti, pagamento dell indennizzo, sono contenute negli artt delle Norme di cui sopra. Il diritto all indennizzo viene meno in caso di esagerazione dolosa del danno e comunque in tutti i casi di comportamento fraudolento del Contraente/Assicurato (art. 34). In caso di sinistro relativo alla Sezione Responsabilità Civile L Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto del sinistro all Agenzia che ha emesso la Polizza o alla Società entro cinque giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile). L Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di Assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. In caso di sinistro relativo alla Sezione Tutela Legale o alla Sezione Assistenza La Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza sono caratterizzate dal fatto che la gestione dei sinistri è affidata a imprese terze, rispettivamente ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia e Europ Assistance Service S.p.A.. Per i dettagli si rimanda alle specifiche norme che regolano le due Sezioni. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno (escluso quello derivante da Responsabilità Civile) è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

13 La tua Assicurazione svizzera. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Quanto sopra è regolato all art Procedura per la liquidazione del danno delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio, II - Furto e III - Guasti accidentali alle macchine Elettroniche. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi). L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le DEFINIZIONI dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Addetti Armadi forti Assicurato Assicurazione Atto di sabotaggio Atto di terrorismo Atto vandalico Autocombustione Cassaforte Caso assicurativo Colpo d ariete Committente Contenuto I prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari. Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; Peso minimo 100 kg. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. Qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. Un atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate. Mobili aventi congiuntamente le seguenti caratteristiche: - Pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; - Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente o anche su un lato per le casseforti murate; - Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - Alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d apertura a filo di parete per le casseforti murate; - Peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate. Nella Sezione V Tutela Legale, il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. L insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti e non (intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all attività dichiarata, purché posti entro unica area delimitata) ed in particolare: Macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance elettroniche ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell attività; Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

14 La tua Assicurazione svizzera. Contraente Cose Cose particolari Esercizio commerciale Esplodenti Esplosione Estorsione Fabbricato Fissi Franchigia Furto Furto con destrezza Impianto idrico Implosione Merci inerenti l attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto all aperto purché nell area di pertinenza dell esercizio assicurato; Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all attività dichiarata sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla relativa partita; Mobilio, attrezzatura e arredamento, impianti mobili in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto con l esclusione dei veicoli iscritti a relativi pubblici registri); tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato, lastre e insegne anche esterne; indumenti e effetti personali dell assicurato o dei suoi dipendenti esclusi denaro, gioielli, preziosi e simili; Opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile; Ricette farmaceutiche (esclusivamente per l attività di Farmacia); Stupefacenti (esclusivamente per l attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili; Tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d arte, collezioni e raccolte in genere, il tutto costituente arredamento dell esercizio; Valori. Il soggetto che stipula l Assicurazione nell interesse proprio e/o di altri. Sia gli oggetti materiali sia gli animali (definizione valida solo per la Sez. Responsabilità Civile). Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici in genere, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici. L esercizio adibito alla vendita e/o al deposito di merci e/o di prodotti e/o alla somministrazione di bevande, cibi freschi e cucinati prodotti in proprio e non. Sono assicurate - salvo ove diversamente indicato - le operazioni e/o attività secondarie di: Misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione degli imballaggi); Cernita, calibratura e pulitura purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore; Manutenzione, riparazione, conservazione, trattamento, disinfestazione delle merci oggetto di vendita; Il tutto purché complementare, inerente ed accessorio all attività dichiarata e a condizione che la superficie occupata da tali attività non superi nell insieme 1/5 della superficie complessiva del fabbricato o della porzione dello stesso nel quale è ubicato l esercizio commerciale assicurato. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) A contatto con aria o acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione; b) Per azione meccanica o termica esplodono; E comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del r.d. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato a. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Il reato, previsto dall art. 629 del Codice Penale, commesso da chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato (non aventi valore artistico), compresi: Impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati immobili per natura o destinazione, compresi pannelli solari o impianti fotovoltaici; Recinzioni, dipendenze, giardini (compresi alberi e piante escluse quelle eventualmente poste in vendita) e quant altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato. Qualora l Assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza. Non rientra in questa definizione quanto compreso alla voce Contenuto. Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. L importo prestabilito che, in caso di sinistro, l Assicurato tiene a suo carico. Il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri. Furto commesso con abilità tale da eludere l attenzione del derubato o delle persone vicine. Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane. Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

15 La tua Assicurazione svizzera. Incendio Incombustibilità Indennizzo Inferriata Infissi Inondazioni e alluvioni Intermediario Massimale Merci speciali Occlusione /Ingorgo Pannelli Solari o Impianti Fotovoltaici: Parti Polizza Premio Prestatori di lavoro Preziosi Primo rischio assoluto (P.R.A) Programmi in licenza d uso Rapina Responsabilità Civile Risarcimento Rischio Scippo Scoperto Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi del Ministero dell interno. La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall assicurato. manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L inferriata può essere: - ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati. Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. fenomeno naturale provocato da masse d'acqua che straripano dal loro bacino abituale (argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d acqua, laghi, bacini naturali e/o artificiali). La persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa. La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio; - celluloide (grezza e oggetti di); - espansite e sughero grezzo; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci. La chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei. Pannello solare: dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il trasferimento di quest ultima verso un accumulatore; Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori per la produzione di energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Ciò premesso, gli enti sopradescritti si intendono compresi nel Fabbricato a condizione che siano stabilmente fissati alla costruzione edile oggetto della copertura. Il Contraente/Assicurato e la Società. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. Contratto d opera, contratto d appalto). gioielli, oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo è dovuto dalla Società sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dell art Codice Civile. sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore che il Contraente o l Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Il reato, previsto dall art. 628 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Responsabilità patrimoniale che deriva all assicurato per aver cagionato la lesione colposa di un diritto altrui. L importo dovuto dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. La quota di danno, espressa in percentuale, dedotta dall ammontare dell indennizzo o del risarcimento, che rimane a carico dell assicurato.

16 La tua Assicurazione svizzera. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Somma assicurata La somma indicata a tale titolo alle singole partite di Polizza. Terremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Tutela Legale L Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. N. 209/2005 artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Valore a nuovo - Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell area; - Per il contenuto: (salvo quanto diversamente previsto dall art. 32) il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Valore allo stato d uso La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre uguali od equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Valore Intero (V.I.) Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose; la somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e, se l Assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l Assicurato sopporta l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art Codice Civile. Di seguito si riporta il GLOSSARIO dei termini utilizzati nel presente Fascicolo Informativo, quali indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche: Anno (annuo - annuale): Bimestre (bimestrale): Età assicurativa: Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile) Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. Mese (mensile): Poliennale (durata): Quadrimestre (quadrimestrale): Quinquennio (quinquennale): Semestre (semestrale): Settimana (settimanale): Trimestre (trimestrale): Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Si richiama l attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente Il contratto prima di sottoscriverlo. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. H074 - Ed. 11/ di 14 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

17 Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione La tua Assicurazione svizzera.

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19 INDICE Definizioni Contrattuali Glossario (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Norme che regolano l Assicurazione in generale Norme che regolano la Sezione I Incendio Condizioni Particolari sempre operanti Partite Complementari Condizioni Aggiuntive Clausola di vincolo Norme che regolano la Sezione II Furto Condizioni Particolari sempre operanti Partite Complementari Condizioni Aggiuntive Norme che regolano la Sezione III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche Norme comuni alle Sezioni I Incendio e III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche Norme comuni alle Sezioni I Incendio II Furto e III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile Condizioni Particolari Condizioni Aggiuntive Norme che regolano la Sezione V Tutela Legale Condizione Aggiuntiva Termini giuridici Norme comuni alle Sezioni I Incendio - II Furto - III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche - IV Responsabilità Civile - V Tutela Legale Norme che regolano la Sezione VI Assistenza Articoli del Codice Civile citati nel testo Pag. 1 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 10 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 16 Pag. 17 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 26 Pag. 28 Pag. 29 Pag. 33 Pag. 37 Pag. 38 Pag. 42 Pag. 48 Pag. 48 Pag. 50 Pag. 51 Pag di 59

20 DEFINIZIONI CONTRATTUALI Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: Addetti: Armadi forti: Assicurato: Assicurazione: Atto di sabotaggio: Atto di terrorismo: Atto vandalico: Autocombustione: Cassaforte: Colpo d ariete: Committente: Contenuto: i prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari. mobili metallici dotati almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato delle cerniere e protezione antitrapano almeno su una delle serrature; - catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; - serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; - peso minimo 200 Kg. il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il contratto di assicurazione. qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. un atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, che agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate. contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi; - chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave od a combinazione); - peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso). l urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione. il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura. l insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti e non (intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all attività dichiarata, purché posti entro unica area delimitata) ed in particolare: macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance elettroniche ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell attività; merci inerenti l attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto all aperto purché nell area di pertinenza dell esercizio assicurato; 1 di 59

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