Capitolo XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE

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1 Capitolo XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE Sommario: 1. Introduzione. 2. L opposizione all esecuzione. 3. Il procedimento. 4. L opposizione agli atti esecutivi. 5. L opposizione di terzo all esecuzione. 1. Introduzione Il processo esecutivo è caratterizzato da una successione di atti concatenati tra loro e perciò inidoneo a svolgere funzioni cognitive per la decisione su situazioni soggettive (sostanziali o processuali). Vi sono perciò al suo interno apposite sedi volte all accertamento di dette situazioni soggettive, le quali danno luogo ai cd. incidenti cognitivi, che però nel disegno delle ultime riforme sono sempre meno cognitivi (destinati ad un vero e proprio accertamento con effetti di giudicato) e sempre più incidenti interni all esecuzione stessa (operanti nei limiti ed ai soli fini dell esecuzione): così ad esempio, nell espropriazione presso terzi, il procedimento sull accertamento dell obbligo del terzo dell art. 548 c.p.c., ovvero le controversie in sede di distribuzione del ricavato, ex art. 512 c.p.c. (vd. cap e 8). Vi sono poi tre appositi procedimenti di cognizione interni all esecuzione genericamente definiti opposizioni esecutive volti a denunciare il diritto a procedere ad esecuzione forzata (opposizione all esecuzione ex art. 615 ss. c.p.c.), la irregolarità formale dei singoli atti dell esecuzione (opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.), ovvero a far valere i diritti del terzo sulle cose oggetto dell esecuzione (opposizione di terzo all esecuzione, ex art. 619 c.p.c.).

2 292 Compendio di Diritto Processuale Civile 2. L opposizione all esecuzione Si usa dire che l opposizione all esecuzione costituisce l incidente cognitivo volto a contestare l an (il se ) dell esecuzione stessa (a differenza dell opposizione agli atti esecutivi, il cui oggetto sono contestazioni sul quomodo : 4). Così il testo dell art. 615 c.p.c. che ammette l opposizione all esecuzione quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata può essere contestato sotto diversi profili. Da un lato, si può contestare il diritto sostanziale per il quale si chiede tutela esecutiva (ad esempio, nonostante sia stata iniziata una espropriazione forzata sulla base di una scrittura privata autenticata che riconosca Tizio creditore nei confronti di Caio della somma di ,00, quest ultimo si opponga all esecuzione eccependo che la somma è stata già pagata). Si può poi contestare il diritto processuale all uso dello strumento esecutivo (ad esempio, Tizio obbligato si può opporre contestando che il decreto ingiuntivo sulla base del quale è iniziata l espropriazione forzata non è ancora esecutivo, o che la sentenza invocata quale titolo esecutivo è di mero accertamento). Va però chiarito che i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. hanno un margine diverso a seconda che l esecuzione sia iniziata in forza di titoli esecutivi giudiziali o stragiudiziali. A fondamento di tale distinzione si pone la regola generale cd. dell onere dell impugnazione (conversione delle nullità in motivi di impugnazione dell art. 161 c.p.c.), principio operante per i titoli esecutivi giudiziali e non estendibile a quelli stragiudiziali. Stando all art. 161 c.p.c., ogni vizio di nullità della sentenza nonché ugualmente di ogni altro provvedimento giudiziale emesso in forma diversa ma dotato di carattere decisorio può essere denunciato solo con i mezzi di impugnazione. Va poi precisato che per nullità della sentenza si intende, sia la sua invalidità (vizi di forma) sia la sua ingiustizia (aver deciso male della situazione sostanziale dedotta in giudizio), per fatti anteriori al suo passaggio in giudicato. Tale regola incontra un limite nella sola ipotesi di cd. sentenza inesistente di cui al comma 2 art. 161 c.p.c., nel senso che vizi particolarmente gravi da condurre all inesistenza possono essere denunciati in ogni tempo, non essendo assoggettati all onere dell impugnazione ( cap. 10, 4).

3 CAPITOLO XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE 293 Ne deriva che in presenza di un titolo giudiziale, le contestazioni circa la validità o ingiustizia del titolo possono essere denunciate solo con la sua impugnazione (ex art. 161 comma 1 c.p.c.), non anche con l opposizione all esecuzione dell art. 615 c.p.c. Possono invece farsi valere con l opposizione i vizi particolarmente gravi della sentenza da condurre alla sua inesistenza (non essendo essi assoggettati all onere dell impugnazione ex art. 161 comma 2 c.p.c.). L opposizione all esecuzione dell art. 615 c.p.c. (pure in presenza di un titolo giudiziale) è poi la sede per far valere le sopravvenienze in fatto o in diritto rispetto al giudicato (i fatti sopravvenuti o lo ius superveniens formatisi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza). Va ricordato infatti ( cap. 17, 2) che le sopravvenienze sono idonee a superare il giudicato e quindi non sottostanno alle regole proprie di esso (di cui la regola dell onere dell impugnazione è espressione); sicché, la loro priorità rispetto al giudicato ne consente la deduzione anche con l opposizione all esecuzione. Diversamente accade per i titoli esecutivi stragiudiziali, per i quali non operano né l onere dell impugnazione, né la cosa giudicata. Quando l esecuzione è iniziata sulla base di una cambiale (o di una scrittura privata autenticata), l opposizione all esecuzione volta a contestarne il contenuto può fondarsi sia su fatti sopravvenuti, sia su fatti preesistenti al titolo, quale che sia il vizio del titolo che si assume denunciare. Primo esempio. Tizio agisce in sede esecutiva nei confronti di Caio per il pagamento della somma di ,00 in forza di una sentenza appellabile. La sentenza è viziata perché non è stata pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie. Una volta iniziata l esecuzione, detto vizio non può farsi valere in sede esecutiva, l unico modo per denunciarlo essendo l appello. Secondo esempio. Tizio agisce in sede esecutiva nei confronti di Caio per il pagamento della somma di ,00 in forza di una sentenza appellabile. Durante il processo di primo grado non è stato prodotto un documento attestante l avvenuto pagamento della somma. Esso può essere fatto valere nel processo solo mediante l impugnazione (se e nei limiti in cui in tale sede possano avere ingresso documenti nuovi ex art. 345 comma 3 c.p.c.), non quindi in sede di opposizione all esecuzione. Terzo esempio. Tizio agisce in sede esecutiva nei confronti di Caio per il pagamento della somma di ,00 in forza di una sentenza passata in giudicato. Successivamente alla formazione del giudicato Caio paga l intera somma. Il fatto avvenuto pagamento temporalmente successivo al passaggio in giudicato della sentenza può essere denunciato con l opposizione all esecuzione. Quarto esempio. Tizio agisce in sede esecutiva nei confronti di Caio per il pagamento

4 294 Compendio di Diritto Processuale Civile della somma di ,00 in forza di una cambiale protestata, ma Caio ha già pagato prima del protesto. Il fatto intervenuto pagamento può essere denunciato in sede di opposizione all esecuzione. Altro motivo di opposizione all esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. è la pignorabilità dei beni (motivo deducibile solo ad esecuzione già iniziata). Sulla legittimazione del litisconsorzi necessario pretermesso a proporre opposizione all esecuzione cfr. da ultimo case. SU 23 gennaio 2015, n. 1238, secondo cui Il terzo legittimato all opposizione ordinaria ai sensi dell art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios ), non può, al fine di incidere sull efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l esecuzione (o l esecutività del titolo) esclusivamente con l opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell esecutività della sentenza. 3. Il procedimento Occorre distinguere, a seconda che l opposizione sia proposta prima o dopo l inizio dell esecuzione. Sugli atti e/o momenti che segnano l inizio dell esecuzione forzata nelle varie forme di essa, vd. capp. precedenti. L opposizione iniziata prima dell inizio dell esecuzione si dice opposizione a precetto e si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell art. 27 (art. 615 comma 1 c.p.c.). Giudice territorialmente competente a conoscere dell opposizione è il giudice del luogo dove si svolge l esecuzione. In senso verticale, giudice competente è quello individuato in base al diritto per cui è chiesta la tutela. Pertanto, se il credito per il quale si procede in via esecutiva rientra nella competenza del giudice di pace, è quest ultimo il giudice competente a conoscere dell opposizione (non vi è perciò competenza funzionale del tribunale). Il giudice può sospendere l efficacia esecutiva del titolo, su istanza di parte, concorrendo gravi motivi (art. 615 comma 1 c.p.c.). Sulla sospensione dell esecuzione si tornerà ( cap. successivo, 1).

5 CAPITOLO XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE 295 Una volta iniziata l esecuzione, l opposizione (ivi inclusa quella sulla pignorabilità dei beni) si propone con ricorso al giudice dell esecuzione stessa (art. 615 comma 2 c.p.c.). Presentato il ricorso, il giudice fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (art. 615 comma 2 c.p.c.). Siffatta prima udienza frutto della riforma del 2006 è centrale nell attuale versione della norma. Ai sensi dell art. 185 disp. att. c.p.c. essa si svolge secondo il rito camerale ( all udienza di comparizione davanti al giudice dell esecuzione fissata sulle opposizioni all esecuzione, di terzo e agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss. : art. 185 disp. att.), rito operante esclusivamente per la prima udienza, dovendo poi proseguire il procedimento nelle forme dell ordinario giudizio di cognizione. Si consideri la seguente massima: In tema di opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli articoli 615, comma 2, e 619 c.p.c., la previsione, nell art. 185 disp. att. c.p.c., novellato dalla l. 24 febbraio 2006 n. 52 dell applicabilità del rito camerale si riferisce esclusivamente alla fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell esecuzione, e sottende che la cognizione non segue le regole della cognizione piena, che si applicano, invece, alla fase di merito, quando abbia luogo sia davanti allo stesso giudice dell esecuzione, sia se si svolga davanti ad un diverso giudice competente nel merito. Ne consegue che deve escludersi che la trattazione della fase a cognizione piena su dette opposizioni sia soggetta al rito camerale, e che la composizione del giudice di merito dell opposizione in sede decisoria possa essere quella collegiale ai sensi dell ultimo comma dell art. 50 bis c.p.c. (Cass. n. 3550/2013). Si tratta di udienza destinata all audizione delle parti in contraddittorio ed alla decisione sull eventuale istanza di sospensione, nonché all individuazione del giudice competente a decidere del merito. Due quindi le alternative, quanto alla competenza. Se il giudice adito è anche competente per il giudizio di opposizione, il giudice stesso assegna alle parti un termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito (seppure la domanda è stata già proposta con il ricorso, la causa di merito va introdotta dopo la prima udienza svoltasi nelle forme camerali); diversamente, se competente a conoscere dell opposizione è il giudice di pace, il giudice dell esecuzione assegna alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente. Ritiene la giurisprudenza che qualora il giudice dell esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui agli art. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l introduzione del giudizio di

6 296 Compendio di Diritto Processuale Civile merito (o nelle opposizioni ex art. 615 e 619 per la riassunzione davanti il giudice competente), la parte interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al giudice dell esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell art. 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l esperibilità contro l irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell art. 111, comma 7, cost. (Cass. n /2011). Legittimato attivo a proporre l opposizione è il debitore (l esecutato ) nonché il terzo proprietario (nell espropriazione contro il terzo proprietario: cap. 24, 5). La legittimazione passiva spetta al creditore procedente, nonché in litisconsorzio necessario agli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (non anche ai creditori non titolati, i quali fino alla fase distributiva non hanno poteri ed ai quali resta il solo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato). L eventuale accoglimento dell opposizione all esecuzione è infatti destinato a produrre effetti non solo sulla posizione del creditore procedente, ma anche su quella degli intervenuti, travolgendo la procedura nel suo complesso. Nel giudizio di opposizione all esecuzione opera la cd. inversione dell iniziativa processuale: formalmente opponente è il debitore, il quale però dal punto di vista sostanziale è chiamato a difendersi, allegando fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dal creditore (sul tema vd. anche cap. 31, 4). La giurisprudenza è stabile nel ritenere ammissibile nell opposizione all esecuzione la domanda riconvenzionale del creditore opposto nei confronti del debitore. 4. L opposizione agli atti esecutivi Con l opposizione agli atti esecutivi si denuncia il quomodo dell esecuzione, cioè la regolarità formale dei singoli atti dell esecuzione. L espressione regolarità formale usata dall art. 617 c.p.c. è generica ed onnicomprensiva, includendo essa, sia le nullità formali dei singoli atti, sia le nullità extraformali (attinenti ai presupposti processuali dell esecuzione), sia anche mere irregolarità. In giurisprudenza si ritiene ad esempio che il tardivo deposito del verbale di pignoramento, non impedendo il prosieguo del processo esecutivo, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità denunciabile attraverso l opposizione agli atti (Cass. n /2010). Non diversamente per le irregolarità formali del precetto (Cass. n /2008).

7 CAPITOLO XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE 297 Per atti dell esecuzione si intendono tutti gli atti interni ad essa, quale che ne sia la provenienza. Possono essere sindacati ex art. 617 c.p.c., sia i singoli atti posti in essere dal creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo, sia gli atti del giudice dell esecuzione. La legittimazione attiva spetta non solo al debitore esecutato, ma anche ai creditori e a tutti coloro che sono parti del processo, ciascuno di essi potendo avere interesse a denunciare la nullità di ciascun atto dell esecuzione. Si applica la regola dell art. 157 c.p.c. secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è posto l atto, e non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Anche qui come per l opposizione all esecuzione: precedenti occorre distinguere una opposizione anteriore all inizio dell esecuzione ed una successiva. Prima che sia iniziata l esecuzione, l opposizione si può proporre per denunciare le irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto. Giudice territorialmente competente è il giudice indicato nell art. 480 comma 3 c.p.c. In senso verticale è competente il tribunale quale giudice dell esecuzione (non ha competenza in materia il giudice di pace). Atto introduttivo è la citazione, da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 617 comma 1 c.p.c.). L opposizione si può proporre dopo l inizio dell esecuzione, sia contro il titolo esecutivo ed il precetto qualora sia stato impossibile proporla prima dell inizio dell esecuzione sia contro la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, sia ancora contro i singoli atti di esecuzione. In questi casi l opposizione si propone con ricorso al giudice dell esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se si tratta di nullità relative al titolo esecutivo o al precetto, ovvero dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti, negli altri casi (art. 617 comma 2 c.p.c.). Il procedimento si svolge con le stesse modalità dell opposizione all esecuzione. Il giudice dell esecuzione fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé, nonché il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. Con lo stesso decreto nei casi urgenti il giudice può dare i provvedimenti opportuni (art. 618 comma 1 c.p.c.), i quali possono avere contenuto più vario (ivi compresa la sospensione dell esecuzione) a seconda dell atto impugnato. L udienza si svolge ex art. 185 disp. att. nelle forme camerali. Come per l opposizione all esecuzione ( precedente), tale udienza è

8 298 Compendio di Diritto Processuale Civile destinata alla convocazione delle parti e all eventuale sospensione dell esecuzione ove ne sussistano i presupposti (il giudice all udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura : art. 618 comma 2 c.p.c.). A differenza che nell opposizione all esecuzione, non si pongono problemi di competenza (tali da giustificare uno spostamento del giudizio davanti al giudice competente, con eventuale riassunzione : precedente) perché giudice competente a decidere dell opposizione è sempre il giudice dell esecuzione. L art. 186 bis disp. att. chiarisce che i giudizi di opposizione agli atti sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. La norma, introdotta con l. n. 69/2009, crea una ragionevole incompatibilità del giudice che ha emesso l atto a conoscere del giudizio di opposizione. Potendo infatti denunciarsi con il rimedio dell art. 617 c.p.c. anche atti emessi dal giudice dell esecuzione accadeva che giudice competente a decidere dell opposizione fosse lo stesso giudice che aveva emesso l atto sindacato, con evidente violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudicante (problema che non si poneva quando erano opposti gli atti del creditore). Dopo l udienza, si ha l introduzione del giudizio di merito ( previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà : art. 618 comma 2 c.p.c.), il quale si svolge con il rito ordinario. La decisione è resa con sentenza non impugnabile, ma sicuramente ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 comma 7 cost., cioè con il cd. ricorso straordinario ( cap. 1, 5). Sono poi non impugnabili le sentenze pronunciate sulle opposizioni al titolo esecutivo ed al precetto prima che sia iniziata l esecuzione (art. 618 comma 3 c.p.c.). Quanto all effetto della sentenza che decide l opposizione, occorre distinguere. La sentenza di rigetto accerta la regolarità dell atto e lascia inalterata l esecuzione. La sentenza di accoglimento dichiara invece l invalidità dell atto, ma i suoi effetti sono variabili. L invalidazione del singolo atto può restare isolata e non pregiudicare l intera esecuzione (se si tratta di atto dal quale non dipendono gli altri), ovvero travolgere l intera esecuzione se la sua invalidazione pregiudica anche gli atti dipendenti. Va chiarito che la linea di confine tra le varie opposizioni non è sempre chiara (soprattutto nell alternanza tra opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Può accadere che un medesimo ricorso sia proposto senza dare qualificazione al rimedio ovvero errando nella qualificazione. In questi casi, occorre chiedersi quale sia la qualificazione da ritenere prevalente (il che vale soprattutto per il giusto rimedio impugnatorio avverso la sentenza conclusiva del procedimento:

9 CAPITOLO XXVI LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE 299 ricorso per cassazione se la sentenza è resa ex art. 618 c.p.c. ovvero appello se resa ex art. 616 c.p.c.). La giurisprudenza, per dare certezza a colui che propone impugnazione, riconosce priorità alla qualificazione formalmente data all opposizione dal giudice dell esecuzione. Si considerino le seguenti massime. Nel caso in cui il giudice dell esecuzione non abbia dato alcuna definizione certa all opposizione del debitore, indicandola genericamente come opposizione all esecuzione, la qualificazione della domanda come opposizione all esecuzione (con cui si contesta il diritto della parte istante di agire in executivis ) o agli atti esecutivi (consistente nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), spetta d ufficio al giudice dell impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell ammissibilità dell impugnazione stessa, e, perciò, spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso (Cass. n /2009). La qualificazione data all opposizione dal giudice dell esecuzione non è vincolante per il giudice davanti al quale la causa venga introdotta a cognizione piena, ma la parte che intenda instaurare tale giudizio, deve tenere conto di tale qualificazione, rispettandone le modalità e i termini, anche se perentori, di proposizione, ove previsti (come nell opposizione agli atti esecutivi), non potendo proporre l opposizione secondo la propria diversa configurazione dell opposizione esecutiva (Cass. n /2011). 5. L opposizione di terzo all esecuzione L opposizione di terzo all esecuzione dell art. 619 c.p.c. è il rimedio che il codice riconosce a favore del terzo (chi non sia parte del processo esecutivo), qualora questi pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati (art. 619 comma 1 c.p.c.). Presupposto dell opposizione e motivo di contestazione del terzo non è quindi che sia stata attivata una procedura esecutiva ingiustamente, né che essa mostri delle irregolarità; non si vuole contestare la validità o esistenza del titolo esecutivo, né la azionabilità di esso. Motivo di doglianza del terzo è solo che la procedura, nella sua fase attuativa, gli arreca un pregiudizio essendo stato pignorato un bene che non è di proprietà del debitore (non rientra nella sua garanzia patrimoniale generica ex art c.c.) bensì è di proprietà del terzo. Ad esempio, viene pignorato un bene mobile nei luoghi di appartenenza del debitore Tizio. Si oppone di terzo Caio lamentando che tale bene pure trovandosi in tali luoghi e di sua proprietà e non di Tizio. Dato l oggetto dell opposizione, essa può aversi solo ad esecuzione iniziata (manca qui la distinzione tra il prima ed il dopo l inizio dell esecuzione). Testualmente, l art. 619 c.p.c. colloca l opposizione di terzo nell espropriazione forzata, ipotizzando che il terzo lamenti la proprietà o il possesso

10 300 Compendio di Diritto Processuale Civile sui beni pignorati. In effetti, è questa la sede tipica dell opposizione essendo qui molto più probabile che venga aggredito (con il pignoramento) un bene non di proprietà dell esecutato, ma di un terzo. Tuttavia, non si può escludere un, seppure limitato, ambito di operatività del rimedio anche nelle esecuzioni in forma specifica (il che sarebbe confermato peraltro dalla collocazione sistematica della norma nella disciplina generale delle opposizioni quali rimedi applicabili a tutte le forme esecutive). Si pensi ad esempio al caso in cui il giudice dell esecuzione, fissando le modalità dell esecuzione per consegna di un bene, individui erroneamente il bene, disponendo l aggressione del bene del terzo piuttosto che dell esecutato. Occorre poi segnare la linea di confine tra l opposizione di terzo all esecuzione ex art. 619 c.p.c. e l opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., quale rimedio impugnatorio del terzo averso il titolo esecutivo giudiziale. Oggetto dell opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è il titolo esecutivo in sé, quando questo descrive una situazione sostanziale contrastante con la posizione del terzo. Diversamente, nell opposizione di terzo all esecuzione, ciò che lamenta il terzo non è il titolo esecutivo (la situazione sostanziale rappresentata in esso), bensì che, tenuto conto delle modalità di realizzazione della fase esecutiva, quest ultima abbia pregiudicato un proprio diritto. Ad esempio, di fronte ad una sentenza che, nella controversia tra Tizio e Caio, riconosce Tizio proprietario del bene X, Sempronio lamenta di essere lui il proprietario del bene: siffatta doglianza ha sede nell opposizione di terzo ordinaria dell art. 404 c.p.c. Se invece la sentenza ha correttamente riconosciuto Tizio proprietario del bene, ma una volta iniziata l esecuzione, quest ultima sia stata indebitamente orientata sull aggressione del (diverso) bene di proprietà di Sempronio, quest ultimo avrà spazio per opporsi di terzo all esecuzione ex art. 619 c.p.c. L opposizione si terzo all esecuzione può essere tempestiva o tardiva. È tempestiva quando è proposta prima che sia disposta la vendita o l assegnazione dei beni (art. 619 comma 1 c.p.c.). È tardiva se proposta successivamente a tale data. Giudice competente per la prima fase è il giudice dell esecuzione (art. 619 comma 1 c.p.c.), il quale fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto (art. 619 comma 2 c.p.c.). Parti necessarie sono il terzo, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, nonché il debitore esecutato.

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