REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NORME TECNICHE

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1 - REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TAVOLA PLANIMETRICA

2 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI INDICE CAPO I APPLICAZIONE REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto del Regolamento....pag. 4 Art. 2 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....pag. 4 CAPO II MEZZI PUBBLICITARI Art. 3 Classificazione, tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari...pag. 5 Art. 3bis Classificazione, tipologia e definizione degli impianti pubblicitari temporanei...pag. 8 Art. 4 Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato...pag. 9 Art. 5 Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo....pag. 10 Art. 6 Limitazioni e divieti...pag. 10 CAPO III CANONE PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Art. 7 Istituzione del canone... pag. 13 Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento del canone.. pag. 13 Art. 9 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone... pag. 14 Art. 10 Classificazione del territorio comunale ai fini dell applicazione del canone.... pag. 14 Art. 11 Maggiorazioni del canone..... pag. 15 Art. 12 Tariffe di applicazione del canone....pag. 15 Art. 13 Applicazione del canone.. pag. 18 Art. 14 Esclusioni..pag. 19 Art. 15 Esenzioni dal canone.... pag. 20 Art. 16 Riduzioni...pag. 21 Art. 17 Agevolazioni....pag. 22 Art. 18 Modalità e termini di pagamento del canone per mezzi pubblicitari permanenti e temporanei pag. 23 Art. 19 Tariffe mezzi pubblicitari temporanei...pag. 24 Art. 20 Regolarizzazione mezzi pubblicitari.....pag. 24 Art. 21 Autotutela..pag. 25 CAPO IV PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE 2

3 Art. 22 Autorizzazione per l installazione degli impianti pubblicitari di cui all articolo 3...pag. 25 Art. 23 Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento...pag. 27 Art. 24 Istruttoria e integrazione della domanda...pag. 27 Art. 25 Rilascio dell autorizzazione..pag. 27 Art. 26 Tempi di installazione dell impianto.pag. 28 Art. 27 Registro delle autorizzazioni rilasciate..pag. 29 Art. 28 Obblighi del titolare dell impianto pag. 29 Art. 29 Variazione del messaggio pubblicitario pag. 30 Art. 30 Strutture pubblicitarie pag. 30 Art. 31 Durata e rinnovo dell autorizzazione pag. 30 Art. 32 Revoca, decadenza e modifica dell autorizzazione...pag. 31 Art. 33 Rimozione di installazioni abusive pag. 32 Art. 34 Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all art. 3 bis...pag.32 Art. 35 Presentazione della domanda pag. 32 Art. 36 Istruttoria e rilascio dell autorizzazione pag. 34 Art. 37 Durata e rinnovo dell autorizzazione pag. 34 Art. 38 Sospensione, modifica e revoca pag. 35 Art. 39 Pubblicità sui veicoli.pag. 35 CAPO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 40 Definizione....pag. 37 Art. 41 Classificazione del Comune..pag. 37 Art. 42 Determinazione e ripartizione della superficie degli impianti di affissione......pag. 37 Art. 43 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni pag. 39 Art. 44 Determinazione delle tariffe e misura del diritto sulle pubbliche affissioni.pag. 39 Art. 45 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni...pag. 39 Art. 46 Riduzioni del diritto... pag. 40 Art. 47 Esenzioni dal diritto... pag. 40 Art. 48 Consegna del materiale da affiggere, commissione, durata affissione..pag. 41 Art. 49 Modalità per le pubbliche affissioni..pag. 42 Art. 50 Affissioni mortuarie..pag. 43 CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art. 51 Gestione del servizio.....pag. 44 Art. 52 Vigilanza e controllo.....pag. 44 Art. 53 Sanzioni....pag. 45 Art. 54 Pubblicità del Regolamento... pag. 46 Art. 55 Entrata in vigore, norme abrogate, deroghe, norme di rinvio.....pag. 47 Allegato A Classificazione delle strade.pag. 48 3

4 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO I APPLICAZIONE REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l effettuazione sul territorio del Comune di Portici della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. Le norme in esso contenute riguardano la istituzione e le modalità di applicazione del canone sulla pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni e la gestione del relativo servizio, e la classificazione, tipologia, definizione e quantità degli impianti e mezzi pubblicitari, collocati, collocabili e comunque utilizzabili nel territorio comunale lungo le strade, su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507 del e sue successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. n. 285 del Nuovo Codice della Strada, dal DPR n. 495 del , dal D. Lgs. n. 446 art. 62 comma 2 del , nonché, dal DPR 380/01 e s.m.i. Testo unico per l Edilizia, dal D. Lgs. 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune di Portici, dal Regolamento Edilizio Comunale e dal PTP Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, art. 6 comma 2. Art. 2 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate sul territorio comunale in conformità a quanto disciplinato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Il piano è composto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola Planimetrica relativa alla delimitazione degli ambiti territoriali, e consegue la finalità di razionalizzare gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio, coniugando riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, mediante l individuazione dei parametri distributivi degli impianti e delle caratteristiche tecniche relative alle tipologie dei manufatti consentiti. 4

5 CAPO II MEZZI PUBBLICITARI Art. 3 Classificazione, tipologia e definizione dei Mezzi Pubblicitari Permanenti 1.Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari permanenti si intendono: insegna d esercizio, preinsegna, cartello, impianti di pubblicità e propaganda, impianti pubblicitari di servizio, sorgente luminosa, e l installazione di essi deve essere conforme a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. La Pubblicità permanente esterna viene esercitata attraverso i seguenti mezzi pubblicitari: a) Insegna di esercizio Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. b) Preinsegna Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l attività. c) Cartello Struttura bidimensionale con una sola o entrambe le facce destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. 3. Impianto di pubblicità e/o propaganda Si definisce impianto di pubblicità e/o propaganda qualunque manufatto finalizzato anche all effettuazione di pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono impianti di pubblicità e/o propaganda a titolo esemplificativo: a) Vetrofania La vetrofania o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. b) Targa 5

6 Elemento monofacciale, non luminosa riportante l indicazione dell attività aziendale, professionale o similare, ubicata agli ingressi della sede di attività. c) Bacheca Vetrinetta con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell attività di Enti Pubblici, partiti politici o associazioni varie. d) Impianti a messaggio variabile Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. e) Mega poster Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. f) Piramide e/o Prisma Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura; può essere luminoso per luce indiretta. g) Totem Manufatto tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. h) Tenda Manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, riportante eventualmente scritta in caratteri alfanumerici completata da simboli e da marchi, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi. i) Pubblicità sui veicoli Apposizione di scritte o insegne pubblicitarie su veicoli di linea e non, su veicoli adibiti a taxi, etc. 3. Impianto pubblicitario di servizio Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito di progetti redatti dagli Uffici comunali o per conto dell Amministrazione Comunale di arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, impianti di informazione territoriale, paline di toponomastica, panchine, cestini, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. 6

7 a) Palina trasporto pubblico o altri servizi Struttura di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. b) Transenna parapedonale pubblicitaria Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. c) Orologio Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. d) Quadro informativo/impianto di Informazione territoriale Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio. e) Cestino porta rifiuti pubblicitario Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. f) Panchina Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. 4. Sorgenti luminose Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 7

8 Art. 3 bis Classificazione, tipologia e definizione degli impianti pubblicitari temporanei 1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari temporanei si intendono quei mezzi quali lo striscione, la locandina, lo stendardo, il segno orizzontale reclamistico e gli impianti temporanei di pubblicità e propaganda aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva non superiore a mesi La Pubblicità Temporanea esterna viene esercitata attraverso i seguenti mezzi provvisori: Striscione, stendardo e locandina a) Si definisce Striscione e Stendardo: L'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una propria superficie di appoggio. Può essere luminoso per luce indiretta. b) Si definisce Locandina: L elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio. Se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno. Supporta uno spazio pubblicitario direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi. Può essere bifacciale e luminosa per luce indiretta. c) Segno orizzontale reclamistico E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari. 3. Impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda Si definisce impianto temporaneo di pubblicità e/o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Sono Impianti Temporanei di Pubblicità o Propaganda a titolo esemplificativo: a) Piramide e/o Prisma Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta. b) Totem Elemento costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta. c) Gigantografia/Telo Pittorico 8

9 Manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso per luce diretta o indiretta. d) Cartello o Telo Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riproducente messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte. e) Cartello su cantiere Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale ecc). Può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta. f) Insegne di esercizio temporanee e cartelli temporanei Come definiti all art. 9 lettere a1), b1) e c1) delle Norme Tecniche di attuazione. g) Pallone Frenato Elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, saldamente ancorato a terra. h) Pubblicità Fonica Forma di pubblicità sonora esercitata con l ausilio di autoveicoli, motoveicoli, etc. Art. 4 Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusioni con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 2. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. 3. E fissato in un minimo di trenta secondi il periodo di variabilità ammesso in tutti i casi in cui sia autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile. 4. All interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive 9

10 modificazioni e integrazioni, è consentito il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale; b) che siano collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti o sul marciapiede, preferibilmente in allineamento con i pali pubblici e di altri impianti esistenti, garantendo comunque una larghezza libera, in quel punto di almeno 1,50 metri; c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a mt. 10 e comunque nel rispetto degli artt.da 47 a 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e nel rispetto delle seguenti distanze: mt. 10 prima e dopo gli impianti semaforici prima e dopo le intersezioni prima e dopo la segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione prima e dopo la segnaletica stradale di indicazione prima e dopo gli attraversamenti pedonali; mt. 15 tra gruppi di impianti pubblicitari. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. 5. L installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve comunque costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. Art. 5 Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico o artistico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del nulla osta dell Ente preposto alla tutela del vincolo. Art. 6 Limitazioni e divieti 1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. 2. L uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell intera superficie del mezzo pubblicitario. 10

11 3. La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell edificio su cui insiste. 4. La collocazione degli impianti pubblicitari in prossimità o su immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico vincolati al D. Lgs. 42/04 è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai BB.AA.AA. Si riporta di seguito l elenco delle Ville Vesuviane del XVIII secolo, di cui al Decreto Ministeriale del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 5 del : 1. Palazzo Amoretti, Via Moretti, 80/82/84/90; 2. Villa Aversa, Corso Garibaldi, 223; 3. Esedra ex Villa Buono, Largo Riccia; 4. Palazzo Capuano, Piazza S. Ciro, 17; 5. Villa D Amore Via F. De Gregorio, 6; 6. Villa D Elboeuf, Granatello; 7. Palazzo Di Fiore, Via Zumbini, 12; 8. Villa Emilia, Corso Garibaldi, 16; 9. Palazzo Evidente, Corso Garibaldi, 93; 10. Villa Gallo, Corso Garibaldi, 90; 11. Collegio Landriani, Via Gravina, 8; 12. Palazzo Lauro Lancellotti, Corso Garibaldi, 229; 13. Villa Maltese, Via Università, 116; 14. Palazzo Mascabruno, Via Università, 48/50/54; 15. Villa Mascolo, Via Scalea, 32; 16. Villa Menna, Corso Garibaldi, 115; 17. Villa Meola, Via Marconi, 49; 18. Villa Nava, Corso Garibaldi, 239; 19. Villa Ragazzino, Via Dalbono, 13; 20. Palazzo Reale, Via Università; 21. Palazzo Ruffo di Bagnara, Corso Garibaldi, 61/73/85; 22. Palazzo Serra di Cassano, Via Zumbini, 38; 23. Villa Sorvillo, Via Zumbini, 51; 24. Villa Starita, Cupa Farina, 2; 25. Palazzo Valle, Via Università, 93; 26. Villa Zelo, Via Addolorata, 35; 27. Palazzo Corso Garibaldi, 28; 28. Palazzo Corso Garibaldi, 40; 29. Palazzo Corso Garibaldi, 100; 30. Palazzo Corso Garibaldi, 101, 111; 11

12 31. Rudere di Edificio Settecentesco Corso Garibaldi, 316. Sono altresì edifici vincolati: Villa Maria, Corso Garibaldi, 259 Villa Rocca, II Tratto di Via Immacolata Villa Bideri, Corso Garibaldi, 187 Villa Pagliano, Via Zuppetta. 5. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere (balaustre fregi, cornici, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata degli edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/ Non è consentito collocare impianti pubblicitari a carattere commerciale sul muro di cinta dei cimiteri. 7. E vietata l installazione di impianti pubblicitari su balconi, ringhiere e parapetti. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe poste all ingresso dell edificio o di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre. 8. E vietato utilizzare come supporti pubblicitari piante, alberi, impianti di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere. 9. Al fine di garantire l abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi (ove previsto) devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a m. 1, Le bacheche (ossia le vetrinette installate a muro) sono consentite per le farmacie allo scopo di tenere esposti gli orari e i turni di apertura nei giorni prefestivi e festivi delle farmacie presenti sul territorio. Esse non possono superare le dimensioni di cm. 30x50. Per l installazione di bacheche relative ad altre attività commerciali e da installare nei pressi delle stesse, si rinvia all art. 16 delle Norme Tecniche di attuazione del P.G.I.P. e all art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale. 11. E vietato utilizzare strutture provvisorie per l apposizione di impianti pubblicitari siano essi temporanei o permanenti. 12. In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Portici ed unicamente all interno dell area delimitata sede della manifestazione. 13. Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco. 14. E vietata la pubblicità ambulante con lancio di volantini su tutto il territorio cittadino. 12

13 CAPO III CANONE PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Art. 7 Istituzione del canone 1. E istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, a norma dell art. 62, comma 2, del D.Lgs , n. 446, il canone per l installazione di mezzi pubblicitari, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Portici è esclusa l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che rimane dovuta per l anno 2008 nella misura e nei modi stabiliti dal D.Lgs. n. 507/93 e secondo quanto determinato dalla Amministrazione Comunale. 3. E soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, anche senza titolo, in qualsiasi forma visiva o acustica diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà. 3. Il predetto canone si applica altresì agli impianti di affissioni recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili. 4. Si considerano rilevanti ai fini dell assoggettamento al canone: i messaggi diffusi nell esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un attività. Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento del canone Il canone per l installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 13

14 Art. 9 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone 1. I criteri per la determinazione delle tariffe per l applicazione del canone sono individuati sulla scorta di criteri generali di seguito indicati: suddivisione delle strade, piazze ed altre aree di circolazione in tre categorie con graduazione tariffaria in conseguenza della differente classificazione secondo le specifiche indicazioni riportate all art. 10 del presente regolamento; differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione; attribuzione di una maggiorazione di canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce; entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario autorizzato e alla sua incidenza sull arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell impianto pubblicitario. 2. La classificazione delle vie, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è descritta nel successivo articolo del presente regolamento. 3. Le tariffe relative alle singole tipologie di pubblicità sono determinate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno. Le deliberazioni vengono inviate nel termine di trenta giorni dalla loro adozione al Ministero competente ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. n. 507/93. Art. 10 Classificazione del territorio comunale ai fini dell applicazione del canone 1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutate anche in ordine all intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed uffici, alla densità del traffico pedonale e veicolare, all elevato valore storico ambientale, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti. La suddivisione delle strade in dette categorie, I, II e III, è riportata all allegato A del presente Regolamento. Alla categoria III si applica la tariffa di base. Alla categoria II si applica la tariffa di base aumentata del 100%. Alla categoria I si applica la tariffa di base aumentata del 200%. 14

15 2. Quando il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, è installato sul territorio afferente due categorie, si applica il canone di maggiore entità. Art. 11 Maggiorazioni del canone 1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti. 2. La tariffa di base è aumentata del 100% per le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi/illuminati. 3. Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria. Art. 12 Tariffe di applicazione del canone 1. Cartello Trompe l oeil di particolare pregio artistico Gigantografia su parete cieca Impianto pubblicitario speciale Impianto su arredo urbano - Impianto di affissione diretta - Stendardo Gonfalone Per la pubblicità effettuata mediante cartelli, trompe l oeil di particolare pregio artistico, gigantografie su pareti cieche, impianti pubblicitari speciali, impianti su arredo urbano, impianti di affissione diretta, stendardi, gonfaloni, è stabilita una tariffa base per ogni mq alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, comprese quelle per classi di superficie così determinate: maggiorazione 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 e mq. 8,5; maggiorazione 100% per superfici oltre 8,5 mq. La tariffa comporta, quanto a durata del mezzo pubblicitario risultante dall autorizzazione, suddivisioni a seconda che si tratti di pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite 15

16 strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall utilizzo degli impianti medesimi. Le disposizioni di questo comma si applicano altresì alla pubblicità effettuata sul territorio, di tipologia non specificatamente prevista nei commi da 1 a 11 del presente articolo. 2. Pubblicità su ponteggio. Per la pubblicità effettuata mediante teli di cotone o altri mezzi di qualunque materiale costituiti, escluse le tipologie di cui al comma 11.a) del presente articolo, collocati a copertura di ponteggi in cantieri edili e simili, vengono istituite due tariffe base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 30 giorni o frazione. Alle tariffe base sono applicabili le maggiorazioni di cui gli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, comprese quelle per classi di superficie, con le seguenti modalità: a. Gigantografia artistica; b. Gigantografia pubblicitaria: o maggiorazione 50% per superfici oltre 10 e fino a 30 mq; o maggiorazione 100% per superfici oltre 30 mq.; Per entrambe le tipologie a) e b) la superficie minima assoggettabile a canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq Striscione. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari attraverso strade o piazze è stabilita un tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. Sono applicabili le maggiorazioni di cui all art. 11 del presente Regolamento. 4. Fonica. Per la pubblicità effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità. Non sono applicabili maggiorazioni. 5. Aeromobile. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e altre forme, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalle dimensioni e quantità del materiale distribuito o esposto. Non sono applicabili maggiorazioni. 6. Pallone frenato. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione. Non sono applicabili maggiorazioni. 7. Veicolo in genere, veicolo adibito a trasporto di linea servizio taxi bus-navetta a) veicolo in genere. 16

17 Per la pubblicità installata esternamente su veicoli in genere è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione, per ogni mq. Non sono applicabili maggiorazioni. b) veicolo adibito a trasporto di linea; c) veicolo adibito a servizio taxi bus-navetta; Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, installata esternamente su veicoli adibiti al trasporto di linea, servizio taxi, bus-navetta, sono stabilite due distinte tariffe, una per la tipologia di cui alla lettera b) ed una per le tipologie di cui alla lettera c), per ciascun periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione e per ogni metro quadrato. Non sono applicabili maggiorazioni. Per la tipologia di cui alla lettera c) è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie aventi durata fino a 90 giorni. In tal caso si applica una tariffa pari ai 3/10 di quella annua. Per i veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune e/o dalla Regione Campania e riguardi la circolazione sul territorio del Comune di Portici; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà quando il territorio comunale di Portici costituisce l inizio o la fine della corsa. 8. Locandine. Per la pubblicità effettuata mediante affissione autorizzata dal Servizio competente, di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione. Non sono applicabili maggiorazioni. Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio. Quando l affissione diretta ha carattere ricorrente e comporta aggiornamenti con più edizioni nel corso dei 30 giorni di validità, l utente dovrà presentare anticipatamente apposita dichiarazione con allegato l elenco dettagliato dei locali all interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura sopraindicata a condizione che l utente esponga le locandine esclusivamente nelle posizioni ricomprese nell elenco allegato alla dichiarazione e consegni copia della locandina medesima al servizio affissioni ad ogni aggiornamento. Per le locandine di superficie inferiore a 300 cmq non si applica il canone e non necessita né la dichiarazione, né il timbro di autorizzazione; in tale caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 13 del presente Regolamento. 9. Volantinaggio - persona circolante. Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e 17

18 dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto. Non sono applicabili maggiorazioni. 10. Proiezione. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione. Non sono applicabili maggiorazioni. 11. Insegna d esercizio targa vetrofania veicolo di proprietà dell Impresa. a) Pubblicità effettuata mediante insegne d esercizio, targhe, vetrofanie. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe, vetrofanie e simili è stabilita una tariffa base, alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui agli all art. 10 e 11 del presente Regolamento, comprese quelle per classi di superficie, così determinate: maggiorazione 50% per superfici oltre 5 e fino a 10 mq.; maggiorazione 100% per superfici oltre 10 mq. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione. b) Pubblicità su veicoli di proprietà dell Impresa. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono stabilite tariffe per ciascun periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre o frazione differenziate secondo le seguenti tipologie: o autoveicoli con portata superiore a kg; o autoveicoli con portata inferiore a kg; o motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti; o per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui ai punti precedenti sono raddoppiate. Non sono applicabili maggiorazioni. Il canone è dovuto quando sul territorio del Comune vi sia la sede dell impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero, vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione i veicoli. Art. 13 Applicazione del canone 1. Il canone sulla pubblicità è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario 18

19 indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 3. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione. 4. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 5. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportino la sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo delle superfici esenti, o non assoggettabili al canone, si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo. 6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario. 8. Non è assoggettabile al canone l installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati. 9. Per le tipologie pubblicitarie di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11.b) dell articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia. 10. Per ragioni di economicità non si procederà: 1) ad attivare procedure di recupero per importi pari od inferiori ad euro 15,00; 2) a richiedere il canone per importi pari od inferiore ad euro 3,00. Art. 14 Esclusioni È esclusa dal canone: a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all esterno con modalità che possano incidere sull arredo urbano o sull ambiente; b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari. 19

20 Art. 15 Esenzioni dal canone 1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni od mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita relative all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali; g) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; h) le targhe esposte dai professionisti in quanto assolvono la funzione di individuazione del luogo ove si svolge l attività professionale; i) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; J) ogni forma di pubblicità della durata inferiore a 365 giorni, effettuata all interno dei centri sportivi ove si praticano discipline sportive a livello professionistico e/o dilettantistico, purché la stessa non sia palesemente rivolta all esterno e visibile a chiunque e non solo a chi frequenta il centro sportivo; 20

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.

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