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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI ECONOMIA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA IN DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI NELL UNIONE EUROPEA. DA BOSMAN ALLA HOME-GROWN PLAYERS RULE. RELATORE: CHIAR.MA PROF.SSA DE SIMONE GISELLA CANDIDATO: FRESCHI FEDERICO ANNO ACCADEMICO:

2 INTRODUZIONE L attività sportiva è, da tempo, entrata nella vita, negli usi e nella cultura di tutti i popoli: ogni paese ha un proprio sport nazionale capace, in occasione di determinati eventi, di catalizzare l attenzione dell intera nazione e diventare argomento di interesse quotidiano per l opinione pubblica. La rilevanza che lo sport ha assunto nel corso degli anni a livello globale si evince, ad esempio, dall emanazione di numerosi atti e accordi, a partire dalla Carta Olimpica 1 o dalla Carta internazionale dell educazione fisica e dello sport, 2 che attribuiscono all attività sportiva un ruolo essenziale nella tutela della salute e nell educazione degli individui, diffondendo quei principi e quei valori che sono fondamentali per la formazione dell identità personale, soprattutto dei giovani. Tuttavia, con il passare degli anni, lo sport si è trasformato in un vero e proprio business, con conseguente esplosione di interessi economici che, di fatto, ne inficiano l essenza e sollevano nuove problematiche sociali, politiche, ma anche giuridiche. In tal senso è recente la presa di coscienza da parte del mondo giuridico dell esistenza e della costante espansione del cosiddetto diritto dello sport (moderna branca del diritto in continua evoluzione); un insieme di norme, sostanziali e processuali, statali o figlie dell ordinamento interno, che presentano inerenze con l ambito sportivo. A fronte di una siffatta struttura, è facile comprendere come i rapporti giuridici nascenti in ambito sportivo trovino, dunque, una complessa regolamentazione, composta da disposizioni normative nazionali e comunitarie, regole delle organizzazioni statali e regole delle organizzazioni internazionali. L intento di questo elaborato è, quindi, quello di esaminare un tema quale la libera circolazione degli sportivi nel territorio comunitario attraverso 1 La Carta è datata 1894, ed è un vero e proprio statuto dell ordinamento sportivo internazionale, su cui si basa la regolamentazione del neonato Comitato interministeriale dei Giochi Olimpici, divenuto poi nel 1900 Comitato olimpico internazionale (CIO). 2 La Carta, approvata dall UNESCO nel 1978, pone lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport al servizio del progresso umano, al fine di favorire e diffondere la pratica sportiva. 1

3 un analisi delle fonti comunitarie, delle norme poste dall ordinamento sportivo e delle decisioni giurisprudenziali intervenute per opera della Corte di giustizia dell Unione europea. Partendo da una definizione di lavoratore comunitario, si analizza, poi, la libera circolazione delle persone, la quale si specifica in tre fondamentali diritti: quello della libera circolazione dei lavoratori (artt del trattato CE), quello di stabilimento (artt ) e quello di libera prestazione di servizi (artt ). Ovviamente, correlato alla libertà di circolazione e alla libera prestazione di servizi, assume notevole importanza nella dottrina comunitaria il principio di non discriminazione. Dopo aver definito il quadro giuridico comunitario inerente, l analisi si focalizzerà sulla relazione esistente tra sport e diritto comunitario, tracciando le linee generali dell azione comunitaria nel settore dello sport e facendo riferimento alla disciplina attinente alla libera circolazione dei lavoratori, applicabile al lavoratore sportivo; a conclusione del secondo capitolo sarà riportata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, con due sentenze che hanno posto le basi della famosa sentenza Bosman, la quale ha rivoluzionato la libera circolazione degli sportivi nell Unione europea. Proprio da quest ultima sentenza discende una copiosa giurisprudenza, che porterà ad un nuovo approccio verso lo sport e ad un crescente interesse in ambito comunitario per tale settore. Saranno passati in rassegna casi, tratti dalle più svariate discipline, di atleti comunitari, extracomunitari (in senso stretto) ed extracomunitari provenienti da paesi che godono di accordi di cooperazione e libera circolazione con l Unione europea. Infine, si analizzeranno quelle che sono le misure adottate da diversi attori nazionali ed internazionali (leghe, federazioni) per conciliare la tutela dei vivai, che permette di sopravvivere e di salvaguardare l aspetto economico delle società, con il rispetto dei principi di libera circolazione e non discriminazione in ambito comunitario; l Unione europea, tramite la giurisprudenza della Corte di giustizia, è entrata più volte in contrasto con i suddetti attori internazionali, al fine di salvaguardare i principi in questione. In particolare la normativa UEFA (home grown players) e la normativa FIFA (6+5) (per rimanere nel calcio, ma federazioni di altri sport hanno seguito la stessa strada) dirette a tutelare vivai e rappresentative nazionali, 2

4 hanno acuito lo scontro con l Unione europea, fino a raggiungere un compromesso che, probabilmente, non accontenta nessuno. Il dibattito su tali questioni presentate in ultima analisi è sempre acceso ed in continua evoluzione di questi tempi: l obiettivo di questo elaborato è quello di tracciare delle possibili vie di sviluppo in questa diatriba più che mai attuale in ambito comunitario. 3

5 CAPITOLO 1: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 1. Aspetti generali Quando si parla di diritto, un riferimento esclusivo e limitato alla normativa nazionale sarebbe riduttivo e poco corretto, visto che il nostro Paese fa parte della Comunità europea fin dal 1957, a seguito della stipulazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. 1 Tra i settori in cui il diritto comunitario ha svolto e svolge la sua funzione preponderante di uniformatore spicca sicuramente il diritto del lavoro. L estrema rilevanza della disciplina della libera circolazione delle persone, sottolineata già dall originario Trattato di Roma, 2 emerge anche dalla conferma dell affiancamento ad altre libertà riconosciute come quelle delle merci, dei servizi e dei capitali, nel Trattato CE: le quattro libertà fondamentali sono,quindi, associate all obiettivo dell attuazione del mercato interno, infatti la libera circolazione ha una caratterizzazione prettamente economica all interno del Trattato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della Comunità. Tale caratterizzazione viene rispecchiata nella premessa del Regolamento n.1612/1968, laddove si afferma che la mobilità della manodopera nella Comunità deve essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la 1 Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1958, istituisce e disciplina la Comunità economica europea (CEE). 2 L art. 3 del Trattato istitutivo della Cee prevedeva la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. 4

6 sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell economia degli Stati membri. 3 Tra le quattro libertà fondamentali, la libera circolazione dei lavoratori è essenziale per garantire quella mobilità della manodopera che, assicurando una migliore allocazione delle risorse e favorendo l integrazione tra i diversi popoli, è garanzia di progresso economico e sociale. E evidente come la Corte affermi, in maniera univoca, che quelli attribuiti dall art.39 del Trattato sono diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare: la suddetta norma impone agli Stati membri un obbligo preciso, che non richiede l emanazione di alcun ulteriore provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e non consente a questi ultimi alcuna discrezionalità sulla sua applicazione. 4 Nel corso del tempo sono seguite numerose modifiche al Trattato CEE: l Atto Unico Europeo (1987), che attua il mercato unico; il Trattato di Maastricht (1992), che istituisce l Unione Europea; il Trattato di Amsterdam (1997) che modifica il Trattato sull'unione europea; il Trattato di Nizza (2003), che modifica, in particolare, l articolazione giudiziaria della Comunità; il Trattato di Atene (2003) con le modifiche conseguenti all allargamento della Comunità ai paesi dell Est; infine, la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), che rafforza la partecipazione democratica sul territorio europeo e la capacità dell'unione europea di promuovere quotidianamente gli interessi dei propri cittadini, dotando l'ue di mezzi adeguati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo attuale. Come già detto in precedenza, una delle libertà fondamentali previste dal Trattato CE è proprio la libera circolazione dei lavoratori all interno della Comunità europea; prima che la giurisprudenza comunitaria, e in seguito il legislatore, intervenisse ed estendesse questa libertà al semplice fatto dell essere cittadini, la possibilità di circolare liberamente in tutto il territorio comunitario era collegata alla qualità dell essere un lavoratore 3 Roccella M., Treu T.: Diritto del lavoro della Comunità Europea, IV edizione, 2007, CEDAM, Padova. 4 Corte di Giustizia, causa C-41/74, Van Duyn Home Office, 1974, p.to 6. 5

7 subordinato. Solo successivamente il principio di libera circolazione è stato esteso al semplice fatto dell essere cittadino europeo. 5 Questo significa che i lavoratori, o anche aspiranti tali, possono svolgere la propria attività lavorativa in qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei lavoratori cittadini dello Stato ospitante; non è ammessa alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l accesso, lo svolgimento del rapporto di lavoro e la retribuzione, fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria (paragrafo 5 del corrente capitolo). Il contenuto fondamentale del diritto di libera circolazione è identificabile, infatti, nella garanzia di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, in ogni Stato membro, fra lavoratori nazionali e lavoratori provenienti da altri paesi della Comunità. Il divieto di discriminazione in relazione all accesso al lavoro permette di rendere operativo il principio generale stabilito dall art.7 del Trattato, secondo il quale è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. 6 Per approfondire il tema della libera circolazione, strettamente collegato, come anticipato, all applicazione del principio di non discriminazione, ritengo necessario procedere con l'individuazione delle fonti di tale diritto tutelato a livello comunitario, per passare, poi, ad esaminare la nozione comunitaria di lavoratore, utile per comprendere meglio l attuazione di tali principi comunitari. 2. Il diritto di libera circolazione nelle fonti Il tema della libera circolazione è delineato già nel Trattato CECA 7 e nel Trattato Euratom, 8 per trovare, poi, pieno riconoscimento nell art.48 del Trattato CEE (Trattato di Roma 1957), ora art. 39 TCE. 5 L art.17 del Trattato di Amsterdam istituisce il concetto di cittadinanza dell Unione, secondo cui è cittadino dell Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest ultima. 6 Roccella M, Treu T., Diritto del lavoro della Comunità europea, IV edizione, 2007, CEDAM, Padova, p Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell acciaio,

8 Spetta al Consiglio, mediante l emanazione di direttive 9 o regolamenti 10 e deliberando a maggioranza qualificata, il compito di mettere in atto le misure necessarie per l attuazione ed il rispetto del diritto di libera circolazione sul territorio comunitario. In via preliminare, l art.18 del Trattato CE definisce il concetto di cittadinanza europea, prevedendo che ogni cittadino dell'unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. In questo senso, appare evidente, quindi, come la libertà di circolazione non sia solo principio fondamentale dell ordinamento comunitario, ma anche, unitamente al diritto di soggiorno, diritto fondamentale del cittadino europeo ai sensi dell art.18 n.1 TCE, non subordinato all esercizio di un attività economica. 11 Più recente è, invece, un altra fonte rilevante ai fini della libera circolazione dei lavoratori, cioè la Carta di Nizza (2000), il cui art.15 disciplina la Libertà professionale e diritto di lavorare, secondo cui: - ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata; - ogni cittadino dell'unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro; - i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'unione europea. 8 Trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica, Le direttive non hanno portata generale, ma vincolano solo lo Stato o gli Stati membri destinatari, e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono ai destinatari un obbligo di risultato, lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi. Le direttive non sono direttamente applicabili, ma hanno efficacia mediata, ossia creano diritti e obblighi soltanto in seguito all'adozione da parte dei singoli Stati membri degli atti con cui vengono recepite. 10 I regolamenti hanno portata generale, i destinatari sono, infatti, tutti i soggetti giuridici comunitari, Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi; la portata generale del regolamento è sottoposta alla verifica della Corte di giustizia sotto il profilo della sua impugnabilità da parte dei singoli, visto che possono impugnare solo quegli atti che li riguardino direttamente e individualmente, cioè gli atti che non abbiano portata generale. Si tratta, inoltre, di strumenti obbligatori in tutti gli elementi: le norme che essi pongono in essere sono destinate a disciplinare la materia e vanno osservate come tali dai destinatari. 11 Di Martino A., Diritto di cittadinanza dell Unione europea ed interpretazione estensiva del diritto di circolazione e di soggiorno, Associazionedeicostituzionalisti.it,

9 I diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea assumono, con l entrata in vigore dell art.6 del Trattato di Lisbona (2009), la forza giuridica dei trattati comunitari, entrando di fatto, la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, tra le fonti vincolanti dell ordinamento comunitario. Tuttavia, sul valore della Carta di Nizza si ritornerà nel corso del capitolo in tema di discriminazione e rispetto dei principi fondamentali dell Unione europea (paragrafo 5). Per procedere ad un esame completo delle fonti del diritto di libera circolazione all interno del territorio comunitario, è necessario analizzare il cosiddetto diritto comunitario derivato. Bisogna risalire fino al 1961 per trovare la prima disciplina in materia di libera circolazione dei lavoratori, si tratta del Regolamento n.15 del 1961 relativo ai primi provvedimenti per l attuazione della libera circolazione dei lavoratori all interno della Comunità ; la norma di apertura di tale regolamento prevede che ogni cittadino di uno Stato membro è autorizzato ad occupare un impiego subordinato sul territorio di un altro Stato membro, qualora per il posto vacante non sia disponibile nessun lavoratore idoneo tra la manodopera appartenente al mercato regolare del lavoro dell altro Stato, sancendo di fatto la priorità del mercato nazionale del lavoro. Accanto al Regolamento n.15 del 1961 è stata emanata la Direttiva del 16 agosto 1961 in materia di procedure e di pratiche amministrative relative all ingresso, all occupazione e al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità ; sia il regolamento, che la direttiva hanno mantenuto l esigenza del rilascio al lavoratore migrante comunitario di un permesso di lavoro, tuttavia la direttiva ha facilitato la mobilità intracomunitaria, abolendo l obbligo del visto d entrata sia per il lavoratore migrante che per i suoi familiari, consentendo di subordinare l ingresso all interno di ciascuno Stato membro alla sola presentazione di una carta di identità valida o di un passaporto, rilasciati dal paese d origine. La seconda fase del processo di attuazione della libera circolazione dei lavoratori è stata avviata con il Regolamento n.38 del 1964 per giungere, poi, all adozione del Regolamento n.1612 e della Direttiva 360, entrambi datati

10 Il regolamento n.38/64 ha esteso l ambito soggettivo dei beneficiari del diritto di libera circolazione ad alcune categorie di lavoratori fino ad allora escluse (stagionali, frontalieri) ed ha sostituito il criterio di priorità del mercato nazionale del lavoro con l opposto criterio della priorità del mercato comunitario del lavoro: 12 la priorità del mercato comunitario del lavoro ha trovato, tuttavia, una limitazione nel mantenimento della clausola di salvaguardia, in forza della quale a ciascuno Stato membro è riconosciuta la facoltà di sospendere l applicazione del principio (di priorità del mercato comunitario) fissato dal regolamento, qualora si fosse verificata una situazione di eccedenza di manodopera in una data regione o professione. 13 Infine, è doveroso ricordare la Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi, ove è previsto che per una serie di condizioni di lavoro e di occupazione si applichi al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato il diritto dello Stato nel quale egli svolge la prestazione. 14 I lavoratori distaccati, infatti, a differenza dei lavoratori definiti dall art.39, non accedono direttamente al mercato del lavoro del paese membro ospite, ma seguono il datore di lavoro, che svolge la propria prestazione transnazionale di servizi rimanendo stabilito prevalentemente nel proprio paese d origine. 15 La Direttiva ha portato a definire un quadro di regole alle quali gli Stati membri hanno dovuto attenersi nella definizione delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati temporaneamente sul proprio territorio da imprese stabilite in altro Stato membro: in particolare l intento 12 Regolamento 38/1964 art. 1.1: diritto di ogni cittadino di uno Stato membro di occupare un impiego subordinato sul territorio di un altro Stato membro quando il posto vacante sia stato segnalato al competente ufficio del lavoro e di rispondere a qualsiasi nuova offerta d impiego in qualsiasi regione o professione. 13 Roccella M., Diritto del lavoro della Comunità europea, IV edizione, 2007, CEDAM, Padova, p.74 ss. 14 Corte di Giustizia, causa C-279/80, Procedimento penale a carico di A.J. Webb, 1981, p.to 16: l art. 60 comma III, ha anzitutto lo scopo di rendere possibile al prestatore di servizi l esercizio della propria attività nello Stato membro destinatario della prestazione, senza alcuna discriminazione nei confronti dei cittadini di tale Stato. Esso non implica, tuttavia, che qualsiasi disciplina nazionale che si applichi ai cittadini di tale Stato e si riferisca normalmente ad un attività permanente delle imprese stabilite in tale Stato, possa essere integralmente applicata anche ad attività di carattere temporaneo esercitate da imprese aventi sede in altri Stati membri. 15 Giubboni S. Libera circolazione dei lavoratori e libera prestazione dei servizi nell ordinamento comunitario, Urge working paper 1/2009, p.6. 9

11 è stato quello di assicurare una tendenziale parità di trattamento tra le imprese che svolgono una prestazione di servizi transnazionale e quelle del paese ospitante. 16 È posta in primo piano, quindi, la necessità difendere le imprese interne dalla concorrenza di quelle estere, le quali avrebbero potuto avvantaggiarsi dal fatto che il costo del lavoro fosse più basso, e si è puntato a tutelare l attività dei lavoratori interni, proteggendo le imprese che li avessero impiegati. Le tre ipotesi considerate dalla Direttiva n.96/71 sono: un impresa che distacchi un lavoratore per conto proprio e sotto la propria direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell ambito di un contratto concluso tra l impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l impresa che lo invia (art.1, par.3, lett.a); un impresa che distacchi un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l impresa che lo invia (art.1, par.3, lett. b); infine, è considerata l impresa di lavoro temporaneo o che svolga attività di cessione temporanea di lavoratori, la quale distacchi un lavoratore presso un impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l impresa di lavoro temporaneo o l impresa che lo cede temporaneamente (art.1, par.3, lett.c). In tutti e tre i casi è necessario che venga mantenuto un rapporto giuridico diretto tra lavoratore distaccato e impresa di appartenenza, per tutta la durata del distacco; ciò presuppone l esistenza di criteri che permettano di definire chiaramente chi è il datore di lavoro del lavoratore distaccato, e sarebbe opportuno che tali criteri venissero definiti dalla Commissione, o in via interpretativa, dalla Corte di giustizia. 17 Tuttavia, la Direttiva 96/71 si presenta come uno strumento di tutela della concorrenza, volto ad individuare regole ben definite per le imprese e limiti 16 Carabelli U., Una sfida determinante per il futuro dei diritti sociali in Europa: la tutela dei lavoratori di fronte alla libertà di prestazione dei servizi nella CE, RGL I/ Borelli S., Un possibile equilibrio tra concorrenza leale e tutela dei lavoratori. I divieti di discriminazione, LD, 2008, p

12 alle normative poste in essere dagli Stati membri per tutelare i mercati nazionali; la tutela dei lavoratori viene così posta in secondo piano, come obiettivo da raggiungere in via indiretta, infatti gli interventi dell Unione europea sono spesso finalizzati a rafforzare il mercato ed a tutelare le libertà economiche, che, al tempo stesso, si propongono di fungere da strumenti di protezione lavoratori, con il risultato di fallire entrambi gli obiettivi. 18 In sintesi si può parlare di una direttiva che lascia alla Corte di Giustizia il compito di vegliare a che la protezione dei lavoratori non superi il limite consentito dal principio di libera circolazione dei servizi. 19 Proseguendo nell analisi relativa alle fonti comunitarie nel campo dei servizi, nel nuovo millennio la Direttiva 2006/ mira a realizzare, entro il 2010, un mercato interno dei servizi volto ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell UE, il tutto in un ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati;. tuttavia, alcuni dubbi sull effettivo valore della Direttiva 2006/123/CE sorgono in riferimento al caso di evidente contrasto con altre disposizioni contenute in documenti comunitari precedenti, infatti saranno queste ultime a prevalere. 21 Nel dettaglio, tale direttiva sui servizi riconosce l esigenza di valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l accesso ad un attività o il suo esercizio nell ambito della libertà di stabilimento. 22 Tra le principali novità della cosiddetta Direttiva Servizi vi è sicuramente il principio della libertà di prestare servizio, il quale prevede, in base ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, il divieto per gli Stati di imporre al prestatore di servizi di un altro Stato membro requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano 18 Orlandini G., La disciplina comunitaria del distacco dei lavoratori fra libera prestazione di servizi e tutela della concorrenza: incoerenza e contraddizioni nella direttiva n.71 del 1996, ADL 2/ Orlandini G., La disciplina comunitaria del distacco dei lavoratori fra libera prestazione di servizi e tutela della concorrenza: incoerenza e contraddizioni nella direttiva n.71 del 1996, ADL 2/ La Direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno è conosciuta anche come Direttiva Servizi ed è stata approvata il 12 dicembre Malatesta A., Principio dello Stato di origine e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno: una partita finita?, RDIPP, 2007, p.293 ss. 22 Direttiva 2006/123/CE, considerando n

13 giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell ambiente. Tale principio si è sostituito, nella versione finale della direttiva, al cosiddetto principio del paese d origine, in base al quale il prestatore di servizi sarebbe soggetto alle disposizioni dello Stato membro di provenienza, previsto nella prima formulazione della proposta Bolkestein, 23 che tante polemiche ha suscitato. 24 Dal punto di vista dottrinale i vari strumenti di diritto derivato si differenziano tra loro per quel che riguarda, ad esempio, l efficacia e l applicabilità diretta, la motivazione, la forza giuridica, la procedura di adozione e la destinazione. L art. 249 sancisce la tipologia degli atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze loro attribuite: regolamenti, direttive e decisioni, 25 raccomandazioni 26 e pareri. 27 Questi atti sono posti in essere dal Consiglio e dalla Commissione o dal Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, secondo la procedura di codecisione; 28 inoltre, è il caso di precisare che gli atti in questione non possono avere l effetto di restringere o modificare la portata di una norma del Trattato o della giurisprudenza relativa a quella stessa norma. Infine, nel sistema delle fonti del diritto comunitario va considerata, ovviamente, anche la giurisprudenza comunitaria e la dottrina comunitaria in materia, sempre più cospicua con il passare degli anni ed in grado di influenzare gli orientamenti comunitari. 23 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'unione europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione europea nel febbraio La direttiva è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre 2006, divenendo formalmente la direttiva 2006/123/CE. 24 Orlandini G., Giubboni S., La direttiva Bolkestein e diritti dei lavoratori europei, URGE sulla direttiva Bolkestein, Le decisioni sono obbligatorie in tutti gli elementi per i destinatari da esse designati. Caratteristica essenziale è la portata individuale, pertanto, quando è rivolta ai singoli individui, essa costituisce espressione di un'attività amministrativa piuttosto che normativa. 26 Le raccomandazioni hanno il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni; ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. 27 I pareri possono essere emanati oltre che dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, anche dalla Corte di giustizia, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni. Il parere tende a fissare il punto di vista dell istituzione che lo emette, in ordine ad una specifica questione. 28 Art. 251 Trattato di Maastricht, è definita ora procedura ordinaria secondo l art.294 del Trattato di Lisbona. 12

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