Anno 2012 N.RF209. La Nuova Redazione Fiscale NUOVO REGIME DELL IVA PER CASSA - OPZIONE DAL 1 DICEMBRE

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1 Anno 2012 N.RF209 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO NUOVO REGIME DELL IVA PER CASSA - OPZIONE DAL 1 DICEMBRE RIFERIMENTI ART. 6, DPR 633/72; ART. 7, DL 185/2008, ART. 32-BIS, DL 83/2012; DM 11/10/2012 CIRCOLARE DEL 24/10/2012 Sintesi: dal prossimo 01/12 i contribuenti con volume d affari non superiore ad potranno scegliere di applicare il nuovo regime dell'iva per cassa. Il decreto attuativo: - dispone che l Iva diviene esigibile (detraibile) al momento del pagamento (o incasso) del corrispettivo e comunque entro 1 anno dall effettuazione dell operazione, tranne il caso in cui il concessionario, o committente, sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima di tale termine; - rimanda ad apposito Provvedimento delle Entrate le modalità di esercizio dell opzione e della revoca; - precisa che qualora venga superato il limite di , il regime speciale viene meno per le operazioni effettuate a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia. Con il recente DM 11/10/2012 il MEF ha dato attuazione alla "nuova" Iva per cassa introdotta dal cd. Decreto Crescita (v. Info Fisco 171/2012). Il decreto anticipata l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate nell anno in corso a partire dal 1 dicembre AMBITO APPLICATIVO DELLA NUOVA IVA PER CASSA L'art. 32-bis DL 83/2012 ha riformulato la disciplina dell IVA per cassa stabilendo che: per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da operatori con volume d affari non superiore ad (rispetto ai precedenti ) nei confronti di soggetti passivi d imposta esercenti attività di impresa, arte o professione l IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Tale regime è applicabile previo esercizio di una opzione da parte del contribuente. Altre disposizioni: le altre norme che disciplinano l'iva per cassa: dell attuale disciplina di cui all'art. 7 DL185/2008: saranno abrogate a decorrere dall'01/12/2012 dell art. 6 c. 5 Dpr 633/72 (operazioni nei confronti degli enti pubblici): rimangono invece in vigore. DECORRENZA Le disposizioni contenute nel DM 11/10/2012 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'01/12/2012. Relazione illustrativa: limitatamente all anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre PRESUPPOSTI DEL NUOVO REGIME Possono avvalersi della nuova IVA per cassa i contribuenti che nell anno precedente: hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 2 milioni di euro.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 209/2012 Pag. 2 / 6 Nota: la relazione illustrativa al DM, precisa che nel calcolo del volume d affari vanno considerate: - sia le operazioni assoggettate al regime dell IVA per cassa - sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette al reverse charge ). OPZIONE Il nuovo regime dell' Iva per cassa è applicabile, previa opzione del cedente/prestatore, secondo le modalità individuate con apposito Provvedimento delle Entrate. Efficacia retroattiva: l opzione avrà effetto a decorrere, alternativamente: dall'01/01 dell anno in cui è esercitata dalla data di inizio dell attività (se avviata in corso d anno) Il Provvedimento dovrà chiarire se troverà applicazione la disciplina del comportamento concludente (ex Dpr 442/1997), con successiva comunicazione dell'opzione in dichiarazione IVA annuale. Operazioni precedenti: le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino al 31/12 precedente l opzione, non possono rientrare nella disciplina dell IVA per cassa. Così, considerato che il regime di cassa si estende anche le operazioni passive (v. sotto): se un professionista o un impresa optano per nuovo regime dal 2013 l Iva per le operazioni passive effettuate e fatturate nel 2012 ma registrate nel 2013 (previa rilevazione delle "fatture da ricevere") andrà detratta solo al momento del pagamento, e non a quello alla registrazione. OBBLIGHI DEL CEDENTE/PRESTATORE per i soggetti che optano per il regime di cassa in oggetto esigibilità dell'iva sulle fatture emesse: l'iva diviene a debito al momento dell'incasso del corrispettivo della vendita/prestazione detrazione Iva sugli acquisti: l'iva relativa "agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi" In pratica, il contribuente dovrà: IVA A DEBITO IVA A CREDITO versare l IVA a debito nella liquidazione mensile/trimestrale del periodo dell'incasso detrarre l IVA a credito delle fatture ricevute dai vari fornitori solo nella liquidazione mensile/trimestrale in cui è avvenuto il relativo pagamento DUBBIO: in merito al decreto attuativo non sfugga il dubbio se tali concetti si applichino: ai soli acquisti di beni/servizi necessari ad effettuare l'operazione in esigibilità differita: ciò pare la soluzione più logica se l'esigibilità differita potesse essere applicata per ogni singola operazione attiva posta in essere oppure alla totalità delle operazioni passive effettuate dal contribuente: in tal caso il regime di esigibilità differita dovrebbe risultare esteso a tutte le operazioni attive effettuate. Non appare infatti sostenibile che l'esigibilità differita applicata limitatamente a poche operazioni possa obbligare alla detrazione dell'iva solo al momento del pagamento per tutti gli acquisti effettuati nell'attività.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 209/2012 Pag. 3 / 6 LIMITE TEMPORALE ALL ESIGIBILITÀ Analogamente a quanto previsto nel previgente art. 7 DL 185/08: trascorsi 365 giorni dal momento in cui l operazione è effettuata, l Iva diviene comunque a debito in deroga: in presenza di difficoltà finanziarie comprovate da procedure concorsuali intervenute in tale periodo, il momento impositivo rimane quello del pagamento. N.B.: non è stato riproposto il riferimento alle "procedure esecutive"; non rileverà più, dunque, il fatto che il fornitore si sia risolto nel procedere all'attività di pignoramento del debitore. OPERAZIONI ATTIVE In merito alle operazioni attive, l art. 4 del DM precisa che: il cedente/prestatore che opta per tale regime deve adempiere ai consueti obblighi previsti dal DPR 633/72 (emissione delle fatture, tenuta dei registri, ecc.). le operazioni in esame concorrono alla determinazione del volume d affari e del pro-rata con riferimento al momento di effettuazione dell operazione l imposta dovuta va computata nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre nel corso del quale: è incassato il corrispettivo ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione. ANNOTAZIONE IN FATTURA L applicazione dell IVA per cassa deve risultare da apposita annotazione nella fattura di vendita (art. 32-bis, DL 83/2012). In particolare, nelle fatture emesse occorre riportare: Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis del DL 83/2012 Resta fermo, precisa la relazione illustrativa al DM, che l omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale. INCASSO PARZIALE Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l Iva diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell operazione. OPERAZIONI PASSIVE Nell art. 5 del DM in esame si prevede che il diritto alla detrazione dell IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato a partire: dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati ovvero decorso un anno dal momento in cui l imposta diviene esigibile: secondo le regole ordinarie alle condizioni esistenti in tale momento. PAGAMENTO PARZIALE Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell IVA sorge in capo al soggetto che ha esercitato l opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 209/2012 Pag. 4 / 6 OBBLIGHI PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE Per i cessionari o committenti il diritto alla detrazione dell IVA sorge ordinariamente al momento di "effettuazione" dell operazione a prescindere dal fatto che il pagamento non sia stato ancora eseguito. Resta fermo che laddove il cessionario/committente dell operazione abbia, a sua volta, esercitato l opzione per la liquidazione dell IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta gli spetterà solo all atto del pagamento del relativo corrispettivo. DECADENZA/ REVOCA DELL OPZIONE Qualora il volume d affari superi, nel corso dell anno, la soglia di 2 milioni di euro: viene meno il regime dell IVA per cassa a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Pertanto, per le operazioni sia attive che passive il contribuente riprende ad applicare le regole ordinarie dal mese successivo al superamento del suddetto limite. In particolare, nella liquidazione relativa all ultimo mese di applicazione dell IVA per cassa: va computata a debito l IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. si detrae l Iva a credito relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. Nota: come precisato dalla Relazione illustrativa al DM ciò è finalizzato ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell imposta. OPERAZIONI ESCLUSE DAL NUOVO REGIME Sono escluse dalla nuova disciplina dell IVA per cassa: OPERAZIONI ATTIVE OPERAZIONI PASSIVE - le operazioni effettuate nell ambito dei cd regimi speciali IVA - le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati - le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l IVA mediante il meccanismo del reverse charge - le operazioni con IVA ad esigibilità differita (art. 6 co. 5, DPR 633/72) acquisto di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge gli acquisti intracomunitari di beni le importazioni di beni le estrazioni di beni dai depositi IVA REGIMI SPECIALI E REVERSE CHARGE Come anticipato, oltre alle operazioni per le quali l esigibilità differita si applica in virtù dell art. 6 comma 5 del DPR 633/72, la nuova disciplina dell IVA per cassa resta preclusa: ai soggetti che si avvalgono di un regime speciale IVA: nel regime monofase (art. 74, DPR 633/72) quale ad es. editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc. nel regime del margine dei beni usati (art. 36, DL 41/95) nel regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74 ter, DPR 633/72).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 209/2012 Pag. 5 / 6 ai soggetti che, in base al meccanismo del reverse charge, non addebitano l IVA in fattura in quanto la qualifica di debitore d imposta fa capo al cessionario/committente. DEROGHE: nessuna preclusione dovrebbe sussistere, invece, per i contribuenti che si avvalgono di un regime speciale di detrazione dell imposta. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette: al regime agricolo (art. 34, DPR 633/72) al regime dell agriturismo (art. 5, L. 96/06) al regime forfetario delle associazioni non lucrative (L. 398/91) al regime degli intrattenimenti (art. 74, DPR 633/72). Pertanto, il riferimento ai regimi speciali va interpretato in senso stretto, ovvero senza estendersi a quei regimi caratterizzati da una particolare modalità di determinazione dell imposta che può essere detratta. ATTIVITÀ SEPARATE (art. 36 DPR 633/72): la relazione illustrativa al decreto precisa che il regime dell IVA per cassa può essere adottato, per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell IVA, da soggetti che, previa separazione dell attività applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario VIETATA AMMESSA APPLICAZIONE NUOVA IVA PER CASSA regime monofase (editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.) regime del margine dei beni usati regime speciale per agenzie di viaggi e turismo (art. 74 ter, DPR 633/72) regime agricoltura (art. 34, DPR 633/72) regime agriturismo (art. 5, L. 96/06) regime forfetario delle associazioni non lucrative (L. 398/91) regime degli intrattenimenti (art. 74, DPR 633/72). ALTRE IPOTESI DI ESIGIBILITÀ DIFFERITA La disciplina in esame non si applica alle operazioni per le quali è già prevista, in via ordinaria e senza alcun limite annuale, l esigibilità differita dell imposta. Si tratta, in particolare: delle cessioni di prodotti farmaceutici da parte dei farmacisti (art. 6 c. 5 Dpr 633/72) delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di (art. 6 c. 5 Dpr 633/72): - Stato - ASL ed enti ospedalieri - Enti pubblici territoriali e consorzi - enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico - CCIAA - enti pubblici di assistenza e beneficienza - istituti universitari - enti di previdenza delle cessioni di beni/prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni di cui all art. 4 c. 4 Dpr 633/72 Per questi, l esigibilità differita, essendo il regime naturale, trova applicazione senza specifica evidenza in fattura. Per contro, essa è richiesta qualora il cedente/prestatore intenda avvalersi dell esigibilità ordinaria.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 209/2012 Pag. 6 / 6 NUOVO REGIME IVA PER CASSA NOVITA IN SINTESI La contabilizzazione dell IVA è differita al momento dell'incasso (o pagamento) Entro un anno l imposta diviene comunque esigibile (detraibile) a meno che l acquirente o committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali Se viene superato il limite, si applicano le regole ordinarie a partire dal mese successivo Sono escluse dal regime speciale le operazioni effettuate con privati o con clienti che applicano il reverse charge, le operazioni in regime speciale d imposta, le operazioni ad esigibilità differita ordinaria CEDENTE / PRESTATORE SOGGETTO IVA ITALIA VOLUME D AFFARI < > < CESSIONARIO COMMITTENTE Soggetto Iva italiano o non residente Soggetto Iva italiano o non residente Soggetto Iva italiano o non residente OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA < Privato SI SI SI NO APPLICABILITÀ IVA PER CASSA Si No, per superamento del volume d affari No, per mancanza del presupposto territoriale No, perché effettuata nei confronti di un soggetto privato

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