Riforma delle,pologie contra2uali e dell art del c.c. (Mansioni) Riforma disposizioni in materia di tempi di vita e di lavoro

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2 Cremona Assindustria 16 Luglio 2015 Riforma delle,pologie contra2uali e dell art del c.c. (Mansioni) Riforma disposizioni in materia di tempi di vita e di lavoro Gabriele Bonati 2

3 Riforma delle,pologie contra2uali e dell art del c.c. (Mansioni)

4 e revisione dell art in materia di mansioni Sul S.O. n. 34 alla Gazze2a Ufficiale n. 144 del , è stato pubblicato il D. Lgs , n. 81, recante Disciplina organica dei contrao di lavoro e revisione della norma,va in tema di mansioni, a norma dell'ar,colo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n Il decreto, salva diversa previsione fissata dal legislatore, è entrato in vigore il

5 Norme di cara+ere generale

6 La forma contra2uale comune (art.1) Il contra*o di lavoro subordinato a tempo indeterminato cos4tuisce la forma comune di rapporto di lavoro. NB: la disposizione era già contenuta nell art.1, comma 01 del D.Lgs. 368/2001. Il legislatore delegato ha ignorato la parte della legge delega che prevedeva che il contra*o a tempo indeterminato deve risultare più conveniente rispe*o agli altri 4pi di contra*o in termini di oneri direj e indirej (per il 2015 la norma è stata a*uata dalla L.190/2014) 6

7 ContraO colleovi (art.51) Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contra4 colle4vi si intendono: - I contraj collejvi nazionali; - I contraj collejvi territoriali o aziendali; s4pula4 dalle associazioni sindacali compara4vamente più rappresenta4ve sul piano nazionale e i contraj collejvi aziendali s4pula4 dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). 7

8 Collaborazioni genuine (co.co.co.) e superamento del contra+o a proge+o; Stabilizzazione dei co.co.co., del lavoro a proge+o e delle par@te IVA

9 Collaborazioni organizzate dal commi2ente (art.2) A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rappor@ di collaborazione che si concre@no in: - prestazioni di lavoro esclusivamente personali, - con@nua@ve, - le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal commi+ente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. N.B. La prima problema@ca interpreta@va (da coordinare con l art. 52, superamento del contra+o a proge+o) riguarda l esa+a portata della norma, vale a dire se la stessa interessa solo le co.co.co (anche occasionali) oppure tende a ricomprendere anche i contra4 a proge+o (co.co.pro). 9

10 Collaborazioni organizzate dal commi2ente (art.2) Al fine di evitare che alla collaborazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato, le possono richiedere alle commissioni di di a+estare l assenza dei prede4 requisi@. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato oppure da un consulente del lavoro. 10

11 Collaborazioni organizzate dal commi2ente (art.2) La presunzione di subordinazione non si applica (si considerano quindi lecite): a) alle collaborazioni per le quali gli accordi colleovi dalle associazioni sindacali più sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardan, il tra2amento economico e norma,vo, in ragione delle par,colari esigenze produove ed organizza,ve del rela,vo se2ore; b) alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intelle2uali per le quali è necessaria l'iscrizione in apposi, albi professionali; c) alle a4vità prestate nell esercizio della loro funzione dai componen, degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipan, a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini is@tuzionali in favore delle associazioni e società spor,ve dile2an,s,che affiliate alle federazioni spor,ve nazionali, alle discipline spor,ve associate e agli en, di promozione spor,va riconosciu, dal C.O.N.I. come individua@ e disciplina@ dall ar@colo 90 della legge 27 dicembre 2002, n N.B. Non è più prevista la deroga per i pensiona, di vecchiaia. 11

12 Collaborazioni organizzate dal commi2ente (art.2) Fino al completo riordino della disciplina dell dei contra4 di lavoro flessibile da parte della P.A., la presunzione di lavoro subordinato di cui si è de+o prima non trova applicazione nei loro Dal 1 gennaio 2017 in ogni caso le P.A. non possono più s@pulare contra4 di collaborazione. 12

13 Superamento del contra2o a proge2o (art.52) Le disposizioni degli ar@coli da 61 a 69- bis (LAVORO A PROGETTO) del decreto legisla@vo n. 276 del 2003, sono abrogate e con@nuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contra4 già in a+o alla data di entrata in vigore del decreto. Resta salvo quanto disposto dall ar@colo 409 cpc. 13

14 Lavoro a proge2o (art.52) Art (Controversie individuali di lavoro) Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie rela,ve a: 1) rappor, di lavoro subordinato privato, anche se non ineren, all'esercizio di una impresa; 2) rappor, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affi2o a col,vatore dire2o, nonché rappor, derivan, da altri contrao agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rappor, di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rappor, di collaborazione che si concre,no in una prestazione di opera con,nua,va e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a cara2ere subordinato; 4) rappor, di lavoro dei dipenden, di en, pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente aovità economica; 5) rappor, di lavori dei dipenden, di en, pubblici ed altri rappor, di lavoro pubblico, sempreché non siano devolu, dalla legge ad altro giudice. 14

15 Stabilizzazione delle collaborazioni, anche a proge2o e delle par,te IVA (art.54) Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contrao di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garan@re il corre2o u,lizzo dei contrao di lavoro autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro priva@ che procedano alla assunzione con contra+o di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggeo già par, di contrao di collaborazione coordinata e con,nua,va anche a proge2o e di persone,tolari di par,ta IVA (con cui abbiano intra2enuto rappor, di lavoro autonomo), fruiscono dell'es,nzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contribu,vi, assicura,vi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell assunzione. 15

16 Stabilizzazione delle collaborazioni, anche a proge2o e delle par,te IVA (art. 54) Quanto de+o trova applicazione a condizione che: a) i lavoratori interessa, alle assunzioni so2oscrivano, con riferimento a tu2e le possibili pretese riguardan, la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, ao di conciliazione in una delle sedi di cui all ar,colo 2113, comma 4, del codice civile, e all ar,colo 76 del decreto legisla,vo n. 276 del 2003; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per gius,ficato mo,vo soggeovo. L assunzione a tempo indeterminato alle preceden, condizioni comporta l es,nzione degli illeci, amministra,vi, contribu,vi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fao salvi gli illeci, accerta, a seguito di accessi ispeovi effe2ua, in data antecedente alla assunzione. 16

17 N.B. La parte del comma 1 dell art. 54 in commento che recita. soggej già par4 di contraj di contraj di collaborazione coordinata e con4nua4va anche a proge*o e di soggej 4tolari di par4ta IVA con cui abbiano intra*enuto rappor4 di lavoro autonomo,.. merita una riflessione nell individuazione dei des@natari, in par@colare: Se la regolarizzazione potrà riguardare tu4 i rappor@, sia quelli in corso al sia quelli già conclusi e non ancora contesta@ (la frase con cui abbiano intra*enuto rappor4 di lavoro autonomo sembrerebbe dare una risposta posi@va); Se de+a possibilità (non essendoci una virgola dopo par@te IVA ) riguardi solo le par@te IVA o anche le collaborazioni (si ri@ene interessi tu4 i cita@ sogge4; anche i rappor@ di collaborazione sono classifica@ autonomi) 17

18 Tipologia contra2uale Lavoro a proge2o (Co.co.pro) Revisione delle,pologie contra2uali Dal 25/06/2015 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs 81/2015) NON possono più essere s,pula, nuovi contra4; Ai contra4 in essere alla data del 25/06/2015 con@nuano ad applicarsi le disposizioni dall art. 61 all art. 69- bis del D. lgs. 276/2003, in pra@ca si possono concludere (si ri@ene) tenendo conto delle preceden@ disposizioni. In base a quanto indicato all art. 52, i contra4 in essere possono con@nuare anche nel 2016 (e oltre, fino al termine del proge+o) (*). In ogni caso, dal , possono anch essi essere stabilizza@ con la norma@va agevolata dei co.co.co. (*) Da chiarire se la presunzione della subordinazione di cui all art. 2 (collaborazioni organizzate dal commi2ente) verrà applicata anche ai co.co.pro. A mio avviso li ritengo esclusi, in quanto per tali contrao la subordinazione sca2a in mancanza del proge2o (art. 69, D. Lgs 276/2003) e delle condizioni che regolano il lavoro autonomo/ subordinato (da dimostrare e non da presumere) 18

19 Tipologia contra2uale Collaborazioni coordinate e con,nua,ve (Co.co.co) Revisione delle,pologie contra2uali Anche dopo il 25/06/2015 (giorno di entrata in vigore del DLgs 81/2015) possono essere s,pula, nuovi contra4. - Il 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle Co.co.co che realizzano: prestazioni esclusivamente personali, con@nua@ve, di contenuto ripe@@vo, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal commi+ente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro. - Restano invece co.co.co. oppure possono essere s@pulate nuove co.co.co., quelle: - Disciplinate da accordi colle4ve; - Prestate nell esercizio di professioni per le quali è necessaria l iscrizione ad albi; - Rela@ve a funzioni di amministrazione e controllo in collegi o commissioni - Rela@ve a prestazioni di lavoro rese a favore di associazioni e società spor@ve riconosciute dal Coni 19

20 Stabilizzazione delle collaborazioni, anche a proge2o e delle par,te IVA (art.54) La relazione tecnica sul punto ha precisato quanto segue: Si valuta che il complesso delle disposizioni di cui agli ar4coli 2 e da 52 a 54 sia foriero di determinare modifiche comportamentali, rispe*o all ordinamento vigente, dire*e ad an4cipare quota parte delle trasformazioni di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato nell anno 2015 per poter usufruire del beneficio contribu4vo previsto dall ar4colo 1, comma 118, della legge n. 190/

21 Co.Co.Pro Co.Co.Co Autonomo 2222 c.c. Dall entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015 (25/06/2015) non è più possibile so+oscrive contra4 a proge+o Dal si applica la disciplina del lavoro subordinato se si tra+a di : prestazioni di lavoro esclusivamente personali; con@nua@ve; le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal commi+ente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, salvo quelle lecite (*) Contra4 d opera leci@ (anche occasionale) Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispe4vo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confron@ del commi+ente,. Ai contra4 in essere con@nuano ad applicarsi le regole del proge+o Vale il contra+o cer@ficato a+estante l assenza dei prede4 requisi@ Titolari IVA - Non sca+a più la presunzione di collaborazione/ subordinazione In ogni caso dal possibile la stabilizzazione agevolata 21

22 (*) Si considerano lecite: a) le collaborazioni per le quali gli accordi colleovi dalle associazioni sindacali più sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardan, il tra2amento economico e norma,vo, in ragione delle par,colari esigenze produove ed organizza,ve del rela,vo se2ore; b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intelle2uali per le quali è necessaria l'iscrizione in apposi, albi professionali; c) le a4vità prestate nell esercizio della loro funzione dai componen, degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipan, a collegi e commissioni; d) Le collaborazioni rese a fini is@tuzionali in favore delle associazioni e società spor,ve dile2an,s,che affiliate alle federazioni spor,ve nazionali, alle discipline spor,ve associate e agli en, di promozione spor,va riconosciu, dal C.O.N.I. come individua@ e disciplina@ dall ar@colo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

23 ContraO non subordina, Dall entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (25/06/2015) Dal Si potranno NO co.co.pro SI co.co.co SI contra4 d opera (P.I. possibile presunzione co.co.pro??/ subordinazione) NO Associato in partecipazione con apporto di lavoro NO co.copro SI co.co.co, solo con sogge4 indica@ dal D. Lgs. e con contra+o cer@ficato SI contra4 d opera (senza presunzione co.co.pro/ subordinazione) NO Associato in partecipazione con apporto di lavoro

24 Superamento del contra+o di associazione in partecipazione

25 Associazione in partecipazione (art.53) Viene modificato l ar@colo 2549 del codice civile: a) Se l associato è una persona fisica l apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro; b) Viene abrogato il terzo comma che riguarda l apporto di LAVORO. I contrao di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fao salvi fino alla loro cessazione. 25

26 Mansioni

27 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrisponden@ all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ul@me effe4vamente svolte. Art c.c. previgente Previsto. 27

28 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. In caso di modifica degli asse4 aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenen@ al livello di inquadramento inferiore, purché rientran@ nella medesima categoria legale (Dirigen@ - Quadri Impiega@ Operai Art C.C.). Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo forma@vo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'a+o di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenen@ al livello di inquadramento inferiore, purché rientran@ nella medesima categoria legale, possono essere previste da contra4 colle4vi. (art. 2103, c.2-4) Art c.c. previgente Non previsto. 28

29 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. Nelle ipotesi prede+e (art. 2103, c.2,4), il mutamento delle mansioni è comunicato per iscri+o, a pena di nullità, e il lavoratore ha diri+o alla conservazione del livello di inquadramento e del tra+amento retribu@vo in godimento, fa+a eccezione per gli elemen@ retribu@vi collega@ a par@colari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavora@va (art. 2103, c.5). Esempi: indennità di funzione, indennità non limitazione di orario, ecc. Art c.c. previgente Non previsto. 29

30 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. Nelle sedi di cui 2113, quarto comma, o avan@ alle commissioni di cer@ficazione di cui all'ar@colo 76 del DLgs n. 276/03, possono essere s@pula@ accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della rela@va retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato oppure dal consulente del lavoro (art. 2103, c.6). Art c.c. previgente Non previsto 30

31 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diri+o al tra+amento corrispondente all'a4vità svolta e l'assegnazione diviene defini@va, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sos@tu@ve di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contra4 colle4vi, anche aziendali, s@pula@ da associazioni sindacali compara@vamente più rappresenta@ve sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi con,nua,vi (art. 2103, c.7). Art c.c. previgente Già previsto. Si specificava che il lavoratore sos@tuito doveva avere diri+o alla conservazione del posto di lavoro. Si prevedeva che l assegnazione diventava defini@va dopo il periodo fissato dalla contra+azione colle4va e comunque non superiore a 3 mesi (anche fraziona@). 31

32 Mansioni del lavoratore (art.3) DLgs 81/2015 il nuovo art c.c. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produ4va ad un' altra se non per comprovate ragioni tecniche, e produ4ve. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni pa+o contrario è nullo (art. 2103, c.8-9). Art c.c. previgente Già previsto, tranne le eccezioni alla nullità dei pa4 contrari. 32

33 L 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato. Art. 6. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'ar8colo 2103 del codice civile, come modificato dall'ar8colo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'ar8colo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sos8tuzione di lavoratori assen8 con dirico alla conservazione del posto, diviene defini8va quando si sia protraca per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contrad colledvi. 33

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35 Part,me Definizione (art.4) Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'ar,colo 3 del decreto legisla,vo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. N.B. Il nuovo provvedimento non dis,ngue più le diverse,pologie di part,me (orizzontale, ver,cale o misto) 35

36 Part,me Forma e contenu, DLgs 81/2015 Il contra+o di lavoro a tempo parziale è s@pulato in forma scri2a ai fini della prova (art.5, c.1). Nel contra+o di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione: - della durata della prestazione lavora@va - della collocazione temporale dell orario (giorno, se4mana, mese e anno) (art.5, c.2) Quando l organizzazione del lavoro è ar@colata in turni, l indicazione rela@va alla durata e alla collocazione temporale dell orario può avvenire anche mediante rinvio ai turni programma@ di lavoro ar@cola@ in fasce orarie (art.5, c.3) DLgs 61/2000 Già previsto dall art.2, c.1 Già previsto dall art.2c. 2 Non previsto 36

37 Part,me Lavoro supplementare DLgs 81/2015 Nel rispe2o di quanto previsto dai contrao colleovi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limi, dell'orario normale di lavoro di cui all'ar,colo 3 del decreto legisla,vo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le par, ai sensi dell'ar,colo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle seomane o ai mesi. DLgs 61/2000 Diversa formulazione art.3, c.1 37

38 Part,me Lavoro supplementare DLgs 81/2015 Se il contra+o colle4vo non regolamenta il lavoro supplementare, il datore di lavoro può chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% delle ore se4manali concordate. N.B. Il lavoro supplementare può essere presente in tuo i casi in cui non si superi il nomale orario di lavoro seomanale. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove gius@ficato da comprovate esigenze lavora@ve, di salute, familiari o di formazione professionale (art. 6, c2). N.B. Il rifiuto ingius,ficato potrebbe quindi essere ogge2o di provvedimento disciplinare. In questa ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull importo della retribuzione oraria globale di fa+o pari al 15%, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli is@tu@ retribu@vi indire4 e differi@ (art.6, c.2). DLgs 61/2000 Non previsto. Non previsto. 38

39 Part,me Lavoro straordinario DLgs 81/2015 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consen@to lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'ar@colo 1, comma 2, le+era c), del decreto legisla@vo n. 66 del (art.6, c.3). N.B. - Il lavoro straordinario può essere presente in tuo i casi in cui la prestazione superi il nomale orario di lavoro seomanale DLgs 61/2000 Già previsto dall art.3, c.5, ma con formulazione diversa (si faceva riferimento ai ver@cale e mis@) 39

40 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 Le possono stabilire (nel rispe+o del contra+o colle4vo) per iscri+o clausole alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata. (art.6, c.4). DLgs 61/2000 Diversa formulazione nall art.3, c.7 40

41 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 Il datore di lavoro che intende variare in aumento la durata della prestazione oppure modificare la collocazione temporale della stessa deve darne preavviso al lavoratore almeno 2 giorni lavora@vi prima, fa+e salve le diverse intese tra le par@. Il lavoratore ha anche diri+o a specifiche compensazioni nella misura e nelle forme fissate dai contra4 colle4vi (art.6, c.9). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.3, c.8 41

42 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 Qualora il contra2o colleovo non disciplini le clausole elas,che, datore di lavoro e lavoratore possono pa2uirle davan, alle commissioni di cer,ficazione (art. 76 del DLgs 276/2003). Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato oppure da un consulente del lavoro (de+e clausole devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavora@vi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata). In questo caso la variazione in aumento della prestazione lavora,va non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell orario comportano il diri+o alla maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%, comprensiva dell incidenza della retribuzione sugli is@tu@ retribu@vi indire4 e differi@ (art.4, c. 6). DLgs 61/2000 Non previsto Non previsto 42

43 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 E riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato per le clausole elas@che: - al lavoratore affe+o da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico- degenera@ve ingravescen@; - al lavoratore con coniuge, figli o genitori affe4 da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico- degenera@ve ingravescen@ oppure che deve assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavora@va (con percentuale di invalidità pari al 100% e con necessità di assistenza con@nua in quanto incapace di compiere gli a4 quo@diani della vita) - al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap (art.6, c.7). (segue) DLgs 61/2000 Già previsto dall art.3, c.9 43

44 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 E riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato per le clausole elas@che: - A norma dell art. 10 della L. 300/1970. Ai lavoratori studen@, iscri4 e frequentan@ corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di studio legali (hanno diri+o a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbliga@ a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi se4manali) (art. 6, c. 7). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.3, c.9 44

45 Part,me Clausole elas,che DLgs 81/2015 Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non di licenziamento. - (art.6, c.8). DLgs 61/2000 Già previsto 45

46 Part,me Principio di non discriminazione DLgs 81/2015 Il lavoratore - non deve ricevere un tra+amento meno favorevole rispe+o al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento; - Ha i medesimi diri4 di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo tra+amento economico e norma@vo è riproporzionato in ragione della rido+a en@tà della prestazione lavora@va (art.7). DLgs 61/2000 Già previsto (diversa formulazione) dall art.4 46

47 Part,me Periodo di prova e periodo di comporto DLgs 81/2015 I contra4 colle4vi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di mala4a ed infortunio in relazione all ar,colazione dell orario di lavoro. (art.7). DLgs 61/2000 Già previsto (formulazione diversa) dall art.4, c.2 47

48 Part,me La trasformazione DLgs 81/2015 Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto in (o viceversa) non di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in deve avvenire su accordo delle par@ risultante da a+o scri+o (art.8, cc.1 e 2). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.5, c.1 48

49 Part,me La trasformazione DLgs 81/2015 Hanno diri+o alla trasformazione del contra+o da in - i lavoratori affe4 da patologie oncologiche, - I lavoratori affeo da gravi patologie cronico- degenera,ve ingravescen,, con una rido+a capacità lavora@va, eventualmente anche a causa degli effe4 invalidan@ di terapie salvavita, accertata da una commissione medica is@tuita presso l ASL territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto viene trasformato nuovamente in (art.8, c.3). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.12bis, c.1 49

50 Part,me La trasformazione DLgs 81/2015 Hanno priorità a trasformare il contra+o da in - Il lavoratore con coniuge, figli o genitori affe4 da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico- degenera@ve ingravescen@ oppure che deve assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavora@va (con percentuale di invalidità pari al 100% e con necessità di assistenza con@nua in quanto incapace di compiere gli a4 quo@diani della vita) (art.8, c.4). - Il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap (art. 8, c.5). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.12bis, cc.2 e 3 50

51 Part,me La trasformazione DLgs 81/2015 Il lavoratore che ha trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto ha diri+o di precedenza nelle assunzioni con contra+o a tempo pieno per l espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria a quello ogge+o di rapporto (art.8, c.6). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.12ter 51

52 Part,me La trasformazione DLgs 81/2015 Il lavoratore può chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale di cui al DLgs 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro full,me in part,me, entro i limi, del congedo ancora spe2ante, per il periodo corrispondente, con una riduzione dell orario di lavoro non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg dalla richiesta (art.8, c.7). DLgs 61/2000 Non previsto 52

53 Part,me La Informa,va e trasformazione DLgs 81/2015 In caso di assunzione con contra+o il datore di lavoro è tenuto: - a darne tempes@va informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno in unità produ4ve site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scri+a in luogo accessibile a tu4 nei locali dell impresa - a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei lavoratori a tempo pieno (art.8, c.8). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.5, c.3 53

54 Part,me computo dei dipenden, DLgs 81/2015 I lavoratori sono computa@ in proporzione all orario svolto, rapportato a tempo pieno, ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina di fonte: - Legale; - Contra+uale. L arrotondamento opera per le frazioni di orario ecceden@ la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (art.9). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.6 54

55 Part,me Sanzioni DLgs 81/2015 Il giudice dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, su domanda del lavoratore quando manca la prova della s@pulazione a tempo parziale del contra+o di lavoro. Resta fermo per il periodo precedente la data della pronuncia del giudice (dalla sentenza): il diri+o alla retribuzione e al versamento dei contribu@ previdenziali per le prestazioni effe4vamente rese (art.10, c.1). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.8, c.1 (salvo la decorrenza delal trasformazione, precedentemente era previsto dal momento in cui veniva giudizialmente accertata la carenza della forma scri+a) 55

56 Part,me Sanzioni DLgs 81/ Il giudice dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, su domanda del lavoratore, quando nel contra+o scri+o manca la durata della prestazione lavora,va. 2 - Il giudice determina le modalità temporali dello svolgimento della prestazione lavora@va con valutazione equita@va, se manca solo la collocazione temporale dell orario, tenendo conto: - delle responsabilità familiari, - della necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra a4vità lavora@va, - delle esigenze del datore di lavoro (art.10, c.2). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.8, c.2 56

57 Part,me Sanzioni DLgs 81/2015 In entrambi i prede4 casi il lavoratore ha diri+o: - Alla retribuzione per le prestazioni effe4vamente rese; - Alla corresponsione di un ulteriore emolumento di risarcimento del danno. In questo caso la nuova disciplina non fa più riferimento al criterio di valutazione equita,va, come invece faceva la norma previgente (art.10, c.2). Questo ulteriore emolumento spe2a anche in caso di svolgimento di prestazioni elas,che senza rispe2are le condizioni, le modalità ed i limi, previs, dalla legge e dal contra2o colleovo (art.10, c.3). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.8bis 57

58 Part,me Disciplina previdenziale DLgs 81/2015 La retribuzione minima oraria, da assumere come base di calcolo dei previdenziali, si determina rapportando alle giornate di lavoro se4manale ad orario normale, il minimale giornaliero e dividendo l importo così o+enuto per il numero delle ore di orario normale se4manale previsto dal contra+o colle4vo per i lavoratori a tempo pieno (art.11, c.1). Gli ANF spe+ano ai lavoratori a tempo parziale per l intera misura se4manale in presenza di una prestazione lavora@va se4manale di durata non inferiore al minimo di ven@qua+ro ore (art.11, c.2). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.9, cc.1 e 2 58

59 Part,me Disciplina previdenziale DLgs 81/2015 Sono cumulate le ore prestate in diversi di lavoro. In caso contrario spe+ano assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effe4vamente prestate qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Se non si può individuare l a4vità principale, l ANF viene corrisposto dire+amente dall INPS (art.11, c.2). La retribuzione a valere ai fini dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le mala4e professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contra+azione colle4va per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (art.11, c.3). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.9, cc. 2 e 3 59

60 Part,me Disciplina previdenziale DLgs 81/2015 La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. In ogni caso va rispe+ato il minimale di legge (art.11, c.3). Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo e viceversa, ai fini della determinazione dell ammontare del tra+amento di pensione si computa per intero l anzianità rela@va ai periodo di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all orario effe4vamente svolto l anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale (art.11, c.4). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.9, cc. 3 e 4 60

61 Part,me e P.A. DLgs 81/2015 La disciplina del trova applicazione anche ai rappor@ di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle disposizioni rela@ve a: sanzioni; lavoro supplementare e clausole elas@che in assenza di contra+o colle4vo (art.12). DLgs 61/2000 Già previsto dall art.9, cc. 3 e 4 61

62 Part,me Lavoro supplementare Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS Nel nuovo testo non è più previsto (vedere anche il dossier di accompagnamento del provvedimento), che i contra4 colle4vi definiscono le causali in relazione alle quali è consen@to al datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare (ossia orario di lavoro oltre quello stabilito dal contra+o di lavoro). (Art.3, c.2, D. Lgs 61/2000) Osservazioni 62

63 Part,me Revisione delle,pologie contra2uali Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS possono essere anche: i contra4 a termine s@pula@ ai sensi del DLgs 368/2001, quelli s@pula@ con i lavoratori in mobilità ai sensi della L. 223/1991 e quelli assun@ in sos@tuzione di lavoratrici assen@ per maternità ex DLgs 151/2001 (art.1, c.4 DLgs 61/2000). il datore di lavoro informa le RSA, ove esisten@, con cadenza annuale sull andamento delle assunzioni a tempo parziale, la ed il ricorso al lavoro supplementare (art.2, c.1 DLgs 61/2000). Osservazioni L art. 4, c. 1 già prevede che il rapporto possa essere instaurato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato Un adempimento in meno per il datore di lavoro 63

64 Part,me Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS le clausole e flessibili possono essere inserite anche in un contra+o a tempo determinato (art.3, c.10 DLgs 61/2000). Osservazioni L art. 4, c. 1 già prevede che il rapporto possa essere instaurato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato 64

65 Part,me Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS i centri per l impiego e gli altri sogge4 autorizza@ all a4vità di mediazione sono tenu@ ad informare i lavoratori interessa@ all offerta di lavoro della disciplina del lavoro supplementare, delle clausole elas@che e di quelle flessibili, dei termini di preavviso, del consenso, ecc., prima della s@pula del contra+o (art.3, c.14 DLgs 61/2000). Osservazioni Meno adempimen@ 65

66 Part,me Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS in caso di assunzione a tempo pieno, il contra+o individuale può prevedere un diri+o di precedenza in favore dei lavoratori in a4vità presso unità produ4ve site nello stesso ambito comunale, adibi@ alle stesse mansioni od a mansioni equivalen@ rispe+o a quelle con riguardo alle quali è prevista l assunzione (art.5, c.2) in caso di violazione del diri2o di precedenza (assunzioni full,me), previsto dal contra2o individuale, il lavoratore ha diri2o al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta in seguito al passaggio a tempo pieno nei 3 mesi preceden, de2o passaggio (art.8, c.3 DLgs 61/2000). Osservazioni

67 Part,me Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS se manca la forma scri+a il contra+o può essere provato per ex art c.c. (art.8, c.1, DLgs 61/2000). la mancanza o l indeterminatezza nel contra+o scri+o della durata e della collocazione temporale della prestazione non comportano la nullità del contra+o (art.8, c.2, DLgs 61/2000). in luogo del ricorso all autorità giudiziaria, in caso di mancanza o indeterminatezza della durata o della collocazione temporale della prestazione, le eventuali controversie possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai CCNL (art.8, c.2 DLgs 61/2000). Osservazioni Può essere dimostrata l esistenza con qualsiasi mezzo di prova La norma è stata riscri+a, ma sostanzialmente viene confermata la precedente disciplina 67

68 Lavoro Intermi+ente

69 Lavoro intermi2ente definizione e,pologie DLgs 81/2015 Il contra+o di lavoro intermi+ente è il contra+o, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può u@lizzare la prestazione lavora@va in modo discon@nuo o intermi+ente secondo le esigenze individuate dai contra4 colle4vi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predetermina@ nell'arco della se4mana, del mese o dell'anno. In mancanza di contra+o colle4vo, i casi di u@lizzo del lavoro intermi+ente sono individua@ con decreto del Ministro del lavoro e delle poli@che sociali Lavoro (in a+esa del decreto si ri@ene applicabile la tabella allegata al R.D. 2657/1923). (art. 13, c.1). Le disposizioni sul contra+o intermi+ente non trovano applicazione nei rappor@ di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 13, c.5) DLgs 276/03 Già previsto (art. 33, c.1-2, DLgs 276/03) Già previsto 69

70 Lavoro intermi2ente casi di ricorso DLgs 81/2015 Può essere in ogni caso concluso con sogge4 con: - più di 55 anni - meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni lavora@ve devono essere svolte entro il 25 anno di età. (art. 13, c.2) DLgs 276/03 Già previsto (art. 34, c.2 DLgs 276/03) 70

71 Lavoro intermi2ente limi, DLgs 81/2015 Con l eccezione dei se+ori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spe+acolo, il lavoro intermi+ente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effe4vo lavoro nell arco di 3 anni solari. In caso di superamento del periodo, il rapporto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato. (art. 13, c. 3). DLgs 276/03 Già previsto (art. 34, c.2bis DLgs 276/03) 71

72 Lavoro intermi2ente limi, DLgs 81/2015 Nei periodi in cui non ne viene la prestazione, il lavoratore intermi+ente non matura alcun tra+amento economico e norma@vo, salvo che abbia garan@to al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alla chiamate, nel qual caso gli spe+a l indennità di disponibilità. (art 13, c.4) DLgs 276/03 Già previsto (art. 38, c.3 DLgs 276/03) 72

73 Lavoro intermi2ente forma e contenu, DLgs 81/2015 Nei seguen@ casi è vietato il ricorso al lavoro intermi+ente: Per la sos@tuzione di lavoratori che esercitano il diri+o di sciopero; Presso le unità produ4ve nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi preceden@, a licenziamen@ colle4vi ex ar+. 4 e 24 L. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibi@ alle stesse mansioni cui si riferisce il contra+o di lavoro intermi+ente ovvero presso unità produ4ve nelle quali sia operante una sospensione dal lavoro o una riduzione dell orario, in regime di cig, che interessino lavoratori adibi@ alle mansioni cui si riferisce il contra+o di lavoro intermi+ente; Da parte di datori di lavoro che non abbiano effe+uato la valutazione dei rischi. (art. 14) DLgs 276/03 Già previsto (art. 34, c.3 DLgs 276/03) 73

74 Lavoro intermi2ente forma e comunicazioni DLgs 81/2015 DLgs 276/03 Il contra+o di lavoro intermi+ente è s@pulato in forma scri+a ai fini della prova dei seguen@ elemen@: - Durata e ipotesi, ogge4ve o sogge4ve, che consentono la s@pulazione del contra+o; - Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garan@ta dal lavoratore, e del rela@vo preavviso di chiamata, che non può essere inferiore ad un giorno lavora@vo; - Tra+amento economico e norma@vo spe+ante al lavoratore per la prestazione eseguita e rela@va indennità di disponibilità, ove prevista; - Forme e modalità con cui il datore di lavoro è legi4mato a richiedere l esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; - Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; - Misure di sicurezza necessarie in relazione di a4vità dedo+a in contra+o. (art. 15, c.1) Già previsto (art. 35, c.1 DLgs 276/03) 74

75 Lavoro intermi2ente forma e comunicazioni DLgs 81/2015 Non più previsto DLgs 276/03 Nell indicare i prede4 elemen@, le par@ devono recepire le indicazioni contenute nei contra4 colle4vi ove previste (art. 35, c.2 DLgs 276/03). 75

76 Lavoro intermi2ente forma e comunicazioni DLgs 81/2015 Il datore di lavoro, fa+e salve disposizioni più favorevoli dei contra4 colle4vi, è tenuto ad informare con cadenza annuale le RSA o RSU sull andamento del ricorso al contra+o di lavoro intermi+ente. (art. 15, c.2) DLgs 276/03 Già previsto si specificava che la comunicazione alle RSA e alle RSU doveva essere effe+uata solo ove queste erano esisten@ (art. 35, c.3 DLgs 276/03) 76

77 Lavoro intermi2ente forma e comunicazioni DLgs 81/2015 Prima dell inizio della prestazione lavora@va o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla DTL competente per territorio, mediante sms o (Con decreto del Ministro del lavoro e delle poli@che sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applica@ve della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie). In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione amministra@va da 400 a euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. non si applica la diffida. (art. 15, c.3) DLgs 276/03 Già previsto (art. 35, c.3bis DLgs 276/03) 77

78 Lavoro intermi2ente indennità di disponibilità DLgs 81/2015 Nel contra+o di lavoro intermi+ente è stabilita la misura dell indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali ha garan@to la disponibilità al datore di lavoro. La misura è stabilita dai contra4 colle4vi e in ogni caso non può essere inferiore a quanto previsto con decreto del Min.Lav.; L indennità è esclusa dal computo di ogni is@tuto di legge o di contra+o colle4vo; Sulla indennità di disponibilità i contribu@ previdenziali sono versa@ per il loro effe4vo ammontare, anche in deroga ai minimi; (art. 16, c.1-3) DLgs 276/03 Già previsto (art. 36, c.1-3 DLgs 276/03) 78

79 Lavoro intermi2ente indennità di disponibilità DLgs 81/2015 In caso di mala4a o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempes@vamente il datore di lavoro, specificando la durata dell impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diri+o all indennità di disponibilità. Se il lavoratore non avverte il datore perde il diri+o alla indennità per un periodo di 15 giorni, salva diversa disposizione del contra+o individuale; (art. 16, c.4) DLgs 276/03 Già previsto (art. 36, c.4 DLgs 276/03) 79

80 Lavoro intermi2ente indennità di disponibilità DLgs 81/2015 Se il lavoratore si obbliga contra+ualmente a rispondere alla chiamata, il rifiuto ingius@ficato di rispondere alla chiamata può cos@tuire mo@vo di licenziamento e comportare la res@tuzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all ingius@ficato rifiuto; Con decreto del Min.Lav. è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermi+ente può versare la differenza contribu@va per i periodi in cui ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo. (art. 16, c.5-6) DLgs 276/03 Già previsto si prevedeva che il rifiuto ingius@ficato di rispondere alla chiamata potesse comportare la risoluzione del contra+o, la res@tuzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all ingius@ficato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contra4 colle4vi o, in mancanza, dal contra+o di lavoro (art. 36, c. 6-7 DLgs 276/03). 80

81 Lavoro intermi2ente principio di non discriminazione DLgs 81/2015 Il lavoratore intermi+ente non deve ricevere, per i periodi lavora@ e a parità di mansioni svolte, un tra+amento economico e norma@vo complessivamente meno favorevole rispe+o al lavoratore di pari livello. Il tra+amento economico, norma@vo e previdenziale del lavoratore intermi+ente è riproporzionato in ragione della prestazione eseguita, in par@colare per quanto riguarda l importo della retribuzione globale e delle singole componen@ di essa, nonché delle ferie e dei tra+amen@ per mala4a e infortunio, congedo di maternità a parentale. (art. 17) DLgs 276/03 Già previsto non si specificava «a parità di mansioni» (art. 38, c. 1-2, DLgs 276/03). 81

82 Lavoro intermi2ente computo e contra2azione colleova DLgs 81/2015 Ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contra+uale per la quale sia rilevante il computo dei dipenden@ del datore di lavoro, il lavoratore intermi+ente è computato nell organico dell impresa in proporzione all orario di lavoro effe4vamente svolto nell arco di ciascun semestre. (art. 18) DLgs 276/03 Già previsto (art. 39 DLgs 276/03) 82

83 Lavoro intermi2ente Disposizioni non più presen, nel nuovo DLGS Non è più previsto che il rifiuto di rispondere alla chiamata per il datore di lavoro il diri+o a un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contra4 colle4vi o, in mancanza, dal contra+o di lavoro (art.36, c.6 DLgs 276/2003). Non è più previsto che le par@ nell indicare gli elemen@ essenziali che devono essere contenu@ nel contra+o recepiscano le indicazioni contenute nei contra4 colle4vi ove previste (art.35, c.2 DLgs 276/2003). Osservazioni Flessibilità per il lavoratore Flessibilità contra+uale (nulla vieta di con@nuare a richiamare le norme contra+uali) 83

84 Lavoro a tempo determinato

85 Tempo determinato apposizione del termine e durata massima DLgs 81/2015 È consen@ta l apposizione di un termine al contra+o di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi (art.19, c.1). Fa+e salve diverse disposizioni dei contra4 colle4vi, anche aziendali, e con l eccezione delle a4vità stagionali, la durata dei rappor@ di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effe2o di una successione di contrao, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contra+o e l altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo dei 36 mesi conto anche dei periodi di missione aven, ad ogge2o mansioni di pari livello e categoria legale, svol@ tra i medesimi sogge4, nell ambito di somministrazione a tempo determinato. Se il periodo di 36 mesi è superato, per effe2o di un unico contra2o o di una successione di contrao, il contra+o si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento (art.19, c.2). DLgs 368/01 Già previsto (art. 1, c.1 DLgs 368/01) Già previsto (art. 5, c.4bis DLgs 368/01), con formulazione diversa 85

86 Tempo determinato apposizione del termine e durata massima DLgs 81/2015 Superamento dei 36 mesi in sede prote+a: fermo restando quanto prede+o, le par@ possono concludere un ulteriore contra+o a tempo determinato (dopo i 36 mesi), della durata massima di 12 mesi, presso la DTL competente per territorio. Se non è rispe+ata la procedura o se è superato il limite, il contra+o si trasforma a tempo indeterminato dalla data della sua s@pula (art.19, c.3). DLgs 368/01 Già previsto. Tu+avia vi erano le seguen@ differenze: - La durata dell ulteriore contra+o era stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali; - La s@pula doveva avvenire con l assistenza di un rappresentante sindacale. (art. 5, c.4bis DLgs 368/01) 86

87 Tempo determinato forma DLgs 81/2015 Con l eccezione dei rappor@ di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l apposizione del termine al contra+o è priva di effe+o se non risulta, dire+amente o indire+amente, da a+o scri+o. Una copia di tale a+o scri+o deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavora@vi dall inizio della prestazione (art.19, c.4). Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSA ovvero le RSU, circa i pos@ vacan@ che si rendono disponibili nell impresa secondo le modalità definite nei contra4 colle4vi (art.19, c.5). DLgs 368/01 Già previsto (art. 1, c.3-4 DLgs 368/01) Non previsto 87

88 Tempo determinato divie, DLgs 81/2015 Il termine NON può essere apposto nei casi: 1. Per la di lavoratori che esercitano il diri+o di sciopero; 2. Presso unità produ4ve nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi preceden@, a licenziamen@ colle4vi ex ar+. 4 e 24 della L. n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibi@ alle stesse mansioni cui si riferisce il contra+o a termine, salvo che quest ul@mo si s@pulato per provvedere alla sos@tuzione di lavoratori assen@, per assumere lavoratori iscri4 nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; 3. Presso unità produ4ve nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell orario, in regime di CIG, che interessino lavoratori adibi@ alle mansioni cui si riferisce il contra+o a tempo determinato; 4. Da parte di datori che non hanno effe+uato la valutazione dei rischi. In caso di violazione dei divie@ il contra+o di trasforma in contra+o a tempo indeterminato (art.20). DLgs 368/01 Già previsto. Con riferimento al punto 2. gli accordi sindacali potevano sempre derogare al divieto di assunzione a termine (art. 3, c.1 DLgs 368/01). Inoltre non si specificava la sanzione della trasformazione in caso di violazione del divieto. 88

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