Gli accordi individuali in deroga Avv. Sergio Passerini
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1 Inquadramento, mansioni e tutela della professionalità alla luce del nuovo art c.c. Brescia, 24 giugno 2016 Gli accordi individuali in deroga Avv. Sergio Passerini
2 Il nuovo comma 6 dell art c.c. Nelle sedi di cui all'ar>colo 2113, quarto comma, o avan> alle commissioni di cer>ficazione, possono essere s>pula> accordi individuali di modifica: ü delle mansioni ü della categoria legale e del livello di inquadramento ü e della rela>va retribuzione nell'interesse del lavoratore: a)alla conservazione dell'occupazione b)all'acquisizione di una diversa professionalità c)o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
3 Il nuovo comma 6 dell art c.c. La norma per alcuni fa in parte riemergere la versione originaria dell art c.c., quella precedente all art. 13 dello Statuto dei Lavoratori: «Prestazione del lavoro. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tu9avia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non impor@ una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diri9o al tra9amento corrispondente all'abvità svolta, se a lui più vantaggioso» riproponendo la dis?nzione di disciplina tra mutamento unilaterale di mansioni e mutamento consensuale.
4 Il nuovo comma 6 dell art c.c. La norma assicura all autonomia individuale una possibilità di modifica delle mansioni che non incontra limi> di categoria, inquadramento conservazione del trahamento retribu>vo, ma che viene assoggehata a ü vincoli interni (gli interessi qualifica> del lavoratore) e ü vincoli esterni (sedi protehe di manifestazione del consenso)
5 Disposizione riconducibile alla legge delega? (art. 1, co. 7, lef. e, Legge 183/2014) n e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristru9urazione o conversione aziendale individua@ sulla base di parametri oggebvi, contemperando l'interesse dell'impresa all'u@le impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limi@ alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contra9azione collebva, anche aziendale ovvero di secondo livello, s@pulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori compara@vamente più rappresenta@ve sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispe9o a quelle disposte ai sensi della presente le9era Il Legislatore ha raccolto «frammen@ norma@vi, interpretazioni giurisprudenziali, tendenze della contra9azione collebva» (Voza) già abbondantemente presen? nell ordinamento, tentando di sistema?zzarle
6 I preceden? giurisprudenziali recepi? La nuova norma sembra voler recepire quegli orientamen? giurisprudenziali che nel vigore della disposizione dell art. 13 Stat. Lav. avevano individuato alcune ipotesi di gius?ficato mo?vo di deroga alla disposta nullità di ogni pafo contrario all equivalenza professionale. Dalle ipotesi più?piche e consolidate del pafo di demansionamento per evitare il licenziamento per gius?ficato mo?vo oggesvo: «È noto che è valido il pa9o di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, a9ribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo in tal caso l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art c.c.; tale pa9o è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affe9o da vizi della volontà - ma anche allorquando l'inizia@va sia stata presa dal datore di lavoro, purché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legibmato il licenziamento in mancanza dell'accordo» (Cass. 28/10/2015 n )
7 I preceden? giurisprudenziali recepi? alle fasspecie meno pacifiche: «In tema di mansioni del lavoratore, le limitazioni dello "ius variandi" introdo9e dall'art c.c., nel testo di cui all'art. 13 l. n. 300 del 1970, sono dire9e ad incidere su quei unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contra9uali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non sorreb da ragioni tecniche, organizza@ve e produbve e mirano ad impedire che il cambiamento di mansioni o il trasferimento siano dispos@ contro la volontà del lavoratore ed in suo danno; de9e limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui - secondo un accertamento di fa9o riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legibmità se adeguatamente mo@vato - il mutamento di mansioni od il trasferimento siano sta@ dispos@ a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad un'esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indire9a, del datore di lavoro, che l'abbia invece subita» (Cass. 8/8/2011 n ; Cass. 24/10/1991 n )
8 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale Gli interessi qualifica> del lavoratore Gli accordi individuali in deroga devono essere realizza? «nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita» I requisi?, tra loro alterna?vi, sono condizioni di validità della deroga: «Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni pa@o contrario è nullo» (art. 2103, comma 9, cod. civ.)
9 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale I «nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione» L ipotesi richiama i tradizionali orientamen? in materia di legismità del pafo di demansionamento finalizzato a evitare il licenziamento per gius?ficato mo?vo oggesvo. «Conservazione dell occupazione» è però una definizione molto ampia (nella delega di parla invece di «tutela del posto di lavoro»): fino a che punto può dirsi sussistente l interesse? (art. 4, co. 11, L. 223/1991) Per la legismità del pafo di demansionamento, si richiedeva la necessaria sussistenza delle condizioni che avrebbero legismato un licenziamento per g.m.o., tanto che l eventuale azione giudiziaria diveniva, quanto a oneri probatori, un vero e proprio giudizio sulla legismità del licenziamento (Cass /2006) E ora?
10 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale II «nell interesse del lavoratore all acquisizione di una diversa professionalità» I possibili casi del demansionamento temporaneo nell ambito di percorsi di riqualificazione, del demansionamento finalizzato ad acquisire professionalità più fungibili, del demansionamento anche defini?vo finalizzato allo svolgimento di mansioni preferite dal lavoratore, anche per mo?vi esterni al rapporto di lavoro in essere Alcuni cercano di proporre interpretazioni restrisve che tufavia appaiono difficilmente sostenibili, laddove la volontà sia manifestata nelle forme prescrife e sia esente da vizi
11 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale III «nell interesse del lavoratore al miglioramento delle condizioni di vita» I possibili casi del demansionamento finalizzato allo svolgimento di mansioni disponibili in luogo più vicino al domicilio del lavoratore, di mansioni meno rischiose o meno responsabilizzan?, di mansioni che possano essere svolte senza turnazione o in orari più comodi, di mansioni che possano essere svolte in un ambiente di lavoro più gradito, ecc.
12 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale I vincoli esterni: la procedura L accordo deve necessariamente essere concluso nelle sedi di cui all art. 2113, co. 4, c.c. (in sede giudiziale, in sede sindacale, presso la direzione territoriale del lavoro) o avan? alle commissioni di cer?ficazione (arf. 76 ss. d.lgs. 276/2003). A sua maggior tutela, il lavoratore può inoltre farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Preceden? nell ordinamento di assistenza su richiesta del lavoratore : ü art. 7, co. 3, Stat. Lav. (procedimento disciplinare) ü art. 7, co. 5, L. 604/66 (licenziamento per g.m.o.) ü sofoscrizione di clausole elas?che o flessibili nel part-?me ü conciliazione monocra?ca presso la DTL (art. 11, c. 2, D. Lgs. 124/2004) ü commissione di cer?ficazione presso la DTL
13 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale I vincoli esterni: la procedura Si trafa di ipotesi di manifestazione assis?ta della volontà individuale nella definizione di un accordo in deroga (non è rinunzia o transazione rela?va a diris che già sono entra? nella sfera del lavoratore, ma è modifica per il futuro di regolamento contrafuale) È stata più volte sofolineata in giurisprudenza (in par?colare in materia di rinunzie e transazioni concluse in sede sindacale: Cass /2008; Cass /2013) la necessità di un assistenza effesva agli as di disposizione compiu? dal lavoratore, affinché l esercizio della sua libertà negoziale possa essere genuino e consapevole, perché informato ed esente da vizi della volontà. Il principio vale anche in ipotesi come quella in esame; ma si trafa pur sempre di un assistenza alla manifestazione di una volontà negoziale che è esclusivamente del lavoratore, non di uno strumento di integrazione del suo consenso
14 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale Quali spazi di verifica in occasione della conclusione dell accordo? L interesse qualificato del lavoratore andrà dunque esplicitato nell accordo e in alcuni casi la variazione di mansioni, inquadramento e retribuzione potrà essere condizionata all effesvo verificarsi di determina? presuppos? di fafo (per esempio, un trasferimento a sede più gradita al lavoratore). Ma possono considerarsi comprese nel ruolo affidato ai sogges innanzi ai quali l accordo è concluso e ai sogges che sono chiama? ad assistere il lavoratore verifiche circa la «effesva sussistenza» dell interesse addofo dal lavoratore?
15 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale Quali spazi di contestazione dopo la conclusione dell accordo? Gli accordi individuali conclusi nelle sedi protefe possono derogare se s?pula? «nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita» Per alcuni permarrebbe dunque un controllo giudiziale sul merito dell intesa modifica?va, sia pure con riguardo all esistenza dell interesse qualificato, con la conseguenza che l accertamento della mancanza di quell interesse condurrebbe alla dichiarazione di nullità dell accordo
16 Condizioni e limi? della deroga da parte dell autonomia individuale Quali spazi di contestazione dopo la conclusione dell accordo? L interesse qualificato che legisma la deroga appar?ene tufavia alla sfera soggesva del lavoratore ed egli ne dichiara la sussistenza manifestando una volontà negoziale assis?ta È dubbio che l accertamento giudiziale possa spingersi oltre ü la verifica della sussistenza di un vizio del consenso (arf ss. c.c.) ü la verifica della sussistenza di un eventuale illiceità della causa, del mo?vo o di un eventuale frode alla legge (arf c.c.) Per alcuni, va ricordato anche l art. 30, co. 2, L. 183/2010: «Nella qualificazione del contra9o di lavoro e nell'interpretazione delle rela@ve clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle par@, espresse in sede di cer@ficazione dei contrab di lavoro di cui VIII del decreto legisla@vo 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contra9o, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale cer@ficato e la sua successiva a9uazione»
17 L autonomia individuale nell assegnazione a mansioni superiori Nuovo art. 2103, co. 7, cod. civ. «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diri9o al tra9amento corrispondente all'abvità svolta e l'assegnazione diviene defini@va, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sos@tu@ve di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contrab collebvi o, in mancanza, dopo sei mesi con@nua@vi»
18 L autonomia individuale nell assegnazione a mansioni superiori Nuovo art. 2103, co. 7, cod. civ. Modifiche rispefo alla disciplina previgente ü ragioni sos?tu?ve di altro lavoratore in servizio ü dopo il periodo fissato dai contras collesvi ü o, solo in mancanza, dopo sei mesi con?nua?vi «salvo diversa volontà del lavoratore» Il pafo in deroga resta nullo (co. 9), ma la rinunzia del lavoratore al dirifo alla promozione già maturato e già entrato nel suo patrimonio è resa legisma, senza previsione di forme o meccanismi protesvi dell integrità del suo consenso: è quindi un dirifo disponibile? Eccezione o no rispefo all art c.c.?
in relazione alle esigenze dell'impresa mansione diversa diminuzione della retribuzione mutamento sostanziale
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