La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi
|
|
- Nicolo Colella
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi
2 IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO nella c.d. RIFORMA DEL LAVORO Legge 28 giugno 2012, n. 92 (entrata in vigore: 18 luglio 2012)
3 INDICE 1. I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI; 2. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PRE-RIFORMA; 3. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, ART. 18 L. 300/70: POST-RIFORMA; 3
4 1. I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (non applicabile ai Dirigenti; la disciplina del licenziamento dei Dirigenti rimane invariata) 1) Licenziamento per giusta causa/disciplinare, senza preavviso; 2) Licenziamento per giustificato motivo, con preavviso: a) Giustificato motivo soggettivo - disciplinare - ( determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, art. 3 L. 604/1966, prima parte); b) Giustificato motivo oggettivo: i. per motivi inerenti alla sfera del lavoratore ma ad esso non imputabili - licenziamento non economico (licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, licenziamento per superamento del periodo di comporto); ii. Licenziamento c.d. economico (determinato da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, art. 3 L. 604/1966, seconda parte). 4
5 2. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PRE-RIFORMA MODALITÀ: 1) Comunicazione scritta al dipendente; 2) Non obbligatorietà dell indicazione contestuale dei motivi del licenziamento: da fornire entro 7 giorni dalla eventuale richiesta del lavoratore; 3) Preavviso o versamento della relativa indennità sostitutiva. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: CONSEGUENZE A. Se non soddisfatti i requisiti dimensionali ex art. 18 L. 300/70 (ossia il datore di lavoro non ha più di 15 dipendenti nell unità produttiva/comune di riferimento o più di 60 dipendenti sul territorio nazionale), il datore di lavoro può, alternativamente: procedere alla riassunzione del dipendente, oppure pagare l indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità (art. 8 L. 604/66). NB: questa disciplina non subisce modifiche con la riforma 5
6 2. (segue) B. Se soddisfatti i requisiti dimensionali ex art. 18 L. 300/70 (ossia il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti nell unità produttiva/comune di riferimento o più di 60 dipendenti sul territorio nazionale), il Giudice: (i) (ii) (iii) ordina la reintegrazione del dipendente (o alternativamente ed a scelta del dipendente il pagamento di un indennità pari a 15 mensilità); condanna al pagamento di un risarcimento pari alle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra, con un minimo di 5 mensilità; condanna al pagamento dei contributi maturati dal momento del licenziamento alla reintegra. 6
7 3. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, ART. 18 L. 300/70: POST- RIFORMA CAMPO DI APPLICAZIONE: datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all art. 18, comma 8, L. 300/70, c.d. Statuto dei Lavoratori (più di 15 dipendenti nella stessa unità produttiva, oppure nel territorio comunale, o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo, o comunque più di 60 dipendenti nell intero territorio nazionale). MODALITÀ I. Licenziamento non economico (licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, licenziamento per superamento del periodo di comporto): comunicazione scritta al dipendente con contestuale indicazione dei motivi del licenziamento; Preavviso o versamento della relativa indennità sostitutiva. 7
8 II. Licenziamento c.d. economico: Esame congiunto preventivo e tentativo di conciliazione (art. 1, comma 40, L. 92/2012): Il datore di lavoro deve obbligatoriamente esperire una preventiva procedura di conciliazione prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La procedura è condizione di procedibilità ai fini dell intimazione del licenziamento: in caso di violazione della procedura il recesso datoriale è inefficace e sanzionato (cfr. slide 15). 8
9 La procedura di conciliazione preventiva prevede che: Il datore di lavoro invii una richiesta di conciliazione alla Direzione Territoriale del Lavoro ( DTL ) del luogo ove il lavoratore presta la sua opera, trasmessa per conoscenza al lavoratore. Il datore di lavoro dichiari nella suddetta richiesta l intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. la DTL trasmetta, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore: l incontro si svolge dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione ex art. 410 e ss. cod. civ. (possono prestare assistenza alle parti gli avvocati, i consulenti del lavoro e le organizzazioni sindacali). 9
10 La procedura si concluda entro 20 giorni dalla data in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l incontro, fatta salva l ipotesi in cui sussista un legittimo e documentato impedimento del dipendente, in virtù della quale sarà possibile sospendere la procedura per un massimo di 15 giorni. Esito positivo della conciliazione: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e diritto del lavoratore ove ne abbia i requisiti all indennità di disoccupazione a carico dell Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI), che verrà istituita dal Esito negativo della conciliazione (o mancata convocazione da parte della DTL entro 7 giorni): licenziamento del lavoratore, con effetto dal giorno della comunicazione con cui la procedura preventiva di conciliazione è stata avviata. Il periodo di eventuale lavoro svolto nel corso della procedura è preavviso lavorato. 10
11 Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di maternità e paternità (D. Lgs. 151/2001), nonché in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro, gli effetti del licenziamento rimangono sospesi. Il comportamento complessivo delle parti durante la fase della conciliazione è valutato dal Giudice per la determinazione dell indennità risarcitoria ai sensi dell art. 18, comma 7 dello Statuto dei Lavoratori e per l applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (condanna alle spese del procedimento). 11
12 LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: CONSEGUENZE 1. Insussistenza del giustificato motivo oggettivo (art. 18, comma 7, L. 300/70): Il licenziamento, anche se ingiustificato, è comunque considerato efficace e quindi il Giudice: (i) dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (non vi è reintegra del dipendente); e (ii) condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. 12
13 2. Manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo licenziamento c.d. economico (art. 18, comma 7, L. 300/70): Se il giudice accerta la manifesta insussistenza del fatto produttivo o organizzativo posto dal datore di lavoro alla base del licenziamento c.d. economico: (i) (ii) annulla il licenziamento, e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro (o alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva pari a 15 mensilità); (iii) condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria che non potrà comunque superare 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, dedotto l aliunde perceptum e l aliunde percipiendum, nonché (iv) condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo per il quale è dovuta l indennità risarcitoria. 13
14 Le medesime conseguenze (reintegra + indennità risarcitoria max 12 mesi + versamento corrispondenti contribuiti) si applicano nel caso di licenziamento non economico (inidoneità fisica o psichica del lavoratore, superamento del periodo di comporto) qualora il Giudice accerti: un difetto di giustificazione del licenziamento per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore, oppure che il licenziamento è stato intimato prima che fosse superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio. 14
15 LICENZIAMENTO NULLO: CONSEGUENZE A. Indipendentemente dal motivo formalmente addotto a sostegno del licenziamento e dal numero dei dipendenti impiegati, se il Giudice, nel corso del giudizio, accerta che il licenziamento non è stato determinato da giustificato motivo oggettivo, ma da ragioni discriminatorie ovvero legate a maternità/paternità, pari opportunità, motivo illecito determinante o in caso di licenziamento orale (art. 18, commi 1/4, L. 300/70), condanna il datore di lavoro : i. alla reintegrazione nel posto di lavoro (o alla corresponsione della indennità sostitutiva pari a 15 mensilità); ii. al pagamento di un indennità risarcitoria pari alle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra, con un minimo di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché iii. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo per il quale è dovuta l indennità risarcitoria. NB: questa disciplina si applica anche ai Dirigenti. 15
16 LICENZIAMENTO INEFFICACE: CONSEGUENZE Se il giudice accerta che il licenziamento è inefficace in quanto: - il licenziamento (sia c.d. economico sia non economico) è stato disposto in violazione del requisito della motivazione del licenziamento contestuale alla comunicazione, oppure - il licenziamento c.d. economico è stato disposto senza aver preventivamente esperito la procedura di conciliazione obbligatoria, il Giudice: (i) dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento; (ii) condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. La quantificazione dell indennità risarcitoria è determinata dal Giudice tenendo conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa. Se viene accertato un difetto di giustificazione del licenziamento si applicano in luogo di quelle previste dalla presente slides - le conseguenze previste dalle slides da 11 a 14 che precedono. 16
17 FINE 17
1. Discriminatorio: reintegrazione
Riforma del mercato del lavoro, Legge 28 giugno 2012 n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), in vigore dal 18 luglio 2012: nuove regole in tema di invalidità del licenziamento Nota bene: non muta il principio
DettagliFlessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO
Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO Avvocato in Torino, membro BusinessJus Art. 1 comma 1 legge n. 92/2012 I fini dichiarati Realizzare
DettagliIl regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro
Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi
DettagliLicenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it
LavoroFisco.it Il D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive il sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi di
DettagliStudio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale
Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma
DettagliJOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO
JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act
DettagliCenni sui licenziamenti individuali per motivi economici
Cenni sui licenziamenti individuali per motivi economici Novembre 2016 Riferimenti: [1] Il Sole 24 Ore 10-marzo 20113 Riforma dei licenziamenti: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-etributi/2013-03-10/riforma-licenziamenti-reintegra-sanzione-152816_prn.shtml
DettagliL Appuntamento con l Esperto
L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato
DettagliRiforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti
CIRCOLARE A.F. N. 108 del 17 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti Premessa In data 03.07.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
DettagliIL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella
IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.
DettagliCOME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO Direzione Sindacale Sicurezza sul
DettagliCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2014 2 LE CINQUE
DettagliCONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»
www.studiomarazza.it Studio Legale Marazza & Associati 2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Pubblicato nella
DettagliRESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015
RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:
DettagliIl Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.
Milano, 12 ottobre 2015 Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato. Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore» Avv. Angelo Zambelli Il contratto a tutele crescenti: licenziamento
DettagliLICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE
LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di
DettagliOGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO Tenuto conto sia delle
DettagliLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA
LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; PREMESSA Una delle novità più
DettagliArt. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
DettagliLicenziamento: divieti e regimi di tutela
Licenziamento: divieti e regimi di tutela Agosto 2012 Albini 1 I divieti di licenziamento dopo la legge 92/2012 Albini 2 Un principio generale In tutti i rapporti di lavoro, siano in libera recedibilità
DettagliTutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa)
Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi (a cura di Renzo La Costa) Oltre all ordine del giudice al reintegro del lavoratore, l indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo in
DettagliLa riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO
La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO Avv. Vittorio De Luca Managing Partner, Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Milano, 24 marzo 2015 Legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 Il punto
DettagliI licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali
I licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali Fondato negli anni 60 dall Avvocato Salvatore Trifirò, Trifirò & Partners Avvocati annovera 80 professionisti e collaboratori coordinati dai
DettagliArt. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione
DettagliLe novità introdotte dal Jobs act
SSPL - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Marzo 2017 Le novità introdotte dal Jobs act Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Dott. Paolo Eugenio
DettagliINDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità...» 5 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...» 8
DettagliSTUDIO LEGALE AVV. STEFANO BRANDOLINI
Avv. Stefano Brandolini Avv. Fabio Bondì Dott.ssa Eleonora Mereghetti Novembre 2012 Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (il licenziamento economico secondo la riforma Fornero )
DettagliLEGGE 20 maggio 1970, n. 300
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Vigente al:
DettagliContratto a tutele crescenti
Contratto a tutele crescenti Contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti Fonte : D.Lgs. 23/2015 in attuazione della L. delega n. 183 /2014 Contratto
DettagliFlessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi
Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Avv. Franco Toffoletto Tutto Lavoro Il Sole 24 ore Milano, 18 ottobre 2013 La flessibilità in entrata 2 La flessibilità in entrata E da
DettagliCAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Indice PARTE PRIMA I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1. L evoluzione della disciplina 2. La legge di riforma 11 maggio 1990, n.108 3. Il campo
DettagliContratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 introduce nel nostro ordinamento giuridico il contratto a tutele crescenti, definendo altresì un nuovo regime sanzionatorio
DettagliProcedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla
DettagliJOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO
JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Torchio Managing Partner LABLAW Studio Legale 1 JOBS ACT: UN PROGETTO
DettagliSOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...
SOMMARIO Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... XVII XXIX PARTE I TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO NEL QUADRO DELLA RIFORMA
DettagliDEFINIZIONI E CAMPI DI APPLICAZIONE Tutela art. 18 L. n. 300/1970 campo di applicazione Rientrano all interno della cosiddetta tutela reale :
I licenziamenti e il nuovo sistema sanzionatorio - confronto tra le tutele riservate ai nuovi contratti a tutele crescenti e le scipline preesistenti. Il 7 marzo 2015 è entrato pienamente in vigore il
DettagliJOBS ACT e L. 604/1966
JOBS ACT e L. 604/1966 Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; L. 604/1966 (pre ) : La L. Fornero non ha modificato
DettagliFonte: Legge per Tutti
Fonte: Legge per Tutti Per gli assunti da oggi nessuna tutela dell art. 18 Statuto dei lavoratori Da oggi, per gli assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro, non opererà
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015)
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015) In attuazione dell'art. 1, comma 7, lett. c), della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), è stato emanato il D.Lgs. 4 marzo
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità....» 4 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...»
DettagliLegge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015
Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Lezioni di Giuliano Cazzola, docente Uniecampus, comitato scientifico Adapt, Ceslar Jobs act La riforma
DettagliJobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015
Jobs Act 1 Brescia, 23 gennaio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Avv. Franco Toffoletto Che cosa è il Jobs Act 1 e di cosa parliamo oggi (Disclaimer) È un insieme di provvedimenti che hanno come
DettagliStudio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine
CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Elena Zanon P.az Roberta Gregoris Via Zanon 16/6 33100 Udine tel.0432/502540 fax.0432504902 info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it/
DettagliART. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali modificata da Legge 11.05.1990, n. 108, Legge 4.11.2010 n. 18, Legge 28.06.2012 n. 92, Legge 09.08.2013 n. 99 ART. 1. Nel rapporto di lavoro
DettagliCAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA
Capitolo 3 Flessibilità in uscita CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Novità Con l introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti cambia la tutela dei nuovi assunti in caso di licenziamento. È modificato,
DettagliIl punto di pratica professionale. Riforma dell art.18: i nuovi regimi sanzionatori
Il punto di pratica professionale Riforma dell art.18: i nuovi regimi sanzionatori a cura di Filippo Collia e Abramo Abrami Avvocati presso Studio Legale Zonca Briolini Felli Con l approvazione in via
Dettaglilegal news Marzo 2016
legal news Marzo 2016 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il provvedimento, in vigore dal 7 Marzo 2015, ha introdotto importanti modifiche sul regime di tutela previsto in caso di licenziamento illegittimo, da
DettagliCAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA
CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Wolters Kluwer Italia 113 Jobs Act e semplificazioni 1. Contratto a tutele crescenti La materia dei licenziamenti è stata da sempre estremamente sensibile nel diritto
DettagliParte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Sommario Parte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 1. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo DEFINIZIONE 3 1. Particolarità: i casi di libera recedibilità 4 2. Licenziamento individuale
DettagliLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 13 marzo 2015 Avv. Prof. Francesco Rotondi Avv. Sara Teresa Tiraboschi LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La forma più comune di estinzione del rapporto di lavoro
DettagliLicenziamento del lavoratore
Licenziamento del lavoratore Riferimenti normativi: - Art. 2118 c.c.; - L. n. 604/1966; - L. n. 108/1990; - Art. 18, L. n. 300/1970; - L. n. 92/2012 Art. 2118 c.c.: trattasi di una norma riguardante il
DettagliJOB ACT E LICENZIAMENTI
Selena S.r.l. JOB ACT E LICENZIAMENTI Lezione n. 3 Avv. Giovanni Cinque JOBS ACT E LICENZIAMENTI (L. n. 604/1966 Norme sui licenziamenti individuali) (L. n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori) (L. n. 183/2010
DettagliLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Legge 28 giugno 2012, n. 92 Entrata in vigore del provvedimento 18/07/2012 http://www.lexellent.it/2012/03/riforma-del-lavoro-il-testo-deldocumento-approvato-dal-consiglio-dei-ministri/
DettagliIl Jobs Act: il contratto a tutele crescenti
Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei
DettagliLICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: JOBS ACT e TUTELE PER I NUOVI ASSUNTI SCHEDA DIDATTICA
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: JOBS ACT e TUTELE PER I NUOVI ASSUNTI SCHEDA DIDATTICA 7.7.17 NUOVI ASSUNTI: LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. Con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, emanato in attuazione
Dettaglimodificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92
Legge 20 maggio 1970 n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. modificata dalla
DettagliCOME TROVO UN LAVORO?
COME TROVO UN LAVORO? Giovedì 28 aprile 2016 In collaborazione con SPORTELLO LAVORO VIVIAMO VERMEZZO Tematiche: Breve introduzione Le novità principali del Jobs Act Parliamo di Categorie Protette Le principali
DettagliMarginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia
Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto (composizioni percentuali). III trimestre 2014 (a) La tipologia
DettagliDecreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti "Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183";
DettagliLicenziamenti e Riforma Fornero
Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1 Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min)
DettagliNormativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge.
Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. MARTEDI 28 APRILE 2015 Massimiliano Gerardi - Consulente
DettagliJobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio
Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio Illecito assunti fino al 6 marzo 2015 assunti dal 7 marzo 2015 discriminatorio Per avere licenziato il prestatore di lavoro per
Dettagli1. L. 15 luglio 1966, n Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966).
Licenziamenti individuali 1. L. 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966). 1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Una prima lettura del decreto
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Una prima lettura del decreto 20.2.2015 Relazione introduttiva al convegno promosso da Confetra, Alsea e Federspedi Milano, 23 febbraio 2015 Lo scopo della riforma: Sostituire
DettagliOggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA
Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA PROGRAMMA DI STUDIO: MODULO 1: LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il contratto
DettagliLa riforma del mercato del lavoro: alcuni punti critici per il settore turismo
La riforma del mercato del lavoro: alcuni punti critici per il settore turismo Prato, 3 aprile 2013 Andrea Serra servizio sindacale FEDERALBERGHI mercato del lavoro turistico (fonte: INPS e Ministero del
DettagliSi verifica nei casi in cui il licenziamento è : La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta:
Come abbiamo anticipato, la legge del 2012 ha lasciato immutate le tipologie e in parte anche le procedure di licenziamento, ma è intervenuta con un azione di spacchettamento delle tutele per il caso di
DettagliParte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE. 1. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
SommARIO Sommario Parte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 1. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo DEFINIZIONE 3 1. Particolarità: i casi di libera recedibilità 4 2. Licenziamento
DettagliCONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Con riferimento alla stipula del primo rapporto a tempo determinato:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Con riferimento alla stipula del primo rapporto a tempo determinato: - Di durata non superiore a 12 mesi; - Per lo svolgimento di qualunque mansione; - Non è più richiesto
DettagliLicenziamento individuale
Licenziamento individuale La regola generale affermata dalla legge 604/66 (come modificata dalla legge 108/90) è quella della necessaria sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per
DettagliIL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
FEMCA CISL Lombardia JOB ACTS IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO La disciplina dei licenziamenti Il D.lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 20122 - MILANO Via Carlo Zima, 1/A 25025 - BRESCIA www.clclaw.it segreteria@clclaw.it Avv. Daniele Colombo IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO Prof. Alberto Tampieri Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia Il c.d. «Jobs Act»: legge delega n. 183/2014
DettagliJOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014
JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 PUBBLICATA IN G.U. N. 290 DEL 15/12/2014 è ENTRATA IN VIGORE IL 16/12/2014 Rimini, 18 Marzo 2015 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 Atto n. 134: Schema di Decreto sul contratto
DettagliIL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
DLGS 4.3.2015 N. 23 IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME? 1) A tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, impiegato,
DettagliLa disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero")
La disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero") Nota n. 2 a cura di Stefania Lanzone Settembre 2014 1 LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Un'apposita sezione
DettagliRiforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 TABELLA NOVITA INTRODOTTE
Riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 TABELLA NOVITA INTRODOTTE LICENZIAMENTI Licenziamenti individuali Art. 1 cc. 42 e 43 Viene modificata la L. 604/66 e L. 300/70 Le nuove norme sui licenziamenti
DettagliPremessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro
Premessa... pag. 5 Parte I Nozioni Introduttive. Il rapporto di lavoro Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» 17 2. La gerarchia delle fonti...» 18 3. Il Titolo V della Costituzione...»
DettagliIl licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra Jobs Act e ritorno al passato
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra Jobs Act e ritorno al passato I licenziamenti individuali Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo I licenziamenti individuali - Il licenziamento
DettagliIL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (ART. 1 comma 42 ) 1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (nullità) (anche licenziamento intimato in forma orale) applicabile a prescindere
DettagliIl licenziamento e il contratto a tutele crescenti. Marco Biasi Trento 30 marzo 2015
Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti Marco Biasi Trento 30 marzo 2015 I presupposti del licenziamento: ieri e oggi Il principio fondamentale: la necessaria giustificazione del recesso datoriale
DettagliModifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012
A tutti i clienti luglio 2012 Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 Novità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo(ragioni inerenti all'attività produttiva,
Dettagli*** ATTO COMPLETO ***
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU n.54
DettagliIl recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act. Monica McBritton Lecce, aprile 2017
Il recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act Monica McBritton Lecce, aprile 2017 Il recesso del contratto nel diritto privato Regola generale: il mutuo consenso Avvertimento metodologico:
DettagliOGGETTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI ATTI DELL INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DI CONFIMI IMPRESA RAVENNA DEL 29 GENNAIO 2015
OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI ATTI DELL INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DI CONFIMI IMPRESA RAVENNA DEL 29 GENNAIO 2015 In occasione dell incontro di approfondimento tenutosi presso
DettagliLA RIFORMA DEL LAVORO (Legge 92 /2012) Parte I del 11/07/2012
LA RIFORMA DEL LAVORO (Legge 92 /2012) 11 1 Parte I del 11/07/2012 Il 3 Luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di cui al titolo, che modifica alcune norme attinenti il mondo del
DettagliTUTELA GIUSLAVORISTICA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
TUTELA GIUSLAVORISTICA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI Avv. Fabio Fontana Studio Legale ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI 1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI ASSISTENZIALI 2 DETERMINAZIONE INPS N. 189 DEL
DettagliPRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO QUADRO NORMATIVO art. 2118 cod. civ. art. 2119 cod. civ. Legge n. 604 del 1966; Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) Collegato Lavoro, Riforma Fornero
DettagliLa legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183)
La legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183) Il Governo è delegato ad adottare una disciplina che contenga la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
DettagliIL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI GIUSEPPE CATELLI
IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO AI SENSI DELLA L. 604/1966, ARTT. 1-8, E DELLA L. 300/1970, ART. 18 COME MODIFICATI DALLA
Dettagli(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria
L.U.M.S.A. Corso di Diritto del Lavoro a.a. 2015-2016 Prof. Megna Maria Rosalia ART. 18 Statuto Lavoratori (L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, e d. lgs. n. 23/2015 del 4.03.2015 (attuativo del c.d.
DettagliIl nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani
Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani La decadenza Mentre il fondamento della prescrizione è l inerzia del titolare,
DettagliNote. Art. 18 della Legge 300/1970 vigente (Modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 92/2012) Art. 18 della Legge 300/ 1970 (Originario)
SENATO DELLA REPUBBLICA GRUPPO ITALIA DEI VALORI --------------- UFFICIO LEGISLATIVO 11.09.2012 REFERENDUM IDV: QUESITO ABROGATIVO DI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (TESTO A FRONTE
Dettagli22 Lezione AL VIA LA RIFORMA DEL LAVORO
Di seguito le novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act approvati dal governo Renzi, relative a: contratto a tutele crescenti licenziamenti collettivi ammortizzatori sociali. Della riforma del
DettagliPremessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;
Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè
DettagliLICENZIAMENTI INDIVIDUALI
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Milano, 10 febbraio 2016 Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW 1 IL NOSTRO ORDINAMENTO PREVEDE: GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (Art. 3, L. 604/1966)
DettagliRiforma del lavoro. (l. 92/2012)
Riforma del lavoro (l. 92/2012) La disciplina della flessibilità in uscita Studio Legale Tirelli Bissa Dal Zogo e Massarotti Normativa di base: Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c. Legge 604/1966 Legge 108/1990
DettagliIncontro Normativo. Le ultime novità in materia di lavoro aoo. Febbraio
Incontro Normativo Le ultime novità in materia di lavoro aoo Febbraio 2013 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Finalità Dinamismo mercato del lavoro si in entrata che in uscita Contrasto del fenomeno della
Dettagli