I licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali"

Transcript

1 I licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali

2 Fondato negli anni 60 dall Avvocato Salvatore Trifirò, Trifirò & Partners Avvocati annovera 80 professionisti e collaboratori coordinati dai Partners. Trifirò & Partners ha la sede principale a Milano e altre sedi a Roma, Torino e Trento. Lo Studio deve la sua fama all esperienza pluriennale nel campo del Diritto del Lavoro, ma i servizi legali coprono, oggi, anche numerose aree del Diritto Civile. Aree di competenza: Diritto del Lavoro, Diritto Societario, Diritto Assicurativo, Diritto Commerciale, Diritto Finanziario, Diritto Industriale, Diritto Sportivo. Lo Studio, apprezzato interlocutore delle più importanti aziende nazionali e multinazionali, dispone di una rete di qualificati corrispondenti in tutta Italia, Europa, Stati Uniti, Cina e Emirati Arabi assicurando la presenza diretta dei propri avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.

3 LICENZIAMENTI PER GIUTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (C.D. ECONOMICO) Avv. Luca Peron Partner Trifirò & Partners - Avvocati

4 LICENZIAMENTI PER GIUTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (C.D. ECONOMICO) Cosa NON cambia con la riforma: la nozione di giustificato motivo oggettivo, che resta invariata e continua a essere dettata dall art. 3 della legge n. 604/1966, ai sensi del quale il licenziamento per giustificato motivo è determinato «. da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».

5 Segue: LICENZIAMENTI ECONOMICI Cosa cambia con la riforma: Obbligo di motivazione Introduzione di una procedura obbligatoria di conciliazione Regime sanzionatorio

6 L OBBLIGO DI MOTIVAZIONE In base alla disciplina previgente il datore di lavoro non aveva l obbligo di indicare la motivazione nella lettera di licenziamento ma il lavoratore poteva chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che avevano determinato il recesso. In tal caso, il datore di lavoro doveva, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. La nuova formulazione dell art. 2, comma II, della legge n. 604/1966 prevede ora, a pena di inefficacia, che la comunicazione del licenziamento deve contenere la SPECIFICAZIONE dei motivi che lo hanno determinato, non essendo più possibile comunicarli in un momento successivo.

7 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA Ai sensi del nuovo art. 7 della legge n. 604/1966, prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali prescritti dalla legge per l applicazione dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell ambito comunale o più di 60 nell ambito nazionale) deve OBBLIGATORIAMENTE esperire una procedura volta all esame congiunto dei motivi posti a base del recesso e finalizzata al raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti.

8 Il datore di lavoro deve inviare alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, una comunicazione in cui dichiara l intenzione di procedere al licenziamento e indica i motivi del licenziamento e le misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore; La comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al lavoratore. La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

9 In caso di mancata convocazione da parte della DTL entro il termine di 7 gg., il datore di lavoro può procedere al licenziamento. La comunicazione contenente l invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio che il lavoratore ha indicato nel contratto di lavoro od altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all incontro la procedura può essere sospesa per un periodo max. di 15 gg.

10 L incontro si svolge dinanzi alla Commissione di Conciliazione di cui all art. 410 del codice di procedura civile. Davanti alla Commissione di Conciliazione le parti possono farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione, fatta salva l ipotesi in cui le parti, di comune avviso, ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

11 Se il tentativo di conciliazione fallisce viene redatto un verbale negativo e il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto, il lavoratore (in deroga alla disciplina ordinaria) avrà diritto alla nuova Aspi (sostitutiva dell indennità di disoccupazione).

12 In caso di esito negativo, è previsto che il Giudice tenga conto del comportamento complessivo delle parti ai fini della determinazione dell indennità risarcitoria prevista dal novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nonché ai fini delle spese del giudizio, nell ipotesi in cui dovesse ritenere illegittimo il licenziamento. Trattasi di meccanismo che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe avere un effetto incentivante sulle parti verso la soluzione conciliativa preventiva, con conseguente auspicata deflazione del contenzioso giudiziale.

13 Il licenziamento intimato all'esito del procedimento di cui all'art. 7 L. 604/1966 produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, fatto salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva (il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato). La disposizione è finalizzata a scongiurare il rischio che il lavoratore, appresa la notizia dell intenzione del datore di licenziarlo, si avvalga di condizioni soggettive a lui favorevoli che gli consentano di procrastinare l evento del recesso annunciato (ad es. malattia). E fatto salvo in ogni caso l effetto sospensivo disposto dalle norme in materia di tutela della maternità e paternità e in caso di infortunio sul lavoro.

14 La procedura di conciliazione sopra delineata costituisce (per i datori di lavoro che hanno i requisiti dimensionali di cui all art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ovverosia più di 15 dipendenti) condizione di procedibilità ai fini dell intimazione del licenziamento. In caso di omissione/violazione della procedura il licenziamento è inefficace.

15 IL REGIME SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

16 A. Fattispecie: manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 18, comma 7, Stat. Lav.). Sanzioni: il Giudice PUO ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro; indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum), nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum ); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

17 Resta salvo il diritto del lavoratore di optare per l indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità entro trenta giorni dalla sentenza ovvero dall invito del datore del lavoro a riprendere servizio (art. 18, comma 3, Statuto dei Lavoratori).

18 B. Fattispecie: altre ipotesi (diverse dalla manifesta insussistenza ) in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo (art. 18, comma 7, Stat. Lav.). Sanzioni: non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro; indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo (art. 18, comma 7, Statuto dei Lavoratori).

19 C. Fattispecie: - mancata indicazione dei motivi nella lettera di recesso; - violazione della procedura di conciliazione preventiva introdotta dalla riforma (art. 18, comma 6, Stat. Lav.) Sanzioni: non opera più la reintegrazione; indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità, dell ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo (art. 18, comma 7, Statuto dei Lavoratori). Se il Giudice accerta, sulla base della domanda del lavoratore, che vi è anche un vizio di giustificazione del licenziamento applica, in luogo del regime summenzionato, le tutele previste per i licenziamenti disciplinari o economici, già esaminate.

20 D. Fattispecie: - insussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore (art. 18, comma 7, Stat. Lav.) - licenziamento intimato in violazione del periodo di comporto (art. 18, comma 6, Stat. Lav.) Sanzioni: reintegrazione nel posto di lavoro; indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, della retribuzione globale di fatto; pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

21 E. Fattispecie: - licenziamento discriminatorio o intimato in violazione delle ipotesi di divieto di licenziamento previste dalla legge (causa di matrimonio, violazione dei divieti di licenziamento della lavoratrice madre, altri casi stabiliti dalla legge) - dovuto a motivo illecito determinante (art. 13, co. 1-3, Stat. Lav.). Sanzioni: reintegrazione nel posto di lavoro a prescindere delle dimensioni dell azienda;

22 indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità e senza limite massimo; pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

23 IL LICENZIAMENTO NULLO E I LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Avv. Giorgio Molteni Senior Partner Trifirò & Partners - Avvocati

24 LICENZIAMENTO NULLO (art. 18, co. 1-3) Ambito di applicazione oggettivo: licenziamento discriminatorio; per causa di matrimonio; per violazione dei divieti di licenziamento a tutela della maternità e della paternità; per motivo illecito determinante ex art c.c.; per altri casi di nullità previsti dalla legge ; per il licenziamento intimato in forma orale.

25 LICENZIAMENTO NULLO (art. 18, co. 1-3) Conseguenze della dichiarazione di nullità: esattamente come prima della riforma, indipendentemente dai limiti dimensionali del datore di lavoro, il giudice condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale) nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque non inferiore a 5 mensilità). Il lavoratore può optare, in alternativa, per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

26 LICENZIAMENTO NULLO (art. 18, co. 1-3) Novità: l indennità risarcitoria è commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum; nel caso in cui il lavoratore richieda, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, l indennità pari a 15 mensilità, la richiesta determina la risoluzione del rapporto, e l indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

27 LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Cosa non cambia con la riforma: le nozioni di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, così come definite, rispettivamente, dall art cod. civ. e dall art. 3 della legge n. 604/66; la necessità della preventiva contestazione dell addebito al lavoratore e della concessione di un termine a difesa non inferiore a cinque giorni, secondo quanto prescritto dall art. 7 Stat. Lav.; i requisiti dimensionali dell azienda richiesti ai fini dell applicazione della tutela prevista dal art. 18 Stat. Lav.

28 REQUISITI DIMENSIONALI Il nuovo regime di tutela/sanzionatorio, fatta eccezione per le tutele contro il licenziamento discriminatorio, che sono universali, trova applicazione soltanto al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il licenziamento, occupi alla sue dipendenze più di 15 lavoratori, nonché al datore di lavoro che nell ambito dello stesso comune occupi più di 15 dipendenti, anche se in ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro che occupa più di 60 dipendenti (art. 18, comma 8, Stat. Lav.). Alle imprese prive dei requisiti dimensionali suddetti continua trovare applicazione l art. 8 della legge n. 604/1966 (tutela c.d. risarcitoria da 2,5 e 6 mensilità di retribuzione).

29 LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Cosa cambia con la riforma: 1 Decorrenza degli effetti del licenziamento (art. 1, co. 41, L. 92/2012): il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, fatto salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato. Eccezione: gli effetti del licenziamento restano sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio sul lavoro, nonché nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della maternità e della paternità.

30 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Cosa cambia con la riforma: 2 Regime sanzionatorio: La riforma interviene in modo significativo sul contenuto della tutela riservata ai dipendenti delle aziende cui risulta applicabile, in considerazione del loro livello occupazionale, il richiamato art. 18 Stat. Lav.; la nuova disciplina (che non riguarda la tutela stabilita dalla normativa previgente in favore dei lavoratori appartenenti alla RSA e/o RSU, la quale rimane pertanto immutata) prevede, in sintesi, quattro distinti regimi sanzionatori in relazione alle diverse fattispecie di illegittimità del licenziamento.

31 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI A) Fattispecie: il fatto contestato è insussistente ovvero rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei CCNL o dei codici disciplinari (art. 18, co. 4, L. 300/1970); Sanzioni: reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) indennità risarcitoria, pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum ) nonchè quanto egli avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum )

32 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI segue a Sanzioni: versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegra, maggiorati degli interessi legali e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, in misura pari al differenziale tra la contribuzione che sarebbe maturata in caso di prosecuzione del rapporto illegittimamente risolto e quella eventualmente accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore può chiedere, entro 30 giorni dal deposito della sentenza o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto; tale richiesta determina la risoluzione del rapporto.

33 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI B) Fattispecie: altre ipotesi, in cui venga accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo (art. 18, co. 5, L. 300/1970); Sanzioni: non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: in relazione all'anzianità del lavoratore; tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

34 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI C) Fattispecie: violazione del requisito di motivazione di cui all art. 2, co. 2, L. 604/66 o della procedura di cui all art.7, L. 300/70 (art. 18, co. 6, L. 300/70); Sanzioni: non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e riconosce un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro; il giudice ha un onere di specifica motivazione a riguardo.

35 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI segue Sanzioni: Ove il lavoratore lamenti, oltre alla violazione procedurale, la mancanza di giustificazione del licenziamento, il Giudice, ove accerti un difetto di giustificazione del licenziamento, applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui alle precedenti lettere A) e B).

36 (segue) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI D) Fattispecie: licenziamento discriminatorio o intimato in violazione delle ipotesi di divieto di licenziamento previste dalla legge (causa di matrimonio, violazione dei divieti di licenziamento della lavoratrice madre, altri casi stabiliti dalla legge) o dovuto a motivo illecito determinante (art. 18, co. 1-3, L. 300/70); Sanzioni: reintegrazione nel posto di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell azienda; indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità; pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

37 LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art. 18, co. 10, L. 300/1970) I regimi sanzionatori sopra illustrati non trovano applicazione nell ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del licenziamento medesimo; in tale caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. Si noti che, a differenza di quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento alla previgente normativa, perché la revoca del licenziamento produca gli effetti appena illustrati non è necessaria l accettazione del lavoratore.

38 IL NUOVO PROCESSO PER LE CAUSE DI LICENZIAMENTO (NELLE IPOTESI REGOLATE DALL ART. 18, L. 300/1970) Avv. Stefano Beretta Partner Fondatore Trifirò & Partners - Avvocati

39 LE CONTROVERSIE (art. 1, commi 47 e 48) Il nuovo processo (regolato dall art. 1, commi da 47 a 68), concerne le seguenti controversie: a) impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall art. 18 L. n. 300/197, compreso il licenziamento dirigenti (discriminazione, matrimonio, maternità e paternità, nullità e motivo illecito); b) controversie di cui al precedente punto, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro; c) domande fondate sugli identici fatti costitutivi di quelle sub a) e b).

40 TERMINI DEPOSITO RICORSO (art. 1, commi 38 e 39) Convivono in una fase transitoria due termini: a) licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012: deposito del ricorso entro 180 giorni dall impugnazione del licenziamento; b) licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012: deposito del ricorso entro 270 giorni dall impugnazione; - il discrimine è, dunque, determinato dall intimazione del licenziamento e non dalla impugnazione dello stesso. - il mancato deposito del ricorso nei termini sopra indicati comporta l inefficacia dell impugnazione ai sensi dell art. 6 L. n. 604/1966.

41 La domanda: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PRIMA FASE (art. 1, commi da 48 a 50) - dove si propone: Tribunale del lavoro Giudice Monocratico; - contenuto: quello di cui all art. 125 c.p.c. (diverso dall art. 414 c.p.c.). Nel dettaglio: Ufficio giudiziario, parti, oggetto, ragioni della domanda e conclusioni. Documenti da depositare in duplice copia;

42 I termini: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PRIMA FASE (art. 1, commi da 48 a 50) - Udienza: entro 40 giorni; - Notifica: almeno 25 giorni prima dell udienza (anche a mezzo di posta elettronica certificata). - Costituzione del convenuto: il Giudice assegna non meno di 5 giorni prima dell udienza.

43 Il procedimento: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PRIMA FASE (art. 1, commi da 48 a 50) - ogni formalità è omessa; - ampi poteri istruttori e possibilità di disporre mezzi d ufficio ai sensi del 421 cod. proc. Civ.; - decisione immediata con ordinanza immediatamente esecutiva; L efficacia esecutiva non può essere sospesa o revocata se non in sede di sentenza che definisce la fase successiva del giudizio di primo grado.

44 GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FASE DI OPPOSIZIONE (art. 1, commi da 51 a 57) Come si propone: con ricorso in opposizione con i requisiti di cui all art. 414 c.p.c.; - dove si propone: avanti lo stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, sempre Giudice Monocratico; - contenuto: non si possono proporre domande diverse da quelle proposte nella prima fase, a meno che non siano fondate su identici fatti costitutivi o svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti; - passaggio dall art. 125 c.pc. all art. 414 c.p.c..

45 I termini: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FASE DI OPPOSIZIONE (art. 1, commi da 51 a 57) - fissazione udienza: entro 60 giorni dal deposito del ricorso. - termine di costituzione: fino a 10 giorni prima dell udienza (assegnati dal Giudice). - notifica: almeno 30 giorni prima, ma non della data di udienza, bensì di quella assegnata per la costituzione. - costituzione in giudizio del convenuto: secondo quanto stabilito dall art. 416 c.p.c..

46 GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FASE DI OPPOSIZIONE (art. 1, commi da 51 a 57) - chiamata in causa: il Giudice fissa nuova udienza entro 60 giorni, con onere di notifica a carico delle parti nei termini suindicati e onere di costituzione del terzo chiamato non meno di 10 giorni prima dell udienza. - domanda riconvenzionale: deve fondarsi su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale, altrimenti il Giudice dispone la separazione.

47 Il procedimento: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FASE DI OPPOSIZIONE (art. 1, commi da 51 a 57) - ogni formalità non essenziale al contraddittorio è omessa; - ampi poteri istruttori e possibilità di disporre mezzi d ufficio ai sensi dell art. 421 c.p.c.; - definizione del giudizio con sentenza;

48 GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FASE DI OPPOSIZIONE (art. 1, commi da 51 a 57) - la sentenza può essere pronunciata in successiva udienza con termine per note difensive fino a 10 giorni prima; - deposito sentenza entro 10 giorni dalla data dell udienza di discussione; - sentenza provvisoriamente esecutiva che può disporre sospensione o revoca dell ordinanza emessa nella prima fase

49 Come si propone: con reclamo; GIUDIZIO DI APPELLO (art. 1, commi da 58 a 61) Dove si propone: davanti alla Corte d Appello. Contenuto: il reclamo si propone con ricorso che non può contenere nuovi mezzi di prova o documenti che peraltro possono essere ammessi, anche d ufficio, dal Collegio se li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

50 Termini: GIUDIZIO DI APPELLO (art. 1, commi da 58 a 61) Termine di deposito del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado (o dalla notificazione se anteriore), a pena di decadenza. In mancanza di notificazione o comunicazione, il ricorso deve essere depositato entro 6 mesi; Fissazione udienza: entro 60 giorni dal deposito del ricorso; Termine di notifica: 30 giorni prima della data fissata per la costituzione in giudizio (non, quindi, prima dell udienza); Termine di costituzione: fino a 10 giorni prima dell udienza.

51 GIUDIZIO DI APPELLO (art. 1, commi da 58 a 61) Procedimento: - sospensione dell efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi ; -omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, la Corte procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi ; - decisione: sentenza non necessariamente resa in prima udienza, ma anche in successiva, con termine per note difensive fino a 10 giorni prima; - deposito della sentenza entro 10 giorni dall udienza di discussione.

52 RICORSO PER CASSAZIONE (art. 1, commi da 61 a 66) - Quando si propone: entro 60 giorni, pena di decadenza, dalla comunicazione della sentenza (o dalla notificazione se anteriore). In mancanza di comunicazione o notificazione, In mancanza di notificazione o comunicazione, il ricorso deve essere depositato entro 6 mesi; - Come si propone: con ricorso per cassazione contenente gli usuali elementi; - La sospensione della sentenza può essere chiesta alla Corte d Appello che prevede a norma del comma 60, fissando apposita udienza; - Controricorso in cassazione secondo la normale procedura;

53 RICORSO PER CASSAZIONE (art. 1, commi da 61 a 66) - Udienza da fissarsi non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso; - L udienza di discussione e decisione si svolge secondo la normale procedura, peraltro in particolari giorni del calendario delle udienze.

54 IN VIGORE DAL 18 LUGLIO 2012 La nuova procedura si applica alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge anche se, quindi, riguardano licenziamenti intimati in precedenza o impugnati precedentemente.

55 PROSPETTO RIASSUNTIVO TRIBUNALE IMPUGNAZIONE UDIENZA COSTITUZIONE DECISIONE Prima fase ricorso (entro 180gg) Giudizio di opposizione 30 gg (da notificazione o comunicazione se anteriore) 40 gg. (termine x fiss. ud.) 60 gg (termine x fiss. ud.) Assegnato dal Giudice e non inferiore a 5 gg. Ordinanza PERIODO COMPLESSIVO 40 giorni 10 gg Sentenza 100 giorni

56 PROSPETTO RIASSUNTIVO CORTE D APPELLO IMPUGNAZIONE UDIENZA COSTITUZIONE DECISIONE Reclamo 30 gg. (da comunicazione o notificazione se anteriore) 60 gg. (termine x fiss. ud.) PERIODO COMPLESSIVO 10 gg Sentenza 100 giorni CASSAZIONE IMPUGNAZIONE UDIENZA COSTITUZIONE DECISIONE Ricorso 60 gg. (da comunicazione o notificazione se anteriore) 6 mesi 40 gg. controricoso Sentenza PERIODO COMPLESSIVO 8 mesi

57 MILANO Via San Barnaba 32 Tel.: ROMA Piazza G. Mazzini, 27 Tel.: ; TORINO Via R. Montecuccoli, 9 Tel.: TRENTO Via Galileo Galilei 24 Tel.:

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Dettagli

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma

Dettagli

1. Discriminatorio: reintegrazione

1. Discriminatorio: reintegrazione Riforma del mercato del lavoro, Legge 28 giugno 2012 n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), in vigore dal 18 luglio 2012: nuove regole in tema di invalidità del licenziamento Nota bene: non muta il principio

Dettagli

Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti

Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti CIRCOLARE A.F. N. 108 del 17 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti Premessa In data 03.07.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Dettagli

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2014 2 LE CINQUE

Dettagli

L Appuntamento con l Esperto

L Appuntamento con l Esperto L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato

Dettagli

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Novità sostanziali e processuali

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Novità sostanziali e processuali www.trifiro.it Trifirò & Partners Avvocati LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Novità sostanziali e processuali Licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali A cura di Trifirò & Partners Avvocati Novembre

Dettagli

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act

Dettagli

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,

Dettagli

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi

Dettagli

IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella

IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.

Dettagli

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it LavoroFisco.it Il D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive il sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi di

Dettagli

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» www.studiomarazza.it Studio Legale Marazza & Associati 2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Pubblicato nella

Dettagli

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione

Dettagli

Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla

Dettagli

INDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO

INDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità...» 5 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...» 8

Dettagli

modificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92

modificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92 Legge 20 maggio 1970 n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. modificata dalla

Dettagli

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Indice PARTE PRIMA I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1. L evoluzione della disciplina 2. La legge di riforma 11 maggio 1990, n.108 3. Il campo

Dettagli

La nuova disciplina dei licenziamenti Il testo attuale

La nuova disciplina dei licenziamenti Il testo attuale La nuova disciplina dei licenziamenti Il testo attuale Articoli 13-21 del disegno di legge n. 3249, nel testo ad oggi approvato dalla Commissione Lavoro del Senato Capo III DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ

Dettagli

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015 RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:

Dettagli

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO Direzione Sindacale Sicurezza sul

Dettagli

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di

Dettagli

Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.

Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato. Milano, 12 ottobre 2015 Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato. Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore» Avv. Angelo Zambelli Il contratto a tutele crescenti: licenziamento

Dettagli

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Avv. Franco Toffoletto Tutto Lavoro Il Sole 24 ore Milano, 18 ottobre 2013 La flessibilità in entrata 2 La flessibilità in entrata E da

Dettagli

Licenziamento: divieti e regimi di tutela

Licenziamento: divieti e regimi di tutela Licenziamento: divieti e regimi di tutela Agosto 2012 Albini 1 I divieti di licenziamento dopo la legge 92/2012 Albini 2 Un principio generale In tutti i rapporti di lavoro, siano in libera recedibilità

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità....» 4 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...»

Dettagli

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 introduce nel nostro ordinamento giuridico il contratto a tutele crescenti, definendo altresì un nuovo regime sanzionatorio

Dettagli

La disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero")

La disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) La disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero") Nota n. 2 a cura di Stefania Lanzone Settembre 2014 1 LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Un'apposita sezione

Dettagli

Jobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015

Jobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Jobs Act 1 Brescia, 23 gennaio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Avv. Franco Toffoletto Che cosa è il Jobs Act 1 e di cosa parliamo oggi (Disclaimer) È un insieme di provvedimenti che hanno come

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...

SOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... SOMMARIO Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... XVII XXIX PARTE I TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO NEL QUADRO DELLA RIFORMA

Dettagli

Note. Art. 18 della Legge 300/1970 vigente (Modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 92/2012) Art. 18 della Legge 300/ 1970 (Originario)

Note. Art. 18 della Legge 300/1970 vigente (Modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 92/2012) Art. 18 della Legge 300/ 1970 (Originario) SENATO DELLA REPUBBLICA GRUPPO ITALIA DEI VALORI --------------- UFFICIO LEGISLATIVO 11.09.2012 REFERENDUM IDV: QUESITO ABROGATIVO DI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (TESTO A FRONTE

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali

Dettagli

1. L. 15 luglio 1966, n Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966).

1. L. 15 luglio 1966, n Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966). Licenziamenti individuali 1. L. 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966). 1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente

Dettagli

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,

Dettagli

JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014

JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 PUBBLICATA IN G.U. N. 290 DEL 15/12/2014 è ENTRATA IN VIGORE IL 16/12/2014 Rimini, 18 Marzo 2015 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 Atto n. 134: Schema di Decreto sul contratto

Dettagli

IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE

IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE Lunedì 14 aprile 2014 Slides a cura dell Avv. Rosario Salonia (Salonia Associati Studio Legale) 1 LE FONTI DEL POTERE DISCIPLINARE IL CODICE

Dettagli

Parte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

Parte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE Sommario Parte Prima TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE 1. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo DEFINIZIONE 3 1. Particolarità: i casi di libera recedibilità 4 2. Licenziamento individuale

Dettagli

JOB ACT E LICENZIAMENTI

JOB ACT E LICENZIAMENTI Selena S.r.l. JOB ACT E LICENZIAMENTI Lezione n. 3 Avv. Giovanni Cinque JOBS ACT E LICENZIAMENTI (L. n. 604/1966 Norme sui licenziamenti individuali) (L. n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori) (L. n. 183/2010

Dettagli

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 A tutti i clienti luglio 2012 Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 Novità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo(ragioni inerenti all'attività produttiva,

Dettagli

La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO

La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO Avv. Vittorio De Luca Managing Partner, Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Milano, 24 marzo 2015 Legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 Il punto

Dettagli

Studio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine

Studio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Elena Zanon P.az Roberta Gregoris Via Zanon 16/6 33100 Udine tel.0432/502540 fax.0432504902 info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it/

Dettagli

Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro

Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro Premessa... pag. 5 Parte I Nozioni Introduttive. Il rapporto di lavoro Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» 17 2. La gerarchia delle fonti...» 18 3. Il Titolo V della Costituzione...»

Dettagli

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Legge 28 giugno 2012, n. 92 Entrata in vigore del provvedimento 18/07/2012 http://www.lexellent.it/2012/03/riforma-del-lavoro-il-testo-deldocumento-approvato-dal-consiglio-dei-ministri/

Dettagli

JOBS ACT e L. 604/1966

JOBS ACT e L. 604/1966 JOBS ACT e L. 604/1966 Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; L. 604/1966 (pre ) : La L. Fornero non ha modificato

Dettagli

Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015

Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Lezioni di Giuliano Cazzola, docente Uniecampus, comitato scientifico Adapt, Ceslar Jobs act La riforma

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti

Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei

Dettagli

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA PROGRAMMA DI STUDIO: MODULO 1: LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il contratto

Dettagli

IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DLGS 4.3.2015 N. 23 IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME? 1) A tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, impiegato,

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia

Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto (composizioni percentuali). III trimestre 2014 (a) La tipologia

Dettagli

Il recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act. Monica McBritton Lecce, aprile 2017

Il recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act. Monica McBritton Lecce, aprile 2017 Il recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act Monica McBritton Lecce, aprile 2017 Il recesso del contratto nel diritto privato Regola generale: il mutuo consenso Avvertimento metodologico:

Dettagli

Licenziamento individuale

Licenziamento individuale Licenziamento individuale La regola generale affermata dalla legge 604/66 (come modificata dalla legge 108/90) è quella della necessaria sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per

Dettagli

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag. TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di

Dettagli

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 13 marzo 2015 Avv. Prof. Francesco Rotondi Avv. Sara Teresa Tiraboschi LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La forma più comune di estinzione del rapporto di lavoro

Dettagli

Licenziamenti e Riforma Fornero

Licenziamenti e Riforma Fornero Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1 Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min)

Dettagli

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA 4 modelli ordinario tribunale Lavoro - locazione / tribunale Giudice di pace Procedimento sommario di cognizione 3 fasi introduttiva istruttoria decisoria Domanda giudiziale

Dettagli

legal news Marzo 2016

legal news Marzo 2016 legal news Marzo 2016 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il provvedimento, in vigore dal 7 Marzo 2015, ha introdotto importanti modifiche sul regime di tutela previsto in caso di licenziamento illegittimo, da

Dettagli

Fonte: Legge per Tutti

Fonte: Legge per Tutti Fonte: Legge per Tutti Per gli assunti da oggi nessuna tutela dell art. 18 Statuto dei lavoratori Da oggi, per gli assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro, non opererà

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

Licenziamento del lavoratore

Licenziamento del lavoratore Licenziamento del lavoratore Riferimenti normativi: - Art. 2118 c.c.; - L. n. 604/1966; - L. n. 108/1990; - Art. 18, L. n. 300/1970; - L. n. 92/2012 Art. 2118 c.c.: trattasi di una norma riguardante il

Dettagli

Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti "Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Dettagli

Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge.

Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. MARTEDI 28 APRILE 2015 Massimiliano Gerardi - Consulente

Dettagli

Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n. 28 del 2010 e con i regolamenti attuativi...» 3 di Claudio Cecchella

Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n. 28 del 2010 e con i regolamenti attuativi...» 3 di Claudio Cecchella Prefazione.......................................................... pag. XI PARTE PRIMA La risoluzione stragiudiziale delle controversie civili Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n.

Dettagli

INDICE DELLE FORMULE

INDICE DELLE FORMULE INDICE DELLE FORMULE Parte P rima Il giudizio di primo grado Capitolo I Il tentativo obbligatorio di conciliazione e il procedimento arbitrale 1. Richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione

Dettagli

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani La decadenza Mentre il fondamento della prescrizione è l inerzia del titolare,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Capitolo I EXCURSUS STORICO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1. Breve excursus di ordine storico... Pag. 1 2. (Segue): la situazione

Dettagli

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Capitolo 3 Flessibilità in uscita CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Novità Con l introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti cambia la tutela dei nuovi assunti in caso di licenziamento. È modificato,

Dettagli

LO STATUTO DEI LAVORATORI

LO STATUTO DEI LAVORATORI LO STATUTO DEI LAVORATORI Riportiamo uno stralcio della L. 20 maggio n. 300 del 1970 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale, nei luoghi

Dettagli

Licenziamento disciplinare e contestazione dell'illecito

Licenziamento disciplinare e contestazione dell'illecito Licenziamento disciplinare e contestazione dell'illecito di Fabio Petracci, Piergiuseppe Parisi Da Guida al Lavoro del 21.2.2014 - n. 8 La pronuncia in esame concerne il caso di un dipendente cui veniva

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

La legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183)

La legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183) La legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183) Il Governo è delegato ad adottare una disciplina che contenga la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Dettagli

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX TENTATIVO OBBLIGATORIO - Collegato lavoro n. 1-

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX TENTATIVO OBBLIGATORIO - Collegato lavoro n. 1- Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Direttore responsabile: Edi Sommariva Numero 24-2010 TENTATIVO DI EX TENTATIVO OBBLIGATORIO - Collegato lavoro n. 1- Area Lavoro a cura di : Area Lavoro

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO Prof. Alberto Tampieri Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia Il c.d. «Jobs Act»: legge delega n. 183/2014

Dettagli

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE Prefazione... XV 1 IL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITÀ DI UN IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO La questione... 1 Analisi dello scenario... 1 Inquadramento

Dettagli

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1 Presentazione... xi CAPITOLO I INTRODUZIONE 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile.... 1 2. Analogie e differenze nei vari riti.... 6 3. Il nuovo istituto della mediazione obbligatoria

Dettagli

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477 INDICE-SOMMARIO Capitolo I DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 ALLA RIFORMA DELLE LOCAZIONI DEL 1998 1. Il codice di procedura civile del 1940 pag. 1 2. La legislazione vincolistica» 2 3. La legge

Dettagli

Studio di consulenza del lavoro il potere disciplinare del datore di lavoro

Studio di consulenza del lavoro  il potere disciplinare del datore di lavoro Studio di consulenza del lavoro www.dercole.org info@dercole.org il potere disciplinare del datore di lavoro Premessa I art. 2106 C.c. prevede che l inosservanza delle disposizioni contenute negli artt.

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI CLC Studio Legale Corso Italia, 43 20122 - MILANO Via Carlo Zima, 1/A 25025 - BRESCIA www.clclaw.it segreteria@clclaw.it Avv. Daniele Colombo IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Dettagli

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO ARBITRATI REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.

Dettagli

TUTTE LE NOVITA DELLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. Documento a cura dello

TUTTE LE NOVITA DELLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. Documento a cura dello TUTTE LE NOVITA DELLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTO Documento a cura dello STUDIO LEGALE BOLOGNESI Via Cola di Rienzo, 28 00192 Roma Tel. 06/39.03.05.40 Fax. 06/39.03.87.00 info@studiolegalebolognesi.it

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

Licenziamenti. Fonti normative «storiche»

Licenziamenti. Fonti normative «storiche» LICENZIAMENTI Licenziamenti Fonti normative «storiche» Art. 2118 cod. civ. Art. 2119 cod. civ. Legge n. 604 del 1966; Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) Art.24 e 4 Legge 223/91 Licenziamenti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del 18.04.2012. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14)

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del 18.04.2012. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14) Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N.9 del 18.04.2012 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14) ART. 13 Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604 Forma e procedure del licenziamento

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli

Riforma del lavoro. (l. 92/2012)

Riforma del lavoro. (l. 92/2012) Riforma del lavoro (l. 92/2012) La disciplina della flessibilità in uscita Studio Legale Tirelli Bissa Dal Zogo e Massarotti Normativa di base: Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c. Legge 604/1966 Legge 108/1990

Dettagli

LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO. Legge 28 giugno 2012 n.92

LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO. Legge 28 giugno 2012 n.92 LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO Legge 28 giugno 2012 n.92 Riforma Lavoro Legge 92/2012 Macro-aree di intervento: 1) contratti 2) licenziamenti 3) ammortizzatori sociali (ASPI) ed incentivi al reimpiego

Dettagli

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale ~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.

Dettagli

*** ATTO COMPLETO ***

*** ATTO COMPLETO *** DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU n.54

Dettagli

REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.) PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza

Dettagli

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Milano, 10 febbraio 2016 Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW 1 IL NOSTRO ORDINAMENTO PREVEDE: GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (Art. 3, L. 604/1966)

Dettagli

Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti. Marco Biasi Trento 30 marzo 2015

Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti. Marco Biasi Trento 30 marzo 2015 Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti Marco Biasi Trento 30 marzo 2015 I presupposti del licenziamento: ieri e oggi Il principio fondamentale: la necessaria giustificazione del recesso datoriale

Dettagli

INDICE. Prefazione... Avvertenze per la consultazione...

INDICE. Prefazione... Avvertenze per la consultazione... Indice IX INDICE Prefazione... per la consultazione.... V XXI Capitolo Primo CONCILIAZIONE E ARBITRATO a) Effetti processuali della mancata richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione... 1

Dettagli