L Appuntamento con l Esperto
|
|
- Ottaviano Amore
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco
2 JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco
3 PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
4 PREMESSA La lettera c) dell art. 1 della legge n. 183/2014 dispone che la delega va attuata prevedendo, per le nuove assunzioni, il CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IN RELAZIONE ALL ANZIANITÀ DI SERVIZIO: escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio, e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento.
5 CAMPO DI APPLICAZIONE Per i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri (esclusi quindi i dirigenti), assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e disciplinato dalle disposizioni di cui al nuovo decreto legislativo (art. 1, co. 1).
6 CAMPO DI APPLICAZIONE Non solo: nel caso in cui il datore, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l entrata in vigore del D.Lgs., integri il requisito occupazionale di cui all art. 18, co. 8 e 9, della L , n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti prima di tale data, e disciplinato dal nuovo D.Lgs. (art. 1, co. 2). PER IL DATORE CON 15 DIPENDENTI, L ASSUNZIONE DEL 16 COMPORTA L ESTENSIONE SIA AI VECCHI CHE AI NUOVI DIPENDENTI DELLE NUOVE REGOLE.
7 CAMPO DI APPLICAZIONE PER I LAVORATORI CUI SI APPLICA IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, L ARTICOLO 18 SCOMPARE PER SEMPRE
8 CAMPO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI 1. TUTTI I NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE REGOLE DEL JOBS ACT 2. TUTTI I DIPENDENTI DEL DATORE CHE, CON LA NUOVA ASSUNZIONE, SUPERA QUOTA 15 O QUOTA VECCHI DIPENDENTI CHE RESTANO IN SERVIZIO PRESSO UN DATORE CHE È GIÀ SOGGETTO ALLO STATUTO 4. VECCHI DIPENDENTI DI UN DATORE GIÀ SOGGETTO ALLA L. 604/1966 E CHE NON SUPERA QUOTA 15
9 CAMPO DI APPLICAZIONE: TIPI DI LICENZIAMENTO 1.DISCRIMINATORIO E NULLO 2. NON SCRITTO e/o NON MOTIVATO 3. DISCIPLINARE (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) 4. GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (motivi economici)
10 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. LAVORATORI NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE REGOLE DEL JOBS ACT Nuove regole del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Se il recesso è discriminatorio o se è intimato solo a voce, spetta sempre la reintegrazione
11 CAMPO DI APPLICAZIONE 2. TUTTI I DIPENDENTI DI UN DATORE CHE, DOPO UNA NUOVA ASSUNZIONE, SUPERA QUOTA 15 O QUOTA 60 Nuove regole del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Se il recesso è discriminatorio, o se è intimato solo a voce, spetta sempre la reintegrazione
12 CAMPO DI APPLICAZIONE 3. VECCHI DIPENDENTI CHE RESTANO IN SERVIZIO PRESSO UN DATORE CHE È GIÀ SOGGETTO ALLO STATUTO Regime di tutela previsto dallo Statuto sino a fine rapporto Se il recesso è discriminatorio, o se è intimato solo a voce, spetta sempre la reintegrazione
13 CAMPO DI APPLICAZIONE 4. VECCHI DIPENDENTI DI UN DATORE OGGI SOGGETTO ALLA L. 604/1966 E CHE NON SUPERA QUOTA 15 Regime di tutela previsto dalla legge , n. 604, sino a fine rapporto Se il recesso è discriminatorio, o se è intimato solo a voce, spetta sempre la reintegrazione
14 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE
15 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE Il giudice, con la pronuncia con cui dichiara il licenziamento: nullo perché discriminatorio o riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (es. madri), inefficace perché intimato in forma orale, ordina al datore, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore, salvo che abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (art. 2, co. 1).
16 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE RISARCIMENTO DEL DANNO: con la pronuncia che ordina la reintegrazione, il giudice condanna altresì il datore : a) al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività (aliunde perceptum); b) in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale; c) per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 2).
17 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE: fermo il risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità, dedotto solo l aliunde perceptum, il lavoratore può chiedere al datore, in sostituzione della reintegrazione nel posto, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, e che non e assoggettata a contribuzione. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro 30 giorni: dalla comunicazione del deposito della pronuncia; o dall'invito del datore a riprendere servizio, se anteriore a alla predetta comunicazione (art. 2, co. 3).
18 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
19 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Nei casi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per GMO, il giudice: 1.dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento 2.non può MAI essere disposta la REINTEGRAZIONE del lavoratore, e 3.condanna il datore al pagamento di un'indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) 4.di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 3, co. 1).
20 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Al licenziamento degli operai, impiegati o quadri, assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto; nonché di quelli del datore che supera quota 15 dipendenti assumendo 1 o più lavoratori con il nuovo contratto a tutele crescenti) non trova applicazione l art. 7 della L , n Ne deriva quindi che nei loro confronti, se licenziati per giustificato motivo oggettivo, non va attivata la procedura per esperire il tentativo di conciliazione davanti alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera, a prescindere dal numero totale di lavoratori occupati dal datore (art. 3, co. 1 e 4).
21 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO)
22 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA) INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO Solo nelle ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta del tutto estranea e ininfluente ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore a: 1.REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO, e al 2.PAGAMENTO DI UN INDENNITÀ risarcitoria.
23 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA) INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO Oltre alla reintegra, la misura dell'indennità risarcitoria per il periodo dalla data del licenziamento alla sentenza, non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore deve versare i contributi dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. Il lavoratore può chiedere l indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (non soggetta a contribuzione): da tale richiesta deriva la risoluzione del rapporto.
24 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA) ALTRE IPOTESI DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Invece, se non è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ma il licenziamento è comunque giudicato illegittimo: 1.il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento (non vi è mai la reintegrazione) 2.e condanna il datore al pagamento di un'indennità (non soggetta a contribuzione), 3.di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, 4.in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 3, co. 1 e 2).
25 VIZI FORMALI E PROCEDURALI L articolo 4 dispone che, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia intimato: a) con violazione del requisito di motivazione ex articolo 2, co. 2, L , n. 604, il quale prevede che la comunicazione del licenziamento (sempre in forma scritta) deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; b) o della procedura di cui all art. 7 della L , n. 300, che regolamenta la procedura di contestazione degli addebiti disciplinari e il diritto di difesa del lavoratore;
26 VIZI FORMALI E PROCEDURALI Il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento, e condanna il datore a pagare un indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che, sulla base della domanda del lavoratore, ritenga che il recesso sia discriminatorio; nullo; inefficace perché intimato solo in forma orale; o che difettino la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 4).
27 LE ALTRE NOVITÀ
28 REVOCA DEL LICENZIAMENTO Con i medesimi criteri introdotti dalla Riforma Fornero, nell'ipotesi di revoca di questa nuova tipologia di licenziamento, purché effettuata entro 15 giorni dalla (ricezione della) comunicazione al datore dell'impugnazione, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non si applicano i regimi sanzionatori previsti dal nuovo decreto (art. 5)
29 OFFERTA DI CONCILIAZIONE In caso di licenziamento dei lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, nonché di tutti i dipendenti di un datore che abbia assunto il 16 lavoratore; per evitare il giudizio, nei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), il datore può offrire al lavoratore: un IMPORTO NETTO (non soggetto a tasse né contributi) pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione anche se egli l ha già proposta.
30 OFFERTA DI CONCILIAZIONE Lavoratori interessati Finalità Termine Luogo Misura minima Nuovi assunti e tutti i dipendenti se il datore supera, con nuova assunzione, quota 15 Evitare il giudizio. Entro 60 giorni dal licenziamento Ogni possibile sede e modalità di conciliazione. 1 mensilità retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 mensilità. Misura massima Irpef e contributi 18 mensilità dell'ultima retribuzione. L importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione. Modalità Accettazione dell assegno Consegna al lavoratore di un assegno circolare. Se lavoratore accetta l assegno, rapporto si estingue alla data del licenziamento e si ha rinuncia a impugnazione, anche se già fatta
31 COMPUTO DELL ANZIANITÀ NEGLI APPALTI Poiché la misura del risarcimento dipende dall anzianità di servizio del lavoratore, si dispone che, per il calcolo delle indennità di cui: a) all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a 24 mensilità in caso di recesso per GMO, per GC e GMS senza reintegra nel posto di lavoro; b) all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a 12 mensilità in caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o in assenza di regolare svolgimento del procedimento disciplinare; c) all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e stato impiegato nell attività appaltata (art. 7).
32 MISURA DELLE INDENNITÀ PER FRAZIONI DI ANNO Per le frazioni di anno d anzianità di servizio, le indennità: all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a 24 mensilità in caso di recesso per GMO, per GC e GMS senza reintegra nel posto di lavoro; all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a 12 mensilità in caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o senza procedimento disciplinare; all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; SONO RIPROPORZIONATE E LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A 15 GG. SI CONTANO COME MESE INTERO.
33 PICCOLE IMPRESE Per operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ove dipendenti da un datore di lavoro non soggetto all articolo 18 della legge , n. 300, ossia: che non abbia più di 15 dipendenti nell unità produttiva in cui si è verificato il licenziamento; che non abbia più di 15 dipendenti nel comune in cui è ubicata l unità produttiva presso la quale si è verificato il licenziamento; ovvero che, a prescindere da quanto sopra, non abbia in tutto più di 60 dipendenti..
34 PICCOLE IMPRESE 1) è sempre esclusa la reintegrazione anche a seguito di un licenziamento disciplinare rispetto al quale sia stata dimostrata l insussistenza del fatto materiale contestato; 2) inoltre l'ammontare delle indennità previsti: all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a 24 mensilità in caso di recesso per GMO, per GC e GMS; all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a 12 mensilità in caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o senza procedimento disciplinare; all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; E DIMEZZATO E NON PUÒ SUPERARE 6 MENSILITÀ
35 Grazie e buon Lavoro!
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
DettagliArt. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione
DettagliCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2014 2 LE CINQUE
DettagliCONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,
DettagliLICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE
LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di
DettagliIl regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro
Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi
Dettagli*** ATTO COMPLETO ***
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU n.54
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»
www.studiomarazza.it Studio Legale Marazza & Associati 2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Pubblicato nella
DettagliL appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco
L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Alberto Bosco La L. 10 dicembre 2014, n. 183, all art. 1, co. 7, lettera c) dispone che la delega va attuata,
DettagliStudio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale
Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma
DettagliJOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO
JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act
DettagliRESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015
RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:
DettagliCOME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO Direzione Sindacale Sicurezza sul
DettagliJobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015
Jobs Act 1 Brescia, 23 gennaio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Avv. Franco Toffoletto Che cosa è il Jobs Act 1 e di cosa parliamo oggi (Disclaimer) È un insieme di provvedimenti che hanno come
DettagliLicenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it
LavoroFisco.it Il D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive il sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi di
Dettagli1. Discriminatorio: reintegrazione
Riforma del mercato del lavoro, Legge 28 giugno 2012 n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), in vigore dal 18 luglio 2012: nuove regole in tema di invalidità del licenziamento Nota bene: non muta il principio
DettagliRiforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti
CIRCOLARE A.F. N. 108 del 17 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti Premessa In data 03.07.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
DettagliFonte: Legge per Tutti
Fonte: Legge per Tutti Per gli assunti da oggi nessuna tutela dell art. 18 Statuto dei lavoratori Da oggi, per gli assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro, non opererà
DettagliLa riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi
La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
DettagliIl Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.
Milano, 12 ottobre 2015 Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato. Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore» Avv. Angelo Zambelli Il contratto a tutele crescenti: licenziamento
DettagliCAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA
Capitolo 3 Flessibilità in uscita CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Novità Con l introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti cambia la tutela dei nuovi assunti in caso di licenziamento. È modificato,
DettagliIl Jobs Act: il contratto a tutele crescenti
Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei
DettagliJOBS ACT e L. 604/1966
JOBS ACT e L. 604/1966 Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; L. 604/1966 (pre ) : La L. Fornero non ha modificato
DettagliMarginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia
Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto (composizioni percentuali). III trimestre 2014 (a) La tipologia
DettagliLa riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO
La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO Avv. Vittorio De Luca Managing Partner, Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Milano, 24 marzo 2015 Legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 Il punto
Dettaglimodificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92
Legge 20 maggio 1970 n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. modificata dalla
DettagliINDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità...» 5 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...» 8
DettagliCAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Indice PARTE PRIMA I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1. L evoluzione della disciplina 2. La legge di riforma 11 maggio 1990, n.108 3. Il campo
DettagliJOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014
JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 PUBBLICATA IN G.U. N. 290 DEL 15/12/2014 è ENTRATA IN VIGORE IL 16/12/2014 Rimini, 18 Marzo 2015 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 Atto n. 134: Schema di Decreto sul contratto
DettagliLicenziamento: divieti e regimi di tutela
Licenziamento: divieti e regimi di tutela Agosto 2012 Albini 1 I divieti di licenziamento dopo la legge 92/2012 Albini 2 Un principio generale In tutti i rapporti di lavoro, siano in libera recedibilità
DettagliDecreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti "Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183";
DettagliIL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
DLGS 4.3.2015 N. 23 IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME? 1) A tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, impiegato,
DettagliCONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Ivrea, 8 maggio 2015 Art. 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere
DettagliContratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 introduce nel nostro ordinamento giuridico il contratto a tutele crescenti, definendo altresì un nuovo regime sanzionatorio
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 20122 - MILANO Via Carlo Zima, 1/A 25025 - BRESCIA www.clclaw.it segreteria@clclaw.it Avv. Daniele Colombo IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
DettagliIl recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act. Monica McBritton Lecce, aprile 2017
Il recesso dal contratto di lavoro dopo la l. 92/2012 e il Jobs Act Monica McBritton Lecce, aprile 2017 Il recesso del contratto nel diritto privato Regola generale: il mutuo consenso Avvertimento metodologico:
DettagliLICENZIAMENTI INDIVIDUALI
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Milano, 10 febbraio 2016 Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW 1 IL NOSTRO ORDINAMENTO PREVEDE: GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (Art. 3, L. 604/1966)
DettagliTICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione
TICINIA CONSULTING SRL Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle
DettagliJOBS ACT La nuova disciplina dei rapporti di lavoro a termine La nuova disciplina dei licenziamenti e tutele crescenti
JOBS ACT La nuova disciplina dei rapporti di lavoro a termine La nuova disciplina dei licenziamenti e tutele crescenti Firenze, 11 dicembre 2015 Avv. Prof. Francesco Stolfa www.lavoro-previdenza.it stolfa@lavoro-previdenza.it
DettagliIn vigore dal 7 Marzo 2015
In vigore dal 7 Marzo 2015 Giovedì 9 aprile 2015 Ore 15:00 19:00 Sala CPO Nuoro Via Dessanay n. 121 - NUORO Relatore: Giuseppe Pirinu Consulente del Lavoro www.studiopirinu.it Sostituire al regime fondato
DettagliLegge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015
Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Lezioni di Giuliano Cazzola, docente Uniecampus, comitato scientifico Adapt, Ceslar Jobs act La riforma
DettagliIL REBUS «JOBS ACT» Come risolvere gli indovinelli della riforma del lavoro
IL REBUS «JOBS ACT» Come risolvere gli indovinelli della riforma del lavoro Avv. Sergio Barozzi Partner Lexellent Avv. Alessandra Rovescalli Associate Lexellent Fra tutti i solutori del cruciverba che
DettagliCentro Ovest Litoranea
Seminario CGIL CDLT Roma Centro Ovest Litoranea 9 marzo 2015 J OBS ACT: PERCHÉ È DANNOSO E FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI Avv. Filippo Aiello Coordinatore Legali CGIL Roma Centro Ovest Litoranea Problemi di
DettagliLa legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183)
La legge delega (L. 10 Dicembre 2014, n. 183) Il Governo è delegato ad adottare una disciplina che contenga la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
DettagliArt. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Art. 1 Campo di applicazione.
DettagliJOB ACT E LICENZIAMENTI
Selena S.r.l. JOB ACT E LICENZIAMENTI Lezione n. 3 Avv. Giovanni Cinque JOBS ACT E LICENZIAMENTI (L. n. 604/1966 Norme sui licenziamenti individuali) (L. n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori) (L. n. 183/2010
DettagliProcedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla
DettagliNote. Art. 18 della Legge 300/1970 vigente (Modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 92/2012) Art. 18 della Legge 300/ 1970 (Originario)
SENATO DELLA REPUBBLICA GRUPPO ITALIA DEI VALORI --------------- UFFICIO LEGISLATIVO 11.09.2012 REFERENDUM IDV: QUESITO ABROGATIVO DI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (TESTO A FRONTE
DettagliTIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT
Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO
DettagliLicenziamento individuale
Licenziamento individuale La regola generale affermata dalla legge 604/66 (come modificata dalla legge 108/90) è quella della necessaria sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per
DettagliStudio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine
CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Elena Zanon P.az Roberta Gregoris Via Zanon 16/6 33100 Udine tel.0432/502540 fax.0432504902 info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it/
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità....» 4 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...»
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO Prof. Alberto Tampieri Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia Il c.d. «Jobs Act»: legge delega n. 183/2014
DettagliFlessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi
Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Avv. Franco Toffoletto Tutto Lavoro Il Sole 24 ore Milano, 18 ottobre 2013 La flessibilità in entrata 2 La flessibilità in entrata E da
DettagliIL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO
JOBS ACT IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO CAMPO DI APPPLICAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LE NUOVE ASSUNZIONI
DettagliLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 13 marzo 2015 Avv. Prof. Francesco Rotondi Avv. Sara Teresa Tiraboschi LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La forma più comune di estinzione del rapporto di lavoro
DettagliStudio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Oggetto: JOB ACT Contratto a tutele crescenti. Borgo San Lorenzo, lì 03/04/2015 Alla Clientela in indirizzo Il Governo ha approvato definitivamente il D.Lgs. 23/2015 che introduce nel nostro ordinamento
DettagliNormativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge.
Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. MARTEDI 28 APRILE 2015 Massimiliano Gerardi - Consulente
DettagliIL JOBS ACT E GLI SCHEMI DI DECRETO SUL CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E SULLA RIFORMA DELL ASPI
IL JOBS ACT E GLI SCHEMI DI DECRETO SUL CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E SULLA RIFORMA DELL ASPI LAVORO E JOBS ACT ASPETTATIVE E PROSPETTIVE 16 FEBBRAIO 2015 CIRCOLO PD COLLEGNO Avv. Gabriele Moro
DettagliLe procedure conciliative in materia di lavoro con l introduzione delle tutele crescenti. (Roberto Camera)
Le procedure conciliative in materia di lavoro con l introduzione delle tutele crescenti (Roberto Camera) 1 ? Tentativo ordinario di conciliazione artt. 409 e ssdel c.p.c. Tentativo di conciliazione per
DettagliLa disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero")
La disciplina dei licenziamenti modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "legge Fornero") Nota n. 2 a cura di Stefania Lanzone Settembre 2014 1 LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Un'apposita sezione
DettagliArt. 18, ecco come funziona ora il licenziamento. - Prcsestosg.it. Scritto da Redazione Domenica 08 Aprile :27
Dettagli
Circolare per gli associati del 19/04/2016
Circolare per gli associati del 19/04/2016 OGGETTO: Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica Ciao, oggi ti voglio informare che, entro 65gg dall offerta di conciliazione in caso di cessazione
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 36/2015 Marzo/9/2015 (*) Napoli 17 Marzo 2015 Tanto tuonò che piovve!!!! Arrivano le tutele crescenti. I nuovi assunti dal 7 marzo scorso
DettagliOGGETTO: Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica
Informativa Informativaper perlalaclientela clienteladidistudio studio OGGETTO: Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica Premessa In caso di licenziamento di lavoratori assunti dal 7 marzo
DettagliD.LGS. N. 23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Avv. Prof. Giuseppe Pellacani
D.LGS. N. 23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 1, Comma 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati
DettagliD.LGS. N. 23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
D.LGS. N. 23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Avv. Prof. Giuseppe Pellacani 1 CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 1, Comma 1 Per i lavoratori che rivestono
DettagliL ufficio paghe informa: a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli
Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste L ufficio paghe informa: a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli Erogazione mensile del TFR in busta paga dal 3 aprile
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
I LE QUADERNI GUIDE DI DI Job Quaderni del delegato/2 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI A cura del Dipartimento Formazione CISL Milano Metropoli Questo secondo numero è dedicato al nuovo contratto a tempo
DettagliLa nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari
Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di
Dettaglilegal news Marzo 2016
legal news Marzo 2016 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il provvedimento, in vigore dal 7 Marzo 2015, ha introdotto importanti modifiche sul regime di tutela previsto in caso di licenziamento illegittimo, da
DettagliJOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE.
DIPARTIMENTO DIRITTO DEL LAVORO APRILE 2015 JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE. Il 20 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva
DettagliFORUM permanente Professionisti del Lavoro promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell Università Roma Tre
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE FORUM permanente Professionisti del Lavoro promosso dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
DettagliVITALE & ASSOCIATI, Studio legale e di consulenza del lavoro
Art. 1 Campo di applicazione Applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione
Dettaglicontratto a tutele crescenti e licenziamenti
16/02/15 contratto a tutele crescenti e licenziamenti 13 febbraio 2015 relatore: sarah barutti s.barutti@spolverato.com www.spolverato.com CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Il 24 dicembre 2014 il Consiglio
DettagliLicenziamenti. Fonti normative «storiche»
LICENZIAMENTI Licenziamenti Fonti normative «storiche» Art. 2118 cod. civ. Art. 2119 cod. civ. Legge n. 604 del 1966; Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) Art.24 e 4 Legge 223/91 Licenziamenti
DettagliJOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.
JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co. Cosa cambia per il Consulente del Lavoro Roma 29 settembre 2015 Francesco Stolfa www.lavoro previdenza.it stolfa@lavoro previdenza.it Tutele contro i licenziamenti
Dettaglihttp://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Pagina 1 di 6 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037)
DettagliCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. 1. Premessa Campo di applicazione (art. 1)... 2
NEWS DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015 N.23 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. Sommario 1. Premessa.... 2 2. Campo di applicazione (art. 1)....
Dettagli(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria
L.U.M.S.A. Corso di Diritto del Lavoro a.a. 2015-2016 Prof. Megna Maria Rosalia ART. 18 Statuto Lavoratori (L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, e d. lgs. n. 23/2015 del 4.03.2015 (attuativo del c.d.
DettagliOsservatorio Mercato del Lavoro. l uso dei dati amministrativi a fini statistico - conoscitivi. 13 giugno 2016 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO
Osservatorio Mercato del Lavoro l uso dei dati amministrativi a fini statistico - conoscitivi 13 giugno 2016 SETTORE FORMAZIONE E LAVORO Mercato del Lavoro milanese ll contratto a tutele crescenti alla
DettagliRiforma del lavoro. (l. 92/2012)
Riforma del lavoro (l. 92/2012) La disciplina della flessibilità in uscita Studio Legale Tirelli Bissa Dal Zogo e Massarotti Normativa di base: Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c. Legge 604/1966 Legge 108/1990
DettagliI licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali
I licenziamenti individuali: novità sostanziali e processuali Fondato negli anni 60 dall Avvocato Salvatore Trifirò, Trifirò & Partners Avvocati annovera 80 professionisti e collaboratori coordinati dai
DettagliJOBS ACT: DAI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI
JOBS ACT: DAI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI Brescia, 13 marzo 2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani CRITERI DIRETTIVI LA TUTELA DI DISOCCUPAZIONE LE TUTELE CRESCENTI IL RIORDINO
Dettagli22 Lezione AL VIA LA RIFORMA DEL LAVORO
Di seguito le novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act approvati dal governo Renzi, relative a: contratto a tutele crescenti licenziamenti collettivi ammortizzatori sociali. Della riforma del
DettagliAnno Accademico IL JOBS ACT. Anno Accademico Evoluzione o involuzione? R. Perazzoli
Anno Accademico 2015 IL JOBS ACT Evoluzione o involuzione? R. Perazzoli 1 LA SITUAZIONE ATTUALE E davvero tutta colpa dell art. 18? Attualmente Anno la disoccupazione Accademico in Italia ha raggiunto
DettagliLicenziamenti e Riforma Fornero
Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1 Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min)
DettagliAl Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali
Roma, 9 marzo 2015 Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali Circolare n. 38/2015 Oggetto: Jobs Act - Contratto
DettagliIl contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina
Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente
DettagliLa tutela del lavoratore nelle norme vigenti
Istituto Regionale di Studi sociali e politici A. De Gasperi - Bologna 40138 Bologna Via Scipione dal Ferro, 4 Tel. 3403346926 www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it istituto@istitutodegasperibologna.it
DettagliPrincipi generali delega Contratto a tutele crescenti Esonero contributivo Deduzione IRAP
Catania (26.5.2015) Bartolomeo La Porta Consulente del lavoro e pubblicista Principi generali delega Contratto a tutele crescenti Esonero contributivo Deduzione IRAP Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
DettagliJobs Act: tutele crescenti per i neo-assunti
Jobs Act: tutele crescenti per i neo-assunti La legge delega Il Governo è delegato ad adottare una disciplina che contenga: la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
DettagliSOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...
SOMMARIO Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... XVII XXIX PARTE I TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO NEL QUADRO DELLA RIFORMA
DettagliLO STATUTO DEI LAVORATORI
LO STATUTO DEI LAVORATORI Riportiamo uno stralcio della L. 20 maggio n. 300 del 1970 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale, nei luoghi
DettagliIL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI
Febbraio 2015 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI Il decreto legislativo approvato in via definitiva
DettagliTUTELA GIUSLAVORISTICA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
TUTELA GIUSLAVORISTICA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI Avv. Fabio Fontana Studio Legale ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI 1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI ASSISTENZIALI 2 DETERMINAZIONE INPS N. 189 DEL
DettagliTIPOLOGIA CONTRATTUALE DESCRIZIONE PLATEA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DESCRIZIONE PLATEA Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Con il D.lgs 23/2015 non è stata
DettagliCIRCOLARE LAVORO MARZO 2015
CIRCOLARE LAVORO MARZO 2015 LE ULTIME NOVITÀ TFR non soggetto a compensazioni con i danni dovuti al datore Corte di Cassazione, sentenza n. 1695 del 29 gennaio 2015 Sanzionabile l invio tardivo del certificato
DettagliJOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI
JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti 1 LA LEGGE DELEGA Il provvedimento noto come Jobs Act, approvato dal parlamento su iniziativa del governo Renzi, è una legge delega (L. 10 dicembre 2014
DettagliLe Circolari della Fondazione Studi
ANNO 2015 CIRCOLARE NU MERO 1 Le Circolari della Fondazione Studi n.1 del 07.01.2015 JOBS ACT, ENNESIMO CAMBIO DI REGOLE. VARIERÀ IL RISULTATO? La domanda è sempre la stessa e ricorre insistentemente,
Dettagli