IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI

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1 Febbraio 2015 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CON IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIANO LE REGOLE PER I LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI Il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Governo il 20 febbraio 2015 ( Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, il Decreto ) rappresenta il più importante intervento nell ambito della riforma del mercato del lavoro avviata dal Governo Renzi (c.d. Jobs Act) nonché la prima attuazione della legge delega n. 183 del Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ovvero, secondo quanto annunciato dal Ministro del Lavoro Poletti, il 1 marzo 2015). Le misure contenute nel Decreto rappresentano una netta rottura con il passato, rivoluzionando il sistema delle tutele in caso di licenziamento illegittimo ed in particolare riducendo significativamente le ipotesi di applicazione della tutela reintegratoria. L ambito di applicazione: il doppio binario La disciplina prevista Decreto si applica ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. Si viene quindi a creare un doppio binario : i rapporti di lavoro già in essere resteranno disciplinati dalla normativa previgente, mentre il Decreto si applicherà soltanto alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il Decreto, raccogliendo le indicazioni delle Commissioni parlamentari e le sollecitazioni del mondo delle imprese, ha specificato che le nuove regole si applicano anche alle ipotesi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine o di apprendistato, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. La regolamentazione prevista nel Decreto si applica inoltre con una previsione già ritenuta di dubbia legittimità costituzionale per eccesso di delega anche ai lavoratori assunti precedentemente, qualora il loro datore di lavoro in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo l entrata in vigore del Decreto integri il requisito occupazionale previsto dall art. 18 dello Statuto dei Lavoratori 1. Restano esclusi, in ogni caso, i dirigenti, i lavoratori domestici e gli sportivi professionisti. Pur in assenza di una specifica indicazione, la nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti degli apprendisti. Il Decreto si applica a tutti i datori di lavoro (inclusi quelli che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto). 1 Più di 60 lavoratori o più di 15 dipendenti in ciascuna sede, stabilimento, etc. o nell'ambito dello stesso comune.

2 La regola: la tutela indennitaria Con il Decreto la tutela indennitaria diventa la normale conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Tutte le ipotesi di recesso illegittimo (salvo i casi eccezionali di cui si dirà) porteranno infatti solo all applicazione di una tutela indennitaria, di cui viene reso certo e prevedibile l ammontare (legato unicamente all anzianità del lavoratore licenziato e non ad una valutazione del giudice). Il lavoratore avrà quindi diritto esclusivamente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità: in ogni caso in cui il giudice ritenga il licenziamento sprovvisto della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo contestati al lavoratore, salve le ipotesi di insussistenza del fatto materiale addebitato; in ogni caso in cui il giudice ritenga il licenziamento sprovvisto del giustificato motivo oggettivo (essendo stata eliminata l ipotesi, prevista nella l. n. 92/2012, di reintegrazione in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo); per i licenziamenti collettivi intimati ai sensi della L. 223/1991, in caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12 o anche dei criteri di scelta di cui all art. 5 della stessa L. 233/1991 (art. 10 del Decreto). Il Governo non ha infatti raccolto l invito delle Commissioni parlamentari di escludere i licenziamenti collettivi dal nuovo regime di tutela indennitaria. Nel caso invece di meri vizi formali (violazione del requisito di motivazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o della procedura di cui all articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori per il licenziamento disciplinare), il lavoratore avrà diritto al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Per i datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali previsti dall art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l ammontare delle indennità è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. L offerta di conciliazione Il Decreto ha introdotto inoltre un forte strumento di incentivazione alla conciliazione della (potenziale) controversia successiva al licenziamento. Il datore di lavoro può infatti offrire al lavoratore, entro 60 giorni dal licenziamento ed in una delle sedi protette, un importo esente da tasse e contributi di ammontare pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. L offerta dell importo deve avvenire mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare, senza che il Decreto ammetta modalità di pagamento alternative. L accettazione dell assegno comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione, anche se già proposta. La particolarità dell offerta e delle sue modalità comporterà la necessità di distinguere gli importi riconosciuti a titolo di conciliazione del licenziamento (quantificati dalla legge e non suscettibili di contrattazione tra le parti) da 2

3 quelli riconosciuti a titolo di corrispettivo per le rinunce ad altre rivendicazioni connesse allo svolgimento o alla cessazione del rapporto di lavoro (che non beneficeranno dell esenzione fiscale e contributiva). Sembra comunque ragionevole attendersi che sarà possibile conciliare nella stessa sede ed occasione tutte le possibili rivendicazioni del lavoratore. L eccezione: la tutela reintegratoria Il Decreto, spingendosi oltre lungo la strada già tracciata dalla l. n. 92/2012, afferma la residualità ed eccezionalità della tutela reintegratoria come conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento. In particolare il Decreto prevede che la tutela reale forte 2 trovi applicazione in caso di licenziamento: discriminatorio: il Decreto individua le ipotesi di discriminazione con riferimento all art. 15 dello Statuto dei Lavoratori (motivi sindacali, politici, religiosi, di razza, lingua o sesso, di handicap, di età o basata sull orientamento sessuale o sulle convinzioni personali); riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (ad esempio intimato in concomitanza col matrimonio, in violazione dei divieti di licenziamento della lavoratrice madre o per motivo illecito determinante ai sensi dell art c.c.); intimato in forma orale; in difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (anche ai sensi della l. n. 68/1999). A differenza che nella Legge Fornero, non viene ora contemplata la violazione dell art c.c. (ossia il caso del licenziamento intimato prima del termine del periodo di comporto): sembra quindi possibile ritenere in questo caso applicabile la tutela indennitaria. La tutela reale debole 3 invece trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento : o il Decreto, precisando che il fatto sussistente è quello materiale ed escludendo qualsiasi valutazione circa la sproporzione del licenziamento, supera la tesi del c.d. fatto giuridico (inteso come fatto globalmente accertato, nella sua componente oggettiva e nella sua soggettiva) emersa in talune sentenze di merito; o il fatto materiale deve comunque consistere in un inadempimento imputabile al lavoratore, anche lieve; 2 Si intende con questa espressione la condanna del datore di lavoro, oltre alla reintegrazione del lavoratore, anche (i) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum (minimo di 5 mensilità) e (ii) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Resta ferma la facoltà del lavoratore di richiedere al datore di lavoro (entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore), in sostituzione della reintegrazione, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 3 Rientrano in questa definizione le ipotesi in cui, in aggiunta alla reintegrazione, il datore di lavoro viene condannato (i) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum e percipiendum (massimo 12 mensilità) e (ii) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso resta ferma la possibilità per il lavoratore di optare per l indennità sostitutiva della reintegrazione. 3

4 o fermo l onere del datore di lavoro, ai sensi dell art. 5 della L. 604/1966, di provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, il Decreto stabilisce espressamente che l insussistenza del fatto materiale dovrà essere direttamente (ovvero senza ricorrere a presunzioni) dimostrata in giudizio dal lavoratore. Tale ipotesi non si applica ai datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali previsti dall art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Le novità procedimentali Il Decreto prevede inoltre che ai licenziamenti rientranti nel suo campo di applicazione: non si applica il c.d. Rito Fornero, ovvero il rito speciale disciplinato nei commi da 48 a 68 dell articolo 1 della legge n. 92/2012; non si applica, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall articolo 7 della legge n. 604 del 1966, anch essa introdotta dalla l. n. 92/2012. Il Rito Fornero e la procedura di conciliazione dovranno però continuare ad essere seguiti dalle imprese di maggiori dimensioni nei licenziamenti dei lavoratori già in forza. 4

5 ***** Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: ALBERTO MAGGI TOMMASO LI BASSI Tel Tel amaggi@legance.it tlibassi@legance.it SILVIA TOZZOLI ELENA RYOLO Tel / Tel stozzoli@legance.it eryolo@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 190 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero

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