«JOBS ACT» SINTESI LICENZIAMENTI
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- Paolina Elia
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1 «JOBS ACT» SINTESI LICENZIAMENTI
2 Licenziamento discriminatorio/orale/nullo Se il giudice pronuncia la nullità del licenziamento, ordina il reintegro (oppure opzione lavoratore 15 mensilità) + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro (min. 5 mensilità; contributi fino a reintegro) Di fatto rimasto invariato (art. 18, primi 3 commi, Statuto lavoratori) Chiarimento: per mensilità ci si riferisce sempre all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
3 Licenziamento disciplinare illegittimo (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) Nel caso il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento: per insussistenza del fatto o per sproporzione rispetto alle previsioni contrattuali/regolamentari reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 mensilità in tutti gli altri casi da 12 a 24 mensilità senza reintegro Nel caso il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento: in caso di insussistenza del fatto materiale contestato direttamente dimostrata in giudizio, il giudice condanna al reintegro (oppure opzione lavoratore 15 mensilità di indennità sostitutiva alla reintegra) + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro max. 12 mensilità, con contributi se il fatto materiale sussiste ma il licenziamento è sproporzionato, il giudice condanna al pagamento di una indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità, senza contribuzione
4 Licenziamento economico individuale illegittimo (giustificato motivo oggettivo) Inidoneità psico-fisica/periodo di comporto reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 mensilità Inidoneità psico-fisica (art. 3, comma 4) reintegro oppure opzione lavoratore (min. 5 mensilità) Manifesta insussistenza del fatto reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 mensilità altre ipotesi indennità da 12 a 24 mensilità senza reintegro altre ipotesi (art.3, comma 1) solo indennità risarcitoria di 2 mensilità per ogni anno di servizio (min. 4 max. 24 mensilità) senza reintegro Il reintegro non è previsto nei casi di licenziamento economico illegittimo Procedura conciliativa (sedi protette) obbligatoria davanti alla DPL Nessuna procedura obbligatoria
5 Licenziamento economico collettivo illegittimo Solo per i nuovi assunti Violazione criteri di scelta reintegro oppure opzione lavoratore + max. 12 mensilità Violazioni procedurali nell ambito della procedura di mobilità da 12 a 24 mensilità senza reintegro Violazioni procedurali (art. 4, Legge 223/91) o violazione criteri di scelta (art. 5, Legge 223/91) indennità risarcitoria di 2 mensilità per anno di servizio (min. 4 max. 24 mensilità) senza reintegro Per i rapporti già in essere al momento dell entrata in vigore del decreto, si applica la normativa precedente (vedi tabella accanto)
6 A) Vizi formali o procedurali/mancata motivazione B) «Piccole» imprese (meno di 16 dipendenti) A) Vizi formali o procedurali/mancata motivazione indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità A) Vizi formali o procedurali/mancata motivazione Indennità risarcitoria di 1 mensilità per anno di servizio (min. 2 max. 12 mensilità, senza contributi) B) «Piccole» imprese (sanzioni ex legge 604/66) licenziamento discriminatorio/orale/nullo reintegro oppure opzione lavoratore 15 mensilità + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro (min. 5 mensilità; contributi fino a reintegra) altre ipotesi da 2,5 a 6 mensilità senza reintegro B) «Piccole» imprese licenziamento discriminatorio/orale/nullo reintegro oppure opzione lavoratore 15 mensilità + in entrambi i casi pagamento retribuzioni fino al reintegro (min. 5 mensilità; contributi fino a reintegra) altre ipotesi indennità risarcitoria di 1 mensilità per anno di servizio (min. 2 max. 6 mensilità) senza reintegro
7 Procedura conciliativa obbligatoria davanti alla DPL solo in caso di licenziamento economico individuale e facoltativa in tutte le altre ipotesi facoltativa per ogni licenziamento, ma con incentivo: offerta entro 60 giorni dal ricevimento del licenziamento presso le sedi protette (commissione di conciliazione o sede sindacale) di un importo esente da contributi e tassazione pari a 1 mensilità per anno di servizio (min. 2 max. 18 mensilità) mediante consegna di un assegno circolare Accettazione offerta = rinuncia impugnazione licenziamento
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