JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO
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- Berta Boscolo
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1 JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Torchio Managing Partner LABLAW Studio Legale 1
2 JOBS ACT: UN PROGETTO IN DIVENIRE D.L. 34/2014 (Legge n. 78 del 16 maggio 2014) Allargamento utilizzo del contratto a termine e somministrazione, modifiche apprendistato Legge Delega n. 183 del 10 dicembre vigente dal contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Decreti Legislativi n. 22 e n.23 del 2015 E anche: Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato 2
3 PROFILI ECONOMICI ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE ART. 1, COMMA 118 DELLA LEGGE DI STABILITA 2015 Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi per ciascun lavoratore Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 esclusione delle assunzioni relative a Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati a tempo indeterminato presso qualunque datore di lavoro 3 3
4 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 23 Lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, operai e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (non si applica ai dirigenti e quindi in caso di licenziamento nullo del dirigente si applica sempre l art. 18 Statuto dei Lavoratori) Se con le nuove assunzioni il datore di lavoro supera i 15 dipendenti (soglia di applicazione della tutela obbligatoria), IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI ANCHE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, è disciplinato dalle NUOVE DISPOSIZIONI. 4
5 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE Non è un nuovo «tipo contrattuale» di contratto ma è il «normale» contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il comma 2 art. 1 prevede che al contratto di apprendistato e al contratto a termine «convertiti» dopo il 7 marzo 2015 si applichi il nuovo regime Perplessità per il c. di apprendistato perché questo è già c. a tempo indeterminato ab origine. Allo stato anche il c. a termine convertito beneficia degli sgravi legge stabilità (sconto irap e bonus sino a euro annui per 3 anni senza plafond e autorizzazioni) mentre quello di ap. no. Si veda circ INPS 17/2015 NB Il bonus assunzione vale anche per i dirigenti 5
6 IL NUOVO REGIME DEI LICENZIAMENTI 6
7 ASPI NASPI : SE SI INTENDE PROCEDERE A LICENZIAMENTO IL «TICKET» È SEMPRE DOVUTO (TRANNE I CASI DI ESCLUSIONE GIÀ CONOSCIUTI OSSIA PROCEDURE EX LEGE 223/1991, CAMBIO APPALTI CON CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE, CHIUSURA CANTIERI EDILI) L importo da versare oscilla tra i 408,29 euro e 1469,85 e prescinde dall effettivo diritto alla Naspi (ex Aspi) del lavoratore o meglio ne presuppone il solo diritto teorico. E quindi sempre dovuto anche in caso di lic. per giusta causa 7 7
8 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN FORMA ORALE ART. 2 Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ex art. 15 statuto lav. ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalle legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Il regime del presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale 8 8
9 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN FORMA ORALE ART. 2 Si applicava già la tutela reintegratoria piena indipendentemente dalla natura imprenditoriale del datore di lavoro ed a prescindere dalle dimensioni aziendali. 9 9
10 ART. 2 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO O INTIMATO IN FORMA ORALE Tutela risarcitoria Indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità.. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. NB Non è prevista la deduzione di quanto avrebbe potuto percepire L opzione alternativa unilaterale Il lavoratore potrà optare, nel termine di 30 giorni dal deposito della sentenza o dall invito a riprendere il servizio, ad una indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione previdenziale. 10 LA RICHIESTA DI TALE INDENNITÀ DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 10
11 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA ART. 3, COMMA 1 Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Tutela esclusivamente risarcitoria 4-24 mensilità di retribuzione utile ai fini TFR e quindi anche compensi in natura e tutto ciò che ha natura continuativa (quindi si dovrà calcolare la retribuzione annua sulla base del mese di riferimento, dividerla per dodici e moltiplicarla per il numero di mensilità) 11 11
12 REINTEGRAZIONE (SOLO) IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di attività lavorative, nonché, avrebbe potuto percepire, accettando una congrua offerta di lavoro [ ] ART. 3, COMMA 2, NB Occorre fornire la prova che il fatto non esiste o che il fatto esiste (l incertezza probatoria quindi come verrà valutata?) Conseguenze: Reintegrazione + risarcimento non superiore a 12 mensilità - dedotto quanto percepito o quanto avrebbe potuto percepire + contributi previdenziali ed assistenziali
13 REINTEGRAZIONE SOLO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE Le nuove disposizioni prevedono la reintegra solo in caso di prova diretta dell insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento disciplinare Si recepisce (forse) quanto espresso dalla giurisprudenza: la tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, verifica che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali (Cass. 6 novembre 2014, n ) Si è omesso qualsiasi riferimento ai CCNL che prevedono spesso per fatti identici sanzioni diverse 13 13
14 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NELL ART. 18 STAT. LAV. (RIFORMA FORNERO) insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili reintegrazione nel posto di lavoro + pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione [ ]. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto
15 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NELL ART. 18 STAT. LAV. non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo
16 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. Contratto a tutele crescenti A) Se il FATTO posto alla base del licenziamento disciplinare NON sussiste B) se la condotta è punibile con una sanzione conservativa Il FATTO MATERIALE posto alla base del licenziamento sussiste ma c è una sproporzione tra fatto e sanzione Se il FATTO MATERIALE contestato posto alla base del licenziamento disciplinare NON sussiste Reintegrazione + indennità sino a 12 mensilità Solo indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità Reintegrazione + risarcimento sino a 12 mensilità 16 16
17 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 Stat. Lav. Contratto a tutele crescenti Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro Qualora non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa Indennità da 12 a 24 mensilità Solo indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità 17 17
18 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO ECONOMICO 18 18
19 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO ECONOMICO Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. TUTELA ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIA NO REINTEGRAZIONE 19 19
20 LICENZIAMENTO ECONOMICO RIFORMA FORNERO Licenziamento economico ingiustificato per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento Il giudice può reintegrare il lavoratore + condanna al pagamento di una indennità max di 12 mesi + contributi. Nelle altre ipotesi in cui il (il Giudice) accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo (sempre che il fatto non sia manifestamente infondato ) Il giudice liquiderà un indennizzo tra 12/24 mensilità (ferma la risoluzione del rapporto) 20 20
21 LICENZIAMENTO ECONOMICO VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Contratto a tutele crescenti art. 18 L. 300/70 Se il licenziamento economico è illegittimo (insussistenza della ragione addotta, violazione onere repechage, sostituzione dipendente licenziato) Se il FATTO posto alla base del licenziamento MANIFESTAMENTE NON sussiste Se il licenziamento economico è illegittimo (per un motivo diverso da INSUSSISTENZA DEL FATTO) Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità Reintegrazione + indennità sino a 12 mensilità Indennizzo da 12 a 24 mensilità della retribuzione 21 21
22 L IDONEITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE ART. 2, COMMA 4, La disciplina di cui all art. 2 [reintegrazione] trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell idoneità fisica o psichica del lavoratore [ ] La norma di riferisce alla discriminazione dei disabili in quanto tali e si differenzia dal vecchio regime che prevedeva la reintegrazione + 12 mensilità max NB LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO? 22 22
23 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI VIZI FORMALI E PROCEDURALI ART. 4 In caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, intimato in violazione del requisito di motivazione o della procedura ex. art. 7 Stat. Lav. indennità, non soggetta a contribuzione, di importo pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a
24 VIZI FORMALI E PROCEDURALI VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. contratto a tutele crescenti licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione o della procedura di cui all'articolo 7 Stat. Lav. licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione o della procedura di cui all'articolo 7 Stat. Lav. Indennità da 6 a 12 mensilità Solo indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità 24 24
25 OFFERTA DI CONCILIAZIONE 25 25
26 ART. 6 OFFERTA DI CONCILIAZIONE In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all art.1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore,entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all art. 2113, comma 4, c.c. e dell art. 82, d. lgs. 276/2003, un importo [ ] di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Determinazione di un importo, esente da contributi fiscali e previdenziali, che il datore può offrire al lavoratore per conciliare la controversia stragiudizialmente in sede protetta (sindacale, DTL, commissione certificazione). Se l importo fosse superiore ai limiti di legge la differenza è tassata normalmente 26 26
27 OFFERTA DI CONCILIAZIONE ART. 6 L accettazione dell assegno (no bonifico perché mancherebbe la contestualità) comporterà l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Resta la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro (ad es differenze retributive ) Se si definiscono anche queste, le somme erogate a detto diverso titolo seguono le regole ordinarie E previsto uno specifico obbligo di comunicazione telematica al centro per l impiego entro 65 gg dalla cessazione del rapporto in ordine alla avvenuta o meno conciliazione del licenziamento che si somma alla comunicazione da fare entro 5 giorni. Il lavoratore percepirà l ASPI 27 27
28 CONCILIAZIONE ex art. 7 legge come modificato dalla legge 92 /2012 E obbligatoria per quei datori di lavoro con i requisiti occupazionali di cui all art. 18 ottavo comma Statuto dei Lavoratori (15 o 60 dip) che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a 4 lavoratori (da cui escludere quelli assunti post 7 marzo 2015 ). Prima di intimare il licenziamento occorre inviare una comunicazione alla DTL competente che convoca le parti e procede al tentativo di conciliazione in tempi stretti e definiti dalla legge. In caso di esito negativo il datore di lavoro può licenziare In caso di esito positivo le eventuali somme erogate sono esenti da contributi ma soggette a tassazione separata. Il comportamento delle parti in detta sede ha rilievo sulla misura dell indennità risarcitoria e ex art. 91 e 92 cpc (spese processuali) Il lavoratore percepirà l ASPI Gli effetti decorrono dalla comunicazione di avvio ed il tempo intermedio è preavviso NB: Tutte le altre forme di conciliazione non prevedono alcun tipo di incentivo economico 28 28
29 LICENZIAMENTI COLLETTIVI 29 29
30 LICENZIAMENTI COLLETTIVI APPARATO SANZIONATORIO ATTUALMENTE VIGENTE Licenziamento intimato senza l osservanza della forma scritta. Licenziamento intimato in violazione della procedura di licenziamento collettivo (art. 4, c. 12 L. 223/91). Licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dall'eventuale accordo sindacale di chiusura della procedura di mobilità o, in via residuale, di quelli previsti dall art. 5 L. 223/1991. Reintegrazione del lavoratore e corresponsione in favore del medesimo di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite dal recesso sino alla reintegrazione., in ogni caso non inferiore a 5 mensilità Corresponsione in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura variabile tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, da determinarsi in considerazione dell'anzianità anagrafica del lavoratore, del numero di dipendenti occupati dall'impresa, delle dimensioni dell'attività economica, nonché del comportamento e delle condizioni delle parti. Reintegra nel posto di lavoro oltre a un'indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, dedotto l aliunde perceptum e/o percipiendum. È fatta salva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell artt. 17 l. 223/
31 LICENZIAMENTI COLLETTIVI COSA CAMBIA? Eliminazione della reintegrazione per violazione dei criteri di scelta Licenziamento intimato in violazione della procedura di licenziamento collettivo (art. 4, c. 12 L. 223/91). Licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dall art. 5 L. 223/1991. Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. 31
32 LICENZIAMENTI COLLETTIVI VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. contratto a tutele crescenti Violazione criteri di scelta Violazione della procedura Violazione dei criteri di scelta Violazione della procedura Reintegra oltre a un'indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità, dedotto l aliunde perceptum e/o percipiendum Corresponsione in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura variabile tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità
33 NEL CASO IN CUI NELLA STESSA PROCEDURA SONO COINVOLTI LAVORATORI ASSUNTI PRIMA E LAVORATORI ASSUNTI DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO? Si applicheranno due diverse sanzioni differenziando tra rapporti vecchi e nuovi
34 COMPUTO E RITO APPLICABILE AL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 34 34
35 PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA ART. 9 Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non c è la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto materiale indennità e degli importi previsti sono dimezzati ed in ogni caso non possono superare le sei mensilità: 2 a 12 mensilità per licenziamento Giustificato motivo e Giusta causa 1 a 6 mensilità per vizi procedurali e per l offerta di conciliazione Art. 8 l. 604/1966 prevede un indennizzo tra 2, 5 a 6 mensilità La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 35
36 RITO APPLICABILE ART. 12 I dipendenti con contratto a tutele crescenti non potranno avvalersi del Rito speciale sul licenziamento introdotto dalla legge Fornero, ma le regole del rito ordinario Il rito Fornero si applicherà solo ai licenziamenti dei dipendenti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
37 GRAZIE! 37 37
38 I nostri uffici LABLAW Milano Corso Europa, Milano LABLAW Padova Piazza Alcide De Gasperi,47 Tel: Padova Fax: Tel Fax LABLAW Genova Via Fiasella, 3 Int Genova Tel Fax LABLAW Pescara Strada Comunale Piana, Pescara Tel Fax
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