Revisione del testo e aggiornamento giurisprudenziale: dott. Carla Buffolano

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2 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) La pubblicazione di questo formulario, pur curato con scrupolosa attenzione da parte degli Autori e della redazione, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte degli stessi e della Casa editrice per eventuali errori, omissioni o inesattezze che fossero rilevati nel testo o nel CD rom. Revisione del testo e aggiornamento giurisprudenziale: dott. Carla Buffolano Le precedenti edizioni sono state curate prima dall avv. Claudia Caputo (seconda edizione) e poi dall avv. Massimiliano Di Pirro. La settima edizione è stata curata dall avv. Massimiliano Di Pirro. Finito di stampare nel mese di maggio 2015 da «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA) per conto della SIMONE S.p.A. Via F. Russo 33/D Napoli

3 PREMESSA Le novità normative e giurisprudenziali si susseguono a un ritmo incalzante. Si tratta di modifiche a impatto più o meno intenso: dalla modifica (trascurabile) dell art. 125 c.p.c. ex D.L. 90/2014, conv., con modif., dalla L. 114/2014; alle numerose e corpose novità introdotte dal D.L. 132/2014, conv., con modif., dalla L. 162/2014 sulle separazioni e i divorzi davanti al Sindaco (e, in proposito, si è tenuto conto della recente Circolare del Ministero dell Interno, che ha chiarito l ambito di operatività degli artt. 6 e 12 del cit. D.L. 132/2014); sulla convenzione di negoziazione assistita, sull iscrizione a ruolo per il pignoramento e sulle controversie trasferibili al Collegio arbitrale. Si dà conto, inoltre, della nuova responsabilità civile dei magistrati (L. 18/2015), dei contratti di lavoro coniati dal Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) e del neonato divorzio breve (L. 55/2015). Sul versante giurisprudenziale, tra le pronunce riportate nel volume si segnalano Cass. 6855/2015, che ha affermato il venir meno del mantenimento dell ex coniuge che abbia formato una nuova famiglia, anche di fatto; Cass. 8097/2015, che ha confermato la validità del matrimonio anche a seguito della rettificazione di sesso di uno dei due coniugi; Corte Cost. 70/2015, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 24, co. 25, D.L. 201/2011, conv., con modif., dalla L. 214/2011 (riforma Fornero delle pensioni), nella parte in cui aveva bloccato, per il 2012 e il 2013, l adeguamento delle pensioni al costo della vita. Ringrazio, come sempre, la dott. Carla Buffolano, che ha curato l aggiornamento giurisprudenziale e ha riletto ogni riga del volume correggendo i miei (numerosi) errori.

4 Form. 289 Parte Decima Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa - La tutela giudiziaria dopo il jobs act (art. 3 D.Lgs , n. 23) (1) (2) TRIBUNALE DI SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C. Per Tizio, nato a il, residente in, via, n., c.f., elettivamente domiciliato in, via, n., presso lo studio dell avv., c.f., fax, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto. Contro la società, p. iva, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig., c.f., con sede in, via, n. PREMESSA 1) Tizio, dipendente della banca Alfa, in data ha erroneamente addebitato, operando al terminale, un operazione di prelievo sul conto corrente di un cliente diverso da quello che l aveva ordinate. Con lettera del gli viene intimato il licenziamento disciplinare. 2) Tale licenziamento deve ritenersi illegittimo. Infatti, non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento una mera svista commessa dal lavoratore nell espletamento delle proprie mansioni e priva di conseguenze dannose per il datore di lavoro (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al dipendente di una banca che, operando al terminale, aveva erroneamente addebitato un operazione di prelievo sul conto corrente di un cliente diverso da quello che l aveva ordinata) (Cass /2014). Tutto ciò premesso, CHIEDE che il tribunale, contrariis reiectis: accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo / per giustificato motivo soggettivo / per giusta causa;

5 957 Lavoro e previdenza Form. 289 dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento; condanni il datore di lavoro al pagamento di un indennità di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. oppure: che il tribunale, contrariis reiectis, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo / per giusta causa: accerti l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; annulli il licenziamento; condanni il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro; condanni il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. Con vittoria di spese e compensi. Si allegano: 1) 2). Ai fini del contributo unificato si dichiara che., Avv. (1) La formula riguarda (art. 1 D.Lgs. 23/2015): i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015; i casi di conversione, successivi all entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato; i casi in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7 marzo 2015, integri il requisito occupazionale di cui all art. 18, co. 8 e 9, L. 300/1970: in questa ipotesi, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 23/2015.

6 Form. 289 Parte Decima 958 (2) Ai sensi dell art. 3 D.Lgs. 23/2015, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. In ogni caso, la misura dell indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. Giurisprudenza correlata Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento una mera svista commessa dal lavoratore nell espletamento delle proprie mansioni e priva di conseguenze dannose per il datore di lavoro e/o per terzi (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al dipendente di una banca che, operando al terminale, aveva erroneamente addebitato un operazione di prelievo sul conto corrente di un cliente diverso da quello che aveva l aveva ordinata) (Cass , n ; tratta da Il Foro Italiano, ed. 2015).

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