D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 23 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

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1 JOBS ACT D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 23 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 183/2014 DISCIPLINA UNA NUOVA FORMA DI CONTRATTO A TEMPO INTEDERMINATO: CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI SI INTERVIENE SULLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO COSI COME PREVISTE DALL ART. 18 L. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI)

3 LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO: NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CON LA QUALIFICA DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DAL 7 MARZO 2015 (ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO) NEI CASI DI CONVERSIONE, SUCCESSIVA AL 7 MARZO 2015, DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO O DI APPRENDISTATO IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

4 LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE: NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, SE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA LAVORATIVA PRESSO UN DATORE DI LAVORO CHE,IN CONSEGUENZA DI NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AVVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, SUPERI I 15 DIPENDENTI. IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NON SOSTITUISCE MA SI AGGIUNGE AL NORMALE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

5 DIMENSIONE AZIENDALE DATORE DI LAVORO FINO A 15 DIPENDENTI PIU DI 15 DIPENDENTI LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 15 VECCHIE DISPOSIZIONI VECCHIE DISPOSIZIONI LAVORATORI ASSUNTI DOPO DEL 7 MARZO 15 NUOVE DISPOSIZIONI NUOVE DISPOSIZIONI SUPERAMENTO DEI 15 DIPENDENTI DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO NUOVE DISPOSIZIONI NUOVE DISPOSIZIONI

6 IL D. LGS. 23/2015 NON INTRODUCE UNA NUOVA TIPOLOGIA CONTRATTUALE MA MODIFICA IL REGIME DI TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SONO RIDOTTE LE IPOTESI DI RIENTEGRA NEL POSTO DI LAVORO (CD. AREA TUTELA REALE) AUMENTANO LE IPOTESI DI INDENNITA RISARCITORIA DI NATURA ECONOMICA COMMISURATA ALL ANZIANITA DI SERVIZIO (C.D. TUTELE CRESCENTI), NON ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

7 IL D. LGS. 23/2015 SI PONE IN CONTINUITA CON LE MODIFICHE LEGISLATIVE APPORTATE ALL ART. 18 DALLA LEGGE FORNERO (L. 92/2012) LE PRINCIPALI NOVITA : VIENE ESCLUSA OGNI IPOTESI DI REINTEGRA NEL LICENZIAMENTO PER G.M.O. ED ELIMINATA LA PROCEDURA DI CONCILAZIONE PREVENTIVA; VENGONO MODIFICATI I PARAMETRI PER QUANTIFICARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO; REGOLE PROCESSUALI: NON SI APPLICA IL RITO SPECIALE INTROTTO DALLA LEGGE FORNERO

8 RESTA INVARIATA LA REGOLA DELLA REINTEGRA IN TUTTE LE IPOTESI DI NULLITA DEL LICENZIAMENTO Es: Licenziamento discriminatorio; intimato in forma orale; in violazione delle tutele legate alla maternità; in conseguenza di matrimonio; per motivo illecito determinante (art c.c.), per disabilità fisica o psichica (anche sopravvenuta) LA TUTELA SI CONCRETIZZA ANCORA NELLA: REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCISORIA commisurata all ultima retribuzione, corrispondente al periodo DAL LICENZIAMENTO FINO ALLA REINTEGRA (minimo 5 mensilità )

9 RESTA LA REGOLA DELLA REINTEGRA ANCHE NELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO IN CUI SI DIMOSTRATA L INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO AL LAVORATORE PERMANE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCITORIA, commisurata all ultima retribuzione, corrispondente al periodo dal LICENZIAMENTO FINO ALLA REINTEGRA (massimo 12 mensilità)

10 Ipotesi di licenziamento. in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento (art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015) L ONERE DELLA PROVA DELL INSUSSISTENZA DEL FATTO E A CARICO DEL LAVORATORE; IL FATTO DOVRA COMUNQUE ESSERE IMPUTABILE AL LAVORATORE PER GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO; LA PROPORZIONALITA TRA FATTO E SANZIONE E UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO (ART C.C.)

11 NELLE ALTRE IPOTESI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO RIMANE SOLO LA TUTELA INDENNITARIA DI NATURA ECONOMICA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCITORIA commisurata all ultima retribuzione PARI A 2 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (NON INFERIORE A 4 E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA ) N.B. VECCHIO REGIME: MIN. 12 MAX. 24 MENSILITA

12 IN NESSUN IPOTESI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E PREVISTA LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCITORIA commisurata all ultima retribuzione PARI A 2 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (NON INFERIORE A 4 E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA ) N.B. VECCHIO REGIME: MIN. 12 MAX. 24 MENSILITA ; REINTEGRA NELLE IPOTESI DI MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO ALLA BASE DEL LICENZIAMENTO

13 NELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE REQUISITO DI MOTIVAZIONE O DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE (ART. 7 L. 300/1970) ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCITORIA PARI A 1 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (NON INFERIORE A 2 E NON SUPERIORE A 12 MENSILITA ) N.B. VECCHIO REGIME: MIN. 6 MAX. 12 MENSILITA IN RELAZIONE ALLA GRAVITA DELLA VIOLAZIONE

14 MANCATA OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA SI MANTIENE LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE (COMPRESA QUELLA SINDACALE) O DEI CRITERI DI SCELTA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E INDENNITA RISARCITORI PARI A 2 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (TRA UN MINIMO DI 4 ED UN MASSIMO DI 24 MENSILITA N.B. VECCHIO REGIME: MIN. 12 MAX. 24 MENSILITA IN RELAZIONE ALLA GRAVITA DELLA VIOLAZIONE

15 LICENZIAMENTO NULLO / DISCRIMINATORIO / ORALE RESTA LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO IN TUTTE LE ALTRE IPOTESI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO + INDENNITA RISARCITORIE DIMEZZATE RISPETTO ALLE IMPRESE CON PIU DI 15 DIPENDENTI (MASSIMO 6 MENSILITA ) N.B. VECCHIO REGIME: MIN. 2,5 E MAX 6 MENSILITA

16 I DATORI DI LAVORO POSSONO OFFRIRE al lavoratore, entro i termini di impugnazione del licenziamento (60 gg. dal ricevimento della lettera di licenziamento) un IMPORTO, di ammontare pari ad 1 MENSILITA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (COMUNQUE NON INFERIORE A 2 MENSILITA E NON SUPERIORE A 18 MENSILITA ) L IMPORTO E ESENTE DA IRPEF E NON E SOGGETTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE L accettazione della somma da parte del lavoratore comporta la rinuncia all impugnazione del licenziamento, qualora proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite sono soggette al regime fiscale ordinario.

17 NELL AMBITO DEL SISTEMA DELINEATO DAL D. LGS. 23/2015 LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO ASSUMERE UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE. PERCHE? Può prevedere indennità risarcitorie maggiori rispetto a quelle stabilite dal d. lgs. 23/2015; Può prevedere una tutela ricalcata, in tutto o in parte, su quella dell art. 18 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); Può ripristinare, attraverso i codici disciplinari, la giusta proporzionalità tra mancanza del lavoratore e sanzione da applicare.

18 La normativa relativa al contratto a tutele crescenti va raccordata con gli incentivi previsti dalla LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 (LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190) L incentivo consiste in un ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER UN TRIENNIO che decorre dalla data di assunzione e con un massimale di euro annui L esonero vale per TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, anche part-time (ad eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico) INSTAURATI DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

19 Il disegno di Legge di Stabilità 2016, attualmente in discussione in Parlamento, sembra voler prorogare l esonero contributivo per le NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO effettuate dal 1 GENNAIO 2016 al 31 DICEMBRE Lo sgravio dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro previsto nel disegno di legge ha DURATA BIENNALE e prevede una incisiva riduzione del tetto massimo di esonero ammesso, che dagli euro del 2015 passerà nel 2016 ai euro.

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