Incontro Normativo. Le ultime novità in materia di lavoro aoo. Febbraio

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1 Incontro Normativo Le ultime novità in materia di lavoro aoo Febbraio 2013

2 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Finalità Dinamismo mercato del lavoro si in entrata che in uscita Contrasto del fenomeno della precarizzazione i Protezione delle fasce deboli pag. 2 di 39

3 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Le novità per le tipologie contrattuali Tempo determinato Contratto a progetto Contratto di apprendistato e Partite Iva Contratto a chiamata pag. 3 di 39

4 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 La novità in materia di licenziamenti Licenziamenti discrimitori Licenziamenti economici Licenziamenti i disciplinari i i Conseguenze dei licenziamenti illegittimi tra reintegro e indennizzo pag. 4 di 39

5 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Le nuove tutele Aspi e mini aspi Tutela della generitorialità pag. 5 di 39

6 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Tempo determinato cosa cambia Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro Contratto dominante pag. 6 di 39

7 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Tempo determinato cosa cambia Il contratto acausale Prosecuzione del contratto Successione di contratti a termine Durata massima del periodo totale a tempo determinato pag. 7 di 39

8 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Il contratto acausale Viene introdotta la possibilità di stipula di un primo contratto a termine senza necessità di indicare la causale Primo contratto subordinato sottoscritto tra le parti; Unico (non è possibile sottoscrivere con lo stesso lavoratore due contratti acausali) Durata massima 12 mesi, senza possibilità di proroga, anche in presenza di contratto iniziale inferiore a 12 mesi pag. 8 di 39

9 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Il contratto acausale Possibilità da parte dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di prevedere la non indicazione delle causali per l instaurazione del rapporto a tempo determinato in presenza di determinate condizioni. nella misura complessiva del 6% del totale dei lavoratori occupati nell ambito dell unità produttiva, in presenza di un processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente pag. 9 di 39

10 La prosecuzione del contratto Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Prevista il prolungamento del termine oltre il quale può continuare il rapporto dopo la scadenza del termine, i nuovi tempi sono: - 30 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi - 50 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi In precedenza tali termini erano di 20 e 30 giorni Va corrisposto al maggiorazione retributiva Va inviata una comunicazione al sistema delle comunicazioni obbligatorie entro la scadenza del termine inizialmente fissato pag. 10 di 39

11 Successione contratti a termine Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 I termini di pausa tra la stipula di un contratto a termine e il successivo vengono allungati a: - 60 giorni in caso di contratto precedente di durata fino a 6 mesi; - 90 giorni in caso di contratto precedente di durata superiore 6 mesi pag. 11 di 39

12 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Deroghe Riduzioni dei tempi di pausa a 20 e 30 giorni Previsione del CCNL in caso di : -Avvio nuova attività -Lancio di un prodotto o servizio io innovativo o -Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico -Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca -Rinnovo o proroga di una commessa consistente pag. 12 di 39

13 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Ulteriori deroghe Riduzioni dei tempi di pausa a 20 e 30 giorni, deroghe introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo Attività stagionali Per ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello pag. 13 di 39

14 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Durata massima La norma introduce nel computo della durata massima della sommatoria di rapporti a termine, anche i contratti di somministrazione i i aventi per oggetto mansioni i equivalenti pag. 14 di 39

15 Il contratto a progetto le novità Novità importanti introdotte per il lavoro a progetto: -Centralità del progetto, collegato al risultato t finale e con descrizione dello stesso; -Il progetto non potrà prevedere edere lo svolgimento i compiti meramente esecutivi o ripetitivi; Riforme del Lavoro - Febbraio Compenso non inferiore ai minimi stabiliti da ciascun settore di attività per i lavoratori subordinati adibiti a mansioni equiparabili pag. 15 di 39

16 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Presunzione di subordinazione Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pag. 16 di 39

17 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Novità apprendistato Durata minima non inferiore a 6 mesi; Periodo di preavviso: durante tale periodo si applica la disciplina dell apprendistato Limiti numerici Max 100% maestranze specializzate Se non si hanno dipendenti e/o se ne abbiano meno di 3: apprendisti assumibili 3 PER LE AZIENDE CON PIU DI 9 ADDETTI: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati a partire dal 1 gennaio 2013 pag. 17 di 39

18 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Principi Generali L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani Tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di parametri obbligatori: pag. 18 di 39

19 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Caratteristiche fondamentali Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; Divieto di retribuzione a cottimo; Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, secondo il CCNL applicato, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; Presenza del tutore o referente aziendale; Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; Divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo; Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ex art c.c. pag. 19 di 39

20 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Rapporto apprendisti/lavoratori qualificati Datori di lavoro fino a 9 unità Rapporto apprendisti e lavoratori qualificati 1/1 con un minimo di 3 apprendisti Datori dilavoro aooote oltre le 9 unità Innalzamento rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati 1/1 a 3/2 dal 1 gennaio pag. 20 di 39

21 Incentivi contributivi di apprendisti Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 CATEGORIA Aliquota contributiva Aliquota A carico DDL contributiva A carico lavoratore Apprendisti 11,61 % (10 + 1,61 Aspi) 5,84% Apprendisti ridotti (totale o riduzione) az. Fino a 9 addetti 0 + 1,61% 1,50% / 3% + 1,61% 5,84% Apprendistiin qualifica 10% + 1,61% (?) 9,19 / 9,49 21 pag. 21 di 39

22 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Incentivi economico/normativi Incentivi ieconomici: iil l apprendista chepuò essere retribuito i per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori rispetto a quello da conseguire. Incentivi inormativi: iigli apprendisti i non rientrano nella base di calcolo l per l applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dai CCNL. 22 pag. 22 di 39

23 Condizione per l assunzione di nuovi apprendisti Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Per datori di lavoro con più di nove addetti: Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza di almeno il 50% degli apprendisti negli ultimi 36 mesi Per i primi 3 anni la percentuale è del 30%. Esclusi dal computo: -Recesso durante il periodo di prova; -Dimissioni; i i i -Licenziamento per giusta causa. pag. 23 di 39

24 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Licenziamenti La riforma ha apportato notevoli modifiche sulle conseguenze sanzionatorie circa l illegittimità del licenziamento, ed ha introdotto tre novità di particolare rilievo: 1.Obbligo di motivazione i contestuale t di licenziamento i (la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi lo hanno determinato) 2.Termine per depositare il ricorso (entro 180 giorni) 3.Comunicazione preventiva per le aziende ex art. 18, comma 8 Legge n. 300/70 => tentativo preventivo di conciliazione presso DTL territoriale pag. 24 di 39

25 Tutela del lavoratore in caso di Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 licenziamento illegittimo Il nuovo testo di legge prevede 4 regimi di gravità dei vizi di licenziamento: 1.Reintegra e risarcimento i integrale 2.Reintegra e risarcimento parziale 3.Risarcimento compreso tra 12 e 24 mensilità 4.Risarcimento Risarcimentocompresotra6e12mensilitàcompreso tra e mensilità pag. 25 di 39

26 Reintegra e risarcimento integrale Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Licenziamento discriminatorio, cioè basato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali; Licenziamento intimato in concomitanza con il matrimonio (ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di provare che il recesso è motivato non dalla causa matrimoniale); i Licenziamento formulato in violazione delle norme a tutela della genitorialità; Licenziamentointimato in forma orale. pag. 26 di 39

27 Reintegra e risarcimento integrale Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Riammissione in azienda del lavoratore Obbligo di pagamento di un indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto per il periodo di recesso sino alla reintegra (minimo 5 mensilità) detratto l aliunde perceptum Obbligo del pagamento della contribuzione previdenziale per il periodo di recesso In alternativa alla riammissione: il lavoratore può scegliere una indennità sostitutiva al reintegro pari a 15 mensilità di retribuzione non assoggettata a contribuzione. In tal caso il rapporto si intende cessato dal momento in cui la richiesta perviene al datore di lavoro. pag. 27 di 39

28 Reintegra e risarcimento parziale Il provvedimento in questione si applica alle ipotesi di: licenziamento disciplinare quando sia accertata l'insussistenza del fatto addebitato al lavoratore oppure quando il fatto addebitato sia punibile, secondo quanto previsto dal CCNLo dal codice disciplinare, con una sanzione c.d. conservativa; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella inodoneità fisica o psichica del lavoratore ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della L. n. 68/99 manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 pag. 28 di 39

29 Reintegra e risarcimento parziale Riammissione in azienda del lavoratore Obbligo di pagamento di un indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto per il periodo di recesso sino alla reintegra (massimo 12 mensilità) detratto aliunde perceptum e aliunde percipiendum In alternativa alla riammissione: Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 il lavoratore può scegliere una indennità sostitutiva al reintegro pari a 15 mensilità di retribuzione non assoggettata a contribuzione. In tal caso il rapporto si intende cessato dal momento in cui la richiesta perviene al datore di lavoro. Il provvedimento si applica in ipotesi di: 1.Licenziamento disciplinare 2.Licenziamento per superamento periodo comporto 3.Licenziamento per giustificato motivo oggettivo pag. 29 di 39

30 Riforme del Lavoro - Febbraio 2013 Risarcimento compreso tra 12 e 24 mensilità fatto sussistente ma non tale da giustificare il recesso: pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra 12 e 24 mensilità. Risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità Somma che deve essere corrisposta al lavoratore in caso di sentenza di condanna, quantificata dal giudice Si applica nelle ipotesi di: -Licenziamento dichiarato inefficace per violazione dell obbligo di motivazione di cui al nuovo art. 2, comma 2 L. 604/66 -Licenziamento disciplinare in violazione della procedura di cui all art. 7 L. 300/70 -Licenziamento intimato senza la comunicazione preventiva di cui all art. 7 della L. 604/66 pag. 30 di 39

31 Revoca del licenziamento Se in seguito ad impugnazione il datore di lavoro revoca il licenziamento entro 15 giorni, non si applicano le sanzioni previste e il rapporto di lavoro viene ripristinato senza soluzione di continuità con diritto al pagamento delle retribuzioni tib i imaturate t nel periodo non lavorato.

32 La procedura obbligatoria di conciliazione Aziende con più di 15 dipendenti (normale occupazione) Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Comunicazione i DTL: Il contenuto t deve far riferimento i all intenzione di procedere al licenziamento per un motivo oggettivo, deve indicarne le motivazioni, nonché le eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione Convocazione entro 7 giorni Fissare la convocazione delle parti, pur rispettando il termine perentorio dei 7 giorni dalla richiesta, ma entro un limite temporale che va oltre i 20 giorni dalla convocazione, significa vanificare la procedura conciliativa.

33 Effetto del licenziamento il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato ossia dal giorno di ricezione, da parte dell Ufficio, della comunicazione datoriale. Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 12 ottobre 2012, la comunicazione di cessazione va effettuata a partire dal giorno di effettiva cessazione

34 Aspi Entrata in vigore 1 gennaio 2013 Cessazioni fino al 31 dicembre 2012 con l attuale normativa A regime sostituirà: - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria - Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - Indennità di disoccupazione speciale edile Interessa tutti i dipendenti compresi apprendisti e soci di cooperative Esclusi gli operai agricoli sia tempo determinato che indeterminato

35 Aspi requisiti e durata Per poter beneficiare dell Aspi, occorrerà rispondere ad alcuni requisiti: Possedere lo status di disoccupato; Avere una contribuzione peri a 2 anni di anzianità assicurativa; Aver accantonato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti. La durata delle prestazioni previdenziali previste dall assicurazione sociale per l impiego è quantificata nei seguenti periodi: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni; 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. La norma prevede ede un periodo transitorio odal 1gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 in cui l Aspi sarà modulata in funzione dell età del lavoratore.

36 Aspi contribuzione L Aspi sarà finanziata da una contribuzione fissa, a carico del datore di lavoro, pari all 1,31%, ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione normalmente pagato per tutti i contratti (a tempo indeterminato o a termine). Per i contratti a termine, sempre dal 1 gennaio 2013, l azienda pagherà inoltre anche un contributo aggiuntivo pari all 1,4% Inoltre è presente un nuovo contributo di licenziamento: -In caso di interruzione per cause diverse dalle dimissioni -Pari al 50% del trattamento iniziale ASPI per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni

37 Mini Aspi Dal 1 gennaio 2013 Per i dipendenti che non hanno i requisiti dell Aspi Requisito it 13 settimane negli ultimi i 12 mesi Permanenza dello stato di disoccupazione

38 Decadenza e sospensione Gli strumenti di Aspi e Mini-Aspi vengono meno nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione i all Inps del reddito anno che si presume di avere dall attività stessa; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l indennità erogata dall Aspi Aspi.

39 Sostegno della genitorialità Sperimentale Obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro 1 giorno entro i cinque mesi di vita del figlio; -Possibilità di astenersi ulteriori i 2 giorni, i nel periodo dei primi i 5 mesi dalla nascita, in sostituzione della madre; -Voucher per i servizi di baby-sitting o per servizi di asili nido pubblici o privati; Decreto 22 dicembre 2012

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