Bollettino. Settimanale. Anno XV - n dicembre 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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1 Bollettino Settimanale Anno XV - n dicembre 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA TELESOLREGINA Provvedimento n C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI TV3 SUEDTIROL Provvedimento n C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI TEVERE TV Provvedimento n C AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI TOTAL ITALIA Provvedimento n C ITALCARNI-UNICARNI-FINPRO/UNIBON COOPERATIVA Provvedimento n C AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI RIOLO Provvedimento n C UNICOOP FIRENZE/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE Provvedimento n C BENCOM/RAMI DI AZIENDA DI SOLE Provvedimento n C RHÔNE CAPITAL/MARCO POLO-S.G.M. DISTRIBUZIONE Provvedimento n C BENCOM/RAMO DI AZIENDA DI ONDA Provvedimento n C GLADIOLO/MACPLAST Provvedimento n C MONDI PACKAGING/RAMO DI AZIENDA DI THILMANY Provvedimento n PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 43 PI NORTH INTERNATIONAL-ECOFLY Provvedimento n PI WIND HAPPY CITY Provvedimento n PI TIM "1XTUTTI" Provvedimento n PI MEDIMAX-ACQUISTI A RATE SENZA INTERESSI Provvedimento n PI PASSA A VODAFONE-600 EURO DI TELEFONATE IN REGALO Provvedimento n PI REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD Provvedimento n PI Provvedimento n PI PUBBLICITA' REDAZIONALE-PERIODICI VARI Provvedimento n

4 VARIE 71 REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI Provvedimento n PRATICANTATO PRESSO L'AUTORITA' 79

5 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA TELESOLREGINA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., pervenuto in data 13 ottobre 2005; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, comunicata in data 28 ottobre 2005 ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 29 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. (di seguito RTI) è la società concessionaria televisiva delle tre reti nazionali terrestri in tecnica analogica Canale 5, Italia Uno e Rete Quattro. RTI è controllata da Mediaset S.p.A., società del gruppo Fininvest, che ne detiene l intero capitale sociale. Nel 2004 RTI ha realizzato un fatturato di poco più di 2,2 miliardi di euro, quasi interamente per vendite in Italia. TELESOLREGINA S.r.l. (di seguito Telesolregina), è la concessionaria televisiva dell emittente privata denominata Telesolregina Lodi TV, attiva nella diffusione televisiva in ambito locale, principalmente nella regione Lombardia. Telesolregina è di proprietà di alcune persone fisiche. Nel 2004, Telesolregina ha realizzato un fatturato di circa euro, interamente per vendite in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione, da parte della società RTI, di n. 1 impianto radiotelevisivo, sito nel Comune di Travo (PC), località Piazzano, e della relativa frequenza (canale 43 UHF), di proprietà di Telesolregina, da destinare all avvio della sperimentazione per la diffusione dei programmi numerici e di servizi della società dell informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri, nonché nella cessione a conguaglio, da parte di R.T.I. a Telesolregina, di n. 2 impianti siti nel Comune di Travo (PC), località Piazzano, e nel Comune di Rivolta d Adda,

6 6 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 località via Merghera, e delle relative frequenze radiotelevisive (rispettivamente canale 46 UHF e canale 24 UHF). Al termine dell operazione, Telesolregina continuerà ad operare tramite la gestione degli ulteriori impianti di cui dispone. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione descritta, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE La presente operazione interessa il mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. L estensione geografica dei mercati summenzionati è nazionale, in considerazione dei differenti regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate nonché dall'insieme dei telespettatori che possono essere raggiunti. In Italia il servizio di broadcasting in tecnica digitale è ancora in fase nascente. In particolare, il mercato delle reti digitali si è sviluppato a seguito della legge n. 66/01, la quale prevede il termine del 31 dicembre 2006 per la completa conversione delle reti analogiche in digitali (art. 2bis, comma 5) e consente l acquisto di impianti o di rami d azienda che trasmettono sia in ambito locale che in ambito nazionale, qualora l acquisto sia finalizzato allo sviluppo della trasmissione digitale (art. 2bis, comma 2; cfr. anche legge n. 112/04, art. 23, comma 3). Mediaset attualmente dispone di due multiplex per la trasmissione in tecnica digitale terrestre. L operazione in esame rientra nel progetto di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale del Multiplex Mediaset 2, già in esercizio dal 23 luglio 2005 con un grado di copertura pari al 65% della popolazione. L operazione in oggetto non è destinata a modificare in maniera sostanziale il grado di copertura del multiplex di RTI, essendo peraltro finalizzata alla compatibilizzazione radioelettrica degli impianti. Inoltre, in aggiunta a Mediaset, nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre sono attivi diversi operatori, di cui Rai, Telecom, e Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.-TF1 SA con copertura attualmente superiore al 50% della popolazione. In considerazione del fatto che l operazione summenzionata non modificherà in maniera sostanziale il grado di copertura del multiplex di RTI al momento in esercizio, nonché della presenza, sul mercato sopra individuato, di operatori che detengono capacità trasmissiva equivalente a quella di Mediaset, ed in considerazione altresì della circostanza che, in prospettiva, con il prossimo switch-off delle trasmissioni televisive analogiche ed il completo passaggio a quelle digitali terrestri il patrimonio frequenziale che sarà a disposizione dei concorrenti e degli entranti sarà notevolmente accresciuto dalla restituzione delle risorse attualmente in capo agli

7 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE operatori incumbent, l operazione in esame non appare in grado di incidere in modo determinante sulle dinamiche concorrenziali nel mercato sopra individuato. Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, in considerazione del fatto che RTI non acquisirà la disponibilità del sito nel quale è ubicato l impianto oggetto dell acquisizione, l operazione non è suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suindicato. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 29 novembre 2005, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che l operazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

8 8 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI TV3 SUEDTIROL Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., pervenuto in data 13 ottobre 2005; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, comunicata in data 28 ottobre 2005 ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 29 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. (di seguito RTI) è la società concessionaria televisiva delle tre reti nazionali terrestri in tecnica analogica Canale 5, Italia Uno e Rete Quattro. RTI è controllata da Mediaset S.p.A., società del gruppo Fininvest, che ne detiene l intero capitale sociale. Nel 2004 RTI ha realizzato un fatturato di poco più di 2,2 miliardi di euro, quasi interamente per vendite in Italia. TV3 SUEDTIROL S.r.l. (di seguito TV3), è la concessionaria televisiva dell omonima emittente privata, attiva nella diffusione televisiva in ambito locale, principalmente nella regione Trentino Alto Adige. TV3 è di proprietà di alcune persone fisiche. Nel 2004, TV3 ha realizzato un fatturato di circa euro, interamente per vendite in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione, da parte della società RTI, di n. 1 impianto radiotelevisivo, sito nel Comune di Merano (BZ), località Mutta, e della relativa frequenza (canale 68 UHF), di proprietà di TV3, da destinare all avvio della sperimentazione per la diffusione dei programmi numerici e di servizi della società dell informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri. Al termine dell operazione, TV3 continuerà ad operare tramite la gestione degli ulteriori impianti di cui dispone. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione descritta, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

9 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE La presente operazione interessa il mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. L estensione geografica dei mercati summenzionati è nazionale, in considerazione dei differenti regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate nonché dall'insieme dei telespettatori che possono essere raggiunti. In Italia il servizio di broadcasting in tecnica digitale è ancora in fase nascente. In particolare, il mercato delle reti digitali si è sviluppato a seguito della legge n. 66/01, la quale prevede il termine del 31 dicembre 2006 per la completa conversione delle reti analogiche in digitali (art. 2bis, comma 5) e consente l acquisto di impianti o di rami d azienda che trasmettono sia in ambito locale che in ambito nazionale, qualora l acquisto sia finalizzato allo sviluppo della trasmissione digitale (art. 2bis, comma 2; cfr. anche legge n. 112/04, art. 23, comma 3). Mediaset attualmente dispone di due multiplex per la trasmissione in tecnica digitale terrestre. L operazione in esame rientra nel progetto di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ed incrementerà in maniera trascurabile il grado di copertura del Multiplex in esercizio dal 1 dicembre 2005, che raggiungerà circa l 80% della popolazione. Inoltre, in aggiunta a Mediaset, nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre sono attivi diversi operatori, di cui Rai, Telecom, e Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.-TF1 SA con copertura attualmente superiore al 50% della popolazione. In considerazione della presenza, sul mercato sopra individuato, di operatori che detengono capacità trasmissiva equivalente a quella di Mediaset, ed in considerazione altresì della circostanza che, in prospettiva, con il prossimo switch-off delle trasmissioni televisive analogiche ed il completo passaggio a quelle digitali terrestri il patrimonio frequenziale che sarà a disposizione dei concorrenti e degli entranti sarà notevolmente accresciuto dalla restituzione delle risorse attualmente in capo agli operatori incumbent, l operazione in esame non appare in grado di incidere in modo determinante sulle dinamiche concorrenziali nel mercato sopra individuato. Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, in considerazione del fatto che RTI non acquisirà la disponibilità del sito nel quale è ubicato l impianto oggetto dell acquisizione, l operazione non è suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suindicato. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 29 novembre 2005, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che l operazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la

10 10 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 costituzione di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

11 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI TEVERE TV Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., pervenuto in data 13 ottobre 2005; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, comunicata in data 28 ottobre 2005 ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 29 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. (di seguito RTI) è la società concessionaria televisiva delle tre reti nazionali terrestri in tecnica analogica Canale 5, Italia Uno e Rete Quattro. RTI è controllata da Mediaset S.p.A., società del gruppo Fininvest, che ne detiene l intero capitale sociale. Nel 2004, RTI ha realizzato un fatturato di poco più di 2,2 miliardi di euro, quasi interamente per vendite in Italia. TEVERE TV S.r.l. (di seguito Tevere), è la concessionaria televisiva dell omonima emittente privata, attiva nella diffusione televisiva in ambito locale, principalmente nella regione Toscana. Tevere è controllata dalla Loca Fin S.r.l., il cui capitale sociale è di proprietà di alcune persone fisiche. Nel 2004, Tevere ha realizzato un fatturato di circa euro, interamente per vendite in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione, da parte della società RTI, di un impianto radiotelevisivo, sito nel Comune di Caprese Michelangelo (AR), località Altuccia Alpe di Catenaia, e della relativa frequenza (canale 56 UHF), di proprietà di Tevere, da destinare all avvio della sperimentazione per la diffusione dei programmi numerici e di servizi della società dell informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri. Al termine dell operazione, Tevere continuerà ad operare tramite la gestione degli ulteriori impianti di cui dispone.

12 12 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione descritta, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE La presente operazione interessa il mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. L estensione geografica dei mercati summenzionati è nazionale, in considerazione dei differenti regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate nonché dall'insieme dei telespettatori che possono essere raggiunti. In Italia il servizio di broadcasting in tecnica digitale è ancora in fase nascente. In particolare, il mercato delle reti digitali si è sviluppato a seguito della legge n. 66/01, la quale prevede il termine del 31 dicembre 2006 per la completa conversione delle reti analogiche in digitali (art. 2bis, comma 5) e consente l acquisto di impianti o di rami d azienda che trasmettono sia in ambito locale che in ambito nazionale, qualora l acquisto sia finalizzato allo sviluppo della trasmissione digitale (art. 2bis, comma 2; cfr. anche legge n. 112/04, art. 23, comma 3). Mediaset attualmente dispone di due multiplex per la trasmissione in tecnica digitale terrestre. L operazione in esame rientra nel progetto di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ed incrementerà in maniera trascurabile il grado di copertura del Multiplex in esercizio dal 1 dicembre 2005, che raggiungerà circa l 80% della popolazione. Inoltre, in aggiunta a Mediaset, nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre sono attivi diversi operatori, di cui Rai, Telecom, e Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A.-TF1 SA con copertura attualmente superiore al 50% della popolazione. In considerazione della presenza, sul mercato sopra individuato, di operatori che detengono capacità trasmissiva equivalente a quella di Mediaset, ed in considerazione altresì della circostanza che, in prospettiva, con il prossimo switch-off delle trasmissioni televisive analogiche ed il completo passaggio a quelle digitali terrestri, il patrimonio frequenziale che sarà a disposizione dei concorrenti e degli entranti sarà notevolmente accresciuto dalla restituzione delle risorse attualmente in capo agli operatori incumbent, l operazione in esame non appare in grado di incidere in modo determinante sulle dinamiche concorrenziali nel mercato sopra individuato. Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, in considerazione del fatto che RTI non acquisirà la disponibilità del sito nel quale è ubicato l impianto oggetto dell acquisizione, l operazione non è suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suindicato.

13 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 29 novembre 2005, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che l operazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

14 14 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 C AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI TOTAL ITALIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 10 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI AUTOGRILL S.p.A. (di seguito Autogrill) è una società controllata da Edizione Holding S.p.A., società finanziaria a sua volta controllata dalla società Ragione S.a.p.A. di Gilberto Benetton e C.. Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani. Nel corso del 2004, Autogrill ha realizzato un fatturato di circa milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a milioni di euro, l 80% del quale proviene dal canale italiano della ristorazione autostradale, ove AUTOGRILL è presente con punti vendita distribuiti in modo pressoché uniforme sull intera rete. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di proprietà della società Total Italia S.p.A., con sede legale a Milano, attiva nel settore dell industria e del commercio degli olii minerali e di prodotti petroliferi, e presente con il marchio omonimo nella rete nazionale, stradale e autostradale, di distribuzione di carburanti per autotrazione. Nel 2004 il ramo d azienda oggetto di acquisizione non ha realizzato alcun fatturato non essendo attivo. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Autogrill, attraverso contratto di affitto di lunga durata (6 anni), di un ramo d azienda di proprietà di Total Italia S.p.A. destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A+B (bar+snack+ristorante+market), sito nel Comune di Novara presso l area di servizio di Via Case Sparse 53, lungo la Tangenziale Est, al km 5,300. Le parti hanno sospensivamente condizionato l operazione all autorizzazione da parte dell Autorità.

15 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è un esercizio di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizio è associata almeno una delle seguenti licenze: a) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione. In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata. Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un estrema frammentazione dell'offerta e da un ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nell ambito comunale di Novara, nel quale è localizzato l esercizio commerciale oggetto di acquisizione, Autogrill è attualmente presente con un solo punto vendita. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

16 16 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

17 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE C ITALCARNI-UNICARNI-FINPRO/UNIBON COOPERATIVA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Unibon S.p.A., pervenuto in data 11 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Unibon S.p.A. (di seguito UNIBON), con sede a Modena, è una società holding detentrice di una partecipazione corrispondente ad una quota pari al 50% del capitale sociale in I.S. Holding S.p.A., la quale, a sua volta, controlla Grandi Salumifici Italiani S.p.A., che commercializza in Italia e all estero salumi e prodotti affini, nonché carni e relativi sottoprodotti. La partecipazione in I.S. Holding S.p.A. è stata conferita in UNIBON da Unibon Salumi S.c. a r.l. (di seguito UNIBON COOPERATIVA) nel maggio scorso. UNIBON è controllata da UNIBON COOPERATIVA, con una quota pari al 54,64 del capitale sociale 1. I soci di UNIBON COOPERATIVA sono le società cooperative Italcarni S.c. a r.l., Unicarni S.c. a r.l. e Finpro S.c. a r.l.. Il fatturato realizzato a livello nazionale da UNIBON, nel 2004, è stato pari a euro. Il fatturato realizzato da UNIBON COOPERATIVA, nel medesimo anno, è stato pari a 155 milioni di euro. I.S. Holding S.p.A. (di seguito I.S. Holding), con sede a Modena, è una società holding posta al vertice del gruppo Grandi Salumifici Italiani, che attraverso le proprie controllate svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e, in particolare, di salumi. I.S. Holding controlla, con una partecipazione pari al 96,6% del capitale, la società Grandi Salumifici Italiani S.p.A. (di seguito GSI), che commercializza in Italia e all estero salumi e prodotti affini, nonché carni e relativi sottoprodotti. I.S. Holding è controllata congiuntamente e pariteticamente da UNIBON COOPERATIVA, per il tramite di UNIBON, e dal gruppo Senfter (di seguito SENFTER) 2. Il fatturato realizzato a livello nazionale da I.S. Holding, nel 2004, è stato pari a circa 344,5 milioni di euro. 1 Il restante capitale sociale di UNIBON è ripartito tra altri soci, costituiti essenzialmente da cooperative di base agroalimentari e soggetti finanziari cooperativi dei movimenti cooperativi delle province di Modena e Reggio Emilia. 2 Cfr. provv. n del 13 gennaio 2005, in Boll. n. 1-2/2005, caso C6840 I.S. HOLDING/UNIBON SALUMI- SENFTER.

18 18 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nella scissione di UNIBON COOPERATIVA mediante trasferimento dell'intero patrimonio alle società socie beneficiarie Italcarni S.c. a r.l., Unicarni S.c. a r.l. e Finpro S.c. a r.l., secondo quote proporzionali alle partecipazioni detenute da ciascuna socia nella società scissa e con la conseguente estinzione della stessa. A seguito della scissione, sulla base di quanto riportato nella comunicazione, nessuno degli azionisti di UNIBON ha il controllo della società. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L'operazione comunicata, poiché non determina l attribuzione del controllo di UNIBON ad alcuno dei suoi azionisti, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5 della legge n. 287/90; che non vi è luogo a provvedere. DELIBERA Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

19 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE C AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI RIOLO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 11 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI AUTOGRILL S.p.A. (di seguito Autogrill) è una società controllata da Edizione Holding S.p.A., società finanziaria a sua volta controllata dalla società Ragione S.a.p.A. di Gilberto Benetton e C.. Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani. Nel corso del 2004, Autogrill ha realizzato un fatturato di circa milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a milioni di euro, l 80% del quale proviene dal canale italiano della ristorazione autostradale, ove AUTOGRILL è presente con punti vendita distribuiti in modo pressoché uniforme sull intera rete. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di proprietà della società Riolo S.r.l., con sede legale a Pieve Santo Stefano (AR), attiva, tra l altro, nella realizzazione e gestione di pubblici esercizi, ed in particolare di alberghi, ristoranti, pizzerie, bar. Nel 2004 il ramo d azienda oggetto di acquisizione ha realizzato un fatturato di 2 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Autogrill, di un ramo d azienda di proprietà di Riolo S.r.l., costituito da due esercizi commerciali destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo bar, siti rispettivamente presso la corsia Nord e la corsia Sud dell area di servizio Tevere, lungo la Superstrada E45, in località Piereggio, nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR). Le parti hanno sospensivamente condizionato l operazione all autorizzazione da parte dell Autorità.

20 20 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è costituito da due esercizi commerciali di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tali esercizi è associata almeno una delle seguenti licenze: a) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione. In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata. Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nell ambito comunale di Pieve Santo Stefano, nel quale è localizzato l esercizio commerciale oggetto di acquisizione, Autogrill non è attualmente presente. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

21 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

22 22 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 C UNICOOP FIRENZE/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società UNICOOP Firenze soc. coop., pervenuto in data 17 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI UNICOOP Firenze soc. coop. a mutualità prevalente (di seguito UNICOOP) è una cooperativa la quale opera, direttamente e tramite proprie controllate, nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. UNICOOP aderisce al Consorzio COOP Italia e gestisce sotto le insegne COOP, IPERCOOP e INCOOP una rete di supermercati, ipermercati e superette situati nella regione Toscana. Il fatturato consolidato realizzato da UNICOOP in Italia, nel 2004, è stato di circa milioni di euro. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda per l attività di panificazione, appartenente alla società BONACCHI GIUSEPPE E MARCO S.n.c., operante nel comune di Agliana (PT). Nel 2004, il ramo d azienda oggetto di acquisizione ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa euro. II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI L operazione comunicata consiste nell acquisto, da parte di UNICOOP, del ramo d azienda sopra indicato. Tale operazione consentirà a UNICOOP di trasferire l azienda all interno di un nuovo punto vendita ad insegna Coop, sito nel comune di Agliana (PT), e di migliorare la propria offerta commerciale con l inserimento di un reparto di produzione diretta di pane e derivati. III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro.

23 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione comunicata risulta finalizzata ad accrescere le potenzialità produttive del punto vendita di prossima apertura ad insegna Coop, sito nel comune di Agliana (PT) mediante il trasferimento, all interno del suddetto esercizio, dell azienda acquisita. Tale operazione, pertanto, produce effetti soltanto sul mercato della moderna distribuzione al dettaglio di generi alimentari e non alimentari in cui opera l impresa acquirente, mentre non è presente in tale mercato la società acquisita. Questa ultima società, svolge, infatti, un attività parartigianale diversa dall attività tipica dell acquirente UNICOOP (distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo), rispetto alla quale la panificazione appare semplicemente collaterale al core business aziendale (al fine di offrire alla clientela un servizio aggiuntivo). Considerato che l operazione genera un ampliamento della gamma dei prodotti offerti dalla società acquirente, essa non è idonea a produrre una significativa modifica delle condizioni concorrenziali del mercato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

24 24 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 C BENCOM/RAMI DI AZIENDA DI SOLE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società BENCOM S.r.l., pervenuta in data 17 novembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Bencom S.r.l. (di seguito Bencom) è una società interamente controllata da Benetton Group S.p.A. (di seguito Benetton), società holding dell omonimo gruppo facente capo alla famiglia Benetton ed operante nella produzione e commercializzazione di articoli ed accessori per l abbigliamento, di articoli per la casa ed il tempo libero, di calzature, cosmetici, occhiali, orologi, cancelleria, borse, ombrelli, giochi, articoli per la pratica dello sport in genere, ecc.. Bencom svolge attività di: i) acquisto, vendita ed affitto di aziende commerciali; ii) locazione, restauro, ristrutturazione e affitto di beni immobili; iii) consulenza tecnica nell ambito del settore commerciale; iv) gestione di esercizi commerciali; v) acquisto, utilizzo, sfruttamento e concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali; vi) assunzione, gestione e cessioni di partecipazioni ed interessenze, nonché costituzione di società, enti, imprese, consorzi ed associazioni di varia natura e tipologia. Nel 2004 il gruppo Benetton ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 1,6 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi di euro per vendite nell Unione Europea e circa 854 milioni di euro per vendite in Italia. Oggetto di acquisizione sono tre rami di azienda della società Sole S.r.l. (di seguito Sole), attiva nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, costituiti: da un esercizio commerciale situato in Mestre, Piazza Ferretto, nn. 50/52, (di seguito RdA1), munito dell autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio rilasciata dalla competente autorità comunale, già destinato alla vendita di prodotti contraddistinti dal marchio Benetton. Il fatturato realizzato nel 2004 da RdA1 risulta pari a circa [1-5] 1 milioni di euro; da un esercizio commerciale situato in Mestre, Piazza Ferretto, nn. 35a, 37 (di seguito RdA2), munito dell autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio rilasciata dalla competente autorità comunale, già destinato alla vendita di prodotti contraddistinti dal marchio Benetton. Nel 2004 RdA2 non ha realizzato alcun fatturato, in quanto l attività è stata momentaneamente sospesa; 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

25 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE da un esercizio commerciale situato in Vicenza, C.so Palladio, n. 46 (di seguito RdA3), munito di autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio rilasciata dalla competente autorità comunale, già destinato alla vendita di prodotti contraddistinti dal marchio Benetton. Il fatturato realizzato nel 2004 dal RdA3 risulta pari a circa [ ] euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata riguarda l acquisto, da parte di Bencom, dei rami d azienda di cui sopra, composti dal contratto di locazione relativo all immobile dove l attività commerciale verrà esercitata, dall avviamento commerciale, dall intestazione dell autorizzazione amministrativa, nonché dagli arredi e attrezzature presenti nell immobile di RdA2 e dal contratto di leasing relativo agli arredi e attrezzature presenti nell immobile di RdA1 e di RdA3. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori; in particolare il gruppo Benetton è attivo a livello nazionale nella produzione di capi femminili, maschili e per bambino, di genere sia formale sia informale attraverso numerosi punti vendita gestiti sia direttamente che da soggetti terzi. Gli articoli e gli accessori per l abbigliamento sono prodotti e commercializzati dal gruppo Benetton con diversi marchi tra i quali United Colors of Benetton, Sisley, 012, The Hip Side, Killer Loop e Playlife. I rami d azienda oggetto di acquisizione commercializzano prodotti di abbigliamento a Mestre (VE) e a Vicenza. In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

26 26 BOLLETTINO N. 49 DEL 27 DICEMBRE 2005 Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi monomarca (ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani e Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori, sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato. Il mercato geografico Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. Pertanto, i mercati geografici rilevanti ai fini dell operazione presentano dimensione provinciale, corrispondente alla province di Venezia e Vicenza. Effetti dell operazione In provincia di Venezia, la quota di mercato detenuta dal gruppo Benetton, nel 2004, risulta pari a circa [0-10%]. Dei rami d azienda oggetto di acquisizione, ad RdA1 è attribuibile una quota largamente inferiore all 1%, mentre ad RdA2 non è attribuibile alcuna quota non essendo stato attivo nel corso dell ultimo anno. In provincia di Vicenza, la quota di mercato detenuta dal gruppo Benetton, nel 2004, risulta pari a circa [0-10%] ed al ramo d azienda oggetto di acquisizione, RdA3, è attribuibile una quota largamente inferiore all 1%. Nei mercati in esame sono altresì presenti numerosi concorrenti tra i quali i principali risultano essere Motivi, Stefanel, Oviesse, Glenfield, Upim, Prenatal, Chicco e Bimbus. Data la trascurabile incidenza dell acquisizione dei punti vendita in esame, si ritiene che l operazione non sia idonea a modificare la situazione concorrenziale dei mercati della distribuzione di prodotti di abbigliamento e accessori nelle province di Venezia e Vicenza. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

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