Decisione N del 29 novembre 2013

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 30/09/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Con ricorso del 15 maggio 2013 il ricorrente riferisce: - di avere sottoscritto il 20 luglio 2001, presso un fornitore, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene e per la richiesta di una carta revolving, con un incaricato dell esercizio commerciale; - di avere sporto denuncia ai carabinieri il 6 aprile 2007 a fronte di alcuni addebiti sospetti sulla carta e di avere nella stessa data proceduto, su suggerimento della finanziaria, a tagliare la carta; - di avere contestualmente terminato il pagamento dell ultima rata; - di avere aderito, il 28 settembre 2010, tramite call center, ad una promozione sul sito della resistente relativo a un nuovo finanziamento con rata fissa di 135,10; - che, ciò nonostante, in seguito ad alcuni ritardi nei pagamenti, le rate hanno raggiunto un importo pari a 197,10 invece che 135,10; Pag. 2/12

2 - che, nel luglio 2011, avendo chiesto spiegazioni alla finanziaria sull'aumento della rata, gli veniva risposto che non si trattava di un prestito personale, bensì di un importo prelevato virtualmente sulla carta revolving sottoscritta nel 2001; - di avere versato, nel dicembre 2011 su consiglio del call center della banca, 2.000,00, acquisendo un credito pari a 1.327,26; - di avere verificato che, nonostante il credito di 1.327,26, continuavano gli addebiti della rata fissa e, dell'interesse passivo; - che nel marzo 2012, nonostante il credito di 921,96, la somma risultava ancora immobilizzata ; - di essere perciò stato costretto a richiedere un'ulteriore carta ad altro intermediario, al fine di finalizzare il pagamento per una vacanza, il cui contratto era già stato firmato; - di avere ottenuto una risposta da un operatore del call center della resistente solo nel maggio 2012, con cui apprendeva di dovere pagare le rate fisse mensili fino al e che nessun'altra operazione è consentita. Alla luce di queste circostanze, il ricorrente lamenta: - di non avere, a partire dal 2001, più sottoscritto alcun contratto relativo a carte revolving, né di avere ricevuto documenti attestanti la modifica delle condizioni contrattuali; - che il contratto sottoscritto nel 2001 risulta essere in violazione della normativa sulla trasparenza degli intermediari, poiché le condizioni contrattuali relative al finanziamento finalizzato e quelle per la carta revolving sono esposte in maniera confusionaria, tanto che non è chiaro a quale delle due linee di finanziamento siano da imputare i TAN e TAEG riportati; - di essere stato indotto inconsapevolmente alla firma per la richiesta della polizza assicurativa in occasione della sottoscrizione del contratto per il credito revolving, senza aver ricevuto alcuna informazione in merito alla stessa e alle condizioni che la regolavano e che, ai sensi dell'art. 121 c. 2 del T.u.b., i costi delle assicurazioni sottoscritte rientrano nel costo totale del credito; - che, dal , non ha né ricevuto né utilizzato carte di credito revolving della resistente, come risulta anche dagli estratti conto prodotti dallo stesso intermediario; - di non avere mai ricevuto alcun contratto da sottoscrivere relativo alla richiesta di finanziamento del settembre 2010, in evidente contrasto con il disposto Pag. 3/12

3 normativo dell'art. 123 T.u.b. e soprattutto degli artt. 117 e 125 bis T.u.b., i quali prevedono la nullità del contratto in assenza di forma scritta e l'obbligo di indicazione di tutte le voci di spesa e i tassi di interesse applicati, al di fuori dei quali nulla può essere richiesto al consumatore; - che, oltre a non aver ricevuto un contratto scritto, non ha ricevuto nemmeno il documento di sintesi come previsto dalla Circolare Banca d'italia 229/1999, Istruzioni di Vigilanza per le Banche, titolo X, cap. 1, sez. II, 8; - che la polizza assicurativa, già applicata in occasione del contratto di credito revolving è stata estesa anche al nuovo finanziamento, senza che il ricorrente ne fosse informato, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e che, per l'assicurazione, il ricorrente ha versato dal 2001 un totale di 487,22; - che, considerando il versamento di 2.000,00 e secondo quanto previsto dall'art. 125 sexies t.u.b., se il consumatore rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto; - che, nel caso di restituzione anticipata, l'importo del capitale residuo da restituire, qualora non sia evidenziato nel contratto, si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute e rimborsate alla data della restituzione; il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle somme dovute e quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore; e che egli per il finanziamento richiesto nel 2010 ha versato 3.955,03 (comprensivo di recupero spese, interessi e assicurazione) fino al ; - che, anche qualora si dovesse riconoscere la continuità contrattuale con il contratto per carta revolving stipulato nel 2001, vi sarebbero stati gravi inadempimenti da parte dell'intermediario: nella lettera del , l'intermediario sostiene infatti di aver inviato un'ulteriore carta revolving al ricorrente in data , dunque ben un anno dopo il taglio della carta effettuato a seguito delle operazioni disconosciute e che tale carta non è mai pervenuta essendo stata inviata all indirizzo sbagliato e che di ciò è prova l assenza di qualsiasi movimento sul conto ad essa relativo; - che, se come dedotto dall'intermediario, gli 5.000,00 richiesti sono da imputare alla linea di credito revolving, la richiesta di ampliamento del fido Pag. 4/12

4 dovrebbe risultare per iscritto, visto il disposto del Titolo X, cap. I, sez. III, 2, della Circolare 229/99 Istruzioni di Vigilanza per le banche; - che, nonostante le dichiarazioni dell'intermediario siano dirette a sostenere che la linea di credito sia da imputare al contratto sottoscritto nel 2001, i tassi di interesse applicati e l'importo delle rate coincidono con quelli relativi al finanziamento pubblicizzato con l offerta promozionale cui il ricorrente ha aderito; - che, nella lettera del , l'intermediario fornisce in allegato il piano di ammortamento in 48 rate e ciò a riprova del fatto che si tratti di un vero e proprio finanziamento a termine e non del proseguimento del contratto di carta revolving che invece costituisce una linea di credito a tempo indeterminato; - che l'importo mensile effettivamente prelevato, come risulta dai movimenti indicati sullo stesso estratto conto, è di 135,10, ovvero coincidente con la rata promozionale il finanziamento richiesto nel 2010; - che l'art 125 quater t.u.b. prevede la possibilità per il finanziatore di sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore, ma è necessario che vi sia una comunicazione in anticipo su supporto cartaceo o durevole e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione, e che tale comunicazione non è mai pervenuta; - che l'art. 6 del d.lgs. 11/2010 stabilisce che nei casi in cui l'intermediario decida di bloccare lo strumento di pagamento, ha l'obbligo di informare il pagatore, motivando tale decisione; - che tale informazione deve essere resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento, o se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Inoltre, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore dei servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato; - che, in mancanza di preavviso, il recesso non è atto a produrre i propri effetti; - di avere versato dal 2001 ad oggi un totale di ,74. Alla luce di tutto ciò il ricorrente chiede: : - che sia richiesta all'intermediario la prova della ricezione di ulteriori carte revolving; - l'annullamento di qualsivoglia carta revolving mai consegnata; Pag. 5/12

5 - la dichiarazione di nullità del contratto per la carta revolving del 2001, o, in subordine, la nullità delle clausole relative all'assicurazione e agli interessi, anche per come questi ultimi sono stati di fatto applicati, con ricalcolo, in entrambi i casi, delle somme dovute, applicazione degli interessi come stabiliti dalla legge e restituzione degli importi non dovuti con gli interessi; - la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento del 2010, o, in subordine, la nullità dei tassi di interesse, anche per come sono stati applicati, con conseguente ricalcolo, in entrambi i casi, delle somme dovute e applicazione degli interessi come stabiliti dalla legge, con la restituzione degli importi non dovuti, comprensivi anche dell'assicurazione, con gli interessi; - la restituzione di tutti gli importi a credito, con gli interessi dovuti; - la restituzione di 1.750,00 pari all importo richiesto con la carta di altro intermediario, per supplire all'indisponibilità dei fondi; - il risarcimento del danno per le somme immobilizzate pari a 2.000,00; - le spese di procedura pari a euro 300,00. L intermediario resistente contesta quanto affermato dal ricorrente e chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato e/o non provato, rilevando: - che il il ricorrente inoltrava una "richiesta di apertura linea di credito" come da "offerta B", per l'acquisto di un bene di consumo presso un venditore convenzionato; - che il conto era regolato da specifico contratto, conforme alle normative al tempo vigenti e liberamente sottoscritto in ogni sua parte dal cliente; - che la linea di credito, come chiaramente evidenziato nel modulo contrattuale, si caratterizzava per essere c.d. "revolving", con un limite d'utilizzo prefissato ricostituibile, mensilmente, con rate minime calcolate in rapporto percentuale all'esposizione massima raggiunta; - che il cliente aderiva, contestualmente, ad un'assicurazione, facoltativa, sul credito; - che lo strumento finanziario è stato più volte utilizzato nel tempo (141 operazioni) ed in modo continuativo per un totale complessivo di ,53; - che il cliente è stato costantemente informato dell'andamento del rapporto attraverso l'invio mensile dell'estratto conto con l'indicazione del numero di rapporto e delle voci di costo di volta in volta applicate; Pag. 6/12

6 - che, nell'anno 2007, il ricorrente disconosceva alcuni utilizzi effettuati sulla propria linea di credito a mezzo carta e in seguito a questa vicenda tagliava la carta; - che nessuna richiesta di chiusura del rapporto di credito, comportante, quindi, il mancato invio del nuovo supporto magnetico, è pervenuta da parte ricorrente; cosicché in data 18/03/2008, si è provveduto a spedire la nuova carta (con terzo rinnovo del supporto magnetico) all'indirizzo del cliente come al tempo risultante dagli archivi informatici; - che, il 28/09/2010 il ricorrente, a sostegno della propria volontà ad un mantenimento del rapporto di credito, ha chiesto ed ottenuto, attraverso un contatto telefonico, l'importo di 5.000,00 a condizioni promozionali sfruttando un'operazione commerciale di tale periodo che permetteva ai titolari di linea di credito di poter ottenere finanziamenti a tassi più vantaggiosi rispetto ai tassi standard con numero di rate ed importo predeterminato; - che la pratica ha riportato un andamento irregolare: ciò ha comportato che sul saldo dovuto in quota capitale venissero applicati, automaticamente, interessi in misura ordinaria come previsto dalle condizioni generali di contratto, determinando l'aumento dell'importo della rata e la necessità, da parte della resistente, di porre in essere una costante attività di regolarizzazione contabile; - che, in seguito a ripetuti contatti con il ricorrente, questi il , provvedeva al versamento di 2.000,00 sulla propria linea di credito revolving acquisendo un credito nella posizione. Da tale somma si sono decurtate le rate via via in scadenza nella misura promozionale concordata evidenziando un totale dovuto a saldo pari ad 1.996,94; - che, con riferimento alla prova dell'avvenuta ricezione della carta di credito inviata nel 2008, pur essendo stata la tessera inviata il 18/03/2008 con lettera assicurata convenzionale, Poste Italiane, cui è stata presentata richiesta dalla resistente, non è stata in grado di fornire copia della documentazione scritta comprovante l'avvenuta ricezione poiché troppo risalente nel tempo; - che tuttavia le contestazioni del ricorrente in merito alla presunta mancata ricezione della tessera magnetica, nulla tolgono alla validità del finanziamento; - che, in ogni caso, con riferimento alla richiesta di annullamento della tessera magnetica, la banca si rende disponibile ad accogliere la richiesta del ricorrente; Pag. 7/12

7 - che non può essere accolta la domanda di nullità né con riferimento al contratto sottoscritto il 20/07/2001 né con riferimento al contratto del ; - che, con riferimento al contratto concluso nel 2001, nessun valore hanno le considerazioni richiamate dal ricorrente in merito al rapporto di agenzia e alla comunicazione di Banca d'italia essendo successive alla conclusione del contratto; - che poco comprensibile appare, poi, anche il richiamo alla circolare di Banca d'italia n. 229/1999 dove si evidenzia che la stessa prevede "che solo per le operazioni di credito al consumo gli intermediari posso utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si chiede il finanziamento... " visto che nel caso di specie si tratta proprio di un'operazione di credito al consumo; - che il contratto in esame, peraltro, non è scindibile dal finanziamento relativo all'acquisto dei beni effettuato dal ricorrente perché il finanziamento dell'acquisto dei beni è stato a suo tempo effettuato proprio con la linea di credito opzione B sottoscritta in piena consapevolezza e volontà dal ricorrente che, infatti, non lo contesta; - che in relazione all'ulteriore finanziamento ottenuto nel 2010, non si comprende come possa essere invocata la nullità dello stesso avendo lo stesso ricorrente regolarmente ricevuto l'estratto conto mensile e avendo potuto constatare le condizioni e la coincidenza del numero del contratto con la linea di credito; - che con riferimento alla richiesta di restituzione degli importi 'a credito", il ricorrente, in data , ha versato un bonifico di 2.000,00 Euro che, essendo in corso l'ammortamento dell'utilizzo promozionale della linea di credito, è stato imputato sulla posizione determinando un credito dal quale sono state progressivamente detratte le rate del finanziamento che via via maturavano; - che il ricorrente si è nuovamente trovato in difficoltà nel far fronte alla propria obbligazione giustificandosi così il blocco della linea di credito; - che non può essere accolta la richiesta di restituzione di somme che il ricorrente ha preso in prestito da un altro intermediario, essendo evidente che la banca non può essere ritenuta responsabile per un finanziamento richiesto ed ottenuto altrove: - che, il danno asserito non risulta provato. Pag. 8/12

8 Con nota del 3 settembre 2013 la ricorrente ha replicato alle controdeduzioni ribadendo che: - il contratto è formulato in maniera poco trasparente; - la carta non è stata più utilizzata da marzo 2007; - la nuova carta, mai arrivata all indirizzo del ricorrente, è stata spedita il 18 marzo 2008, dopo un anno dal taglio della carta precedente; - il credito associato alla carta è stato interamente rimborsato. Il nuovo finanziamento, da è un nuovo rapporto, la somma è stata accreditata su un conto diverso da quello di appoggio della carta; - il nuovo rapporto non è sorretto da un contratto scritto; - al nuovo rapporto di finanziamento sono state applicate inizialmente le condizioni dell offerta promozionale, quando si sono verificati dei ritardi la resistente ha applicato invece le condizioni pubblicizzate con il contratto di carta revolving del 2001; - non è stata data alcuna informativa relativamente al blocco della carta - i tassi siano usurari, ove si includano gli interessi moratori. DIRITTO Il Collegio dichiara d ufficio irricevibile la domanda del ricorrente volta a sentire dichiarare la nullità del contratto concluso nel 2001 per la carta revolving o, in subordine, la nullità delle clausole relative all'assicurazione e agli interessi, anche per come questi ultimi sono stati di fatto applicati, con ricalcolo, in entrambi i casi, delle somme dovute, applicazione degli interessi come stabiliti dalla legge e restituzione degli importi non dovuti con gli interessi. La previsione contenuta nel par. 4, sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, esclude infatti dal perimetro di cognizione dell ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Il contratto di cui si controverte è stato stipulato nell anno 2001, ben prima della data che scandisce il limite temporale di competenza dell ABF. Inoltre, questo Arbitro ha affermato nelle proprie decisioni più recenti che, laddove il ricorrente alleghi, come in questo caso, il vizio genetico di un contratto che ha stipulato con l intermediario resistente anteriormente al 1 Pag. 9/12

9 gennaio 2009, il ricorso è irricevibile, per quanto il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data (decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 944 del 2012, n del 2011 e n. 963 del 2011, nonché la conforme decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 954 del 2013, Coll. Roma n del 2013). Si ritiene assorbita pertanto anche la richiesta di annullare la carta emessa nel 2008, sul cui annullamento peraltro si è mostrata già disponibile la banca resistente. Il Collegio ritiene invece fondata anche la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto concluso nel 2010 per mancanza di forma scritta, non essendo stata fornita dalla resistente alcuna prova dell avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta. Il contratto è infatti stato stipulato il 28 settembre 2010, quando era già entrato in vigore l art. 125 bis, TUB, in tema di contratti di credito al consumo, nel cui ambito si colloca quello di cui si controverte nel presente giudizio. Trova qui applicazione, pertanto, la regola secondo la quale i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo che soddisfi il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto. Dalla nullità del contratto consegue, in base ai principi generali, l obbligo a carico delle parti di procedere alle restituzioni delle prestazioni eseguite in base al negozio nullo. Secondo quanto dispone l art. 125 bis, comma 9, che si discosta da quanto previsto in via generale dall art c.c., in caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili ; con ciò escludendosi che il finanziatore possa pretendere che il consumatore corrisponda gli interessi sulle somme ricevute in prestito in esecuzione di un contratto dichiarato nullo. L obbligazione restitutoria del ricorrente rimane pertanto circoscritta entro tali limiti e potrà essere eseguita ratealmente dal ricorrente, con la medesima periodicità prevista dal contratto. Il Collegio accoglie quindi la domanda del ricorrente volta a fare dichiarare la nullità del contratto stipulato nel 2010, con la conseguente rideterminazione Pag. 10/12

10 dell importo eventualmente dovuto all intermediario in attuazione dei princìpi esposti. Non essendo in questa sede possibile procedere ai necessari conteggi, la determinazione delle reciproche partite di dare e di avere dovrà essere effettuata dall intermediario resistente. Venendo alle ulteriori domande del ricorrente, il Collegio ritiene di dovere in ordine logico preventivamente valutare la legittimità del blocco delle somme operato dall intermediario resistente. L art. 6 del d. lgs. 11/10 prevede che nei casi in cui l intermediario decida di bloccare lo strumento di pagamento ha l obbligo di informare il pagatore motivando la decisione, mentre la parte finale del comma 3 stabilisce altresì che, ove possibile, l'informazione motivata deve essere resa in via anticipata rispetto al blocco dello strumento ovvero immediatamente dopo il blocco stesso. Non essendo stata fornita alcuna prova dell assolvimento di quest obbligo nel caso di specie, si deve concludere nel senso che il blocco è stato illegittimo. Da ciò, tuttavia, non consegue, ad avviso del Collegio, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per le somme immobilizzate, dal momento che il ricorrente non ha fornito la prova del pregiudizio economico conseguente al blocco. E principio generale del diritto civile infatti che l antigiuridicità della condotta non esonera il danneggiato dal provare il danno nella sua esistenza e nel suo esatto ammontare e che questa prova non è stata fornita dal ricorrente. Neppure può essere accolta la domanda volta a ottenere la restituzione della somma di euro 1.750,00 pari all importo richiesto con la carta di altro intermediario, perché anche essa insufficientemente provata. Anche in questo caso infatti il ricorrente non ha assolto all onere di dimostrare la relazione causale diretta tra la richiesta di nuova carta e l indisponibilità della somma. Può invece essere accolta sotto il profilo del danno patrimoniale la domanda di rimborso per le spese di procedura pari ad euro 300,00 che risultano documentate agli atti del procedimento. In conclusione, il Collegio dichiara irricevibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazioni di nullità del contratto stipulato nel 2001; accoglie la domanda di nullità del contratto stipulato nel 2010 e, per l effetto, sancisce a carico delle parti l obbligo di procedere alle restituzioni delle prestazioni eseguite in base al negozio nullo, dando mandato all intermediario di calcolare l ammontare Pag. 11/12

11 complessivo dovuto che sarà restituito con la stessa periodicità stabilita nel contratto. Accoglie infine la domanda risarcitoria nei limiti di euro 300,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 12/12

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