Procura Regionale. presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO

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1 Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2013 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE GUIDO CARLINO Palermo, 9 marzo 2013

2 Il 2012, nel solco della tendenza congiunturale negativa degli ultimi anni, è stato caratterizzato da una grave crisi economica e finanziaria, che ha investito l intera Europa e che ha determinato effetti recessivi, con inevitabili ripercussioni anche sui conti pubblici. Per fronteggiare la crisi, è stato necessario disporre interventi correttivi del disavanzo di bilancio, elaborare politiche di revisione della spesa ed introdurre misure di riduzione dell area dell evasione fiscale. Nell obiettivo del rafforzamento delle procedure finalizzate ad una più severa politica di bilancio, costituisce novità di portata storica l introduzione nella Costituzione del principio del pareggio di bilancio, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito dell intero aggregato delle pubbliche amministrazioni (legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1). Le modifiche introdotte, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidono non solo sulla disciplina del bilancio dello Stato ma anche di quello degli altri enti territoriali, obbligati ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese e a tenere conto delle diverse fasi -avverse o favorevoli - del ciclo economico. Sono state, altresì, adottate nuove misure legislative finalizzate ad un controllo più efficace sulla gestione delle risorse pubbliche, ad ogni livello di amministrazione, non solo per accrescere lo sviluppo economico e sociale del Paese e per garantire servizi soddisfacenti, ma anche per impedire l ulteriore verificarsi di gravi episodi di cattiva amministrazione, sintomatici di un preoccupante calo di tensione morale nella politica e nella gestione della cosa pubblica. In tale contesto di maggiore rigore finanziario e per favorire un percorso di risanamento etico, assume particolare rilievo il ruolo che continua ad essere assegnato alla Corte dei conti a tutela della legalità, del buon andamento della pubblica amministrazione ed a garanzia dell Erario pubblico.

3 Nuovi compiti Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), rafforza la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti locali e delle Regioni, prevedendo nuove ed estese competenze delle Sezioni del controllo, in funzione di garanzia per la corretta tenuta dei conti e per il rispetto dei vincoli che derivano dall appartenenza all Unione europea. A chiusura del sistema, sono, inoltre, previsti successivi o concomitanti interventi della Procura regionale, quale organo propulsivo della giurisdizione, che si aggiungono a quelli già introdotti con D.Lgs. 149/2011, in materia di elusione del patto di stabilità interno e di dissesto finanziario di regioni ed enti locali. La nuova legge prevede che, in caso di mancata predisposizione o inadeguatezza del referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia del sistema dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino, agli amministratori responsabili, la condanna ad una sanzione pecuniaria commisurata alla retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione. La legge ha, poi, rimodulato le procedure relative al dissesto finanziario degli enti locali, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali, oltre ad accertare i presupposti per l applicazione di sanzioni politiche per l inibizione all esercizio di funzioni pubbliche a carico di amministratori responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, debbano infliggere, ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili del dissesto, specifiche sanzioni pecuniarie. Le nuove disposizioni postulano la necessità di costanti sinergie tra le Sezioni del controllo e le Procure regionali, ovviamente nel rispetto delle reciproche funzioni: l organo requirente, infatti, non solo dovrà assumere 2

4 l iniziativa processuale per l applicazione delle sanzioni connesse ad irregolarità rilevate in sede di controllo, ma dovrà procedere ad un analisi più ampia sui risultati della attività di controllo, al fine di esercitare l azione di responsabilità, ove individui sprechi, dispersioni di risorse ed altre più gravi patologie che i controlli non sono riusciti ad evitare. La realizzazione di una maggiore interazione tra le funzioni istituzionali cointestate alla Corte dei conti si riscontra, in modo ancora più evidente, nelle ipotesi in cui talune deliberazioni, adottate nell ambito della attività di controllo, e, quindi, nell esercizio di un potere imparziale ed estraneo alla p.a., vengono sottoposte, in sede di impugnativa, alla cognizione della stessa Corte dei conti in sede giurisdizionale, quale giudice naturale in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, e con esclusione della tutela dinnanzi ad altri plessi giudiziari. Le norme attributive di tale competenza hanno funzione ricognitiva di un sistema più ampio, che ascrive al concetto di materie di contabilità pubblica, non soltanto i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, ma anche altre tipologie di giudizi, che trovano sintesi nella funzione di garanzia dell equilibrio economico - finanziario dei conti pubblici e che possono essere attivati anche ad istanza di pubbliche amministrazioni. In relazione alle procedure connesse alla individuazione degli squilibri strutturali del bilancio degli enti locali, è, infatti, previsto (art. 243 quater del D.lgs. 267/2000 novellato dal D.L. 174/2012) che la delibera della Sezione del controllo, avente ad oggetto il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, entro 30 giorni dal deposito del ricorso; analoga competenza delle 3

5 Sezioni riunite è prevista per i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. L attribuzione di nuove funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica non costituisce una novità rimasta isolata: la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede che, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche, operata annualmente dall'istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. Ulteriore sinergia tra le funzioni si riscontra nella estensione, alle Regioni a statuto ordinario, del giudizio di parificazione del rendiconto che dovrà essere celebrato dalla Sezione di controllo, con forme contenziose, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e, quindi, con l intervento del pubblico ministero che conclude in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione. Altre disposizioni legislative, adottate nel decorso anno per contrastare la illegalità nella pubblica amministrazione e per ridurre i costi della politica, interessano la funzione requirente contabile. Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state finalmente introdotte disposizioni organiche che incidono sull apparato preventivo e repressivo contro la corruzione; l intervento normativo ha l esplicito fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo). La nuova normativa individua, con impegno di sistema, modalità che assicurano una più incisiva azione coordinata nelle attività di controllo, di prevenzione e di contrasto alla illegalità nella pubblica amministrazione. 4

6 La corruzione, che tanti danni ha prodotto all immagine del nostro Paese nelle sedi internazionali, oltre ad avere indebolito la fiducia dei cittadini verso la pubblica amministrazione, costituisce una delle cause più significative di danno erariale; le nuove disposizioni impongono un maggiore impegno per il pubblico ministero contabile, anche per l applicazione della normativa preesistente (legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 6 e 7, integrata con le disposizioni del D.L. 78/2009) che, in questa materia, contempla più efficaci sinergie con la giurisdizione penale, necessarie per agevolare la adozione di misure cautelari a garanzia dell erario e per consentire un sistematico esercizio dell azione di responsabilità amministrativa, tutte le volte in cui siano stati commessi reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Le disposizioni ora introdotte, prevedono che il dirigente amministrativo responsabile della prevenzione della corruzione (nuova figura prevista nell ambito di tutti gli uffici pubblici), in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponda per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla norma stessa (art.1, comma 12). Ovviamente la norma, idonea a stimolare l attività di prevenzione, va letta ed applicata nel senso di escludere qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva o di mera posizione, contrastante con il carattere personale della responsabilità amministrativa e con i principi costituzionali del giusto processo. Con disposizione ovvia ma opportuna, accomunata alla precedente da eguale finalità, è stato previsto che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento previsto dall art. 54, L. 165/2001, in materia di prevenzione della corruzione, sia rilevante anche ai fini della responsabilità amministrativa e contabile, ogniqualvolta le responsabilità emerse siano ricollegabili alla violazione di leggi, regolamenti e specifici doveri d ufficio 5

7 (art. 1, comma 44). È stato, inoltre, disposto che il pubblico dipendente che denuncia, anche alla Procura della Corte dei conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art.1, comma 51 che inserisce l'articolo 54 bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165). La norma è da annotare favorevolmente, in quanto agevola la presentazione di denunce, spesso omesse per il timore di conseguenze negative sul piano professionale. L art.1, comma 62, introduce una modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che l entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale dell utilità illecitamente percepita dal dipendente. Per la prima volta è stata stabilita, per legge, la misura della quantificazione monetaria del danno all immagine, consentendo all interprete di evitare il ricorso alla valutazione equitativa, non sempre agevole e spesso oggetto di valutazioni non univoche. Tale previsione, applicabile soltanto per i reati da cui sia derivato un vantaggio patrimoniale, non determina alcun effetto per i reati da cui tale vantaggio non consegue e rende più arduo proporre maggiori richieste di risarcimento, in presenza di fatti particolarmente eclatanti. Si prevede, infine, che nei giudizi di responsabilità, aventi ad oggetto vicende di corruzione, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sia concesso non soltanto in caso di timore di perdita della garanzia (art. 671 c.p.c.) ma anche in caso di timore di attenuazione della garanzia stessa; la distinzione 6

8 è sottile, ma consente comunque di estendere le ipotesi di ricorso al sequestro. Gli illeciti tipizzati Nel 2012, seguendo una tecnica legislativa invalsa nell ultimo decennio, il legislatore, per la necessità di assicurare una corretta gestione finanziaria sul versante delle entrate e delle spese pubbliche e con il dichiarato fine di ridurre i costi della politica, ha individuato nuove fattispecie tipizzate di responsabilità, che affiancano la tradizionale responsabilità amministrativa, configurabile con ricorso ad una clausola generale di responsabilità. Si tratta di fattispecie configurate dal legislatore come illecite e produttive di responsabilità; la giurisprudenza contabile (SS.RR. 12/2007), tuttavia, per similari ipotesi, ha richiesto, in ogni caso, l accertamento della sussistenza di tutti gli elementi essenziali della responsabilità amministrativa, onde evitare la configurazione di ipotesi di responsabilità formale, da tempo ritenute incostituzionali dal Giudice delle leggi. Per completezza espositiva, vengono di seguito indicate le fattispecie di responsabilità tipizzata, previste da leggi approvate nell anno trascorso, sulle quali si richiama una particolare attenzione da parte delle amministrazioni interessate. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), prevede che configurino responsabilità a carico di amministratori o dipendenti pubblici: la violazione, nella stipula di contratti, degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (art. 1); la violazione dei limiti al trattamento economico complessivo dei dipendenti delle società partecipate (art. 4); 7

9 la violazione del divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 5); le violazioni delle disposizioni per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP (art. 15). L art. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), nel modificare la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, commi 8 e 9, in materia di conclusione del procedimento e di poteri sostitutivi, prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. L art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei) prevede che le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 (violazione dei prescritti limiti), determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), prevede che: l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni determini danno erariale (art.6); la violazione dell obbligo di iscrizione all'anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e l aggiornamento dei dati identificativi determini, in caso di inadempimento, la nullità 8

10 degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili (art. 33 ter). Anche la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione) prevede: che incorre in responsabilità amministrativa per danno erariale il dipendente pubblico che ometta il versamento del compenso percepito per incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art.1, comma 42); che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento di cui all art.54, L. 165/2001, in materia di prevenzione della corruzione, sia rilevante anche ai fini della responsabilità amministrativa. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici e che la violazione di tale disposizione sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa dei dirigenti (art. 1 comma 146). Obblighi di comunicazione Interessano la funzione requirente anche le disposizioni che introducono obblighi di comunicazione alla Procura regionale, rafforzando il generale obbligo di denuncia di danno erariale, gravante su tutti i responsabili delle pubbliche amministrazioni che vengono a conoscenza di fatti produttivi di danno erariale. L art. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di 9

11 semplificazione e di sviluppo), modifica la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, commi 8 e 9, in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi, prevedendo che le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione siano trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. È evidente, in questo caso, la necessità di accertare se il silenzio della p.a. sia ricollegabile a condotte omissive gravemente colpose da parte di dipendenti pubblici, cui vanno addebitate, in caso di accertamento positivo, le spese connesse ai giudizi avviati nei confronti dell amministrazione. L art. 4 ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), prevede che le inadempienze relative alla ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie rilevano ai fini della responsabilità per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. L art. 20 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) prevede che l'agenzia per l'italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, nella attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, segnali alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale. L art. 3 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) prevede, in materia di locazioni passive per l allocazione di pubblici uffici, che l'agenzia del Demanio effettui la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti, ove gli enti pubblici non territoriali 10

12 omettano di comunicare la disponibilità di immobili idonei per essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali. Questioni controverse È mancato, nell anno trascorso, un organico intervento legislativo sul riparto della giurisdizione nei confronti di dipendenti ed amministratori di società in mano pubblica, che costituisce un tema di fondamentale importanza per il corretto perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche, infatti, operano sempre più frequentemente attraverso società controllate, che perseguono fini propri delle amministrazioni partecipanti ed impiegano risorse e mezzi finanziari dalle stesse trasferiti. La gestione di tali società sfugge spesso ad un efficace controllo dell Amministrazione di riferimento, che sopporta, in termini finanziari, le conseguenze di comportamenti gestionali scriteriati e, talvolta, illeciti; inoltre, l azione delle Procure regionali viene spesso bloccata da regolamenti preventivi e ricorsi in Cassazione per motivi di giurisdizione o, talvolta, anche da arresti giurisprudenziali negativi della stessa Corte dei conti (per tutti: Sezione giurisdizionale Sicilia, sentenza n 2851/2012). La sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di società per azione a partecipazione pubblica costituisce, infatti, uno degli argomenti più dibattuti ed ancora controversi, in considerazione di un indirizzo non sempre univoco da parte delle Sezioni unite della Cassazione che, in un primo momento e dopo anni di chiusura, avevano esteso l ambito della responsabilità amministrativa per danno erariale anche nei confronti di amministratori di società, sostituendo, ad un criterio di attribuzione eminentemente soggettivo, che identificava l'elemento fondante della giurisdizione contabile nella condizione giuridica pubblica del soggetto agente, un criterio oggettivo fondato sulla natura pubblica delle risorse finanziarie adoperate e delle 11

13 funzioni in concreto esercitate (SS.UU., 26 febbraio 2004 n. 3899). L orientamento della Corte di Cassazione si consolidava negli anni successivi, divenendo pressoché costante (SS.UU, 5163/2004, 10973/2005, 4511/2006, 24002/2007, 4122/2007, 28048/2008). Tuttavia, con ordinanza n del 19 dicembre 2009, le Sezioni unite, rivedendo il precedente orientamento, hanno ritenuto che tali entità organizzative non perdono la loro natura di enti privati, che non sussiste il rapporto di servizio tra il soggetto agente e l ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato all ente pubblico stesso. L indirizzo innovativo, pur avendo trovato ulteriore conferma in altri recenti arresti giurisprudenziali (Cassazione, SS.UU. 1419/2012 e, per ultimo, 3692/2012), non è, tuttavia, univoco. La Cassazione (SS.UU. 27 dicembre 2009 n e 3 marzo 2010 n. 5032), infatti, ha escluso l applicazione del proprio orientamento negativo per le società caratterizzate da uno statuto giuridico speciale, che evidenzi, con riferimento a specifici indici di riconoscimento, la natura sostanzialmente pubblica della società. La legislazione in materia è, inoltre, assolutamente inadeguata, ove si pensi che soltanto una disposizione di legge (art. 16 bis del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31), senza avere la pretesa di incidere in modo risolutivo sulla questione, attribuisce un riconoscimento, sia pure implicito, alla giurisdizione contabile, affermando che soltanto per le società con partecipazione pubblica inferiore al 50%, la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice ordinario; ciò lascia intendere che sussiste un area di competenza riservata ad altro giudice e, cioè, alla Corte dei conti, per le partecipazioni di importo superiore. Anche di recente sono state emanate norme che sembrano ampliare le possibilità di azione del requirente, seppure in relazione a specifiche ipotesi di illecito, estendendo ad amministratori e dirigenti di società 12

14 controllate talune ipotesi di responsabilità tipizzata (DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) in ordine ad indebite attribuzioni di compensi (art. 4, comma 12) ovvero in caso di violazione dell obbligo di rispettare, in determinati ambiti, le convenzioni Consip (art. 1, commi 7 ed 8). Tanto premesso, a fronte di una giurisprudenza non univoca ed in presenza di una normativa non esauriente, risulta indispensabile ed urgente un intervento legislativo che riconosca esplicitamente la natura pubblica delle società partecipate e conseguentemente la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile nei confronti degli amministratori e dipendenti; ciò al fine di consentire una effettiva tutela erariale in relazione a rilevantissimi danni erariali che, in assenza di una azione pubblica obbligatoria, rimarrebbero a carico della collettività. L ATTIVITÁ DELLA PROCURA REGIONALE I dati numerici La cerimonia per l inaugurazione dell anno giudiziario consente di esporre pubblicamente il contenuto delle attività svolte ed i risultati raggiunti a tutela della corretta gestione delle finanze e del patrimonio pubblico, nonché di evidenziare le difficoltà incontrate. In primo luogo va rilevato che, a fronte di un organico di 12 magistrati, sono in atto assegnati in Procura soltanto n. 8 magistrati, con una scopertura pari al 33%, superiore al tasso di scopertura nazionale; l organico ha subito, infatti, una ulteriore contrazione in conseguenza del trasferimento di un magistrato, senza che il posto reso vacante sia stato messo a concorso. Ciò, inevitabilmente, determina limitazioni all efficacia della funzione requirente, anche alla luce delle nuove attribuzioni previste dalla recente normativa (D. L. 174/2012, conv. in L. 213/2012). 13

15 Va, al riguardo, osservato che l ampliamento delle funzioni assegnate alla Corte dei conti non ha tenuto conto della necessità di potenziare gli organici, assolutamente inadeguati rispetto ai compiti sempre maggiori che il legislatore le affida in ogni settore. Si rileva, infatti, anche a livello nazionale, un preoccupante deficit numerico del personale di magistratura in servizio rispetto a quello previsto dalle piante organiche, rimaste peraltro invariate negli ultimi 50 anni, nonostante la regionalizzazione e l assegnazione di nuovi compiti. L organico complessivo del personale di magistratura è, infatti, pari a 607 unità ed in atto vi è una scopertura di ben 180 unità. Sarà, pertanto, compito del nuovo Parlamento e del Governo assicurare i mezzi necessari affinché la Corte dei conti possa adeguatamente svolgere le funzioni di garanzia ad essa demandate. In secondo luogo, va osservato che le regole procedurali, in specie quelle riguardanti il procedimento istruttorio, meriterebbero una pronta e necessaria rivisitazione per una maggiore incisività ed efficacia dell attività inquirente nell azione di contrasto agli illeciti erariali. I disegni di legge, presentati nella scorsa legislatura per l approvazione di un codice per i giudizi contabili, hanno segnato il passo nel loro iter parlamentare, sicché ancora oggi, applicandosi un regolamento di procedura dei primi anni del secolo scorso, non coordinato con le disposizioni del codice di procedura civile del 1942 e con tutte le riforme processuali successivamente intervenute, emergono numerose questioni interpretative sulla corretta applicazione di taluni istituti processuali, anche con riferimento alle norme sul giusto processo. Passando alla attività svolta, si rileva che i dati statistici contenuti nelle tabelle allegate alla presente relazione, evidenziano la rimanenza di un carico finale al 31 dicembre 2012 di n istruttorie, in diminuzione (14%) rispetto all omologo dato di inizio anno (5187). Nel corso dell anno sono state aperte n istruttorie, sono stati 14

16 eseguiti n atti istruttori di vario genere (richieste di atti, deleghe di indagini, audizioni personali ed accertamenti diretti) e sono stati emessi n decreti di archiviazione, di cui n in esito a svolgimento di attività istruttoria e n per notizie di danno ritenute manifestamente infondate per evidente assenza dei presupposti per l esercizio dell azione di competenza. Sono stati, inoltre, emessi: n. 156 inviti a dedurre nei confronti di 375 soggetti, a cui è stato contestato un danno di ,97 ( ,86 nel 2011); n. 105 atti di citazione (134 nel 2011), con richiesta di condanna nei confronti di n. 200 soggetti e per un importo complessivo di ,08 ( ,47 nel 2011). Sono state, inoltre, proposte n. 4 istanze di fissazione di termine per resa del conto, sono stati richiesti n. 4 sequestri conservativi, per un importo garantito di ,72 e sono stati formulati n. 858 conclusioni su conti giudiziali, ai sensi dell art. 31 del R.D. 1038/1933. Il decremento del dato relativo al numero delle istruttorie pendenti a fine anno rispetto all omologo dato di inizio anno, va ascritto allo smaltimento di un maggior numero di istruttorie soprattutto, con decreto di archiviazione per non proseguibilità dell attività istruttoria, determinata delle disposizioni in materia di criteri legittimanti l apertura delle istruttorie e lo svolgimento di indagini (art. 17, co. 30 ter, DL 78/2009). Le tabelle statistiche non contengono un dato, certamente rilevante, relativo al risarcimento spontaneo effettuato, a favore delle amministrazioni danneggiate, dai presunti responsabili del danno erariale: nell anno trascorso, infatti, risultano effettuati pagamenti spontanei, a seguito dell apertura dell istruttoria o della notifica dell invito a dedurre per ,50 ( ,50 nel 2011): l adempimento dell obbligazione risarcitoria ha consentito l archiviazione dell istruttoria per intervenuto 15

17 risarcimento del danno erariale. L analisi della tipologia delle istruttorie evidenzia che un rilevante numero (58%) è costituito da atti trasmessi in adempimento di obblighi di legge ed, in particolare, da delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, la cui trasmissione alla Procura regionale è imposta dall art. 23 della legge 289/2002. Il rimanente numero di vertenze deriva da denunce, informative e comunicazioni di atti vari. Le denunce di danno trasmesse dalle amministrazioni danneggiate costituiscono soltanto il 13% di quelle complessivamente pervenute; la esiguità numerica delle denunce di danno erariale, provenienti da parte dei soggetti tenuti ex lege a tale adempimento, evidenzia una scarsa attenzione, da parte delle Amministrazioni, soprattutto della Regione e degli enti locali, dell obbligo di legge, la cui inosservanza determina conseguenze, a carico del soggetto inadempiente, anche sul piano patrimoniale. Numerose (16%) sono state, inoltre, le istruttorie aperte a seguito di denuncia da parte di cittadini, movimenti politici o sindacali, imprese, organi professionali ovvero sulla base di notizie stampa. Anche le magistrature ordinaria ed amministrativa e la Corte dei conti in sede di controllo hanno inoltrato informative di danno in relazione a vicende sottoposte alla loro trattazione (9%). La Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, infine, hanno trasmesso informative di danno nella misura del 4% circa rispetto al totale. Con riferimento alle amministrazione danneggiate, va rilevato che il 15% delle denunce riguarda lo Stato, l 11% la Regione siciliana, il 64% gli enti locali, l 8% le aziende sanitarie ed ospedaliere ed il 2% gli enti pubblici e le società partecipate. Nel corso del 2012, come già rilevato, la Procura ha emesso n. 105 atti di citazione, convenendo in giudizio n. 200 soggetti, di cui n. 54 in 16

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