Vademecum per la predisposizione del Piano Formativo Individuale. Macrosettore Artigianato.

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1 1 Nuova Direttiva Regionale Indirizzi operativi per lo sviluppo dell Apprendistato Professionalizzante (Art. 49 D. Lgs. N. 276/2003) In attuazione del Protocollo d intesa del 29/06/2010 tra regione Sardegna e Parti Sociali e Datoriali e successive delibere della Giunta Regionale Vademecum per la predisposizione del Piano Formativo Individuale. Macrosettore Artigianato. Definizione. Il Piano Formativo individuale è il documento che pianifica e descrive, per tutta la durata del contratto di apprendistato, l intero percorso formativo dell apprendista sulla base delle competenze previste nel profilo formativo di riferimento e tenendo conto di quelle progressivamente acquisite. Chi lo deve presentare. Sono tenute alla presentazione del Piano Formativo Individuale le aziende artigiane che applicano uno dei CCNL artigiani che hanno recepito la nuova disciplina sull apprendistato professionalizzante (Art. 49 D. Lgs. N. 276/2003). Allo stato attuale i CCNL artigiani che hanno recepito tale disciplina sono i seguenti: - Acconciatori, Estetisti, Barbieri e Parrucchieri (Accordo del 03/10/2011); - Alimentari e Panificazione (Accordo del 27/04/2010); - Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici (Accordo del 16/06/2011); - Area Tessile Moda (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderie, Occhialerie) (Accordo del 03/12/2010); - Grafici Editoriali Artigianato (Accordo del 25/10/2010); - Area Chimica Ceramica (Ceramica, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, etc.) (Accordo del 25/07/2011); - Area Legno Lapidei (Lapidei ed Escavatori, Legno, Arredamento e Mobili) (Accordo del 27/01/2011); - Logistica, trasporto merci e spedizione (Accordo del 26/01/2011). Tali accordi sono consultabili anche nella sezione Accordi e CCNL Rinnovi contrattuali del sito internet dell EBAS, all indirizzo Chi lo può predisporre. Il Piano Formativo Individuale può essere predisposto direttamente dall azienda, tramite anche un proprio consulente o associazione di categoria, oppure da un agenzia formativa accreditata. Con l istituzione del Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale avvenuta con Comunicato dell Assessorato del Lavoro del 02/12/2011 (secondo quanto previsto nell avviso pubblico approvato con determinazione n /1800/F.P. del 18/04/2011), la compilazione del Piano Formativo Individuale potrà essere effettuata con l assistenza tecnica di una delle Agenzie formative inserite nello stesso catalogo. A chi deve essere inviato. Il Piano formativo individuale, per le aziende che applicano uno dei CCNL su elencati, deve essere inviato solo ed esclusivamente all EBAS (Ente Bilaterale Artigianato Sardegna), che lo sottopone all approvazione di un apposita

2 2 Commissione istituita al proprio interno ed espressione delle associazioni di categoria artigiane (Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI) e sindacali (CGIL, CISL, UIL). Che cosa si deve inviare. Deve essere inviata, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dalle parti interessate (Legale Rappresentante dell Azienda, Apprendista, Tutor aziendale e Legale Rappresentante dell Agenzia Formativa), la seguente modulistica: - Allegato C Richiesta del parere di conformità ; - Allegato B Piano Formativo Individuale. Tali modelli sono scaricabili anche dalla sezione Apprendistato del sito internet dell EBAS, all indirizzo Quando si deve inviare. Prima dell inizio della formazione ed entro 15 giorni dalla data di assunzione dell apprendista, l impresa direttamente o attraverso o una delle Agenzie formative indicate per il settore Artigianato nel Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale, deve predisporre il Piano Formativo Individuale e chiedere il parere di conformità tra il Piano formativo presentato e il profilo formativo individuato per l apprendista. Attenzione! Il Piano Formativo Individuale potrà essere inviato solo successivamente all assunzione, entro la scadenza su indicata. Come si può inviare. L invio può essere effettuato tramite Raccomandata A/R, oppure consegna brevi manu, all EBAS (Ente Bilaterale Artigianato Sardegna) Viale Bonaria, Cagliari (CA), oppure tramite Posta Certificata all indirizzo mail ebas.sardegna@pec.it Compilazione dell Allegato C Richiesta del parere di conformità. Nell Allegato C Richiesta del parere di conformità occorre procedere alla compilazione delle seguenti sezioni: - dati identificativi dell azienda: Denominazione/Ragione sociale, Legale Rappresentante, Sede Legale ; - dati identificativi dell attività economica svolta: Settore di attività (Codice Ateco), P.IVA e Cod. Fisc. ; - n. degli apprendisti per i quali si richiede il rilascio del parere di conformità; - Macrosettore e Area Economico-Professionale (AEP) di appartenenza del CCNL applicato. Per la compilazione di questa sezione si deve consultare la cd. Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche dell apprendistato professionalizzante pubblicata dalla Regione Sardegna Assessorato del lavoro (All. 3.1 della circolare n. 1/11 Apprendistato professionalizzante. Lineamenti procedurali di attuazione ). Si può accedere alla pagina web contenente la mappatura in questione anche attraverso il sito internet dell EBAS, all indirizzo sezione Apprendistato, Scarica qui la normativa regionale ; - Luogo e Data di sottoscrizione del modello; - timbro e firma, per esteso, del Legale Rappresentante dell azienda.

3 3 Compilazione dell Allegato B Piano Formativo Individuale dell Apprendista. L Allegato B Piano Formativo Individuale è strutturato in tre parti: PARTE PRIMA (Dati dell azienda, del tutor aziendale, dell apprendista). Si inseriscono le principali informazioni anagrafiche dell azienda, del tutor aziendale e dell apprendista. Si sintetizza, inoltre, il percorso formativo dell apprendista, con l indicazione dei principali corsi frequentati e la loro durata in ore. Per quanto riguarda i Dati azienda, laddove si richiede il N complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell anno precedente la data di compilazione di cui apprendisti, sulla base delle indicazioni fornite dall Assessorato del Lavoro agli Enti Bilaterali, in occasione della riunione tecnica tenutasi in data 02/08/2011, al fine di consentire alla Commissione la valutazione del rispetto del limite numerico previsto dalla normativa per l assunzione di apprendisti, l azienda dovrà barrare la frase 31 dicembre ed aggiungere in calce la frase alla data di compilazione. Attenzione! La normativa a cui le aziende artigiane devono fare riferimento, per una definizione del limite numerico degli apprendisti che si possono assumere, è l art. 4 della legge quadro n. 443/1985. Il tutor aziendale è la persona scelta dall azienda quale responsabile della formazione dell apprendista. Tale ruolo può essere svolto dallo stesso datore di lavoro oppure da un lavoratore inquadrato ad un livello pari o superiore alla qualifica professionale che dovrà conseguire l apprendista e con almeno tre anni di esperienza professionale (vd. Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale del 28 febbraio 2000). A partire dal 1 luglio 2011 il tutor aziendale dovrà essere in possesso anche dello specifico attestato rilasciato dalla Regione al termine del percorso formativo specifico per tale figura. Sia che si tratti del titolare o di un dipendente dell azienda, dovranno compilarsi cinque campi: 1. dati anagrafici; 2. Rapporto con l azienda (barrare titolare o socio dell azienda oppure dipendente ). Solo nel caso in cui il tutor sia un dipendente, specificare la qualifica, il livello/inquadramento contrattuale e gli anni di esperienza nella qualifica; 3. Titolo di studio (barrare una delle opzioni indicate). Non si deve inserire la qualifica professionale se il tutor è titolare oppure socio dell azienda; 4. Ha frequentato il corso per tutor? (barrare una delle opzioni indicate). Se viene barrato Sì, indicare le ore di corso frequentate. Se viene barrato No, indicare la sede in cui si frequenterà il corso e la durata in ore. 5. N apprendisti seguiti (max 5), compreso l apprendista assunto per il quale si sta facendo richiesta del rilascio del parere di conformità. Ciascun tutor aziendale non può affiancare più di cinque apprendisti. Per quanto riguarda l apprendista dovranno compilarsi altrettanti cinque campi: 1. dati anagrafici; 2. Titolo di studio. Indicare tutti i titoli di studio posseduti, barrando quindi eventualmente anche più voci, i percorsi scolastici frequentati, compresi quelli interrotti (in questo caso, indicare l ultimo anno frequentato). Se si barrano le opzioni Qualifica professionale, oppure Diploma di maturità/scuola secondaria superiore o Laurea o altro titolo universitario si dovrà specificare la tipologia del titolo conseguito;

4 4 3. Altre esperienze formative. Indicare il titolo e la Durata in ore di eventuali corsi frequentati e conclusi con il rilascio di un attestato e/o certificazione (corsi regionali finanziati dal FSE-Fondo Sociale Europeo, scuole di specializzazione, centri privati, altro); 4. Esperienze lavorative effettuate negli ultimi 24 mesi. Partendo dalla più recente per finire con la più lontana nel tempo, nell arco dei 24 mesi precedenti all assunzione, indicare per ogni esperienza lavorativa la Qualifica di assunzione, la Data inizio e la Data fine e specificare se si tratta o meno di Contratto di apprendistato barrando una delle opzioni Sì oppure No. Attenzione! Il cumulo di eventuali periodi di apprendistato già effettuati consente di determinare la durata residua di apprendistato che l apprendista deve ancora effettuare per il conseguimento della qualifica, ai sensi del CCNL applicato; 5. Dati contrattuali. Tutti i dati riportati in questo riquadro devono coincidere con quelli del modello Unificato Lav. In particolare, nella Qualifica/qualificazione professionale da conseguire, occorre inserire la qualifica professionale Istat 2001, come da modello UNILAV. Tenendo conto della qualifica da conseguire occorrerà individuare il Profilo formativo di riferimento, con l ausilio della cd. Mappatura dei profili formativi e delle qualifiche dell apprendistato professionalizzante pubblicata dalla Regione Sardegna Assessorato del lavoro (All. 3.1 della circolare n. 1/11 Apprendistato professionalizzante. Lineamenti procedurali di attuazione ). Per Area di attività, invece, si intende l area di inserimento aziendale dell apprendista (area produzione beni o servizi, area commerciale, ecc.). Per l individuazione della Durata del contratto di apprendistato, che deve essere indicata in mesi, del Livello iniziale d inquadramento e del Livello d inquadramento di destinazione, si deve far riferimento al Contratto collettivo applicato, con più precisione al rinnovo contrattuale di recepimento della nuova disciplina sull apprendistato professionalizzante (Art. 49 D. Lgs. N. 276/2003). Nel caso di un precedente periodo di apprendistato con le stesse mansioni, sempre che non sia trascorso più di un anno dal termine, oppure nel caso l apprendista sia in possesso di un titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale attinente alla qualifica da raggiungere, la durata del contratto di apprendistato potrà subire una riduzione secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento. I precedenti periodi di apprendistato, comunque, dovranno essere certificati tramite idonea documentazione. Gli altri dati contrattuali di cui si richiede la compilazione sono la Data inizio rapporto di lavoro, Data scadenza contratto, e a seconda del tipo di assunzione, a tempo pieno o parziale, il n. delle ore settimanali, mensili e annue. PARTE SECONDA (Descrizione generale del percorso formativo). Si descrive il percorso formativo dell apprendista, formale e non formale, con riferimento alle competenze da sviluppare, articolate in Competenze di base e trasversali, Competenze tecnico-professionali di settore e Competenze tecnico-professionali specifiche. La Formazione formale, della durata minima di 120 ore annuali, salvo diverse disposizioni contrattuali, è il percorso formativo: - realizzato in un contesto strutturato, - assistito da figure professionali in possesso di specifici requisiti, - realizzato mediante una specifica progettazione;

5 5 - che produce esiti verificabili e certificabili. La formazione formale è articolata in tre diverse aree formative: A) Competenze di base e trasversali. Le competenze trasversali sono quelle che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Si tratta perciò di strumenti base atti a consentire l orientamento e inserimento dell apprendista nel contesto lavorativo e capaci di fornirgli una chiara conoscenza dei propri diritti e doveri in azienda. Sono riconducibili alle seguenti aree: - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; - informatica e lingua inglese; - pari opportunità. B) Competenze tecnico-professionali di settore. Si tratta di contenuti a carattere generale riconducibili a qualsiasi figura professionale, finalizzati a far conoscere all apprendista: - il settore, i diversi subsettori che lo compongono in una logica di filiera e le relazioni tra questi, i processi e le tecnologie di fabbricazione e trasformazione o i processi di erogazione dei servizi; - le materie prime e i mercati di provenienza, i prodotti e i mercati di sbocco; - l andamento del mercato del lavoro in generale e nel settore di riferimento; - il contratto collettivo di categoria applicato nel settore; - le normative e il glossario specifici del settore; - gli aspetti specifici del settore in materia di sicurezza e tutela dell ambiente; - le principali innovazioni di processo, di prodotto e di contesto. C) Competenze tecnico-professionali specifiche. Si fa riferimento alle competenze tecnico-professionali specifiche previste per il profilo formativo di riferimento nel CCNL applicato, oppure nel Repertorio ISFOL ( o nel Repertorio regionale delle figure professionali ( Monte-ore e durata. Il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue, salvo diverse disposizioni contrattuali. Sempre salvo diverse disposizioni contrattuali, il monte ore annuo deve essere distribuito tra le tre diverse aree formative secondo le seguenti percentuali: prima annualità competenze di base e trasversali: 50% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 20% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 30% del monte ore annuo; seconda annualità competenze di base e trasversali: 40% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 35% del monte ore annuo; annualità successive competenze di base e trasversali: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali di settore: 25% del monte ore annuo; competenze tecnico-professionali specifiche: 50% del monte ore annuo.

6 6 Si tenga presente che, salvo diverse disposizioni contrattuali, per quanto concerne gli interventi formativi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, essi devono essere della durata minima di 18 ore annue. Per evitare il calcolo delle percentuali su indicate, si può consultare il Modello di calcolo per le ore di formazione da impartire all apprendista pubblicato dall Assessorato del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, consultabile e scaricabile anche nella sezione Apprendistato del sito internet dell EBAS, all indirizzo cliccando nel link Ripartizione ore formazione. Qualora la durata dell apprendistato sia composta anche da una frazione di anno (per es. un anno e 5 mesi) il n. di ore di formazione per quella frazione di anno deve essere calcolata sulla base delle percentuali previste per l anno in cui ricade la stessa frazione (nell esempio considerato, al n. delle ore previste per la prima annualità si aggiungeranno quelle previste per la seconda annualità proporzionate ai cinque mesi). Nel caso invece di precedenti periodi di apprendistato, sulla base delle indicazioni fornite dall Assessorato del Lavoro agli Enti Bilaterali, in occasione della riunione tecnica tenutasi in data 02/08/2011, partendo dalla valutazione delle ore di formazione formale effettivamente realizzate in precedenti rapporti di apprendistato e documentate, il calcolo delle ore residue deve avvenire con riferimento alla specifica annualità (per es. nel caso di un apprendista che è stato assunto per un periodo di due anni, si deve partire dalla terza annualità e si deve indicare il totale e la ripartizione delle ore totali di formazione formale definite nella normativa regionale per quella annualità terza - e per quelle successive). Qualora il percorso formativo effettuato nei precedenti periodi di apprendistato non sia documentabile, il calcolo delle ore di formazione dovrà farsi sulla base delle percentuali previste per la prima annualità. Si deve ricordare che le 120 ore annue rappresentano un n. minimo di ore, per cui si può anche prevedere un monte ore annuo superiore, compatibilmente all orario di lavoro dell apprendista. Attenzione! Per ciascuna area formativa deve essere indicato il totale delle ore, considerando l intera durata del periodo di apprendistato, e deve essere distribuito tra le varie discipline indicate (eccetto tra le competenze tecnico-professionale di settore per le quali non si richiede la distribuzione). Sulla base delle indicazioni fornite dall Assessorato del Lavoro agli Enti Bilaterali, in occasione della riunione tecnica tenutasi in data 02/08/2011, la frase 120 ore di formazione annua dovrà essere integrata con per un totale di n.. ore articolate in.. Per Formazione non formale si intende la formazione: - attuata per affiancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutor aziendale; - organizzata per obiettivi; - tesa a conseguire l apprendimento di abilità tecnico-operative, definite nei piani formativi individuali; - impartita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In corrispondenza dei Contenuti previsti per la formazione non formale, sono elencati una serie di Obiettivi per i quali si richiede di indicare il Grado di autonomia/supervisione richiesto, barrando per ogni voce una o più caselle. Si fa riferimento al grado di autonomia nelle attività realizzate in azienda che sarà raggiunto dall apprendista al termine del percorso di formazione non formale.

7 7 PARTE TERZA (Modalità di erogazione della formazione). Si devono specificare le modalità di erogazione della formazione formale, cioè se si tratterà di A) Formazione formale interna. Tutta la formazione formale, trasversale e tecnicoprofessionale, verrà erogata direttamente dall impresa, previa iscrizione nell elenco regionale delle aziende con capacità formativa interna, istituito presso l Assessorato del Lavoro con le modalità da esso individuate,. In questo caso l impresa dovrà barrare l opzione Interna e indicare le modalità di erogazione della formazione, scegliendole tra quelle elencate (Aula, Esercitazioni in gruppo, ecc.). Nel quadro A denominato L azienda ha dichiarato la capacità formativa si dovrà poi barrare sia la casella relativa alle competenze trasversali sia quella delle competenze tecnico-professionali. Si dovrà inoltre indicare la Sede in cui si svolge la formazione. Attenzione! In questo caso il quadro B non va compilato. B) Formazione formale esterna. La formazione formale (trasversale e tecnicoprofessionale) verrà erogata esternamente all impresa. In questo caso l impresa dovrà barrare l opzione Esterna e, nel quadro B denominato L azienda non ha dichiarato la capacità formativa, dovrà indicare l Agenzia formativa scelta tra i soggetti accreditati dalla Regione (indicandone anche l indirizzo, i recapiti, il referente e la sede dove sarà realizzata la formazione). Attenzione! In questo caso il quadro A non va compilato. C) Formazione formale integrata. La formazione formale di tipo trasversale è erogata esternamente all impresa, mentre quella di tipo tecnico-professionale è erogata direttamente dall impresa, previa iscrizione nell elenco regionale delle aziende con capacità formativa interna. In questo caso l azienda dovrà barrare sia l opzione Interna, indicando le modalità di erogazione della formazione di tipo tecnicoprofessionale, scegliendole tra quelle elencate (Aula, Esercitazioni in gruppo, ecc.), sia l opzione Esterna per le competenze di tipo trasversale. Nel quadro A denominato L azienda ha dichiarato la capacità formativa dovrà barrare solo la casella relativa alle competenze tecnico-professionali. Per le competenze trasversali, invece, nel quadro B denominato L azienda non ha dichiarato la capacità formativa, dovrà indicare l Agenzia formativa scelta tra i soggetti accreditati dalla Regione (indicandone anche l indirizzo, i recapiti, il referente e la sede dove sarà realizzata la formazione). L ultima pagina del Piano formativo contiene la Nota Informativa riguardante il trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno Dopo di che si richiede l indicazione del Luogo e data e la firma in modo leggibile e per esteso del Legale Rappresentante dell azienda (timbro e firma), dell apprendista (firma), del tutor aziendale (firma) e del Legale Rappresentante dell Agenzia Formativa (timbro e firma) nel caso di formazione formale esterna. Si chiede inoltre di allegare copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori del Piano.

8 8 Valutazione ed approvazione dei Piani Formativi Individuali. Procedure. La Commissione istituita presso l EBAS per la valutazione e approvazione dei Piani formativi individuali, provvede al rilascio del parere di conformità entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Prima del decorso dei 15 giorni, la Commissione potrebbe ritenere necessario l apporto di modifiche o integrazioni al Piano Formativo Individuale presentato, pertanto l azienda in questo caso dovrà inviare nuovamente il piano contenente le modifiche, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso contrario, sarà fornita adeguata informativa ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro e dell INPS, ai fini delle opportune verifiche. Sulla base delle indicazioni fornite dall Assessorato del Lavoro agli Enti Bilaterali, in occasione della riunione tecnica tenutasi in data 02/08/2011, nel caso di richiesta di integrazioni, l azienda potrà non ripresentare l intera documentazione e inviare all Ente Bilaterale solo le pagine interessate dalle integrazioni, sottoscritte, ciascuna, da tutti i soggetti che hanno firmato il documento originario. Comunicazione di eventuali modifiche del Piano Formativo Individuale. Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del contratto di apprendistato, in accordo con l apprendista e su istanza del tutor aziendale e/o dell Agenzia formativa accreditata. In ogni caso la modifica non può riguardare il profilo formativo dell apprendista. Le eventuali modifiche devono essere inviate all Ente Bilaterale che ha rilasciato il parere di conformità almeno 30 giorni prima della realizzazione della modifica e comunque non oltre i termini che non consentirebbero un espletamento di tutte le azioni previste dal Piano Formativo nel rispetto delle scadenze indicate dalle disposizioni regionali.. Se entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta non sarà formalizzata dall Ente Bilaterale una risposta contraria, la variazione del Piano Formativo Individuale è da intendersi accolta. Cessazione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato. Nel caso l apprendista cessi il rapporto di lavoro prima del quindicesimo giorno dalla data di assunzione, è fatto obbligo al datore di lavoro di inoltrare all Ente Bilaterale la Parte Prima del Piano Formativo Individuale, accompagnata dalla comunicazione riportante la data e i motivi della cessazione. In tutti gli altri casi è fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare all Ente Bilaterale la cessazione del rapporto di apprendistato, indicando i dati dell impresa e dell apprendista, la data e la motivazione della cessazione, entro 30 giorni dalla cessazione.

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