PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE (A.G.O. e forme sostitutive)

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1 PRO-RATA DAL 2012 La quota di pensione per l anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2012 in poi sarà calcolata con il sistema contributivo. Dal 2012, quindi, le pensioni saranno calcolate soltanto con il sistema misto o contributivo. CERTEZZA DEL DIRITTO Coloro che hanno maturato tutti i previsti dalla normativa precedente L.247/07 e L.122/2010 entro il 31/12/2011 continuano ad accedere alla pensione con i e le decorrenze dellastessa normativa, con possibilità di richiedere all Ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto. quota 96 con età minima 60/61 e 36 o 35 anni di contributi con applicazione della finestra mobile di 12 mesi Tale richiesta non è vincolante per la salvaguardia dei diritti acquisiti, né esistono termini perentori per la sua proposizione. La certificazione, inoltre, ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Continuano ad accedere con la normativa precedente anche i lavoratori Fiat che maturano il requisito alla pensione entro il 31/12/2017 a seguito "dell'accordo sindacale sottoscritto per la conversione del sito industriale di Termini Imerese. PENSIONI Per coloro che maturano i dal 1 gennaio 2012 in poi sono previsti solo due tipi di pensione: - PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONE ANTICIPATA (con età anagrafica inferiore a quella per la vecchiaia) PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE (A.G.O. e forme sostitutive) Requisito anagrafico DIPENDENTI Requisito anagrafico AUTONOME e GESTIONE SEPARATA Requisito contributivo Dall anni 63 anni e 6 mesi 20 anni Dall anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi 20 anni Dall anni 65 anni e 6 mesi 20 anni Dall anni 66 anni 20 anni Ai anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all incremento della speranza di vita (+3 mesi dal 2013)

2 PENSIONE DI VECCHIAIA UOMINI - DONNE PUBBLICO IMPIEGO Requisito anagrafico Requisito contributivo Dall anni 20 anni Dall al anni e 3 mesi 20 anni a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di ulteriori 4 mesi dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi PENSIONE ANTICIPATA Requisito contributivo Uomini Requisito contributivo Donne PENALIZZAZIONI Dall anni e 1 mese 41 anni e 1 mese Dall anni e 5 mesi* 41 anni e 5 mesi* Dall anni e 6 mesi* 41 anni e 6 mesi* * Il requisito contributivo tiene conto degli adeguamenti rispetto all incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013) Se la pensione anticipata viene richiesta prima del compimento del 62 anni è prevista una riduzione percentuale sulla quota relativa all anzianità maturata antecedentemente al 1 gennaio 2012 nelle seguenti misure: - 2% annuo per età inferiore a 60 anni - 1% annuo per età compresa fra i 60 e 62 anni La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l anticipo è inferiore all anno. SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO Per i soggetti assicurati dal 1 gennaio 1996 in poi, l importo della pensione per il 2012 non può essere inferiore a 1,5 volte l Assegno Sociale, cioè 643,48 (A.S.= 428,99 per il 2012). Si prescinde da tale vincolo al compimento del 70 anno di età con almeno 5 anni di contributi effettivi Per gli stessi soggetti è prevista la possibilità di conseguire una pensione anticipata potendo far valere i seguenti : Dall Requisiti - 20 anni di contributi - 63 anni di età** - Importo pensione non inferiore a 2,8 volte l Assegno Sociale 2012 ( 428,99 x 2,8 = 1.201,17) ** Ai anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013) 2

3 NORMA ECCEZIONALE è prevista la possibilità di pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato, secondo la seguente tabella: DONNE - 20 anni di contributi - 60 anni di età - in attività da lavoro dipendente al 28/12/2011 UOMINI E DONNE - Almeno 35 anni di contributi - Almeno 60 anni di età - Quota 96 - in attività da lavoro dipendente al 28/12/2011 da maturare entro il 31/12/2012 ACCEDONO ALLA PENSIONE AL COMPIMENTO DEL 64 ANNO DI ETA A cui si sommano gli adeguamenti rispetto all incremento della speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013) SOGGETTI DEROGATI DALLA NUOVA DISCIPLINA - Coloro che hanno maturato i entro il 31/12/2011 con possibilità di certificazione del diritto; Donne che optano per il sistema di calcolo contributivo (art.1 c.9 L.243/04), norma valida fino al Lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del , che maturano i per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; - Lavoratori in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il ; - Titolari, alla data del , di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il il diritto di accesso ai predetti Fondi; - delle amministrazioni statali per cui sia in corso l esonero dal servizio alla data del L esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 04/12/2011 anche se verrà fruito in data successiva. - Autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al o in precedenza; Gli enti previdenziali procederanno ad un monitoraggio di tali soggetti sulla base della cessazione del lavoro o del periodo di esonero Entro 3 mesi dall entrata in vigore della legge - con decreto interministeriale - saranno definite le modalità di attuazionedella deroga e sarà determinato il numero dei soggetti derogati MILLEPROROGHE D.L. n.216 del 2011 approvato dal Senato il 15/02/2012 modifiche alle L.214/11 in materia previdenziale in attesa di approvazione definitiva, modifiche all'art.24 Ampliamento della platea dei derogati: - lavoratori in mobilità; - in esonero; - autorizzati ai versamenti volontari; - titolari assegno straordinario. proroga al 30/06/12 emanazione decreto interministeriale per regolamentare l'applicazione di tutte le deroghe: 3

4 Inoltre si aggiungono i lavoratori che hanno risolto entro il 31/12/2011 il rapporto di lavoro - accordi individuali; - accordi individuali a seguito di tentativo di conciliazione; - accordi collettivi per incentivo all'esodo stipulate da OO.SS. più rappresentative; La deroga vale a condizione che: - data cessazione lavoro rilevato da comunicazioni obbligatorie; - per l accesso alla pensione con legge vigente al 2011 entro i 24 mesi successivi dal 06/12/2011 Lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà "bancari etc " elevazione del limite anagrafico per la permanenza a carico del fondo stesso da 59 a 60 anni, anche se matura diritto a pensione in un momento antecedente. I lavoratori che alla data del 31/10/2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi del Dlgs 151/01 art.42 c.5 e che maturano entro i 24 mesi dalla data di inizio del congedo il diritto a pensione ai sensi della L.243/04 art.1 c.6 accedono senza limite di età. Esclusione dall applicazione delle decurtazioni previste per le pensioni anticipate: - esclusione per coloro che maturano il requisito entro il 31/12/2017 prima dei 62 anni 41+1 donne 42+1 uomini + speranza di vita; - contributi utili da:cig, maternità, servizio militare, infortunio, malattia; - valutazione diversa privato e pubblico. LAVORI USURANTI - LE NORME Evoluzione storica delle norme in materia di lavori usuranti: - L.421/92: delega al Governo l emanazione di un decreto legislativo che preveda la riduzione dei limiti età per i lavoratori occupati in «attività particolarmente usuranti»; - Dlgs 374/93 attuativo della L.421/92: 2 mesi per ogni anno di attività usur. (max 60 mesi) e riguarda tutti (dipendenti e autonomi), da attuare con decreti interministeriali; - L.724/94: stabilisce la ridefinizione della norma entro il 31 gennaio 1995 con decreto interministeriale; - L.335/95: coeff. del sist. contrib. legato all età aumentato di 1 anno ogni 6 di lavoro usur.; anticipo fino ad 1 anno del requisito dei 57 anni per VO contributiva (da attuare con decreti ministeriali); - L.449/97 poi DM 19/05/1999 (decreto Salvi): definisce i «criteri per l individuazione delle mansioni usuranti», poi doveva avvenire l attuazione; - L.388/2000 disciplina transitoria: riduzione req. anagr. e contributivi per lavoratori che avevano svolto attività usuranti dopo l entrata in vigore del Dlgs 374/93 ed avevano maturato entro il 31/12/2001 i per la pensione di vecchiaia o anz. domanda da presentare entro il 16/08/2001 (a pena di decadenza) poi: - Esauriti gli effetti della disciplina transitoria ex L.388/ Mai emanati i provvedimenti attuativi del Dlgs 274/93 e della L.335/95 - L.183/2010 (collegato lavoro) - delega al Governo L.247/2007: riduzione di tre anni dell età anagrafica per l accesso alla pensione di anzianità - Dlgs 67/2011 (sulla base dei principi e criteri fissati dalla L.247/07) entrato in vigore il 26/05/2011; - Decreto attuativo interministeriale entro 30 gg. dall entrata in vigore del Dlgs n.67/2011(termine non perentorio). Nel frattempo, circolare Min. Lavoro n.22 del (prime indicazioni operative). 4

5 LAVORI USURANTI - LE NOVITÀ ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti Vecchia Norma: periodo transitorio di applicazione della norma andava dal 01/07/2008 al 31/12/2012 Nuova Norma: il periodo transitorio di applicazione della norma va dal 01/07/2008 al 31/12/2011 Il periodo a regime va dal 01/01/2012 ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti Vecchia Norma: Sino al 31/12/2012 e a regime dal 01/01/2013, a chi veniva riconosciuta la qualifica usurante, aveva diritto ad uno sconto sull età e sulla quota necessaria a maturare i a pensione di anzianità secondo la previgente normativa Nuova Norma: A partire dal 01/01/2012, i per l accesso alla pensione di anzianità degli usuranti sono quelli previsti dalla previgente normativa in tema di pensione di anzianità (Legge 24/2007) a cui si aggiunge l incremento per l aspettativa di vita stabilita dal 01/01/2013. ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti Vecchia Norma: Dall anni di età quota anni di età quota 95 Dall anni di età quota anni di età quota 95 Nuova Norma: Dall anni di età quota anni di età quota 97 Dall anni di età quota anni di età quota 98 5

6 ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti Nuova Norma: Dall anni di età quota anni di età quota 97 Dall anni di età quota anni di età quota 98 Per gli usuranti che maturano i suddetti, occorre prevedere lo slittamento di 12 o 18 mesi a seconda se dipendente o autonomo. Dal 01/01/2013 si applica l incremento della speranza di vita. Dall anni e 3 mesi di età quota 97 e 3 mesi 62 anni e 3 mesi di età quota 98 e 3 mesi ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti notturni Vecchia Norma - chi effettua 64/71 notti all anno: Nuova Norma: Dall anni di età quota anni di età quota 95 Dall anni di età quota anni di età quota 95 Dall anni di età quota anni di età quota 99 Dall anni di età quota anni di età quota 100 6

7 ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti notturni Vecchia Norma - chi effettua 72/77 notti all anno: Nuova Norma: Dall anni di età quota anni di età quota 95 Dall anni di età quota anni di età quota 95 Dall anni di età quota anni di età quota 98 Dall anni di età quota anni di età quota 99 ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti notturni In pratica, per i lavoratori notturni con meno di 78 giorni l anno è previsto un incremento sulla tabella ordinaria della Legge 247/2007, rispettivamente di: 2 anni sull età e sulla quota per notti comprese tra 64/71 1 anno sull età e sulla quota per notti comprese tra 72/77 Per i lavoratori con almeno 78 notti l anno si applicano i previsti per i normali lavoratori usuranti che abbiamo visto in precedenza. ART. 24 COMMA 17 Cosa cambia per i lavori usuranti in genere Ai lavoratori addetti ai lavori usuranti che accedono al pensionamento con i agevolati, si applica lo slittamento della decorrenza della pensione di 12 o 18 mesi a seconda se la gestione è quella dei dipendenti o autonomi. 7

8 Circolare n. 24 del 19 giugno 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro L art. 4, comma 1, della L. 92/2012 prevede che "nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell ambito delle procedure ex art. 4 e 24 della L. 223/91, ovvero nell ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Le fattispecie previste 1. Accordo aziendale di incentivo all esodo Nei casi di eccedenza di personale, il datore di lavoro può stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, finalizzato ad incentivare l esodo del personale più anziano. L accordo diverrà vincolante nei confronti del lavoratore solo a seguito dell accettazione o adesione da parte dello stesso. La cessazione del rapporto di lavoro sarà per risoluzione consensuale. 2. Accordi sindacali nell ambito delle procedure ex art. 4 e 24, L. 223/91 Nei casi di riduzione di personale con la procedura di licenziamento collettivo (art. 4 e 24, L. 223/91), il datore di lavoro può stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali che preveda l impegno dello stesso a farsi carico dei costi della prestazione. Al termine della procedura, il lavoratore licenziato non percepirà l indennità di mobilità, ma una prestazione di importo pari al trattamento di pensione maturato. I lavoratori verranno individuati secondo il criterio della prossimità al perfezionamento dei pensionistici (entro 4 anni dalla data di cessazione). 3. Accordo sindacale nell ambito dei processi di riduzione del personale dirigente Il datore di lavoro può stipulare un accordo con l associazione sindacale stipulante il contratto collettivo della categoria (a prescindere dalla rappresentatività presso il medesimo datore di lavoro), finalizzato alla riduzione del personale dirigente. L accordo assumerà valore vincolante solo a seguito dell adesione da parte del lavoratore. I dei datori di lavoro La disposizione si applica ai datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti. La media dei dipendenti è calcolata con riferimento al semestre precedente la sottoscrizione dell accordo: sono computati tutti i dipendenti indipendentemente dalla qualifica, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento lavorativo. I dei lavoratori interessati Il lavoratore deve perfezionare i per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro i 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il requisito è verificato dall INPS ed è condizione per la validità della cessazione. In caso di mancanza dei amministrativi, l adesione del lavoratore all accordo viene resa invalida. L INPS verificherà il raggiungimento dei in base alla normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dell adeguamento all incremento dell aspettativa di vita. Dato il carattere generale, le disposizioni in esame si applicano a tutti i soggetti le cui prestazioni pensionistiche sono liquidate a carico di una qualsiasi gestione dell INPS. Il comma 7-bis estende l applicazione anche alle forme sostitutive dell Assicurazione generale obbligatoria, gestite da enti privati o privatizzati (esempio INPGI). 8

9 Le procedure amministrative Dopo la stipula dell accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, il datore di lavoro interessato deve presentare un apposita domanda all INPS, secondo le modalità che saranno stabilite dall Istituto stesso, allegando la lista dei lavoratori coinvolti. L INPS verificherà i soggettivi dei lavoratori ed emetterà un estratto contributivo certificato; validate le singole posizioni individuali, l Istituto calcolerà l importo della prestazione e quello per la contribuzione figurativa correlata. Successivamente l INPS comunicherà al datore di lavoro l importo complessivo dell onere. Il datore di lavoro è obbligato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità; in alternativa può decidere di effettuare il versamento di quanto dovuto in un unica soluzione. Conclusa la fase di verifica dei amministrativi da parte dell INPS, al lavoratore sarà comunicato l importo iniziale della prestazione. L accettazione del lavoratore (cioè l adesione individuale all accordo) costituisce condizione per la cessazione del rapporto di lavoro. Nella sola procedura di licenziamento collettivo (art. 4, L. 223/91), l accettazione del lavoratore riguarda esclusivamente la scelta tra la suddetta prestazione e le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di mobilità). della Pubblica Amministrazione La legge 92/2012 intende estendere l applicazione delle norme in essa contenute ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La circolare richiama però l attenzione ai commi 7 e 8 dell art. 1 della citata legge (...fatto salvo quanto previsto ) che affermano che le disposizioni "costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/ Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative...individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto le norme volte a favorire l uscita anticipata dal lavoro ai soggetti prossimi al perfezionamento dei pensionistici non saranno applicati ai lavoratori del comparto pubblico impiego fino al momento in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica non individuerà i criteri ed i tempi per l armonizzazione. Come si ricorderà fino al 31/12/2011 una prestazione simile era stata prevista per il pubblico impiego: l esonero dal servizio, ma la riforma Fornero ha abrogato tale istituto. 9

10 LE NOSTRE SEDI ST INAS PALERMO MAIL VIA VILLA HELOISE, 34 TEL PALERMO/PA FAX UZ INAS LERCARA FRIDDI MAIL VIA PUCCI, 13 TEL LERCARA FRIDDI/PA FAX UZ INAS PARTINICO MAIL CORSO DEI MILLE, 179 TEL PARTINICO/PA FAX UZ INAS BAGHERIA MAIL VIA VERDONE, 22 TEL BAGHERIA/PA FAX UZ INAS PA-CALATAFIMI MAIL VIA TITINA DE FILIPPO, 30 TEL PALERMO/PA FAX UZ INAS CORLEONE MAIL VIA CADUTI IN GUERRA, 12 TEL CORLEONE/PA FAX UZ INAS TERMINI IMERESE MAIL VIA SPUCHES, 11/13 TEL TERMINI IMERESE/PA FAX UZ INAS CEFALÙ MAIL VIA MONSIGNOR CASTELLI, 14 TEL CEFALù/PA FAX UZ INAS PETRALIA SOTTANA MAIL BIVIO MADONNUZZA, 213 TEL PETRALIA SOPRANA/PA FAX UZ INAS PA-SAN FILIPPO NERI MAIL VIA GINO ZAPPA, 110 TEL PALERMO/PA FAX UZ INAS TERRASINI MAIL VIA RUGGERO SETTIMO, 90 TEL TERRASINI/PA FAX UZ INAS CAPACI MAIL VIA CUTINO, 44 TEL ISOLA DELLE FEMMINE/PA FAX

11 UZ INAS PA-SPERONE MAIL VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, 47 TEL PALERMO/PA FAX UZ INAS MISILMERI MAIL VIA D ONDES REGGIO, 2 TEL MISILMERI/PA FAX UZ INAS PA-SAN LORENZO MAIL sanlorenzo@inas.it PIAZZA TRILUSSA, 4 TEL PALERMO/PA FAX UZ INAS PA-RUGGERO SETTIMO MAIL ruggerosettimo@inas.it VIA CERDA, 19 TEL PALERMO/PA UZ INAS PA-PEREZ MAIL palermoperez@inas.it VIA SAN CIRO, 122 TEL PALERMO/PA UZ INAS CASTELBUONO MAIL castelbuono@inas.it VIA MUSTAFà, 15 TEL CASTELBUONO/PA FAX UZ INAS PA-SFERRACAVALLO MAIL sferravacallo@inas.it VIA DEI BARCAIUOLI, 67 TEL PALERMO/PA FAX ST INAS TRAPANI MAIL inas_trapani@cisl.it VIA MARINELLA, 42 TEL TRAPANI TP FAX UZ INAS MAZARA DEL VALLO MAIL mazaradelvallo@inas.it VIA DANTE FIORENTINO 3/A TEL MAZARA DEL VALLO/TP FAX UZ INAS ALCAMO MAIL alcamo@inas.it VIA VITTORIO ALFIERI, 9 TEL ALCAMO/TP FAX UZ INAS MARSALA MAIL marsala@inas.it VIA ABELE DAMIANI,72 TEL. 0923/ MARSALA/TP FAX 0923/ UZ INAS GIBELLINA MAIL gibellina@inas.it VIA GAGINI, 43 TEL GIBELLINA/TP FAX UZ INAS SALEMI MAIL salemi@inas.it VIA MASARACCHIA 33 TEL SALEMI/TP FAX UZ INAS PARTANNA MAIL partanna@inas.it VIALE ITALIA 97 TEL PARTANNA/TP TEL

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