REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
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1 C o m u n e d i B r u n a t e P r o v i n c i a di C o m o REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
2 INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Funzione del comune in campo sociale Art. 2 Oggetto Art. 3 Finalità Art. 4 Stato di bisogno Art. 5 Destinatari Art. 6 Definizione di nucleo familiare TITOLO II PARAMETRI ECONOMICI Art. 7 Definizione della situazione economica del nucleo familiare Art. 8 Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti Art. 9 Individuazione del minimo vitale Art. 10 Determinazione delle fasce economiche TITOLO III SERVIZI ED INTERVENTI Art. 11 Tipologie di servizi e di interventi TITOLO IV SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CAPO I INTEGRAZIONE SCOLASTICA Art. 12 Servizio di integrazione scolastica per minori diversamente abili CAPO II RICOVERO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI Art. 13 Principi generali Art. 14 Destinatari Art. 15 Modalità dell intervento Art. 16 Tenuti agli alimenti CAPO III BORSE LAVORO Art. 17 Borse lavoro
3 TITOLO V INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA Art. 18 Principi generali Art. 19 Assistenza economica continuativa Art. 20 Assistenza economica straordinaria Art. 21 Contributo per il pagamento della retta della Scuola dell Infanzia Art. 22 Contributo per il pagamento della retta del Nido Art. 23 Contributi economici alle famiglie affidatarie di minori TITOLO VI PROCEDURE Art. 24 Procedura per la richiesta di prestazioni socio-assistenziali e di assistenza economica Art. 25 Istruttoria TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 Termine massimo per la concessione del procedimento Art. 27 Disposizioni abrogate Art. 28 Disposizioni finali Art. 29 Trattamento dei dati personali Art. 30 Entrata in vigore e pubblicità
4 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Funzione del Comune in campo sociale 1. Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, del D.P.R. 3 maggio 2001 e della Legge Regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, i Comuni singoli e/o associati sono titolari delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. 2. Tali funzioni comprendono: a) la programmazione e la realizzazione dei servizi; b) l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; c) le attività di accreditamento e vigilanza sulle strutture erogatrici; d) la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi. Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi. Art. 3 Finalità 1. Il Comune può intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità: a) assistenza, sicurezza sociale e integrazione sociale; b) istruzione e cultura; c) sviluppo dell occupazione e dell economia; Art. 4 Stato di bisogno 1. Condizione indispensabile per l accesso alle prestazioni assistenziali oggetto del presente regolamento è lo stato di bisogno, che sussiste qualora si verifichi una delle seguenti situazioni sostanzialmente previste dall art. 6, comma 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali. Art. 5 Destinatari 1. Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento, in riferimento all art. 6, comma 1 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, i soggetti residenti nel territorio comunale.
5 Art. 6 Definizione di nucleo familiare 1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo come definito dall art. 1- bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, inserito dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai conviventi. Sono considerate componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità familiari, purché la convivenza risulti anagraficamente. TITOLO II PARAMETRI ECONOMICI Art. 7 Definizione della situazione economica del nucleo familiare 1. Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli eventuali obbligati (ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile) si utilizza l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dall art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell ISEE precedentemente definito, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l ISEE risulta modificato è stabilita dal secondo mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione. 3. Le situazioni economiche anomali dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte. Art. 8 Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti 1. La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile è individuata con i criteri di cui all art. 7; tuttavia, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate: a) al 100% nel caso di coniugi, conviventi di fatto, figli, genitori; b) al 50% nel caso degli altri ascendenti e discendenti, fratelli, affini. 2. Per determinare il grado di contribuzione al costo dei servizi e delle rette di ricovero si procederà con valutazione congiunta dell istruttoria da parte dell Assistente Sociale e del Responsabile del Servizio che tenga conto della situazione familiare ed economica complessiva dell interessato; di tale istruttoria dovrà essere informato l Assessore competente e la Giunta Comunale. Art. 9 Individuazione del minimo vitale 1. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali
6 bisogni di vivere quotidiano. 2. Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno la soglia di minimo vitale è rapportata all'importo del trattamento minimo erogato dall INPS con riferimento al 1 gennaio di ogni anno, senza maggiorazioni sociali. L'indicatore ISEE del nucleo familiare deve quindi essere inferiore a tale importo. 3. In ogni caso per beneficiare di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari il nucleo familiare non deve avere un indicatore ISEE superiore a ,00. Art. 10 Determinazione delle fasce economiche 1. Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari, si individuano sei fasce economiche, dalla A alla F, delle quali la prima pari a ,73, corrispondente a. 552,36 per 13 mensilità, e le successive incrementate rispettivamente di ,74. L importo della prima fascia sarà annualmente rivalutato tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell indice ISTAT al 30 novembre dell anno precedente. TITOLO III SERVIZI ED INTERVENTI Art. 11 Tipologie di interventi 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi: a) servizi socio-assistenziali: 1) servizio di integrazione scolastica per alunni diversamente abili; 2) contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali; 3) borse lavoro; b) interventi di assistenza economica: 1) assistenza economica continuativa; 2) assistenza economica straordinaria; 3) contributo per il pagamento della retta della Scuola dell'infanzia; 4) contributo per il pagamento della retta del Nido; 5) contributi economici alle famiglie affidatarie di minori. TITOLO IV SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CAPO I INTEGRAZIONE SCOLASTICA Art. 12 Servizio di integrazione scolastica per minori diversamente abili 1. Il servizio fornisce assistenza e sostegno individualizzato agli alunni diversamente abili. L'intervento è finalizzato all integrazione dell alunno nel contesto scolastico e si realizza attraverso il supporto per lo svolgimento delle attività; mira inoltre ad accrescere l autonomia dell alunno, potenziare e valorizzare le sue capacità di relazione e la sua autostima. 2. La richiesta per questo tipo di servizio viene inoltrata al Servizio Sociale Comunale dal Servizio di
7 Neuro Psichiatria Infantile o simile che segue il minore. Sarà poi l Assistente Sociale a valutare la richiesta e ad identificare la figura di assistente ad personam idonea. CAPO II RICOVERO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI Art. 13 Principi generali 1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno in Case di Riposo, Istituti e Comunità secondo le modalità di seguito specificate. 2. L Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura; nei casi in cui al momento della richiesta di contributo sia già in atto l inserimento del soggetto interessato, verrà valutata la possibilità della permanenza o meno nella medesima struttura. Art. 14 Destinatari 1. Hanno diritto a fruire dell intervento del Comune: a) i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, persone diversamente abili e minori; b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni. 2. La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente Sociale, informato l Assessore competente. Art. 15 Modalità dell intervento 1. L Amministrazione Comunale interverrà nel pagamento delle rette di ricovero quando l interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito, compresi assegni e indennità di tipo assistenziale, e/o patrimonio effettivamente disponibile, tenuto conto della quota per le sue spese personali (il cui importo viene determinato, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia vigente) e della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, e, in subordine, il costo non sia interamente coperto dai familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile sulla base di istruttoria reddituale e patrimoniale (ISEE) effettuata a norma dell art. 7 del presente regolamento. Art. 16 Tenuti agli alimenti 1. In ordine ai tenuti agli alimenti si fa riferimento al Codice Civile. 2. I diversi soggetti obbligati hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri; in caso di disaccordo la ripartizione verrà fatta d ufficio in proporzione al reddito e/o patrimonio dei singoli obbligati. 3. L impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell ingresso nella struttura dell utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente; in caso di inadempienza al pagamento si attiverà la procedura per la riscossione coatta. 4. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza dell importo complessivamente pagato dal Comune.
8 CAPO III BORSE LAVORO Art. 17 Borse lavoro 1. L Amministrazione Comunale potrà promuovere interventi volti a facilitare l inserimento lavorativo di persone diversamente abili e soggetti svantaggiati, tramite l attivazione di borse lavoro. 2. L importo mensile della stessa dovrà essere definito anche in riferimento agli obiettivi da raggiungere (indipendenza economica in una situazione di difficoltà oppure attività di addestramento all attività lavorativa). TITOLO V INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA Art. 18 Principi generali 1. Per quanto attiene agli interventi di sostegno economico a favore di soggetti in stato di bisogno si assume quale livello economico il minimo vitale come determinato dall art. 8 del presente regolamento. 2. Qualora l Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con: a) pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete ed ai canoni di affitto; b) erogazione di buoni per l acquisto di generi alimentari di prima necessità e per l acquisto di farmaci. 3. L erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio. Art. 19 Assistenza economica continuativa 1. A fronte di un preciso progetto motivato, elaborato dall Assistente Sociale è possibile prevedere interventi a carattere continuativo. 2. Il progetto dovrà contenere, quali elementi minimi: a) la durata dell erogazione del contributo; b) gli obiettivi e tempi dell erogazione del contributo; c) momenti di verifica intermedia e finale. 3. Indipendentemente dai tempi di verifica contenuti nel progetto, il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in sei mesi oltre i quali l eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell utente e di un ulteriore verifica sull andamento del progetto. Art. 20 Assistenza economica straordinaria 1. Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi: a) necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio
9 Sanitario Nazionale; b) sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi; c) reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; d) forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza; e) copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari; 2. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico. 3. La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere alla prestazione economica è di competenza dell Assistente Sociale, sentito il Responsabile del Servizio e informato l Assessore competente. Art. 21 Contributo per il pagamento della retta della scuola dell'infanzia 1. Il Comune può provvedere all'erogazione di un contributo economico per il pagamento della Scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale. 2. Il contributo erogato potrà essere: a) fino al 100% dell'importo della retta per i nuclei familiari residenti il cui reddito ISEE non supera il limite stabilito dall'art. 8 del presente regolamento e che presentano tutti i redditi ISEE di affinità; b) fino al 25% dell'importo della retta per i nuclei familiare residenti il cui reddito ISEE non supera il limite stabilito dall'art. 8 del presente regolamento in assenza di presentazione del reddito ISEE di affinità. 3. La richiesta di contributo economico finalizzato al pagamento della retta della scuola dell'infanzia dovrà essere presentata entro il 30 settembre per l'anno scolastico in corso. 4. Il contributo stesso verrà erogato a partire dal mese di ottobre e terminerà con il 30 giugno o, in ogni caso al termine della frequenza. 5. L erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio. Art. 22 Contributo per il pagamento della retta del nido 1. Il Comune può provvedere all'erogazione di un contributo economico per il pagamento della Scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale. 2. Il contributo erogato potrà essere: a) pari fino al 100% dell'importo della retta per i nuclei familiari residenti il cui reddito ISEE non supera il limite stabilito dell'art.8 del presente regolamento e che presentano tutti i redditi ISEE di affinità; b) pari fino al 50% dell'importo della retta per i nuclei familiare residenti il cui reddito ISEE non supera il limite stabilito dall'art. 8 del presente regolamento in assenza di presentazione del reddito ISEE di affinità. 3. La richiesta di contributo economico finalizzato al pagamento della retta del Nido dovrà essere presentata entro il 30 settembre per l'anno scolastico in corso. 4. In ogni caso il contributo economico finalizzato al pagamento della retta del Nido deve essere valutato dall'assistente Sociale e solo in presenza di gravi problematiche sociali, familiari ed economiche avrà durata superiore ai 3 mesi e comunque avrà termine con l'anno scolastico stesso. 5. L erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio. Art. 23 Contributi economici alle famiglie affidatarie di minori
10 1. Alle famiglie che accettano l'affidamento temporaneo di un minore ai sensi della Legge n. 184/83, così come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001, volendo dare atto del valore sociale del servizio da loro offerto, si riconosce la possibilità di beneficiare di contributi ordinari per sostenere le spese legate alla cura dei minori. 2. I contributi ordinari prescindendo dalla situazione economica della famiglia affidataria e verranno erogati secondo i seguenti criteri: TIPOLOGIA DI AFFIDO CONTRIBUTO MENSILE Affido diurno Fino a. 200,00 Affido residenziale di minori a parenti Fino a. 300,00 Affido residenziale di minori a persone non parenti Fino a. 400,00 3. L'importo del contributo mensile potrà essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale. TITOLO V PROCEDURE Art. 24 Procedura per la richiesta di interventi 1. Il procedimento preordinato all erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell interessato, dei familiari o su proposta dell Assistente Sociale. 2. L istanza deve essere presentata per iscritto. 3. Per una corretta istruttoria della pratica, l Assistente Sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione: a) stato delle relazioni familiari dell utente; b) condizioni abitative dell utente; c) certificazione o autocertificazione del richiedente contenente gli elementi per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE); a tale proposito l Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati; d) autocertificazione circa l esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e in caso di esistenza certificazione o autocertificazione di cui al punto che precede; e) eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute; f) dichiarazione di presa visione del presente regolamento da parte dell interessato o di chi sottoscrive la richiesta e dei tenuti agli alimenti che contribuiscono al pagamento di servizi e rette; g) documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate; h) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l accesso a determinati servizi; i) ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all istruttoria della pratica. Art. 25 Istruttoria 1. L Assistente Sociale, ricevuta l istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori: a) esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta; b) accertamento sulla situazione economica dell interessato e degli eventuali obbligati; c) accertamento sulla situazione sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare; d) valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio, informato l Assessore competente; e) relazione con eventuale progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le
11 indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune. 2. La relazione, l eventuale progetto e la proposta di intervento vengono sottoposte alla Giunta Comunale. 3. Quest ultima, esaminato il caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, demanda al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti necessari. TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 Termine massimo per la conclusione del procedimento 1. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, è fissato in conformità con quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 27 Disposizioni abrogate 1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili. Art. 28 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell ordinamento giuridico. Art. 29 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 30 Entrata in vigore e pubblicità 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione. 2. Intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.
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