Le novità del bilancio 2016

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1 Le novità del bilancio 2016 Empoli, 1 dicembre 2015 ANDREA ROSSI GIUSEPPE PANCRAZI

2 Introduzione Cenni Storici e iter di emanazione della Direttiva Luglio 2007 Comunicazione della Commissione Europea sull'esigenza di ridurre gli errori amministrativi a carico delle imprese Programma di azione per semplificare contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile Consultazione Ottobre 2011 "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e delle relative relazioni di taluni tipi di imprese" Consultazione Giugno 2013 Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/Cee ("IV Direttiva" e "VII Direttiva") Obbligo di recepimento per gli stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicazione dai bilanci

3 Introduzione Obiettivi della nuova Direttiva Ridurre gli oneri amministrativi particolare riferimento piccole imprese Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori Aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci Migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e utilizzatrici di aree forestali 2

4 Introduzione Principali linee di intervento della Direttiva 2013/34/UE 3

5 Introduzione Iter di recepimento in Italia Legge Delega 7 ottobre 2014, n. 154 Consultazione MEF giugno 2014 e aprile 2015 Schema di decreto legislativo di recepimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 maggio 2015 Parere Commissioni Parlamentari Entrata in Vigore: Bilanci esercizi finanziari con inizio 1 gennaio 2016 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (G.U. 04/09/2015) Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (G.U. 01/09/2015) 4

6 Introduzione Recepimento in Italia Direttiva 34 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 Integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio d'esercizio e consolidato. Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento: - D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni) - Decreto 38/2005 (Principi contabili Internazionali) - Decreto 39/2010 (Revisione Legale) Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore estrattivo o di sfruttamento delle aree forestali. Entrata in Vigore: Bilanci esercizi finanziari con inizio 1 gennaio 2016 Disciplina i bilanci degli intermediari finanziari che redigono il bilancio secondo le previsioni delle Direttiva 86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori microcredito e soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico). Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi relativamente agli obblighi di redazione del bilancio consolidato redatto in accordo agli IFRS dagli intermediari bancari o finanziari vigilati da Banca d'italia 5

7 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 6

8 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 7

9 Introduzione Ambiti recepiti dal D.Lgs. 139/2015 Limiti e specificità recepiti dal D.Lgs. 139/2015 Grandi Imprese/EIP Medie Imprese Piccole Imprese Micro Imprese Grandi gruppi Gruppi medi Piccoli Gruppi Totale stato patrimoniale > 20 mln 20 mln 4 mln 0,175 mln Ricavi netti delle prestazioni > 40 mln 40 mln 8 mln 0,35 mln Numero medio dei dipendenti > Esenzioni NI e ulteriori semplificazioni sui prospetti Possibile esenzione dalla Relazione sulla Gestione Possibile esenzione dalla Relazione sulla Gestione Semplificazioni SP Semplificazioni SP Semplificazioni CE Semplificazioni CE Semplificazioni CE Esenzioni parziali o totali alla pubblicazione Informazioni aggiuntive in NI Esenzioni parziali o totali alla pubblicazione Esenzioni parziali o totali alla pubblicazione Specificità previste dalla Direttiva 34 per i gruppi Esenzione a scelta dello Stato Membro 8

10 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 9

11 Principali Novità e Modifiche Principio di rilevanza Art. 2423, c. 4 Redazione del bilancio NOVITA': Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. CONSIDERAZIONI: Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio. L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'oic. 10

12 Principali Novità e Modifiche Principio di prevalenza della sostanza sulla forma Art bis, c. 1 Principi di redazione del bilancio PRIMA: 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. NOVITA': 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 1-bis: La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. CONSIDERAZIONI: È ora chiaro il recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma. Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale della Direttiva usa il termine "agreement". Le circostanze di possibile impatto sono numerose. Saranno estremamente importanti le modalità con cui l'oic declinerà il principio generale. 11

13 Principali Novità e Modifiche Principio di prevalenza della sostanza sulla forma 12

14 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 13

15 Principali Novità Costo ammortizzato e attualizzazione Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione NOVITA': le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. NOVITA': i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. CONSIDERAZIONI: "Fattore temporale": rilevazione iniziale ad un valore attuale invece che al valore nominale, rispetto all'iscrizione al fair value IAS/IFRS utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo nell'applicazione del costo ammortizzato. Trattamento delle eventuali differenze derivanti dalla rilevazione iniziale di operazioni con soci o società controllate. Attuale differente contabilizzazione dell'eventuale attualizzazione di crediti/debiti. Riferimento infelice al valore di presumibile realizzo, già incluso teoricamente nel concetto di costo ammortizzato. Per i titoli di debito è esclusa l'attualizzazione nel "presupposto che producano interessi in linea con quelli di mercato". Facoltà di applicare il criterio a partire dalle operazioni poste in essere dal 1 gennaio

16 Principali Novità Strumenti finanziari derivati Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) Criteri di valutazione IAS 39 evidenzia casi in cui non occorre scorporate il derivato NOVITA': Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. fair value di uno strumento finanziario derivato Se lo strumento non è di copertura CE Se lo strumento è di copertura Fair Value Hedge: fair value CE Cash Flow Hedge: fair value SP Efficacia copertura slide successive Il fair value è imputato a una riserva positiva o negativa di PN. Tale riserva è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. 15

17 Sono soddisfatte le condizioni per la rilevazione della copertura? Si Principali Novità Strumenti finanziari derivati Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) Criteri di valutazione NOVITA': si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura. All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura Ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata Per le coperture di flussi finanziari, una programmata operazione che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico L'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata IAS 39.88?? Rilevazione copertura consentita La copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata 16

18 Principali Novità Strumenti finanziari derivati di copertura Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) Criteri di valutazione NOVITA': Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Tematiche aperte " simmetricamente " Strumento oggetto di copertura valutato con lo stesso criterio dello strumento derivato Vs Elemento oggetto di copertura è rettificato delle variazioni di valore relative al solo rischio coperto. Parte inefficace in caso di cash flow hedge SP Vs CE Scomposizione FV derivato di copertura Regole di "discontinuing" Coperture con elementi monetari 17

19 Principali Novità e Modifiche Ammortamento Avviamento Art. 2426, c. 1, n. 6) Criteri di valutazione PRIMA: l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. NOVITA': l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. CONSIDERAZIONI: Invertita la logica di determinazione della vita utile ed eliminato ogni limite massimo convenzionale. Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme. 18

20 Principali Modifiche Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo Art. 2426, c. 1, n. 5) Criteri di valutazione PRIMA: i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. NOVITA': i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. CONSIDERAZIONI: La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità fra i costi a utilità pluriennale che possono essere capitalizzati. Da valutare la portata delle modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'oic. 19

21 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 20

22 Principali Novità e Modifiche Rendiconto Finanziario Art. 2423, c. 1 Redazione del bilancio PRIMA: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. NOVITA': Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Art ter - Rendiconto finanziario NOVITA': Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. CONSIDERAZIONI: Il nuovo art ter fornisce alcune indicazioni generali ai fini della redazione del rendiconto finanziario in linea con quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC

23 Principali Novità e Modifiche Azioni proprie Art ter, c. 3 - Disciplina delle azioni proprie Art bis, c. 7 Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale PRIMA: Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. NOVITA': L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. CONSIDERAZIONI: Modalità di contabilizzazione degli effetti sul patrimonio netto iniziale e informazioni comparative. 22

24 Principali Novità e Modifiche Proventi e oneri straordinari Art Contenuto del conto economico PRIMA: E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Art (Contenuto della nota integrativa) Art Contenuto della nota integrativa NOVITA': La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 23

25 Principali Novità e Modifiche Prospetti Bilancio e Note Integrative Bilancio Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota Integrativa ATTIVO Costi di sviluppo (in precedenza "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità") Art "Contenuto dello stato patrimoniale" Principali variazioni PASSIVO A VII: Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi B III 1d: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti B III 2d: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti B III 4: Strumenti finanziari derivati attivi A X: Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio B 3): Strumenti finanziari derivati passivi D 11-bis): Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti C II 5: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti C III 3-bis: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti C III 5: Strumenti finanziari derivati attivi 24

26 Principali Novità e Modifiche Prospetti Bilancio e Note Integrative Bilancio Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota Integrativa C) Proventi e oneri finanziari Art "Contenuto del conto economico" Principali variazioni 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 16) a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 16) d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie D 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati E) Proventi e oneri straordinari: la nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 25

27 Principali Novità Altre Novità riguardanti la nota integrativa Art Contenuto della nota integrativa NOVITA': Le informazioni sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. [c. 2] La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. [c.1, n. 22-quater] A seguito dell'eliminazione di conti d'ordine, l'entità deve riportare nella nota integrativa [c.1, n.9]: - L''importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; - gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. [c.1, n.13] 26

28 Principali Novità Altre Novità riguardanti la nota integrativa Art Contenuto della nota integrativa NOVITA': La nota integrativa deve indicare: - il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-quinquies] - il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-sexies] - la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. [c.1, n. 22-septies] Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare: - l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. [c.1, n.16] 27

29 Introduzione Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015 Principi generali Prospetti Bilancio e Note Integrative Categorie di imprese e gruppi Valutazioni Bilancio Bilancio in forma abbreviata e microimprese 28

30 Principali Novità Art 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata Art bis - Bilancio in forma abbreviata esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti La nota integrativa di un bilancio in forma abbreviata deve indicare: la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 29

31 Principali Novità Art 2435-ter - Bilancio delle micro imprese Per schemi di bilancio e criteri di valutazione si applicano le disposizioni dell'art bis - Bilancio in forma abbreviata rendiconto finanziario 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. ESONERI la redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci. la redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote delle società controllanti. Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati 30

32 Entrata in vigore e disposizioni transitorie (Art. 12 D.Lgs. 139/2015) Bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2016 Applicazione retrospettica con facoltà di deroga per le operazioni antecedenti il 1 gennaio 2016 con riferimento a: Costo ammortizzato Attualizzazione Ammortamento avviamento 31

33 Impatti del Decreto sul D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)

34 Altre disposizioni normative Impatti del Decreto sul D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale) I revisori legali esprimono un giudizio: Se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio Se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità ai requisiti di legge applicabili NEW Il giudizio contiene una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione 33

35 Bilancio Consolidato

36 Bilancio Consolidato Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato Art. 27, c. 1 e 2 - Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato PRIMA: Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. NOVITA': Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 gennaio 2020, n

37 Bilancio Consolidato Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato Art. 27, c. 3 - Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato NOVITA': Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28. Art Casi di esclusione dal consolidamento Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a)la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) In casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. 36

38 Bilancio Consolidato Consolidamento delle partecipazioni Art. 33, c. 3 - Consolidamento delle partecipazioni PRIMA: 3.L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile. NOVITA': 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n.6, dall'art del codice civile. CONSIDERAZIONI (OIC 17 attuale): Qualora non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto l'eccedenza non corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale eccedenza, imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 oneri. 37

39 Bilancio Consolidato Uniformità dei criteri di valutazione Art Uniformità dei criteri di valutazione NOVITA': 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. NOVITA': Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel Codice Civile per la redazione del bilancio d'esercizio [art. 33, art. 38] Obbligo del rendiconto finanziario anche con riferimento al bilancio consolidato [art. 29, c.1] Esplicitato il principio della irrilevanza [art. 29, c. 3-bis] Possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le subholding se la propria controllante redige un bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali, adottati dall'unione Europea. In caso di esonero il bilancio consolidato da depositare può essere redatto in lingua italiana o in inglese. Tale esonero non è applicabile se la subholding ha hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'unione Europea. [art. 27, c. 4 e 5] 38

40 Relazione sui pagamenti a favore dei Governi

41 Principali Novità Relazione sui pagamenti a favore dei Governi Art. 2 Ambito di applicazione NOVITA': Le grandi società e gli enti di interesse pubblico, operanti nei settori delle industri estrattive o di utilizzo di aree forestali, redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi. Il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi include: l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo; l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto. 40

42 Impatti fiscali

43 Impatti fiscali Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria NOVITA': Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. CONSIDERAZIONI: il legislatore esclude che via siano conseguenze fiscali dovute all'applicazione del Decreto. Occorrerà attendere che vengano forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle novità introdotte. 42

44 Piano OIC Allineamento dei principi contabili

45 Passi successivi Piano OIC Allineamento dei principi contabili Relazione ministeriale: "Il comma 3 dell'articolo 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che l'organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto". Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione. L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui partecipa anche Assirevi. 44

Le modifiche alla normativa del bilancio consolidato

Le modifiche alla normativa del bilancio consolidato Le modifiche alla normativa del bilancio consolidato RELATORE: DOTT. STEFANO SASSO 1 Introduzione Il D. Lgs 139/2015 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34 ed ha apportato rilevanti effetti sia in materia

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