Polizza infortuni e malattia / UNDER 18

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1 Polizza infortuni e malattia / UNDER 18 Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione infortuni e malattia / UNDER 18

3 NOTA INFORMATIVA UNDER 18 edizione 12/2010 Assicurazione infortuni e malattia / UNDER 18 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it Itas Assicurazione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del (G.U. n 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a ,00 euro, di cui ,00 euro di capitale sociale e ,00 euro di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 1,82 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione degli infortuni subiti da bambini e ragazzi fino a 18 anni di età. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei vari articoli delle Condizioni: Art. 15 Esclusioni relative alla garanzia Infortuni Art. 16 Esclusioni relative alla garanzia Indennità da ricovero da infortunio Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 6

4 NOTA INFORMATIVA UNDER 18 edizione 12/2010 Infortuni L assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, oppure una invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; la folgorazione; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapine, aggressioni a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi; gli infortuni determinati da guerre o insurrezioni per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi; gli infortuni determinati da terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ed altri eventi catastrofici. Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 18 Morte da infortunio sempre operante Somma assicurata sempre operante 5% per Invalidità permanente invalidità 17 Somma assicurata da infortunio fino al 20% 23 Indennità frattura 40 giorni 24 sempre Indennità giornaliera operante, purchè per ricovero da assenza da infortunio malattia e scuola per parto almeno 30 giorni 300 giorni 27 Indennizzo per recupero lezioni sempre operante 50 euro 500 euro 28 Indennizzo per 500 euro aspettativa genitore Raddoppio somme assicurate morte e invalidità per infortuni alla guida ciclomotori e motocicli Rimborso spese di cura da infortunio se l assicurato non si avvale del Servizio Sanitario Nazionale Rimborso spese trasporto con ambulanza sempre operante sempre operante se infortunio per colpa e responsabilità di terzi sempre operante sempre operante 20% con il minimo di 100 euro euro 500 euro 33 Danni estetici al viso sempre operante euro Esempi di applicazione di franchigia sulla invalidità permanente: primo esempio: somma assicurata euro - invalidità riconosciuta 2% - nessun indennizzo in quanto è prevista la franchigia del 3% secondo esempio: somma assicurata euro - invalidità riconosciuta 23% - indennizzo pari a ,00 euro, così determinato: 23% invalidità accertata - 5% franchigia = 18% di invalidità da riconoscere da calcolare sulla somma assicurata di ,00 euro E previsto, dall art. 17 delle Condizioni di assicurazione, un limite massimo di età in 18 anni. 4. Periodi di carenza contrattuali La garanzia indennità giornaliera da ricovero è valida trascorsi i periodi di carenza previsti dall art. 25 delle Condizioni di Assicurazione - Termini di aspettativa Carenze. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario - Nullità Pagina 3 di 6

5 NOTA INFORMATIVA UNDER 18 edizione 12/2010 Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 1 delle Condizioni di assicurazione. La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 32 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato non deve dare comunicazione scritta ad ITAS Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in quanto il premio di polizza non è stabilito in funzione dell attività professionale esercitata. 7. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio può avere frazionamento annuale o semestrale a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti sono: Bonifico bancario, R.I.D. rapporti interbancari diretti, Assegno bancario (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Assegno circolare (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Contanti (e sempre vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000,00 euro). Il premio non è soggetto a sconti. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso Diritto di recesso In caso di contratto annuale entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di contratto poliennale il Contraente/assicurato ha facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni annualità previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti Contraente/Assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Itas Assicurazioni S.p.A. essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 5 delle Condizioni di assicurazione). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 11. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 12. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 2,5%. Pagina 4 di 6

6 NOTA INFORMATIVA UNDER 18 edizione 12/2010 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato a ITAS Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 26 delle Condizioni di assicurazione. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. Servizio Reclami via Mantova, Trento - Fax: reclami@gruppoitas.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo a ISVAP, seguendo le indicazioni sopradescritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: Arbitrato Per quanto riguarda eventuali controversie sul grado di invalidità permanente nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 8 delle Condizioni di assicurazioni si applica il disposto dell art. 37 delle Condizioni di assicurazione. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all autorità giudiziaria. ITAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 5 di 6

7 NOTA INFORMATIVA UNDER 18 edizione 12/2010 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. GLOSSARIO BENEFICIARIO Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DAY HOSPITAL Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili. INGESSATURA Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purchè applicati in istituto di cura ed inamovibili da parte dell assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati. INVALIDITA PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato di attendere alle attività principali e secondarie dichiarate. ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani, le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, gli stabilimenti termali. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO Permanenza in istituto di cura con pernottamento. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETA ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 6 di 6

8 CONDIZIONI GENERALI Polizza infortuni e malattia / UNDER 18

9 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 4 PRESTAZIONI 6 GARANZIE AGGIUNTIVE sempre operanti 9 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 10 Pagina 2 di 11

10 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: Assicurazione: Beneficiario: Contraente: Day Hospital: Indennizzo: Infortunio: Ingessatura: Invalidità permanente: Istituto di cura: Malattia: Polizza Premio Ricovero: Rischio: Sinistro: Società: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte; il soggetto che stipula l assicurazione; Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili; Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purchè applicati in istituto di cura ed inamovibili da parte dell assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati; La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato di attendere alle attività principali e secondarie dichiarate; Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani, le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, gli stabilimenti termali; ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta alla Società; permanenza in istituto di cura con pernottamento; la possibilità che si verifichi il sinistro; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Itas Assicurazioni S.p.A. Pagina 3 di 11

11 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 5 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia in euro. ART. 6 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. ART. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 8 - FORO COMPETENTE Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI ART. 10 RISCHIO ASSICURATO L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle proprie attività professionali principali e secondarie; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche: 1) l asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l annegamento; 4) l assideramento o il congelamento; Pagina 4 di 11

12 5) i colpi di sole o di calore; 6) la folgorazione; 7) le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi, escluse, per queste ultime, quelle in cui gli insetti siano portatori necessari. Sono in garanzia anche gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall art Persone non assicurabili - e fermo l art Rischi esclusi dall assicurazione. ART INFORTUNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato. ART INFORTUNI OCCORSI DURANTE VIAGGI AEREI L assicurazione comprende gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore a un anno. ART INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga dell art del Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. ART INFORTUNI DETERMINATI DA GUERRA E INSURREZIONE A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. ART RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall art Infortuni occorsi durante viaggi aerei ; 3) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 6) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art Infortuni determinati da guerra e insurrezione ; 7) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati: 8) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; 9) dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo, kitesurf, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, scalata di roccia oltre il 3 grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con idrosci o sci, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere; Pagina 5 di 11

13 10) dalla pratica di sport a livello professionistico, cioè con finalità non esclusivamente ricreativa, compresa istruzione, allenamento e guida in attività sportive; 11) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere non professionistico. Gli infarti sono comunque esclusi. ART PERSONE NON ASSICURABILI La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. ART. 17 LIMITE DI ETA L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 18 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio. PRESTAZIONI ART CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall art Invalidità permanente. ART MORTE Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. ART MORTE PRESUNTA Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell indennizzo. Pagina 6 di 11

14 ART INVALIDITÀ PERMANENTE A) Se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. B) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni: Perdita totale, anatomica o funzionale di: DESTRO SINISTRO un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% la falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono supinazione libera 20% 15% anchilosi del polso con estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% anchilosi dell anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di due orecchi 40% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12ª dorsale 10% - una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Pagina 7 di 11

15 Perdita totale, anatomica o funzionale di: esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Nel caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 70% della totale l indennizzo sarà determinato su una somma assicurata doppia rispetto a quella indicata in polizza. ART. 22 DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Nel caso di invalidità permanente pari od inferiore al 5% all Assicurato non sarà corrisposto alcun indennizzo; se l invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale l indennizzo sarà corrisposto per la sola parte eccedente. Nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna franchigia. ART. 23 INDENNITA A SEGUITO DI FRATTURA Qualora a seguito di frattura radiologicamente diagnosticata conseguente ad un infortunio indennizzabile a termini di polizza sia stata applicata una ingessatura, la Società liquida l indennità stabilita in polizza. L indennità è corrisposta per un periodo massimo di 40 giorni per evento e per annualità assicurativa. ART. 24 INDENNITA GIORNALIERA PER RICOVERI CONSEGUENTI A INFORTUNIO E MALATTIA In caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza o da malattia, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per ricovero e per anno assicurativo. Per i ricoveri in day hospital l indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi. In caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di cura per parto, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero. La durata massima di 300 giorni di cui al primo comma del presente articolo si intende valere per ogni tipo di ricovero. ART TERMINI DI ASPETTATIVA - CARENZE La garanzia decorre dalle ore 24: a) del giorno di effetto dell assicurazione per gli infortuni e per l aborto post-traumatico; b) del 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall Assicurato, insorti anteriormente alla stipulazione della polizza; c) del 300 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le patologie varicose - fermo quanto previsto dall art. 26, punto 1) per il parto, per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; Pagina 8 di 11

16 d) del 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le altre malattie. In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni e le indennità da quest ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. ART ESCLUSIONI L assicurazione non è operante per: 1. le conseguenze di infortuni, nonché le malattie e gli stati patologici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall Assicurato in quanto oggetto di diagnosi, cure o esami, o causa di seri disturbi, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all atto della stipulazione della polizza; 2. i trattamenti delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 3. le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; 4. l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto; 5. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti, che abbiano movente politico o sociale cui l Assicurato abbia preso parte volontariamente; 6. l aborto volontario non terapeutico; 7. le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); 8. gli infortuni sofferti in conseguenza della partecipazione a gare professionistiche; 9. le cure dentarie e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio; 10. da trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché da contaminazioni radioattive; 11. le conseguenze derivanti da guerre o insurrezioni; 12. terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ed altri eventi catastrofici; 13. le persone affette da etilismo, tossicodipendenza e AIDS. Sono inoltre esclusi i ricoveri riconducibili alle seguenti patologie: 1) tumorali, insorte nei cinque anni precedenti alla data di sottoscrizione della polizza; 2) degenerative del sistema nervoso; 3) epatopatie croniche e cirrosi epatica; 4) pancreatiche acute e croniche 5) ictus cerebrale, suoi esiti e recidive; 6) a carico del muscolo cardiaco e del circolo coronario, insorte nei cinque anni precedenti alla data di sottoscrizione della polizza. GARANZIE AGGIUNTIVE sempre operanti ART INDENNIZZO PER RECUPERO LEZIONI Se a causa di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l Assicurato, frequentante la scuola dell obbligo o secondaria superiore, non sia nella possibilità di frequentare le lezioni per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, la Società rimborsa, entro il limite di 500,00 euro per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per lezioni private e/o di recupero. ART INDENNIZZO PER ASPETTATIVA DEL GENITORE Qualora a seguito di infortunio dell Assicurato, purché minorenne, un genitore debba ricorrere ad aspettativa non retribuita per un periodo minimo di tre mesi allo scopo di prestare assistenza al figlio, la Società corrisponde un indennizzo forfetario di 500,00 euro. La corresponsione di tale indennizzo viene effettuata a condizione che il genitore dell Assicurato produca documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro comprovante l astensione dal lavoro. Pagina 9 di 11

17 ART RADDOPPIO SOMME ASSICURATE Nel caso in cui l infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, sia accaduto mentre l Assicurato era alla guida di ciclomotori o motocicli e sia stato provocato per colpa e/o responsabilità di terzi ed abbia per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente superiore al 50%, la Società liquiderà un indennizzo determinato su una somma assicurata doppia rispetto a quella indicata in polizza. La presente garanzia complementare non si cumula con quanto previsto dall ultimo comma dell art Invalidità permanente. ART RADDOPPIO INDENNITÀ PER RICOVERO Qualora in caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio o malattia l Assicurato necessiti di assistenza continuativa, comprovata da idonea documentazione rilasciata dall Istituto di cura, la Società liquiderà una indennità giornaliera doppia rispetto a quella indicata in polizza. ART RIMBORSO SPESE MEDICHE In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza che abbia comportato un ricovero in Istituto di Cura, non in day hospital, la Società, entro il massimale di 1.500,00 euro per sinistro e anno assicurativo, rimborsa: a) le spese relative al periodo di ricovero per: rette di degenza, assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; le spese per interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento. b) Le spese per visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici, conseguenti all infortunio, nei 90 giorni successivi alla dimissione dall Istituto di Cura. c) Le spese per l acquisto di apparecchi protesici, resi necessari dall infortunio, comprese protesi dentarie. La denuncia dell infortunio, anche agli effetti della presente estensione di garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previste all art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minino di 100,00 euro, a carico dell Assicurato, delle spese liquidabili ai sensi di polizza. ART RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro il limite di 500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa, rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell Assicurato, con qualsiasi mezzo, all Istituto di Cura. ART DANNI ESTETICI In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza che comporti anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborsa, entro il limite di 2.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa, le spese documentate per interventi di chirurgia plastica ed estetica effettuati allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico al viso stesso. SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI ART DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGO DELL ASSICURATO In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 35 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Pagina 10 di 11

18 ART. 36 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. ART. 37 DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO PERIZIA CONTRATTUALE L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art.18, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Pagina 11 di 11

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