Obbligo di consegna delle SDS aggiornate
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2 V Safety Day Symposium Obbligo di consegna delle SDS aggiornate Dott. Gabriele Scibilia Milano, 17 Novembre 2015
3 La consegna della SDS Stati di avanzamento
4 La norma nazionale originaria Decreto Ministero della Sanità 28 gennaio 1992 (G.U. n.50 del 29/02/1992 Suppl. Ordinario n. 46)
5 Decreto Ministero della Sanità 28 gennaio 1992 Art.10 E' istituito un sistema specifico di informazioni (tipo schede di dati di sicurezza) relativo ai preparati pericolosi destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. A tal fine: 1. Il responsabile dell'immissione di un preparato pericoloso sul mercato, stabilito all'interno della Comunità, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, vale a dire all'utilizzatore professionale del prodotto chimico, le informazioni che figurano all'articolo 11 mediante una scheda di dati di sicurezza. 2. Le informazioni sono fornite gratuitamente al più tardi all'atto della prima fornituradel preparato e successivamente ad ogni revisione dovuta a nuove e significative informazioni concernenti la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.
6 Decreto Ministero della Sanità 28 gennaio 1992 Art.10 La versione aggiornata, datata e identificata come "Revisione... (data)" dev'essere fornita gratuitamente a tutti i destinatari che hanno già ricevuto il prodotto nei dodici mesi precedenti. 3. Non è necessario fornire la scheda di dati di sicurezza se i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono accompagnati da informazioni sufficienti, tali da consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza. Tuttavia, a richiesta di un utilizzatore professionale, dev'essere fornita una scheda di dati di sicurezza. 4. Le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana.
7 Circolare Ministero della Sanità 1 aprile 1992, n. 15 Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. (G.U. n.94 del 22/04/1992) D) SCHEDE DI SICUREZZA. L'introduzione dell'obbligo di fornire, da parte dei fornitori agli utilizzatori professionali dei preparati pericolosi, le informazioni di cui alle schede di sicurezza, risponde all'esigenza di dare agli utenti professionali un'informazione sufficientemente completa per consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro omissis
8 Decreto Ministero della Sanità 4 aprile 1997 Art. 1. Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa,su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura. Art. 2. La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore. Art. 3. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.
9 Decreto Ministero della Salute 7 settembre 2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. Art Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
10 Circolare Ministero della Salute 7 gennaio 2004 Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003 n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Sanzioni. (Art. 18). Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso è anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente dell'utilizzatore professionale, definito altresì come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera b) decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.
11 Circolare Ministero della Salute 7 gennaio 2004 Chiunque metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un preparato pericoloso senza fornire la SDS di quel preparato pericoloso, su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga di una modalità di ricevimento informatico, su supporto informatico (floppy disk, CD-ROM, posta elettronica, ecc.), è sanzionato pecuniariamente con procedimento amministrativo ai sensi dell'art.18, comma 5. Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet della azienda fornitrice. La consegna della SDS all'utilizzatore professionale, sia che avvenga su supporto cartaceo che su supporto informatico, deve sempre avere un riscontro dell'avvenuto ricevimento.
12 Regolamento (CE) n.1907/2006 Art.31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 1. Il fornitore di una sostanzao di una miscelatrasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: omissis 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. 8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
13 GUIDA SDS ECHA (Versione 3.0, Agosto 2015) (1/2) 2.13 Modi e tempistiche mediante cui deve essere fornita la SDS Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8 del REACH Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela. Pertanto la scheda di dati di sicurezza può essere fornita su carta, ad esempio mediante lettera, via fax o elettronicamente, ad esempio via . Si tenga presente tuttavia che in questo contesto la dicitura "è fornita" va intesa come un obbligo attivo del fornitore di consegnare effettivamente la SDS (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta. Pertanto, il Forum dell'echa comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che, ad esempio, pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di "fornire".
14 GUIDA SDS ECHA (Versione 3.0, Agosto 2015) (2/2) Nel caso di "fornitura" elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) come allegato a una in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l'invio di una con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile. Nota 17: Condizioni preliminari che potrebbero essere applicate sarebbero ad esempio un accordo previo con i destinatari in merito alla ricezione mediante tale meccanismo della SDS (e della SDS aggiornata), la condizione che ciascun link fornito deve ritrasmettere esclusivamente alla specifica SDS appropriata a detto destinatario, che l'autorità competente per l'attuazione dello Stato membro sia concorde, ecc.
15 Posizione Confindustria (Ottobre 2014) Si chiede un chiarimento specifico relativo alla trasmissione della Scheda di sicurezza elettronica per facilitare gli scambi tra fornitori e utilizzatori: le indicazioni della Commissione europea fanno riferimento alla necessità di fornire evidenza della consegna della SDS da parte del fornitore. Tuttavia, è opportuno lasciare al gestore la facoltà di adottare il sistema di trasmissione che risponda a questo obiettivo, in linea con quanto si verifica nella pratica anche negli altri Stati Membri (ad es PEC valida però solo a livello nazionale -, QR Code, RFID, o altri accorgimenti informatici che garantiscano la tracciabilità del dato, ad esempio SAP).
16 Comunicazione efficace in REACH Consideranda 97 L efficace comunicazione delle informazioni sui rischi chimici e sul modo di gestirli è parte essenziale del sistema istituito dal presente regolamento. Nella preparazione degli orientamenti forniti dall Agenzia a tutte le parti interessate si dovrebbero prendere in considerazione le migliori pratiche esistenti nel settore delle sostanze chimiche e in altri settori.
17 Comunicazione inefficace in REACH L inefficace comunicazione delle informazioni sui rischi chimici e sul modo di gestirli determina la mancata rilevazione dei rischi per i lavoratori nell ambiente di lavoro e di conseguenza può rendere obsoleto il Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008.
18 Comunicazione Titolo IV, sostanze e miscele I fornitori di una sostanza o di una miscela devono comunicare le informazioni ai destinatari(artt. 31 e 32). Ogni attore della supply chain di una sostanza o di una miscela devono comunicare le informazioni all attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa(art. 34). I datori di lavoro consentono l accesso ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli artt. 31 e32(art.35). Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni (art. 36).
19 Obblighi SDS in pillole.. Fabbricante Importatore Distributore DU Formulatore Responsabilità del contenuto in capo al fornitoredi sostanze e miscele La SDS deve essere redatta in un formato standard, costituito da 16 sezioni principali, suddivise in specifiche sottosezioni (Regolamento n.830/2015) Dove esista obbligo di elaborazione di una valutazione della sicurezza chimica, i relativi scenari di esposizionesono inclusi nella SDS
20 Scenari espositivi di sostanze /miscele: trasmissione a valle
21 Consegna della esds: scatta il cronometro per i DU! 12 mesi dal momento della ricezione della esds per l implementazione delle OC/RMM di cui agli ES e per l eventuale predisposizione del CSR da utilizzatore a valle 6 mesi dal momento della ricezione della esds per la notifica a ECHA degli usi non coperti negli ES allegati alla scheda dati di sicurezza
22 Obblighi SDS, modalità di fornitura ed Evidenze Gratuita su carta o formato elettronico Fornitura "attiva" Ulteriori invii solo in caso di aggiornamento (art. 31.9)
23 Obbligo di consegna ai consumatori?... Art 31 (4) Chi ha diritto a richiedere?? da: European Chemicals Agency (ECHA), Guidance on the compilation of safety data sheets, version 3.0, August 2015 Art. 3 (13)
24 La comunicazione General overview of REACH processes and scope of this guide
25 La comunicazione e il DVR Scheda dati di sicurezza vs. Scheda dati di insicurezza (traders ) DVR
26 Perché la comunicazione SICUREZZA DOVERE SOCIALE
27 Gerarchia norme comunitarie: l importanza della SDS! Gerarchia di applicazione della norma I livello II livello Norma Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) Descrizione Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006, e successive modifiche Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modifiche
28 Gerarchia norme comunitarie: l importanza della SDS! Gerarchia di applicazione della norma III livello Norma Norme a valle (downstream legislation)? Le SDS aggiornate sono state consegnate? Descrizione Agenti chimici (Direttiva 1998/24/CE) Agenti cancerogeni, mutageni (Direttiva 2004/37/CE) Rifiuti (Direttive 91/689/CE e 75/442/CEE, Decisione 2000/532/CE) Generatori aerosol (Direttiva 1975/324/CEE) Seveso III (Direttiva 2003/105/CE) Biocidi (Direttiva 98/8/CE) Detergenti (Regolamento n. 648/2004) Pesticidi (Direttiva 91/414/CEE) Cosmetici (Direttiva 1976/768/CEE)PIC (Regolamento n.304/2003) Qualità dell aria ambiente (Direttiva 1996/62/CE) Protezione dei giovani sul lavoro (Direttiva 1994/33/CE) Sicurezza dei giocattoli (Direttiva 1988/378/CEE) Eco labelling (Regolamento n.1980/2000 e succ. mod.) Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (Direttiva 1992/85/CEE) Segnaletica di sicurezza (Direttiva 1992/58/CEE) VOC (Direttive 1999/13/CE e 2004/42/CE)
29 Grazie dell attenzione
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