REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI CASTEL GIORGIO (Provincia di Terni) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/07/2000 Modifiche ed integrazioni: - Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI Art. 1 Competenze 1. Il presente regolamento è compilato in conformità del T.U.L.L.SS e del Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, successivamente denominato anche Regolamento di Polizia Mortuaria 2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita attraverso gli appositi uffici comunali e la USL secondo le rispettive competenze. 3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dei cimiteri. 4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini. 5. L'organo preposto della USL vigila e controlla il funzionamento di tutti i cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Tale forma di vigilanza e di controllo viene esercitata anche su eventuali sepolture private fuori dei cimiteri. Art. 2 Responsabilità 1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale ecc.) Art. 3 Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento 1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotto della cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, al trasporto, all'autorizzazione al seppellimento ed in generale a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. di P.M.

3 CAPO II COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI Art Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune. 2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. Art I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale. 2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. Art La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. 2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonchè impianti tecnici. 3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici. Art. 7

4 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n (v), e successive modificazioni. 2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. 3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri. 4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Art La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. 2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. Art Nell'area di cui all' art 8 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato a: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione. Art Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. 2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a

5 campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Art Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna. Art Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. Art I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. CAPO III CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE Disposizioni generali Art Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i Cimiteri comunali. 2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve eventuali sepolture fuori dai cimiteri a norma del capo XXI del Reg. di P.M. 3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni relative alle salme - è riservata al personale addetto al cimitero o ad eventuali appaltatori, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18 quinquies. E facoltà dell amministrazione, in caso di esternalizzazione del servizio, disporre eventualmente un unico affidamento per tutte le suddette operazioni, ovvero affidarle

6 separatamente le une dalle altre.tali operazioni dovranno risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Poizia Mortuaria. 4. Il custode ha il potere di vigilanza su tali operazioni e ne è il responsabile. Art. 15 Ammissione nel cimitero 1. Nel Cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia. 3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità. Art. 16 Cippo e lapide su fosse del campo comune 1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree a norma degli artt del Reg. di P.M. (D.P.r. 285/90) 2. Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal Comune. 3. A richiesta il privato può collocare lapidi o monumentini fino alle dimensioni massime consentite. 4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo ed essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio. Sul cippo o lapide o monumentino dovrà essere collocato in nome e cognome del defunto nonchè la data di nascita e morte. 5. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme. Art. 17 Camera Mortuaria 1. Il cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, o di salme esumate od estumulate per varie esigenze. La stessa deve corrispondere alle norme di cui agli artt. 64 e 65 del reg. di P.M., mentre all'art. 66 si tratta della sala per autopsie. (D.P.R. 285/90) Art. 18

7 Sepolture private 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni. 4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali. 5. Le sepolture private possono consistere in: a) loculi per tumulazioni singole predisposti dal Comune costruiti sempre a norma del reg. di P.M. /D.P.R. 285/90); - nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. - i loculi possono essere a più piani sovrapposti. - ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro - la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. - le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi / metro quadrato - le pareti dei loculi, sia verticali sia orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà - i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido - la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. - e' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra in cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica - le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. - sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. - il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. b) tombe di famiglia a più posti (sarcofagi, tombe prefabbricate, cappelle gentilizie, edicole funerarie, ecc.); c) cellette-ossario predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri; - i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco

8 - il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnicosanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia - i progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale. - la cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. - le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. - nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. - le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. - il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, slavo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. - ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. d) aree per la inumazione privata; (Reg. P.M. D.P.R. 285/90) 2. Il piano regolatore cimiteriale o i suoi stralci determinano per le sepolture private, l'ubicazione e la tipologia. Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie. CAPO III BIS INUMAZIONI E TUNULAZIONI Art. 18 bis Inumazioni e tumulazioni normativa Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali. Art. 18 ter Sepolture gratuite Le sepolture gratuite, per le quali cioè non è previsto il pagamento di una concessione, sono soltanto le inumazioni nei campi comuni. Art. 18 quater

9 Sepolture a Pagamento Le sepolture a pagamento, per le quali cioè deve essere richiesta apposita concessione, le cui tariffe sono stabilite dal Comune, sono: - loculi per tumulazioni singole (*) - aree per tombe di famiglia a più posti (sarcofagi, tombe prefabbricate, cappelle gentilizie, edicole funerarie ecc) - cellette ossario - aree per inumazione privata. Art. 18 quinquies Inumazioni e tumulazioni Oneri 1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune, che vi provvede,a proprio carico, direttamente o mediante affidamento del servizio a terzi, nel rispetto della normativa vigente. 2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, che vi provvede direttamente o mediante affidamento del servizio a terzi. A tal fine il Comune determina le tariffe, che sono a carico dell interessato. 3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedere direttamente alla tumulazione, nel pieno rispetto delle norme vigenti, e sotto la propria responsabilità. A tale scopo l interessato dichiarerà, dopo il decesso del congiunto, la scelta di avvalersi dell opera del Comune o dell eventuale affidatario del servizio o l eventuale scelta di provvedere direttamente alla tumulazione documentando, in tale ultimo caso, ai sensi di legge, il possesso dei requisiti da parte della ditta prescelta. 4. Qualora l interessato non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente alla tumulazione come previsto dal precedente comma 4, il Comune applicherà le tariffe di tumulazione vigenti al momento della richiesta. 5. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 19 Avviso di scadenza sepolture 1. Il Comune non è tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo di inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.) 2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune è pubblicato, all'ingresso del Cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate. 3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa.

10 4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il Comune disporrà per la raccolta di eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva a norma di legge. Art. 20 Periodicità esumazioni ed estumulazioni 1. Salvo diverse ed eccezionali disposizioni motivate dalla ASL, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per motivi igienico-sanitari, non si effettuano esumazioni ed estumulazioni straordinarie ed ordinarie. In detto periodo le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono effettuate soltanto in caso di improrogabile necessità. Art. 21 Canone per esumazioni e estumulazioni 1. Le esumazioni ed estumulazioni sono sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione. Art. 22 Raccolta ossa e materiali 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M. 2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione dell'autorità Giudiziaria. 3. I familiari possono ritirate oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal Comune dopo che questo li ha opportunamente catalogati e registrati. 4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private, le opere e i materiali che non siano richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune. CAPO V CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI ED OBBLIGHI (Reg. P.M. art ) Art. 23 Modalità concessione loculi

11 1. La sepoltura per singola salma in loculo o colombario può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata. 2. Si può fare la concessione in vita di tale sepoltura, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità dei loculi. In tale caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione. Il periodo di durata decorre sempre dalla data dell'atto di concessione. 3. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi. 4. Nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due congiunti, il Sindaco può concedere, quando nel cimitero ve ne sia la disponibilità e secondo le modalità sopra riportate, due loculi contigui. 5. In nessun altro caso il loculo può essere concesso a privato. 6. Nel caso in cui il loculo si renda libero per traslazione della salma ad altra destinazione, il medesimo viene retrocesso al Comune. Art. 24 Modalità di concessione di area 1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può farsi in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsioni del Piano Cimiteriale, a persona, ente, comunità: può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, se richiesto, la divisione dei posti-loculi. 2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente. 3. La concessione non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. 4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto. 5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti. 6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area. Art. 25 Durata delle concessioni in uso 1. Le concessioni in uso hanno la seguente durata: - 20 anni : aree per inumazione privata - 40 anni: loculi (*) - 99 anni: aree per tombe di famiglia a più posti. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui all art. successivo, i loculi e le aree tornano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario, e le eventuali opere realizzate sono acquisite al patrimonio comunale. Le concessioni oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca, come disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento.

12 2. La concessione di cellette ossario o cinerarie ha durata di anni cinquanta Art. 25 bis Tariffe delle concessioni Le concessioni per le aree sono fatte con l applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Le concessioni per i loculi di nuova costruzione, sono fatte con l applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. I loculi tornati al Comune per scadenza del periodo previsto o per rinuncia, decadenza o revoca, vengono riassegnati in concessione, a richiesta, a nuovi interessati, con l applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune, decurtate del 25 % per tener conto della vetustà del loculo. In caso di rinnovo delle concessioni a favore dei vecchi titolari di concessioni scadute, si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 25 ter per i loculi e 25 quater per le aree. Art. 25 ter Rinnovo delle concessioni di loculi Le concessioni di loculi possono essere rinnovate, alla loro scadenza, da parte degli aventi diritto, ai sensi e nei limiti del presente articolo. Il rinnovo è concesso a discrezione della amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di uso. A tale scopo gli aventi diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, presentano apposita domanda al Comune. L eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all art. 10 bis della Legge 241 /1990 e successive modifiche ed integrazioni, è pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da notificare al richiedente nei termini di legge. Il rinnovo della concessione per loculi: a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta, calcolata in base alle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni ridotta del 50 %, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni. Art. 25 quater Rinnovo delle concessioni per aree per inumazione privata e aree per tombe di famiglia Le concessioni per aree per inumazione privata e aree per tombe di famiglia possono essere rinnovate, alla loro scadenza, da parte degli aventi diritto, ai sensi e nei limiti del presente articolo. Il rinnovo è concesso a discrezione della amministrazione comunale, tenendo conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di uso.. A tale scopo gli aventi diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, presentano apposita domanda al Comune.

13 L eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all art. 10 bis della Legge 241 /1990 e successive modifiche ed integrazioni, è pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da notificare al richiedente nei termini di legge. Il rinnovo della concessione per aree: a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; b) è perfezionato entro il termine di sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta è quella risultante in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni Art. 26 Tumulazione provvisoria 1. Il Sindaco in base alla disponibilità del cimitero, potrà consentire tumulazioni provvisorie la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un canone semestrale. 2. La tumulazione provvisoria è consentita solo nel caso che il richiedente abbia in corso la pratica per una sepoltura definitiva. 3. Le tariffe delle tumulazioni provvisorie e i relativi canoni dovuti al Comune, sono determinati con apposita deliberazione. Art. 27 Costruzione e manutenzione della sepoltura 1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano i concessionari a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro un anno dalla data delle concessione, pena la decadenza. 2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato di sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi ecc. 3. In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonchè la decadenza della concessione di cui all'art. 28. Art. 28 Decadenza- Revoca-Estinzione 1. La concessione in uso decade anche prima della scadenza quando: 1) Non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito al precedente art. 27 2) La sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo; 3) La sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del cimitero; 2. La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal reg. di P.M. e dal successivo art. 40

14 3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del cimitero fatto salvo quanto disposto dal reg. di P.M. 4. I predetti provvedimenti sono adottati con provvedimento sindacale previo avviso agli interessati, se reperibili. 5. La decadenza nel caso di cui ai nn. 1) e 3) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 30. Nel caso di cui al n. 2) non dà luogo ad alcun rimborso. Art. 29 Sistemazione delle salme in seguito a decadenza 1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. 2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in apposito ossario; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, dopo di che i resti depositati in apposito ossario. Art. 30 Rinuncia alle concessioni I concessionari possono, in qualunque momento, rinunciare alla concessione, slavo assenso da parte della Giunta Comunale, che decide con apposita deliberazione. La rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio, dopo aver accertato che il loculo o l area oggetto della rinuncia si trova in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo articolo. I loculi e le aree retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del Comune sono riassegnati in concessione. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o l area rientrati nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi o aree Art. 30 bis Riuncia alle concessioni. Rimborso parziale del canone Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall applicazione della seguente formula matematica: S = A - A x T N Dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T= numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione N= durata in anni della concessione.

15 Nel caso di rinuncia entro i primi 5 anni, si applica la seguente formula: S = A x 0,95 - A x T N Nel caso di rinuncia alla concessione per aree, qualora nell area siano state realizzate delle opere,il loro valore, stimato dall Ufficio Tecnico Comunale, viene accollato al nuovo concessionario. Art. 31 Aventi diritto 1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "Iure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario. 2. A tali effetti, fanno parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta. 3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine. 4. Nella concessione a collettività il diritto è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. 5. Il concessionario di origine può stabilire nell'atto di concessione in uso particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura Art. 32 Determinazione di salme 1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti e/o eredi in caso di suo decesso, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità. 2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco. Art. 33 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività 1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia, comunque in maniera conforme all'art comma del reg. di P.M. (D.P.R. 285/90), sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già sepolte altrove, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

16 2. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità devono presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione allegata alla richiesta di seppellimento. 3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. 4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine della premorienza. 5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi utilizzati Art. 34 Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto. 1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione al Comune. Art. 35 Occupazione posti loculi-sepoltura-cassettine resti, ceneri, ecc. 1. Nei posti loculi non sono ammesse sepolture congiunte di feretri grandi e di cassettine di resti o ceneri o prodotti abortivi secondo il disposto della Circ. 24/6/93 n. 24 del Ministero della sanità art Art. 36 Divieto di cessione dei diritti d'uso 1. In conformità a quanto disposto dal reg. di P.M. il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. 2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella disponibilità del Comune. Art. 37 Estinzione dei membri della famiglia 1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessata l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione salvo quanto disposto dal successivo

17 art. 40 per le concessioni superiori a 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del reg. di P.M. Art. 38 Divisione e subentri Più concessionari possono, se d accordo, procedere alla divisione dei posti o l individuazione di separate quote della concessione stessa. Ove ciò non risulti dall atto di concessione, gli interessati possono concordemente presentare al Comune apposita richiesta. La richiesta deve essere redatta sotto forma di istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli uffici competenti. La divisione, l individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizi del diritto di uso. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di sessi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune. Trascorsi tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza. Art. 38 bis Divieto di cessione dei diritti di uso E vietata la cessione del proprio diritto d uso nei confronti di altri privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi causa torna nella piena disponibilità del Comune Art. 39 Schedario per le sepolture di famiglia 1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito schedario tenuto dal Comune, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente. Art. 40 Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M.

18 1. Le concessioni per aree e loculi rilasciate precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento hanno la durata di cui al precedente art Le concessioni eccedenti i 99 anni e non in uso da 20 anni si intendono revocate a meno di formale richiesta degli aventi diritto. Art. 41 Trasformazione della concessione da perpetua a novantanovennale 1. Qualora sulle sepolture in concessione superiore ai 99 anni vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti loculi iniziali, la concessione si trasforma in novantanovennale a partire dalla data dell'avvenuta trasformazione. 2. Affinché la durata delle concessioni sopra dette divenga novantanovennale, è condizione necessaria che all'aumento dei posti-loculo coincida una nuova concessione di area cimiteriale rispetto a quella originaria. Art. 41 bis Disposizioni transitorie in materia di concessioni pregresse Le concessioni assegnate prima della modifica del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell atto di concessione stesso. CAPO VI POLIZIA INTERNA AL CIMITERO COSTRUZIONI Art. 42 Orari 1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso del Cimitero. Art. 43 Divieto di ingresso 1. E' vietato l'ingresso: a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;

19 b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni di contrasto, comunque con il carattere del Cimitero; c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art. 44 Riti religiosi 1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. 2. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente Art. 45 Circolazione veicoli 1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dalla ASL. 2. Il Sindaco può autorizzare, nei casi eccezionali, l'accesso di mezzi per visite, deposito e prelievo di materiale da parte dei privati fissandone i percorsi, le modalità, gli orari. Art. 46 Divieti speciali 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie: a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti; b) Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti per la sacralità del luogo; c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto; d) Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi ecc. e) Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel Cimitero sempre previa autorizzazione del Comune; f) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, oggetti, volantini; g) Fotografare all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco;

20 h) Eseguire qualsiasi lavoro all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco; i) Assistere alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, salvo i casi espressamente autorizzati dal Sindaco con provvedimento esaurientemente motivato; 2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero. Art. 47 Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego delle aree 1. La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento ecc. impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza dalla concessione, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa. 2. Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco a norma del reg. di P.M. 3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.. Il Sindaco indicherà il numero di loculi realizzabili tenendo presente che l'altezza della costruzione non potrà eccedere i 4 metri e analogamente la profondità non potrà superare i 4 metri. La distanza tra sepolture contigue non potrà essere inferiore a 50 cm. Lo stesso Sindaco impartirà ogni prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del Cimitero. Tutte le realizzazioni dovranno rispettare comunque un piano particolareggiato regolarmente approvato e la relativa normativa. Art. 48 Doveri in ordine alla manutenzione 1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ed eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene o per rimuovere eventuali abusi. 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti. 3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 28 Art. 49 Costruzione sepolture private 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

21 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 4. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo. 5. Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi. Art. 50 Ornamenti ed epigrafi - Manutenzione 1. Sulle sepolture private possono essere poste epigrafi, lapidi, croci ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dal Comune. 2. La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi. 3. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi ecc. avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe e i passaggi attigui. 4. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione. 5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza. 6. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal Sindaco. Art. 51 Imprese di costruzione - Permessi 1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile. 3. Il Comune ha facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero. Art. 52 Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo 1. Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei servizi cimiteriali. 2. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'amministrazione secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa

22 deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere ed i materiali eventualmente danneggiati. Art. 53 Introduzione e deposito di materiali 1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato dall'art. 45. La sosta deve essere contenuta nei limiti di tempo indispensabili. 2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati. 3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del Sindaco. 4. Per esigenze di servizio il Sindaco può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio. 5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc. 6. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. 7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nella giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la Commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc.) fissate dal Sindaco. 8. Il Sindaco riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi in cui per questi sia prevista la sospensione. Art. 54 Commemorazione dei Defunti - Sospensione dei lavori 1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, di anno in anno il Sindaco fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione dei lavori da parte dei privati. 2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal Cimitero; ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa. Art. 55 Vigilanza sulla costruzione delle opere 1. Il sindaco controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che se occorre potranno essere oggetto di provvedimenti sanzionatori. Art. 56 Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private.

23 1. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del Cimitero o di sistemazione di tombe già esistenti, il Sindaco si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle opere di tumulazione o di estumulazione e di manutenzione delle opere. CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE Art. 57 Sanzioni 1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita nel T.U.LL.SS. e successive modificazioni e dal Regolamento di P.M. Art. 58 Abrogazione precedenti disposizioni 1. Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia; pertanto si intende abrogata ogni disposizione con esso contrastante 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel regolamento Comunale di igiene. 3. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti regolamenti di P.M. e regolamenti ed atti comunali. 4. Il presente regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge. Art. 59 Disposizioni da altri Regolamenti e leggi, tariffe 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di igiene, nel Regolamento di P.M. di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n, 1265 e successive modificazioni. 2. E' facoltà dell'amministrazione Comunale revisionare motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa dei servizi e concessioni. Art. 60 Trasporti funebri 1. Il servizio dei trasporti funebri all esterno o all interno del territorio comunale, è svolto con l osservanza delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R , n. 285.

24 2. Il servizio stesso puo essere esercitato da apposite Imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia tempo per tempo. 3. Le imprese funebri operanti nel territorio sono soggette al codice deontologico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 30 Marzo 2005, emanato in ossequio all art. 3 comma 3 della Legge Regionale 12/2004 Art. 60 bis Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall art. 23 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 61 Custode Secondo il Reg. di P.M. tutti i cimiteri, sia comunali, sia consorziali, devono assicurare un servizio di custodia (reg P.M D.P.R. 285/90) 1. Il custode o chi legalmente lo sostituisce prende in consegna le salme in arrivo al Cimitero, 2. Su apposito registro in doppio esemplare nota: a) le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, cittadinanza del sepolto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'ufficio di Stato Civile), l'anno, il giorno, l'ora del seppellimento, il nome del campo, il numero d'ordine di seppellimento. b) Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione precisa del sito della loro deposizione. c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, traslazione cadaveri ecc. 3. Un esemplare dei registri suddetti dovrà essere da lui consegnato ogni trimestre al Comune tenendo l'altro presso il Cimitero per essere esibito ad ogni richiesta degli Uffici Municipali. 4. Il custode redige processo scritto in doppia copia delle operazioni di esumazione facendo firmare da due testimoni. Una delle due copie la rimette all'archivio comunale. 5. Il custode è responsabile della perfetta tenuta dei registri suddetti e delle annotazioni in essi fatte. 6. Il custode non fa eseguire i seppellimenti se non ne ha l'ordine dall'ufficiale di Stato Civile. 7. Il custode non lascia porre mano a lavori di sorta per costruzione o riattamento di loculi, tombe, monumenti, ecc. senza il permesso del Sindaco. 8. Vigila perché nei terreni circostanti il Cimitero le coltivazioni vengano eseguite alle prescritte distanze. 9. Non deve prendere in consegna dai privati alcuna cosa che riguardi il Cimitero (chiavi di tombe, vasi, cippi, ecc.) 10. Esegue tutto quello che gli viene ordinato dal Comune. 11. Il custode ha le attribuzioni a lui deferite dal regolamento di P.M. ed ha diretta responsabilità dell'osservanza di tale Regolamento nonchè del presente Regolamento

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