C O M U N E D I R E N D E (PROVINCIA DI COSENZA) REGOLAMENTO CIMITERIALE

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1 C O M U N E D I R E N D E (PROVINCIA DI COSENZA) REGOLAMENTO CIMITERIALE 1

2 Art. 1- Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di Rende ed il servizio cimiteriale comunale, ad integrazione delle norme di cui: al T.U. delle Leggi sanitarie approvate con R.D. n del 27 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni; al R.D. N del 9 luglio 1939 e successive modificazioni ed integrazioni; al D.P.R. N. 396 del 3 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; al D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990 relativo alla Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 2 Funzioni Il servizio necroscopico, di polizia mortuaria e cimiteriale, comprende tutte le funzioni di competenza comunale riguardanti le morti delle persone e la gestione del cimitero comunale. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria a livello locale e sono esercitate tramite gli Uffici preposti. Art. 3 Competenze Le competenze degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali sono così stabilite: - I Servizi Lavori pubblici, Manutenzione ed Urbanistica curano ogni incombenza di natura tecnica in conformità al capo X del D.P.R. N. 285/90; - L Ufficio Stato Civile ed Anagrafe cura gli adempimenti amministrativi finalizzati alla sepoltura delle salme, in conformità alla normativa di cui all art L Ufficio di Ragioneria cura ogni aspetto contabile correlato alle concessioni cimiteriali. - L Ufficio di Segreteria generale cura gli adempimenti amministrativi per la concessione delle sepolture. - L Ufficio Cimiteriale cura i servizi all interno del cimitero ed attende alla custodia, alla pulizia e ad ogni incombenza per le sepolture, in conformità alla normativa del presente Regolamento. La Giunta comunale, su proposta del dirigente della Segreteria generale, stabilisce le tariffe relative ai servizi cimiteriali a pagamento di cui al presente regolamento ed il loro aggiornamento, nonché le eventuali agevolazioni ed esenzioni. 2

3 Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento I servizi gratuiti riguardano: - l inumazione in campo comune; - la deposizione delle ossa in ossario comune; - il feretro per le salme di persone i cui familiari comprovano di non essere in grado di sostenere la spesa. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe. Art. 5 Diritto di sepoltura A norma dell art.50 del D.P.R. 285/90, nel Cimitero Comunale hanno diritto di sepoltura: - le salme per decessi avvenuti nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza del defunto; - le salme per decessi avvenuti fuori dal territorio comunale di persone che, precedentemente residenti a Rende, abbiano da ultimo dovuto trasferire la propria residenza presso strutture sanitarie di lunga degenza o case di riposo; - le salme per decessi avvenuti al di fuori del territorio comunale, per le quali sia riscontrabile la residenza in Rende del defunto; - le salme degli aventi diritto alla tumulazione in una sepoltura privata del cimitero comunale; - i nati morti ed i prodotti del concepimento; - i resti mortali delle persone sopra elencate. In casi eccezionali e congruamente motivati, il Sindaco, con proprio decreto, può autorizzare la sepoltura di salme di persone che, fuori dai casi precedenti, abbiano avuto in vita particolari meriti. Può essere richiesta la sepoltura di persone non residenti e non decedute nel Comune di Rende, ai fini del ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli. Per tali sepolture sono riservate annualmente n. 5 concessioni, da assegnare secondo l ordine cronologico di acquisizione delle richieste al protocollo informatico del Comune a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica. Art. 6 - Ricevimento dei feretri Ogni feretro avente diritto di sepoltura deve essere ricevuto nella camera mortuaria per la sosta e l osservazione prima del seppellimento. Art. 7 Inumazione L inumazione avviene con il seppellimento di ogni feretro in una fossa di terreno in apposito campo o in luoghi a tal uopo destinati. 3

4 L individuazione di ogni sepoltura avviene mediante apposito cippo numerato sul quale va apposta fotografia del defunto ed iscrizione di epigrafe. Art. 8 Tumulazione La tumulazione avviene con la chiusura del feretro in apposito loculo concesso dal Comune o in loculo di sepoltura privata. Ogni tumulo deve essere sigillato con mattoni pieni successivamente intonacati. Inoltre, all interno del loculo dovrà essere cosparso uno strato di calce in polvere. La chiusura definitiva di ogni tumulo avviene con l apposizione di apposita lastra di marmo numerata dal Comune nella concessione in uso di ogni loculo. Al fine di dare uniformità alla individuazione di tutti i defunti, sulla lastra di marmo numerata vanno apposti foto del defunto in apposita cornice dello stesso tipo, portafiori dello stesso tipo e va scritta epigrafe con la sola indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto [senza iscrizioni ulteriori abrogato], del tipo romanico già largamente in uso nel Cimitero Comunale di Rende. Art. 9 Concessione in uso dei loculi di proprietà Comunale La concessione in uso dei loculi cimiteriali di proprietà del Comune viene effettuata, nell ordine, in favore dei seguenti soggetti richiedenti, purché maggiorenni: a) del coniuge del defunto da tumulare, b) dei suoi parenti, seguendo i gradi previsti dal codice civile e, a parità di grado di parentela, dando precedenza alla linea retta rispetto alla linea collaterale; c) di altre persone legate da un vincolo affettivo con il defunto. Il diritto d uso consiste nella concessione amministrativa su un bene di proprietà comunale. La concessione viene formalizzata con contratto a tempo determinato per scrittura privata tra il richiedente di cui al primo comma ed il dirigente di Segreteria generale, di durata non superiore a trentacinque anni, salva la possibilità di richiedere il rinnovo della concessione medesima. La richiesta di rinnovo può essere formulata, nell ordine, dall intestatario della concessione originaria, da un suo erede, da un altro congiunto del defunto tumulato nel loculo secondo l ordine di cui al primo comma del presente articolo. La stipulazione della concessione-contratto deve essere preceduta dal versamento a favore del Comune del corrispettivo dovuto in base alle tariffe fissate dalla Giunta comunale, su proposta del dirigente tecnico dei servizi cimiteriali, previa acquisizione dei documenti che individuano l avente diritto di sepoltura ed il richiedente. La delega a richiedere la concessione da parte dell avente diritto di cui al primo comma ad un altro soggetto potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione da parte del primo dell apposito modello di cui in allegato A al presente regolamento. 4

5 Su ogni edificio funerario del cimitero comunale l individuazione dello specifico loculo da concedere in uso ai sensi del presente articolo avviene in ordine di arrivo della salma all obitorio del cimitero e, in caso di arrivi concomitanti, in ordine di decesso, assegnando ogni fila di loculi partendo da quella posta più a sinistra e giungendo da ultimo a quella più a destra. Nell ambito di ciascuna fila, si procede ad assegnare dapprima il loculo posto più in basso e si assegna da ultimo quello posto più in alto. L ordine di assegnazione dei loculi di cui al presente comma non ammette soluzione di continuità e non può essere derogato. In caso di esumazione della salma fino ad un anno prima della scadenza del termine previsto nella concessione-contratto, il concessionario avrà diritto all inumazione di un altro congiunto defunto nel medesimo loculo, previa stipula di un nuovo contratto di concessione di durata ordinaria e pagamento del relativo corrispettivo. E vietata la traslazione della salma dal loculo originariamente assegnato in concessione ad un altro loculo del cimitero comunale. Art.10 Ossari Gli ossari sono destinati alla conservazione dei resti mortali dei defunti derivanti da esumazione o estumulazione, raccolti in apposite cassette. Ogni ossario deve essere sigillato con mattoni pieni ed intonacati. La chiusura definitiva di ogni ossario avviene con l apposizione di apposito marmo numerato, fornito dal Comune nella concessione in uso. Le concessioni in uso degli ossari ed il rinnovo delle stesse avvengono secondo le stesse modalità di cui all art. 9 del presente regolamento. Art.10 bis - Conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, avvenuta in crematori nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, possono essere conservate in apposta urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e sigillata, recante all esterno il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, che può essere: a) tumulata in apposito loculo concesso dal Comune o in loculo di sepoltura privata. A richiesta del familiare avente diritto del defunto, l urna può essere tumulata in ossario familiare; b) ancorata a lapide copri loculo o copri tomba, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura. Art. 11 Esumazione Le esumazioni ordinarie non possono essere eseguite prima di un decennio dall inumazione e nei mesi che vanno da maggio a settembre. 5

6 Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo di inumazione va prolungato. Le fosse liberate dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni. Le ossa delle salme esumate devono essere raccolte e depositate nell ossario comune, a meno che coloro che via abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in apposite cassettine per deporle nelle cellette realizzate dal Comune, che verranno concesse in uso ai sensi del precedente art. 10. La conservazione dei resti mortali di ogni defunto in cellette concesse in uso a richiesta, è soggetta al pagamento della tariffa. Per la particolare disciplina delle esumazioni si fa rinvio alla normativa di cui al capo 17, art. 82 e segg., del Regolamento di Polizia Mortuaria di cu al D.P.R. 285/90. Art. 12 Estumulazione Le estumulazioni dai loculi di proprietà comunale concessi in uso, si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Qualora si accerti che al momento della estumulazione le salme non sono completamente mineralizzate, i feretri estumulati devono essere inumati per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all immediata raccolta dei resti mortali in cassette per essere trasferiti nell ossario comune o in appositi ossari costruiti dal Comune e concessi in uso ai parenti richiedenti. La conservazione dei resti mortali di ogni defunto in cellette concesse in uso a richiesta, è soggetta al pagamento della tariffa. Nel caso in cui viene richiesta la estumulazione di una salma da un loculo comunale in uso, per traslare la stessa prima dello scadere dei termini previsti, si decade dalla concessione, senza diritto ad alcun rimborso da parte del Comune. Per la particolare disciplina delle estumulazioni si fa rinvio alla normativa di cui al capo 17, art. 82 e segg., del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90. Art. 13 Concessione in uso di aree cimiteriali Il Comune può concedere a privati l uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie, alle quali si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le tumulazioni che per le estumulazioni. Le concessioni di aree sono a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni eventualmente rinnovabili e a titolo oneroso. La concessione in uso delle aree cimiteriali è disposta dal dirigente comunale competente, su istanza di parte, a seguito di emanazione di bando pubblico. 6

7 Essa è preventivamente deliberata con atto della Giunta Comunale in conformità al piano cimiteriale redatto secondo le disposizioni di cui al capo 10, art.54 e segg., del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R.285/90, previa determinazione dei criteri di assegnazione e dei prezzi di concessione e deve essere formalizzata mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale. La stipula dell atto pubblico deve essere preceduta dal versamento in favore del Comune della tariffa di concessione fissata con apposito atto deliberativo di Giunta comunale, su proposta del dirigente tecnico dei servizi cimiteriali, e di tutte le spese, tasse e diritti conseguenti, che sono a totale carico del concessionario. Art. 14 Diritto d uso L utilizzo delle sepolture private realizzate su aree cimiteriale in regime di concessione è limitato al titolare della concessione, ai familiari ed ai parenti in linea retta. Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario e/o i suoi familiari, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. E vietato, in ogni caso, ogni forma di lucro e/o di speculazione nell utilizzo dei loculi privati. La tumulazione e la estumulazione di salme in cappelle private, sotto il profilo sanitario è disciplinata dal D.P.R. 285/90. Art. 15 Obblighi del concessionario La realizzazione di cappelle gentilizie è subordinata all approvazione del progetto da parte del Servizio Urbanistica comunale, il quale valuta, in particolare, la qualità architettonica dell edificio funerario da realizzare, anche in relazione ai tratti salienti del contesto preesistente. Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre l esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile per motivi di decoro, sicurezza e igiene. L esecuzione di lavori di qualsiasi natura da parte di ditte o imprese per conto di concessionari di aree cimiteriali relativamente alle sepolture private, è subordinata all autorizzazione dell Ufficio tecnico Comunale. Art. 16 Voltura della concessione In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all ufficio di Segreteria generale del Comune entro sei mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la 7

8 variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L Amministrazione comunale, entro il termine di trenta giorni, può dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. Art. 17 Decadenza e revoca della concessione La decadenza dalla concessione cimiteriale, senza restituzione alcuna delle somme versate, può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto; c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro a carico del concessionario; d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore; e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell intestazione della concessione nei tempi e nei modi di cui all art. 16 del presente regolamento, previa diffida ad adempiere; f) quando, in violazione di quanto disposto dall art. 15 del presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto entro ventiquattro mesi dalla data di stipulazione della concessione-contratto dell area cimiteriale ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti nel relativo permesso a costruire; g) quando, nei casi di cui all art. 20 del presente regolamento, non si sia provveduto al versamento del conguaglio ed alla sottoscrizione della concessione-contratto, previa diffida ad adempiere; h) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione. Salvo quanto previsto dall art. 92, comma secondo, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Il Comune, in caso di necessità pubblica determinata da una grave situazione di insufficienza di loculi nel cimitero rispetto al fabbisogno cui non sia possibile provvedere tempestivamente in modo diverso ovvero per necessità di ampliamento, integrazione, modificazione topografica del cimitero o per ragioni di sicurezza, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di loculi dati in concessione. In presenza di tale situazione la concessione potrà essere revocata e verrà concesso ai titolari analogo diritto concessorio nell ambito dei costruendi loculi, senza alcun onere per il concessionario, per il periodo residuo spettante secondo l originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di concessione perpetua, fatta salva diversa pattuizione. 8

9 Dell avvio del procedimento e del provvedimento di revoca l Amministrazione Comunale dovrà darne tempestiva comunicazione al concessionario o agli eredi legittimi. Nel caso in cui la comunicazione dell avvio del procedimento e del provvedimento di revoca risulta particolarmente gravosa, stante l oggettiva difficoltà per la reperibilità del concessionario o degli eredi legittimi si procede mediante pubblicazione all albo pretorio e all ingresso del cimitero comunale per la durata di trenta giorni, indicando per i loculi occupati da sepolture il periodo fissato per le operazioni di estumulazione. In caso di urgenza, ove si debba far fronte ad impellenti necessità determinate da una grave situazione di insufficienza di loculi nel cimitero si procederà, ai sensi dell art. 21 bis della Legge n. 241/1990, all immediata e contestuale emissione, notifica, pubblicazione ed esecuzione del provvedimento di revoca. In ogni caso, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui ai commi precedenti, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza. L Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione. Sulle sepolture private abbandonate per incuria, il Comune può avviare il procedimento amministrativo, previa diffida agli eventuali componenti familiari del concessionario ove fossero rintracciabili, per l esecuzione dei lavori ritenuti necessari. Nel caso di inadempienza il Comune può provvedere anche alla rimozione dei manufatti pericolanti con contestuale dichiarazione della decadenza di ogni diritto di terzi. Art. 17-bis Estinzione della concessione cimiteriale Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in tal caso, quanto previsto dall art. 98 del D.P.R , n Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l Amministrazione comunale collocando i medesimi nel campo comune, nell ossario comune o nel cinerario comune. L Amministrazione, con congruo preavviso, comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all Albo pretorio ed all Albo cimiteriale. Art.18 Servizi cimiteriali a pagamento Il Comune provvede ai servizi cimiteriali e al servizio della illuminazione votiva direttamente o mediante affidamento in gestione nel rispetto della normativa 9

10 per l individuazione di idoneo soggetto, sulla base di atto amministrativo che fisserà le norme di esercizio e le relative tariffe. I servizi a pagamento sono articolati nel seguente modo: - Inumazione - Apposizione di cippo per inumazione, porta-foto, epigrafe - Esumazione e traslazione dei resti mortali in ossario - Esumazione e traslazione dei resti mortali in ossario di cappella privata - Esumazione per traslazione dei resti mortali in altro cimitero - Esumazione e tumulazione in cappella privata - Tumulazione - Loculo - [Epigrafe, porta-foto e portafiori per loculo soppresso] - Estumulazione e traslazione dei resti mortali in ossario - Estumulazione e traslazione dei resti mortali in ossario di cappella privata - Estumulazione per traslazione dei resti mortali in altro cimitero - Estumulazione e tumulazione in cappella privata - Ossario - [Porta foto ed epigrafe per ossario soppresso] - Tumulazione di feretro in tomba privata - Allaccio illuminazione votiva - Canone annuo illuminazione votiva Art. 18-bis Trasporti funebri I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con deliberazione di Giunta comunale, su proposta del dirigente della Polizia municipale. Art. 19 Applicabilità Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi eventuali diritti precostruiti. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto in materia dalla legislazione nazionale e regionale. Art. 19-bis Disposizioni transitorie Le modifiche al presente regolamento di cui alla deliberazione consiliare n.13 del si applicano anche alle concessioni cimiteriali autorizzate a far data dal 10 marzo 2010, per le quali l Amministrazione comunale si è riservata di stipulare successivamente il relativo contratto. La Giunta comunale, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo, fissa le nuove tariffe per le concessioni cimiteriali di cui al presente regolamento, da applicare anche alle concessioni di cui al primo comma del presente 10

11 articolo, salva la facoltà di stabilire per esse ultime delle specifiche agevolazioni. Entro i trenta giorni successivi i richiedenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono convocati dal Servizio di Segreteria generale per la stipulazione delle relative concessioni-contratto, previo versamento del relativo conguaglio a favore dell Ente. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta comunale approva i criteri generali inerenti i trasporti funebri, di cui all art. 18-bis del presente regolamento. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventerà esecutiva la relativa delibera di approvazione. 11

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