DETRAZIONE 65%: REQUISITI SOGGETTIVI E ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

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1 DETRAZIONE 65%: REQUISITI SOGGETTIVI E ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

2 IL MECCANISMO DELL AGEVOLAZIONE DETRAZIONE D IMPOSTA IRPEF IRES Nella misura del 65% (50% dal 2015) delle spese sostenute Intervento Detrazione Max Detrazione Min Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) fino al 05/06/ dal 06/06/2013 al 31/12/ dal 01/01/2015 al 31/12/ % di ,18 65% di ,15 50% di ,00 fino al 05/06/ % di ,90 dal 06/06/2013 al 31/12/ % di ,69 dal 01/01/2015 al 31/12/ % di ,00 Installazione di pannelli solari fino al 05/06/ dal 06/06/2013 al 31/12/ dal 01/01/2015 al 31/12/ Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale fino al 05/06/ dal 06/06/2013 al 31/12/ dal 01/01/2015 al 31/12/ % di ,90 65% di ,69 50% di ,00 55% di ,45 65% di ,84 50% di ,00 Studio e pianificazione dell operazione: - Presupposti oggettivi - Presupposti soggettivi - Il meccanismo dell agevolazione - Gli adempimenti Natura dell intervento Soggetti legittimati La detrazione

3 DETRAZIONE 65% REQUISITI SOGGETTIVI

4 SOGGETTI DESTINATARI 1. Persone fisiche 2. Società di persone 3. Società di capitali Proprietari - usufruttuari - comodatari - conduttori

5 PERSONE FISICHE: - Proprietari o nudi proprietari - Titolari di un diritto reale (usufrutto, abitazione) - Condomini per gli interventi sulle parti comuni - Inquilini e comodatari Familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore. ( Circ. N. 34/E del 04/04/2008)

6 REQUISITO DELLA CONVIVENZA Con Circolare 4 aprile 2008, n. 34, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del 65% a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Per usufruire del beneficio è richiesto che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori. Familiari conviventi Detrazione 65% Requisito convivenza con carattere stabilità Sussistenza dal momento in cui iniziano i lavori

7 LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA FRA PIU SOGGETTI Effetti pratici su: - Il documento di spesa; - Il bonifico di pagamento; - I documenti da inviare all ENEA. (Vedi Circ. 15/E del 20/04/2005) NB: La detrazione 65% compete al soggetto che sostiene le spese

8 REQUISITO FONDAMENTALE: PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, prevede che per beneficiare dell agevolazione, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente negli ambienti interessati dagli interventi di risparmio energetico. Non risulta possibile richiedere l agevolazione per lavori eseguiti in ambienti privi di riscaldamento. ATTENZIONE: L istallazione dei pannelli solari (comma 346, Finanziaria 2007) non è soggetta alla condizione di cui sopra, non essendo vincolata alla dimostrazione dell ottenimento di un risparmio energetico.

9 IL 65% E L IMPRESA - L agevolazione è possibile anche per l impresa (individuale, società) o l ente commerciale; - La detrazione d imposta è IRES o IRPEF; - La destinazione dell immobile non è vincolante; - Per l impresa non vi è obbligo di pagamento con bonifico; - Il criterio di detrazione è quello di competenza e non di cassa; - La procedura di ammortamento del bene è sull ammontare lordo della spesa sostenuta; NO beni merce - Le limitazioni da parte dell Agenzia delle Entrate per beni patrimonio NO le imprese Ris. 340/E 2008 beni strumentali destinati all esercizio dell attività SI

10 DETRAZIONE 65% GLI IMMOBILI INTERESSATI

11 REQUISITI OGGETTIVI DEGLI EDIFICI -Qualsiasi categoria Catastale Iscritti in Catasto -Esistenti Richiesta di accatastamento Pagamento dell Imu se dovuta Già dotati di impianto di riscaldamento Nel caso di ristrutturazione fedele ricostruzione Nel caso di frazionamento ed ampliamento del numero di unità no riscaldamento autonomo Circolare n.36 del 31 maggio 2007: Tranne per istallazione pannelli solari

12 IMPIANTO TERMICO (POTENZA AL FOCOLARE ALMENO DI 15 KW) La condizione di presenza dell'impianto di riscaldamento è rispettata anche se nell'immobile oggetto degli interventi sono presenti: - stufe; - caminetti; - apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; a condizione che siano "fissi" e che la somma delle potenze nominali al focolare, con riferimento alla singola unità immobiliare, sia almeno pari a 15 kw.

13 Intervento di risparmio energetico EDIFICI OGGETTO DI AMPLIAMENTO Su immobile in costruzione Demolizione e ricostruzione dell edificio Ampliamento dell edificio originario Detrazione 65% NON ammessa Detrazione 65% ammessa Detrazione 65% NON ammessa se ammessa se Demolizione e ricostruzione con ampliamento Ristrutturazione con ampliamento ma senza demolizione vi è assimilazione alla nuova costituzione sulle spese riferite all esistente

14 IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, al punto 2, ribadisce come rimangano esclusi dalle agevolazioni fiscali gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. DEMOLIZIONE E "FEDELE RICOSTRUZIONE" DELL'EDIFICIO La Circolare n. 36/2007, dispone che, se viene posta in essere una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'incentivo fiscale solo nell'ipotesi in cui l'edificio sia fedelmente ricostruito: in assenza di tale condizione, secondo la Circolare, si può ravvisare infatti una "nuova costruzione", intervento non agevolabile. In data 21 marzo 2014, l'enea ha pubblicato sul proprio sito la risposta alla FAQ n. 68 bis riguardante la possibilità di usufruire della detrazione del 65% per la demolizione e ricostruzione edilizia anche senza rispettare la sagoma dell'immobile demolito. In particolare, è stato chiarito che, ai sensi della Legge n. 98/2013 (con cui è stato convertito il D.L. n. 69/2013), eliminato nella nozione di "ristrutturazione edilizia" il riferimento al rispetto della sagoma, a decorrere dal 21 agosto 2013, è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame anche in riferimento ad un intervento edilizio che consiste nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente ma con diversa sagoma. ATTENZIONE: Sono esclusi dall'agevolazione anche gli interventi cui consegue un ampliamento dell'edificio originario.

15 DETRAZIONE 65% GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

16 FINANZIARIA 2011: CONFERMATI GLI INTERVENTI AGEVOLABILI ART. 1, FINANZIARIA 2007 L. 296/2006 COMMA 344 COMMA 345 COMMA 346 COMMA 347 INTERVENTI AGEVOLABILI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento e, dal 2008, al Decreto Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Si rammenta che in tali interventi non è compresa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, nel rispetto dai valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle. DETRAZION E MASSIMA

17 DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Comma 344)

18 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Comma 344 Finanziaria 2007 Detrazione 65% Interventi riqualificazione energetica interi edifici La Circolare n. 36/2007 ha confermato che per tale tipologia di intervento non è richiesta l'effettuazione di opere particolari o l'installazione di dispositivi precisi: l'importante è che, mediante i lavori effettuati, il contribuente ottenga la prestazione energetica disposta dalla norma (riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale).

19 EDIFICI INTERESSATI L'agevolazione in esame spetta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici "esistenti". In merito a tale definizione, di interesse sono i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 36/2007 che evidenzia come, la Legge finanziaria 2007, relativamente a tale tipo di intervento, sia menzionata solo la possibilità di porlo in esse su "edifici" e non su "parti di edifici". ATTENZIONE: Ne consegue che i valori di prestazione energetica che è necessario raggiungere per beneficiare della detrazione del 65%, devono essere considerati con riferimento al fabbisogno dell'intero edificio, non delle singole unità immobiliari comprese nello stesso. Riqualificazione energetica Ammessa detrazione 65% Se i lavori sono eseguiti su interi edifici Finanziaria 2007 comma 344

20 DETRAZIONE 65% INTERVENTI SULL INVOLUCRO DEGLI EDIFICI (Comma 345)

21 INTERVENTI SULL INVOLUCRO DEGLI EDIFICI E possibile beneficiare della detrazione del 65% per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a: - strutture opache verticali (pareti); - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); - finestre comprensive di infissi; che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di minor calore disperso: è necessario che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica. Possono, ad esempio, rientrare nell'agevolazione in esame pareti esterne e finestre costruite con materiali e sistemi tali da permettere di ridurre la trasmittanza termica, ovvero il calore che si disperde per la differenza di temperatura tra l'ambiente interno e l'esterno.

22 SOSTITUZIONE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI La Circolare n. 36/2007, in merito all'agevolazione riferita alle finestre afferma che gli infissi devono essere considerati comprensivi delle strutture accessorie che: - hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane; - risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. L'intervento di sostituzione di infissi o di rifacimento di pareti già conformi ai requisiti di trasmittanza termica previsti dalla norma, non risulta agevolabile: è necessario che, mediante le lavorazioni si raggiunga un ulteriore risparmio. Nell'asseverazione il tecnico abilitato è tenuto ad indicare, oltre ai valori raggiunti con i nuovi interventi, anche i valori della trasmittanza originaria; in questo modo viene, in sostanza, evidenziato il risparmio energetico ottenuto tramite l'intervento.

23 SOSTITUZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO Con Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione del portoncino di ingresso può beneficiare della detrazione del 65% a condizione che detto intervento: - consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per le gli interventi su strutture opache o - presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra.

24 DETRAZIONE 65% PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (comma 346)

25 PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA La detraibilità del 65% delle spese sostenute per l'installazione di pannelli solari per: - produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali; - copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. ATTENZIONE: l'agevolazione in esame si rivolge all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e non all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per i quali sono previste altre agevolazioni NO PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO N.B. L'installazione dei pannelli solari non è soggetta alla condizione di esistenza di un impianto di riscaldamento negli edifici oggetto dell intervento. Pertanto, è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'installazione dei pannelli eseguita su edifici privi di riscaldamento (ad esempio, installazione sul tetto di un rifugio in montagna).

26 PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA Istallazione pannelli solari per produzione acqua calda Comma 346, art. 1 Finanziaria 2007 Solo su edifici esistenti Non richiesta la presenza di impianto di riscaldamento FINALITÀ DELL'UTILIZZO DEI PANNELLI SOLARI Secondo la formulazione della norma e del relativo Decreto attuativo, i pannelli solari possono essere installati al fine di ottenere acqua calda: 1) per usi domestici (unità immobiliari a destinazione abitativa) ovvero 2) industriali (pertanto, edifici a destinazione produttivo-commerciale).

27 I REQUISITI RICHIESTI I requisiti richiesti affinché l'intervento di installazione dei pannelli solari possa beneficiare della detrazione, sono definiti dall'articolo 8, comma 1, D.I. 19 febbraio 2007 e precisamente è disposto che: - i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni; - gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni; - i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN o UNI EN rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN e UNI EN le norme EN e EN recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'unione europea o della Svizzera. - l'installazione dell'impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

28 DETRAZIONE 65% IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)

29 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE La detrazione del 65% agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - dal 2008, anche impianti di climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione e precisamente impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia. L'agevolazione di cui al comma 347 mira all'eliminazione delle tradizionali caldaie, che disperdono nell'ambiente, attraverso il camino, una percentuale del calore prodotto. INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI L'inquadramento degli interventi che possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 347 è definito dall'articolo 1, comma 5, D.I. 19 febbraio 2007, come modificato dal Decreto 7 aprile L'agevolazione in esame risulta quindi applicabile alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti: - dotati di caldaie a condensazione; - dotati di pompe di calore ad alta efficienza (dal 2008); - geotermici a bassa entalpia (dal 2008); con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. ATTENZIONE: Per fruire della detrazione di cui al comma 347 è necessario che i fabbricati interessati siano provvisti di impianto di riscaldamento: la Circolare n. 36/2007 afferma che non è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

30 PASSAGGIO DA IMPIANTI INDIVIDUALI AUTONOMI A SISTEMA CENTRALIZZATO L'articolo 9, comma 3, D.I. 19 febbraio 2007, prevede che sono agevolabili, a titolo di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" anche le seguenti tipologie di interventi: - trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e - trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Diversamente, è escluso dall'agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

31 DETRAZIONE 65% L ITER DA SEGUIRE

32 Adempimenti detrazione del 65% Studio Rielli e Lang L ITER DA SEGUIRE Acquisizione documentazione di autorizzazione edilizia Acquisizione (se necessari) Invio all Agenzia delle Entrate (eventuale) Invio all Agenzia delle Entrate (eventuale) Asseverazione intervento Certificazione/qualificazione energetica edificio Comunicazione lavori che proseguono oltre il periodo d imposta Per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto ad essere in possesso: -della documentazione attestante la tipologia di intervento effettuato; -ricevuta dell'invio della documentazione all'enea; -delle fatture, ricevute fiscali o altri documenti attestanti le spese sostenute; -copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori.

33 DOCUMENTAZIONE EDILIZIA Nel caso in cui l'intervento per cui si intende richiedere la detrazione del 65% presupponga l'effettuazione di lavori di carattere edilizio, si rende necessario verificare presso il Comune competente la necessità di produrre la necessaria documentazione. ATTENZIONE: In considerazione delle novità recentemente intervenute e del fatto che la documentazione nonché l'inquadramento degli interventi stessi può variare in base alla normativa locale, è necessario che il soggetto interessato si informi presso il Comune competente.

34 Tipo intervento Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Riferimento normativo (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 380/01) lettera a) lettera b) lettera c) lettera d) Studio Rielli e Lang TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI Documentazione necessaria ai fini edilizi Non è necessario alcun titolo abilitativo o comunicazione all'amministrazione comunale Se effettuata su immobili: - non vincolati, è necessaria la denuncia di inizio attività; - soggetti a tutela, è necessaria l'istanza di autorizzazione edilizia, il cui rilascio deve avvenire in forma esplicita. Per eseguire tali interventi su immobili: - non vincolati, è necessaria la denuncia di inizio attività; - soggetti a tutela, è necessaria l'istanza di autorizzazione edilizia, il cui rilascio deve avvenire in forma esplicita. È necessaria la concessione edilizia, il cui rilascio deve avvenire in forma esplicita.

35 ASSEVERAZIONE DELL'INTERVENTO E CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA Il contribuente è tenuto a procurarsi due documenti tecnici, redatti da un tecnico abilitato: 1) l'asseverazione dell'intervento con tale documento, viene certificato che l'intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008; 2) l'attestato di "certificazione energetica" o di "qualificazione energetica" con tale documentazione, il tecnico attesta i fabbisogni di energia primaria di calcolo dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico

36 INVIO DOCUMENTAZIONE ALL ENEA Per beneficiare della detrazione, il soggetto interessato, entro i 90 giorni seguenti alla fine dei lavori, è tenuto ad inviare all'enea (Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) un'apposita documentazione, contenente i dati relativi all'intervento effettuato. Sono previste due procedure differenziata a seconda del tipo di intervento posto in essere: - procedura PRQ (pratica riqualificazione energetica) per la generalità degli interventi - procedura PRS (pratica riqualificazione energetica semplificata) per gli interventi di entità minore (ad esempio, sostituzione infissi in singole unità immobiliari). L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato un' di conferma: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

37 DETRAZIONE 65% ASSEVERAZIONE DELL INTERVENTO E QUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

38 ASSEVERAZIONE DELL INTERVENTO E QUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO La detrazione del 65% è, come regola generale, subordinata all'acquisizione, da parte del contribuente, della seguente documentazione: - asseverazione che l'intervento eseguito rispetta i requisiti richiesti dalla normativa; - attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio nel quale sono effettuati i lavori. Tuttavia, per gli interventi di minore entità (sostituzione finestre in singole unità immobiliari, installazione di pannelli solari, etc.) sono state previste importanti semplificazioni relativamente alla documentazione tecnica da conservare. Acquisizione documenti Asseverazione Certificazione/Qualificazione Intervento Edificio

39 DETRAZIONE 65% INVIO DOCUMENTAZIONE ALL ENEA

40 TERMINI DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE Il termine ultimo per inviare la documentazione richiesta all'enea è stabilito nei novanta giorni seguenti la fine degli interventi. Invio documentazione all Enea Entro 90 giorni dalla fine dei lavori

41 INVIO DOCUMENTAZIONE ALL ENEA Dati attestato Certificazione/ Qualificazione energetica Allegato A D.I. 19/02/2007 Documentazione da inviare all ENEA Scheda informativa interventi realizzati Allegato E D.I. 19/02/2007 Scheda informativa semplificata Allegato F D.I. 07/04/2008 Sostituzione finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari Istallazione pannelli solari per produzione acqua calda

42 DETRAZIONE 65% SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO

43 Interventi Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi Studio Rielli e Lang Spese ammesse alla detrazione - Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; -Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo. - Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Interventi impiantistici - Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, concernenti la climatizzazione elettriche invernale e/o la produzione di ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la acqua calda realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; - Smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti di climatizzazione invernale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

44 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica. Trattasi dei corrispettivi erogati alle figure che si occupano di verificare che l'intervento eseguito rispetti i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare della detrazione del 65%.

45 PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE Possono beneficiare della detrazione, nel rispetto delle condizioni richieste, le spese per interventi di risparmio energetico sostenute negli anni dal 2007 al Tuttavia, per definire il periodo di sostenimento (e detraibilità) della spesa è necessario differenziare a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di reddito di impresa. a) SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA Per i soggetti non titolari di reddito di impresa, ovvero - persone fisiche "private" (non titolari di partita IVA); - esercenti arti e professioni; - enti non commerciali; sono agevolabili le spese effettivamente pagate nell'anno di riferimento, in applicazione del "principio di cassa". Va quindi considerata la data del bonifico bancario attestante il pagamento delle spese. segue

46 b) SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA Se i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali) hanno sostenuto spese per interventi di risparmio energetico inerenti all'esercizio dell'attività vanno considerate le spese riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo il principio di competenza. Così disponeva, in sede di prima applicazione dell'agevolazione (relativamente all'anno 2007) la Circolare n. 36/2007: "...per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale (art. 2, comma 1, lett. b), sono detraibili le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". COSA SI INTENDE PER COMPETENZA? La citata Circolare n. 36/2007, ricordando che nella determinazione del reddito di impresa non rileva il momento del pagamento, precisa inoltre che per l'imputazione dei costi è necessario considerare: a) per i servizi, la data in cui risultano ultimate le prestazioni; b) per i beni mobili, la data di consegna o della spedizione.

47 MODALITA DI PAGAMENTO DELLE SPESE Pagamento Spese detraibili 65% Soggetti non imprenditori Pagamento mediante bonifico dal quale risultino Causale versamento Codice fiscale beneficiario detrazione Privati Enti non commerciali Società semplici e associazioni tra professionisti Codice fiscale o partita IVA percipiente

48 RIQUALIFICAZION E ENERGETICA (COMMA 344) STRUTTURE OPACHE E INFISSI (COMMA 345) PANNELLI SOLARI (COMMA 346) IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347) Studio Rielli e Lang DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Asseverazione Certificazione energetica Scheda informativa Asseverazione Certificazione energetica Sì Sì (sostituibile con la certificazione del produttore per la sostituzione di finestre comprensive di infissi) Sì (dal 2008, No per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi) Scheda informativa Sì Asseverazione Sì (regole particolari per i pannelli in autocostruzione) Certificazione energetica No, dal 2008 Scheda informativa Sì Sì Asseverazione (sostituibile con la certificazione del produttore per gli impianti con potenza inferiore a 100 kw) Certificazione energetica Scheda informativa Sì per i lavori ultimati fino al No per i lavori ultimati dal Sì

49 50% E 65% ASPETTI COMUNI E NON 50% 65% Comunicazione preventiva Centro servizi e Asl SI NO Pagamento mediante bonifici * SI SI Obbligo di distinta annotazione della mano d opera NO NO Obbligo conservazione fatture/ricevute fiscali e ricevute bonifici Invio documentazione ENEA a ultimazione lavori NO SI Soggetti imprese NO SI Trasferibilità delle agevolazioni SI SI Attestazione da parte del tecnico per lavori superiori a ,69 Rateazione del beneficio Diversa durata per età del beneficiario NO NO SI SI SI NO

50 31 MARZO 2014: MODELLO IRE PER I LAVORI A CAVALLO LAVORI INIZIATI NEL 2013 CHE PROSEGUONO NEL 2014 ENTRO IL INVIO MOD. IRE2010 PER SPESE SOSTENUTE NEL 2013 Ai soli interventi i cui LAVORI PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D IMPOSTA, ossia soltanto nei casi in cui i lavori iniziano in un periodo d imposta e proseguono in quello successivo; La comunicazione non va presentata se: I soggetti che non inviato la comunicazione in esame all Agenzia delle Entrate, non sono esclusi dalla possibilità di beneficiare della detrazione del 65% ma saranno sanzionati con la sanzione da 258 a *** In presenza di più proprietari/detentori dell immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

51 RITENUTA 10% SUI PAGAMENTI SOGGETTO CHE EFFETTUA IL BONIFICO A BANCA / POSTA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CHE BENEFICIANO DEL 50% - 65% BANCA / POSTA OPERA LA RITENUTA D ACCONTO DEL 4% SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA L Agenzia delle Entrate: ACCREDITA AL BENEFICIARIO DEL BONIFICO L IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA Al fine di evitare l applicazione di una doppia ritenuta d acconto, va operata la sola ritenuta del 4% di cui al nuovo art. 25, DL n. 78/2010. in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 4% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del I sostituti d imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

52 SPESE SOSTENUTE DA PIU SOGGETTI Spese sostenute da più soggetti Limite massimo complessivo detrazione del 65% con riferimento ad unità immobiliare divisa in base alla percentuale di partecipazione

53 LEGGE FINANZIARIA 2008 LEGGE FINANZIARIA 2008 Obbligo indicazione manodopera in fattura Confermato Eliminato Per beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute dal 2008 Per richiedere applicazione IVA agevolata 10% INDICAZIONI IN FATTURA Per la separata indicazione del costo della manodopera, nella fattura comprovante le spese sostenute, può essere utilizzata una dicitura del tipo: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il costo della manodopera utilizzata ammonta ad...".

54 65%: GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI Comunicazione preventiva Pagamento con bonifico bancario (se soggetti privati) Annotazione sul documento fattura dell ammontare della mano d opera (Circ. 16/02/2007 n.11 p.3.2) NON NECESSARIA (VERIFICA PRESSO COMUNE DI UBICAZIONE DELL IMMOBILE) OBBLIGATORIO anche postale o on-line NON PIU OBBLIGATORIA Pratiche a conclusione lavori Asseverazione Attestato di certificazione energetica Scheda informativa degli interventi OBBLIGATORIE (salvo casi particolari)

55 DECADENZA DELL AGEVOLAZIONE - Difformità nelle modalità di pagamento; - Mancato invio all ENEA dei documenti richiesti entro il termine previsto; - Mancata esibizione titolo di disponibilità dell immobile se di proprietà di terzi; - Mancata esibizione dell assemblea condominiale con tabella riparto.

56 Soggetto beneficiario non proprietario (inquilino, comodatario) Studio Rielli e Lang IL TRASFERIMENTO DELL AGEVOLAZIONE NELL IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELL IMMOBILE Cessa detenzione Soggetto beneficiario dell agevolazione proprietario L agevolazione permane al soggetto che ha sostenuto le spese Cessione dell immobile agevolato Morte del soggetto Trasferimento agevolato all acquirente dell immobile salvo diversa pattuizione nel rogito notarile Soggetto beneficiario impresa Trasferimento dell agevolazione a erede utilizzatore L agevolazione non si trasferisce all acquirente?

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