Torino Martedì, 9 novembre 2010 a cura di Stefano Garelli

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1 NUOVA NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASPETTI CRITICI Torino Martedì, 9 novembre 2010 a cura di Stefano Garelli 1

2 TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI ITER LOGICO In relazione alle singole operazioni poste in essere in veste di fornitore o di acquirente occorre rispondere alle seguenf domande: E una cessione di beni o una prestazione di servizi? Se si traka di una prestazione di servizi: è una prestazione che rientra nelle DEROGHE? Se la risposta è SI: applicare la deroga; Se la risposta è NO: applicare la regola generale (Paese del commikente) L esame dell operazione deve essere compiuto in base al CONTRATTO (anche nella forma di ordine e conferma d ordine), il quale esprime la VOLONTA DELLE PARTI, tenendo presente la sostanza dell operazione posta in essere. 2

3 SITUAZIONI OPERATIVE COMPLESSE Prestazione accessoria ad altra operazione Prestazioni di lavorazione con aggiunta di materiali da parte dell esecutore della lavorazione Cessione più conto lavorazione Prestazioni di riparazione / manutenzione con aggiunta di materiali da parte del prestatore Fornitura di beni con installazione /montaggio Realizzazione di beni in base a contrako d appalto con loro invio all estero ContribuF in conto stampi Servizi relafvi a stand fierisfci Risarcimento danni, penalità contrakuali e corrispe[vo di prestazione di servizi 3

4 PRESTAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA OPERAZIONE CONCETTO Ar?colo 12 del Dpr n. 633/1972 ( cessioni e prestazioni accessorie ): Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienf o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effehua? direhamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono sogge[ autonomamente all'imposta nei rapporf fra le parf dell'operazione principale.. Risoluzione n. 222/E del 3 giugno 2008: Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tuke le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obie[vo,. E altresì necessario,, un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispeko alla prestazione principale. Occorre in parfcolare che le prestazioni accessorie siano effekuate proprio per il fako che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. Conclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggeho in necessaria connessione con l operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la deha prestazione o cessione principale. 4

5 PRESTAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA OPERAZIONE Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 febbraio Card Protec?on Plan Ltd (CPP) contro Commissioners of Customs & Excise. Causa C 349/96 2 Per decidere, ai fini dell'iva, se una prestazione di servizi che è composta da più elemen= debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall'art. 2, n. 1, della sesta direava 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro, la prestazione cos=tuita da un unico servizio sogo il profilo economico non dev'essere ar=ficialmente divisa in più par= per non alterare la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. ( ) Una prestazione dev'essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non cos=tuisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fago che un prezzo unico sia fagurato non riveste un'importanza decisiva. In base all analisi dell operazione condoka con i criteri sopra illustraf, è possibile addivenire alla conclusione: O che si traka di PIU PRESTAZIONI AUTONOME, tuke dotate di pari dignità: occorre applicare le regole previste per le singole prestazioni; O che si traka, in sostanza, di un UNICA PRESTAZIONE (composta da una prestazione prevalente e da una o più prestazioni accessorie le quali seguono la sorte della prestazione prevalente): occorre applicare la regola della prestazione prevalente. 5

6 PRESTAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA OPERAZIONE ESEMPI Impresa italiana vende merce con la condizione di resa franco des?no ad un impresa francese con invio della merce in Francia: il trasporto addebitato nella stessa fakura di vendita della merce o mediante fakura successiva è una prestazione accessoria alla vendita e ne segue le sorf (arfcolo 41/1/a); la prestazione del trasportatore è una prestazione autonoma; se si traka di trasportatore italiano emeke fakura con Iva; Impresa italiana vende merce con al condizione di resa franco partenza ; il cliente estero, successivamente (con accordo separato che non modifica la condizione di resa) incarica l impresa italiana di organizzare il trasporto; pareri discordi; secondo alcuni la prestazione di trasporto è autonoma, secondo altri la prestazione di trasporto è accessoria; 6

7 PRESTAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA OPERAZIONE ESEMPI Impresa italiana acquista merce da impresa tedesca, con la condizione di resa franco partenza ; il trasporto viene eseguito da vekore italiano: l impresa italiana numera e integra con Iva la fakura del fornitore tedesco; il trasporto è una prestazione autonoma; il vekore italiano emeke fakura con Iva; Impresa italiana, in base a contraho, fornisce un macchinario con installazione e montaggio a sue spese; la prestazione di installazione e montaggio è accessoria all operazione principale (sia che venga addebitata nella stessa fakura del macchinario che con fakura successiva). 7

8 PRESTAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA OPERAZIONE Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 Nella risposta che segue l Agenzia delle Entrate ha negato l accessorietà delle spese di trasporto rispeho alla cessione gratuita di beni. Era opinione prevalente che in tale evenienza l operazione diventasse (nel suo complesso) una operazione onerosa. 2. Nel caso di fahure emesse per documentare l invio di campioni gratui? di merce a clien? stabili? in altri Sta? membri, ai quali vengono addebitate le sole spese di trasporto, quali sono gli adempimen? ai fini degli elenchi Intrastat? Le cessioni di campioni gratuif non cosftuiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell onerosità, cui fa espresso riferimento l art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat (cfr. circ. n. 13 del par. B.15.1.a). TuKavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuif, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispe[vo della prestazione di trasporto. Quest ulfma prestazione, resa nei confronf di un commikente soggeko passivo d imposta stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, disciplinate dall art. 7 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi riepilogafvi relafvi ai servizi resi. 8

9 PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE CON AGGIUNTA DI MATERIALI DA PARTE DELL ESECUTORE DELLA LAVORAZIONE Risoluzione n. 272/E del 28/9/2007 Impresa italiana riceve in conto lavoro da società tedesca materiali per il valore di 25 (che restano di proprietà della società tedesca). L impresa italiana, nel corso del processo produ[vo, aggiunge 30 di materiali di sua proprietà e aggiunge 45 di lavoro. Al termine l impresa italiana fakura alla società tedesca 75. Nella Risoluzione citata, premesso che secondo la società istante le par? hanno considerato principale ed essenziale l'aavità di lavorazione, viene affermato che:. il valore dei beni, anche nella considerazione della citata Circolare n. 145, non e' irrilevante nella qualificazione dell'operazione. Piu' precisamente, al fine di disfnguere in concreto se una determinata operazione rientri nel conceko di cessione ovvero di prestazione occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume parfcolare rilevanza la volontà delle par?. Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento alla fa[specie oggeko dell'interpello, occorre rilevare che: secondo i canoni ermeneufci di interpretazione dei contra[ di cui agli arfcoli 1362, 1363 e 1366 del Codice Civile richiamaf dalla Corte di Cassazione nella sentenza n del 15 giugno 1999, emerge l'intenzione dei contraenf di dar vita ad un contrako d'opera e, quindi, ad una prestazione di servizi; la lavorazione posta in essere dal soggeko nazionale, pur con l'aggiunta di elemenf senza i quali il bene finito sarebbe del tuko inidoneo all'uso, e' comunque direka a trasformare il bene, anche per la parte fornita dal commikente, in corrispondenza con le aspekafve e con gli interessi contrakuali di quest'ulfmo.. 9

10 PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE CON AGGIUNTA DI MATERIALI DA PARTE DELL ESECUTORE DELLA LAVORAZIONE FRANCIA OPÉRATIONS À FAÇON (D.Adm. 3A.1151 del 20 okobre 1999) Pour qu'existe un véritable marché de façon, quatre condifons doivent être respectées : 171. Le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ouvrage (son client) ; 182. Il n'est pas nécessaire que toutes les ma?ères premières u?lisées soient apportées par le donneur d'ouvrage ; le façonnier peut fournir une certaine quanfté de mafère complémentaire. PraFquement il est admis qu'il y a «marché de façon» chaque fois que la valeur des ma?ères apportées par le donneur d'ouvrage, augmentée des frais de façon, excède la valeur des produits fournis par le façonnier. Quand ceke condifon n'est pas safsfaite, l'opérafon s'analyse en un marché de fournitures Les matériaux apportés par le client doivent être res?tués à l'iden?que ou, sous certaines condi?ons, à l'équivalent Les opéra?ons de façon doivent conduire à la réalisa?on d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage. 10

11 PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE CON AGGIUNTA DI MATERIALI DA PARTE DELL ESECUTORE DELLA LAVORAZIONE Sentenza Corte GiusFzia Ue causa C 88 /09 dell'11 febbraio 2010 ArFcolo 7 della proposta di rifusione Regolamento n. 1777/2005 Sentenza Corte Gius?zia Ue:.l aavità di reprografia risponde alle caraheris?che di una cessione di beni laddove si limi? ad una semplice operazione di riproduzione di documen? su suppor?, mentre il potere di disporre di ques? ul?mi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell originale. SiffaHa aavità deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell art. 6, n. 1, della sesta direava 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell importanza che rivestono per il des?natario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trahamento di cui i documen? originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rives?re carahere predominante rispeho all operazione di cessione dei beni, in modo tale da cos?tuire un fine a sé stante per il loro des?natario.. Ar?colo 7 della proposta di rifusione del Regolamento 1777/2005: 1. Le operazioni seguenf sono considerate cessione di beni ai sensi dell arfcolo 14 della dire[va 2006/112/CE: a) il trakamento di fotografie digitali, qualora le fotografie stampate siano fornite all acquirente; b) la stampa di pubblicazioni su carta qualora il fornitore fornisca all acquirente anche i materiali. 11

12 CESSIONE E CONTO LAVORAZIONE Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, risposta n Un azienda produhrice di sedie riceve dai propri clien? comunitari il tessuto per il rives?mento delle stesse. Successivamente vende il prodoho finito ai medesimi clien?. Si chiede se sia correho considerare la vendita della sedia come cessione anche se il tessuto è in conto lavoro. Inoltre, tenuto conto che sulla fahura normalmente viene addebitato il costo del trasporto, si chiede se, ai fini della compilazione degli elenchi riepiloga?vi delle operazioni intracomunitarie, sia obbligatorio indicarlo separatamente come prestazione di servizio. L azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relafvo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario. Ulterioriori adempimen?: annotazione della tessuto ricevuto sull apposito registro di carico / scarico di cui all ar?colo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; presentazione Intra sta?s?co (se contribuente mensile ai fini Intra) per segnalare l arrivo e la spedizione dei beni. 12

13 RIPARAZIONE CON AGGIUNTA MATERIALI DA PARTE DEL PRESTATORE Circ. n. 36/E risposta n Si chiede un chiarimento in merito alla compilazione dei nuovi elenchi Intrastat per quanto riguarda le fahure rela?ve alle riparazioni di beni mobili. Per alcuni clien? comunitari è necessario ogni tanto eseguire delle riparazioni su macchine che gli stessi ci res?tuiscono danneggiate. Nel caso di riparazioni onerose, nella stessa fahura noi anno?amo dis?ntamente i pezzi di ricambio (che sos?tuiscono quelli difehosi o danneggia?) con i rela?vi valori, e la manodopera, anche questa con il rela?vo valore. Nel caso di riparazioni a Ftolo oneroso richieste a clienf comunitari, posto che si traka di operazioni non rilevanf nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 7 ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il modello Intrastat riepilogafvo dei servizi resi per la parte relafva all effekuazione della prestazione di riparazione, con l indicazione del corrispe[vo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sosftuito. Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l Intrastat relafvo ai beni. Ulteriori adempimen?: annotazione dei beni ricevu? in riparazione sull apposito registro di carico / scarico di cui all ar?colo 50, comma 5, del Dl n. 331/

14 RIPARAZIONE CON AGGIUNTA MATERIALI DA PARTE DEL PRESTATORE DOTTRINA E HMRC REGNO UNITO In relazione a tale operazione, è stato affermato (Ine Lejeune, Silvia Kotanidis, Sofie Van Doninck (PWC) The New EU Place of Supply Rules from a Business PerspecFve, op. cit. p. 101) che: "On the basis of the judgment of the European CouK of JusFce (Card ProtecFon Plan, , case C 349/96) it can be argued that the supply of spare parts is ancillary to the repair service because the supply of spare parts does not consftute for the customer an "aim in itself" but a means of beker enjoying the principal (repair) service". Nel documento No?ce 741/A, January 2010, punto 8.6.3, viene affermato che: How do I treat goods supplied with my services? Any goods used in conjuncfon with the work performed, such as spare parts, paint, and so on, should be treated as part of the supply of services. OCCORRE ANALIZZARE LA SITUAZIONE CONCRETA. UN AIUTO ALL ANALISI E COSTITUITO DAL CONFRONTO TRA IL VALORE DEL DARE E IL VALORE DEL FARE (ivi compresi i rimborsi spese di viko, viaggio e alloggio dei tecnici che hanno eseguito l intervento) 14

15 RIPARAZIONE DI VEICOLI CON AGGIUNTA DI MATERIALI DA PARTE DEL PRESTATORE FRANCIA Décision de rescrit du 15 septembre 2009 n 2009/49 En présence d'une opéra?on cons?tuée par un faisceau d'éléments et d'actes, la Cour de jusfce des Communautés européennes considère qu'il convient de prendre en considérafon toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opérafon en quesfon, aux fins de déterminer, d'une part, si l'on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestafons disfnctes ou d'une prestafon unique et, d'autre part, si dans ce dernier cas, ceke prestafon unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestafon de services A Ftre de règle pra?que, si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût de l'opérafon, l'opérateur peut être considéré comme rendant une prestafon de services, dans le cas contraire il est réputé rendre une livraison de biens accompagnée d'un montage. NB: La regola sopra prevista è stata pronunciata con riferimento alle riparazioni di veicoli. Negli altri casi si applicano le considerazioni delineate dalla Sentenza Corte di GiusFzia 29 marzo 2007, causa C 115/05 per la fornitura con posa in opera. 15

16 FORNITURA DI UN BENE CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO Sentenza Corte GiusFzia 29 marzo 2007, causa C 115/05 Un operazione che riguarda la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre oache che collega due Sta? membri ed è collocato in parte fuori dal territorio della Comunità deve essere considerata come una cessione di beni ai sensi dell art. 5, n. 1, della sesta direava 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Sta? membri rela?ve alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direava del Consiglio 2002/93, quando risulta che, in seguito ai collaudi esegui? dal fornitore, il cavo sarà trasferito al cliente, che potrà disporne come proprietario, che il prezzo del cavo vero e proprio rappresenta una parte chiaramente preponderante del costo totale della deha operazione e che i servizi del fornitore si limitano alla posa in opera del cavo, senza alterarne la natura e senza adaharlo alle esigenze specifiche del cliente. 16

17 FORNITURA DI UN BENE CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO BELGIO Décision n E.T dd Devant les difficultés qui sont parfois rencontrées pour qualifier en livraisons de biens ou en prestafons de services certaines opérafons comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installa?on ou son montage sur un bien meuble, l'administrafon a été amenée à réexaminer l'ensemble de la problémafque et il a été décidé d'adopter les règles suivantes: lorsque la valeur des biens fournis et placés à l'occasion de l'opérafon est inférieure à 50 p.c. du prix total dû par l'acheteur ou le preneur, l'opérafon doit être considérée pour le tout comme une prestafon de services, dont la localisafon est réglée par l'arfcle 21, 3, 2 du Code de la TVA; dans les autres cas, l'opérafon s'analyse pour le tout comme une livraison de biens, localisée conformément à l'arfcle 15, 2, alinéa 2, 1 ou 2, du même Code

18 REALIZZAZIONE DI BENI IN BASE A CONTRATTO D APPALTO CON LORO INVIO ALL ESTERO L arfcolo 3 del Dpr n. 633/1972 afferma che: CosFtuiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispe[vo dipendenf da contra[ d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permekere quale ne sia la fonte.. Circolare del 03/08/1979 n. 26 Min. Finanze Tasse e Imposte IndireHe sugli Affari I.v.a. RapporF di scambio con l'estero ed operazioni assimilate ESPORTAZIONI La nuova formulazione dell'art. 8 prevede che cosftuiscono cessioni all'esportazione: a) le cessioni che hanno per oggeko beni inviaf all'estero o comunque fuori del territorio doganale a cura o a nome del cedente, considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contraa di appalto, limitatamente al corrispeavo dei beni esporta?. 18

19 CONTRIBUTI IN CONTO STAMPI Circolare n. 43/E del 6 agosto Una società italiana produce calzature. Tale società addebita al proprio cliente inglese i cos? di sviluppo dei nuovi stampi occorren? per il campionario che viene commissionato dal predeho soggeho non residente. Si chiede quali siano gli adempimen? ai fini Intrastat. La costruzione di stampi per conto di un commikente comunitario è stata già esaminata nella circolare n. 13 del 1994, nel paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione (costruzione direga o acquisto da terzi secondo la norma=va interna) per conto di un commigente comunitario di stampi da u=lizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora: tra il commigente e l operatore nazionale venga s=pulato un unico contra3o di appalto avente ad oggego sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono; lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contraguali, sia distrugo o sia divenuto ormai inservibile; (..) L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dege condizioni, è legiamato ad emegere fagura non imponibile ai sensi dell art. 41, comma 1, legera a). Qualora ricorrano le predeke condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddeka prestazione non assume un autonoma configurazione giuridica né ai fini della fakurazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat. Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi per la fabbricazione di calzature richiesto dal cliente inglese configura l esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepiloga?vi come servizio reso. 19

20 CONTRIBUTI IN CONTO STAMPI Esperienza italiana ITALIA: Risoluzione del 17/08/1996 n. 186 Min. Finanze Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII IVA. CosF di lavorazione per la stampa di films addebitaf al cliente separatamente dal prezzo del prodoko finito. Sintesi: Una societa' produkrice di films plasfci sfpula con societa' residenf in altri paesi dell'u.e. contra[ di cessione di de[ beni. Per la stampa di de[ films uflizza, oltre ad un nucleo ferroso, una soprapellicola in metallo che viene distruka automafcamente al termine di ogni commessa ed il cui costo viene addebitato al cliente separatamente dal prezzo dei films prodo[ quale "contributo incisioni cilindri". DeKo contributo in base agli ark. 12 e 13 del DPR 26/10/72 n. 633, rientra nella base imponibile del films ceduto che comprende oltre al prezzo dei beni prodo[ anche gli oneri e spese concernenf l'esecuzione. Ai sensi dell'art. 41 della L. 427/93 le predeke cessioni sono non imponibili... NB: alcuni operatori considerano il contributo in conto stampi come un compenso per il diriko di uflizzare in via esclusiva lo stampo di proprietà del fornitore. In base a tale ulfma impostazione, si traka di una prestazione di servizi generica (obbligo di fare): Sino al 31 dicembre 2009: da assoggekare a Iva; A parfre dal 1 gennaio 2010: applicazione del meccanismo del reverse charge 20

21 CONTRIBUTI IN CONTO STAMPI Esperienza di altri Paesi Ue 21

22 SERVIZI RELATIVI A STAND FIERISTICI FIERE ALL ESTERO TraHamento Iva sino al 31 dicembre 2009 Sulla base della prassi italiana, sino al 31 dicembre 2009, era possibile disfnguere tra 3 Fpologie di operazioni: 1) Locazione / noleggio di strukure mobili a commikenf espositori o a sogge[ organizzatori: locazione / noleggio di beni mobili materiali (arfcolo 7, 4 comma, lekera d); 2) Semplice realizzazione di stand con materiali leggeri portaf in loco e successivamente smalff: servizi relafvi a beni mobili materiali (arfcolo 7, 4 comma, lekera b); 3) Realizzazione di strukure incorporate nel suolo: servizi relafvi a beni immobili (arfcolo 7, 4 comma, lekera a). NB: non mancavano comunque Risoluzioni con tesi avverse. 22

23 SERVIZI RELATIVI A STAND FIERISTICI FIERE ALL ESTERO TraHamento Iva anno 2010 A seguito innovazioni Iva 2010, notevoli dubbi interpretafvi: Franco Ricca, Noleggio di stand con Iva in loco, Italia Oggi, 6 febbraio 2010, in base a sentenza Corte GiusFzia Ue del 26 sekembre 1996, causa C 327/94, propendeva per la disfnzione tra: Prestazioni eseguite nei confronf degli organizzatori della manifestazione: servizi fierisfci, arfcolo 7 quinquies; Prestazioni eseguite nei confronf delle imprese espositrici: servizi generici, arfcolo 7 ter Direzione Regionale del Veneto, Renato Portale e GP Tosoni, Le fiere restano fuori dal Modello Intrastat: le prestazioni eseguite, indipendentemente dalla natura del commihente, sono qualificabili come prestazioni fierisfche, arfcolo 7 quinquies; obbligo di idenfficazione Iva nel Paese della manifestazione (se il commikente non è stabilito in tale Paese). Comportamento pra?co delle imprese italiane.. 23

24 SERVIZI RELATIVI A STAND FIERISTICI FIERE ALL ESTERO TraHamento Iva anno 2010 Il trakamento Iva delle prestazioni in parola presenta diversità interpretafve a seconda dei singoli Paesi Ue: Francia:Lorsque dans le cadre d'une foire commerciale ou manifestafon similaire, un assujea fournit un ensemble complexe de services à un exposant pour un prix global, cet ensemble de services doit être considéré comme un service unique qui, comprenant diverses composantes qui ne peuvent être scindées, se rahache à la catégorie des presta?ons visées à l'ar?cle 259 A 5 a33. Ces disposi?ons sont également applicables aux presta?ons fournies par les sous traitants au?tulaire du marché.. Regno Unito: considera le prestazioni di allesfmento stand come prestazioni di carakere fierisfco: Services relafng to a specific exhibifon. This includes carpenters and electricians erecfng and fi[ng out stands at exhibifon venues. Germania: in base ad una Circolare del 4 sekembre 2009, viene operata la disfnzione tra: Servizi prestaf nei confronf del soggeko organizzatore: servizi fierisfci (nostro arfcolo 7 quinquies); Servizi resi nei confronf delle imprese espositrici: servizi relafvi a beni immobili (nostro arfcolo 7 quater, lekera a); Austria: come Germania 24

25 SERVIZI RELATIVI A STAND FIERISTICI FIERE ALL ESTERO TraHamento Iva a par?re dal 1 gennaio 2011 A par?re dal 1 gennaio 2011: occorre disfnguere tra 2 situazioni: 1) Prestazioni eseguite nei confron? di operatori economici (B2B): servizio generico, arfcolo 7 ter; Paese del commikente; 2) Prestazioni eseguite nei confron? di consumatori finali (B2C) (ad esempio, enf non commerciali puri, privi di numero idenfficafvo Iva): servizio fieris?co, arfcolo 7 quinquies; presumibilmente in alcuni Paesi Ue confnuerà a valere la disfnzione tra commikenf organizzatori e commikenf espositori. NB: Nel caso di realizzazione di strukure incorporate nel suolo, confnuano a tornare applicabili le disposizioni in tema di servizi relafvi a beni immobili (arfcolo 7 quater, lekera a). 25

26 CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE Risposta a Interpello CEIP (2008) PRESTAZIONI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (sino al 31 dicembre 2009: tra servizi dida[ci arfcolo 7, 4 comma, lek. b) e consulenze tecniche, arfcolo 7, 4 comma, lek. d) Riguardo alla disfnzione tra le due norme, nella risposta del 28 gennaio 2008, all interpello formulato dal CEIP Centro Estero per l Internazionalizzazione del Piemonte, l Agenzia delle Entrate ha affermato che:... l organizzazione di seminari e corsi di formazione a favore delle imprese piemontesi rientra nell ambito delle prestazioni di servizi dida[ci di cui all arfcolo 7, quarto comma, lekera b), del Dpr n. 633/ qualora le prestazioni in quesfone siano rese nel più generale contesto di un a[vità di consulenza e/o assistenza di carakere tecnico (configurando, pertanto, un singolo elemento di quest ulfma) le stesse saranno inquadrate tra le prestazioni di consulenza tecnica e legale.. 26

27 CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE Circ. n. 36/E risposta n Si chiede se sussiste l obbligo di includere negli elenchi Intrastat i corsi di formazione ed addestramento del personale. Le prestazioni relafve a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi sono da considerarsi territorialmente rilevanf in Italia quando ivi è stabilito il commikente soggeko passivo d imposta. Ne consegue che le prestazioni in discorso dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, faka eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell esenzione dall imposta. A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da considerare esenf ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che siano rese da isftuf o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. Si traka di un interpretazione in contrasto con precedenf affermazioni dell Agenzia delle Entrate e con l orientamento di altri Paesi Ue (ad esempio: Francia e Regno Unito). DAL 1 GENNAIO 2011: comunque REGOLA GENERALE ART. 7 ter 27

28 RISARCIMENTO DANNI, PENALITÀ CONTRATTUALI E CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Si traka di situazioni in cui non vi è stato un esako adempimento degli obblighi contrakuali (ad esempio: merce non conforme). Le somme addebitate NON cosftuiscono il corrispe[vo di una prestazione di servizi, ma il risarcimento di un danno ingiustamente subito. Occorre disfnguere tra le seguenf situazioni: Il contraho prevede una penale ( clausola penale ): il soggeko che ha subito il danno addebita la penale; essa può essere qualificata come importo escluso dalla base imponibile dell'iva, ai sensi dell'arfcolo 15, primo comma, numero 1), del Dpr n. 633/1972, nel caso di "di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del commikente" o del secondo comma del medesimo arfcolo nel caso di "somme addebitate al cedente o prestatore a Ftolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contrako ; Il contraho non con?ene una clausola penale : il soggeko che ha subito un danno, addebita una somma a Ftolo risarcitorio; l'operazione è fuori del campo di applicazione dell'iva, ai sensi dell'arfcolo 2, comma 3, lekera a), del Dpr n. 633/1972, mancando l'elemento ogge[vo del presupposto applicafvo. 28

29 RISARCIMENTO DANNI, PENALITÀ CONTRATTUALI E CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Riguardo alla prima Fpologia di somme, è stato affermato (Mario Mandò e Giancarlo Mandò, Manuale dell'imposta sul valore aggiunto, IPSOA, Milano, 1999, p. 279): "Non concorrono a formare la base imponibile, giusta l'art. 15 del Dpr n. 633, alcune somme che pur essendo addebitate alla controparte non hanno natura di vera e propria controprestazione...esse sono:1) le somme dovute a Ftolo di interessi moratori...lo stesso carakere hanno le < penalità > dipendenf da inadempienza o da ritardo di adempimento di obbligazioni (clausola penale: art c.c.): la clausola penale é, infa[, un mezzo di liquidazione, convenzionale e prevenfva, del danno". La Risoluzione n. 64/E del 23 aprile 2004, sull'argomento ha affermato che: "In generale la clausola penale, secondo il predominante orientamento dokrinale, ha la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente, di risarcire il danno subito dalla controparte contrakuale. Sulla stessa linea si pone la Risoluzione n del 6 dicembre

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