Valutazione del Rischio

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1 Valutazione del Rischio

2 Testo unico - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Decreto legislativo in attuazione dell art. 1 della L.123/07 per il Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Pubblicato nel S.O. n. 108-L della G.U n. 101 del 30 aprile 2008) Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici Entrata in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione in G.U. (15 maggio 2008) Entrata in vigore delle disposizioni sulla valutazione del rischio 90 giorni dopo la pubblicazione (29/7/ 2008) (1/1/2009)

3 Testo unico - Abrogazioni DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (con l eccezione art.64 - modalità di ispezione dei IdL) D.Lgs.n. 277/91 D.Lgs.n. 626/94 D.Lgs.n. 493/96 D.Lgs.n. 494/94 D.Lgs.n. 187/05 art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito da L.5/8/06 n artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.

4 Testo unico - Schema TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali Allegati dal I al LI

5 Testo unico - Istituzioni, enti di controllo e consulenza Le istituzioni Comitato di indirizzo e vigilanza (art.5 Min.Salute) Commissione consultiva (art.6, Min.Lavoro, quadripartita) Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome) Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro) Sistema informativo SINP Consulenza ISPESL, INAIL, IPSEMA Incompatibilità con vigilanza (art. 13 comma 5) Non vi è obbligo di denuncia (art. 9 comma 3) Gli enti di controllo ASL VVFF Ispettori del Lavoro Autorità portuali e marittime, Ammin.penitenziaria, ecc.

6 Testo unico - Sospensioni art. 14 Sospensioni sia da Ispettorato che da ASL Motivazioni: - lavoro irregolare (20%) - violazioni orario - per gravi e reiterate violazioni in materia di SSL da individuare con decreto, in attesa del quale si applica l allegato I. Chi ignora il provvedimento di sospensione è punito con l arresto fino a 6 mesi

7 Testo unico - Obblighi del datore di lavoro Non delegabili art 17 Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento Designare RSPP Delegabili art 18 nominare il medico competente designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza richiedere ai lavoratori e al medico competente l osservanza delle norme vigenti di loro competenza aggiornare le misure di prevenzione adottare le misure per il controllo delle emergenza evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l'ambiente fornire i DPI ai lavoratori fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento fornire informazioni al SPP e al medico consultare il RLS e consegnargli copia del DVR comunicare all INAIL e /o all IPSEMA gli infortuni riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l anno; aziende < 15 dip. su variazioni e richiesta) comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei RLS

8 Testo unico - Definizioni Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, (per esempio materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente la potenzialità di causare danni. Rischio Valutazione del Rischio Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, e/o di esposizione, di un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

9 Testo unico - Definizioni Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; (OMS) Danno La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione delle salute Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

10 Analisi degli infortuni - definizioni INCIDENTE Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature. INFORTUNIO Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta NEAR-MISS (infortunio/incidente mancato) Qualsiasi evento che in circostanze avverse potrebbe determinare un incidente e/o un infortunio

11 Analisi degli infortuni - Cause Infortuni dovuti a cause soggettive Sono infortuni in cui il comportamento del singolo è risultato difforme da quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza. Infortuni dovuti a cause oggettive Sono infortuni in cui il comportamento è risultato conforme a quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza.

12 Analisi degli infortuni - Cause determinanti Scarsa padronanza della macchina Assuefazione ai rischi Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo Sottostima dei rischi Diminuzione dell attenzione nel lavoro di sorveglianza Mancato rispetto delle procedure Aumento dello stress Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente Manutenzione poco o male eseguita Dispositivi di protezione inadatti Sistemi di comando e controllo sofisticati Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, ecc) Macchine non adatte allo scopo o all ambiente (allarme sonoro mascherato dal rumore del parco macchine) Circolazione di persone Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine

13 Analisi degli infortuni - Conseguenze Danno più o meno grave all integrità fisica del lavoratore Arresto della produzione della macchina interessata Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione ispettorato del lavoro) Degradazione dell immagine dell azienda

14 Analisi degli infortuni - Registro infortuni La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati vds d.lgs 81/08 art 53 ultimo comma in attesa che venga emanato il Decreto interministeriale di cui all art 8 comma 4. Non è ammesso in alcun caso l esonero dalla tenuta del registro Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12 settembre 1958 Sul registro vanno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell evento. Non vanno registrate le malattie professionali. Il registro infortuni deve essere intestato all azienda e, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla competente ASL. Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto).

15 Testo unico - La Valutazione dei Rischi art 28 N.B.: A questo articolo, corrispondono le sanzioni più gravi (art. 55 commi 1 e 2) Oggetto della VdR tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi rischi particolari, quelli da stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, l età, la provenienza da altri paesi Contenuto del documento previsto dall art 17 comma 1 lettera a: a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa; b) le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati c) il programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure e i ruoli dell organizzazione aziendale che vi devono provvedere e) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, il medico competente che ha partecipato alla VdR f)le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

16 Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29 Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall art. 41) Consultazione del RLS Rielaborazione in occasione di modifiche significative ( di processo produttivo o dell organizzazione del lavoro) o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso l unità produttiva

17 Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29 I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base delle procedure standardizzate (di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo, (autocertificazione) non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). (aziende con rischi elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni e Ospedali con oltre di 50 lavoratori)

18 Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29 I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti, Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni, Ospedali con oltre di 50 lavoratori) b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. (cantieri temporanei e mobili)

19 Modelli di organizzazione e di gestione art. 30 Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di cui al D.Lgs. 231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

20 Modelli di organizzazione e di gestione art. 30 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti

21 Svolgimento diretto del DL dei compiti del SPP art. 34 Salvo che nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,. è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento

22 Informazione lavoratori art. 36 Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

23 Formazione lavoratori e RLS art. 37 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda

24 Valutazione del rischio. Classificazione La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi. Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei punti di vista secondo i quali viene valutato. I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la mansione (potenzialità della fonte di pericolo), la popolazione, la conoscenza del lavoratore e la tollerabilità del rischio. Si può parlare quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo, volontario o involontario e tollerabile o intollerabile. Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico, individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in quel momento tale rischio è valutato. Poiché i rischi presenti nell ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare necessario inserirli in una scala di priorità.

25 Valutazione del rischio. Obiettivi Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.). L obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: La prevenzione La protezione L informazione dei lavoratori La formazione professionale degli stessi L organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari

26 Valutazione del rischio. Obiettivi IDENTIFICARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro VALUTARE I RISCHI in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul luogo di lavoro, nonché dell organizzazione dello stesso. CONTROLLARE se i provvedimenti posti in atto risultano adeguati. DIMOSTRARE che tutti i fattori attinenti l attività lavorativa sono stati presi in esame. GARANTIRE il miglioramento del livello di protezione dei lavoratori rispetto all sicurezza e alla salute.

27 Valutazione del rischio. I soggetti L obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento spetta al datore di lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08 Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico competente nei casi previsti dall art 41. La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle valutazioni degli stessi lavoratori. Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art 23) e gli installatori (art 24)

28 Valutazione del rischio. I soggetti Art Art I I progettisti dei dei luoghi luoghi e e dei dei posti posti di di lavoro lavoro e e degli degli impianti impianti rispettano i i principi principi generali di di prevenzione in in materia materia di di salute salute e e sicurezza sul sul lavoro lavoro al al momento delle delle scelte scelte progettuali e e tecniche tecniche e e scelgono attrezzature, componenti e e dispositivi di di protezione rispondenti alle alle disposizioni legislative e e regolamentari in in materia. Art.23 Art.23 Sono Sono vietati vietati la la fabbricazione, la la vendita, vendita, il il noleggio e e la la concessione in in uso uso di di attrezzature di di lavoro, lavoro, dispositivi di di protezione individuali ed ed impianti non nonrispondenti alle alle disposizioni legislative e e regolamentari vigenti vigenti in in materia materia di di salute salute e e sicurezza sul sul lavoro. lavoro. In In caso caso di di locazione finanziaria di di beni beni assoggettati a procedure di di attestazione alla alla conformità, gli gli stessi stessi debbono essere essere accompagnati, a cura cura del del concedente, dalla dalla relativa relativa documentazione. Art. Art Gli Gli installatori e e montatori di di impianti, attrezzature di di lavoro lavoro o altri altri mezzi mezzi tecnici, tecnici, per per la la parte parte di di loro loro competenza, devono devono attenersi alle alle norme norme di di salute salute e e sicurezza sul sul lavoro, lavoro, nonché nonchéalle alle istruzioni fornite fornite dai dai rispettivi fabbricanti.

29 Valutazione del rischio. Fonti informative Le informazioni possono essere ottenute facendo ricorso a: analisi dell attività di lavoro per prevedere possibili incidenti (in particolare, quando si impiegano sistemi di valutazione quantitativa dei rischi); consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti; dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (per es.: documentazione delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e della sanità); riviste specializzate; orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della sicurezza, della sanità e dell igiene del lavoro;

30 Valutazione del rischio. Fonti informative dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (per es.: sugli incidenti mancati, indagini epidemiologiche); metodi di lavoro, manuali e procedure operative; controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni; pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore; norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali; norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro

31 Valutazione del rischio. Requisiti Indicazioni valide per un corretto processo di valutazione del rischio e della sua eventuale documentazione (Documento della sicurezza) Sinteticità eliminazione di tutte le pagine inutili che copiano quanto già stabilito in leggi, norme ecc. Specificità della Valutazione che tenga conto dell effettiva attività; Chiarezza delle scelte operative tecnicamente possibili e concretamente attuabili; Procedure da adottare nelle fasi di criticità; Fruibilità del Documento di sicurezza.

32 Valutazione del rischio La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di danni sia che: a) risulti possibile eliminare il pericolo, b)oppure definirne le misure protettive del caso, c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela). La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro.

33 Valutazione del rischio. Criteri Uno dei criteri si può realizzare secondo le seguenti fasi logiche: Identificazione dei pericoli Valutazione dei rischi Determinazione misure di prevenzione e/o protezione fonti potenziali di pericolo soggetti esposti Stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità confronto con: norme di legge codici di buona pratica principi generali della prevenzione politica di sicurezza aziendale individuazione delle misure di prevenzione in base al confronto con modelli di buona pratica corrente identificazione per eventuali analisi più approfondite

34 Valutazione del rischio. Criteri OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE IL RISCHIO NON PUO ESSERE RIDOTTO A ZERO. Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si verifichi un evento dannoso e della gravità del danno R = f ( t, P, D,) RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A : ridurre il tempo di esposizione per t = 0 si ha R = 0 ridurre la probabilità che un evento si verifichi per P = 0 si ha R = 0 ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0

35 Valutazione del rischio. A ciascun rischio identificato (inteso come fonte potenziale di pericolo) sono associati due valori numerici: P = probabilità evento (o frequenza di accadimento) D = entità del danno (o intensità della conseguenza) improbabile P poco probabile probabile inevitabile 1 0 Lieve Modesto Grave Gravissimo D Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO R = P x D. A ciascun INDICE DI RISCHIO deve corrispondere una specifica attività di controllo, verifica e/o interventi. R = 1 indice di rischio basso R = 2-3 indice di rischio medio R = 4-8 indice di rischio alto R > 9 indice di rischio molto alto

36 Valutazione del rischio. PROBABILITA ELEVATA MEDIO-ALTA MEDIO-BASSA BASSISSIMA TRASCURABILE MODESTA NOTEVOLE INGENTE MAGNITUDO

37 Valutazione del rischio. PROBABILITA ELEVATA MEDIO-ALTA 5 6 PROTEZIONE MEDIO-BASSA 3 4 PREVENZIONE BASSISSIMA TRASCURABILE MODESTA NOTEVOLE INGENTE MAGNITUDO

38 Valutazione del rischio. PREVENZIONE PROTEZIONE Diminuire la PROBABILITA dell EVENTO Diminuire la ENTITA del DANNO

39 Valutazione del rischio. SCALA DELLE PROBABILITA P fa riferimento a: all esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato; all esistenza di dati statistici noti a riguardo; al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto e che spesso costituisce l unica fonte di tipo pseudostatistico disponibile SCALA DELLA GRAVITA DEL DANNO D Fa riferimento a: competenze di tipo sanitario principalmente alla reversibilità o meno del danno

40 Valutazione del rischio. METODOLOGIE ANALISI DI RISCHIO Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di progettazione. Gli studi sul rischio e sull operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani. Analisi delle modalità d errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate soprattutto per identificare gli errori meccanici. Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la sorgente probabile dell errore umano. Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro. Statistiche sugli incidenti e le malattie professionali. Indagini sugli incidenti, sugli effetti patologici e sui sintomi. Audit Checklist. Sopralluoghi.

41 Valutazione del rischio. SCHEMA LOGICO DELL ANALISI DEI RISCHI Tutti i metodi di valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza ed utilizzo ma tutti presentano la stessa sequenza di passi logici principali: Identificazione dei pericoli: si individuano in modo sistematico tutti i pericoli legati all attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili ecc.). Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso. Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si individuano azioni correttive adeguate.

42 UNI EN 1050 Principi per la valutazione del rischio Questo metodo si rivolge alle attività tipiche che vengono svolte dalle macchine utensili La funzione della presente norma di tipo A è di descrivere i principi per una procedura sistematica e coerente per la valutazione dei rischi come indicato al punto 6 della EN 292-1:1991. La norma fornisce una guida per le decisioni da prendere durante la progettazione del macchinario e sarà di aiuto nella preparazione delle norme di tipo B e C coerenti ed appropriate allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. La norma in esame stabilisce i principi generali per la procedura nota come valutazione dei rischi mediante la quale la conoscenza e l'esperienza su progettazione, uso, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associati al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi della vita delle macchine.

43 Definizioni Danno: Evento pericoloso: Misura di sicurezza: Rischio residuo: Lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni. Evento che può causare danno. Mezzo che elimina un pericolo o riduce un rischio. Rischio che sussiste dopo aver adottato delle misure di sicurezza. La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati alle macchine. La valutazione dei rischi comprende: analisi dei rischi, a) determinazione dei limiti della macchina, b) identificazione del pericolo, c) stima del rischio; valutazione del rischio. La valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la procedura seguita ed i risultati ottenuti. vds figura successiva

44 Le informazioni per la valutazione dei rischi devono comprendere: i limiti della macchina; i requisiti per le fasi della vita della macchina; i disegni di progetto o altri mezzi per stabilire la natura della macchina; le informazioni concernenti l alimentazione di energia; la casistica degli infortuni e degli incidenti; qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute. La riduzione dei rischi e la scelta di adeguate misure di sicurezza non fanno parte della valutazione dei rischi. L assenza di una casistica degli infortuni, o un basso numero di infortuni o un basso livello di gravità degli infortuni non devono generare l automatica presunzione di un basso rischio.

45 Determinazione dei limiti della macchina La valutazione di rischi deve tenere in considerazione. - le fasi della vita della macchina; - i limiti della macchina includendo l'uso inteso (sia l uso ed il funzionamento corretti della macchina sia le conseguenze dell'uso scorretto o malfunzionamento ragionevolmente prevedibili) in conformità con 3.12 della EN 292-1:1991; - tutti gli usi prevedibili della macchina (per esempio industriali, non industriali e domestici) da parte di persone identificate per sesso, età, mano d impiego dominante, o limitazioni delle capacità fisiche (per esempio menomazioni della vista o dell udito, taglia, forza); - il livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori prevedibili, come: a) operatori (incluso il personale di manutenzione o i tecnici), b) allievi ed apprendisti, c) pubblico generico; - l esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina quando può essere ragionevolmente prevista.

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