CONGRESSI E CONVEGNI MACROLESIONI. Convegno in Milano 28 marzo Salone Valente. Sintesi dell intervento da parte del Dott.

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1 La Rivista del Consiglio Congressi e convegni CONGRESSI E CONVEGNI MACROLESIONI RISARCIMENTO DEL DANNO Convegno in Milano 28 marzo Salone Valente Sintesi dell intervento da parte del Dott. Fabio Buscarini Sono felice di intervenire in questa prestigiosa platea di addetti ai lavori per affrontare insieme un tema molto attuale e importante come quello del risarcimento del danno per le macrolesioni, che interessa in primis i danneggiati e i cittadini e diverse categorie professionali qui presenti: dagli avvocati ai magistrati, dagli assicuratori ai medici legali. In qualità di Amministratore Delegato dell Ina Assitalia, una delle maggiori imprese di assicurazione italiana che fa capo al Gruppo Generali, vorrei portare a conoscenza della platea il punto di vista del settore sul tema con riferimento all operatività delle situazioni e quindi alle criticità in essere e alle prospettive di risoluzione auspicate delle stesse. Entrando nel vivo della questione, mi preme sottolineare come il tema del risarcimento del danno per le macrolesioni sia centrale per il settore assicurativo e in particolare per le Compagnie, infatti come segnalato dall Isvap nella relazione inviata al Parlamento e al Governo lo scorso 29 dicembre, i sinistri con danni alla persona superiori a 9 punti di invalidità permanente, costituiscono come numero, il 10% dei sinistri con lesioni, ma la loro incidenza in termini di importi liquidati rappresenta oltre il 60% del totale liquidato per danni alla persona. Ci troviamo quindi davanti ad una parte economicamente rilevante e da un punto di vista della gestione molto importante, dell attività assicurativa per le Compagnie. Il dato è significativo anche a livello di sistema del risarcimento del danno da macrolesioni, e quindi sia nella gestione della fase di accertamento del danno a seguito del sinistro e sia nella gestione del contenzioso con particolare attenzione agli effetti del sistema sui danneggiati. Questa quindi è un importante occasione di confronto per esaminare insieme gli aspetti della materia che riguardano i punti di forza del sistema ma anche le criticità, spesso dovute a situazioni da risolvere come quella legislativa. 23

2 Congressi e convegni La Rivista del Consiglio A questo proposito è bene ricordare come il Codice delle Assicurazioni Private disciplina la materia con due articoli: l art.139, che regolamenta le lesioni micropermanenti (fino al 9% di invalidità) e l art.138, che regolamenta le lesioni superiori al 9%. Relativamente all art. 139 è stato emanato un Decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce una tabella unica sia per la quantificazione percentuale dell invalidità, sia per la corrispettiva valutazione economica. La tabella di liquidazione fa riferimento all articolo 5 della legge 57/2001 sia come valore monetario di partenza, sia come criteri, infatti l importo cresce in misura più che proporzionale ad ogni punto percentuale di invalidità e decresce con l aumentare dell età del danneggiato. Gli importi indicati vengono aggiornati annualmente con decreto ministeriale, in base agli indici Istat. Quanto stabilito in merito alle microlesioni ha permesso di uniformare su tutto il territorio nazionale le valutazioni dei danni da 1 a 9 punti percentuali evitando nette sperequazioni. Invece per le lesioni superiori al 9% al momento non è stata ancora emanata ufficialmente alcuna tabella, anche se l articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private prevedeva - per i danni di rilevante entità - la successiva emanazione di un DPR che contemplasse una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale sia delle menomazioni comprese tra i 10 e i 100 punti, sia del valore economico da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. Nel dibattito sia giuridico che di opinione fra le parti in causa sulla mancata emanazione a tutt oggi della suddetta tabella da parte del Legislatore, una delle problematiche più ricorrenti e irrisolte sembra essere la monetizzazione dei danni gravi, anche in considerazione del principio costituzionale secondo cui l essere umano prevale su qualsiasi altro valore, riscontrando così numerose difficoltà nell individuazione di un parametro di valutazione cui rapportarsi. E a tal proposito diventano centrali nella sfera del risarcimento del danno non patrimoniale, concetti quali il danno biologico, il danno morale e la relativa prova di accertamento. Lungi da me l intenzione di entrare nel merito della discussione tecnica delle fasi che si sono succedute a livello interpretativo da parte della giurisprudenza fino ad oggi, mi preme però fare alcune considerazioni generali sull evoluzione della situazione giurisprudenziale a tal proposito per trovare elementi condivisi per arrivare a superare la situazione di empasse che si è venuta a creare sul tema del risarcimento da macrolesioni. 24

3 La Rivista del Consiglio Congressi e convegni Il dibattito giurisprudenziale per anni è stato acceso sulle definizioni di danno biologico e di danno morale e sulla relativa separazione per l attribuzione del risarcimento del danno, con la conseguenza di una situazione di incertezza delle valutazioni che ha portato nelle aule giudiziarie spesso forti contrasti fra le parti con riferimento da un lato all esigenza di ottenere l integrale riparazione dei pregiudizi e dall altro alla necessità di evitare gli effetti negativi di possibili duplicazioni risarcitorie. Nel 2008 le sezioni unite hanno cancellato la figura del danno esistenziale e anche quella del danno morale soggettivo, inglobandole entrambe nel danno biologico, infatti i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita sono voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico; ogni sofferenza fisica e psichica costituisce per sua natura una componente del danno biologico. E per quanto concerne il fenomeno delle possibili duplicazioni risarcitorie, sempre nella stessa sentenza le sezioni riunite hanno chiarito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Il Codice delle Assicurazioni aveva già di fatto ampliato la definizione del danno biologico che è appunto definito come: lesione temporanea o permanente dell integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Se quindi i vari passaggi sopra citati hanno contribuito a creare maggiore chiarezza sull individuazione e sulla qualificazione del bene leso, l assenza di una piena legislazione sull applicazione di criteri di quantificazione del danno da macrolesioni comporta ancora oggi confini labili per ciò che concerne le valutazioni delle variabili che entrano in gioco nel sistema del risarcimento del danno. Da ciò sono scaturite numerose implicazioni che hanno influito sulla gestione del risarcimento del danno da macrolesioni. Tra queste, una delle principali riguarda l autonomia dei tribunali che si sono dotati di proprie tabelle, calcolate prevalentemente sulla base della media dei propri precedenti giudiziari. I principali modelli adottati attualmente sono quelli appunto del Tribunale di Milano che oggi ci ospita in questo evento e quello del tribunale di Roma. 25

4 Congressi e convegni La Rivista del Consiglio Si ricordano, per quanto riguarda Milano, le nuove tabelle predisposte nel 2009, che prevedono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: danno biologico standard, danno biologico personalizzato e danno morale. Inoltre lo stesso Tribunale di Milano ha previsto anche la possibilità di un aumento in percentuale della tabella di valori monetari medi in modo da consentire una maggiore personalizzazione complessiva, nei casi in cui sono presenti peculiarità che possano essere allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato. Il tribunale di Roma ha invece continuato a prevedere la liquidazione separata dei suddetti pregiudizi, riprendendo però i parametri previsti dalla legge n. 57/2001 per ciò che riguarda le microlesioni, con riferimento alla liquidazione autonoma del danno morale che viene valutato in una frazione del valore monetario del danno biologico. L autonomia dei tribunali e i differenti parametri utilizzati per la determinazione delle specifiche tabelle, hanno portato in alcune città a delle vere e proprie corse rialziste e tutt oggi permangono notevoli disparità valutative che hanno dato luogo al noto fenomeno della migrazione dei sinistri verso il Foro ritenuto economicamente più conveniente. Grazie infatti alla possibilità per il danneggiato di adire, in base alle norme sulla competenza per territorio, il Giudice del luogo della sede dell Impresa del responsabile civile, i legali dei danneggiati possono avvalersi della possibilità di scegliere, a discapito del foro del luogo di accadimento del fatto, il Tribunale del luogo della sede dell impresa qualora questo Foro adotti tabelle superiori a quelle previste dal Tribunale del luogo in cui si è verificato il sinistro. Nella determinazione del danno biologico personalizzato sono evidenti ancora dubbi di interpretazione nelle valutazioni che la giurisprudenza ha cercato di colmare in assenza di una legislazione condivisa, che potrebbe così evitare veri e propri conflitti sociali a garanzia della parità di trattamento per tutti i macrolesi. Sappiamo quanto possano essere gravi i danni da macrolesioni, ma fare riferimento ai fenomeni discorsivi quale è quello delle migrazioni dei sinistri c/o il Foro ritenuto economicamente più conveniente, non vuole certo sminuire gli effetti del danno sui macrolesi, anzi sarebbe auspicabile l eliminazione di tali fenomeni proprio a tutela di chi realmente subisce gravi danni e ha diritto al risarcimento dei pregiudizi riscontrati. Il verificarsi dei suddetti fenomeni distorsivi ha comportato anche la riduzio- 26

5 La Rivista del Consiglio Congressi e convegni ne della possibilità di una soluzione stragiudiziale, ante causam, della controversia. Anche l Isvap si è pronunciata da tempo e in diverse occasioni sul fatto che è necessario pervenire in tempi brevi al completamento della regolamentazione normativa per quanto riguarda le tabelle delle macrolesioni anche al fine di ridurre il contenzioso giudiziario e stragiudiziario ed incrementare invece la velocità di liquidazione dei sinistri. Ciò migliorerebbe anche l efficienza del sistema giudiziario, tanto auspicata, riducendo le lungaggini processuali e burocratiche anche a vantaggio del danneggiato. La necessità di avere un sistema condiviso di quantificazione del danno è importante anche al fine di pervenire ad una stima più puntuale ed equa del costo dei sinistri, per la tariffazione dei premi e la costituzione delle riserve tecniche. L incremento incontrollato degli importi liquidati dovuto alla disomogeneità dei parametri di quantificazione del danno usati nei diversi tribunali e l elevato valore discrezionale nell individuazione del danno personalizzato, porta inevitabilmente alla richiesta di aumento dei premi da parte delle imprese di assicurazione, anche in considerazione di quanto confermato dall Autorità circa la forte incidenza nel mercato italiano dei risarcimenti derivanti da danni alla persona, alla quale si accompagna di contro la rilevante incertezza in merito alla loro valutazione e quantificazione a causa dell assenza di precisi riferimenti normativi. Gli effetti sulla programmazione della tariffazione dei premi da parte delle Compagnie Assicuratrici, per ciò che concerne la stima puntuale ed equa del costo dei sinistri, non possono purtroppo prescindere oggi dalle problematiche sopra esposte: in particolare l entità degli importi mediamente corrisposti per una stessa macrolesione, subita da soggetti di eguale età, è soggetta a forti variazioni in relazione alla zona in cui il sinistro è avvenuto. Da dati di fonte Isvap, ad esempio per una percentuale di invalidità dell 80%, accusata da macrolesi della stessa età, è stata riscontrata una differenza di circa euro fra gli importi accordati fra due diversi tribunali territoriali. Con riferimento poi alla costituzione e gestione delle riserve tecniche nelle assicurazioni, come è noto l impresa, che esercita i rami danni, ha l obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al 27

6 Congressi e convegni La Rivista del Consiglio lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall ISVAP con regolamento. In particolare nei rami danni, l impresa costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. Per quanto riguarda la riserva sinistri, va segnalato che questa comprende l ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell impresa. Risulta evidente come la situazione di profonda incertezza nella valutazione della quantificazione del danno e le nette differenze territoriali, porta a difficoltà di tipo oggettivo nella costituzione delle riserve tecniche con particolare riferimento alle previsioni sui futuri oneri, che si dovranno basare su dati storici e prospettici affidabili. Tutte le tematiche sopra affrontate portano ad un comune obiettivo: l esigenza di avere un dispositivo di legge che regoli per quanto possibile il risarcimento del danno da macrolesioni; tra l altro richiesto da più parti: dalle associazioni che rappresentano i danneggiati e i parenti delle vittime, dall Isvap, dall Ania, dagli avvocati ecc. Attualmente esiste una Commissione interministeriale (Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e Ministero della Giustizia) che avrebbe realizzato in bozza già una tabella con la quantificazione economica per le lesioni oltre il 9%, che poi dovrebbe essere inviata al Consiglio di Stato per un suo pronunciamento prima dell emanazione del relativo DPR. Si è appreso anche da fonti governative che il Ministero della Salute ha già svolto le relative osservazioni in merito, mentre stanno ancora lavorando al Ministero della Giustizia e al Ministero del Lavoro, in quanto ci sarebbero diversi nodi da sciogliere tra cui la monetizzazione per i danni gravi. L auspicio è che presto vengano sciolte tutte le riserve e si proceda all emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica cui fa riferimento anche l articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private, che pure detta i principi 28

7 La Rivista del Consiglio Congressi e convegni e i criteri che dovranno essere osservati nell adozione della futura tabella economica nazionale: â un parametro monetario base, uguale per tutti i soggetti, da determinarsi sulla base di valutazioni macroeconomiche che tengono conto di quanto accaduto fino ad oggi nei principali tribunali italiani e della sostenibilità economica generale del sistema; â il criterio della regressione in funzione dell età del soggetto leso; â il criterio della progressione in relazione alla gravità della lesione. Tali criteri se applicati legislativamente tenendo conto delle variabili sin qui esaminate e governando le diverse esigenze di sistema, potrebbero diventare garanzia di un terreno condiviso nel quale operare. Le disposizioni legislative auspicate non dovranno ridurre il risarcimento del danno da macrolesioni ad un sistema di indennizzo che faccia meramente riferimento a calcoli matematici e statistici, bensì dare coerenza sistemica, anche per ciò che concerne la sostenibilità economica generale, e garantire giustizia sociale ai macrolesi. Dott. Fabio Buscarini Amministratore Delegato e Direttore Generale di INA Assitalia Spa 29

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