FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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1 IN QUESTO NUMERO INDICE 1 FOCUS Le principali novità 2 COMMENTI Rifiuti. Il formulario di trasporto rifiuti e la sua disciplina sanzionatoria nel T.U. Ambientale (Miriam Viviana Balossi) 4 LEGGI Legge comunitaria Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Rino Pavanello) 9 SENTENZE Omessa richiesta di visita specialistica. Responsabilità del medico competente (Cass. Pen., sez. III, 13 giugno 2006, n ) (con nota di commento di Anna Guardavilla) 14 Responsabilità colposa. Errato intervento terapeutico post-infortunio (Cass. Pen., sez. IV, 21 dicembre 2006, n ) (con nota di commento di Anna Guardavilla) 18 Sicurezza. Occasione di lavoro (Cass. Civ., sez. Lav., 5 maggio 2006, n ) 25 Inquinamento idrico. Autorizzazione allo scarico: principio di responsabilità (Cass. Civ., sez. I, 8 maggio 2006, n ) 27 Rumore. Riduzione emissioni sonore (Tar Puglia, sez. I, 4 dicembre 2006, n. 5639) 29 INSERTO Testo Unico. Lo schema di legge delega per il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: le novità e gli aspetti più significativi (Anna Guardavilla e Rino Pavanello) 49 "Prevenire si può e si deve" (CGIL, CISL, UIL) 57 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Decreto RSPP. Obblighi di formazione dal 14/02/2007 al 14/02/2008 (Anna Guardavilla e Rino Pavanello) 61 SALUTE E SICUREZZA Vibrazioni. FAQ sul D.Lgs. 197/2005 (Coordinamento tecnico Regioni, ISPESL) 65 DOCUMENTAZIONE Medico competente: attività, responsabilità, rapporto con le imprese (Giuseppe Briatico Fangosa) 70 NEWS Italia, Europa 75 SEGNALAZIONI 77 1

2 LE PRINCIPALI NOVITA di Rino Pavanello Testo Unico: inizia l iter. Pubblichiamo da pag. 49 in poi, l intero schema di disegno di legge per il conferimento al Governo della delega all emanazione di un Testo Unico per il riassetto e l aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell igiene sul lavoro, che il Consiglio dei Ministri n. 39 ha approvato il 16 febbraio Sono previste importanti novità, come riportiamo nell inserto appositamente dedicato al T.U.,. Il Governo intende perseguire una politica per pervenire ad un testo unico non meramente compilativo, in quanto è prevista l introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative. Rispetto al campo di applicazione oggettivo, è prevista l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione. Rispetto al campo di applicazione soggettivo, è prevista l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, attraverso da un lato misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività, e dall altro adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE. E previsto il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e DPI, per operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo. E prevista la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. E prevista la revisione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale ed in particolare il rafforzamento del RLS territoriale. E prevista la valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela. Sono previste iniziative per promuovere la cultura della sicurezza, quali: il finanziamento degli investimenti in materia di SSL delle piccole e medie imprese e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole e università. Tra i primi punti definiti qualificanti della disciplina che il Governo metterà a punto dopo aver ricevuto la delega dal Parlamento, vi è la riformulazione e l adeguamento del sistema sanzionatorio - amministrativo e penale - in un ottica di razionalizzazione. Nella legge delega non è stato dunque posto un vincolo rispetto al minimo da cui partire ma solo specificazione del tetto massimo. Il Disegno di Legge sarà ora sottoposto al vaglio del Parlamento, nonché al parere della Conferenza Stato- Regioni e del Consiglio di Stato. A seguito di ciò dovrà essere approvato con le eventuali modifiche dal Governo e sottoposto nuovamente al parere del Parlamento per ritornare al Governo per la definitiva emanazione. Quindi, i tempi quindi non potranno essere brevi, sicuramente non inferiori ad un anno, tanto che la delega è stata chiesta per dodici mesi. Ciò permetterà comunque l avvio di una vera consultazione anche con le forze sociali e le Associazioni scientifiche, a partire dalla CIIP. I nuovi obblighi per RSPP e ASPP. Il 14 febbraio 2007 è terminata la fase transitoria prevista dal D.Lgs. 195/2003 e dagli Accordi Stato- Regioni del 26 gennaio e 5 ottobre Ne conseguono importanti conseguenze, tra cui: - dal 14/02/2007 non potrà essere più nominato alcun RSPP o ASPP se non ha già frequentato gli appositi Corsi di Formazione Moduli A, B e C; - entro il 14/02/2008 dovrà essere completata la frequenza ai Moduli B per i RSPP e ASPP che non ne siano esonerati oppure dovranno essere frequentati i Corsi di Aggiornamento, in misura di almeno il 20% del monte ore totali per tutti i RSPP e ASPP che sono esonerati dalla frequenza dei Moduli B; - entro il 14/02/2008 dovrà essere completata la frequenza ai Moduli C per tutti i RSPP già in attività; - entro il 14/02/2014 dovranno essere frequentati tutti i Corsi di Aggiornamento quinquennali. Esistono tuttavia alcune interpretazioni più restrittive, che riportiamo nell apposito articolo a pag /2007

3 Sentenze. Pubblichiamo a pag. 14 una ampia serie di sentenze, sui temi dell ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro, due in particolare sono corredate da un commento della Dott.ssa Guardavilla. Una sentenza è relativa alla Responsabilità colposa e al Nesso di causalità tra condotta ed evento. Nel caso di lesioni personali conseguenti ad infortunio sul lavoro cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. In una seconda sentenza, relativa alla responsabilità del medico competente, la Cassazione conclude: gli accertamenti periodici di cui all art. 16 non sono solo quelli per così dire programmati e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito. Legge Comunitaria Pubblichiamo a pag. 9 l elenco delle principali direttive dell UE che l Italia si appresta a recepire tramite la recentissima Legge Comunitaria Tra esse: le direttive sull esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali (2006/25/CE), macchine. (rifusione della 2006/42/CE), parità di trattamento fra uomini e donne (rifusione della 2006/54/CE), rifiuti delle industrie estrattive (2006/21/CE), progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia (2005/32/CE). Vibrazioni. Pubblichiamo a pag. 65 un importante documento, costituito da una serie di indicazioni (FAQ) sul D.Lgs. 187/2005 relativo alle esposizioni a Vibrazioni, realizzato dalle Regioni, d intesa con l ISPESL. Rifiuti. Pubblichiamo un commento della Do.tt.ssa Miriam Balossi, sul formulario di trasporto rifiuti e la sua disciplina sanzionatoria nel cd. Testo Unico Ambientale. Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi. PER ESSERE SEMPRE INFORMATO 2-3/2007 3

4 Rifiuti IL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI E LA SUA DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL T.U. AMBIENTALE di Miriam Viviana Balossi Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi. La disciplina sostanziale. L art. 193 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (in vigore dal 29 aprile 2006) regolamenta la disciplina del Fir, prescrivendo che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, dal quale devono risultare alcuni dati essenziali: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Il nuovo testo unico lascia quindi invariata la disciplina già fissata dall art. 15 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di requisiti minimi del formulario, anche se sono state introdotte alcune innovazioni con riferimento alle esclusioni soggettive dall obbligo di compilazione del formulario. Infatti, il c. 4 dell art. 193 prevede che il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico non sia accompagnato dal formulario di trasporto, così come il trasporto effettuato dal produttore di rifiuti non pericolosi, in modo occasionale e saltuario che non ecceda la quantità di 30 kg o di 30 litri. Un precisazione è d obbligo per quanto riguarda il trasporto effettuato dal soggetto gestore: essendo utilizzata nella norma la dicitura letterale di soggetto che gestisce il servizio pubblico, taluni commentatori hanno ritenuto che nel caso in cui questo soggetto non operi direttamente sul territorio, ma si avvalga di terzi appaltatori del servizio, l esenzione dall utilizzo del formulario si estenda anche a costoro. Ciò non è del tutto corretto, perché questa particolare eccezione alla regola generale sul trasporto dei rifiuti trova la propria fonte nella peculiare qualificazione soggettiva di chi effettua il trasporto medesimo, sicché il soggetto gestore non è munito della potestà di trasferire la sua legittimazione esclusiva all esonero dal formulario, in quanto gli deriva direttamente da una specifica norma di legge. In altre parole, i terzi appaltatori del servizio pubblico, devono quindi impiegare il formulario di trasporto e compilarlo quali produttori del rifiuto, eventualmente aggiungendo nelle annotazioni il riferimento alla convenzione stipulata con il soggetto gestore del servizio pubblico. Altre sostanziali modifiche sono invece state introdotte con la seconda parte del c. 4, dell art Infatti durante la vigenza del D.L.vo 22/97 era esonerato dalla compilazione del formulario il produttore di rifiuti, qualora li trasportasse in quantità non superiore a 30 kg al giorno ovvero a 30 litri al giorno; ora, invece, è venuto completamente a mancare il riferimento temporale al trasporto giornaliero e quindi il riferimento al quantitativo (kg o litri) rimane riferito al singolo trasporto e non più alla singola giornata. Va da sé che in questo modo nell arco delle ventiquattro ore, il produttore potrebbe anche effettuare numerosi trasporti non eccedenti i quantitativi prescritti, senza compilare nessun formulario. Questo si traduce inevitabilmente in una notevole estensione della deroga prevista, anche se il produttore può non impiegare il formulario qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, mentre prima il riferimento era a tutti i rifiuti, ed inoltre l esonero dall uso del formulario vale esclusivamente qualora il produttore trasporti i rifiuti non pericolosi, in modo occasionale e saltuario /2007

5 L art. 193 prevede inoltre una serie di documenti ai quali viene attribuita ex lege una valenza pari a quella del formulario di trasporto, in quanto il Legislatore ha inteso evitare appesantimenti e duplicazioni documentali: l art. 193, c. 7 prevede che il formulario sia validamente sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria indicata al successivo art. 194, per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale; il successivo c. 8, dell art. 193, sancisce che le norme in materia di formulario di trasporto non trovano applicazione con riguardo ai fanghi in agricoltura. L esonero è giustificato dal fatto che per questa particolare tipologia di rifiuti, il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, impone già l impiego di un documento corrispondente al formulario di trasporto; l art. 13 di questo decreto, infatti, fa riferimento ad una scheda di accompagnamento che deve seguire i fanghi durante le fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione; ulteriore documento in grado di sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti, è il documento commerciale di cui all art. 7 del regolamento CE 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Questa norma prevede infatti che durante il trasporto questi prodotti siano accompagnati da un documento commerciale ovvero da un certificato sanitario, i quali devono essere conformi a determinate specifiche e requisiti, parimenti indicati nel medesimo regolamento all allegato II; sempre nell ottica di evitare inutili sovrapposizioni documentali, il c. 8 dell art. 193 dichiara espressamente che il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 16 maggio 1996, n. 392 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati. Una disposizione innovativa introdotta dal nuovo D.L.vo 152/06 è rappresentata dal comma 11, dell art. 193 relativo alla microraccolta dei rifiuti. Con questo istituto ci si vuole riferire alla raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori. Questa pratica trova quindi legittimazione nel nuovo TU sempre che sia svolta con lo stesso automezzo e nel più breve tempo tecnicamente possibile. Ai fini della compilazione del formulario si deve tenere presente che nello spazio riservato al percorso, dovranno essere indicate tutte le tappe intermedie previste. Naturalmente qualora il percorso dovesse subire delle variazioni, sarà cura del trasportatore indicare nello spazio relativo alle annotazioni, il percorso realmente effettuato conformemente al dettato dell ultimo capoverso del predetto c. 11. Accade talvolta che durante un trasporto di rifiuti sia necessario provvedere alla effettuazione di soste: il c. 12 dell art. 193 in esame, affronta in modo innovativo questo fenomeno facendolo assurgere a vero e proprio istituto giuridico, distinguendolo dallo stoccaggio, disciplinato a sua volta dall art. 183, comma 1, lettera 1) 1. Ma quali sono le condizioni di esclusione della sosta dall applicazione di quest ultima disciplina? Innanzitutto deve trattarsi di soste durante il trasporto di rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli scali ferroviari; delle stazioni di partenza; delle stazioni di smistamento e di quelle di arrivo; oppure di stazionamenti di veicoli in configurazione di trasporto; infine può trattarsi di soste tecniche per le operazioni di trasbordo che parimenti non rientrano nelle operazioni di stoccaggio in presenza delle condizioni seguenti: a) siano dettate da esigenze di trasporto; b) non superino le 48 ore (escludendo dal relativo computo i giorni interdetti alla circolazione). La elaborazione di una disciplina di carattere nazionale relativa al formulario di trasporto è rimessa, dal c. 5 dell art. 193, al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio; il c. successivo demanda sempre al medesimo ministero la emanazione di un ulteriore decreto diretto alla definizione del nuovo modello di formulario, nonché del suo contenuto; la definizione delle modalità di numerazione, vidimazione e gestione dello stesso; ed infine la definizione delle specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto (produttore o detentore, trasportatore e destinatario finale). Nelle more della emanazione dei predetti decreti, la disciplina applicabile è quella fissata dal D.M. 1 aprile 1998, n. 145, con riferimento alla definizione del modello e dei contenuti del formulario. Per quanto concerne invece la numerazione e la vidimazione, i formulari dovranno per il momento essere vidimati e numerati dagli uffici dell Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, oppure anche dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti nonché annotati sul registro IVA acquisti. 1 "l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta". 2-3/2007 5

6 La disciplina sanzionatoria. Per quanto concerne l apparato sanzionatorio, nell ambito del Titolo VI, Capo I (Sanzioni), del D.L.vo 152/06, l art. 258 si evidenzia per l importanza pratica che ricopre nel sistema di gestione dei rifiuti, laddove non siano stati rispettati gli adempimenti documentali previsti, per quanto qui di rilievo, nell art. 193 (Formulario) del D.L.vo 152/06 stesso. Le disposizioni dell art. 258 che riguardano il formulario sono il c. 4 e c. 5, cpv 2 2, e in questa sede l art. 258, c. 4 richiama direttamente l art. 193 allo scopo di ricordare l obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c è, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono quelle di cui si è già detto nella pagine precedenti). Le condotte sanzionate dall art. 258, c. 4 sono di due tipi, ovvero il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed il suo utilizzo con l indicazione di dati incompleti o inesatti. Si tratta di due diverse condotte che sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal a Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all art. 483 Cod. Pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico fino a 2 anni di reclusione): a questo proposito, si rammenta che la dottrina ritiene che il rinvio operato dall art. 258 D.L.vo 152/06 all art 483 Cod. Pen. riguardi solo la pena, in quanto più aderente al dettato letterale della norma e in grado di punire anche le condotte colpose, garantendo così un più ampio margine repressivo 3. Peraltro, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all art. 483 Cod. Pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonché a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto. In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo è un reato che prescinde dall attività di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena è ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l art. 258, c. 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto. Il cpv 2 del c. 5, invece, si segnala per due diversi aspetti: innanzitutto, esordisce con l espressione scorretta la stessa pena, quando nel capoverso precedente si trattava della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 a ; poi, ripropone l ipotesi del formulario contenente indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma con una differenza rispetto ai precedenti casi del Mud e del registro C/S. Infatti, mentre in precedenza gli elementi utili per ricostruire le informazioni dovute per legge potevano essere reperite tramite il Mud, i registri e i formulari, nel caso del Fir, lo stesso deve essere autoreferente ovvero tali elementi devono essere contenuti solo nel formulario, senza poter avvalersi del Mud e dei registri (la ratio di una simile previsione non è manifesta, ma si può ipotizzare che questo particolare rigore sia dovuto alla particolare ed importante funzione assolta dal formulario, ovvero quella di permettere agli organi di controllo di verificare ogni passaggio del rifiuto trasportato) 4. Si tenga presente che il c. 5, cpv 2, fa soggiacere alla stessa sanzione amministrativa pecuniaria anche l ipotesi di mancata conservazione dei formulario di cui all art. 193 D.L.vo 152/06. Dalla lettura dell art. 258 emerge in modo sufficiente chiaro che lo stesso individua quale soggetto autore dell illecito colui che effettua il trasporto in assenza del formulario ovvero colui che lo compila in modo inesatto ovvero incompleto, non richiamando quindi espressamente il soggetto che lo riceve. Tuttavia, occorre tenere presente un principio generale che anima l impianto sanzionatorio del D.L.vo 152/06, rappresentato dal dovere di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione. Questo principio è sancito dall art. 178, comma 3: la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina, paga. Questo principio generale, che impone oneri di controllo e di diligenza su ogni soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti, sovrintende ad ogni intervento interpretativo sulle norme del D.L.vo 152/06 in tema di responsabilità. 2 "4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193". 3 RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2006, p Si veda anche RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2006, p. 203: "In generale, la giurisprudenza riconosce l'applicabilità della violazione amministrativa nel caso in cui l'applicazione di dati incompleti o inesatti consista "in un difetto puramente formale, dovuto a inesattezza o incompletezza di registrazione comunque ovviabile" (Cass. Sez. III, n del 23 maggio 2001, Maio, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. III, n del 3 marzo 2000, Laezza, cit.) escludendola, però, con riferimento ai rifiuti pericolosi" /2007

7 Si considerino ora i seguenti casi concreti relativi ad episodi di errata compilazione del Fir: 1) scorretta indicazione del peso: il DM 1 aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso a destino e infatti, nell allegato B del predetto decreto, al punto 6) è prevista l indicazione in Kg o litri e il peso da verificarsi a destino. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative, sennonché la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al punto 1), lett. t), così si esprime: t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(-)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Da questa formulazione si comprende indubbiamente come queste indicazioni non siano alternative, ma che occorra sempre indicare il peso in Kg o litri ed eventualmente prescegliere anche l opzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma, salvo incorrere nella sanzione prevista dall art. 258, c. 4, D.L.vo 152/06; 2) dubbia indicazione della destinazione del rifiuto: la compilazione del punto 5 del modello di formulario relativo alla voce destinazione del rifiuto deve specificare, anzitutto, la scelta della destinazione a recupero o smaltimento; queste sono infatti le voci indicate tra parentesi nel modello stesso di formulario. La prassi ha portato ad indicare anche le singole operazioni di recupero o smaltimento cui il rifiuto è destinato. Non vi è, infatti, a che risulti, una norma specifica che imponga o vieti di indicare nella stessa voce 5 una o più delle operazioni di recupero o smaltimento cui è inviato il rifiuto, ma è possibile sostenere che il complesso delle norme che regolano la cosiddetta corretta gestione dei rifiuti si basa sulle seguenti modalità di compilazione del formulario alla sua voce n. 5. Senz altro l indicazione dell operazione specifica di recupero o smaltimento per quella tipologia di rifiuto è opportuna per la completezza del formulario e per facilitare il controllo degli addetti durante il trasporto. Nel caso in cui siano indicate più operazioni di recupero o smaltimento non si ritiene, però, applicabile la sanzione di cui all art. 258, c. 4 per indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, e neppure quella di cui al successivo c. 5, ovvero per quei casi in cui le indicazioni sono incomplete o inesatte ma sono comunque ricostruibili le informazioni dovute, e nemmeno, infine, quella di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) purché ricorrano le seguenti ipotesi: - tutte le operazioni indicate siano operazioni di recupero o smaltimento che l impianto di destino è regolarmente autorizzato a svolgere; - l indicazione delle operazioni non sia equivoca, ad esempio perché sono indicate sia operazioni di recupero sia di smaltimento; - non vi siano indicazioni incompatibili tra loro relative al concreto svolgimento delle operazioni, ad esempio, l indicazione D1 smaltimento in discarica non può essere riportata validamente unitamente a D4 lagunaggio ; è corretta invece l indicazione D15 deposito preliminare e anche D14 e D13, rispettivamente ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare, perché entrambe le ultime due operazioni sono normalmente seguenti al deposito preliminare per gli impianti di stoccaggio; 3) correzione dei dati del formulario: qualora al produttore ritornino dei formulari in quarta copia corretti nelle sole parti relative alle indicazioni di trasportatore e destinatario, pur se precisato alla voce annotazioni, si rammenta che la regola generale di buona prassi nell utilizzo del formulario è che tale documento non venga corretto. Secondo la dottrina 5, non vale nemmeno allegare il fax ricevuto del formulario corretto alla copia che rimane, in quanto tale condotta altera il senso del formulario. È evidente che nel momento in cui si cambia il nome del produttore o del destinatario o del trasportatore, o peggio ancora il codice di identificazione del rifiuto, si perdono i dati fondamentali della tracciabilità dei rifiuti trasportati. Il formulario deve necessariamente contenere tutti i dati da esso richiesti all atto della partenza del rifiuto (tranne, ovviamente, i dati relativi all accettazione del carico). I dati incompleti o inesatti integrano inevitabilmente gli estremi della violazione di cui all articolo 258, comma 4, D.L.vo 152/ 06. L unica correzione consentita è quella relativa al peso da verificarsi a destino, la cui casella va sempre barrata unitamente a quella del peso presunto (indicandolo). Laddove il carico giunga con un formulario incompleto o inesatto (o peggio, senza formulario) il carico va senza indugio respinto per intero e di ciò sarebbe bene informare le autorità di controllo. In difetto, si integrano a carico del ricevente gli estremi di un contributo casualmente agevolatore ad una condotta di trasporto difforme da quanto richiesto dalla disciplina, censurabile a titolo di concorso o di cooperazione colposa ai sensi dell articolo 110 Cod. Pen. (per i rifiuti pericolosi) e dell articolo 5, L. 689/81 (per i rifiuti non pericolosi). Nel caso di utilizzo della voce annotazioni, ciò salvaguarda in parte il produttore del rifiuto che 5 FICCO P., "Il formulario non può essere corretto", in Rifiuti - Bollettino di informazione normativa n / /2007 7

8 riceve il formulario con le correzioni, anche se, in caso di controlli, non sarà facile dimostrare la buona fede sia di colui che ha corretto il formulario sia del produttore che lo ha ricevuto, rendendo così applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria (nei confronti di chi ha corretto il documento unitamente - come obbligati in solido - agli altri soggetti indicati nel formulario) di cui all art. 258, c. 5, cpv 2, ovvero la somma da 260 a 1.550, perché le indicazioni nel Fir sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge; 4) mancata vidimazione del formulario e ripetizione della violazione: premesso che l art. 193, c. 6, conferma l obbligatorietà della vidimazione dei formulari, bisogna capire se il difetto della vidimazione di un formulario, impiegato per successivi trasporti di rifiuti, debba considerarsi quale violazione singola, anche se reiterata, o se debbano ritenersi integrati diversi illeciti amministrativi tanti quanti sono i trasporti effettuati, tutti ugualmente sanzionabili. Infatti, l art. 8, L. 689/81 (la cd. legge di depenalizzazione ) prevede che salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Si tratta, quindi, di capire se è possibile identificare l omessa vidimazione del formulario quale singola omissione, a prescindere dal numero complessivo di trasporti effettuati successivamente. Ciò che rileva in primo luogo è l unicità della condotta, oltre all unicità della norma violata: la disposizione contenuta nell art. 8 della L. 689/81 si riferisce solo all ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno. Quindi, una volta ritenuta applicabile la norma denominata della continuazione e ritenuta altresì sussistente l unicità della condotta, si provvederà ad applicare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La mancata vidimazione del formulario rientra nell ipotesi di cui all art. 258, c. 5, D.Lgs. 152/06 ed il fatto di non aver sottoposto il formulario alla vidimazione, come richiesto dall art. 193, c. 6, D.Lgs. 152/06, è identificabile quale condotta omissiva singola, anche se poi ciò si ripercuote su tutti gli impieghi successivi del formulario stesso non vidimato. In altre parole, non dovrà, dunque, applicarsi la sanzione di cui al richiamato art. 258, c. 5, cpv 2, tante volte quanti sono gli impieghi dei formulari appartenenti al blocco non vidimato, ma una sola sanzione, anche se aumentata sino al triplo. Con una sola omissione (la mancata vidimazione di un blocco) si è, infatti, verificata più volte la violazione della stessa disposizione, l art. 193, c. 6, D. Lgs. 152/06. per essere sempre aggiornati Sintalex SP 2.0. Banca dati di sostanze pericolose aggiornata al 29.o adeguamento SINTALEX SP 2.0 è stata citata nelle Linee Guida (Allegato A) per la Protezione da Agenti Chimici (Titolo VIIbis D.Lgs. 626/94) redatte dal coordinamento tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni Per ogni sostanza sono riportate (ove disponibili): informazioni tossicologiche, chimico-fisiche e di classificazione legislativa e normativa su oltre sostanze chimiche; N. CAS, EINECS, CEE; Nome chimico principale e sinonimi; Formula e peso molecolare; LD50 e CL50 e IDLH (soglie per le emergenze); A.C.G.I.H. aggiornati al 2005; Classificazione di cancerogenicità IARC, CCTN e NIOSH; Mutageni e cancerogeni; D.Lgs. 334/99 (Seveso-3): quantitativi limite; ADR 2005: dati riguardanti la classificazione per il trasporto stradale; Caratteristiche di pericolosità per valutare i rischi di atmosfere esplosive. Informazioni all indirizzo: /2007

9 LEGGE COMUNITARIA 2006 Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007 è pubblicata la Legge 6 febbraio 2007, n. 13, ovvero la Legge comunitaria 2006, che delega tra l altro il governo ad adottare, entro dodici mesi, i decreti legislativi di recepimento molte Direttive dell Unione europea. Tra esse, segnaliamo, in particolare, le direttine n. 2006/25/CE, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2006/42/CE, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 2006/54/CE, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 2005/61/CE, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. 2005/32/CE, del 6 luglio 2005, relativa all istituzione di un quadro per l elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE 2005/35/CE, del 7 settembre 2005, relativa all inquinamento provocato dalle navi e all introduzione di sanzioni per violazioni. 2005/64/CE, del 26 ottobre 2005, sull omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE. 2005/65/CE, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. 2005/94/CE, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. 2006/7/CE, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. Legge 6 febbraio 2007, n. 13. Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio Supplemento ordinario n. 41/L. Capo I. Delega al Governo per l attuazione di direttive comunitarie. Art. 1. (Delega al Governo per l attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell elenco di cui all allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all attuazione delle direttive comprese nell elenco di cui all allegato A sono trasmessi, dopo l acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 2-3/2007 9

10 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto disposto dall articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell ammenda fino a euro e dell arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell ammenda alternativa all arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l interesse protetto; la pena dell arresto congiunta a quella dell ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell arresto e dell ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del /2007

11 giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l infrazione può recare al colpevole o alla persona o all ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro; e) all attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l efficacia e l economicità nell azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell articolo 1. Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). Omissis. 2-3/

12 Art. 6. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell elenco di cui all allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 2. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Capo II - Informazioni al Parlamento sul contenzioso comunitario e sui flussi finanziari con l Unione Europea. Omissis. Capo III - Princìpi fondamentali della legislazione concorrente. Art. 8. (Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente). 1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di tutela e sicurezza del lavoro, i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato tutela e sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all esercizio dei poteri sanzionatori; b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia tutela e sicurezza del lavoro e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. 2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia tutela della salute, i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato salute, con particolare riguardo all esercizio dei poteri sanzionatori; b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l opzione normativa non risulti fondata sull elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica; c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione. 4. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo IV - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa. Omissis. Art. 15. (Modifica all articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi). 1. Il comma 3 dell articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente: 3. Non è consentito il rilascio dell autorizzazione all immissione sul mercato per l impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come tossico o molto tossico, cancerogeno di categoria 1 o 2, mutageno di categoria 1 o 2 o tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2, fermo restando che per l impiego professionale ed industriale l autorizzazione all immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso /2007

13 Art. 15., 17. e 18. Omissis. Art. 19. (Introduzione dell articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori). 1. Dopo l articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: - Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori) Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori. 2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di: a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II. 3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all articolo Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l ufficio unico di collegamento responsabile dell applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004. Art. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., e 27., Allegati A, B e C. Omissis. 2-3/

14 Omessa richiesta di visita specialistica RESPONSABILITA DEL MEDICO COMPETENTE Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza n /2006 (Presidente: A. Postiglione; Relatore: R. Teresi) (con nota di commento di Anna Guardavilla) L art. 17 del D.Lgs. n. 626/94 lett. I) prevede che il medico competente, fatti salvi i controlli di cui alla lett. b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, sicché integra contravvenzione la mancata richiesta da parte del medico competente di esami clinici e biologici a fronte della documentata persistenza nel lavoratore di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli. Suprema Corte di Cassazione. Sezione III penale. Con sentenza 23/4/2004 il Tribunale di Nola condannava O. G. e P. F. S. alla pena dell ammenda per non essersi assicurato, O., quale datore di lavoro, che il lavoratore G.A.A., dipendente dello stabilimento A. s.p.a. di Nola, avesse acquisito una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alla propria mansione, nonché, P. per non aver, quale medico competente presso il suddetto stabilimento, richiesto al datore di lavoro la visita medica specialistica sul lavoratore A., affetto da psicosi dissociativa, al fine di salvaguardare l integrità psicofisica del suddetto. Il Tribunale, premesso un breve excursus delle vicende concernenti la vita professionale della persona offesa, rilevava che l O., quale datore di lavoro perché direttore dello stabilimento A. di Nola, a fronte di un mutamento di mansioni di specialista in ingegneria della manutenzione stabilito nei confronti dell A., trasferito a Nola il 29/5/2000, non aveva curato di assicurargli un adeguata formazione professionale. Il primo e unico corso di formazione, necessario per la complessità del profilo assegnato al lavoratore, era stato effettuato nel gen a seguito di una specifica prescrizione impartita dagli ispettori del lavoro e in modo inadeguato, come riferito da costoro in dibattimento. Quanto al P., il giudice di merito, costatata la gravità incalzante della patologia di cui risultava affetto l A., risultando dai certificati medici prodotti sindrome depressivo ansiosa e genesi reattiva, psicosindrome marginale e genesi reattiva, disturbo d adattamento con stato di conflitto nell ambiente di lavoro, scompenso psicoemotivo con spinte deliranti reattivo a situazione di grave stress socio-ambientale, psicosi delirante, psicosi dissociativa, riteneva che l imputato, in presenza di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, avrebbe dovuto prescrivere una visita specialistica, donde un ingiustificata condotta omissiva del medico dello stabilimento considerato che la richiesta del lavoratore era correlata al rischio professionale e che lo stato ansioso era determinato da una presunta sua inadeguatezza, giudicata fondata dagli ispettori del lavoro, rispetto alle mansioni assegnategli con possibile danno per se stesso, e per gli altri e per le strutture aziendali. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge in ordine all affermazione di responsabilità. Deduceva O. che, egli non poteva essere qualificato datore di lavoro sia per l assenza di documentazione e/o di procura rilasciata dal legale rappresentante della società sia per essere rimasto estraneo al trasferimento del lavoratore e alle contestazioni disciplinari allo stesso indirizzate; che la funzione assegnata allo stesso, ingegneria della manutenzione, non richiedeva l accesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività di ufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazione tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione sulla base di documentazioni e in suo possesso e di sicura sua conoscenza. Deduceva P. che, il medico ex art. 17 del D.Lgs. cit. non ha l obbligo di disporre accertamenti specialistici anche in presenza di diagnosi di medici esterni, se non ne reputa la necessità; che egli aveva reiteratamente visitato l A. e l aveva ritenuto idoneo alla specifica attività cui era destinato essendo in suo potere discrezionale accedere o meno alla richiesta di visita specialistica avanzata dal lavoratore così come era nella sua competenza professionale e funzionale valutare se la patologia psichiatrica lamentata incidesse sulla sicurezza del lavoro cui doveva essere addetto l A., donde l insussistenza del reato. Entrambi i ricorrenti denunciavano mancanza di motivazione sul contenuto della documentazione prodotta dalla parte civile a riprova del cambiamento delle mansioni e della maggiore pericolosità di quelle attribuitegli con il trasferimento allo stabilimento di Nola, nonché su quanto dichiarato dai testi a discarico /2007

15 Chiedevano l annullamento della sentenza. Va, anzitutto, rilevato che, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 19/9/1994 n. 626, che ha dato attuazione a varie direttive comunitarie, integra e coordina la normativa, dello stesso tenore, dei decreti presidenziali di portata generale che sono il DPR 27/4/1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro) e il DPR 19/3/1956 n. 303 (norme generali per l igiene del lavoro), la cui violazione è contestata all imputato. Ha, quindi, affermato questa Corte, sez. III, sent. n. 904/2001, ud. 2/3/2001, rv , che il decreto n. 626/94, come modificato dal decreto n. 242/96, se, da un lato, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dall altro, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti dai precedenti decreti 547/55 e 303/56, precisando, per quel che interessa, la nozione di datore di lavoro nel senso che per le violazioni delle norme di sicurezza e d igiene stabilite nei decreti su citati si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dall art. 2 lett. b) del d.lgs. 626/94, nonché al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati. Pertanto, il soggetto destinatario delle norme contestate all imputato è il datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni di assicurare al lavoratore un adeguata formazione nella materia de qua. Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il datore di lavoro non adotti le misure atte a conseguire il segnalato obiettivo. Tanto premesso, va rilevato che datore di lavoro è chi ha la responsabilità dell impresa o dell unità produttiva, cui spetta il controllo su tutta l organizzazione amministrativa e gestionale dell ente cui è egli preposto; il che comporta anche l obbligo di assicurare ai lavoratori un adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro. Quindi, il direttore di uno stabilimento, specie se non abbia preposto alla direzione del lavori altra persona, ha sempre l obbligo, quale soggetto apicale dell unità produttiva (essendo tale, nella specie, lo stabilimento dell A. in Nola) nell ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di accertarsi che il lavoro degli operai si svolga in condizioni di sicurezza. Invece, solo nel caso in cui l impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perchè costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e si identificano quindi con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta, quindi, è la qualificazione operata dal Tribunale anche alla luce di quanto emerso dall istruttoria dibattimentale (dichiarazione dei testi della difesa) secondo cui l O. ebbe ad occuparsi personalmente della problematica relativa alla gestione del lavoratore e del fatto che furono rivolte direttamente a lui, che sottoscrisse il relativo verbale, le prescrizioni degli ispettori del lavoro (teste B.), sicché il direttore dello stabilimento è tenuto a rispondere, quanto meno a titolo di colpa, della violazione delle prescrizioni in tema di igiene e di sicurezza del lavoro, in quanto destinatario delle relative norme. Nel caso in esame la responsabilità è stata, quindi, correttamente affermata sia per il ruolo rivestito dall imputato, direttore generale e, quindi, organo apicale dell ente, nonché datore di lavoro ed unico titolare del potere di spesa, sia per l omesso rilascio di valida delega nelle materie in questione ad altri dirigenti. Non è puntuale l altro motivo secondo cui la funzione assegnata al lavoratore (ingegneria della manutenzione) non richiedeva l accesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività di ufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazioni tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione, sicché non occorreva alcun aggiornamento formativo. È stato, infatti, accertato, con congrua motivazione, che l omissione ascritta al direttore dello stabilimento è stata rilevata dagli ispettori del lavoro all esito di una complessa valutazione effettuata in azienda, culminata nell imposizione di specifiche prescrizioni allo stesso direttore, e che la formazione professionale era imposta dalla complessità del profilo professionale riguardante il lavoratore cui venivano assegnate attività che richiedono cognizione tecniche elevate, acquisibili mediante una formazione specifica che non è surrogabile con l esperienza maturata in un settore del tutto diverso né con il mero possesso di un incongruo titolo di studio. Inoltre, l asserzione del teste della difesa S., secondo cui l A. avrebbe dovuto gestire solo gli aspetti economici dei problemi tecnici affrontati da altri, è smentita dal documento che elenca le nuove mansioni, dato che tale funzione, indicata al punto 2 del profilo professionale, non è l unica. Non è, infine, censurabile la ritenuta ininfluenza del fatto che A. non avesse in concreto svolto la funzione assegnatagli dovendo la formazione precedere tale svolgimento. Poiché il primo e unico corso di formazione fu effettuato nel gen a seguito di specifica prescrizione in tal senso degli ispettori del lavoro e in modo comunque inadeguato (f. 15 della sent. Impugnata), il reato non è prescritto. Anche il ricorso del P. è infondato perché propone doglianze su questioni che i giudici di merito hanno deciso con congrua motivazione, ritenendo che il medico aziendale, preso atto delle molteplici certificazioni 2-3/

16 provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano una patologia psichiatrica grave a carico dell A., avrebbe dovuto necessariamente disporre gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare. Sia l ispettore del lavoro sia il medico della ASL, incaricato dell accertamento, avevano condiviso l assunto del lavoratore tanto da imporre prescrizioni specifiche nei confronti dell azienda con l assegnazione di un preciso termine, rimasto inosservato, per la regolarizzazione. Circa la configurabilità del reato contestato, va puntualizzato che l art. 17 del d.lgs. n. 626/94 let. I) prevede che il medico competente fatti salvi i controlli di cui alla let. B), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, sicché, nella specie, ricorrevano le condizioni per sottoporre a visita il dipendente che aveva documentato la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli. Tuttavia, la condotta dell imputato non è stata idonea a soddisfare il precetto normativo perché egli ha eseguito le visite mediche senza essere in possesso di specializzazione in materie psichiatriche e senza il supporto di esami clinici e biologici che erano necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e che rientravano nei controlli che egli poteva disporre nell esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dall art. 16 del decreto citato in tema di sorveglianza sanitaria. È quindi, corretta l affermazione di responsabilità basata sui tali rilevanti elementi probatori, che le poco incisive dichiarazioni dei testi della difesa (puntualmente prese in considerazione dal Tribunale, unitamente alla documentazione acquisita agli atti) non sono valse a smentire. Non possono, infatti, avere rilevanza in questa sede le valutazioni del fatto, diverse da quella adottata dal giudice di merito, proposte dalla difesa perché il controllo di legittimità non può investire l intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito, né la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, per il P., alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Condanna, altresì, S.S. ala rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2500, 00 di cui 300,00 per spese vive, oltre agli accessori di legge. Roma, 25/5/2006. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Depositata in Cancelleria il 13 giugno Il commento alla sentenza di Anna Guardavilla La ricostruzione del caso. La situazione giuridica proposta dal caso in oggetto può essere così ricostruita: - Il primo imputato è il datore di lavoro O., il quale ha omesso di erogare al lavoratore A. una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alla propria mansione ai sensi dell art. 22 del D.Lgs. 626/94. Egli si difende deducendo di non poter essere qualificato datore di lavoro sia per l assenza di documentazione e/o di procura rilasciata dal legale rappresentante della società sia per essere rimasto estraneo al trasferimento del lavoratore e alle contestazioni disciplinari allo stesso indirizzate. - Il secondo imputato è il medico competente, condannato per non avere richiesto al datore di lavoro una visita medica specialistica per il lavoratore A., affetto da psicosi dissociativa, al fine di salvaguardare l integrità psicofisica del suddetto. Egli si difende deducendo che il medico ex art. 17 del D.Lgs. 626/94 non ha l obbligo di disporre accertamenti specialistici anche in presenza di diagnosi di medici esterni, se non ne reputa la necessità; che egli aveva reiteratamente visitato l A. e l aveva ritenuto idoneo alla specifica attività cui era destinato essendo in suo potere discrezionale accedere o meno alla richiesta di visita specialistica avanzata dal lavoratore così come era nella sua competenza professionale e funzionale valutare se la patologia psichiatrica lamentata incidesse sulla sicurezza del lavoro cui doveva essere addetto l A.. Gli imputati sono stati condannati in primo grado al pagamento di un ammenda che - giova ricordarlo - è la sanzione penale di tipo pecuniario prevista per la commissione di un reato contravvenzionale. La sentenza in oggetto non consegue ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, bensì è emanata in applicazione del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, che prevede un meccanismo in forza del quale, a seguito di prescrizione da parte dell organo di vigilanza, l azione penale può essere sospesa in attesa che il datore di lavoro ottemperi, e poi estinta, previa regolarizzazione, con il pagamento dell ammenda /2007

17 In caso di mancata regolarizzazione il procedimento penale, apertosi al momento della comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato da parte dell organo di vigilanza, prosegue il suo iter regolare. Nel caso di specie, specifiche prescrizioni erano state emesse da parte degli ispettori del lavoro nei confronti dell azienda a fronte della violazione degli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 626/94, con l assegnazione di un preciso termine, rimasto inosservato, per la regolarizzazione 1. Gli imputati ricorrono per Cassazione. Il principio giuridico sancito dalla Corte di Cassazione. I profili di maggior interesse su cui la Suprema Corte si pronuncia nella sentenza in oggetto sono rappresentati da un lato dalla qualificazione della figura di datore di lavoro e dall altro dalla condotta omissiva del medico competente. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Cassazione torna sulla nozione di datore di lavoro precisando che per le violazioni delle norme di sicurezza e d igiene stabilite nei decreti su citati [decreti prevenzionali e D.Lgs. 626/94, n.d.r.] si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dall art. 2 lett. b) del d.lgs. 626/94 e che datore di lavoro è chi ha la responsabilità dell impresa o dell unità produttiva, cui spetta il controllo su tutta l organizzazione amministrativa e gestionale dell ente cui è egli preposto; il che comporta anche l obbligo di assicurare ai lavoratori un adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro. Da qui la Corte opera una interessante distinzione: Quindi, il direttore di uno stabilimento, specie se non abbia preposto alla direzione del lavori altra persona, ha sempre l obbligo, quale soggetto apicale dell unità produttiva (essendo tale, nella specie, lo stabilimento dell A. in Nola) nell ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di accertarsi che il lavoro degli operai si svolga in condizioni di sicurezza. Invece, solo nel caso in cui l impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perchè costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e si identificano quindi con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche. [ ] Nel caso in esame la responsabilità è stata, quindi, correttamente affermata sia per il ruolo rivestito dall imputato, direttore generale e, quindi, organo apicale dell ente, nonché datore di lavoro ed unico titolare del potere di spesa, sia per l omesso rilascio di valida delega nelle materie in questione ad altri dirigenti. Per quanto riguarda invece la posizione del medico competente, la Suprema Corte rileva che in presenza di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, egli avrebbe dovuto prescrivere una visita specialistica, donde un ingiustificata condotta omissiva considerato che la richiesta del lavoratore era correlata al rischio professionale e che lo stato ansioso era determinato da una presunta sua inadeguatezza, giudicata fondata dagli ispettori del lavoro, rispetto alle mansioni assegnategli con possibile danno per se stesso, per gli altri e per le strutture aziendali. La Corte conclude affermando che l art. 17 del d.lgs. n. 626/94 let. I) prevede che il medico competente, fatti salvi i controlli di cui alla lett. b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, sicché, nella specie, ricorrevano le condizioni per sottoporre a visita il dipendente che aveva documentato la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli. Tuttavia, la condotta dell imputato [medico competente, n.d.r.] non è stata idonea a soddisfare il precetto normativo perché egli ha eseguito le visite mediche senza essere in possesso di specializzazione in materie psichiatriche e senza il supporto di esami clinici e biologici che erano necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e che rientravano nei controlli che egli poteva disporre nell esercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dall art. 16 del decreto citato in tema di sorveglianza sanitaria. Va osservato che sempre più frequenti sono le sentenze emanate dalla Suprema Corte sugli obblighi e le responsabilità del medico competente. Una per tutte, si veda Cass. Pen., Sez. IV, 28 giugno 2005 n , in cui la Corte fornisce utili indicazioni in merito al contenuto degli obblighi previsti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 626/94, richiamando quanto affermato dalla Corte d Appello secondo cui quand anche non si volesse ritenere nascente dalla segnalazione del disturbo l obbligo di visita ex art. 16 del D.Lgs. 626/94 si ritroverebbe pur sempre nella lettera i) del comma 1 dell art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994 che fissa i doveri del medico competente un generale obbligo in capo a tale soggetto di effettuare una visita medica qualora sia il lavoratore a richiederla e vi sia una correlazione, come in questo caso, tra tale richiesta e i rischi professionali, tenendo conto che, nella fattispecie, il comportamento tenuto dalla lavoratrice di recarsi nella sala medica (ove il medico titolare aveva obbligo contrattuale di essere presente e comunque lei si aspettava di trovare) non può infatti che essere interpretato se non come richiesta di diagnosi e terapia rivolta a soggetto competente, cioè, a medico. E la Cassazione conclude: gli accertamenti periodici di cui all art. 16 non sono solo quelli per così dire programmati e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito. 1 La Suprema Corte rileva infatti che poiché il primo e unico corso di formazione fu effettuato nel gen a seguito di specifica prescrizione in tal senso degli ispettori del lavoro e in modo comunque inadeguato (f. 15 della sent. Impugnata), il reato non è prescritto. 2-3/

18 Responsabilità colposa ERRATO INTERVENTO TERAPEUTICO POST-INFORTUNIO Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 ottobre - 21 dicembre 2006, n (con nota di commento di Anna Guardavilla) Nel caso di lesioni personali conseguenti ad infortunio sul lavoro cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. La corte suprema dicassazione, Sezione Penale, sentenza: Fatto e Diritto. L.F e A.D., la prima in qualità di legale rappresentante della I. S.r.l. di Barletta, ed il secondo quale responsabile della sicurezza del cantiere di lavoro della predetta società ex artt. 4 ed 8 D. Lvo 626/94, venivano tratti a giudizio avanti il Tribunale di Bari per rispondere di varie contravvenzioni alle norme antinfortunistiche e di omicidio colposo in danno di C.N., dipendente della I. Nel procedimento si costituivano parti civili la moglie e le figlie della vittima. Con sentenza datata 21 gennaio 2004 le contravvenzioni venivano dichiarate prescritte, mentre per il delitto entrambi gli imputati venivano condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno alle parti civili cui veniva concessa una provvisionale di per ciascuna di esse. Proposto appello, la Corte di Bari confermava la condanna e riduceva la pena a mesi dieci di reclusione per ciascun imputato che veniva dichiarato tenuto anche al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili. Il giudice d appello individuava tre temi di discussione: 1) l inquadramento giuridico degli eventi nei paradigmi di colpa dell art. 589 c.p. ascrivibile ai due imputati; 2) la individuazione dei soggetti responsabili; 3) la sovrapposizione del separato giudizio a carico di alcuni medici per la medesima ipotesi di omicidio colposo in termini di interruzione del nesso di causa tra la loro condotta e l evento morte, addebitabile all imperizia e negligenza dei medici intervenuti nelle cure della vittima. In ordine alle modalità del fatto la corte precisava che esso era molto lineare e non lasciava margini di dubbio sulla sua ricostruzione: Il giorno 31 settembre 1998 il C., autista, si trovava con la propria squadra nel quartiere sito in Triggiano, dove era in atto l attività di posa di cavi elettrici in uno scavo della lunghezza di circa 400 metri, recintato con una retina sostenuta da bacchette di ferro; scendendo dal camion per fumare una sigaretta perdeva l equilibrio e finiva con le parti basse del corpo su uno di questi tondini che si infiggeva nella zona perineale, ferendolo. Ricoverato all Ospedale di Triggiano, gli veniva praticata una sutura e veniva dimesso con una prognosi di otto giorni. Nonostante le cure con cortisonici e tachipirina (solo dal giorno 2 al giorno 4 settembre gli erano stati somministrati antibiotici), il giorno otto, all altezza del ginocchio destro comparivano delle bolle gassose, per cui veniva inviato al Policlinico di Bari, ove una terapia d urto a base di ossigeno iperbarico non riusciva ad impedire il suo decesso, avvenuto il giorno 14 settembre. PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI Collegati al sito Internet dedicato: Scegli i Corsi di Eccellenza: Abbonati alle Riviste della Prevenzione: /2007

19 Secondo la corte costituiva colpa l avere posto in opera una recinzione dello scavo tanto pericolosa, dato che la reticella era sorretta da tondini alti circa un metro, normalmente utilizzati per armare il cemento, mancavano di protezione a tappo ed erano in parte arrugginiti: essi costituivano dei veri e propria offendicula sia per i lavoratori che per i terzi. Quanto al secondo punto, vale a dire la riconducibilità della colpa agli imputati, la corte affermava che il datore di lavoro che sceglie un professionista e lo designa come responsabile della sicurezza non si libera dalle conseguenze connesse alla sua posizione di garanzia se non sceglie un professionista idoneo, non elabora assieme a questi un piano di sicurezza, non gli mette a disposizione i mezzi necessari per attuarlo, non vigila su tale attuazione. Specularmente il rappresentante [responsabile, n.d.r.] del servizio di prevenzione [e protezione, n.d.r.] deve essere capace, deve predisporre il piano di sicurezza, deve richiedere dall imprenditore i mezzi per attuarlo, non deve mettere in atto condotte elusive, impedendo la vigilanza del titolare delegante. Ciò non era avvenuto nel caso di specie perché la L. si era preoccupata di comunicare all Ispettorato dell ASL il nome del delegato alla sicurezza del quale trasmetteva il curriculum in cui questi si dichiarava esperto in materia di prevenzione nell ambiente di lavoro ed affermava di occuparsi di tale settore presso la I., ma non curava affatto l aspetto attuativo della prevenzione, omettendo di richiedere la predisposizione del relativo piano e del pari l A. forniva il curriculum e non apprestava la sua opera per assolvere tali compiti. Quanto al terzo aspetto innanzi elencato, relativo alla sovrapposizione della responsabilità dei medici che ebbero in cura il C. che vennero dapprima prosciolti e dopo l appello del Procuratore Generale rinviati a giudizio, la corte concorda con la decisione del primo giudice che ha negato il lungo rinvio richiesto per celebrare un processo unitario, rilevando che la colpa addebitata ai medici non configura una causa sopravvenuta idonea ad interrompere l efficienza causale delle condotte precedenti in ordine all evento morte. Avverso detta decisione entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. La L. con il primo motivo deduce la non corretta applicazione della normativa antinfortunistica e contesta che l art. 68 D.P.R. 164/56 sia riferibile ai mezzi di tutela del cunicolo di scavo presente nel cantiere, perché la norma riguarda una tipologia di costruzioni in quota, mentre gli operai lavoravano ad un livello inferiore rispetto a quello della strada, all interno dello stesso cunicolo e non sopra di esso. Si doveva perciò escludere che esistesse un pericolo di caduta ed era fuorviante la prospettiva accusatoria che pretendeva l uso di un parapetto. Inoltre questo sarebbe stato di intralcio al lavoro che prevedeva il contestuale avanzamento del camion avvolgi-cavo con il lavoro di scavo che era destinato all alloggio di cavidotteria. Le caratteristiche del cantiere, insistente su manto stradale, imponevano, invece, un altro tipo di protezione diretta a segnalarne la presenza in ossequio al disposto dell art. 32 CdS a tutela degli utenti, cosa cui la L. aveva provveduto con la posa della reticella arancione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce illogicità della motivazione perché da una parte la corte d appello riconosceva che essa imputata aveva delegato l A. al compito di responsabile della sicurezza e su tale presupposto affermava la colpevolezza di quest ultimo e dall altra non sollevava il datore di lavoro dalle responsabilità inerenti alla sua posizione di garanzia. Con il terzo motivo la L. denuncia erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in ordine al nesso di causa. Anzitutto la ricorrente contesta che siano state chiarite le dinamiche dell infortunio, non essendo state rinvenute tracce di sangue in loco e mancando testi oculari del fatto; in secondo luogo sostiene che il lavoratore aveva dimesso le sue mansioni lavorative perché si stava accendendo una sigaretta e quindi il suo comportamento esonerava il datore di lavoro da ogni responsabilità, dovendosi ritenere diretto al compimento di un attività autonoma estranea al lavoro e comunque abnorme. Infine, richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di causalità sostiene che il dubbio sussiste non solo in ordine all antigiuridicità del suo comportamento, ma anche in ordine alla sussistenza del nesso causale. Addebita alla corte territoriale la contraddittorietà della motivazione perché da una parte il giudice d appello riconosce la responsabilità del delegato alla sicurezza e l imperizia dei medici e dall altra considera come causa dell evento anche la condotta della datrice di lavoro, mentre si potrebbe ravvisare solo al più il reato di lesioni colpose, essendo interrotto il nesso di causa con l evento morte. Con i motivi aggiunti approfondisce il tema della incompatibilità tra la ritenuta responsabilità dell A., delegato alla sicurezza, ed il permanere della sua responsabilità, nonché il tema della interruzione del nesso di causa. L A. contesta di aver assunto la posizione di delegato alla sicurezza, non essendogli mai stato comunicato tale incarico. A sua volta sostiene che non era applicabile la normativa antinfortunistica richiamata dal capo di imputazione, mentre andava fatto riferimento all art. 32 CdS in base alla quale norma la recinzione adottata era perfettamente regolare, né poteva essere ritenuta pericolosa per gli addetti ai lavori. Denuncia inoltre la manifesta illogicità della motivazione sul punto, anche perché la stessa non tiene conto che esisteva un piano di sicurezza dell Enel che non prevedeva misure di recinzione diverse da quella posta in opera. 2-3/

20 Sostiene che non vi era la prova dell esistenza di ruggine sui palette perché il teste N. aveva affermato che solo qualcuno di quelli adoperati poteva essere arrugginito. Infine deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per il passaggio dalla contestazione di colpa specifica a quella di colpa generica, nonché dell art. 41 secondo comma c.p. assumendo che la condotta contestata e la lesione riportata rimane nell ambito della semplice occasione, inidonea a determinare l evento letale, mentre l incuria dei medici avrebbe da sola prodotto la morte per l errore riconosciuto dal Prof. I. della mancata somministrazione di antibiotici. Con memoria aggiuntiva l A. ammette di avere firmato il curriculum (circostanza negata in ricorso), ma afferma di avere sconosciuto la circostanza che lo stesso sarebbe servito alla società per designarlo come responsabile della prevenzione e che pertanto la firma apposta non corrispondeva alla coscienza e volontà di accettare tale ruolo. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Risulta dalle dichiarazioni delle parti che i medici sono stati prosciolti per prescrizione, mentre il reato contestato ai ricorrenti non risulta prescritto, nemmeno tenendo conto delle attenuanti generiche concesse con conteggio della pena con giudizio di prevalenza [ ]. I ricorrenti sostengono che non sono stati chiariti i termini dell infortunio, ma dalla sentenza si apprende che certamente il C. si ferì scendendo dal cassone dal camion e precipitando su uno dei tondini che reggevano la rete che delimitava lo scavo. Dalla sentenza di primo grado si apprende che la vittima si trovava sul cassone del camion perché doveva aiutare a svolgere la bobina, mentre il teste C.P. si trovava sul piano della strada a tirare il cavo. Giunti alla punta dello stesso il teste aveva invitato il collega a scendere dal cassone e a portarsi nella cabina del camion perché era necessario metterlo in moto e partire per svolgere l altra metà. Fu poco dopo che il C. si diresse verso detto teste affermando che si era rotto l ano, presentando i pantaloni inzuppati di sangue. Pertanto non vi è dubbio che la vittima stava svolgendo un lavoro cui era stata preposta e si adeguava alle richieste del collega con il quale era addetto allo svolgimento del cavo che doveva essere posizionato nello scavo. Sia in primo che in secondo grado si è discusso in ordine alle cautele che la ditta doveva adottare per proteggere i lavoratori nel cantiere in cui operavano e la stessa questione viene riproposta in questa sede attraverso la contestazione del dovere di posizionare un parapetto come previsto nelle norme antinfortunistiche citate nel capo di imputazione. Dalle indagini dell Ispettore della Direzione Generale del Lavoro risulta che sul luogo del fatto era stato realizzato uno scavo profondo m. 1,50, largo m. 1,20 e lungo m. 400 che veniva richiuso mano a mano che la collocazione dei cavi elettrici procedeva. La profondità dello scavo richiedeva una protezione per il rischio di caduta. Sul punto la ricorrente L. afferma che gli operai lavoravano all interno dello scavo per cui non correvano tale pericolo, ma questo ragionamento non è fondato perché vi erano operai come il C. che non entravano nello scavo e comunque, i lavoratori, prima di scendere al suo interno, erano esposti alla caduta, provenendo necessariamente dal piano stradale posto ad un metro e mezzo sopra il fondo della trincea. La protezione apprestata non serviva a tale scopo, ma solo a delimitare l area e a rendere visibile il cantiere a terzi utenti della strada, mentre per l altezza insufficiente dei tondini, per le loro dimensioni, per la punta lasciata libera, per essere alcuni arrugginiti la rete non funzionava da barriera atta ad evitare il rischio di caduta all interno della buca e nello stesso tempo presentava per le sue caratteristiche un pericolo imminente. Il tribunale ha distinto le tutele a favore degli utenti della strada, posto che il cantiere insisteva sulla sede stradale, da quelle a favore dei lavori e per queste ultime ha richiamato la normativa del DPR 164/56 e quella di cui al D.Lvo 626/94, di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza dei lavoratori che impone al datore di lavoro di valutare i rischi a cui sono esposti i suoi subordinati, di individuare le misure di prevenzione e predisporre il programma per attuarle, designando il tecnico responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativo che va comunicato all Ispettorato del Lavoro ed alle unità sanitarie competenti per territorio. Entrambe le normative trovano applicazione per i lavori effettuati in cantieri temporanei o mobili, come quello in esame. La relativa disciplina è contenuta nel D.Lvo 494/96. I ricorrenti sostengono che esisteva il piano di sicurezza dell Enel, ma questo piano prendeva in considerazione i rischi per gli utenti della strada e non quelli afferenti l organizzazione del cantiere, essendo questo un aspetto che riguardava espressamente l impresa esecutrice dei lavori cui venivano rimesse le specifiche prescrizioni. L art. 68 del DPR 164/56 imponeva l adozione di opere protettive per il pericolo di caduta rispetto ad una profondità superiore a 0,50 cm, mentre lo scavo arrivava anche ad un metro e mezzo e le opere dovevano essere eseguite con buon materiale ed a regola d arte. Pertanto, anche a tenere conto che il lavoratore non si fece male perché non venne protetto dalla caduta, il tribunale sottolinea che se la protezione fosse stata eseguita a regola d arte e soprattutto se non fosse stato utilizzato materiale arrugginito ed appuntito, l incidente non si sarebbe verificato e che pertanto era questa presenza pericolosa, inidonea ad ogni effetto ed insidiosa, che radicava la responsabilità del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza /2007

21 La corte d appello non abbandona tale ragionamento ed anzi richiama i doveri di predisporre il piano di sicurezza, giungendo ad affermare che in ogni caso la rete posta a delimitazione dello scavo era assolutamente inidonea ed essa stessa un grave pericolo presentando dei tondini rizzati come tante baionette. Con ciò il giudice d appello non intende abbandonare il tema della colpa specifica per addebitare solo quella generica in quanto è sempre in base ai doveri dettati dalle citate norme antinfortunistiche che discende l inadempimento e la grave imprudenza dei ricorrenti affermati a chiare lettere. Quanto all esonero da responsabilità del datore di lavoro, una volta che vi sia stata la nomina della persona designata per la sicurezza gli argomenti esposti dalla corte non sono viziati da illogicità. Correttamente e secondo i principi più volte affermati da questa Corte entrambi i giudici di merito hanno affermato che la delega delle funzioni non solleva da responsabilità il datore di lavoro se questi non conferisce l incarico a persona idonea, non gli fornisce i mezzi per approntare e attuare il piano di sicurezza e non sorvegli che ciò sia predisposto. Dalla sentenza risulta che la L. con dichiarazione in data comunicò a norma dell art. 8 c. 11 D.Lvo 626/94 all Ispettorato del Lavoro ed alla ASL competente per territorio la nomina dell A., soggetto in possesso dei requisiti necessari, allegando il curriculum firmato dal tecnico. Nonostante le diverse affermazioni del predetto, l apprestamento di tale documento e la sottoscrizione non poteva che significare l accettazione dell incarico. Peraltro nello stesso curriculum l A. dichiarava di svolgere già per la I. il compito di addetto alla sicurezza, ma non poteva sfuggire alla titolare della società che tale delega non era stata utilizzata per predisporre alcun piano di sicurezza e avrebbe dovuto richiamarlo all esercizio di tale dovere al quale era stato espressamente delegato. Ne discende che entrambi gli imputati rispondono delle omissioni loro contestate che non hanno consentito di rendere sicuro il cantiere ove il C. lavorava. Quanto al fatto che questi stesse compiendo attività diverse da quella lavorativa, si apprestasse a fumare una sigaretta e quindi avesse compiuto un atto abnorme, risulta che egli era stato invitato dal collega di lavoro a scendere dal cassone del camion per spostarlo in avanti onde consentire lo srotolamento del cavo, per cui non è ravvisabile alcuna attività estranea al rapporto di lavoro che esuli dal diritto alla tutela antinfortunistica. In relazione al terzo tema di indagine riproposto da entrambi i ricorrenti, vale a dire la sussistenza del nesso di causa tra la condotta loro contestata ed il verificarsi dell evento morte, nonostante le espressioni utilizzate dalla corte d appello a riguardo dell imperizia e negligenza di alcuni medici, si osserva che riconosciuta l inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche come causa delle lesioni per il principio dell equivalenza delle condizioni e quindi dell efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre da solo l evento. In particolare nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l errore del medico non può prescindere dall evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra. Nel caso in esame risulta che il C. riportò una ferita penetrante alla natica sinistra in regione perianale e che causa della morte fu un infezione gangrenosa dell arto inferiore destro con fascite necrotizzante. Il Prof. I., consulente del PM, ha affermato che non vi è contrasto tra la localizzazione della ferita a sinistra ed il manifestarsi della gangrena a destra, perché non esistono barriere difensive tra le due regioni del corpo, tenuto conto della ristrettezza della zona interessata dalla ferita. Pertanto fu certamente questa a produrre la patologia letale, la quale è compatibile con la presenza di ruggine nel tondino e secondo il predetto consulente che si espresse in ordine anche all imperizia dei medici, la somministrazione dell antibiotico, che in ogni caso andava prescritto, non avrebbe con certezza evitato la morte del paziente, in considerazione del fatto che la terapia iperbarica, ritenuta specifica per la patologia in atto, non portò alcun miglioramento. La corte d appello nel riferire le conclusioni del Prof. I. correttamente ritiene che la catena causale non sia stata interrotta dalla cattiva pratica terapeutica e che resterebbe del tutto ipotetica una valutazione di efficienza causale esclusiva di quest ultima. Ciò premesso non essendo ravvisabili né i dedotti errori di applicazione di norme penali, né alcuna carenza o illogicità della sentenza, né mancanza di correlazione tra il contestato ed il ritenuto a sostegno della colpa, i ricorsi vanno rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili [ ]. 2-3/

22 Il commento alla sentenza di Anna Guardavilla La ricostruzione del caso. Ricostruiamo sommariamente il caso su cui la Corte si è pronunciata con la sentenza in oggetto. I due imputati sono: 1) L.F. in qualità di legale rappresentante della società I. (Datore di Lavoro). 2) A.D., qualificato dalla sentenza, in maniera peraltro piuttosto confusa, come responsabile della sicurezza del cantiere di lavoro della predetta società ex artt. 4 ed 8 D. Lvo 626/94, poi come rappresentante [responsabile, n.d.r.] del servizio di prevenzione 1 e, più oltre, come delegato alla sicurezza. Tali soggetti sono chiamati a rispondere di alcune contravvenzioni (ormai prescritte) alle norme antinfortunistiche e di omicidio colposo per la morte di C.N., autista, dipendente della società I. 2. Si sono costituiti parti civili la moglie e le figlie di C.N. La dinamica dell infortunio è la seguente: il C., autista, si trovava con la propria squadra in un quartiere nel quale era in atto l attività di posa di cavi elettrici, in uno scavo recintato con una retina sostenuta da bacchette di ferro; scendendo dal camion questi perdeva l equilibrio e finiva con le parti basse del corpo su uno di questi tondini che si infiggeva nella zona perineale, ferendolo. Nonostante le cure prescrittegli dall Ospedale, che non prevedevano una adeguata somministrazione di antibiotici, all altezza del ginocchio destro comparivano delle bolle gassose, per cui veniva inviato al Policlinico di Bari, ove una terapia d urto a base di ossigeno iperbarico non riusciva ad impedire il suo decesso. Entrambi gli imputati sono stati condannati in primo grado ad un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno alle parti civili, pena poi ridotta in secondo grado previa conferma della condanna - a dieci mesi di reclusione. Il giudice d appello identifica tre temi di discussione: 1) L inquadramento giuridico dell evento nell ambito della colpa ex art. 589 c.p. (omicidio colposo) 3 ; 2) L individuazione dei soggetti responsabili; 3) Il collegamento con il separato giudizio per omicidio colposo a carico di alcuni medici responsabili di aver fornito alla vittima cure inidonee. In relazione a ciò deve essere verificato se l imperizia e la negligenza di tali medici sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la condotta degli imputati e la morte. Quest ultimo aspetto è quello su cui interessa qui porre l attenzione, in quanto ci consente di operare una ricognizione, a partire dal caso di specie, dei criteri di accertamento delle responsabilità penali nell ambito dei delitti colposi, quali le lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. e l omicidio colposo ex art. 589 c.p.. La causa, la colpa, il nesso di causalità e la responsabilità omissiva nel codice penale. La questione posta al centro del ragionamento della Corte può essere così sintetizzata: La colpa addebitata ai medici configura una causa sopravvenuta idonea ad interrompere l efficienza causale delle condotte precedenti in ordine all evento morte?. Detto più semplicemente: il fatto che a seguito dell infortunio vi sia stata un ulteriore negligenza da parte dei medici, la quale ha condotto alla morte della vittima, autorizza a ritenere che i principali responsabili del decesso siano i medici e non coloro che a monte hanno cagionato l infortunio? La risposta cui pervengono i giudici è negativa, ed il fondamento giuridico di tale risposta è rintracciabile nelle norme contenute del codice penale che andremo ad analizzare. 1 In merito alla qualificazione del ruolo dell A.D., si legge in sentenza: risulta che la L. con dichiarazione [ ] comunicò a norma dell art. 8 c. 11 D.Lvo 626/94 all Ispettorato del Lavoro ed alla ASL competente per territorio la nomina dell A., soggetto in possesso dei requisiti necessari, allegando il curriculum firmato dal tecnico. 2 Sia le contravvenzioni che i delitti (quali l omicidio colposo) rappresentano illeciti penali, ovvero reati, laddove le contravvenzioni possono essere identificate, in via di esemplificazione, come la categoria di reato meno grave ed i delitti come quella caratterizzata da maggior gravità. Le pene (ovvero le sanzioni penali) previste per le contravvenzioni sono l arresto (pena detentiva) e l ammenda (pena pecuniaria), mentre quelle previste per i delitti sono da un lato l ergastolo e la reclusione (pene detentive) e dall altro la multa (pena pecuniaria). 3 Art. 589 (Omicidio colposo). "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona é punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto é commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena é della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici" /2007

23 La causa. Per comprendere se la negligenza dei medici costituisca una causa sopravvenuta tale da privare di rilevanza la colpa di coloro che hanno cagionato l infortunio, occorre anzitutto comprendere cosa si intenda, in ambito penalistico, per causa. Secondo l ordinamento giuridico, è causa di un evento qualunque antefatto senza il quale tale evento non si sarebbe verificato (teoria della condicio sine qua non, cfr. artt. 40 e 41 cod. pen.). Tuttavia sappiamo che non è sufficiente avere cagionato un evento per risponderne davanti alla legge penale, poiché ai fini della colpevolezza è necessario che sussista anche il requisito quantomeno della colpa. L art. 589 c.p. che disciplina l omicidio colposo, infatti, non punisce chiunque cagiona, bensì chiunque cagiona per colpa la morte di una persona 4 ; da ciò apprendiamo che cagionare significa avere realizzato un qualunque antefatto senza il quale l evento non si sarebbe verificato e cagionare con colpa significa avere realizzato tale condizione con inosservanza di cautele doverose. Perché l azione umana assurga a causa, è sufficiente che rappresenti una delle condizioni che concorrono a produrre l evento. In base alla c.d. teoria dell equivalenza è considerata di pari valore l attitudine causale di tutti gli antecedenti necessari all evento. In tal senso nella sentenza si legge: riconosciuta l inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche come causa delle lesioni per il principio dell equivalenza delle condizioni e quindi dell efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre da solo l evento. La colpa. Secondo l art. 42 comma 2 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Ai sensi dell art. 43 c.p., un reato è colposo o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel primo caso si parla di colpa generica, per inosservanza di regole di buon senso, non scritte, cioè in buona sostanza di regole di condotta prudenziali tali da integrare le fattispecie della negligenza, imprudenza o imperizia, e nel secondo di colpa specifica, per inosservanza di regole scritte, ovvero di leggi, regolamenti, ordini o discipline, in essi ricomprendendosi anche le norme contenute nella legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base a tale ultima considerazione va sottolineato come tali norme non si limitino a costituire la fonte giuridica in base alla quale viene comminata la sanzione in caso di inosservanza delle stesse, bensì costituiscano il parametro alla stregua del quale viene effettuato l accertamento della colpa, cioè la valutazione del comportamento del soggetto obbligato ad una certa condotta dalla cui inosservanza sia derivato un infortunio. Nel caso di specie, secondo la Corte d Appello costituiva colpa l avere posto in opera una recinzione dello scavo tanto pericolosa, dato che la reticella era sorretta da tondini alti circa un metro, normalmente utilizzati per armare il cemento, mancavano di protezione a tappo ed erano in parte arrugginiti: essi costituivano dei veri e propria offendicula sia per i lavoratori che per i terzi. Il nesso di causalità. L azione o l omissione e l evento devono essere collegati da un nesso di causalità, affinché si possa affermare che l evento è conseguenza della condotta attiva od omissiva. Dunque il nesso di causalità è la relazione esistente tra un azione o un omissione da parte di una persona e un evento dannoso o pericoloso da cui dipende l esistenza di un reato. Tale rapporto va attentamente valutato in concreto. La disciplina del nesso causale è contenuta nell art. 40 del codice penale ( rapporto di causalità ), che prevede al primo comma che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Per accertare il nesso di causalità si segue il procedimento di eliminazione mentale: un azione è condicio sine qua non di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che l evento stesso venga meno. Un esempio di tale meccanismo può essere rintracciato nel passaggio della sentenza in cui si legge che Il tribunale sottolinea che se la protezione fosse stata eseguita a regola d arte e soprattutto se non fosse stato utilizzato materiale arrugginito ed appuntito, l incidente non si sarebbe verificato e che pertanto era questa presenza pericolosa, inidonea ad ogni effetto ed insidiosa, che radicava la responsabilità del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza. 4 Analogamente dicasi per le lesioni personali colpose ex art. 590c.p. 2-3/

24 La responsabilità omissiva. L art. 40 del codice penale prosegue al secondo comma stabilendo che non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (responsabilità omissiva). La responsabilità omissiva (< omissione), che si differenza da quella attiva (< azione) per il fatto di consistere in un non facere invece che in un facere, è ad essa equiparata sotto il profilo degli effetti giuridici. Dunque, condicio sine qua non perché un soggetto possa essere perseguito penalmente per una condotta omissiva è che vi sia un obbligo giuridico di impedire l evento. A seguito di tale verifica verrà poi individuata la titolarità di tale obbligo in capo al soggetto de quo e quindi verificato il puntuale esercizio dello stesso. Il principio giuridico sancito dalla Corte di Cassazione. Fatta tale premessa, occorre avere presente, quale ultimo tassello del mosaico, il principio secondo cui l esistenza del nesso di causalità fra azione od omissione ed evento è esclusa quando fra i due momenti si frappongono fatti assolutamente imprevedibili, sufficienti da soli a cagionare l evento (cfr. art. 41 cod. pen.). Nel caso di specie, secondo il consulente del Tribunale che si espresse in ordine all imperizia dei medici, la somministrazione dell antibiotico, che in ogni caso andava prescritto, non avrebbe con certezza evitato la morte del paziente, in considerazione del fatto che la terapia iperbarica, ritenuta specifica per la patologia in atto, non portò alcun miglioramento. Ed inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze l errore del medico non può prescindere dall evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra. E dunque - conclude la Corte di Cassazione- nel caso di lesioni personali conseguenti ad infortunio sul lavoro cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causa /2007

25 Sicurezza OCCASIONE DI LAVORO Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2006, n , Pres. Senese, Est. De Matteis, Parti: N. c. Inail Non è sufficiente un mero nesso topografico e cronologico con il lavoro per istituire l occasione di lavoro, ma è necessario un nesso eziologico con il rischio assicurato. Fatto e diritto. Con ricorso depositato il 2 ottobre 1995 il sig. N.G. ha chiesto al pretore di Trani di condannare l Inail a corrispondergli le prestazioni per l infortunio sul lavoro occorsogli il 15 settembre 1994 alle ore 17 quando, all interno del laboratorio di confezioni gestito dalla moglie e nel quale egli lavorava come coadiutore familiare, regolarmente iscritto all Inail, cadeva urtando contro la vetrata che divideva il laboratorio da locale adibito a studio, riportando una vasta ferita da taglio, per la quale era stato ricoverato in ospedale fino al 22 settembre Il Pretore, con sentenza 27 ottobre 1998, accertati i fatti sopra descritti, ha rigettato la domanda, ritenendo che il ricorrente non avesse provato il nesso eziologico tra 1 infortunio e l attività lavorativa. L appello del N. è stato respinto dal Tribunale di Trani, con sent. 23 maggio/14 giugno 2002 n. 805, la quale ha rilevato che nessuno dei testi escussi sia in primo grado che in appello, compresa la D., moglie dell appellante, è stato in grado di riferire le concrete modalità con cui si svolse l incidente, le mansioni cui era addetto il N., ed il nesso di derivazione causale dell evento dannoso dalle modalità di esplicazione dal lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani ha proposto ricorso per Cassazione il N., deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Sottolinea che egli è assicurato presso l Inail a norma dell art. 4, n. 6, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che presta attività lavorativa presso il laboratorio gestito dalla moglie, che i fatti non sono controversi, e che gli stessi si devono considerare in occasione di lavoro secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema. L intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Il ricorso è stato rimesso a questo Collegio perché sia deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell art. 375 c.p.c., come modificato dall art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, in quanto palesemente infondato, ed in tal senso sono le conclusioni scritte del Procuratore Generale, ritenendo che il ricorrente contesti valutazioni di fatto del giudice del merito. Il Collegio osserva che la contestazione è in diritto, sulla nozione di occasione di lavoro, in relazione agli atti di locomozione interna al luogo di lavoro. Come statuito dalla sentenza impugnata, l infortunio avvenne nel laboratorio della D., moglie del ricorrente, come hanno dichiarato i testi escussi che, dalla vicina officina, accorsero alle grida del N. e videro la vetrata posta all interno del laboratorio in frantumi. Questa ricostruzione dei fatti non solo non è contestata dal Napoletano, ma è posta a fondamento della propria pretesa. La giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito, in numerose sentenze alla cui motivazione si deve rinviare per economia della funzione, la lunga evoluzione del sistema complessivo di tutela infortunistica, ed in particolare della nozione di occasione di lavoro, consolidandosi sulla conclusione che, pur nella identità di espressione lessicale, risalente alla Legge 17 marzo 1898, n. 80, ( Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l unico limite in quest ultimo caso del rischio elettivo (Cass. 9 ottobre 2000 n ); applicando poi tale principio alle seguenti fattispecie, che potrebbero presentare analogie con la presente: Cass. 17 dicembre 1998 n , che ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l infortunio occorso ad una lavoratrice la quale, durante lo svolgimento dell attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento; Cass. 4 agosto 2000 n , in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datore di lavoro; Cass /2000 cit., relativa ad una fattispecie di un impiegata della P.A. addetta al video - terminale che, spostandosi da un ufficio all altro della sede di lavoro recando con sé un faldone da utiliz- 2-3/

26 zare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363, in fattispecie relativa ad un impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi; Cass. 13 luglio 2001 n. 9556, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia; Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944, che ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l indennizzabilità dell infortunio occorso alla dipendente di un azienda alberghiera, caduta per le scale del seminterrato dell albergo dove prestava la sua attività lavorativa, mentre si recava a timbrare il cartellino delle presenze; Cass. 13 maggio 2002 n. 6894, sempre in fattispecie di cadute per le scale; Cass. 22 aprile 2002 n. 5841; e, particolarmente pertinente alla odierna fattispecie: Cass. 21 aprile 2004 n. 7633, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l infortunio occorso ad un vice direttore di albergo il quale aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all interno della stanza della direttrice dalla quale era stato chiamato mentre si trovava all interno del proprio ufficio. Il secondo principio di diritto da tenere presente nella soluzione della presente controversia è quello invocato dalla sentenza impugnata, ma non applicato correttamente al caso di specie. Costituisce insegnamento tralaticio della giurisprudenza di legittimità che per istituire l occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, ma occorre un nesso eziologico con il rischio assicurato. Tale formula, elaborata molti decenni orsono (Cass. 8 aprile 1965 n. 608) in relazione alla nozione originaria e selettiva di rischio specifico proprio, con il quale era onere dell infortunato provare il nesso eziologico dell incidente avvenuto sul luogo di lavoro, va ora reinterpretata in relazione alla attuale nozione di attività protetta. La giurisprudenza di questa Corte ha successivamente chiarito che la separata previsione legislativa nella seconda parte del 1 comma dell art. 1 t.u degli opifici, laboratori ed ambienti organizzati, nei quali operano le fonti di rischio nominate nella prima parte, fonte già di per sé di obbligo assicurativo, implica un ambito ed un nesso di collegamento con il lavoro più ampio del precedente rapporto con la fonte di rischio di cui alla prima parte, ed ha qualificato tale situazione come rischio ambientale; pervenendo alla conclusione che la seconda parte del 1 comma dell art. 1 t.u tutela il lavoro in sé e per sé considerato, e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dallo spazio delimitato e dal complesso dei lavoratori in esso operanti, oltre che dalle macchine (Cass. sez. un. 14 aprile 1994 n. 3476). Una volta che l attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell incidente, od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore, il quale ad es. abbia la disponibilità dell ambiente di lavoro o per la sua qualifica o per la natura autonoma del rapporto (Cass. 29 ottobre 1998 n , che ha escluso l occasione di lavoro nel caso di omicidio all interno dello stabilimento per ragioni personali; Cass. 9 agosto 2003 n che ha escluso l occasione di lavoro nel caso di una lavoratrice caduta nell accedere alla banca sita all interno del perimetro aziendale, fuori dell orario di lavoro, per compiere una operazione bancaria personale). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d appello di Bari la quale deciderà la causa attenendosi ai due principi di diritto sopra enunciati, accertando se il N. era presente nel laboratorio dove si è infortunato per cause lavorative. per essere sempre aggiornati Sintalex SP 2.0. Banca dati di sostanze pericolose aggiornata al 29.o adeguamento SINTALEX SP 2.0 è stata citata nelle Linee Guida (Allegato A) per la Protezione da Agenti Chimici (Titolo VIIbis D.Lgs. 626/94) redatte dal coordinamento tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni Per ogni sostanza sono riportate (ove disponibili): informazioni tossicologiche, chimico-fisiche e di classificazione legislativa e normativa su oltre sostanze chimiche; N. CAS, EINECS, CEE; Nome chimico principale e sinonimi; Formula e peso molecolare; LD50 e CL50 e IDLH (soglie per le emergenze); A.C.G.I.H. aggiornati al 2005; Classificazione di cancerogenicità IARC, CCTN e NIOSH; Mutageni e cancerogeni; D.Lgs. 334/99 (Seveso-3): quantitativi limite; ADR 2005: dati riguardanti la classificazione per il trasporto stradale; Caratteristiche di pericolosità per valutare i rischi di atmosfere esplosive. Informazioni all indirizzo: /2007

27 Inquinamento idrico AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO: PRINCIPIO DI PERSONALITA Cass. Civ., Sez. I, 8 maggio 2006, n , Pres. Proto, Est. Del Core, Ric. B. c. Regione Toscana Alla luce del principio della personalità dell autorizzazione allo scarico, si ritiene che solo il titolare dell autorizzazione allo scarico sia responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui gravi l obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi. Svolgimento del processo. E.B., titolare della Lavanderia T., propose opposizione avverso l ordinanza emanata dalla Regione Toscana in data 4 luglio 2000, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L per avere, in violazione della L. n. 319 del 1976, art. 22, superato i limiti di accettabilità della tabella K di cui alla L. R. n. 5 del Espose di essere titolare di una autorizzazione, rilasciata con deliberazione n. 1262/92, allo scarico nel sottosuolo delle acque provenienti dalla sua attività, ovverosia esclusivamente da una macchina lavatrice ad acqua. Lamentò che l ordinanza-ingiunzione era stata emanata solo nei suoi confronti benché il medesimo sistema di smaltimento venisse utilizzato da M.M., titolare di un salone di parrucchiera, e da S.M.C., proprietaria di un abitazione, alle quali pure, in un primo momento, era stata contestata la infrazione. Soggiunse che non era possibile ricondurre con certezza la violazione di legge allo scarico originante dalla sua attività. Nella contumacia della Regione Toscana, l adito Tribunale di Lucca respinse l opposizione, osservando che: l opponente è titolare di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Lucca il 9 luglio 1992; la L. n. 319 del 1976, art. 22, impone al titolare dello scarico il rispetto dei limiti di cui alla allegata tabella K; egli è, pertanto, l unico soggetto responsabile in caso di violazione dei medesimi limiti; l opponente aveva ammesso di aver consentito l utilizzazione dello scarico a una attività di parrucchiera e a una civile abitazione; anche nel caso in cui il superamento dei limiti tabellari fosse stato causato dagli scarichi provenienti dagli immobili degli altri soggetti, responsabile del rispetto dei limiti predetti era sempre l opponente, in quanto titolare dell autorizzazione; su questi, infatti, ove la situazione rimanga immutata, grava l obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare le migliorie necessarie. Della sopra compendiata sentenza, la B. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da tre motivi. Resiste, con controricorso, la Regione Toscana. Motivi della decisione. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3. Premesso che la responsabilità per l illecito amministrativo è personale, lamenta la ricorrente che, non essendo essa l unica a fruire dello scarico, non poteva essere riferita l azione materiale produttrice dell evento. Manca nella sentenza qualsiasi indagine sulle reali cause che hanno portato al superamento dei limiti di accettabilità imposti per legge e all elemento psicologico necessario ai fini della attribuzione di responsabilità, adagiandosi la relativa statuizione su una colpa in re ipsa fondata sulla mera inosservanza della regola di condotta imposta solo sulla base della titolarità di un autorizzazione. 2-3/

28 Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della L. n. 319 del 1976, art. 23. Deduce che nell autorizzazione a suo tempo rilasciatale dalla Regione Toscana si richiedeva che gli scarichi idrici dell attività di lavanderia non producessero un carico inquinante superiore ai limiti di accettabilità della tabella K della L. R. n. 5 del 1986, non che lo scarico nel suo insieme non superasse tali limiti. È, dunque, evidente l errore di valutazione e di applicazione della normativa in esame da parte del giudice del merito, il quale ha ritenuto la B. responsabile del rispetto dei limiti tabellari in quanto titolare dell autorizzazione, senza curarsi minimamente di verificare se il superamento di tali limiti fosse o meno ascrivibile soltanto alla attività dalla stessa esercitata. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23. Il giudice a quo non ha effettuato alcuna indagine e si è semplicemente limitato ad affermare la responsabilità della B. in base alla titolarità di un autorizzazione. Il materiale acquisito in esito alla svolta istruttoria non poteva fornire la prova certa che il superamento dei limiti di cui alla tabella K era ascrivibile alla sola attività di lavanderia. Da ciò consegue che, ai sensi del comma 12 della richiamata disposizione, il giudice avrebbe dovuto accogliere l opposizione non sussistendo prove sufficienti della responsabilità dell opponente. In quanto ruotano intorno a un unica questione (id est, l accertamento della responsabilità della Barbuti) - con sovrapposizione di censure e ripetitività di concetti - i sopra riportati motivi esigono trattazione congiunta. Assolutamente corretta è la premessa di carattere giuridico da cui il tribunale muove le proprie argomentazioni, rilevando che la B., quale esclusiva titolare del diritto di scarico, è da considerarsi destinataria della previsione normativa di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 21, comma 3, come modificato dalla L. n. 172 del 1995, che vieta il superamento nelle acque scaricate dei limiti di accettabilità previsti dalle apposite tabelle (per il caso in esame, tabella K, allegata alla legge della Regione Toscana). Come noto, infatti, la L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge; solo su di lui grava l obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi; ne deriva che egli è (l unico) responsabile anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l utilizzo dello scarico. Del tutto inconferenti, si rivelano pertanto le doglianze concernenti il mancato accertamento del nesso di causalità tra lo scarico dell attività della ricorrente e il riscontrato superamento dei limiti di accettabilità della tabella K di cui alla L. R. n. 5 del La responsabilità per il superamento dei limiti di accettabilità di uno scarico - si ripete - è del titolare della relativa autorizzazione, a meno che egli ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà. In altri termini, l autorizzazione allo scarico non è un fatto meramente formale, che esonera da ogni responsabilità, ma al contrario responsabilizza il titolare, imponendogli una vigilanza e un controllo continui. Avendo consentito l uso dello scarico a terzi, la B. imputet sibi l eventuale riconducibilità alle attività di costoro dell accertato superamento dei limiti di accettabilità. Nè maggior fondamento può essere riconosciuto alla censura concernente la prova dell elemento soggettivo. È da tempo consolidato il principio secondo cui la L. n. 689 del 1981, art. 3, in base al quale in tema di sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di chi lo ha commesso, riservando a costui l onere di provare di aver agito senza colpe (per tutte, cfr. Cass. Sez. Un. n /1995). Orbene, riguardando le argomentazioni difensive unicamente gli effetti che la presenza di altri soggetti i quali riversano reflui nello stesso scarico comporterebbe nella valutazione della condotta omissiva del titolare della relativa autorizzazione, deve ritenersi tutt altro che superata detta presunzione; peraltro, così come prospettata, la censura in realtà non attiene specificamente al profilo soggettivo ma a quello, logicamente e giuridicamente antecedente, dell individuazione del soggetto destinatario della norma. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con la conseguente condanna della sua proponente alle spese del presente giudizio di legittimità /2007

29 Rumore RIDUZIONE EMISSIONI SONORE Tar Puglia, Sez. I, 4 dicembre 2006, n. 5639, Pres. Ravalli, Est. D Arpe, Parti: R. Sas c. Comune Gallipoli ed altro In tema di inquinamento acustico, le ordinanze con le quali si dispone temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere atipico delle misure stesse. Fatto. La Società ricorrente - titolare di una media struttura di vendita (supermercato) di mq. 435, denominata D. (già S. ), che gestisce sin dal 1995 (in virtù di regolare autorizzazione commerciale n 204/1995), ubicata nel centro Gallipoli, alla Via C. n..., all angolo con Via C.- espone: - che l area urbana di riferimento (tipizzata dal vigente P.R.G. come zona omogenea B ) è caratterizzata da un intenso traffico veicolare e da elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; - che il Comune di Gallipoli non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del suo territorio, ai sensi dell art. 6 della Legge quadro n 447/1995; - che, a seguito di svariate denunce presentate dal Sig. C.A., alle quali sono seguiti tre accertamenti del P.M.P. della A.S.L. di Lecce e due ordinanze comunali di attenuazione del rumore, la ricorrente è ripetutamente intervenuta ad effettuare massicci ed esosi interventi di bonifica acustica sugli impianti di refrigerazione del supermercato (in ciò coadiuvata dall Ing. P.T., esperto in materia di acustica), ancorché convinta che le relative emissioni acustiche fossero contenute nei limiti di legge; - che, in data 16 Aprile 2004, alcuni operatori dell A.R.P.A. Puglia (senza dare alcun preavviso alla ricorrente) hanno effettuato una ulteriore verifica delle immisioni acustiche all interno dell abitazione del vicino Sig. Cortese Antonio, rilevando all esito un rumore residuo di 25 db ed un rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, di 31 db, quest ultimo innalzato virtualmente a 37 db per effetto dell applicazione di un doppio fattore correttivo, legata alla presenza di una componente tonale; - che, sulla scorta del differenziale rilevato (12 db di differenza tra rumore residuo e rumore ambientale ) si è accertato e contestato il superamento del valore limite differenziale di immissione, stabilito dalla normativa vigente in 3 db (per il periodo notturno); - che, sulla base di tale ultimo accertamento dell A.R.P.A. Puglia, il Comune di Gallipoli ha adottato il provvedimento dirigenziale n 208 del 15 Giugno 2004, con il quale si è ordinato alla Società ricorrente l eliminazione totale dell inquinamento acustico asseritamente provocato dagli impianti frigoriferi dell esercizio commerciale denominato S. sito in Gallipoli alla Via C. n..., nonché la sospensione dell attività limitatamente alla commercializzazione di quella merce che necessita di conservazione negli appositi frigoriferi causa dell inquinamento acustico; Omissis. Diritto. Omissis. In proposito, appare fondata ed assorbente la censura di incompetenza del dirigente comunale ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti del 9 Maggio Il Tribunale ritiene, infatti, che le contestate ordinanze dirigenziali del Comune di Gallipoli nn 208/2004 e 112/2005 devono considerarsi adottate ai sensi dell art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 ( Legge quadro sull inquinamento acustico ), e che, quindi, vadano qualificate come ordinanze contingibili e urgenti riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). 2-3/

30 Questa Sezione ha già ripetutamente chiarito che siffatte ordinanze, con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l inibitoria totale o parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al generale principio di rigorosa nominatività e tipicità degli atti amministrativi). E, dunque, evidente la estraneità di tali ordinanze rispetto alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo ( sull osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell inquinamento acustico ) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447, nonché dalle Leggi Regionali Pugliesi nn 17/2000 e 3/2002. Il Collegio - rammentato il disposto dell art. 9 primo comma della menzionata legge quadro sull inquinamento acustico n 447 del 1995 ( Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell ambiente il Sindaco. con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l inibitoria parziale o totale di determinate attività ) - esprime, peraltro, l avviso meditato che la soprariportata norma di legge non possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell ambito della normativa di settore in tema di tutela dall inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n 447/1995 (nell art. 2 primo comma lettera a ) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come l introduzione di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana. Conseguentemente, l utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 deve ritenersi ( normalmente ) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell art. 2 della stessa Legge n 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 24 Gennaio 2006 n 488). In siffatto contesto normativo, l accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l intera collettività) appare sufficiente a concretare l eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l efficace strumento previsto (soltanto) dall art. 9 primo comma della più volte citata Legge n 447/1995. Chiarito ciò, in uno sforzo di completezza espositiva (opportuno anche per poter valutare nella giusta luce l impugnazione interposta dalla medesima ricorrente con i successivi motivi aggiunti del 15 Settembre 2006), si segnala che appaiono infondate le rimanenti doglianze formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti del 1 Settembre 2004 e del 9 Maggio Si osserva, innanzitutto, in proposito che gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. effetto sorpresa indispensabile per l efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l intero procedimento amministrativo de quo diretto all abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n 241 (e che comunque, sul piano sostanziale ex art. 21 octies secondo comma della stessa legge, l eventuale partecipazione al procedimento della odierna ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo influire sugli esiti dello stesso), e che le ordinanze impugnate sono adeguatamente motivate per relationem con l espresso richiamo ai verbali di rilevamento d inquinamento acustico redatti dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell A.R.P.A. Puglia. Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall altro, che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità. Anche la censura con cui si deduce la violazione dei principi di provvisorietà e proporzionalità che dovrebbero ontologicamente connotare le ordinanze contingibili e urgenti de quibus - a ben vedere - si rivela destituita di pregio giuridico, ove si consideri che tutte /2007

31 le ordinanze inibitorie gravate, essendo basate sull accertato superamento dei valori limite di immissione tali da concretare un fenomeno di inquinamento acustico, sono destinate ad esaurire la propria efficacia (in via automatica) nel momento in cui il soggetto destinatario delle stesse realizzerà gli interventi di bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione sonora del sito nei limiti prefissati dalla legge (eliminando l inquinamento acustico). Richiede, poi, un discorso più approfondito la confutazione della doglianza incentrata sull assunto che il legittimo ricorso al potere straordinario di cui all art. 9 della Legge n 447/1995, nell ipotesi di constatata violazione dei valori limite diffenziali di immissione (determinati con riferimento alla differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo), presupporrebbe che il Comune abbia già dato compiuta esecuzione agli adempimenti posti a suo carico dall art. 6 della medesima legge quadro sull inquinamento acustico e in primo luogo alla prevista approvazione del c.d. piano di zonizzazione (ossia, alla classificazione del territorio comunale, con la quale fissare i valori da rispettare a seconda delle caratteristiche delle zone ivi individuate). Sul punto, il Collegio - pur consapevole dell esistenza di un consistente contrario orientamento giurisprudenziale - è convinto che la piena operatività del criterio dei valori limite differenziali di immissione (peraltro, applicato correntemente nella prassi delle rilevazioni fonometriche effettuate dall A.R.P.A. sull intero territorio nazionale) anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica risponda perfettamente allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza (T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 24 Gennaio 2006 n 488). Infatti, considerato che (mentre i limiti assoluti d immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall inquinamento acustico l ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 prevedeva l applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l applicazione - sino all avvenuta zonizzazione di cui all art. 6 lettera a della Legge n 447/ dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell art. 6 del predetto D.P.C.M. 1 Marzo 1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla Legge quadro sull inquinamento acustico e dalla normativa regolamentare di attuazione del 1997) nel significato (peraltro clamorosamente contrastante con l art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto l operatività del criterio dei valori limite differenziali d immissione (contemplato dall art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Passando, ora, all esame dell impugnazione proposta con i motivi aggiunti del 15 Settembre 2006 avverso l ordinanza del Sindaco di Gallipoli n 421 del 26 Agosto 2006, si osserva che la stessa è infondata e va respinta. La prima censura (basata sull assunto secondo cui le Amministrazioni intimate avevano l obbligo inderogabile di effettuare le misurazioni anche a finestre aperte ) non può essere condivisa, in quanto, alla stregua dei consueti ed ortodossi canoni-guida di un attività intepretativa orientata a cogliere il significato della norma compatibile con la tutela costituzione del diritto alla salute, - anche tenuto conto che, ai sensi del punto 5 dell Allegato B del D.M. 16 Marzo 1998 ( Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico ), il rilevamento all interno degli ambienti abitativi deve essere eseguito sia a finestre aperte che a finestre chiuse al solo fine di individuare la situazione più gravosa per gli occupanti - appare evidente che la prescrizione dettata dal secondo comma dell art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ( Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore.. a 40 db durante il periodo not- 2-3/

32 turno; b se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore. a 25 db durante il periodo notturno ) implica l esclusione dell operatività dei valori limite differenziali di immissione contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 db per il periodo notturno all interno degli ambienti abitativi) esclusivamente nell ipotesi in cui il livello del rumore ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di rilevanza prevista in relazione agli interni dell ambiente abitativo, vuoi se misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel mentre non si ritiene condizione sufficiente a determinare la non applicabilità del criterio differenziale la circostanza che in una sola delle predette due modalità di misurazione - a finestre aperte o chiuse - il rumore ambientale non raggiunga la relativa soglia di rilevanza). In altri termini, non convince la c.d. tesi dell alternatività delle due condizioni sub a) e b) del citato art. 4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sostenuta dalla parte ricorrente. E palesemente infondato, poi, il secondo motivo aggiunto del gravame interposto in data 15 Settembre 2006, ritenendosi giusto il riferimento operato dall A.R.P.A. al livello di rumore corretto, considerato, da un lato, che quest ultimo altro non è - ai sensi del punto 17 dell Allegato A del D.M. 16 Marzo 1998 ( Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico ) - se non il livello di rumore ambientale calcolato (esattamente) con l applicazione del fattore correttivo previsto dal punto 15 del medesimo Allegato A per tenere doverosamente conto della presenza (come nel caso di specie) di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa frequenza (Kb), e, dall altro, che al fine di qualificare ogni effetto del rumore ambientale come trascurabile (ai sensi e per gli effetti dell art. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14 Novembre 1997) occorre logicamente valutare anche l eventuale presenza nell ambiente di rumori con componenti tonali e/o di bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del rumore ambientale calcolato con l applicazione del c.d. fattore correttivo (+ 3db + 3db). In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998, l applicazione del fattore correttivo è adempimento prescritto ex lege proprio ai fini dell esatta individuazione del livello di accettabilità del rumore ambientale. Infine, anche la terza censura sollevata con i motivi aggiunti del 15 Settembre 2006 (con cui viene contestata la correttezza e attendibilità dei rilievi tecnici effettuati dall A.R.P.A. nel sopralluogo del Maggio 2006, essenzialmente sotto l aspetto dell individuazione del Tempo di osservazione, del Tempo di misura e dell impiego della Tecnica di campionamento ) è priva di pregio giuridico. Si ritiene sufficiente osservare in proposito che, invece, l A.R.P.A. Puglia ha effettuato (nella fattispecie concreta) una corretta applicazione delle Norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico fissate negli Allegati A e B del D.M. 16 Marzo 1998, non travalicando i limiti della discrezionalità tecnica ad essa spettante in siffatti accertamenti. Non può, infatti, essere trascurato che - da un parte - il punto 5 del menzionato Allegato A consente all organo tecnico di individuare anche un solo Tempo di misura (T/m), di durata inferiore rispetto al Tempo di osservazione (T/o) - cioè il periodo di tempo nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare -, purché la misurazione sia sufficientemente rappresentativa del fenomeno acustico, e - dall altro - che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche di variabilità del rumore siano oggettivamente tali da imporre l utilizzazione del metodo della misura per integrazione continua (di cui al punto 2 lettera a dell Allegato B del D.M. 16 Marzo 1998), anziché la misurazione del livello continuo equivalente di pressione sonora con la tecnica di campionamento (prevista dalla lettera b del punto 2 del menzionato Allegato B ), riferendola ad un unico Tempo di misura (legittimamente individuato dall A.R.P.A. Puglia Dipartimento di Lecce, nell esplicazione dell ampia discrezionalità tecnica riconosciutale in subiecta materia, in uno spazio temporale, di dieci minuti, di durata notevolmente inferiore rispetto al Tempo di osservazione ). Omissis. Network per la Qualità e la Sicurezza del Lavoro Valutazione dei rischi in Ambiente di Lavoro Piani Generali di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza nei Cantieri Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori tramite Medico Competente Formazione e Informazione Assistenza tecnica e legale nei rapporti con gli Organi di Vigilanza Valutazione impatto acustico ambientale e piani di risanamento acustico Predisposizione procedure di Autocontrollo per l Industria Alimentare (HACCP) Operatività sull intero territorio nazionale Euronorma, del Dr. Graziano Frigeri & C. S.a.s. Tel.: Fax: E.Mail: [email protected] /2007

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49 LO SCHEMA DI LEGGE DELEGA PER IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITA' E GLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI di Anna Guardavilla e Rino Pavanello Il 16 febbraio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno Schema di disegno di legge per il conferimento al Governo della delega all emanazione di un testo unico per il riassetto e l aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nell intento del Governo non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista l introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative. Verifichiamo dunque quali siano queste novità ed in che termini e in che misura sia stato modificato il contenuto della precedente delega. Ne riportiamo il testo ed un primo commento. Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro. Art. 1. (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all articolo 117 della Costituzione e garantendo l uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall articolo 117 della Costituzione; b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell articolo 1, comma 2, e nell articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; c)applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE; d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; Informazioni sul Testo Unico in continuo aggiornamento 2-3/

50 e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; f) riformulazione e razionalizzazione dell apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 2) determinazione delle sanzioni penali dell arresto e dell ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell arresto fino a tre anni ovvero dell ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale; 4) l applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno; 5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate. g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento; l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi; n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico; o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: 1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall INAIL quali proprie spese istituzionali; 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall INAIL, nell ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti ENPI (Ente nazionale prevenzioni infortuni) ed ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), approvati dagli organi deliberanti dell Istituto; 3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all interno del /2007

51 l attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria; p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dell articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici; r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 1) migliorare l efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l adozione di meccanismi che consentano di valutare l idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia. 3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 2, e il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia e il Ministro dell Economia e delle Finanze nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. 5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi. 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 7. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri e maggiori spese a carico della finanza pubblica. Informazioni sul Codice e le Riviste della Prevenzione 2-3/

52 LE NOVITA' E GLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI di Anna Guardavilla e Rino Pavanello Il testo del disegno di legge, che segue alla Seconda Conferenza nazionale sul tema Salute e Sicurezza sul Lavoro tenutasi a Napoli il 25 e 26 gennaio 2007, nell ambito della quale sono state presentate le Linee guida per il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (di seguito indicate come Linee Guida per il Testo Unico ), differisce in maniera sensibile dalla precedente bozza di legge delega (presa qui in considerazione nella sua ultima versione del 24 gennaio 2007). Ai sensi dell articolo 1, Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all articolo 117 della Costituzione e garantendo l uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il disegno di legge prevede il completo riordino di una disciplina articolata e stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancora più complessa; come ci segnalano le Linee Guida, le parole chiave del nuovo Testo Unico sono: riordino, innovazione, coordinamento, semplificazione, il tutto finalizzato ad una maggiore prevenzione, a controlli più efficaci, oltreché alla diffusione di una cultura della sicurezza. Nell intento del Governo non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista l introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative. Verifichiamo dunque quali siano queste novità ed in che termini e in che misura sia stato modificato il contenuto della precedente delega. 1. Ampliamento del campo di applicazione. Rispetto al campo di applicazione oggettivo, è prevista l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e - si aggiunge rispetto alla precedente legge delega della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell articolo 1, comma 2 1 e nell articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo 2 del D.Lgs. 626/94 e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006 n Rispetto al campo di applicazione soggettivo, è prevista l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, attraverso da un lato misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività, e dall altro adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE. La fonte citata è la Raccomandazione CE del Consiglio del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, la quale raccomandava agli Stati membri: 1) di promuovere, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi; 2) di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d informazione e incoraggiamento delle parti interessate; 1 Art. 1 c. 2 D.Lgs. 626/94: Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche di Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.. Art. 2 c. 1 lett. b) secondo periodo D.Lgs. 626/94: Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. 2 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Viale Marelli Sesto San Giovanni (Milano). 3 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (G.U. 5 aprile 2006, n. 80, suppl. ord. n. 83/L) /2007

53 3) di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli Organismi competenti, nonchè presso le loro Organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 4) di adottare le misure necessarie perchè i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute; 5) di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati; 6) in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti; 7) di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri; 8) di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l adozione della presente raccomandazione, l efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni. Il campo di applicazione soggettivo identificato dal disegno di legge è conforme allo spirito delle Linee Guida per il Testo Unico, le quali segnalano che una tra le novità più rilevanti della legge delega consiste, innanzitutto, nell ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all imprenditore: quindi oltre al lavoro subordinato, anche lavoro flessibile e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili con tale tipologia di lavoro. Particolare attenzione e tutela sarà riservata dal Testo Unico ad alcune categorie di lavoratori (giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di somministrazione ), in ragione della particolare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, in relazione alla loro intrinseca e verificata pericolosità (cantieri ). 2. Semplificazione degli adempimenti meramente formali. Nel testo della legge delega è prevista la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Qualche dettaglio in merito ci viene fornito dalle Linee Guida sul Testo Unico, che precisano che tale previsione ha l intento di consentire la ricerca di misure che favoriscano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la garanzia della sicurezza in azienda, in modo che essa non venga più vista come un obbligo da adempiere ma come un obiettivo della gestione dell impresa e parte integrante di essa. Tra queste sicuramente ci saranno misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell organizzazione del lavoro, sul modello, reso maggiormente efficace e fruibile, dei finanziamenti erogati dall INAIL. 3. Macchine, impianti, attrezzature. E confermata la previsione, già presente nella precedente bozza di legge delega, sul riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo. 4. Sistema sanzionatorio. a) Adeguamento delle sanzioni. Tra i primi punti definiti qualificanti della disciplina che il Governo metterà a punto dopo aver ricevuto la delega dal Parlamento, vi è la riformulazione e l adeguamento del sistema sanzionatorio - amministrativo e penale - in un ottica di razionalizzazione, secondo i criteri guida che si riportano di seguito. Anzitutto si dovrà tenere conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale e formale della violazione, attraverso: La modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 (recante Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro ). 2-3/

54 La determinazione delle sanzioni penali dell arresto e dell ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981 n , da comminare in via esclusiva o alternativa, con previsione de: L ammenda: fino a per le infrazioni formali (sanzione penale pecuniaria); L arresto: fino a tre anni, per le infrazioni di particolare gravità (sanzione penale detentiva); L arresto fino a tre anni o ammenda fino a euro centomila negli altri casi (sanzioni penali detentiva e pecuniaria); Il pagamento di una somma di denaro fino ad per le infrazioni non punite con sanzione penale (sanzione amministrativa pecuniaria). Nella legge delega non è stato dunque posto un vincolo rispetto al minimo da cui partire ma solo specificazione del tetto massimo, a differenza della precedente legge delega che invece prevedeva: La pena alternativa dell arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi o dell ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a euro; La sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro, per violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale. b) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L elemento di maggiore novità a livello sanzionatorio introdotto dal disegno di legge è rappresentato dall accoglimento nel testo legislativo della proposta avanzata, e ribadita anche in occasione della Conferenza Governativa di Napoli, dal Senatore Carlo Smuraglia in merito all applicazione delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 c.p. Il disegno di legge prevede infatti l applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno. E prevista poi la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate. Dal momento che ne è stata prevista l applicabilità alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è a questo punto opportuno dare conto degli aspetti più salienti relativi alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto più di cinque anni or sono la punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili, superando il tradizionale principio secondo il quale societas delinquere et puniri non potest. Tale decreto, che non intacca né contrasta in alcun modo il principio contenuto nell art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo comminate nei confronti delle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti commessi da coloro che operano al loro interno. Le sanzioni sono comminate allorché non siano predisposti ed adottati, da parte della società, gli appositi modelli di organizzazione e gestione i cui contenuti sono espressamente previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto. Secondo la giurisprudenza, i modelli debbono necessariamente rispondere alle esigenze previste dal comma 2 dell art. 6 citato, ovverosia individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (nell ipotesi evidentemente di predisposizione dei modelli prima della commissione del fatto, come prevede l art. 6), prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere l istituzione di un organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon funzionamento, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo [ ]. (Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 4 aprile 2003.) Le sanzioni pecuniarie individuate nel decreto hanno funzione prevalentemente repressiva mentre quelle interdittive, applicabili ai casi più gravi, sono finalizzate ad evitare una futura ulteriore condotta illecita. PER ESSERE SEMPRE INFORMATO 4 Gli articoli 34 e 35 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante"modifiche al sistema penale" (inseriti nella Sezione III sulla Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni), sono dedicati rispettivamente ai casi di esclusione della depenalizzazione ed alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie /2007

55 Ai sensi dell art. 9 del D.Lgs. 231/2001: Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono: a) l interdizione dall esercizio dell attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per l illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell ente nonché dell attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In pratica, il D.Lgs. 231/2001 ha configurato la responsabilità dell ente per il fatto commesso dalla persona fisica, quando la realizzazione di quel fatto sia in qualche modo rimproverabile alla persona giuridica. [ ] Ciò è stato fatto attraverso la previsione di criteri di imputazione che consentono di riferire alla persona giuridica il reato commesso dall autore materiale e già proprio dell ente sul piano oggettivo dell interesse o del vantaggio quale conseguenza di un difetto di organizzazione, che si risolve nell omesso controllo sull operato dei dirigenti o dipendenti, nonché nella mancata adozione di validi ed efficaci protocolli di comportamento aziendale. In questo modo la colpa dell ente collettivo è costruita sul modello che i tedeschi chiamano colpa di organizzazione che, nella sua accezione garantista, si traduce nell impossibilità di applicare la sanzione alla persona giuridica, qualora non si riesca a dimostrare tali carenze strutturali ed organizzative, sulle quali poggia il giudizio di rimproverabilità, che esprime l essenza della colpevolezza dell organismo collettivo. 5 Il comma 2 del medesimo articolo individua poi il campo di applicazione soggettivo del decreto, prevedendo che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ai sensi dell art. 5, inoltre, presupposto per la punibilità dell ente è che il reato sia stato commesso nell interesse o a vantaggio dell ente stesso. L ente non risponde se l autore del reato ha agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. Come emerge da questi pochi cenni, dunque, si tratta di una disciplina che, nelle sue finalità e nei suoi principali aspetti applicativi, è perfettamente compatibile con la materia della salute e sicurezza 5. Soggetti del sistema di prevenzione intra-aziendale ed extra-aziendale. E prevista la revisione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale ed in particolare il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Dovrà inoltre essere realizzato un potenziamento della funzione degli Organismi paritetici ed un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di SSL, per l emanazione di indirizzi generali uniformi e la promozione dello scambio di informazioni, accompagnato da una ridefinizione dei compiti e della composizione della Commissione Consultiva Permanente e dei Comitati Regionali di Coordinamento. 6. Strumenti volontari ed informativi. E prevista la valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. Dovrà inoltre essere definito un assetto istituzionale fondato sull organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili alla promozione della salute e sicurezza. Le Parti Sociali parteciperanno al sistema informativo costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL, ISPESL. Concorreranno allo sviluppo di tale sistema gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico. 5 F. Storelli, L'illecito amministrativo da reato degli enti nell'esperienza giurisprudenziale, ITAedizioni, 2001, p. 3 e ss. 2-3/

56 7. Promozione della cultura della sicurezza e formazione. Sono confermate le iniziative già presenti nella precedente bozza di legge delega, quali: La realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi; Il finanziamento degli investimenti in materia di SSL delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall INAIL, nell ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell Istituto; La diffusione della cultura della salute e sicurezza all interno dell attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione. 8. Vigilanza e controllo. Le Linee guida sul Testo Unico definiscono la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ispettivi come uno dei punti maggiormente qualificanti. E proseguono: si tratta di rendere maggiormente efficace la vigilanza, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente a ciò deputati e consentire a ciascuno di essi di operare al meglio. In tal senso, è stata prevista nel disegno di legge tale razionalizzazione nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 758/1994 e di cui all art. 23 c. 4 del D.Lgs. 626/94, con la ulteriore indicazione aggiunta rispetto alla precedente bozza del riordino del sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e della previsione di criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento. 9. Appalti. E prevista una revisione della materia degli appalti tramite la previsione di misure dirette: Al miglioramento dell efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e del coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso meccanismi che consentano di valutare l idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private alla luce del rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; Alla modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso. Si tenga presente che la rivisitazione della materia degli appalti, definita dalle Linee Guida sul Testo Unico come elemento caratterizzante, segue ad una serie di provvedimenti emanati nella medesima materia nell ultimo anno, a partire dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) fino a giungere alla recente modifica - apportata dall art. 1 comma 910 della Legge finanziaria dell art. 7 del 626/94, ed in particolare all aggiunta nello stesso del comma 3-bis sulla responsabilità solidale. Attualmente il nuovo art. 7 del D.Lgs. 626/94 recita infatti: Contratto di appalto o contratto d opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, anche attraverso l iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 3-bis. L imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 10. Sorveglianza Sanitaria. E stato introdotta ex novo la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria attraverso l adeguamento di esse alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia. 6 Legge 27 dicembre 2006 n /2007

57 PREVENIRE SI PUO E SI DEVE Qualità, benessere, sicurezza nel lavoro Pubblichiamo il Documento dell Assemblea nazionale dei Quadri e Delegati CGIL-CISL-UIL, Roma, 12 gennaio Pubblichiamo il Documento dell Assemblea nazionale dei Quadri e Delegati CGIL-CISL-UIL, Roma, 12 gennaio 2007 Premessa. I problemi collegati alla salute e sicurezza nel lavoro solo periodicamente assumono momenti di evidenza drammatica, con i ricorrenti disastri che coinvolgono ancora tante, troppe vittime. Si tratta di sofferenze immani per lavoratrici, lavoratori, loro cari, e per la società tutta chiamata a partecipare a lutti inaccettabili perché evitabili. Senza trascurare il costo del 3% del PIL (ben oltre 40 miliardi di euro l anno) per il sistema Paese. Costi umani, sociali, economici che non devono essere considerati normalità ma che anzi occorre eliminare, come ci ricorda l Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni anno, in Italia, si registrano 1300 morti, ma la situazione complessiva mostra tutta la sua gravità con più di un milione di infortuni ufficiali - che colpiscono maggiormente lavoratori immigrati e precari e con un aumento tra le donne - cui vanno aggiunti i circa infortuni non denunciati a causa del lavoro nero, quelli occultati in forma di malattia o sotto forma di infortunio domestico a causa della forte pressione di datori di lavoro poco limpidi. A ciò si assomma l insorgenza di sempre più numerose patologie, vecchie e nuove, che interessano donne e uomini per via della loro attività lavorativa, anche se scarsamente denunciate all INAIL e ancor meno riconosciute (per le difficoltà frapposte dallo stesso e più in generale per l inadeguatezza e la rigidità delle norme, delle procedure e per il mancato diffuso utilizzo degli strumenti e delle metodologie per la ricerca attiva delle malattie professionali). L OIL stima che in Europa le morti per malattie di origine professionale siano il quadruplo di quelle per infortuni. L impegno di CGIL CISL UIL. CGIL CISL UIL ritengono che la salute e la sicurezza nel lavoro dipendono dalla qualità del lavoro e dell impresa, dal contesto lavorativo e da adeguate norme conquistate e da conquistare, ma soprattutto dalla loro costante applicazione. Gli elementi essenziali che influiscono sulla qualità o meno del lavoro sono molteplici e su tutti occorre intervenire, tenendo conto delle caratteristiche attuali del mondo del lavoro, comuni per lo più ai paesi dell Unione europea, ma che assumono in Italia specifici connotati quali: disarticolazione produttiva con notevole presenza di piccolissime e piccole imprese, spesso derivanti in via diretta o indiretta dalle scelte di esternalizzazione e dalle catene di appalti e sub-appalti; la precarietà del lavoro; la presenza di lavoratori migranti; la particolarità del lavoro autonomo, che non sempre è espressione di libera scelta imprenditoriale; l illegalità e la criminalità organizzata; una deficitaria cultura della prevenzione, con problemi di educazione, informazione e di formazione, non solo dei lavoratori ma anche dei datori di lavoro, dei progettisti e delle figure professionali occupate in materia; una insufficiente attenzione alle specificità delle donne lavoratrici; il degrado del territorio e dell ambiente; il livello non sufficiente e non omogeneo su tutto il territorio nazionale (per qualità e quantità) degli interventi di vigilanza e controllo; emblematico è lo scarso rilievo dato normalmente dai mass-media ai temi del lavoro in generale. Senza dimenticare, anzi puntando ad assumerle come riferimento da valorizzare, quelle imprese che della gestione della salute e sicurezza del lavoro fanno un elemento di qualificazione, è ancor più grave, perché foriero di quanto detto, l approccio di quella parte datoriale che persegue la produttività e la competitività interna e internazionale non basandosi sulla qualità dei prodotti e, in coerenza, sul lavoro, con investimenti in ricerca, innovazione, tecnologia e sicurezza, ma puntando esclusivamente alla competizione sui costi: queste imprese vedono certamente la salute e la sicurezza dei lavoratori come un peso. 2-3/

58 Da questo stato di cose derivano anche le difficoltà nelle relazioni sindacali e nella contrattazione, volte a promuovere cambiamenti condivisi in termini di organizzazione del lavoro, a partire da interventi diretti sui ritmi di lavoro, turni, informazione, partecipazione e ogni elemento che possa contribuire a definire e praticare non solo un contesto positivo di sicurezza, ma un livello diffuso di benessere, radicato sul miglioramento continuo, nel pieno rispetto e valorizzazione della persona che lavora. E per queste convinzioni che CGIL CISL UIL decidono di porre il tema delle condizioni di lavoro e della sua qualità, a partire dall aspetto della salute e della sicurezza, al centro della propria iniziativa, nella convinzione che un buon lavoro è la base di uno sviluppo di qualità e questo è il valore aggiunto che può consentire al nostro sistema di affrontare e vincere la concorrenza internazionale e credendo nel rispetto della dignità e tutelando l integrità psico-fisica di chi lavora. Organizzazione del lavoro, qualità del lavoro, contrattazione. Le condizioni concrete di lavoro sono il metro per definire un lavoro di qualità, con benessere e sicurezza: centrale è quindi affrontare e contrattare l organizzazione del lavoro, in tutte le sue espressioni e implicazioni, a partire dalle diverse tipologie di rapporto di lavoro, le modalità di lavoro (ritmi, turni) e di orario (tenendo conto dell importanza della flessibilità per una conciliazione sostenibile dei tempi di vita e di lavoro, prioritariamente per le lavoratrici), la formazione per tutto l arco della vita lavorativa, i sistemi di salute e sicurezza, la ricollocazione, con adeguati percorsi di re-inserimento, delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un infortunio o malattia professionale, ecc. Questo significa anche intervenire sulle filiere produttive, sugli appalti, sul tipo di produzione, sul rapporto con l ambiente esterno. Riteniamo che la definizione di intese tra azienda e RSU sui contesti positivi di sicurezza in azienda valorizzino e rafforzino il ruolo degli RLS nelle loro funzioni, a cominciare dalla valutazione dei rischi, nella definizione dei Piani per la sicurezza e la prevenzione, per estendersi a tutte le diverse attribuzioni previste per lo svolgimento pieno di tale figura di rappresentanza. In questo, che è il nocciolo duro dei rapporti con le controparti, abbiamo lo strumento essenziale: la contrattazione. E quella di 2^ livello che più direttamente può e deve intervenire sulle concrete condizioni di lavoro, avendo la capacità di coinvolgere e riconnettere chi lavora nello stesso luogo anche se ha rapporti di lavoro con imprese diverse e di coinvolgere e tutelare chi opera nella miriade di micro e piccole imprese. Partendo dall analisi dello specifico contesto lavorativo, analizzando i bisogni, le priorità, gli ambiti di intervento e di miglioramento; valutando le cause di infortunio, le cause di malattia lavoro-correlate e il disagio lavorativo, valorizzando le soggettività di lavoratori e lavoratrici e i loro saperi. Anche la strada degli accordi aziendali deve trovarci propositivi e capaci di trasformare le esigenze in progettualità, le mancanze in interventi fattivi, rivitalizzando gli strumenti previsti dalla prima parte dei CCNL (informazione, partecipazione, osservatori, ). Essenziali e altrettanto importanti sono i livelli superiori in particolare la contrattazione nazionale, che delinea il quadro di indirizzo e di agibilità, con i propri ambiti di politiche di settore (filiere produttive, tracciabilità, ricerca, innovazione, ), di regolamentazione delle relazioni fra le parti, di definizione degli aspetti normativi (diritti, computo infortunio scorporato dalla malattia, flessibilità, orari, ). Lavoro nero precarietà migranti donne lavoro minorile. Non tutti i lavoratori sono uguali nelle loro condizioni e servono attenzioni e risposte specifiche (sul terreno degli strumenti per la esigibilità e tutela dei diritti, della formazione e informazione) sulle quali il Sindacato sta già sviluppando la sua iniziativa, per chi è costretto a lavorare in nero o con forme precarie. Così come i migranti, le donne e gli uomini stranieri, che spesso svolgono i lavori più onerosi e rischiosi. Non a caso i tassi di infortunio sono più alti tra i lavoratori precari e gli immigrati. Ma anche gli infortuni subiti dalle donne sono in crescita e occorre non trascurare che il mondo del lavoro è composto da donne e uomini, con esigenze specifiche non risolvibili da inesistenti risposte neutre. Anche la sorveglianza sanitaria aziendale deve essere in grado di incontrare e intercettare i nuovi bisogni e le nuove esigenze di una popolazione lavorativa rinnovata. Così come chi ha lavori discontinui oggi ha più difficoltà a dimostrare l origine professionale dei propri problemi di salute. Una particolare attenzione andrà posta al riproporsi dell incremento del lavoro minorile, mai sconfitto definitivamente nel nostro Paese. PER ESSERE SEMPRE INFORMATO /2007

59 Rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici. Le lavoratrici e i lavoratori hanno due tipi di propri rappresentanti: i delegati del Sindacato nelle Aziende RSA/RSU e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ruoli distinti ma compito unico: tutelare e migliorare le condizioni di chi lavora e quindi diventa essenziale un lavoro sempre più condiviso e sinergico tra le due figure. Ciò significa quindi per il sindacato investire risorse in termini di attenzione, analisi, tempo, riunioni, informazione, formazione. La grande presenza di imprese private e luoghi di lavoro pubblici di piccolissime dimensioni ci impone di estendere la presenza degli RLST (Territoriali), così come la sempre più stretta connessione tra ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro suggerisce di proseguire le sperimentazioni degli RLSA (Ambiente). Da questo punto di vista diventa prioritario ricomporre la qualità della politica industriale e produttiva in genere con la qualità del lavoro e la qualità dell ambiente, anche rafforzando l impegno del sindacato sul terreno formativo delle proprie rappresentanze aziendali su materie così complesse e con tante implicazioni di tipo tecnico-gestionale. Ruolo delle parti sociali. Solo attraverso il ruolo attivo sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e delle loro rappresentanze si possono costruire le condizioni di sicurezza necessarie. Infatti il sistema normativo che discende dalle conquiste del movimento sindacale in Italia e in Europa, prevede che le parti sociali lo svolgano, anche attraverso gli strumenti della partecipazione e della pariteticità, oltre a momenti tripartiti con specifiche istituzioni pubbliche. Questi strumenti necessitano di essere rivitalizzati e in molte situazioni di essere implementati: CGIL CISL e UIL da sempre sono impegnate in questo, ci aspettiamo altrettanto dalle controparti datoriali, private e pubbliche. Mentre consideriamo un obiettivo prioritario delle istituzioni il sostegno pubblico a tali organismi, affinché le strutture paritetiche previste dall art. 20 del D.Lgs.626/94 (i cui compiti riteniamo debbano essere ampliati e rafforzati in particolare per il supporto alle microimprese e ai dipendenti di questa tipologia d impresa) possano ai vari livelli svolgere la loro funzione, a partire dall informazione e dalla formazione. Il quadro internazionale. La complessità raggiunta con il nuovo millennio dal quadro internazionale richiede da parte del sindacato un attenzione del tutto nuova e straordinaria: divisione internazionale del lavoro, Europa a 27, economie emergenti, cambiamento climatico, guerre e povertà sono solo i grandi titoli dei problemi che portano a morti al giorno a causa del lavoro secondo le stime OIL (bambini, donne, uomini) e con cui il sindacato si deve confrontare. In questo nuovo scenario ha un ruolo fondamentale la negoziazione sovranazionale, della CES in Europa e del nuovo sindacato mondiale CSI, che sappia intervenire sia nelle politiche pubbliche e nelle normative, sia nelle relazioni commerciali, per introdurre clausole sociali e ambientali, sia nei confronti delle multinazionali. In particolare chiediamo al Governo italiano dopo aver realizzato il confronto a livello nazionale - di essere presente e svolgere un ruolo attivo, nell ambito delle istituzioni comunitarie, per la definizione della nuova Strategia comunitaria su salute e sicurezza nel lavoro, così come di implementare il Regolamento REACH (sulle sostanze chimiche) in Italia. L impianto normativo e l assetto istituzionale. La nuova legislatura può e deve porre, come autorevolmente richiamato dal Presidente della Repubblica, il tema della salute e sicurezza nel lavoro al centro di un azione che non sia episodica o scollegata ma, al contrario, organica e complessiva. Chiediamo quindi a Governo e Parlamento di: continuare, dialogando e confrontandosi con le parti sociali, quali attori determinanti e prioritari dell agire sociale nell opera di revisione della normativa sugli appalti (piena responsabilità del committente, indici di congruità, vincolo del rispetto delle norme di salute e sicurezza per partecipare a gara, rescissione contratto, ecc.); avviare una revisione della normativa che regolamenta il sistema assicurativo (INAIL) per migliorare le prestazioni ai lavoratori (e non solo per ridurre i premi alle imprese) e realizzare l aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali definendo una procedura e una periodicità più efficaci; definire la struttura (anche nelle sue articolazioni) e le modalità per un efficace coordinamento tra le diverse istituzioni pubbliche - in particolare tra il Ministero del lavoro, il Ministero della salute e le Regioni e gli Istituti da loro controllati - che preveda, a tutti i livelli, il pieno coinvolgimento delle parti sociali e che abbia come obiettivo fondamentale la individuazione delle politiche e il monitoraggio delle azioni di sistema a livello nazionale. Ruoli e competenze dovranno essere analizzati e se necessario ridefiniti in un ottica di perfetta integrazione, coerenza e non sovrapposizione; 2-3/

60 individuare i criteri per la qualificazione delle imprese mediante obblighi formativi per i datori di lavoro che tengano conto delle caratteristiche di pericolosità delle attività che intendono avviare, della esperienza e dei livelli di istruzione; definire le linee di indirizzo per un Piano formativo sui temi della salute e sicurezza che individui tutti i momenti di intervento per l integrazione di tale formazione nell istruzione a tutti i livelli e nella formazione professionale, che a partire dal coinvolgimento delle parti sociali, preveda il sostegno all aggiornamento di Rls/Rlst e datori di lavoro delle micro imprese e che, infine, definisca i criteri di una formazione di qualità e ne individui gli strumenti per il monitoraggio. In questo quadro si colloca: l elaborazione del nuovo Testo Unico su prevenzione, salute e sicurezza, le cui fasi di avvio dei lavori sono un buon punto di partenza frutto della stretta, positiva, collaborazione tra il Ministero del lavoro e il Ministero della salute che non va sminuito ma rafforzato nel suo iter, sia recependo in senso migliorativo le Direttive europee che tutte le Convenzioni OIL; il rafforzamento del Sistema informativo nazionale e territoriale per la prevenzione, da realizzare con il pieno coinvolgimento delle parti sociali a tutti i livelli, con il fine di procedere nell integrazione dei patrimoni informativi (regionali, dell Ispesl e dell Inail) una volta validati e con l obiettivo di fornire a soggetti istituzionali e non (operatori dei servizi, lavoratori, Rls/Rlst/Rlsa, datori di lavoro a partire dalle microimprese) informazioni utili per pianificare gli interventi preventivi di competenza, a livello aziendale e territoriale. Se la legislazione è strumento essenziale in quanto obbligatoria, esigibile, sanzionabile, la sua concreta applicazione lo è altrettanto, pertanto rivendichiamo a gran voce: un efficace coordinamento tra i diversi organi di vigilanza, la definizione di Livelli essenziali dei servizi di vigilanza preventiva delle ASL, la loro uniformità sul piano nazionale, prevedendo le risorse necessarie. Conclusioni.. CGIL CISL e UIL intendono sviluppare una iniziativa a tutto campo sui temi della sicurezza e della salute, sulla base di questo documento, che dovrà trovare puntuale esplicazione, articolazione e declinazione nelle diverse piattaforme territoriali, settoriali e categoriali, da confrontare con tutti gli interlocutori: Governo, Parlamento, Istituzioni Locali, Controparti private e pubbliche. CGIL CISL UIL decidono così l impostazione di un percorso che ci vedrà impegnati nel corso del 2007 e anni successivi, con la divulgazione del documento e delle piattaforme presenti e che verranno costruite; con l indizione di assemblee dei lavoratori e lavoratrici e attivi di delegati dedicati al tema, con l integrazione dell ordinaria attività sindacale e contrattuale con queste materie; con l avvio e la rivitalizzazione dei confronti con i soggetti istituzionali (Governo, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni, ASL, INAIL, ISPESL ) e le controparti datoriali a livello confederale e di categoria, nazionale, territoriale e di sito lavorativo; con la rivitalizzazione dei rapporti con il mondo scientifico e giuridico; con le specifiche attività di categorie e territori e con ogni altra iniziativa ritenuta utile a far decrescere fino a far cessare questa incivile situazione e a dare visibilità al lavoro con condizioni di dignità, valore, rispetto, riportando la centralità della persona, con la sua tipicità, in ogni processo. L Assemblea che si terrà nell ambito della Fiera di Modena in autunno sarà il nostro appuntamento per una verifica e confronto per continuare il nostro impegno. I lavori, per CGIL CISL UIL, sono in corso. PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI Collegati al sito Internet dedicato: Scegli i Corsi di Eccellenza: Abbonati alle Riviste della Prevenzione: /2007

61 FORMAZIONE RSPP: OBBLIGHI DAL 14 FEBBRAIO 2007 AL 14 FEBBRAIO 2008 di Rino Pavanello e Anna Guardavilla * Il 14 febbraio 2007 è cessata definitivamente la fase transitoria prevista dal D.Lgs. 195/2003 e dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con la fine della fase transitoria, si possono, verificare tre distinte situazioni: 1) RSPP o ASPP di nuova nomina (nominati dal 14/02/2007) 2) RSPP o ASPP già nominati e attivi al 14/02/2007, ma da un tempo limitato, quindi non esonerati dalla frequenza di uno o più Moduli B 3) RSPP o ASPP già nominati da un tempo prolungato (almeno 3 anni e ininterrottamente nominati e attivi dal 14/02/2003 al 14/08/2004), perciò esonerati dai Moduli B. Tuttavia, esistono margini di dubbio, derivanti dalle regole non sempre eguali e certe e assunte dall Conferenza Stato-Regioni e dalle stesse Regioni, che possono avere anche normato in forma differente alcne disposizioni attuative di loro competenza. In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla Regione o alla ASL competente per territorio (che è l Organo di vigilanza preposto). Sinteticamente i nuovi obblighi possono così essere riassunti: Casi di RSPP/ASPP Moduli da frequentare Obblighi dal 14/02/ o Caso. RSPP o ASPP nominato dal 14/02/2007 (nuova nomina). Tutti i NUOVI RSPP e/o ASPP nominati a far data dal 14 febbraio 2007 DOVRANNO possedere i seguenti 5 requisiti minimi prima della nomina: 1. essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore 2. avere GIA FREQUENTATO il Modulo A e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti) 3. avere GIA FREQUENTATO il Modulo B e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti) 4. avere GIA FREQUENTATO il Modulo C e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti). Questo obbligo relativo al Modulo C vige solo per i RSPP; infatti gli ASPP sono esonerati e dovranno frequentarlo solo in caso di successiva promozione a RSPP) 5. FREQUENTARE i Corsi di aggiornamento entro il 14/02/2014 (v. riquadro). Attenzione: DOPO il 14/02/2007 NESSUNO PUO ESSERE NOMINATO RSPP o ASPP se NON è già in possesso di tutti i primi 4 requisiti minimi sopra riportati. RSPP/ASPP nuovi (14/2/2007) RSPP/ASPP con nomina: < di 3 anni RSPP/ASPP con nomina: > di 3 anni e contemporaneamente ininterrotta dal 14/2/2003 al 14/8/2003 A, B, C B, C Aggiornamento B C Aggiornamento Antecedenti la nomina Immediati/ al più presto Entro il 14/02/2012 Esonero Immediati/ entro il 14/02/ % entro il 14/02/ % entro il 14/02/ o Caso. RSPP o ASPP nominati prima del 14/02/2007 (ma con limitata esperienza pregressa). Tutti i RSPP e/o ASPP che hanno nomina prima del 14/02/2007, ma a cui manchi anche solo uno dei seguenti requisiti: - nomina inferiore a tre anni; - assenza di nomina continuativa dal 14/02/2003 al 14/08/2003. Corsi di Formazione per ASPP/RSPP: * Associazione Ambiente e Lavoro. 2-3/

62 Dal 14 febbraio 2007 DOVRANNO possedere i seguenti 3 requisiti minimi: 1. essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, se nominati dopo il 14/02/2003; 2. FREQUENTARE entro il 14/02/2008: - il Modulo B e ottenere i relativi crediti formativi - il Modulo C e ottenere i relativi crediti formativi 3. FREQUENTARE entro il 14/02/2014 i Corsi di aggiornamento (v. riquadro) Sono esonerati dalla frequenza del Modulo B limitatamente al/ai singolo/li Macrosettore/ri Ateco B, per il/i quale/i esistano i seguenti requisiti: - RSPP e ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali: Ingegneria della Sicurezza e Protezione, Scienze della Sicurezza e Protezione, Tecniche della Prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi dell Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 (v. delibera Regione Emila-Romagna). Corsi di Aggiornamento (numero minimo di ore). 28 ore quinquennali se sono solo ASPP (quindi NON devono essere nominati RSPP in nessuno Macrosettore Ateco); 40 ore quinquennali se sono RSPP che operano in 1 o più Macrosettori Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 (quindi anche in più di uno dei Macrosettori di questo raggruppamento, ma NON devono operare nei Macrosettori Ateco 3, 4, 5, 7); 60 ore quinquennali se sono RSPP che operano in 1 o più Macrosettori Ateco n. 3, 4, 5 e 7 (quindi anche in più di uno dei Macrosettori di questo raggruppamento, ma NON devono operare nei Macrosettori Ateco 1, 2, 6, 8 e 9); 100 ore quinquennali se sono RSPP che operano: - in 1 o più Macrosettori Ateco n. 3, 4, 5 e 7; e contemporaneamente, - in 1 o più Macrosettori Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9; 3.o Caso. RSPP o ASPP nominati prima del 14/02/2007 (ma con prolungata e congrua esperienza pregressa). Tutti i RSPP e/o ASPP che hanno nomina prima del 14/02/2007, e che siano contemporaneamente in possesso di entrambi i seguenti requisiti: - nomina superiore a tre anni - nomina continuativa dal 14/02/2003 al 14/08/2003 dal 14 febbraio 2007 DOVRANNO possedere i seguenti 2 requisiti minimi: 1. FREQUENTARE entro il 14/02/ il Modulo C e ottenere i relativi crediti formativi - almeno il 20% i Corsi di aggiornamento, come riportati nell apposito riquadro. 2. FREQUENTARE entro il 14/02/2014 il restante 80% dei Corsi di aggiornamento. Nota: Sono esonerati dalla frequenza del Modulo B ai sensi dell Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 (v. delibera Regione Emila-Romagna) limitatamente al/ai singolo/li Macrosettore/ri Ateco B, per il/i quale/i esistano i seguenti requisiti: RSPP e ASPP che si trovano nella specifica situazione di possesso dei seguenti requisiti (tabelle A4 e A5 dell Accordo): a. Esperienza lavorativa superiore a 3 anni; b. Già designati alla data del 14 febbraio 2003; c. Attivi alla data del 13 agosto 2003; d. In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell accordo; RSPP e ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali: Ingegneria della Sicurezza e Protezione, Scienze della Sicurezza e Protezione, Tecniche della Prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro; Ricordiamo, tuttavia, che esistono alcune perplessità e dubbi manifestati da alcuni giuristi che ritengono che tali scadenze siano da ritenersi concluse al 14 febbraio 2007 anziché 2008, in base ad una diversa interpretazione della fase transitoria, ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lgs. 195/03, ritenuta norma primaria e quindi non modificabile o interpretabile da norma secondarie come gli Accordi in sede di Stato-Regioni. Esistono, sostanzialmente, 2 interpretazioni su cosa accade dal 14/02/2007, con la cessazione della citata fase transitoria: Interpretazione n. 1 = fase transitoria come completamento delle procedure. La Conferenza Stato Regioni del 05 ottobre 2006 ha confermato l attivazione dei corsi nella fase transitoria deve avvenire entro il 14/02/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell Accordo sulla G.U.). Ne consegue che entro il 14 febbraio 2008 devono essere conclusi tutti i Moduli A, B e C. Invece, sulla data di prima iscrizione ai Corsi non tutte le Regioni si sono espresse, tranne la Regione Piemonte che ha interpretato questo obbligo e imposto 1 entro il 14/02/2007: il completamento di tutte le procedure che consentono l effettivo avvio dell intervento formativo; pertanto gli utenti, entro tale data, dovranno essere formalmente iscritti ad un corso chiaramente identificato anche per: - le sedi, e - le date di svolgimento Per essere sempre informati: 1. Circolare Regione Piemonte 09 agosto /2007

63 Interpretazione n. 2 = fase transitoria come completamento della effettiva formazione 2 Secondo alcuni giuristi, entro il 14/02/2007 devono essere completati tutti i percorsi formativi minimi di cui ai Moduli A, B e C o quanto meno deve essere dimostrata l assoluta e oggettiva impossibilità a frequentarli (es. perché non esiste alcun Corso). E chiaro che l interpretazione n. 1 costituisce una proroga implicita ai fini: proroga della conclusione degli obblighi di formazione dei Moduli A, B e C e quindi proroga del possesso effettivo dei requisiti professionali di cui all Art. 8-bis del D.Lgs. 625/94 effettività della formazione E altrettanto chiaro che la scelta tra l interpretazione n. 1 e n. 2 può essere ritenuta: irrilevante se riferita ai fini della violazione delle prescrizioni di cui all Art. 8-bis del D.Lgs. 626/94, sanzionabile dalle ASL (poiché presumibilmente le ASL assumeranno l interpretazione n. 1 data dalla Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza delle Regioni) rilevante se riferita ai fini di possibile denuncia per i reati previsti e puniti dagli Artt e del Codice Penale (poiché il Giudice potrebbe ritenere illegittima la proroga implicita contenuta nell interpretazione della Conferenza e dichiarare il RSPP non in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Legge e quindi decaduto dall incarico). Tuttavia la Conferenza Stato Regioni del 05 ottobre 2006 ha confermato in un nuovo Accordo pubblicato sulla G. U. del 14/2/2006 che l attivazione dei corsi nella fase transitoria deve avvenire entro il 14/02/2007 (cioè entro un anno dalla pubblicazione dell Accordo del 26 gennaio 2006, avvenuto sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006). In queste linee interpretative, al punto 1.1 viene data interpretazione al concetto di attivazione dei percorsi formativi che deve intendersi come quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l effettivo avvio dell intervento formativo. Quindi, tutte le procedure che consentono l effettivo avvio dei percorsi formativi devono essere completate entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell Accordo sulla G.U.. Il documento non indica un termine ultimativo, a differenza di un precedente documento delle Regioni che lo indicava al 14/02/ ed è importante quanto successivamente indicato nello stesso punto 1.1 e cioè che Tali percorsi dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 14/2/2008. La fonte normativa primaria è il decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che ha introdotto l articolo 8-bis, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n Le fonti normative secondarie sono: Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sancito il 26 gennaio 2006 ed entrato in vigore il 14 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006); Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sancito il 05 ottobre 2006 ed entrato in vigore il 07 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 285 del 07 dicembre 2006); Delibere o Circolari delle Regioni, di diversa datazione e valide per il solo territorio regionale. In ordine cronologico, il quadro può essere così ricostruito: Regione Lombardia: 3 Circolari (n. 13 del 26 aprile 2006, n. 21 del 27 luglio 2006, n. 32 del 19/12/2006); Regione Emilia Romagna: Delibera n. 938 del 3 luglio 2006; Regione Piemonte: Delibera n. 50 dell 11 luglio 2006; Regione Liguria: Delibera 9 agosto 2006; Regione Piemonte: Delibera n. 117 del 9 agosto 2006; Regione Friuli Venezia-Giulia: Delibera 5 settembre 2006; Regione Toscana: Delibera n. 794 del 30 ottobre 2006; Regione Puglia: Deliberazione n del 11 dicembre 2006; In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla ASL competente (che è l Organo di vigilanza) o alla Regione 2. E' richiamata da alcuni giuristi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 195/03, ritenuta norma primaria e quindi non modificabile o interpretabile da norma secondarie come gli Accordi in sede di Stato-Regioni. 3. Art. 437 C.P. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 4Art. 451 C.P. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a /

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65 VIBRAZIONI, FAQ SUL D.LGS. 187/05 Indicazioni elaborate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL Pubblichiamo alcune FAQ, prime indicazioni applicative sul decreto legislativo n. 187/2005 e 195/2006 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all esposizione a vibrazioni nei luoghi di lavoro elaborate dalle Regioni, in collaborazione con ISPESL, (versione finale 22 dicembre 2006). Presentazione. L emanazione dei Decreti Legislativi 187/2005 e 195/2006 in attuazione delle direttive 2002/44/CE e 2003/10/CE ha posto in capo alle aziende nuovi o rinnovati obblighi di valutazione e gestione del rischio secondo modalità che presentano anche elementi di novità rispetto alla situazione precedente. Richiamato che l obbligo alla valutazione e alla gestione dei rischi vibrazioni (sia al sistema mano-braccio che al corpo intero) e rumore ricade su tutte le aziende su cui si applica il DLgs.626/94, l obiettivo di queste note è di fornire una prima serie di indicazioni operative, suscettibili di perfezionamento, che orienti gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta alle novità contenute nei due provvedimenti legislativi. Si è puntato soprattutto a risolvere i più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del settore. In alcuni casi il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati per cui vengono fornite anche indicazioni temporanee, ma sempre con l obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti, tecnicamente attuabili ed ispirati al principio di precauzione Da quando il DLgs.187/05 è pienamente in vigore? Il DLgs.187/05 è pienamente in vigore per tutti gli obblighi ed in tutti i settori produttivi dal 1 gennaio 2006 con due sole eccezioni ed esclusivamente riguardo all obbligo del rispetto dei Valori limite di esposizione (VLE). Le due eccezioni riguardano: - il settore agricolo e forestale per il quale l obbligo al rispetto dei VLE (5 m/s 2 per HAV e 1,15 m/s 2 per WBV) decorrerà dal 6 luglio 2014, ferme restando le condizioni di cui all art. 13, comma 2 esplicitate a seguito; - le situazioni espositive (ex art.13, comma 2) nelle quali siano state messe a disposizione attrezzature di lavoro anteriormente il 6 luglio 2007 avendo rispettato lo stato dell arte in fatto di scelta di attrezzature che prevedano la riduzione del rischio e attuato le misure organizzative concretamente attuabili. In questo caso l obbligo al rispetto dei VLE decorre dal 6 luglio Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione? Con la dicitura personale qualificato normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell apprendimento. L assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo. Nell immediato si suggerisce di giudicare il personale qualificato essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal DLgs.187/2005). Indicazioni utili sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che deve avere il datore di lavoro nella sua individuazione possono essere ricavate dalla Scheda di approfondimento n.7 del secondo Livello del Manuale di Buona Pratica sul rumore redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e da Ispesl ed approvato il 16/12/2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 2-3/

66 1.3. Cosa significa per chi fa la valutazione del rischio il tener conto. dei lavoratori particolarmente sensibili alle vibrazioni? I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a vibrazioni, citati all art. 4, comma 6, lettera c, del DLgs.187/05 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono rappresentati: - da quei gruppi di soggetti che, in considerazione delle loro condizioni (come da letteratura scientifica o normative specifiche) risultano essere ipersensibili al rischio in questione. Ne sono esempi i minori (L. 977/67 e s.m.) e le lavoratrici in gravidanza (DLgs.151/01); - da quei lavoratori che risultano essere ipersensibili al rischio in questione in ragione di patologie, di terapie o di ipersuscettibilità individuale. Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà l esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura solamente rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili. Sarà compito del medico competente attraverso l espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori particolarmente sensibili Il DLgs.187/05 si applica anche alle lavorazioni manuali? Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazione del DLgs.187/05 su questo versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono l energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l energia entra al sistema mano-braccio dall impugnatura di utensili manuali. Dal punto di vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci diversificati in relazioni ai possibili effetti attesi. Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla valutazione dell A(8). Nel secondo caso, ove invece prevale l effetto in termini di sovraccarico biomeccanico dell arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la pericolosità di un fenomeno tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la checklist OCRA o la check-list OSHA o il metodo HAL) Come deve essere eseguita la valutazione del rischio vibrazioni nelle aziende che non hanno esposti al di sopra del valore d azione? Nel caso di manifesta assenza di sorgenti di vibrazioni o in situazioni nelle quali l esposizione è certamente poco significativa (indicativamente si considerino valori di A(8) al di sotto di 1 m/s 2 per HAV e 0,25 m/s 2 per WBV) ed in assenza dei cofattori dei rischio indicati nell art.4, comma 6, la valutazione può concludersi con la cosiddetta giustificazione di mancati ulteriori approfondimenti. In tutti gli altri casi si dovrà effettuare il calcolo degli A(8) degli esposti ricorrendo alle modalità stabilite dalla legge, vale a dire: - uso dei dati di accelerazione misurati sul campo e presenti nelle banche-dati di Regioni, Ispesl, CNR o, in subordine, dei dati forniti dai produttori, associati ai propri tempi di esposizione; - misure delle accelerazioni rappresentative delle proprie condizioni espositive, associate ai propri tempi di esposizione Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati misurati sul campo della banca dati vibrazioni (BDV) e come bisogna utilizzare tali dati? La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano braccio richiede la conoscenza dell accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d utilizzo) ed il sedile. Pertanto si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti nella BDV non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si raccomanda di sottoporre le attrezzature. Qualora si ritrovino più valori di a wsum misurati nelle condizioni in esame si suggerisce cautelativamente di utilizzare i valori più elevati Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati dei produttori e come bisogna utilizzare tali dati? L art.4, comma 1, del DLgs.187/95 stabilisce una sequenza interpretabile in senso gerarchico, che prevede che la valutazione del rischio sia effettuata a partire dai dati dei produttori in assenza di dati rilevati sul campo presenti nelle banche dati di Regioni o Ispesl o CNR /2007

67 Tale sequenza si giustifica considerando che il contenuto informativo dei dati forniti dai produttori ai fini della valutazione del rischio è normalmente molto inferiore a quello dei dati effettivamente misurati sul campo. Nel caso la valutazione sia effettuata a partire dai dati forniti dai produttori occorre avere presente che tali dati sono ricavati in condizioni standardizzate e spesso artificiose. Benché sia molto difficile confrontare le condizioni di prova con quelle di impiego sul campo della macchina, è ipotizzabile una sottostima, più o meno forte, del valore di accelerazione dichiarato rispetto a quello cui è effettivamente esposto il lavoratore. Pertanto, ai fini della valutazione del rischio, i dati relativi agli attrezzi che espongono ad HAV: - qualora indichino un dato di emissione di vibrazioni maggiore di 2,5 m/s 2 vanno moltiplicati per i fattori correttivi dedotti dal rapporto tecnico CEN/TR 15350:2006 e riportati nelle istruzioni in premessa della BDV. In pratica, a seconda dell attrezzo, si dovrà moltiplicare il valore di accelerazione dichiarato dal produttore per un fattore di amplificazione che varia tra 1 e 2; - qualora indichino un dato di emissione di vibrazioni (e non la generica dichiarazione di emissione < 2,5 m/s 2 ) minore di 2,5 m/s 2 vanno moltiplicati per i fattori correttivi discussi al punto precedente, ad eccezione delle smerigliatrici e delle fresatrici per le quali tale dichiarazione deve essere sottoposta a verifica strumentale in campo; - qualora indichino genericamente emissione < 2,5 m/s 2 si suggerisce cautelativamente di utilizzare il valore 2,5 m/s 2 moltiplicato per l opportuno fattore di correzione. I fattori correttivi vanno applicati qualunque sia la fonte da cui si ricavano i dati forniti dai produttori (dai libretti di uso e manutenzione istituiti ai sensi della Direttiva Macchine oppure dalla BDV che pure riporta alcuni dati raccolti direttamente presso i produttori). Per i veicoli e, più in generale, per le esposizioni WBV non sono disponibili analoghi riferimenti strutturati e quindi, sulla base di valutazioni assolutamente parziali, si propone di non applicare alcun fattore di correzione. I valori forniti dai produttori sono riferiti ad attrezzature nuove per cui si raccomanda di sottoporre ad un programma di manutenzione adeguato le attrezzature. Così trattati, i dati forniti dai produttori permettono una stima dei livelli di esposizione al rischio salvo che si operi in condizioni estreme (per HAV che si operi su materiali particolarmente critici; per WBV che si operi su fondo particolarmente sconnesso o con velocità d uso elevate) Ai fini della valutazione del rischio, quando occorre misurare l esposizione alle vibrazioni? La misurazione dei valori di accelerazione relativi alle diverse fasi lavorative eseguite nell ambito della propria attività va eseguita in tutti quei casi in cui non siano disponibili né dati ricavati sul campo e reperibili nella BDV né dati dichiarati dal produttore. La misurazione del fattore di rischio (effettuata da personale qualificato, con attrezzature e metodologie adeguate) è sempre il modo più preciso per avvicinarsi all effettiva esposizione del lavoratore e costituisce quindi il metodo di riferimento in caso di contenzioso. Soprattutto nel caso WBV il controllo delle vibrazioni è anche importante per verificare se il programma di manutenzione del parco macchine (sedili, ammortizzatori etc.) è efficace e nel caso ridefinirne programmazione e specificità Quale strumentazione deve essere utilizzata per le misurazioni e quali requisiti di qualità deve rispettare? La strumentazione deve essere conforme a quanto richiesto dagli Standard ISO 5349:2001 parte 1 e 2 (UNI EN ISO 5349:2004 parte 1 e 2) per le HAV e ISO :1997 per le WBV ed alle norme tecniche ivi richiamate e deve essere calibrata prima e dopo ogni misura. Le tarature devono avvenire presso laboratori SIT o EA Alla luce delle indicazioni del DLgs.187/05 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica? Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione delle vibrazioni sono assolutamente libere, a seguito si fornisce uno schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica basato sul presupposto che ogni azienda debba valutare il rischio e che con una o più delle 3 modalità indicate dal DLgs.187/05 (giustificazione, stima, misura) classifichi tutti i propri occupati nelle diverse fasce che il decreto propone. Si consideri poi che la Relazione Tecnica dovrà prevedere due Capitoli distinti, uno per HAV e l altro per WBV con contenuti sostanzialmente analoghi. La Relazione Tecnica dovrà sempre identificare le sorgenti (attrezzature/macchine) di vibrazioni con le relative modalità d uso e gli esposti La valutazione che si conclude con la giustificazione di mancati ulteriori approfondimenti dovrà riportare la lista di controllo o la modalità gestionale utilizzata. 2-3/

68 La stima che riprende dati misurati sul campo ed inseriti nelle banche dati di Regioni, Ispesl o CNR oltre alla fonte (banca dati utilizzata) dovrà riportare: - nel caso HAV l attrezzatura, l utensile ed il supporto cui la misura utilizzata fa riferimento; - nel caso WBV la macchina o attrezzatura, il tipo di sedile, le condizioni del fondo e la velocità d utilizzo cui la misura utilizzata fa riferimento. La stima che riprende dati forniti dai produttori dovrà riportare il dato indicato dal produttore ed il fattore correttivo utilizzato. La misura condotta sulle proprie macchine/attrezzature dovrà riportare oltre alle indicazioni sulla strumentazione utilizzata (misura, calibrazione, taratura) le stesse informazioni a dettaglio delle singole misure più sopra indicate in riferimento ai dati presenti nelle banche-dati. La Relazione si concluderà con l attribuzione dell A(8) a ciascuno dei lavoratori, e con la loro classificazione nelle fasce previste dal DLgs.187/05 (i giustificati, gli esposti a meno del valore d azione, gli esposti tra il valore d azione ed il valore limite e gli esposti oltre il valore limite) e con le indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell art.5, comma Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni? L art.4 del DLgs.187/05, al comma 7, indica che la valutazione del rischio vibrazioni è documentata in conformità all articolo 4 del DLgs.626/94. Nell art.4 del DLgs.626/94 trova però posto l indicazione che nelle aziende fino a 10 occupati il Documento di valutazione è sostituito da una autocertificazione. Ed allora una azienda con meno di 11 occupati deve disporre del Documento di valutazione del rischio? Il DLgs.187/05 indica chiaramente che si applicano le regole generali del DLgs.626/94 per cui non c è l obbligo formale per le aziende che occupano fino a 10 occupati di possedere un Documento di valutazione dei rischi. Tuttavia, il DLgs.626/94 precisa che si deve comunque poter testimoniare di aver fatto la valutazione del rischio. Similmente a quanto succede per tutti i rischi per i quali esistono specifiche regole di valutazione (ad es.: ACM, ACh) l azienda deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti l identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e tutto questo per valutazione di personale qualificato. L indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che preveda la stima dell A(8) sulla base di dati misurati da altri banche dati o dati dei costruttori- sia che la valutazione si esaurisca nella giustificazione ) a sostegno del Documento di valutazione o dell autocertificazione Con quale frequenza occorre rifare la valutazione? L art. 4 del DLgs. 187/05 al comma 5 (penalmente sanzionato) prevede che tanto la valutazione quanto la misurazione del rischio di esposizione a vibrazioni siano programmate ed effettuate ad intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio. Sempre all art. 4 al comma 8 (anche questo penalmente sanzionato) è previsto che il datore di lavoro aggiorni la valutazione periodicamente, oltre al dovuto aggiornamento a seguito della variazione delle condizioni o a seguito dei risultati della sorveglianza sanitaria. La periodicità della valutazione dunque dipende da quanto è emerso in sede di valutazione ed è da prevedere indipendentemente dal fatto che intervengano eventuali mutamenti nell attività produttiva o da eventi sentinella derivanti dalla sorveglianza sanitaria (situazioni che richiedono l immediato ripensamento sulla validità della valutazione esistente). L indicazione operativa è che la valutazione delle esposizione alle vibrazioni venga mantenuta aggiornata con la stessa periodicità della valutazione del rischio rumore, anche perché nella valutazione del rischio di esposizione al rumore è divenuto obbligatorio considerare l interazione tra rumore e vibrazioni. Resta inteso che se si verificano superamenti del valore limite di esposizione deve comunque essere effettuata una nuova valutazione del rischio non appena ultimate le immediate misure di riduzione delle vibrazioni che il DLgs.187/05 richiede Come interpretare la deroga prevista dal comma 2 dell art.13? L art.13, comma 2, del DLgs.187/05 evidenzia che la deroga all obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione (fino al 6 luglio 2010) si applica esclusivamente alle attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007, per le quali risulti comprovato che non è possibile il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico (vale a dire che sono state acquistate secondo lo stato dell arte di quel momento) e delle misure organizzative (effettivamente) messe in atto. Le misure organizzative messe in atto devono essere quelle concretamente attuabili /2007

69 1.14. Quali elementi informativi devono essere presenti nel programma delle misure tecniche e organizzative ex art.5, comma 2, quando si superano i 2,5 o gli 0,5 m/s 2? Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art. 5, comma 2, deve essere presente in tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori di azione. Deve contenere almeno i seguenti elementi: - elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori di azione, descritti tanto con i livelli di accelerazione presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli; - misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare; - risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di A(8); - tempi di attuazione; - modalità di verifica dei risultati; - data e risultati della verifica Informazione e formazione, quando e con quali contenuti? Come per altri rischi il DLgs.187/05 richiede che i lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare riguardo: a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni; b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d azione; c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi; e) all utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di danni all udito; f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria; g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l esposizione. Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali. Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento delle vibrazioni: un attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte dell utilizzatore. L addestramento è necessario per spiegare quale è l attrezzatura, l utensile più adatti per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni. Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente. La formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio. I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l R-SPP e il MC che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione del rischi, della consegna dei DPI e nel corso degli accertamenti sanitari Quando estendere il controllo sanitario al di sotto dei valori di azione? Sulla base del DLgs.187/05 i lavoratori con esposizione inferiore ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, a parere del medico competente, si verificano congiuntamente le tre condizioni previste dal comma 2 dell art.7, DLgs.187/05. Poiché il testo legislativo fa riferimento a condizioni nelle quali via sia un probabile nesso tra l esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi e al fatto che questi possano insorgere nelle condizioni di lavoro, l indicazione operativa è attuare un eventuale programma di accertamenti sanitari in presenza in particolare di condizioni di lavoro che espongono (ad esempio) a basse temperature, ad umidità, a vibrazioni impulsive o a fattori di rischio biomeccanico per l arto superiore e per il rachide. Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da: Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il ruolo di Coordinatore Bruno Barbera (ARPA-Piemonte, Dipartimento di Biella) Sandra Bernardelli (Az.USL Bologna) Lucia Isolani (ASUR ZT 9 Macerata) Paolo Lenzuni (ISPESL Dipartimento di Firenze) Enrico Marchetti (ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro) Nicola Marisi (ASL Lanciano Vasto) Pietro Nataletti (ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro) Paolo Paraluppi (ASL Pavia) Walter Perini (ASUR ZT 9 Macerata) Iole Pinto (AUSL 7 Siena) Renata Sisto (ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro) Franco Zanin (ASSL 6 Vicenza) 2-3/

70 MEDICO COMPETENTE: ATTIVITA, RESPONSABILITA E RAPPORTO CON LE IMPRESE di Giuseppe Briatico-Vangosa* Pubblichiamo il contributo del Dott. Giuseppe Briatico-Vangosa, su: Medico competente: le attività responsabilità e rapporto con le imprese e le strutture che forniscono servizi di sorveglianza sanitaria e di medicina del lavoro (Workshop Assolombarda, 16 febbraio 2006). Tenterò di focalizzare come debba essere strumentato il medico competente per poter esprimere con efficienza ed efficacia il ruolo che la normativa vigente gli assegna, ovvero offrire un servizio qualificato, di alto profilo professionale nel rispetto delle responsabilità che la legge definisce e nel rispetto della deontologia medica, indipendentemente dal rapporto contrattuale che il medico stesso intrattiene con il datore di lavoro. Non entrerò quindi in questioni legali o giuslavoristiche, poiché riteniamo che sia più decisivo al momento cercare di chiarire alcuni equivoci che si sono nel tempo formati sull attività del medico competente. Da tempo infatti e da più parti, siano datori di lavoro, enti di vigilanza o sindacati dei lavoratori, si alza un grido di dolore a tonalità e colori diversi sulla efficienza e sull efficacia del servizio reso dal medico competente in azienda. La notizia riportata lo scorso 8 febbraio da Adnkronos Salute sul ruolo qualificato, responsabile e decisivo che, a detta della FP-CGIL, i medici di medicina generale possono giocare nella rilevazione e nel monitoraggio delle malattie da lavoro e nelle attività formative ad hoc, sublima in qualche modo questa agitata preoccupazione. Sta di fatto che la figura del medico competente è sotto la lente di ingrandimento, come testimoniano alcune posizioni espresse alla recente Conferenza di Napoli. Commentando il punto g) dello Schema di legge delega sulla revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, viene sottolineato che vi sono almeno altre due figure su cui bisogna intervenire: il medico competente e i consulenti aziendali. Sul medico competente viene auspicata una bonifica strutturale perché figura professionale che appare sbilanciata: da una parte dominus nei confronti dei lavoratori, dall altra fragilissimo rispetto al datore di lavoro. Si auspica quindi una revisione dell istituto medico competente rompendo lo schema individuale di natura commerciale tra impresa e singolo professionista; superando le forme di subappalto al massimo ribasso e la cessione su vasta scala dei pacchetti di visite da medici titolari a giovani professionisti. Sulla base di queste considerazioni è forse più urgente affrontare con sistematicità il tema della qualità del servizio reso dal medico competente, piuttosto che girare attorno al tema dell interpello. E nostra convinzione che solo un servizio di qualità fa mercato e su questo assunto abbiamo impostato organicamente la politica e la strategia della nostra associazione fin dalla sua fondazione nel 1987, quindi in tempi non sospetti. Cercheremo pertanto, stando nel tempo concesso, di evidenziare in modo sintetico e necessariamente grossolano alcuni punti critici che mettono e possono mettere in crisi il sistema. I bold del nostro ragionamento sono: la missione del medico competente come definita all articolo 1 del nostro Codice di comportamento, pubblicato nel : Il medico d azienda, competente in quanto provvisto dei requisiti richiesti dalla legge e nominato dal datore di lavoro, è il Medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell impresa, attraverso la specifica conoscenza dell organizzazione aziendale, collabora all attuazione di quanto necessario affinché l attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori ; il dettato inteso in modo estensivo, non letterale, del comma 6 dell articolo 17 del decreto 626/94 qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti ; * Presidente ANMA - Associazione Nazionale Medici d Azienda e Competenti. 1 ANMA Codice di comportamento del medico d azienda e competente Atti 10 Congresso Nazionale ANMA. Caserta 1997 Ed. ANMA (il codice è consultabile sul sito 2 UNI, ISPESL, INAIL. Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.), /2007

71 la convinzione che il medico competente debba agire in un sistema di prevenzione quale quello previsto dal modello UNI-INAIL 2 pubblicato nel 2001; la convinzione che le conclusioni del processo della valutazione dei rischi sono la cerniera per attuare una sorveglianza sanitaria mirata al rischio, come richiesta dal decreto 626/94 e sue modifiche ed integrazioni, come attesa dai lavoratori, fruitori dell attività del medico competente, e come richiesta dai datori di lavoro, clienti del medico competente, e dal sistema di prevenzione nel suo complesso. Un breve commento su questi punti. Il primo punto condensa i successivi ed esplicita le responsabilità che il medico competente deve soddisfare ai sensi di legge e nella logica della deontologia professionale. In effetti la nostra definizione importa ed adatta al sistema normativo italiano i concetti espressi dal Codice Internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro dell ICOH International Commission on Occupational Health che a sua volta incarna la posizione della Commissione congiunta ILO/WHO sulla salute nei luoghi di lavoro del La recente revisione del 2005 del Codice dell ICOH, la cui versione in italiano 3 è stata presentata a Milano nel giugno 2006 in occasione del centenario dell ICOH, ribadisce il contenuto dell articolo 1 del nostro Codice di Comportamento. Il medico competente ha il dovere di indipendenza professionale nella accezione che nell esprimere giudizi o affermazioni non deve in nessun caso lasciasi influenzare da conflitti di interesse, soprattutto quando si tratti di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell impresa sui fattori di rischio o su situazioni che mostrano chiari segni di pericolo per la salute e la sicurezza (da Codice ICOH, condizioni di svolgimento delle funzioni degli operatori di medicina del lavoro). La medesima affermazione si ritrova nell articolo R del decreto francese n del 28 luglio 2004 relativo alla riforma della medicina del lavoro e di modifica del codice del lavoro, che recita Il medico del lavoro agisce, nel quadro dell impresa, nell interesse esclusivo della salute e della sicurezza dei lavoratori assicurando la sorveglianza medica. La sua indipendenza è garantita nell insieme delle missioni definite all art. L Altrettanto vero è che il medico è dipendente dal datore di lavoro, ovviamente non nella sola accezione del rapporto di lavoro. Egli è infatti dipendente per quanto attiene le conoscenze necessarie per svolgere in piena responsabilità la propria funzione. Gli devono quindi essere fornite ed assicurate le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, in altre parole essere inserito nel contesto aziendale, ovvero essere un professionista che vive la realtà aziendale e non solo chiamato per sottoporre a visita medica un gruppo di lavoratori su cui esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può risultare avulso dalla realtà operativa. La partecipazione attiva al processo di valutazione dei rischi diventa allora fattore critico di successo per realizzare un piano di sorveglianza sanitaria adeguato, coerente e mirato al rischio, che non comprende solo le azioni prettamente sanitarie (le visite e gli accertamenti collaterali), ma ogni altra azione indirizzata alla prevenzione. Vorremmo qui ricordare l articolo R del sopra citato decreto francese che recita il datore di lavoro o il presidente dei servizi di salute sul lavoro prende tutte le misure per permettere al medico del lavoro di dedicare almeno un terzo del proprio tempo di lavoro ad attività sul luogo di lavoro, ovvero almeno 150 mezze giornate di lavoro, ripartite mensilmente, per un medico a tempo pieno. E ovvio da quanto detto che il medico competente è il proprietario e l amministratore della sorveglianza sanitaria a partire dalla predisposizione del piano e dei protocolli di sorveglianza che non possono essere confezionati o pre-confezionati da altri. Poniamo a questo punto il quesito di quale debba essere il profilo del medico competente ideale e qui riprendiamo quanto illustrato dalla Dr.ssa Spagnuolo nel corso del nostro 19 Congresso Nazionale del giugno 2006 con la sua relazione La gestione della salute dei lavoratori: modelli a confronto. Il medico competente ideale deve rispondere ai seguenti requisiti: competenza, riferita all art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 626/94, correttezza, concretezza, puntualità, riservatezza, costo. I suoi compiti: collaborativi, manageriali, specialistici, informativi. L attività di consulenza è ritenuta centrale e si esprime con l individuazione dei problemi e la proposta di soluzioni, puntualizzando che le scelte sugli interventi da realizzare, sulla loro priorità, sulle procedure di controllo sono prese dal datore di lavoro. La consulenza è tanto più efficace quanto più rappresenta la risposta ad una domanda chiara ed esplicita e può riguardare la diagnosi di problemi, l individuazione dei rimedi, l attuazione di interventi correttivi. 3 ICOH. Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro Ed. italiana a cura di Vito Foà, Sergio Iavicoli, Maurizio Manno (il testo è consultabile sul sito dell ISPESL). 2-3/

72 Essa può andare da questioni puntiformi e circoscritte ad interventi ampi e fortemente interattivi con lo staff aziendale. Il datore di lavoro ha diritto di ricevere risposte chiare, comprensibili, pertinenti, esaurienti, operative, così come servizi qualificati, su misura, costeffective. Nella figura che segue la relazione del medico competente con il sistema di prevenzione. L efficacia dell attività del medico competente dipende perciò dal rapporto che si realizza con l organizzazione aziendale. Le immagini che seguono sintetizzano alcuni indicatori di efficacia da noi ritenuti fondamentali e i fattori critici per la qualità del medico competente. Adeguarsi a questo profilo può presentare criticità non solo per il medico competente, ma anche per il datore di lavoro, il sistema di prevenzione nel suo complesso, le odierne logiche di mercato. Ma, lo sottolineiamo, è la strada maestra che conduce al successo. La qualità del servizio del medico competente è lo strumento per raggiungere il successo della prevenzione che tutti auspichiamo. La nostra Associazione ha dedicato a questo tema negli ultimi sette anni numerose iniziative formative, tra cui alcuni corsi organizzati assieme ad un istituto di certificazione allo scopo di divulgare la cultura della qualità e istruire i nostri associati all utilizzo delle sue regole. Abbiamo elaborato uno schema di manuale della qualità del medico competente e di carta dei servizi del medico competente, strumenti per presentarsi con trasparenza al mercato e per permettere a datore di lavoro, lavoratori, enti di vigilanza e controllo di misurare le prestazioni erogate dal medico competente. Esprimersi dunque con efficacia, efficienza ed appropriatezza, ovvero seguire un percorso di qualità. Infatti l efficacia indica il rapporto tra risultati e obiettivi dichiarati. Si è efficaci quando si raggiungono gli obiettivi, cioè quando si fanno le cose giuste. L efficienza è realizzare un intervento con il massimo beneficio ed il minimo utilizzo di risorse, economiche, organizzative, professionali, cioè fare le cose bene. Queste due qualità per una quota sono intrinseche al medico stesso, per un altra sono vincolate all azione e al comportamento di altri soggetti: datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione, RLS, organi di vigilanza /2007

73 Infine la Carta dei Servizi del Medico competente, il cui scopo è così sintetizzato: A questi ed altri elementi che possono interferire negativamente sulla qualità del servizio prestato dal medico abbiamo dato il nome di costrittività organizzative, a cui abbiamo recentemente dedicato una giornata di studio, il 16 dicembre Nella giornata abbiamo analizzato gli standard pubblicati in letteratura sul tempo che il medico aziendale deve dedicare in azienda; input, output e outcome della sua attività; il processo di formazione e di aggiornamento; gli indicatori intermedi di qualità (di struttura, di processo, di esito, nonché quelli di soddisfazione del cliente e dell utente). Indicatori di soddisfazione dell utente: lavoratori Il MC è molto attivo in azienda Il MC coinvolge molto i lavoratori Mi fornisce con tempestività gli esiti degli esami e delle visite Quando serve lo posso consultare con facilità Quando interpellato le sue risposte sono abitualmente adeguate Il MC svolge un ruolo importante per migliorare le condizioni di lavoro Ha contribuito ad informarmi sui rischi professionali e sul modo per proteggersi Indicatori di soddisfazione del cliente: datore di lavoro Il MC è molto attivo in azienda Fornisce tempestivamente i documenti che gli vengono richiesti Quando serve lo posso consultare con facilità Le sue risposte sono abitualmente adeguate e utili Il MC svolge un ruolo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro Spesso è stato fonte di aggiornamento alle strutture aziendali sui temi della prevenzione e sicurezza Ha rapporti costruttivi con il RSPP Ha buoni rapporti con il RLS Le indicazioni che seguono concludono questa riflessione. Una decisiva costrittività. La riduzione del medico ad esecutore di visite ed accertamenti sanitari, che spesso la committenza aziendale potrebbe attuare, va evitata come strada illogica che porta a non utilizzare al meglio una risorsa aziendale. La stessa pratica delle visite periodiche non può essere correttamente eseguita (anche per il rispetto della finalità che la legge prevede) senza la conoscenza diretta e la valutazione dei fattori di rischio e delle modalità di impatto di questi con la persona che lavora. Ciò consente anche di utilizzare al meglio lavoratori con problemi di salute che allocati in situazioni lavorative non congeniali producono un incremento dell assenteismo. Senato della Repubblica Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche non possono però sottacersi la scarsa, talora nulla, attenzione posta alla anamnesi professionale, la cattiva pratica, l ignoranza della medicina del lavoro e qualche volta l indolenza o la preoccupazione di non immischiarsi. È di capitale importanza, quindi, che i medici competenti nei luoghi di lavoro siano professionisti veri, provvisti di un curriculum formativo specifico ed adeguato, e dotati della necessaria autonomia rispetto al datore di lavoro. Il medico competente, che deve occuparsi della gestione della salute del lavoratore e del rischio, non deve limitarsi alla meccanica applicazione di protocolli e criteri tabellari; 2-3/

74 Per concludere. Il tempo è denaro ed è il nemico da battere. Il Medico competente ideale è un professionista competente, corretto, concreto, puntuale, riservato, costoso. quanto basta. Il Medico competente deve investire in tempo per esercitare le proprie funzioni. Esistono criteri a cui riferirsi. Va però detto che il criterio favorito per stimare l impegno del Medico competente in azienda è il numero di visite mediche e di prestazioni sanitarie accessorie, poiché più tangibile e tradizionalmente meglio quotabile. Ciò genera un conflitto ed apre una serie di incomprensioni che possono sfociare in comportamenti elusivi, evasivi e che alimentano la bassa qualità delle prestazioni a partire dalle stesse visite mediche per arrivare al complesso di attività proprie del Medico competente. Il cosiddetto tocca e fuggi. Qualità, efficienza, efficacia, soddisfazione del cliente e dei fruitori del servizio del Medico competente sono parole che restano sulla carta. Le caratteristiche del mercato possono dunque generare una serie di costrittività organizzative che penalizzano l esercizio del Medico competente. Si discute sul tipo di rapporto che deve intercorrere tra il Medico competente e il datore di lavoro. La normativa lo precisa, ma come prima ho motivato a nostro parere questo aspetto non è così rilevante, sempre che sia stata soddisfatta la dignità professionale. E invece fondamentale che Medico competente e Datore di lavoro concordino direttamente le modalità di esercizio attraverso un chiaro capitolato senza intermediazioni, stabilendo di conseguenza le caratteristiche dell impegno richiesto. A tale scopo il Medico competente deve acquisire ogni elemento utile a partire dal documento di valutazione dei rischi. Così operando si soddisfano le richieste di legge e si raggiungono gli obiettivi che il sistema aziendale si prefigge. Il Medico competente ottempera con efficacia ed efficienza ai compiti che deve assolvere: collaborare alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori; effettuare la sorveglianza sanitaria; informare dei risultati della sorveglianza sanitaria; collaborare con il datore di lavoro per altre attività finalizzate alla protezione della salute ovvero gestisce la salute in azienda in un sistema di qualità. Il Medico competente diventa un professionista competente, corretto, concreto, puntuale, riservato, costoso quanto basta: è un medico ideale, anzi perfetto. E di questo discuteremo nel prossimo nostro 20 Congresso Nazionale che avrà luogo a Viareggio dal 14 al 16 giugno Vi attendiamo numerosi /2007

75 DALL ITALIA E DALL EUROPA a cura della Redazione Adr 1. ITALIA Sulla GU n. 289 del 13 dicembre 2006 è pubblicato il Decreto 24 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti riguardante le Procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della class 2 Attuazione delle disposizioni dell articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre Adr 2. Sulla GU n. 295 del 20 dicembre 2006 è pubblicato il DM 6 ottobre 2006 recante attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla Direttiva 94/55/CE. Bonifiche. Sul SO alla GU n. 24 del 30 gennaio 2007 è pubblicato il DM 28 novembre 2006, n. 308 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Clima. Sulla GU n. 4 del 5 gennaio 2007 è pubblicato il DM 18 dicembre 2006 recante aggiornamento della procedura di emergenza climatica. Energia rinnovabile. Sulla GU n. 12 del 16 gennaio 2007 è pubblicato un Comunicato (Min. Amb.) relativo al bando dedicato alle piccole e medie imprese, finalizzato al cofinanziamento di interventi che prevedono l istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o di calore da fonte rinnovabile. Protocollo di Kyoto. Sul SO alla GU n. 36 del 13 febbraio 2007 è pubblicato il DM 18 dicembre 2006: Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo Salute. Sul SO alla GU n. 9 del 12 gennaio 2007 è pubblicato il DM 3 novembre 2006 recante approvazione del piano di comunicazione per l organizzazione per l anno 2006 di iniziative di comunicazione finalizzate all informazione del cittadino, all affermazione di una corretta alimentazione dell intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute di consumatori, l educazione alimentare e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e alimentari. "Seveso" - linee guida informazione. Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 16 febbraio ha approvato il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) su: "Aggiornamento delle Linee Guida per l'informazione della popolazione sul rischio industriale". Il testo completo è pubblicato all'indirizzo: news_dettaglio.aspx?idnews=3859. EUROPA Acque sotterranee. Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 372/19 del 27 dicembre 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall inquinamento e dal deterioramento. Alimenti. Sulla Gazzetta Ufficiale L 12/3 del 18 gennaio 2007 è pubblicata la Rettifica del Regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e di salute fornite sui prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 404 del 30 dicembre Ambiente marino. Nella sessione plenaria del 14 novembre 2006, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell ambiente marino di cui alla comunicazione della Commissione COM/2005/0504. Atmosfera esplosiva. Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE C 306/2 del 15 dicembre 2006 è pubblicata la Comunicazione della Commissione nell ambito dell applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Euro 5. Con una nota del 13 dicembre 2006, il Parlamento europeo ha dato il via libera al regolamento che definisce le norme armonizzate sulla costruzione degli autoveicoli al fine di garantire il funzionamento del mercato interno e fornire, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell ambiente riguardo alle emissioni nell atmosfera. Il nuovo standard Euro 5, che taglia ulteriormente le emissioni, si applicherà da settembre 2009, ma come richiesto dai deputati europei, è già previsto l Euro 6 dal /

76 Attrezzature a pressione. Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE C 311/31 del 19 dicembre 2006 è pubblicata la Comunicazione della Commissione nell ambito dell applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione. Informazione ambientale. Sulla GUUE L 386 del 29 dicembre 2006 è pubblicata la Decisione del Consiglio 2006/957/EC del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità Europea, di un emendamento alla convenzione sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale. Inquinamento da navi. Il Reg. CE n. 1891/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell azione dell Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l inquinamento causato dalle navi e recante modifica del Reg. CE n. 1406/2002, è pubblicato sulla GUUE L 394 del 30 dicembre Kyoto. Sulla GUUE L 358/87 del 16 dicembre 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione 2006/944/CE del 14 dicembre 2006 recante Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della Decisione 2002/358/CE del Consiglio. Marchio di qualità. Sulla GUUE L32 del 6 febbraio 2007 è pubblicata la Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione. Ogm. Sulla GUUE L 368 del 23 dicembre 2006 è pubblicato il Reg. CE n. 1981/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle regole dettagliate per l attuazione dell art. 32 del Reg. CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati. Residui animali. Nella GUUE L49 del 17 febbraio 2007 è pubblicata la Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. Rifiuti radioattivi 1. Sulla GUUE L 330/31 del 28 novembre 2006 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione 2006/851/Euratom del 24 ottobre 2006 concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Rifiuti radioattivi 2. Sulla GUUE L 337/21 del 5 dicembre 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Silice cristallina. Sulla GUUE C 279/12 del 17 novembre 2006 è stato pubblicato l Accordo sulla protezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono. Soa. Si segnalano due provvedimenti in materia di sottoprodotti di origine animale: il Reg. CE n. 1877/2006 della Commissione dl 18 dicembre 2006 che modifica il Reg. CE n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del Reg. CE n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (GUUE L 360 del 19 dicembre 2006) e il Parere 2006/C 318/18 del Comitato economico e sociale europeo sul tema dello smaltimento delle carcasse di animali e utilizzo di sottoprodotti animali (GUUE C 318 del 23 dicembre 2006). Sostanze pericolose. Nella GUUE L 43 del 15 febbraio 07 è pubblicata la Direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina /2007

77 FORMAZIONE, RECENSIONI, APPUNTAMENTI a cura della Redazione FORMAZIONE Modulo A - di base. Il Corso si svolgerà a Milano dal 2 al 5 aprile Si tratta del Corso di base e obbligatorio per ASPP e RSPP di prima nomina e avvenuta dopo il 14/02/2007 e Sono previsti 4 giorni per 28 ore didattiche, oltre al tempo necessario per le verifiche degli apprendimenti (4 ore). Per informazioni: Modulo B-4 - Manifatturiero allargato. Il Corso si svolgerà a Milano dal 20 al 23 marzo e dal 18 al 20 aprile Il Corso è accreditato ECM- Ministero della Salute con 50 Crediti ECM (pari ad oltre il 100% del monte ore). Il Corso comprende il Macrosettore Ateco B-4, il cosiddetto Manifatturiero allargato: es., tra gli altri: Industrie Alimentari, Tessili, Abbigliamento, Concia, Cuoio, Legno, Carta, Editoria, stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e Lavorazione metalli, Fabbricazione, Macchine, apparecchi meccanici, Fabbricazione macchine-apparecchi elettrici-elettronici, Autoveicoli, Smaltimento rifiuti, produzione-distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Sono previsti 7 giorni per 48 ore didattiche, oltre al tempo necessario per le verifiche degli apprendimenti (6 ore). Per informazioni: Modulo B-5 Chimica e affini. Il Corso si svolgerà a Milano dal 7 al 9 Maggio e dal 18 al 22 giugno Il Corso è accreditato ECM-Ministero della Salute con 75 Crediti ECM (pari ad oltre il 110% del monte ore). Il Corso il per Macrosettore Ateco B-5, per 68 ore didattiche oltre al tempo necessario per le verifiche degli apprendimento (in totale 9 giorni). Per informazioni: Modulo B-9 Attività varie. Il Corso si svolgerà a Milano dal 12 al 13 luglio Il Corso comprende il Macrosettore Ateco B-9, che comprende varie attività, es., tra gli altri: Alberghi, Assicurazioni, Associazioni, Ristoranti, ecc. Sono previsti 2 giorni per 12 ore didattiche, oltre al tempo necessario per le verifiche degli apprendimenti (4 ore). L iscrizione al Corso è riservata ai soli RSPP e ASPP che hanno già frequentato precedenti Corsi di almeno 24 ore didattiche promossi da Associazione Ambiente e Lavoro o da soggetti formatori convenzionati con Associazione Ambiente e Lavoro. Per informazioni: Modulo C relazionale-gestionale. Il Corso si svolgerà a Milano dal 16 al 19 aprile Si tratta del Corso di base e obbligatorio per i soli RSPP (ASPP sono esonerati). Il Corso è accreditato ECM- Ministero della Salute con 29 Crediti ECM (pari ad oltre il 110% del monte ore). Sono previsti 4 giorni per 24 ore didattiche, oltre al tempo necessario per le verifiche degli apprendimenti (6 ore). Per informazioni: Analisi generale dei rischi e Hazop. Sono previsti più Corsi con programmi di differente ampiezza per 12 oppure 20 ore didattiche. I Corsi si svolgeranno tutti a Milano; il corso di 20 ore si svolgerà dal 26 al 28 marzo 2007 (3 giorni) mentre il corso di 12 ore si svolgerà dal 24 al 25 maggio (2 giorni). Per informazioni: Analisi dei rischi chimici. Sono previsti più Corsi con programmi di differente ampiezza. Il primo Corso si svolgerà a Milano; per 12 ore didattiche dal 16 al 17 aprile 2007 (2 giorni). Per informazioni: Rischio Chimico, SDS, REACH. Sono previsti più Corsi con programmi di differente ampiezza per 12 oppure 20 ore didattiche. I Corsi si svolgeranno tutti a Milano; il corso di 12 ore si svolgerà dal 20 al 21 marzo 2007 (2 giorni) mentre il corso di 20 ore si svolgerà dal 20 al 23 maggio (3 giorni). Per informazioni: Mud La corretta compilazione del Mud alla luce del D.L.vo 152/06 è il tema di un corso di formazione a numero chiuso che terrà Paolo Pipere. Il corso, incentrato sull analisi delle modalità di compilazione (con ampio spazio alle esercitazioni pratiche), si svolgerà a Piacenza il 16 marzo Info: [email protected] o tel. 0523/ /

78 Testo Unico Ambientale. Nella splendida cornice di Perugia, dal 20 al 22 marzo 2007, si svolgerà la III edizione del Corso di Alta Specializzazione il testo unico ambientale dopo le riforme. Info: o tel. 0523/ Il programma completo alla pagina formazione/perugia/perugia.pdf Aia. A Piacenza, nei giorni aprile 2007 si terrà il corso di formazione sull Autorizzazione integrata ambientale (le implicazioni pratiche, normative e tecniche per la richiesta, il rilascio e la gestione). Info: [email protected], tel Programma e modulo di iscrizione alla pag. formazione/intensivi/ippc/ippc.pdf P.A. e ambiente. Pubbliche amministrazioni e ambiente: Adempimenti, obblighi e responsabilità dopo il T.U. ambientale è il tema del corso di formazione organizzato da TuttoAmbiente con il patrocinio di UPI e Unitel, che si terrà a Firenze nei giorni maggio. Info: [email protected], tel Programma e modulo di iscrizione alla pag formazione/corsopa/corsopa.pdf. RAEE. Il 24 maggio 2007, a Milano, si terrà il Corso di formazione RAEE. Le norme, gli adempimenti, l operatività del sistema di raccolta e recupero. Info: [email protected], tel Programma e modulo di iscrizione alla pag. formazione/raee/raee.pdf. APPUNTAMENTI AMENTI EXPOSicuraMente. Si svolgerà dal 3 al 5 MAGGIO 2007, a Brescia, presso Brixia Expo Fiera di Brescia. EXPOSicuraMente si è caratterizzata sin dal suo esordio per la forte attenzione dedicata sia agli operatori pubblici e privati sia alla Formazione e all'addestramento delle Risorse Umane, con l'obiettivo di diffondere la Cultura della Sicurezza. AMBIENTELAVORO. Si svolgerà dal 6 all'8 giugno, a Bologna, presso il quartiere fieristico. AMBIENTELAVORO conferma anche per il 2007 appuntamenti da non perdere i Convegni su: REACH, Testo Unico e Formazione RSPP. L'evento in grado di concentrare tutti gli operatori, gli enti e le associazioni, pubblici e privati, che in Italia si occupano di salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Energetica. Energetica propone un ampio progetto per lo sviluppo del settore delle energie provenienti da fonti rinnovabili e dell energia sostenibile che coinvolge il II appuntamento fieristico dal 24 al 26 maggio 2007 a Genova rivolto al pubblico e agli operatori. Info: ForumRif 2. Si svolgerà il 6 e 7 giugno 2007 presso il quartiere fieristico di Piacenza, la seconda edizione di ForumRif, la due giorni convegnistica dedicata alle tecniche di eccellenza nel settore dei rifiuti, delle bonifiche ed energia. Info: [email protected] o /2007

79 79

80 Hanno collaborato: Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Enrico BONAFINI, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO, Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Luigi CATTERINA, Gabriella CHIELLINO, CGIL-CISL-UIL, Sergio COLOMBO, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Beniamino DEIDDA, Elena DEL FORNO J., Gianmario DELUCCHI, Fulvio D ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Pasquale FIMIANI, Sara FIORAVANTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI, Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MEN- GUCCI, Antonio MONTAGNINO, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Gianpaolo PATTA, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Francesco ROSSETTI, Daniela ROTA, Giorgio ROILO, Guido SACCONI, Maurizio SANTOLOCI, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Rocco VITALE. Rivista Ambiente e Lavoro Mensile Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro Iscrizione al R.O.C. al n del 30 novembre 2001 Stampa: Stabilimento T.E.P. Strada di Cortemaggiore, Borghetto - Piacenza - Tel Registrazione e iscrizione al n del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Monza in data 13 agosto Direttore Responsabile: Rino Pavanello ([email protected]) Grafica: Enrico Casaroli ([email protected]) Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione: c/o Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497, Sesto San Giovanni (MI) Tel: , Fax: ([email protected]) Spedizione in a.p. Agevolazione tariffaria ex art. 1, c. 1, D.L. n. 353/2003 Filiale di Piacenza. In caso di mancato recapito rinviare al mittente che si impegna a pagare la tariffa dovuta. Prezzo Rivista Ambiente e Lavoro 10,00 Euro a numero (fino al 31 dicembre 2007) (numeri ordinari) Offerta speciale (8 numeri annui), valida fino al 31 marzo ,00 Euro in offerta per l'abbonamento cumulativo a: "Rivista Ambiente e Lavoro" (abbonamento fino al 31 dicembre 2007) "Dossier Ambiente" (abbonamento fino al 31 dicembre 2007) Informazioni all interno Non è previsto l invio dei numeri arretrati. Versamento in ccp n , intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Marelli Sesto San Giovanni (Mi) Specificare la causale Abbonamento 2007 a partire dal.. Per un migliore servizio si prega di specificare indirizzo e numeri di riferimento telefonici e fax. Condizioni di abbonamento 2007 L abbonamento decorre dal 1.o giorno del mese successivo al ricevimento della copia del conto corrente postale di abbonamento (si consiglia di anticiparla via fax al numero: 02/ ). I fascicoli non recapitati devono essere reclamati entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo immediatamente successivo: decorso tale termine, decade ogni diritto a riceverli. I cambiamenti di indirizzo sono effettuati gratuitamente (vanno comunicati via mail all indirizzo: [email protected]) Precisazioni E vietata la riproduzione o la memorizzazione di Rivista Ambiente e Lavoro anche parziale e su qualsiasi supporto. Rivista Ambiente e Lavoro e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall uso delle informazioni contenute nella pubblicazione. A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'i.v.a. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72. Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale. 80

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