CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI ED OPERATORI PER LE AZIENDE SOCIO SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI ED OPERATORI PER LE AZIENDE SOCIO SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO *** POLIZZA DI 2 LIVELLO, 2 LOTTO

2 INDICE CAPITOLATO SPECIALE 2 LIVELLO Capo Primo 1) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 1a) Aziende Assicurate 1b) Modalità di funzionamento della Convenzione 2) DEFINIZIONI 3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 3a) Precisazioni 4) MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE 5)CALCOLO DEL PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO 5a) Negoziazione del premio per sinistrosità Capo Secondo CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A) - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE A 1) ALTRE ASSICURAZIONI A 2) VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE A 3) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO A 4) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA A 5) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO A 6) MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE A 7) VALIDITÀ TERRITORIALE A 8) COMPETENZA TERRITORIALE A 9) DECORRENZA DEL CONTRATTO A 10) DIVIETO DI TACITO RINNOVO A 11) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ A 12) IMPOSTE A 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE SEZIONE B) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE B 1) Responsabilità civile verso terzi B 2) Novero dei terzi B 3) Attività intramuraria B 4) Responsabilità personale dei dipendenti e non B 5) Esclusioni 2

3 SEZIONE C) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I DIPENDENTI SEZIONE D) - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI D 1) Obblighi del Contraente in caso di sinistro D 2) Gestione delle vertenze di danno D 3) Danni alle persone D 4) Attività di loss prevention. D 5) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri Capo Terzo CONDIZIONI PARTICOLARI A) - Esistenza di convenzioni con cliniche universitarie o istituti di ricerca B) - Rischio sangue Capo Quarto a) Norme finali *** Allegato: dati per scheda di adesione alla convenzione 3

4 CAPO I 1) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 1 A ) Aziende Assicurate Si intendono assicurate nell ambito del presente contratto tutte le Aziende Socio Sanitarie e le Aziende Ospedaliere della Regione Veneto; più esattamente: ULSS n. 1 Belluno ULSS n. 2 Feltre ULSS n. 3 Bassano del Grappa ULSS n. 4 Thiene ULSS n. 5 Arzignano ULSS n. 6 Vicenza ULSS n. 7 Pieve di Soligo ULSS n. 8 Asolo ULSS n. 9 Treviso ULSS n. 10San Dona di Piave ULSS n. 11 ==== (ex Mestre oggi Ulss 12) ULSS n. 12 Venezia ULSS n. 13 Mirano Dolo ULSS n. 14 Chioggia ULSS n. 15 Cittadella ULSS n. 16 Padova ULSS n. 17 Este ULSS n. 18 Rovigo ULSS n. 19 Adria ULSS n. 20 Verona ULSS n. 21 Legnago ULSS n. 22 Bussolengo Azienda Ospedaliera di Padova Azienda Ospedaliera di Verona 1B) Modalità di funzionamento della Convenzione Per ogni Azienda assicurata la prestazione della garanzia assicurativa viene certificata mediante apposite "Schede di Assicurazione che l Azienda dovrà compilare ed inviare per raccomandata RR alla Compagnia di Assicurazioni debitamente sottoscritta. Le schede di Assicurazione sono regolate dalle condizioni generali, particolari e da quanto altro riportato nella presente Polizza Convenzione. Nella Scheda di Assicurazione saranno indicati, oltre al numero progressivo: - Dati anagrafici dell azienda assicurata; - Data di effetto e di scadenza della copertura; - L importo preventivato delle mercedi per l anno considerato; - Il premio calcolato singolarmente per ognuna delle Aziende, ottenuto applicando il tasso indicato dalla Compagnia nella scheda della proposta della gara. Qualsiasi modifica ad un qualunque dato riportato nella scheda di assicurazione sarà attuata mediante emissione di una nuova completa scheda di assicurazione sostitutiva della precedente. 4

5 2) DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: - Per Contraente Le aziende socio sanitarie e le aziende ospedaliere (di seguito, per brevità, entrambe aziende ) della Regione Veneto che aderiscono alla polizza a seguito della procedura regionale di gara effettuata da Azienda capofila per la individuazione della Società Assicuratrice - Per Assicurazione il contratto di assicurazione - Per Polizza il documento che prova l'assicurazione - Per Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè: - Le aziende ; - Il personale dipendente e non delle Aziende o che comunque svolge attività per la quale possano essere chiamate a rispondere le aziende o per il quale fonti normative prevedono che l ente garantisca la personale responsabilità, escluso il caso di dolo o colpa grave. - altre persone fisiche o giuridiche nominate in polizza. - Per Società l'impresa/e assicuratrice/i - Per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società - Per Sinistro la richiesta di risarcimento danni e/o l accadimento di fatti che possono comportare una richiesta di risarcimento danni - Per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro - Per Cose sia gli oggetti materiali che gli animali - Per Franchigia/Scoperto la parte del danno che rimane a carico dell'assicurato - Per Mercedi Ammontare delle competenze lorde del personale dipendente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo così come rilevabili dal piano dei conti ufficiale per l anno di riferimento inviato dalle Aziende Ussl ed Ospedaliere alla Regione Veneto. Sono espressamente esclusi da tale ammontare gli oneri sociali a carico delle Aziende.. 5

6 3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell' Azienda e delle persone assicurate, salve le esclusioni espressamente menzionate. L'attività dell'assicurato riguarda: la gestione e l'erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la legislazione indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) prevede possano essere effettuati quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo: Presidi ospedalieri Presidi di prevenzione distretti Ambulatori Gabinetti di analisi e diagnosi Guardia medica Centri trasfusionali Centri Psico Sociali e/o di Riabilitazione Terapeutica Farmacia con vendita al pubblico Tutto quanto altro di simile ed inerente L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche) e può svolgere anche attività di sperimentazione e/o ricerca. Devono comunque intendersi comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con beni propri e/o di terzi, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza. 3 A) PRECISAZIONI A titolo puramente esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all Assicurato: ai sensi dell'art C.C, compresa la responsabilità personale delle persone incaricate. dalla proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati o loro porzioni, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato anche da terzi, compresa la responsabilità della committenza. dallo svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività socio-sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti. per danni alle cose dei dipendenti o da loro detenute, per danni subiti in occasione di servizio, ferma l esclusione dei danni da furto. per i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall Assicurato a qualsivoglia titolo. da medici specialisti ambulatoriali, occasionali, specializzandi, tirocinanti, da soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dagli allievi che frequentano i corsi presso le scuole, non in rapporto di dipendenza con l Assicurato, per l attività prestata presso l Azienda Sanitaria stessa e/o altre sedi. per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o collaboratori stessi; è compresa altresì la R.C. per i danni derivanti dall attività svolta dal Dipartimento di Prevenzione. dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l utilizzo di prodotti tossici. 6

7 dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi, nonché la RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l Assicurato ha in comodato o uso. dall esercizio di asili aziendali, colonie estive o invernali, scuole e/o corsi di istruzione professionale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la RC personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni di dipendenti aventi autonoma personalità giuridica. per danni provocati a seguito di sperimentazione autorizzata e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, effettuate su pazienti consenzienti; l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente dall attività svolta dal Comitato Etico nonché alla responsabilità civile collegiale e personale dei componenti il Comitato Etico stesso. per fatti connessi alla normativa di cui al d.lgs.626/1994 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall assicurato ai sensi della citata legge n.626. per i danni cagionati da minori durante il periodo di affidamento familiare e/o eterofamiliare: per fatti commessi dai minori assegnati ai fini assistenziali, di adozione e/o affidamento; per danni subiti dai minori; per danni corporali arrecati ai membri delle famiglie affidatarie. per i danni cagionati da lavori derivanti da appalto ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'assicurato. Si conviene che: sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l'assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro. la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore. dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante inoltre per l eventuale Responsabilità derivante all Assicurato per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti, (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od inquinamento dell ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. E inoltre inclusa la responsabilità personale degli anziani, dei portatori di handicap anche mentali nonché dei soggetti seguiti dai competenti servizi del Contraente per danni da loro cagionati anche durante il tirocinio lavorativo presso aziende private o centri. 7

8 4) MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO MASSIMALI (prestati per ogni singolo ente) La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme: A.1) Responsabilità Civile verso terzi ,00 per ogni sinistro, con il limite di ,00 per ogni persona e ,00 per danneggiamenti a cose A.2) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro ,00 per ogni sinistro, con il limite di ,00 per ogni persona FRANCHIGIE Tutte le garanzie prestate con la presente polizza devono intendersi prestate con una franchigia fissa e assoluta per sinistro pari a ,00 LIMITI DI RISARCIMENTO La Società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore a ,00, per ogni anno assicurativo, per tutti i sinistri di tutti gli Enti che ricadono nella presente convenzione. 8

9 5) CALCOLO DEL PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO Il premio annuo è calcolato applicando il tasso pro mille imponibile (escluse cioè le imposte di legge) così come definito in sede di aggiudicazione della procedura di gara, sull ammontare delle competenze lorde del personale dipendente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo così come rilevabili dal piano dei conti ufficiale per l anno di riferimento inviato dalle Aziende Ussl ed Ospedaliere alla Regione Veneto. Sono espressamente esclusi da tale ammontare gli oneri sociali a carico delle Aziende. Il premio della polizza in termini, anticipato nella misura dell 80% delle competenze relative all anno precedente, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce come sotto precisato. A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione del premio, devono essere pagate nei 120 (centoventi) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Il periodo di mora per il pagamento delle rate di premio si intende elevato a 60 giorni, compresa la prima rata di premio. Le rate di premio successive, devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia o di quella di Brokeraggio eventualmente indicata dalla Compagnia qualora quest ultima abbia appoggiato il contratto presso un intermediario. In questo caso resta intesa l efficacia liberatoria anche a termine dell art del Codice Civile del pagamento così effettuato. Si prende atto che l eventuale mancato pagamento da parte di una Azienda assicurata con la presente convenzione, od il non invio dei dati per la regolazione del premio, non comporterà la interruzione di garanzia per tutte le altre Aziende che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi di cui sopra. 5A) NEGOZIAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA Ai sensi di quanto previsto alla SEZIONE D) - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI e precisamente al punto 6, si prende atto che ad ogni scadenza quadrimestrale per l invio della documentazione sinistri la Società potrà chiedere un adeguamento del premio della presente convenzione, in misura non superiore del 20% del premio stesso, qualora il rapporto tra i sinistri pagati 9

10 e/o riservati della presente convenzione ed i premi imponibili pagati (considerando anche la quota parte della regolazione dello stesso) superasse il rapporto del: - 120% per il primo anno dalla decorrenza della presente convenzione - 100% per il secondo anno - 80% dal terzo anno Si precisa che, poiché quanto dichiarato dagli Enti nella fase di ingresso corrisponde all 80% del premio presumibile annuale, per il primo anno l importo del premio da considerare ai fini della presente condizione sarà pari a quello indicato diviso per ottanta e moltiplicato per cento, mentre per gli anni successivi sarà costituito da quello risultante comprensivo della regolazione del premio dell anno precedente. Qualora il Contraente non ritenga fondata la richiesta, la Società potrà attivare apposita procedura arbitrale per la definizione della questione. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre componenti, di cui uno nominato dalla Regione o azienda delegata, un altro nominato dalla Società e il terzo di comune accordo tra le parti ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia. Resta inteso che l applicazione della negoziazione opera esclusivamente in rapporto al complesso della sinistrosità rilevata presso tutte le aziende e il montepremi complessivamente corrisposto. Tale negoziazione dovrà essere richiesta all azienda capofila o altra struttura indicata dalla Regione. 10

11 CAPO II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A) - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE A 1) ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Si prende atto che qualora esista, per alcuni degli Enti assicurati, una copertura prestata dai precedenti assicuratori per gli eventi postumi, solo ove fossero valide ed operanti le garanzie di dette assicurazioni, la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto a quanto prestato con le precedenti polizze stipulate dagli Enti, mentre in caso di inoperatività per qualunque motivo delle stesse, la presente polizza verrà considerata come se dette assicurazioni non esistessero. A 2) VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. A 3) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. A 4) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA Qualora risulti dalla polizza che l Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, la Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nell atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare il contratto anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate in solido nei confronti della Contraente. In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l intero indennizzo all Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposito prospetto inserito in polizza. A 5) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo. A 6) MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dagli organi delle due contraenti. 11

12 A 7) VALIDITÀ TERRITORIALE Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. A 8) COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto in sede aziendale è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'assicurato. Ove si tratti di controversia attinente l intero rapporto per aspetti complessivi o sovraaziendali è competente l Autorità Giudiziaria di Venezia. Quest ultima Autorità è competente anche ove si tratti di controversie che interessano contemporaneamente i due diversi livelli. A 9) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO La durata complessiva dell appalto su base regionale è prevista in anni quattro più un ulteriore anno in caso di concorde volontà delle parti (regione/società) di proseguire il rapporto ulteriormente alle medesime condizioni iniziali. Stante la diversa scadenza delle polizze vigenti di ciascuna Azienda, le medesime aderiranno al rapporto contrattuale man mano che verranno a scadenza naturale le rispettive polizze secondo la progressione temporale indicata nell allegato 3 del disciplinare. Tutti i rapporti si concluderanno, a prescindere dalla data di ingresso della singola Azienda, comunque entro il 31 dicembre 2007 salvo la proroga di un anno dianzi prevista. Stante la particolare natura del rapporto complessivo è ammesso, per entrambe le parti, il recesso annuale con avviso da inviare a mezzo raccomandata ar almeno sei mesi prima dalla data di scadenza. Le Aziende, e per esse la Regione a mezzo di azienda capofila, potranno comunque ottenere, previa comunicazione, ulteriori tre mesi di proroga per allestire nuovo procedimento di gara. Non è ammesso recesso da singoli rapporti con singole aziende per evidenti ragioni di non selezionabilità delle medesime ai fini della sinistrosità. Il recesso o la disdetta, pertanto, riguardano l intera convenzione regionale. L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso periodo di efficacia dell Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 3 anni prima della data di stipula della presente polizza o dalla data indicata nel modulo allegato e non siano state ancora presentate neppure all Ente di appartenenza dell Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli artt C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. Unicamente per l Azienda Ospedaliera di Padova si prende atto che devono intendersi esclusi tutti i danni che possono essere ricondotti al cattivo funzionamento delle valvole cardiache della TRI TECNOLOGYES. L assicurazione é altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 3 anni successivi alla cessazione della validità dell Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell Assicurazione stessa. La Compagnia rinuncia con la sottoscrizione del presente atto alla possibilità di disdetta dopo ogni sinistro denunciato. A10) DIVIETO DI TACITO RINNOVO In osservanza alla legge n. 724, sue modificazioni e/o integrazioni, si precisa che la presente polizza non ammette in alcun caso il tacito rinnovo. A11) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società. 12

13 Qualora la Compagnia abbia appoggiato il contratto ad un intermediario, agli effetti dei termini e delle garanzie di polizza ogni comunicazione fatta dal Contraente all Intermediario deve intendersi come fatta alla Società. A 12) IMPOSTE Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. A 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge. 13

14 SEZIONE B) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE B 1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere.in tale caso la Società può rivalersi nei confronti del responsabile. B 2) NOVERO DEI TERZI Non sono considerati terzi unicamente i dipendenti dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, e solo se rientrati nella garanzia RCO di cui alla sezione C). Si precisa comunque che detti dipendenti, ed il legale rappresentante, sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall Assicurato. B 3) ATTIVITÀ INTRAMURARIA L assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all ente per l attività libero professionale intramuraria del personale autorizzato secondo le norme di legge e contrattuali. B 4) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON La garanzia copre la Responsabilità personale dei medici, dei sanitari e del personale tutto, dipendente e non, a qualsiasi titolo utilizzato per i servizi prestati dall'assicurato, compreso il personale volontario che presta cioè la sua opera gratuitamente, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'assicurato o fra di loro. 14

15 B 5) ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE RCT SONO ESCLUSI I DANNI: Da furto Deroga: L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'assicurato. Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi. Deroga: la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dallo smercio di prodotti farmaceutici effettuato dalle farmacie, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge , n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del e successive variazioni, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili. Deroga: La garanzia si intende operante durante la guida di veicoli o natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall Ente Assicurato, dipendenti o non, purchè i suddetti veicoli o natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell Ente Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; Deroga: devono intendersi compresi: quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all attività dell Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l osservanza delle norme vigenti in materia. quelli inerenti al rischio derivante all Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, dalla stazione ferroviaria di arrivo di presidi e/o laboratori di competenza della A.S.L., ferma restando l esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24-11/1970 (e modificazioni ed integrazioni), è obbligatoria l'assicurazione. 15

16 Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento. Deroga: Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Sono comprese le spese sostenute dall'assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, Deroga: i danni derivanti all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali. Di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica, Deroga: se non effettuati a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio, o malattia. se determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione della garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'ente assicurato e da personale dipendente del cui fatto debba rispondere. 16

17 SEZIONE C) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I DIPENDENTI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti dall art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione e per gli infortuni in itinere. Resta convenuto che l assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell Assicurato non risultano iscritti all INAIL, ma solo nel caso in cui l omessa iscrizione derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato stesso. L assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l INAIL o L INPS esercitassero l azione di rivalsa ex art c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. Devono altresì intendersi comprese le malattie professionali ai sensi di legge o riconosciute come tali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro indipendentemente dall epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: a) per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell amianto; b) per le ricadute delle malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell Ente. 17

18 SEZIONE D) - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI D 1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. D 2) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO L Azienda assume la gestione delle vertenze sia civili che penali, incaricando, allo scopo legali e/o periti scelti di comune accordo con la Società ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. In caso di mancato accordo sulla scelta dei legali e tecnici, è facoltà della Società nominare soggetti di propria fiducia, da affiancare a quelli indicati dall Azienda. La società garantirà il patrocinio legale anche per i casi in cui siano chiamati in giudizio personalmente le persone fisiche assicurate. Sulla gestione dei sinistri vigilerà, con cadenza quadrimestrale, un comitato composto da un rappresentante della Società, uno dell Azienda. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l assicurato, entro il limite di un importo pari a al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la società e l assicurato in proporzione al rispettivo interesse. D 3) DANNI ALLE PERSONE valutazione medico legale dei sinistri Si conviene tra le parti che la Società affida la valutazione medico legale del sinistro al Servizio di Medicina Legale della Contraente o delle relative strutture medico legali aziendali, provinciali o regionali - di seguito denominate servizio di medicina legale - che la contraente si riserva di individuare e adire in relazione alla specificità del caso. Il livello di servizio medico legale territorialmente individuato si occupa della istruzione della pratica (acquisizione della documentazione sanitaria, richiesta di informazioni al personale coinvolto), della valutazione preliminare del caso in ordine alla responsabilità e al danno, della relazione peritale (esame degli atti, visita del danneggiato), della consulenza di parte civile o penale nonché del monitoraggio e classificazione dei sinistri. Resta ferma ogni autonoma valutazione della società come pure ogni diritto dell assicurato di non subire pregiudizi per casi di malagestio od altro. 18

19 D 4) ATTIVITÀ DI LOSS PREVENTION. Il servizio di medicina legale e delle assicurazioni, sia nella propria articolazione regionale sia in quella intermedia che locale - alla luce di quanto verrà registrato circa la tipologia dei sinistri rilevata nelle singole Aziende contraenti - proporrà e condurrà, d intesa ed in collaborazione con la Società assicuratrice, unitamente alle strutture amministrative competenti, un programma specifico di informazione e formazione del personale, eventuale re-ingegnerizzazione dei processi e dei percorsi clinici, prevenzione del rischio anche mediante l elaborazione di linee guida. D 5) OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI La Società si obbliga a dare comunicazione scritta alla Contraente, con cadenza quadrimestrale, delle definizioni in sede giudiziale ed extragiudiziale dei sinistri, inerenti la presente convenzione, alla stessa denunciati, indicando per ciascuno di essi la data, il nome del danneggiato e l importo liquidato; per i sinistri in corso di definizione fornirà, separatamente, gli importi posti a riserva e lo stato della pratica. La Società si impegna quindi ad inviare al Contraente una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni: - sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato; - sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva; - sinistro agli atti, senza seguito. - sinistro con possibilità di rivalsa nei confronti dei terzi come dal punto B 5) Dovrà inoltre essere assicurata tempestività delle comunicazioni e dei procedimenti relativi alla gestione dei sinistri. Al riguardo la Società è tenuta ad indicare a ciascuna azienda gli uffici e le persone di riferimento per ogni aspetto gestionale della polizza e per la tempestività di ogni intervento 19

20 CAPO III CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE VALIDE) A) ESISTENZA DI CONVENZIONI CON CLINICHE UNIVERSITARIE O ISTITUTI DI RICERCA L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici di ricerca e di assistenza. La garanzia opera, in tal senso anche per il personale universitario che svolge attività assistenziale o comunque di interesse dell azienda nell ambito delle convenzioni in corso e più in generale della legislazione che prevede l integrazione tra Università e le aziende. La garanzia è operante anche per la RC derivante dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati. La garanzia vale per: - la Responsabilità Civile derivante all Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché per i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'assicurato. - La garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, specializzandi, quando operano sotto la diretta responsabilità dell'azienda assicurata nell'ambito dei reparti dati in gestione. B) - RISCHIO SANGUE La responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi conseguenti alla raccolta o all'utilizzazione, distribuzione del sangue, delle sue componenti, dei suoi preparati o derivati è coperta purché avvengano durante il periodo dell'assicurazione o al massimo vengano denunciati nei cinque anni successivi alla cessazione della garanzia.. Per tale rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni anno assicurativo, resta comunque esclusa ogni responsabilità derivante dal D.P.R n.224. Si intendono altresì compresi ai sensi del D.P.R nr. 1256, i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguite dal personale del centro. Sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento che avvengano durante il periodo dell'assicurazione o al massimo vengano denunciati nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto e di esse l'assicurato medesimo, entro il detto termine, faccia denuncia alla Società nel rispetto di quanto disposto in materia di denuncia dei sinistri. 20

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