ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GRANATIERI DI SARDEGNA" REGOLAMENTO. II Ministro della Difesa
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2 ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GRANATIERI DI SARDEGNA" REGOLAMENTO II Ministro della Difesa VISTO l'articolo 31 dello statuto dell'associazione nazionale granatieri di Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1977; VISTI i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale della predetta Associazione tenutesi il 17 aprile 1978 e il 16 luglio 1979 nel corso delle quali è stato deliberato il regolamento per l'esecuzione dello statuto; DECRETA: È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dello statuto dell'associazione nazionale granatieri di Sardegna, composto di 17 articoli. Roma, 11 febbraio 1987 II Ministro Giovanni SPADOLINI 2
3 REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DELLO STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA Art. 1 L Associazione accoglie tutti coloro che hanno prestato o prestano servizio nel Corpo dei Granatieri e che, anche dopo il loro invio in congedo, mantengono inalterato lo spirito di Corpo e il culto della Patria, e desiderano ritrovarsi con fraternità e solidarietà, indipendentemente dalle idee politiche da ciascuno liberamente professate, la cui divulgazione è assolutamente vietata in seno all Associazione. Art. 2 L assistenza ai soci bisognosi e loro famiglie deve intendersi praticamente a carattere: - amministrativo: disbrigo di pratiche varie presso i Ministeri, Distretti Militari ed Enti pubblici e privati; - ricreativo: organizzazione di gite, tornei, spettacoli, attrezzatura delle sedi sociali, etc.; - economico: concessione di sussidi, indumenti, pacchi viveri, borse di studio, etc., il tutto nei limiti consentiti dalle possibilità dei vari organi sociali. Art. 3 I granatieri di leva alle armi che chiedono di far parte dell Associazione vi verranno iscritti per il periodo di permanenza ai Battaglioni. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio presso il Comando della Brigata e presso i Battaglioni con sede a Roma verranno iscritti alla sezione di Roma; quelli in servizio al 3 Battaglione Granatieri "Guardie" alla Sezione nella cui sede il reparto ha residenza. Art. 4 I granatieri residenti all estero possono iscriversi alla sezione di Roma; se riescono a costituire una Sezione questa passa direttamente alle dipendenze della Presidenza nazionale. 3
4 Art. 5 La perdita di qualifica di socio per dimissioni volontarie dovrà essere sanzionata dal Consiglio della Sezione competente. Il periodo di morosità necessario perché venga meno la qualifica di socio è di un anno; comunque, prima di dichiarare decaduto il socio inadempiente, il Presidente della Sezione competente lo inviterà a regolarizzare tempestivamente la propria posizione. La perdita della qualifica di socio per indegnità non può essere deliberata se non dopo contestati gli addebiti e sentite le difese dell interessato. Art. 6 Alla scadenza del mandato triennale del Consiglio della Sezione, l assemblea dei soci, per procedere all elezione del nuovo Consiglio, dovrà essere convocata, con comunicazione scritta indirizzata ai singoli soci o a mezzo avviso pubblico, almeno 10 giorni prima della data fissata a cura del presidente, dell eventuale Vice Presidente o del Consigliere più anziano uscente. Nel caso in cui questi non provvedano entro 60 giorni alla scadenza del mandato, la convocazione sarà fatta a cura del Presidente del Centro provinciale interessato. Le votazioni devono essere fatte a mezzo scheda, e sempre dopo che sia stata accertata la posizione di iscrizione del socio. La costituzione del seggio elettorale sarà curata dal Presidente del Centro provinciale competente. Art. 7 Alla scadenza dei singoli mandati, i Presidenti dei Centri provinciali vengono eletti dai Presidenti delle Sezioni competenti tra i soci in regola con i versamenti delle quote sociali, con la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Dette elezioni vengono indette dal Presidente del Centro regionale che provvederà alla costituzione del seggio elettorale nel capoluogo di provincia interessato. Art. 8 I Presidenti dei Centri provinciali rendono conto delle iniziative e dell attività svolta dalle sezioni indipendenti ai Presidenti dei Centri regionali. Art. 9 Alla scadenza dei singoli mandati triennali, i Presidenti dei Centri regionali vengono eletti, con votazione segreta a mezzo scheda, dai Presidenti dei Centri provinciali e delle Sezioni della Regione, regolarmente in carica ed in regola col versamento delle quote associative delle rispettive Sezioni. Qualora il Presidente del Centro provinciale ricopra in via eccezionale anche la carica di Presidente della Sezione, egli avrà diritto ad un solo voto. Dette elezioni vendono indette 4
5 dal Consiglio direttivo regionale d'intesa con la Presidenza nazionale che provvederà alla costituzione del seggio elettorale, preferibilmente nel capoluogo di regione e presiederà l'assemblea direttamente o tramite il suo delegato. Art. 10 I Presidenti dei Centri regionali sovraintendono e coordinano l'attività associativa delle Sezioni dipendenti con azione autonoma, nei limiti consentiti dallo statuto e sempre nel quadro delle direttive della Presidenza nazionale, intese a coordinare l attività di tutta l Associazione. I Presidenti dei Centri regionali a tal fine segnaleranno entro il 20 dicembre il programma preventivo dell attività che si intende svolgere nell anno successivo nell ambito della propria regione; allo scadere di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) trasmetteranno alla Presidenza nazionale una relazione sull attività svolta, con particolare riguardo alle cerimonie, riunioni di associati e visite di propaganda nei territori di pertinenza, con i risultati conseguiti e con eventuali proposte intese a migliorare la funzionalità e la conoscenza dell associazione e programmare l attività principale a carattere nazionale della stessa per l anno successivo. Art. 11 Per le elezioni previste dagli articoli 18, 21 e 22 dello Statuto si procederà con il sistema della votazione segreta a mezzo scheda. Art. 12 Le funzioni del Collegio dei Revisori previste dall'art. 22 dello Statuto si intendono esplicabili nei riguardi della gestione amministrativa centrale e nei riguardi di quelli degli organi periferici dell Associazione. Art. 13 L Organo ufficiale dell Associazione è il giornale Il Granatiere, aperto alla collaborazione di tutti i soci e simpatizzanti. La pubblicazione sarà curata dalla Presidenza nazionale. La Direzione sarà affidata, con delibera del Comitato centrale, possibilmente ad un socio regolarmente iscritto all albo dei giornalisti. L invio del giornale Il Granatiere è gratuito per i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le inserzioni di carattere fotografia dovranno essere seguite da oblazione. La spedizione del giornale, ai soci in regola col pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso verrà continuata anche per l'anno successivo; sarà sospesa se, entro tale periodo, l'interessato non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione. 5
6 Art. 14 L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni a carattere locale saranno curale dai Presidenti delle sezioni d'intesa con i Presidenti dei Centri provinciali e regionali, che ne daranno comunicazione alla Presidenza nazionale. Le manifestazioni a carattere regionale e interregionale saranno organizzate e svolte a cura del Presidente del Centro regionale. La richiesta di partecipazione di rappresentanze militari alle cerimonie e di altri concorsi militari dovrà essere rivolta, in sede di presentazione del programma preventivo dell'anno successivo, alla Presidenza nazionale, la sola competente a trattare col Ministero della Difesa. Art. 15 II funzionamento dell'ufficio di Presidenza nazionale è affidato a soci volontari; l'incarico è puramente onorifico e dà diritto al solo rimborso spese, nei limiti dello stanziamento annuo all'uopo deliberato dal Consiglio nazionale. Al Presidente nazionale, ai Consiglieri nazionali e componenti degli altri Organi statutari, in occasione delle riunioni del Consiglio nazionale, di adunate a carattere nazionale o per convocazione da parte della Presidenza nazionale per motivi contingenti, saranno concessi rimborsi a pie di lista, limitatamente al trasporto e vitto e alloggio, secondo quanto preventivamente stabilito dal Comitato centrale. Il Consiglio nazionale fisserà una cifra massima annuale per le spese di rappresentanza del Presidente nazionale, e per altri oneri derivanti dall'esercizio di tale carica. Art. 16 Le insegne sociali dovranno essere conformi, nei colori, nei fregi e nelle misure, ai modelli riportati dallo Statuto. Nessuna deroga è ammessa in materia. Il Medagliere nazionale interverrà esclusivamente: a. alle adunate dell'associazione a carattere nazionale; b. alle manifestazioni per la celebrazione della fondazione del Corpo dei Granatieri di Sardegna; c. alle manifestazioni militari e civili, a carattere nazionale, alle quali l'associazione partecipi ufficialmente, quali riviste delle Forze Armate nell'anniversario della proclamazione della Repubblica e commemorazioni del 4 novembre all'altare della Patria e ai Sacrari di Redipuglia e Bari; d. alla cerimonia prevista presso il Battaglione Granatieri e incaricato in occasione del giuramento delle reclute in forma solenne; e. manifestazioni a carattere nazionale, di particolare importanza alle quali partecipi il Presidente nazionale con rappresentanza del Consiglio nazionale. Per manifestazioni di particolare importanza non previste, che dovessero 6
7 presentarsi nel corso della vita associativa, la Presidenza nazionale deciderà per ogni singolo caso. Alle manifestazioni di cui ai paragrafi a), b), e), d), i soci dovranno indossare, oltre il berretto a busta o basco il soprabbavero rosso con alamari, le decorazioni ufficialmente riconosciute, conformi a quelle prescritte. Art. 17 Nelle manifestazioni il Medagliere sarà seguito nell'ordine da: - il Presidente nazionale; - il Vice Presidente nazionale; - il Presidente onorario; - il Segretario nazionale; - i Granatieri decorati di medaglia d'oro al V.M.; - i Consiglieri nazionali. Quando tale schieramento non sia possibile, il Medagliere, con la scorta stabilita dallo Statuto, dovrà essere accompagnato dal Presidente o dal Vice Presidente, o da un Consigliere nazionale. E dovere dei soci dell Associazione salutare il Medagliere al suo passaggio. 7
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