ALLIANZ RAS SETTEMBRE 2010 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DP.N.AU05-4

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1 ALLIANZ RAS SETTEMBRE 2010 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DP.N.AU05-4 Polizza Auto (valida per tutti i veicoli escluso il ciclomotore)

2 DEFINIZIONI Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall assicurato. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'impresa per il funzionamento delle garanzie d assistenza. Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro. Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte. Massimale: limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall Impresa.

3 Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d onda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

4 RISCHI ASSICURATI SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO VERSO TERZI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle condizioni particolari inserite in polizza. ESTENSIONI 1) Responsabilità Civile dei trasportati: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. 2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art Codice Civile, primo comma). 3) Soccorso vittime della strada: la Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico. 4) Condizioni particolari: la Società assicura inoltre i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria, disciplinati nelle Condizioni Particolari che siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari. 5) Ricorso terzi da incendio: la garanzia è estesa, con il limite massimo di Euro per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l esplosione del carburante non seguita da incendio. DIRITTO DI RIVALSA La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt.186 e 187 del vigente Codice della Strada; danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall art. 141, comma 9 di detto codice; danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; danni causati all interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell Autorità competente; in caso di autorizzazione, la garanzia è prestata entro il limite di , anche se il massimale operante sulla polizza è di importo superiore; danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate; autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente; veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente. Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa. OPERATIVITA DELLA GARANZIA Certificato e contrassegno Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive. Nel caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione del documento, per ottenere un duplicato è sufficiente presentare un autocertificazione del fatto all agenzia che amministra la polizza. ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni: la denominazione della Società; il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l attestazione viene rilasciata; la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;

5 la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati; la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus; il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall assicurato; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendo per tali: i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria con indicazione, solo per quest ultimi, del grado di colpa; sinistri riservati persone e riservati cose, indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2 semestre 2007; i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo; la firma del rappresentante autorizzato della Società. La trasmissione dell attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso. La Società non rilascia attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso di contratto; contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risolti prima della scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto. GARANZIA CARTA VERDE La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (Art Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati. VANTAGGI FAMIGLIA (Prodotti Instrada per persone fisiche; Prodotto Dueruote Protette) E istituto riservato al nucleo familiare costituisce famiglia anche la singola persona che assicura con l Impresa più di un veicolo. Infatti, se sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo nucleo, identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, ogni polizza può usufuire cumulativamente dei seguenti vantaggi: Sconto Quantità dal secondo contratto è applicato uno sconto stabilito dalla Tariffa RCA in vigore. Al primo contratto, invece, ferme le medesime condizioni preliminari per la sua concessione, lo sconto sarà applicato alla prima scadenza utile. Lo sconto è concedibile solo se alla stipulazione del contratto il veicolo da assicurare è indenne da sinistri nell ultimo periodo di osservazione; i veicoli di prima immatricolazione o assicurati dopo voltura sono considerati indenni. In presenza di sinistri lo sconto sarà attribuito l anno successivo. Per gli anni seguenti al primo, lo sconto è sempre determinato dalla Tariffa RCA in quel momento in vigore, se al rinnovo risulta essere contemporaneamente in vigore almeno un altra polizza riconducibile al medesimo nucleo familiare. Sconto Qualità alla scadenza di ognuna delle polizze riferite al nucleo familiare, si esamina retroattivamente un periodo di 12 mesi con termine 2 mesi prima della scadenza della polizza; se in tale periodo non risultano sinistri a carico di alcuno dei veicoli del nucleo, alla polizza in scadenza è attribuito lo sconto premio previsto dalla Tariffa RCA in vigore Per l applicazione delle predette riduzione di premio sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero che peggiorano la classe di merito. Tali vantaggi tariffari sono concedibili ad autovetture sia ad uso privato che ad uso promiscuo, motocicli e camper ad uso privato. VANTAGGI LAVORO&AFFARI (Prodotto Instrada Lavoro&Affari) E istituto riservato al soggetto giuridico identificato con partita IVA, o per ditte individuali codice fiscale, che assicura con l Impresa più di un veicolo. Infatti, se sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto giuridico identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, ogni polizza può usufruire cumulativamente dei seguenti vantaggi: Sconto Quantità all atto dell assunzione di ogni nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze identificate dal medesimo codice nucleo e semprechè l ultimo periodo di osservazione sia esente da sinistri, verrà attribuita al contratto una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l anno successivo. Lo stesso sconto verrà in seguito attribuito, alla prima scadenza annua utile, anche a tutti gli altri veicoli identificati dal medesimo codice nucleo. Sconto Qualità alla scadenza di ognuna delle polizze identificate dal codice nucleo, si esamina retroattivamente un periodo di 12 mesi con termine 2 mesi prima della scadenza della polizza. Se in tale periodo non risultano sinistri a carico di alcuno dei veicoli, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente. Ai fini dell applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero il peggioramento della classe di merito. Tali vantaggi tariffari sono concedibili a veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, golf car, autotassametri, targhe prova utilizzate per veicoli in genere, veicoli adibiti a spettacoli viaggianti/circhi equestri, motoslitte, gatti delle nevi, rimorchi in genere, camper e veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente. Cosa fare in caso di sinistro In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde ; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

6 In alternativa, il Contraente o l Assicurato può dare avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l ora e le modalità dell evento, l entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Denuncia del sinistro Ai sensi dell art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul Modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto Modulo Blu ) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell ipotesi in cui l Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. Al momento della denuncia, l Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all Assicurato all atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all art. 149 del C.d.A. alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto. Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all Assicurato, solo nell ipotesi in cui l Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge. Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all atto della stipula. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota. Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l esibizione del certificato di stato di famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. Gestione delle vertenze Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

7 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o al risarcimento, nonché l annullamento del contratto stesso. DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile). DURATA DEL CONTRATTO Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore del 15 giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia. DURATA DEL CONTRATTO (versione per polizze emesse in sostituzione di contratti già stornati per la scadenza e per contratti temporanei) Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta. PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO (non previsto in caso di polizze emesse in sostituzione di contratti già stornati per la scadenza e contratti temporanei) Fermo quanto previsto nella clausola Durata del contratto, qualora entro il 15 giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza. PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini: il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza; le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. Per la Garanzie Infortuni del Guidatore, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino del Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO (non prevista per ciclomotori, motocarrozzette, quadricicli leggeri, gatti delle nevi, motoslitte, rimorchi e per contratti temporanei o stipulati con formula Guida su Misura ). 1) Obblighi del contraente e della società Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La Società rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. 2) Decorrenza della sospensione La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno. Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio. 3) Impossibilità di sospensione Non è possibile sospendere il contratto in caso di: furto del veicolo; contratti di durata inferiore all anno; 4) Revoca della sospensione La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell imposta, l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 5) Riattivazione del contratto

8 La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi. La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questo ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente. La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l eventuale integrazione richiesta dalla Società. Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Prodotto Dueruote Protette - (prevista per motocicli nei casi in cui venga selezionata l opzione Sospensione del contratto ) 1) Obblighi del contraente e della società Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La Società rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. 2) Decorrenza della sospensione La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde. Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a due mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a due mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio. 3) Impossibilità di sospensione Non è possibile sospendere il contratto in caso di: furto del veicolo; contratti di durata inferiore all anno; 4) Revoca della sospensione La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell imposta, l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. 5) Riattivazione del contratto La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a due mesi. La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questo ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente. La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l eventuale integrazione richiesta dalla Società. Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società. VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA La vendita o la consegna conto vendita del veicolo, determina a scelta del venditore uno dei seguenti effetti: a) sostituzione con altro veicolo il venditore può rendere valida la polizza del veicolo venduto / consegnato in conto vendita per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo; in questo caso: è necessario restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo venduto / consegnato in conto vendita; se l operazione comporta una variazione del premio si procede al conguaglio. b) cessione del contratto se la vendita comporta la cessione del contratto il contraente deve comunicarlo immediatamente all Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, prende atto della cessione mediante emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento della comunicazione all Impresa della cessione del contatto. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento si precede al conguaglio. Il contatto ceduto si estingue alla scadenza, l Impresa non rilascia l attestazione dello stato del rischio e, per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un contratto nuovo. c) vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo la polizza si risolve con rimborso del premio netto dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, copia dell atto di vendita, o documento di prova dell avvenuta consegna in conto vendita. Se vendita, o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione, e comprende, se pagata, l integrazione premio richiesta al momento della sospensione.

9 L Impresa non restituisce la maggiorazione dei premio richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Nei casi di: furto o rapina: il contraente deve informare l Impresa e consegnare copia della relativa denuncia. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo. demolizione: il contraente deve informare l Impresa, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici e restituire i documenti assicurativi; in questo caso può richiedere: di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo; la risoluzione del contratto del contratto e la restituzione del premio netto dal giorno di restituzione dei documenti sopra indicati. distruzione o esportazione definitiva: il contraente deve informare l Impresa, consegnare attestato del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa e restituire i documenti assicurativi; in questo caso può richiedere: di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo; la risoluzione del contratto e il rimborso del premio netto dal giorno di restituzione dei documenti di cui sopra. Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende, se pagata, l integrazione premio richiesta al momento della sospensione. In tutti i casi, l Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO L assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata per 1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato cessazione dalla circolazione del veicolo demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo 1.1. mediante sostituzione del contratto originario se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente. Nei predetti casi la sostituzione del contratto può essere utilizzata modificando anche il proprietario originario del veicolo se l operazione rientra in una delle seguenti fattispecie: persone fisiche: il nuovo proprietario del veicolo è un familiare convivente del proprietario originario oppure il nuovo proprietario è il locatario del veicolo nel caso di contratti di leasing. società di persone: il passaggio avviene tra società e uno dei soci e viceversa; società di capitali: il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario consegnare: l attestato di rischio del veicolo venduto o in conto vendita; la documentazione dell evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione. Il nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull attestato. 2. contratto sospeso e non riattivato contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario consegnare: l attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato; la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell attestato. Il nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base i dati presenti sull attestato. Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente / proprietario del contratto originario 3. Vendita parziale del veicolo il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest ultimo a conservare la classe di merito maturata. 4. Furto del veicolo alla stipulazione del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni). Salve le precisazioni a fronte delle singole predette casistiche, il mantenimento della classe maturata attraverso l emissione di un nuovo contratto spetta anche al coniuge dell assicurato, se quest ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Inoltre, in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono fornire prova del loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo: emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito; considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza. Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze. UTILIZZO DELL ATTESTATO PER ASSICURARE UN ULTERIORE VEICOLO Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest ultimo è assegnato alla classe derivante dall attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

10 l ulteriore veicolo, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura); il proprietario dei due veicoli quello nuovo e quello già assicurato è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili; l attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto; Usufruisce di questo istituto anche il familiare stabilmente convivente condizione da provare mediante consegna di stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato. Se il veicolo originario era assicurato presso l impresa, l assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall attestato della polizza di riferimento, è estesa anche ai casi di: veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata; ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO Salvo quanto specificamente previsto dai precedenti punti Mantenimento della classe di merito e Utilizzo dell attestato per assicurare un ulteriore veicolo nonchè dalle singole formule contrattuali, l assegnazione della classe di merito di un nuovo contratto è regolamentata dalla tabella che segue. Provenienza veicolo CU Classe interna Documenti da consegnare/note Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) prima immatricolazione/volturato da 1 14 tabella classi CU documento identificativo di contraente e mese o meno proprietario prima immatricolazione/volturato da più Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) di 1 mese con dichiarazione di non 14 tabella classi CU documento identificativo di contraente e circolazione proprietario prima immatricolazione/volturato da più Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) di 1 mese senza dichiarazione di non 18 tabella classi CU documento identificativo di contraente e circolazione proprietario Classe CU da Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) con attestato di altra impresa formula attestato tabella classi CU documento identificativo di contraente e B/M proprietario attestato di rischio veicolo da assicurare con attestato di altra impresa formula a franchigia fissa attestato di veicolo riscattato da leasing o noleggio lungo termine (utilizzatore del veicolo) con attestato scaduto da più di 12 mesi fino a 5 anni, con dichiarazione di non circolazione con attestato scaduto da più di 12 mesi fino a 5 anni, senza dichiarazione di non circolazione Calcolo CU Classe CU da attestato Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU 18 Determinata da tabella classi CU carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio veicolo da assicurare carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio dichiarazione del precedente contraente che confermi l identità dell utilizzatore carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio veicolo nuovo con riconoscimento classe del veicolo venduto, demolito ecc. precedentemente assicurato ma privo di attestato già assicurato all estero con indicazione delle annualità indenni. già assicurato all estero senza indicazione delle annualità indenni. precedentemente assicurato con polizza temporanea Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU 18 Determinata da tabella classi CU Calcolo Determinata da Classe CU tabella classi CU 14 CU polizza temporanea veicolo con appendice di cessione 14 Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio e documento di vendita, demolizione ecc. del precedente veicolo Possibile revisione se l attestato è consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione carta di circolazione/certificato di proprietà (1) e documento identificativo di contraente e proprietario dichiarazione estera carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario dichiarazione estera carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario appendice polizza temporanea Se l appendice è scaduta, integrarla con dichiarazione di non circolazione. Da consegnare: carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario e appendice di cessione

11 veicolo aggiuntivo stesso proprietario (validità attestato 12 mesi) veicolo aggiuntivo di familiare convivente Classe CU da attestato Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU carta di circolazione/certificato di proprietà di entrambi i veicoli (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio carta di circolazione/certificato di proprietà di entrambi i veicoli (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio e stato di famiglia (1): Si intende copia tratta dalla documentazione originale. Carta di circolazione e certificato di proprietà possono essere sostituiti da: carta di circolazione: copia della fattura di acquisto del veicolo certificato di proprietà: atto di compravendita veicolo, documentazione provvisoria dell agenzia di pratiche automobilistiche incaricata del passaggio. VARIAZIONE DI RISCHIO Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt e 1898). MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Ogni modifica dell assicurazione deve essere provata per iscritto. ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12 CONDIZIONI PARTICOLARI RC AUTO (Valide solo se espressamente richiamate in contratto) GM GUIDA SU MISURA La polizza è stipulata nella forma Guida su Misura : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente durante i seguenti periodi: tutti i fine settimana, dalle ore del venerdì pomeriggio e fino alle ore 4.00 del lunedì mattina; tutte le festività nazionali e religiose, dalle ore del giorno precedente e fino alle ore 4.00 del giorno successivo, come da seguente elenco: 1 gennaio (Capodanno) 6 gennaio (Epifania) 25 aprile (Ricorrenza della Liberazione) il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell Angelo) 1 maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Fondazione della Repubblica) 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) 30 giorni all anno, a scelta del Contraente, dei quali: 10 giorni attivabili singolarmente; i restanti 20 attivabili a gruppi di 5 giorni consecutivi. L attivazione della garanzia avverrà a cura del Contraente, anche dopo la sottoscrizione della polizza, tramite richiesta all Agenzia nel normale orario di apertura o tramite i servizi telematici messi dalla Società a disposizione dei clienti, entro e non oltre le ore del giorno precedente a quello per il quale viene chiesta la copertura. Sarà cura del Contraente conservare la documentazione rilasciata dalla Società utile a comprovare il buon esito dell operazione. Qualora avvenga un sinistro in un periodo non previsto, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nei seguenti casi: l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità; il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante; il veicolo si trovi in sosta a motore spento. ESCL GUIDA ESCLUSIVA (Prodotti Instrada per persone fisiche; Prodotto Dueruote Protette) La polizza è stipulata nella forma a guida esclusiva : Alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, se il proprietario ha un età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESCL - GUIDA ESCLUSIVA (Prodotto Instrada Lavoro&Affari) La polizza è stipulata nella forma a guida esclusiva : alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESP GUIDA ESPERTA (Prodotto Instrada per persone fisiche; Prodotto Dueruote Protette). La polizza è stipulata nella forma a guida esperta : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESP - GUIDA ESPERTA (Prodotto Instrada Lavoro&Affari) La polizza è stipulata nella forma a guida esperta : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è un conducente diverso da quello abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

13 Condizione Particolare RC Auto STA RISCHIO STATICO RIMORCHI Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi: 1) causati dal rimorchio in sosta; 2) derivanti da manovre a mano; 3) derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Rimangono comunque esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono comunque addette all uso del veicolo e al carico e scarico delle merci. Condizione Particolare RC Auto SLI MOTOSLITTE E GATTI DELLE NEVI CON TRAINO Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori. Condizione Particolare RC Auto TEM RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità. Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione. Condizione Particolare RC Auto CS CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O CASSONI RIBALTABILI L Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi Condizione particolare RC Auto CSM CARICO E SCARICO EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI MECCANICI L Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate sia manualmente, sia con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. Sono esclusi i danni alle cose trasportate, o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni, non sono considerati terzi Condizione Particolare RC Auto FFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA L Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Condizione Particolare RC Auto PAG PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO Premesso che il veicolo è locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Se il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus, No Claim Discount/Pejus o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata viene suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Se uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo periodo di osservazione. Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell indice ISTAT Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenute nel corso del contratto stesso. Condizione Particolare RC Auto RIM PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all' assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità. Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l' assicurazione è operante quando: il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante. Condizione Particolare RC Auto RIV RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA A parziale deroga di quanto indicato nell articolo Diritto di rivalsa Responsabilità Civile Auto verso terzi, l Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia l Impresa conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti.

14 Condizione Particolare RC Auto NEV SGOMBERO NEVE L Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, semprechè sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell Autorità competente. Condizione Particolare RC Auto RIN TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO A deroga di quanto previsto dall articolo Durata del contratto Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dall Impresa. In questo caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma, del Codice Civile. Condizione Particolare RC Auto CIR Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri e di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione L Assicurato dichiara e l Impresa prende atto che il veicolo ha ottenuto il nulla osta di agibilità rilasciato dalle competenti Autorità. Condizione Particolare RC Auto SPE VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP (Valida solo se espressamente richiamata in contratto) La garanzia vale, per i trasportati che necessitino di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l aiuto di mezzi meccanici. Condizione Particolare RC Auto STO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO Il Contraente dichiara, e l Impresa prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri: - Automotoclub Storico Italiano (ASI) - Storico Lancia - Italiano Fiat - Italiano Alfa Romeo - Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. - Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Condizione Particolare RC Auto LOC LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE Il Contraente dichiara e l Impresa prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione. Condizione Particolare RC Auto TEL ASSICURAZIONE SU TELAIO Il Contraente dichiara e l Impresa prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione. Condizione Particolare RC Auto SCU AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA L Assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi: - l esaminatore; - l allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l effettuazione dell esame; - l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. Condizione Particolare RC Auto R macchine operatrici e macchine agricole su cingoli Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. Condizione Particolare RC Auto TAX danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico L Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e se persona diversa del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, sono portati con sé dai terzi trasportati. Sono esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto e, in ogni caso, i danni da incendio, da furto o da smarrimento. CLAUSOLA MP - Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa alla prima stipula e/o in occasione di ogni rinnovo, in funzione della sinistrosità pregressa del contratto interessato è previsto un aumento del premio nella misura indicata dalla tariffa in vigore, da applicarsi secondo i seguenti criteri:

15 contratti di prima stipulazione: se il relativo attestato di rischio presenta almeno 1 sinistro nell anno corrente, o nei tre anni a questo precedenti. A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito. E escluso dalla maggiorazione, il caso di veicolo di prima immatricolazione/acquistato usato (voltura) se assicurato quale ulteriore veicolo e, quindi con l utilizzo di un attestato di rischio riferito ad altro veicolo. contratti in rinnovo: se l attestato di rischio rilasciato dall Impresa in occasione della scadenza annua del contratto interessato presenta almeno 1 sinistro nell anno corrente o nei tre anni a questo precedenti. A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito. CLAUSOLA PB Protezione Bonus (Prodotti Instrada per persone fisiche; Prodotto Linea Auto) Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PB Protezione bonus consente di: evitare il malus e l aumento premio previsto dalla precedente clausola MP Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa ; applicare lo sconto Qualità di cui alla clausola Vantaggi Famiglia. Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri si applica quanto previsto dalle relative regole evolutive (tabella Classe di assegnazione in base al numero dei sinistri osservati ); tuttavia il cliente può evitare il malus e l aumento premio rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno. Opera solo se espressamente richiamata in contratto. CLAUSOLA PB Protezione Bonus (Prodotto Instrada Lavoro&Affari) Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PB Protezione bonus consente di: evitare il malus e l aumento premio previsto dalla precedente clausola MP Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa ; applicare lo sconto Qualità di cui alla clausola Vantaggi Lavoro&Affari. Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri si applica quanto previsto dalle relative regole evolutive (tabella Classe di assegnazione in base al numero dei sinistri osservati ); tuttavia il cliente può evitare il malus e l aumento premio rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno. Opera solo se espressamente richiamata in contratto. CLAUSOLA PBM Protezione Bonus Motocicli (Prodotto Dueruote Protette) Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus Motocicli, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PBM Protezione bonus motocicli consente di: evitare l applicazione delle regole evolutive; applicare la sconto Qualità di cui alla clausola vantaggi Famiglia. Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri si applica quanto previsto dalle relative regole evolutive (tabella Classe di assegnazione in base al numero dei sinistri osservati ); tuttavia il cliente può evitare il malus rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno. VAG VANTAGGIO GIOVANI PER AUTO All atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che: il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 26 anni; l attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti). VAG VANTAGGIO GIOVANI PER MOTOCICLI (senza condizione "guida esclusiva") All atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che: il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni; l attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti). VAG VANTAGGIO GIOVANI PER MOTOCICLI (con condizione "guida esclusiva") All atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che: il conducente identificato del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni; l attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti). BONUS MALUS autovetture (condizione particolare BM )

16 Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in classi di durata annuale. Ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. classi di merito E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E coefficienti di premio 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52 0,55 0,59 classi di merito Coefficienti di premio 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 0,84 0,89 0,95 1,02 1,10 1,35 1,65 2,05 2,50 Tabella n.1 La classe d ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (vedi Attestazione dello stato del rischio - Responsabilità Civile Auto verso terzi). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2. CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri E9 E9 E E8 E9 E E7 E E6 E E5 E E4 E E3 E E2 E E1 E E E E Tabella n. 2 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: Struttura del periodo di osservazione: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. La sostituzione del contratto, (vedi Mantenimento della classe di merito Responsabilità Civile Auto verso Terzi), vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi cambio del proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo Mantenimento della classe di merito. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

17 BONUS MALUS MOTOCICLI - Prodotto Dueruote Protette - (condizione particolare BMM ) Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in classi di durata annuale a cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. classi di merito coefficienti di premio 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67 0,71 0,75 0,79 classi di merito Coefficienti di premio 0,84 0,89 0,95 1,02 1,10 1,35 1,35 2,05 2,50 Tabella n. 1 La classe d ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (vedi Attestazione dello stato del rischio - Responsabilità Civile Auto verso terzi). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2. Tabella n. 2 Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati Classe di merito Nessun sinistro 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: Struttura del periodo di osservazione: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. La sostituzione del contratto (vedi Mantenimento della classe di merito Responsabilità Civile Auto verso Terzi) per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi cambio del proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo Mantenimento della classe di merito. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto. BONUS MALUS AUTOCARRI FINO A 60 QUINTALI - (condizione particolare BMI ) valida per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 60 q.li Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in classi di durata annuale a cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. classi di merito E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 1 2 coefficienti di premio 0,86 0,87 0,89 0,90 0,92 0,95 0,98 1,01 1,05 1,10 classi di merito coefficienti di premio 1,16 1,22 1,29 1,37 1,46 1,57 1,68 1,82 1,95 2,05 classi di merito coefficienti di premio 2,20 2,33 2,46 2,60 2,72 2,89 3,04 3,20 3,38 3,59 classi di merito coefficienti di premio 3,81 4,07 4,35 4,66 5,02 5,42 5,88 6,40 6,99 7,67 Tabella n. 1

18 La classe d ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (vedi Attestazione dello stato del rischio Responsabilità Civile Auto verso terzi). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2. Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati Classe di merito Nessun sinistro 1 sinistri 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri E8 E8 E E7 E8 E E6 E E5 E E4 E E3 E E2 E E1 E E E Tabella n. 2 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: Struttura del periodo di osservazione: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. La sostituzione del contratto (vedi Mantenimento della classe di merito Responsabilità Civile Auto verso Terzi) per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi cambio del proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo Mantenimento della classe di merito. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

19 BONUS MALUS AUTOCARRI OLTRE 60 QUINTALI - (condizione particolare BMS ) valida per autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in classi di durata annuale a cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1. classi di merito E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 1 2 coefficienti di premio 0,74 0,77 0,79 0,82 0,85 0,89 0,92 0,96 1,00 1,04 classi di merito coefficienti di premio 1,09 1,13 1,18 1,24 1,30 1,36 1,42 1,49 1,57 1,64 classi di merito coefficienti di premio 1,73 1,82 1,92 2,02 2,13 2,25 2,38 2,47 2,54 2,61 classi di merito coefficienti di premio 2,68 2,74 2,80 2,85 2,89 2,93 2,97 3,03 3,10 3,18 Tabella n. 1 La classe d ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell Attestazione dello stato del rischio (vedi Attestazione dello stato del rischio Responsabilità Civile Auto verso terzi). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2. Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati Classe di merito Nessun sinistro 1 sinistri 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri E8 E8 E E7 E8 E E6 E E5 E E4 E E3 E E2 E E1 E E E Tabella n. 2 Per l applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: Struttura del periodo di osservazione: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

20 La sostituzione del contratto (vedi Mantenimento della classe di merito Responsabilità Civile Auto verso Terzi) per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi cambio del proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo Mantenimento della classe di merito. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

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