Motivi della decisione
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- Giacinto Carnevale
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1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati: dott. Raffaele Bazzoffi, Presidente, rel. dott Fausto Nisticò Consigliere dott. Simonetta Liscio Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 976/11 discussa all udienza del promossa da C.R.F., con avv. Bechi contro S. M. con avv. Rusconi L. D. non costituita Motivi della decisione In ordine all esposizione dei fatti si richiama il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e della presente impugnazione. Tanto premesso, l appello principale proposto dalla C. di Risparmio di Firenze per la riforma della sentenza 613/11 -con la quale il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda proposta da S. Maurizio per ottenere il risarcimento dei danni alla salute e morali conseguenti al demansionamento posto in essere nei suoi confronti dall ottobre non è stato accolto; lo è stato invece l appello incidentale del medesimo S. volto ad una maggior quantificazione dei danni anzidetti. 1
2 Il tutto, sulla base delle seguenti considerazioni: La C. lamenta l erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la lamentata dequalificazione (in realtà, a suo dire, non provata dal ricorrente, che ne avrebbe avuto l onere, ed erroneamente ravvisata dal Tribunale sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti) nonché l esistenza di un nesso di causalità, quantomeno concorrente, tra la modifica peggiorativa delle mansioni ed i danni non patrimoniali oggi nuovamente in discussione. Osserva a questo proposito il Collegio: 1- quanto alla prova dell intervenuta dequalificazione a partire dal 1998, in violazione degli artt c.civ., questa è stata sicuramente raggiunta, indipendentemente dal fatto che il relativo onere gravasse sull una o l altra parte. Invero il S. ha illustrato in modo esauriente il contenuto delle mansioni svolte in qualità di vice responsabile della rappresentanza a Francoforte, producendo il mansionario ( doc.2) che le descrive e che non ha trovato alcuna contestazione, ed anzi, è stato almeno in parte confermato dai t. O. e M.: da esso si ricava che tali mansioni prevedevano, accanto a funzioni di rappresentanza della banca (partecipazione a fiere ed altre manifestazioni, rapporti con altre banche o potenziali clienti, incontri con esponenti della vita economica locale, ecc.: cfr. doc.1), anche ruoli direttamente operativi e di responsabilità (finanziamenti, analisi e gestione di ordini di borsa, apertura di conti), esercitati in autonomia e discrezionalità decisionale, nonché di organizzazione, indirizzo e controllo del personale. Né il fatto che queste fossero svolte in funzione vicaria del responsabile impedisce di considerarle mansioni che caratterizzavano con continuità la figura professionale, non essendovi prova di una eventuale sporadicità od occasionalità del relativo esercizio. Analogamente, sussistono prove più che evidenti circa la svuotamento delle mansioni e la mortificazione professionale subita dal S. dal momento in cui ( ), dopo essere stato richiamato in Italia, venne assegnato al servizio estero presso la sede di Firenze. La situazione è stata minuziosamente analizzata in primo luogo nella relazione ispettiva INAIL (v. doc. acquisita nel corso del primo giudizio ed allegata al fascicolo d ufficio), ed è stata ulteriormente confermata nell istruttoria testimoniale espletata dal Tribunale: i 2
3 testi P., M. ed O. hanno riferito che al S. non vene affidato alcun compito specifico né alcuna responsabilità sul personale, ma un semplice lavoro di richiesta di informazioni su aziende estere, che si risolveva nel compilare un modulo predisposto in formato elettronico apponendo un segno di spunta sulle voci di interesse, ed inviarlo ai corrispondenti; ovvero di consultazione di banche dati per la ricerca di partners esteri per imprenditori italiani, o nel fornire richieste di informazioni provenienti dall estero. Un lavoro del tutto analogo a quello svolto da loro stessi, inquadrati come impiegati, e limitato sotto il profilo quantitativo (t. M.), tale dunque da lasciare inattivo il ricorrente per buona parte della giornata. Appare evidente la totale scomparsa di quei tratti di discrezionalità decisionale, autonomia operativa e responsabilità che caratterizzano la figura del quadro secondo la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale riportata in atti, mentre la stessa infelice situazione logistica (costretto su una piccola scrivania in un ambiente affollato da altri impiegati, con le pratiche appoggiate sul pavimento: t. M. e relazione INAIL) costituisce efficace rappresentazione della perdita di immagine e del prestigio di cui fino a poco prima egli aveva goduto, in conformità all inquadramento contrattuale ed alla funzione svolta all estero. Infine, l essere stato scavalcato da un collega più giovane nella funzione di accoglienza ai corrispondenti di lingua tedesca (v. dichiarazioni A. all INAIL) appare aver sancito in modo definitivo anche la cancellazione di qualsiasi funzione di rappresentanza, ancorché non negoziale, della banca, e di trasmissione dell immagine di quest ultima presso le corrispondenti estere. 2- E stata poi dimostrata al di là di ogni dubbio l esistenza del danno alla salute (biologico) derivato da tale situazione e prodotto dalla C. in violazione dell art c.civ.; già l INAIL, all esito della accuratissima istruttoria ambientale e dell altrettanto minuziosa valutazione clinica del caso (v. doc. già citata, in atti) ha riconosciuto un invalidità permanente del 9% connessa alla sindrome ansioso depressiva contratta dal S., e la sua origine professionale (v. provvedimento INAIL in atti del ricorrente). Il dato è stato confermato dall altrettanto esauriente CTU svolta in primo grado, elaborata in più riprese alla luce delle osservazioni critiche dell agguerrita consulenza di parte e supportata dall ausilio di una collaborazione specialistica. 3
4 Tenuto conto dell ampiezza e della scrupolosità dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dal CTU in sede di replica alle numerose obiezioni del consulente di CRF, non sembra davvero necessaria la reiterazione di tale incombente istruttorio, che, convergendo con le valutazioni dell INAIL -ovviamente restio a riconoscere benefici non dovuti- può essere assunto quale miglior prova dell esistenza del danno (pur tenendosi conto delle eventuali concause, predisposizioni soggettive o sfavorevoli congiunture personali sulle quali molto la C. si è dilungata), come pure della sua entità e della sussistenza di un chiaro nesso di causalità tra questo e la situazione lavorativa verificatasi a partire dall ottobre Né può essere negata la sussistenza, all interno della sfera non patrimoniale cui appartiene il danno biologico (Cass. SU 26972/2008), anche di un aspetto morale-esistenziale, che deriva, nella sfera personale ed in quella sociale, dalla lesione alla dignità della persona ed all immagine professionale. Come ormai pacifico in giurisprudenza, questa componente del danno non patrimoniale appare meritevole di risarcimento a prescindere dalla sussistenza di un reato, in quanto connessa alla lesione di valori e principi di dignità costituzionale e diritti inviolabili della persona (Cass. 8827/2003 e S.U /2008) ed ammette una prova presuntiva (Cass. S.U. 6572/2006) che, nella specie, è agevolmente ricavabile dalla lunga odissea terapeutica cui il ricorrente è stato costretto a sottoporsi (v. CTU), oltre che dalla lunghezza del periodo per il quale si è protratta la situazione lavorativa mortificante (circa 6 anni) e dalle concrete modalità assunte da tale mortificazione. 4- Già il Tribunale ha riconosciuto la necessità di personalizzare il risarcimento del danno non patrimoniale ricorrendo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sulla base di quanto ritenuto da Cass /11 ed in seguito ribadito da Cass /12: tabelle che infatti, nello stabilire il valore del punto di danno biologico, tengono conto non solo del pregiudizio all integrità fisica in senso stretto, ma anche della sua incidenza nella sfera soggettiva moraleesistenziale. 5- Sembrano tuttavia fondate le osservazioni svolte sul punto dall appellato nell ambito della sua impugnazione incidentale. Non si può infatti negare che l utilizzo delle anzidette tabelle, se da un lato ha il notevole merito di agevolare il calcolo e soprattutto renderlo uniforme sul territorio nazionale, dall altro non esclude la 4
5 necessità di una più specifica personalizzazione, e quindi di un ulteriore intervento equitativo che consenta di tener conto delle concrete modalità con le quali il danno si è prodotto, allo scopo di risarcirlo nella sua interezza (Cass /2008 cit.). Sotto questo aspetto appare indubbio che il danno derivante da una situazione di demansionamento e disagio prolungatasi nel tempo, con pesanti riflessi anche nella sfera familiare, sia ben maggiore di quello connesso ad un evento istantaneo (nel caso, ad es. di lesioni colpose) che interessa solo l integrità fisica ma non coinvolge l immagine professionale e la dignità della persona nel luogo di lavoro. Per tale motivo è apparso fondato l appello incidentale, ed è così sembrata equa una integrazione risarcitoria che, basandosi sulla durata del demansionamento (6 anni), ha stabilito in euro l ulteriore soma necessaria ad indennizzare integralmente il ricorrente. 6- In questo termini si è dunque deciso, con spese a carico della soccombente in favore del solo S. (Lancia D., evocata in giudizio solo in quanto partecipe del primo grado, non si è costituita né ha riproposto in via incidentale le domande avanzate in primo grado). P.Q.M..- La Corte respinge l appello principale ed in accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma dell impugnata sentenza condanna l appellante al pagamento in favore di S. Maurizio dell ulteriore somma di euro a titolo di risarcimento del danno, con interessi dal deposito del ricorso in primo grado al saldo, e delle spese del grado liquidate in euro oltre oneri di legge. Firenze, Il Presidente, est. dr. Raffaele Bazzoffi 5
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