CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
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- Fiora Riccardi
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARIANI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, REALACCI, VIOLA Disciplina dell emissione di obbligazioni destinate alla costituzione di fondi per il finanziamento di interventi di salvaguardia, tutela e recupero dell ambiente nonché di interventi ecocompatibili, e delega al Governo per l adozione di misure di incentivo in favore delle imprese operanti nelle attività di tutela dell ambiente Presentata il 3 febbraio 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge intende mettere a punto uno strumento in grado di garantire la sostenibilità dello sviluppo, che non è solo una condizione necessaria per la tutela dell ambiente e per la qualità della vita, ma anche un fattore di competitività delle imprese e dei sistemi territoriali: tra la tutela dell ambiente e la competitività economica si può stabilire un rapporto virtuoso. La sostenibilità ambientale dello sviluppo deve essere sempre più un criterio regolatore della politica economica del nostro Paese. Il rispetto dell ambiente richiede innovazione; l innovazione rende più competitivi nel mercato; il mercato può sostenere economicamente il rispetto dell ambiente. Agli strumenti normativi di «comando e di controllo» (divieti, limiti, controlli amministrativi e sanzioni) si devono allora affiancare politiche ambientali che utilizzano strumenti economici e finanziari compresa la fiscalità ecologica e politiche ambientali di «terza generazione»,
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4932 basate su accordi volontari, certificazioni di qualità, contabilità ambientale e trasferimento di conoscenze alle imprese. In quest ottica è bene guardare allo sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari perché questi hanno quale funzione fondamentale quella di costituire canali di trasmissione tra risparmio e investimento e possono promuovere la «finanza ecologica» attraverso forme che incanalino il risparmio verso impieghi coerenti con la sostenibilità ambientale. È necessario quindi continuare a orientare azioni e risorse pubbliche e private per la realizzazione di tali indirizzi. L idea centrale è quella di agevolare fiscalmente la raccolta di risparmio su fondi ecologici costituiti dalle banche e destinati a finanziare interventi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. In tal modo si può accrescere il volume di risorse da destinare a impieghi ambientali e al tempo stesso sollecitare una più ampia capacità di intervento del sistema bancario in questo settore. A tal fine lo strumento finanziario può essere considerato utile nel convogliare nel settore ambientale risorse raccolte sul mercato finanziario mediante apposite emissioni obbligazionarie così come previsto dall articolo 1 della proposta di legge. L agevolazione corrisposta a chi sceglie di comprare i titoli considerati, rispetto a titoli similari, consiste nell esonerarli dall applicazione di qualsiasi imposta. Va peraltro tenuto presente che questo strumento finanziario ha già ottenuto positivi risultati in Olanda, dove le banche hanno avuto un ruolo determinante nel sostegno di progetti in campo ambientale. L articolo 2 dispone che le modalità quantitative di emissioni dei titoli in questione non possono essere inferiori a euro. Inoltre, si stabilisce in tre anni il periodo di tempo in cui un titolo può rimanere sul mercato finanziario e in diciotto mesi quello previsto per i certificati di deposito. L articolo 3 dispone che la valutazione dei progetti in campo ambientale così finanziati sia di competenza dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rinviando a un successivo regolamento i criteri e le modalità di valutazione dei progetti stessi. La remunerazione del capitale è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema fissato dalla Banca centrale europea aumentato dello 0,5 per cento, mentre la restituzione dei finanziamenti da parte dell ente destinatario avviene con modalità agevolate definite con successivo decreto del Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. L articolo 4 introduce uno strumento di garanzia a tutela del risparmiatore attraverso l istituzione, presso ciascuna banca che emetta e gestisca fondi ecologici, di un comitato etico che predisponga non solo strumenti informativi idonei a indicare le modalità e le condizioni di raccolta del risparmio, ma anche un codice etico di autodisciplina per la gestione del fondo, coerentemente con le finalità della legge. L articolo 5, al fine di sostenere i processi di crescita di nuove imprese impegnate nell innovazione tecnologica in campo ambientale, utilizza anche lo strumento dei fondi comuni di investimento, sul modello dei fondi di venture capital di cui all articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: per accedere all esenzione fiscale sul rendimento, i nuovi fondi ambientali devono investire almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni nell atmosfera di gas serra. L articolo 6, allo scopo di sostenere le imprese che investono per la tutela ambientale anche mediante la predisposizione di strumenti civili e fiscali che consentano lo sviluppo delle attività di tutela ambientale, reca una delega al Governo in materia di incentivi alle imprese. Infine, alla copertura finanziaria si provvede con un aumento delle accise
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4932 sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché sul gasolio usato come carburante. Come ha recentemente sostenuto anche la Banca d Italia, infatti, la tassazione ambientale può rivestire un ruolo rilevante nel favorire la ripresa di un percorso di sviluppo che non si ripercuota negativamente sull ambiente. Occorre allora ricorrere a imposte disegnate in modo da internalizzare i costi esterni associati a tali impatti negativi. Inoltre, il segnale di prezzo fornito dalle imposte, soprattutto se mantenuto nel tempo, fornisce un incentivo allo sviluppo di tecnologie innovative che facilitano la riduzione dell impatto ambientale, accrescendo le prospettive di una crescita guidata dai settori verdi (la cosiddetta «green economy»). La soluzione di una carbon tax è preferibile al sussidio delle energie low carbon per almeno due motivi: il sussidio abbassa il prezzo medio dell energia incentivando un maggior consumo e sfavorendo l efficienza energetica; il sussidio è spesso diverso in base alla tecnologia incentivata e questo, da un lato, richiede che i responsabili della politica economica abbiano l informazione corretta e non siano catturati dalle lobby del settore e, dall altro, rischia di influenzare la scelta tecnologica ottimale impedendo che questa sia determinata in base alle regole del mercato (ossia nel modo più efficiente), correndo il rischio di frenare la crescita delle tecnologie più innovative.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4932 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all articolo 1 del decreto legislativo 1 o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con l esclusiva finalità di costituire fondi destinati al finanziamento di interventi di salvaguardia, tutela e recupero dell ambiente nonché di interventi ecocompatibili, sono esenti dall applicazione dell imposta sostitutiva di cui all articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, e della ritenuta alla fonte di cui all articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 2. Le banche provvedono alla raccolta dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo e forniscono la documentazione relativa ai progetti di cui all articolo 3, ai fini della loro valutazione. 3. L Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede annualmente a fornire un rendiconto relativo alla gestione dei fondi di cui al comma 1 da parte delle singole banche. 4. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a gestione separata. 5. La Banca d Italia, con proprio regolamento, disciplina le modalità di costituzione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce le procedure attraverso le quali le banche garantiscono il rispetto delle finalità della presente legge. ART. 2. (Emissione dei titoli e delle obbligazioni). 1. Il lotto minimo di emissione di obbligazioni e di titoli di cui all articolo 1 è stabilito in euro.
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Le obbligazioni e i titoli di cui all articolo 1 possono essere emessi per un periodo non superiore a tre anni e non sono convertibili in azioni. Possono, altresì, essere emessi certificati di deposito, per un periodo non inferiore a diciotto mesi. ART. 3. (Progetti). 1. I fondi derivanti dalla raccolta di cui all articolo 1 sono destinati al finanziamento di progetti valutati positivamente dall ISPRA. 2. I progetti di cui al comma 1 riguardano interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra nell atmosfera. 3. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di valutazione dei progetti di cui al comma La remunerazione del capitale relativo ai progetti di cui al comma 1 è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema fissato dalla Banca centrale europea aumentato dello 0,5 per cento. 5. La restituzione dei finanziamenti da parte dell ente destinatario avviene con modalità agevolate definite con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 4. (Comitato etico di garanzia). 1. Presso ciascuna banca che emette e gestisce i fondi di cui al all articolo 1 è
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4932 istituito un comitato etico per la predisposizione e per l aggiornamento di un codice etico di autodisciplina, finalizzato alla gestione dei medesimi fondi in conformità alle disposizioni della presente legge. 2. La composizione del comitato etico è tale da garantire anche la presenza di rappresentanti delle associazioni ambientalistiche, delle banche e delle associazioni dei risparmiatori. 3. Il comitato etico predispone, nell interesse del risparmiatore, strumenti informativi idonei a indicare le finalità perseguite dai fondi di cui all articolo 1, le condizioni di raccolta del risparmio, i settori di attività entro i quali sono compresi i progetti di cui all articolo 3, nonché le modalità e i tempi previsti per il controllo da parte dei soggetti a ciò deputati. ART. 5. (Fondi ambientali). 1. Al fine di sostenere i processi di crescita di nuove imprese impegnate nell innovazione tecnologica in campo ambientale, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, sono definiti fondi ambientali i fondi comuni di investimento armonizzati dell Unione europea che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni nell atmosfera di gas serra. 2. Le società destinatarie dei fondi ambientali devono avere, tra l altro, le seguenti caratteristiche: a) non essere quotate in borsa; b) avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell Unione europea o nel territorio di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano con l Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4932 c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche; d) essere soggette all imposta sul reddito delle società (IRES) o a un analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente; e) essere società esercenti attività di impresa da non più di trentasei mesi; f) avere un fatturato, risultante dall ultimo bilancio approvato prima dell investimento del fondo ambientale, non superiore a 50 milioni di euro. 3. Non sono soggetti a imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, derivanti dalla partecipazione ai fondi ambientali. 4. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei fondi ambientali al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, e le sanzioni nel caso del mancato rispetto di tali condizioni. ART. 6. (Delega al Governo in materia di incentivi alle imprese operanti nelle attività di tutela ambientale). 1. Allo scopo di sostenere le imprese di cui all articolo 5, anche mediante la predisposizione di strumenti civili e fiscali che consentano lo sviluppo delle attività di tutela ambientale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) modifica della disciplina dei fondi comuni di investimento di tipo chiuso,
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 4932 stabilita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, al fine di istituire specifici fondi di tipo chiuso, partecipati da investitori istituzionali, la cui finalità esclusiva sia quella di sostenere le imprese che investono in interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni nell atmosfera di gas serra; b) introduzione di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese di cui alla lettera a) che optano per la quotazione sui mercati regolamentati, in particolare: 1) applicando alle imprese aliquote agevolate di imposizione, ai fini dell IRES, sulla parte del reddito complessivo netto corrispondente alla remunerazione ordinaria delle variazioni in aumento del capitale investito, per le quotazioni realizzate mediante offerte pubbliche di sottoscrizione; 2) introducendo una deduzione senza limiti dal reddito imponibile, anche qualora non siano realizzate plusvalenze, delle minusvalenze derivanti dai titoli emessi dalle imprese, anche di dimensioni piccole e medie, secondo le definizioni recate dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; 3) esentando da imposizione, in tutto o in parte, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nelle imprese di cui alla lettera a). ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valu-
9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 4932 tati in 100 milioni di euro a decorrere dall anno 2012, con provvedimento del direttore generale dell Agenzia delle dogane è disposto l aumento dell aliquota dell accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell aliquota dell accisa sul gasolio usato come carburante di cui all allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare le corrispondenti maggiori entrate.
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