Lunedì 14 novembre 2011 Hotel Golden Tulip Galilei Via Darsena n.1 Pisa

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1 Lunedì 14 novembre 2011 Hotel Golden Tulip Galilei Via Darsena n.1 Pisa SEMINARIO SUL TEMA Analisi delle problematiche e responsabilità derivanti dalla applicazione della L.R. Toscana 1/2005 come modificata dalla L.R. Toscana 40/2011 Con particolare riferimento all attività edilizia libera, al nuovo permesso di costruire, alla Scia Promosso da : Ordine Architetti, P.P.C. della Provincia di Pisa Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Pisa Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Pisa 1

2 RISPOSTE ALLE QUESTIONI EMERSE DAI QUESITI FORMULATI DAGLI ISCRITTI Attività edilizia libera (art. 80 LRT 1/2005, Art. 6 T.U.) Domanda n. 1) Prima di far iniziare i lavori all impresa, di cosa devo essere sicuro? Art. 80, comma 1 e 2, LRT 1/2005 La prima cosa da verificare è se l intervento richiesto dal committente è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, al R.E. e alle altre normative di settore (beni culturali, paesaggio, ambiente, sismica, sicurezza, igienico-sanitaria, efficienza energetica, ecc.). Devo inoltre verificare se le opere necessitino o meno di un titolo abilitativo. Domanda n. 2) Se il R.U./R.E. comunale prescrive la S.C.I.A. per opere che in base all art. 80 LRT 1/2005 rientrerebbero tra quelle libere? Cosa prevale tra il R.U./R.E. e la legge 1/2005? A quale norma mi devo attenere? Al R.U./R.E. comunale. L art. 80 LRT 1/2005 fa espressamente salve dunque da prendere per prime in considerazione le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Art Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e di cui all articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:. 2

3 Domanda n. 3) Quali formalità/adempimenti devo espletare prima di far iniziare i lavori? Art. 80 commi 1 e 2 Una volta appurato che i lavori da svolgere non necessitano di titolo abilitativo (SCIA o P.C.), devo per prima cosa verificare se occorre rispettare una normativa speciale come, ad esempio, quella in materia di tutela del patrimonio culturale. In caso affermativo, dovrò ottenere le specifiche autorizzazioni/nulla osta/titoli previsti da tali normative prima dell inizio dei lavori. Una volta ottenuti oppure qualora non ricorra la necessità di ottenerli, devo verificare se prima di iniziare i lavori devo comunque inviare una comunicazione all amministrazione comunale. L attività infatti pur libera da titoli edilizi, potrebbe non essere altrettanto libera da adempimenti. Così, se si tratta di una manutenzione ordinaria (art. 80, primo comma, LRT 1/2005) non dovrò inviare alcuna comunicazione. Se invece sono richiesti lavori di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d uso né aumento del numero delle medesime (SCIA), occorre inviare in Comune una comunicazione antecedente o contestuale all inizio dei lavori. Domanda n. 4) Cosa devo indicare e/o allegare alla comunicazione di inizio lavori? Art. 80 commi 2, 4 e 5. Sempre, le autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso preventivi richiesti dalla normativa speciale (es. Codice BBCC e P). Per il resto dipende dal tipo di intervento. Ad eccezione della manutenzione straordinaria, le altre categorie di lavori previsti dal secondo comma dell art. 80 (ma non l art. 6 T.U.) impongono esclusivamente l identificazione dell immobile o dell unità immobiliare oggetto di intervento (comunicazione c.d. semplice ). 3

4 Per la manutenzione straordinaria occorre anche (comunicazione c.d. asseverata ) : 1) indicare i dati identificativi dell impresa che esegue i lavori; 2) allegare una relazione tecnica provvista di data certa, corredata degli opportuni elaborati progettuali, con la quale il professionista : dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente, se soggetto privato; asseveri, sotto la propria responsabilità, che : i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti; per essi le vigenti norme (anche R.U./R.E.) non prevedono la formazione di un titolo abilitativo (art. 80, comma 5, LRT 1/2005). Domanda n. 5) Che differenza c è tra la comunicazione c.d. asseverata di cui all art. 80, comma 5, e la SCIA di cui all art. 84 LRT 1/2005? In comune hanno il fatto che: 1) possono essere inviate contestualmente all inizio dei lavori; 2) prevedono l allegazione di un progetto e delle eventuali autorizzazioni/nulla osta preventivi; 3) il professionista assevera la conformità dell intervento alla normativa urbanistico-edilizia. Differiscono per il fatto che la comunicazione non è un titolo edilizio come la SCIA o il permesso di costruire in quanto l attività descritta nella comunicazione, se rientra nelle categorie di cui all art. 80 commi 1 e 2, deve ritenersi libera ovvero attuabile senza titolo. La differenza si esprime nel differente regime sanzionatorio applicabile alla omessa comunicazione/segnalazione (vedi prossima domanda). Il silenzio mantenuto dall amministrazione successivamente al deposito della comunicazione non produce alcun effetto giuridico, non assume alcun significato. Domanda n. 6) Cosa succede se : 4

5 a) i lavori progettati ed in corso di esecuzione non rientrano tra quelli per i quali non è richiesto un titolo abilitativo; b) i lavori rientrano tra quelli liberi ma non risultano conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente; c) i lavori progettati rientrano tra quelli liberi, sono conformi alla normativa urbanistico-edilizia, ma non ho mandato la comunicazione (semplice o asseverata) o non ho allegato la relazione del tecnico, nei casi in cui sono richieste. Nel caso a), evidentemente, le opere necessitavano della SCIA (o del permesso di costruire). In questi casi, i lavori devono quindi essere considerati come eseguiti senza titolo e quindi si ha un abuso edilizio. Si applicano le sanzioni amministrative di cui agli artt. 132, 134 e 135. Sul piano penale intervento eseguito in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 135) non sussiste alcuna responsabilità. Diversamente nel caso di interventi eseguiti in assenza, in totale difformità dal permesso di costruire [art. 44, comma primo, lett. b) T.U.] oppure in parziale difformità da esso [art. 44, comma primo, lett. a) T.U.]. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. Art. 44 (L) Sanzioni penali. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a ,00 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da ,00 a ,00 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da ,00 a ,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. 5

6 Nel caso b), si tratta di opere che non necessitavano di titolo edilizio ma la loro difformità rispetto alle prescrizioni della normativa urbanisticoedilizia integra la violazione amministrativa dell art. 135-bis (demolizione e ripristino o in alternativa sanzione pecuniaria). Sul piano penale l intervento edilizio non conforme alla normativa urbanistico-edilizia integra la contravvenzione di cui all art. 44 comma primo, lett. a) T.U. In entrambi i casi, il professionista che ha asseverato l intervento progettato come libero e conforme, risponde civilmente nei confronti del committente (art c.c.) e penalmente per il reato di falso ideologico in atto pubblico, ammesso che in concreto ricorra (vedi le risposte ai quesiti sulla SCIA). La pena è quella prevista dall art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni). Veniamo al caso c). Si tratta di una violazione minore rispetto alle precedenti. Si applica (al committente) la sola sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258,00 prevista dall art. 80 comma 7. Sanzione che viene ridotta di 2/3 nel caso in cui, prima che il Comune se ne accorga, viene depositata la comunicazione e/o la relazione del tecnico. Trattandosi di lavori per i quali non è necessario alcun titolo edilizio e non essendo la comunicazione un titolo edilizio, non si deve presentare alcuna sanatoria/accertamento di conformità ex art. 140 LRT 1/2005. L omessa comunicazione, inoltre, è una condotta penalmente irrilevante. Domanda n. 7) La sanzione pecuniaria di Euro 258,00 per la mancata comunicazione di inizio dei lavori ovvero per la mancata trasmissione della relazione tecnica (art. 80 comma 7, LRT 1/2005) che tipo di reato sanziona? Nessun reato, non sussiste alcuna responsabilità penale. La sanzione è solo amministrativa. La condotta non integra alcun abuso edilizio. Domanda n. 8) La sanzione di Euro 258,00 si aggiunge/cumula a quella prevista dall art. 135-bis LRT 1/2005? 6

7 Si possono anche cumulare se io, per un intervento libero : 1) non ho inviato la comunicazione e 2) le opere non risultano conformi alle prescrizioni della normativa urbanistico-edilizia. Attenzione però : la violazione sub 2) costituisce un abuso edilizio ed un reato [art. 44, comma primo, lett. a) T.U.)] Domanda n. 9) Nel caso di comunicazione semplice o asseverata, l art. 80 LRT 1/2005 non prende in considerazione le eventuali varianti da apportare al progetto nel corso dei lavori comunicati : quali adempimenti fanno carico, in questo caso, al tecnico? Nessun adempimento. Non si applica l art. 83-bis LRT 1/2005. Le variazioni purché rientrino esse stesse nell attività libera si devono ritenere assorbite nella comunicazione originaria. Non devo neanche depositare la comunicazione di fine lavori. Altra cosa se la variante riguarda attività edilizia soggetta a SCIA (es. manutenzione straordinaria che incide sulle parti strutturali). In questo caso devo avviare la pratica per formare il titolo edilizio. Non posso fare una variante a fine lavori. Domanda n. 10) Se non devo effettuare alcuna comunicazione in variante a quella già effettuata (vedi risposta a domanda n. 9), chi si accorgerà delle modifiche apportate all unità immobiliare? Dopo la vendita del bene si potrebbe aprire un contenzioso tra acquirente e venditore? Delle modifiche ci si accorge (almeno per quelle più rilevanti) attraverso l obbligo del proprietario (e dunque del tecnico) di effettuare, a fine lavori, l aggiornamento catastale dell unità immobiliare che copre le modifiche comunicate, in variante o meno (art. 80, comma 6, LRT 1/2005). In sede di compravendita operano poi gli obblighi a carico del notaio e della parte intestataria del bene di cui all art. 19, comma 14, d.l. 78/2010 7

8 (parte del pacchetto misure sulle case fantasma ) che ha integrato l art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini. 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Domanda n. 11) Ipotesi prevista dall art. 135-bis LRT 1/2005 : si chiede se la sanzione pecuniaria prevista in alternativa alla demolizione, al pari di quella prevista dall art. 139, sana la difformità dal punto di vista dell illecito penale ma non da quello amministrativo? In questo caso l immobile può ritenersi comunque commerciabile? Per prima cosa le fattispecie dell art. 135-bis e quella dell art. 139 sono diverse : la prima si riferisce ad una attività libera non conforme alla normativa urbanistico-edilizia; la seconda alla difformità dell opera rispetto al titolo (permesso / SCIA pesante). Titolo che nell ipotesi precedente manca. Detto questo, in entrambi i casi il reato (responsabilità penale) non è sanato con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (se applicata). Il reato (contravvenzione di cui all art. 44, comma primo, lett. a) rimane e si cumula alla sanzione amministrativa. Venendo alla seconda parte della domanda, l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (alternativa al ripristino) di cui all art. 135-bis, che io la paghi o meno, non incide sulla commerciabilità del bene. L art. 46 T.U. si applica, infatti, solo se ricorrono abusi maggiori intendendosi per tali quelli realizzati senza titolo (permesso e super-dia) o in totale difformità da esso. Nel nostro caso, non essendo necessario un titolo edilizio, la difformità dell immobile rispetto alla normativa urbanistico-edilizia rilevata al momento dell atto non ne preclude la stipula, trattandosi di abuso minore assimilabile quindi alle opere eseguite in assenza o totale difformità dalla DIA/SCIA. 8

9 La stessa soluzione (commerciabilità del bene) si ha nel caso di variazioni interne all unità immobiliare da attuarsi senza titolo non comunicate all amministrazione oppure nel caso di varianti alla comunicazione già depositata. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa. Domanda n. 12) Se le opere che non necessitano di titolo abilitativo devono essere realizzate in variante ad un permesso di costruire o ad una SCIA, cosa devo fare? Non devo inviare la comunicazione al Comune. Quelle opere restano assorbite/sono coperte nel/dal titolo originario. 9

10 Posso quindi ricondurre le modifiche ad una variante finale al titolo edilizio, se ricorrono le condizioni di cui all art. 83-bis (vedi art. 80 comma 8-bis). Se tali condizioni non ricorrono (ad. es. le opere riguardano un bene vincolato ai sensi della parte II^ del Codice dei beni culturali), prima di eseguire i lavori in variante, devo sempre ottenere il nulla osta della Soprintendenza che poi devo allegare alla comunicazione da depositare (questa volta sì) in Comune. Solo dopo o contestualmente al deposito della comunicazione posso procedere con i lavori in variante. Se si tratta di opere che incidono su un vincolo paesaggistico (Parte III^ del Codice) devo prima ottenere l autorizzazione (ove richiesta) dopo di che posso eseguirle senza effettuare alcuna comunicazione e depositare l autorizzazione solo con la variante di fine lavori (cfr. art. 83-bis comma 1, lett. d). PERMESSO DI COSTRUIRE (artt ter LRT 1/2005, art 20 T.U.) Domanda n. 1) Nella dichiarazione che devo allegare alla domanda di permesso di costruire che cosa devo asseverare? Il progettista deve dichiarare che il progetto è conforme: 1) agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati; 2) ai regolamenti edilizi vigenti; 3) alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia (in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all articolo 82, comma 4, alle norme relative all efficienza energetica). L elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva. Domanda n. 2) 10

11 L asseverazione da allegare al permesso di costruire è la stessa che il progettista effettua con la SCIA (e prima con la DIA)? E la stessa dichiarazione da allegare alla comunicazione asseverata di cui all art. 80? Sono sostanzialmente la stessa cosa e coinvolgono la medesima responsabilità nei confronti dell amministrazione e del committente. Cambiano semmai le conseguenze sul piano penale per l ipotesi di dichiarazione falsa o mendace. Per il falso nella dichiarazione allegata al permesso o nella asseverazione da sottoscrivere per la SCIA il D.l. 78/2010 e il D.l. 70/2011 che hanno modificato il T.U. (art. 20 comma 13) e la legge 241/90 (art. 19 comma 6) hanno introdotto un nuovo specifico reato sanzionato con la reclusione da uno a tre anni. Per quanto riguarda il falso nella dichiarazione allegata alla comunicazione asseverata di cui all art. 80 (attività edilizia libera) non è prevista una specifica sanzione. Pertanto si applica la pena prevista in generale per il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ovvero la reclusione fino a due anni. Sul piano civile e disciplinare la responsabilità è la medesima in tutti e tre i casi. Domanda n. 3) Che cosa si intende per dichiarazione/asseverazione falsa, mendace o non corrispondente al vero? Quando scatta il reato? Per prima cosa occorre dire che la natura del reato è la medesima di quello già contemplato nella disciplina della DIA (T.U.), ovvero il falso ideologico. Di fatto è stata solo inasprita la sanzione: dalla alternativa tra la reclusione fino ad un anno o la multa da 51,00 a 516,00 (art. 481 c.p.) adesso è prevista solo la reclusione da uno a tre anni. La sanzione è stata inoltre estesa alla procedura di rilascio del permesso di costruire per la quale prima non erano previste asseverazioni del progettista. Sul punto vedi infra a proposito della SCIA La previsione dell obbligo di asseverare la conformità urbanisticoedilizia dell intervento viene giustificato dal fatto che la procedura si può concludere con il silenzio dell amministrazione. 11

12 Quel silenzio però significa, per legge, assenso/accoglimento dell istanza presentata dall interessato ed è equivalente ad un provvedimento esplicito. A differenza della SCIA, quindi, un provvedimento c è ancorché tacito. Un provvedimento che ai sensi dell art. 77 comma 2 LRT 1/2005, è emesso in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. L amministrazione, quindi, anche con il semplice silenzio si esprime sulla domanda di permesso e se condivide l asseverazione del professionista ne assume la paternità. Se non fosse così, il permesso di costruire formatosi per silenzio sarebbe di fatto una DIA a cui adesso la legge nega la natura di provvedimento tacito (cfr. art. 19 L. 241/90 comma 6-ter) come per la SCIA. Domanda n. 4) Che cosa deve fare il Responsabile del procedimento (RP) nei primi 30 giorni dal deposito dell istanza di permesso di costruire? Art. 83 commi 6 e 7 LRT 1/2005 Il RP deve verificare se la documentazione presentata dall interessato/progettista è completa (verifica formale) rispetto alle prescrizioni del regolamento edilizio (vedi l art. 82 comma 3 LRT 1/2005, prima della modifica ad opera della LRT 40/2011). Nel caso risulti incompleta o inadeguata per svolgere l istruttoria della pratica, il RP lo comunica all interessato e al progettista invitandoli a integrare i documenti. Dall avviso del RP si interrompe il termine per la conclusione del procedimento che decorrerà ex novo dal momento in cui l interessato e/o il progettista provvederanno a integrare la documentazione. Nello stesso termine di 30 giorni dal deposito, il RP, se ritiene che il progetto debba essere modificato al fine di vedere accolta la domanda di permesso di costruire (verifica nel merito), propone all interessato e al progettista le conseguenti modifiche. Se le modifiche sono accolte, l istruttoria potrà essere completata con esito positivo, altrimenti il RP proporrà il rigetto dell istanza al dirigente responsabile. Tra la proposta di modifiche al progetto e la risposta / adeguamento da parte dell interessato, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso. Domanda n. 5) 12

13 Che cosa succede se decorsi 90 giorni dal deposito della domanda di permesso di costruire il Comune non emette alcun provvedimento? Per prima cosa occorre distinguere la fase istruttoria del procedimento, dalla fase di adozione del provvedimento finale. La prima fase si deve concludere nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda. Abbiamo già parlato delle ipotesi di istanza incompleta o della necessità di apportare modifiche al progetto. Entrambi subprocedimenti che il RP deve attivare entro i primi 30 giorni dal deposito della domanda di permesso. Conclusi questi eventuali sub-procedimenti o comunque acquisiti i necessari pareri di competenza comunale (art. 83, comma 8), entro 60 giorni dal deposito della domanda, il RP: 1) redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnicogiuridica dell intervento, accompagnata dalla valutazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie e alle altre norme di riferimento vigenti; 2) formula una motivata proposta di provvedimento conclusivo all autorità preposta alla sua emanazione. A questo punto si apre la fase di adozione del provvedimento finale che si deve concludere entro 30 giorni (art. 83 comma 11). La proposta di provvedimento può essere di accoglimento oppure di rigetto. In questo secondo caso deve essere dato (pre)avviso all interessato che può far pervenire le proprie osservazioni ai sensi dell art. 10-bis legge 241/90. Sulla proposta di provvedimento conclusivo di rigetto non si forma il silenzio assenso e l amministrazione deve in ogni caso pronunciarsi tenendo conto delle eventuali osservazioni nel frattempo giunte dall interessato (ecco perché il termine per l adozione del provvedimento finale non è di 30 giorni ma di 40). Una volta presentata al dirigente competente la proposta di provvedimento di accoglimento, questi ha 30 giorni per pronunciarsi con un provvedimento esplicito. Altrimenti opera il meccanismo del silenzio assenso con il conseguente formarsi di un provvedimento tacito di accoglimento. Il contenuto del provvedimento dovrà considerarsi corrispondente a quello della proposta fatta dal RP (art. 83 comma 13). Domanda n. 6) 13

14 Che cosa succede se decorsi 60 giorni dal deposito della domanda, il RP non formula la proposta di provvedimento? Non si forma il silenzio assenso. Il RP è obbligato a concludere l istruttoria nel termine di 60 giorni. In mancanza, l amministrazione si considererà inadempiente. Dell inadempienza del RP ne risponde il dirigente responsabile (artt. 2 e 2-bis legge 241/90). In questi casi, decorsi 90 giorni dal deposito dell istanza, non si potrà considerare formato tacitamente alcun provvedimento. E' illegittimo il provvedimento con quale il sindaco conclude il procedimento di rilascio della concessione edilizia, senza che sia stata preventivamente formulata la relativa proposta (di provvedimento) da parte del responsabile del procedimento, secondo il disposto generale dell'art. 4 l. 7 agosto 1990 n. 241 [ora art. 6 legge 241/90]. Cons. Stato Sez. II, , n Domanda n. 7) Se l immobile / area dell intervento è vincolato/a dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale, quale significato assume l eventuale silenzio dell amministrazione comunale rispetto alla domanda di permesso di costruire? Art. 83, commi 14 e 15, e art. 83-ter LRT 1/2005 Mai silenzio-assenso. Semmai silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento. Infatti : A) se il parere/nulla osta/atto di assenso sul vincolo è positivo/favorevole all intervento, il silenzio serbato dall amministrazione comunale all esito del procedimento di rilascio del permesso di costruire costituisce inadempimento. L amministrazione, infatti, deve comunque emettere un provvedimento esplicito. In mancanza, diffidato senza esito l Ente, l interessato può attivare il potere sostitutivo della Regione (art. 83-ter). B) Nel caso in cui, invece, il parere/nulla osta/atto di assenso preventivo pronunciato dalla stessa amministrazione sia negativo/contrario, il silenzio vale come rifiuto/rigetto della domanda di permesso. Ovviamente una tale ipotesi si può verificare solo se il procedimento per 14

15 ottenere il parere/nulla osta/atto di assenso relativo al vincolo sia stato avviato dopo il deposito della domanda di permesso. La fase istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire cambia, in presenza di un vincolo ambientale paesaggistico o culturale, a seconda di quale ente è competente a pronunciarsi su di esso. Se il parere/nulla osta/atto di assenso spetta alla stessa amministrazione comunale (es. autorizzazione paesaggistica), qualora l interessato non lo abbia acquisito preventivamente, è la stessa amministrazione che lo deve acquisire d ufficio entro i 60 giorni dal deposito della domanda di permesso (fase istruttoria), secondo la previsione dell art. 83 comma 10. Solo una volta che sarà stata acquisita la preventiva autorizzazione, si passerà alla fase di adozione del provvedimento relativo al permesso (art. 83 commi 11 e 14). Nel caso di vincolo paesaggistico, difficilmente sarà possibile concludere quel procedimento (autorizzazione ex Parte III^ D.Lgs. 42/2004) entro 60 gg. dal deposito della domanda di permesso di costruire. Se il parere/nulla osta/atto di assenso spetta ad altra amministrazione (es. la Soprintendenza per il nulla osta culturale), qualora l interessato non lo abbia acquisito preventivamente, il RP relativo al permesso di costruire li acquisisce d ufficio oppure deve indire una conferenza dei servizi secondo quanto prevede la normativa vigente (art. 83 commi 10 e 15). Solo una volta che sarà acquisito il nulla osta oppure all esito della conferenza dei servizi decorrerà il termine di 30 giorni per l adozione del provvedimento definitivo sull istanza di permesso. Domanda n. 8) Cosa succede se il Comune o l amministrazione competente sul vincolo non si esprime sulla richiesta di permesso/nulla osta/atto di assenso preventivo? Il silenzio serbato dall amministrazione competente sul vincolo ambientale, paesaggistico e culturale non vale mai come assenso, ma costituisce invece inadempimento (art. 20, comma 4, legge 241/90). Occorre però valutare le ultime modifiche alle norme in tema di conferenza dei servizi (artt. 14 e segg. legge 241/90) che ne hanno regolamentato più in dettaglio il funzionamento. Si segnalano quindi le seguenti disposizioni la cui ratio è quella di fornire una tempistica e un risultato il più possibile certi ai lavori della conferenza : 15

16 Art. 14-ter (Lavori della conferenza dei servizi) legge 241/90 ( omissis ) 6-bis... La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. ( omissis ) Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi) 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso Domanda n. 9) Una volta che si è formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire ai sensi dell art. 83, comma 13, il Comune può impedire l intervento già autorizzato allorché ritenga che esso contrasti, ad esempio, con le previsioni urbanistico-edilizie vigenti? L Amministrazione non esaurisce mai i propri poteri di vigilanza e controllo (art. 129 LRT 1/2005), anche se ha già emesso un provvedimento che autorizza l intervento. 16

17 Questo valeva prima delle recenti modifiche al T.U. e alla LRT 1/2005, vale ancora oggi nell ipotesi di permesso di costruire ottenuto in forma tacita attraverso il meccanismo del silenzio assenso (nei casi in cui opera). Nonostante che ora il professionista sia tenuto ad asseverare la conformità dell intervento, l amministrazione deve comunque verificare autonomamente la legittimità della domanda ed esprimersi su di essa anche attraverso il silenzio assenso. In questo caso il provvedimento finale c è sempre. Il permesso di costruire non è una DIA, né una SCIA. La decisione dell amministrazione comunale che dispone la sospensione dei lavori e ordina il ripristino presuppone quindi che il provvedimento già emesso (anche con il silenzio assenso) venga annullato in autotutela ai sensi dell art. 21-nonies legge 241/90 (art. 20, comma 3, legge 241/90). L esercizio dell autotutela espone però l amministrazione ad un fuoco incrociato di responsabilità : verso il titolare del permesso che ha iniziato i lavori e se li vede bloccati/ridimensionati; verso il terzo danneggiato dai lavori che si svolgono in violazione di legge (es. perché non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia). Il potere di autotutela : 1) deve essere esercitato in un termine ragionevole; 2) presuppone una motivazione approfondita che dia atto delle ragioni di interesse pubblico che sostengono la decisione di annullare il provvedimento; 3) deve tenere conto degli interessi del titolare del permesso e dei contro interessati. Domanda n. 10) Posso presentare la domanda di permesso di costruire per opere che possono essere assentite con la SCIA ai sensi dell art. 79 LRT 1/2005? Il comma 4 dell art. 83 LRT 1/2005 espressamente lo esclude. Questa previsione costituisce una novità sia rispetto alla precedente versione delle LRT 1/2005, sia rispetto alle modifiche apportate all art. 20 del T.U. da parte del D.l. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. decreto sviluppo). 17

18 Sulla legittimità di questa scelta rimangono dei forti dubbi visto che la normativa nazionale (il T.U.) consente di presentare il permesso di costruire al posto della DIA/SCIA ai sensi dell art. 22 comma 7 T.U. Questa previsione non abrogata dalla recente normativa e compatibile con il nuovo istituto della SCIA si deve ritenere norma di principio, come tale vincolante e inderogabile per il legislatore regionale (cfr. art. 2 T.U.). Un conto è la possibilità per le Regioni di ampliare o ridurre l ambito di applicazione del permesso di costruire o della DIA/SCIA rispetto alla normativa nazionale (prerogative, queste, riconosciute dagli artt. 10 e 22 comma 4 T.U.), altra cosa è negare la possibilità per gli interessati di ricorre comunque al permesso di costruire al posto della SCIA. Anche perché ricorrere all uno o all altro dei titoli edilizi incide sulla applicazione, tra l altro, delle sanzioni penali di cui all art. 44 T.U. Se ottengo il permesso di costruire (oggi anche in forma tacita) non sono penalmente responsabile per il caso di difformità del progetto assentito rispetto alla normativa urbanistico-edilizia [art. 22, comma 7, e art. 44 comma 1, lett. a) T.U.]. Art. 22 comma 7 T.U. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. Per questi motivi, escludere la possibilità di ricorrere al permesso di costruire al posto della SCIA, non costituisce una misura di ulteriore semplificazione e ulteriore riduzione dei termini procedimentali a cui si riferisce l art. 20, comma 12, T.U. nel definire l ambito della competenza legislativa concorrente della regione in materia. La giustificazione del divieto, imposto dalla norma regionale, di chiedere il permesso al posto della SCIA non appesantire i lavoro degli uffici comunali non trova alcun fondamento visto che ora il permesso di costruire si può formare in modo tacito, con il meccanismo del silenzio assenso. S.C.I.A. (artt. 84 e 84-bis LRT 1/2005) 18

19 Domanda n. 1) Che differenza c è tra DIA e SCIA? La fondamentale differenza è che con la DIA l interessato si limitava a denunciare l inizio di una prossima attività che poteva intraprendere solo decorsi 20/30 giorni dal deposito in Comune della pratica. Con la SCIA, l interessato segnala invece che contestualmente al deposito della pratica inizia l attività ivi specificata e documentata. Altra differenza è quella relativa ai limiti e condizioni poste ai poteri inibitori e sanzionatori dell amministrazione allorché dai controlli successivi al decorso di 30 giorni dal deposito della pratica siano riscontrate, alternativamente: 1) la falsità delle asseverazioni / autocertificazioni prodotte; 2) la non conformità dell intervento rispetto alla normativa urbanisticoedilizia vigente; 3) il pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale paesaggistico ambientale, per la salute, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale (art. 84-bis). Vedi le domande n. 8) e seguenti. Domanda n. 2) Una volta che deposito la SCIA in Comune devo necessariamente e contestualmente iniziare i lavori? No. L art. 19, comma secondo, legge 241/90 stabilisce infatti che l attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. Non si tratta quindi di un obbligo ma di una facoltà. Nulla toglie che si continui ad attendere, come prima, lo scadere del periodo in cui l amministrazione è tenuta a fare i controlli sulla completezza della pratica. In questo senso va interpretato l art. 84, comma 5, della LRT 1/2005 allorché stabilisce che.. l inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. La facoltà e non l obbligo di iniziare i 19

20 lavori dal momento del deposito della pratica è da considerare principio fondamentale posto dalla normativa nazionale (art. 19 legge 241/90) il cui rispetto si impone al legislatore regionale. Resta il fatto che il Comune, legittimamente, considererà ogni SCIA depositata come una comunicazione di inizio lavori. L interessato potrà comunque indicare che i lavori inizieranno a partire dal oppure decorsi tot giorni dal deposito della pratica. Domanda n. 3) Che differenza c è tra l asseverazione che allegavo alla DIA e quella che ora devo allegare alla SCIA? In pratica nessuna. La differenza è semmai sul piano della sanzione penale che si applica nel caso in cui non corrisponda al vero quanto dichiarato dal tecnico : mentre prima la sanzione era quella prevista dall art. 481 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa da 51,00 a 516,00) ora la sanzione è quella dell art. 19 comma 6, legge 241/90, ovvero la reclusione da uno a tre anni. Domanda n. 4) Quali sono i casi in cui l asseverazione del professionista può considerarsi falsa, mendace o non corrispondente al vero? Premessa - Le principali ipotesi di reato contemplate dal T.U. 1) L intervento progettato e attuato o in corso di realizzazione non è conforme alla disciplina urbanistico-edilizia; 2) l asseverazione falsa o mendace; 3) l assenza di titolo edilizio e/o l esecuzione di lavori in difformità dal medesimo. PRIMA IPOTESI Violazione della disciplina urbanistico-edilizia Quattro tipi di responsabilità che si cumulano: - amministrativa (artt. 129, 131, 135-bis LRT 1/2005) 20

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