LE ESPERIENZE ITALIANE PER IL COMPLETO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE VAS, VIA E IPPC. VERSO LA REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS.

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1 LE ESPERIENZE ITALIANE PER IL COMPLETO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE VAS, VIA E IPPC. VERSO LA REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS Alessandro Maria Di Stefano 1

2 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 IN MATERIA AMBIENTALE Il testo del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ha fallito l obiettivo principale posto dalla legge 308/2004: redazione di un testo unico delle disposizioni normative in materia ambientale (un Codice ambientale ), sulla base di due principi guida: integrazione semplificazione. 2

3 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 IN MATERIA AMBIENTALE Infatti: in primo luogo il Decreto non tratta alcuni temi di grande rilievo (ad esempio: Aree protette); in secondo luogo sono numerose le norme che rimangono affidate a specifiche disposizioni vigenti ovvero da emanare per recepire normative europee; in terzo luogo le disposizioni in esso previste spesso producono effetti di notevole complicazione ed appesantimento burocratico. 3

4 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 IN MATERIA AMBIENTALE L esigenza di un Testo unico delle disposizioni normative in materia ambientale, in grado di conseguire insieme integrazione e semplificazione delle normative, rimane ancora un obiettivo condivisibile (ed effettivamente largamente condiviso). Un obiettivo da costruire coerentemente. Tramite un difficile e paziente lavoro, che abbisogna della responsabile partecipazione di tutti i soggetti. Soprattutto, senza cedere alla tentazione di semplificare la complessità delle attuali società avanzate (e la complessità degli interessi ad esse connaturate). 4

5 3. VAS Il Decreto delinea una procedura di VAS assimilata erroneamente a quella di VIA, senza tenere in debita considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali. In particolare senza tenere conto delle differenze stabilite per i due differenti strumenti nelle Direttive europee. 5

6 3. VAS Al riguardo basta ricordare che la proposta di Direttiva (GU C 83 del 25marzo 1999) lasciava alla decisione dei singoli Stati membri se prevedere la VAS 1. oppure 2. come procedura di ulteriore autorizzazione (dal punto di vista ambientale) del piano o programma; come processo di integrazione delle tematiche ambientali nella procedura di approvazione del piano o programma. 6

7 3. VAS La Direttiva 2001/42/CE approvata ed oggi vigente ha compiuto una scelta netta, eliminando l ipotesi di considerare la VAS come una ulteriore procedura di approvazione e/o autorizzazione per i piani e programmi. La vigente Direttiva 2001/42/CE prevede invece (sottolineando ed insistendo con molte disposizioni sul tema) una fortissima integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori interessati. 7

8 3. VAS La VAS, infatti, non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un processo decisionale della pubblica amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-economico, territoriale ed ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte ed assume decisioni. La Direttiva sembra delineare un percorso in cui questa caratteristica del procedimento risulta evidente. 8

9 3. VAS Mentre il decreto 152/06 individua un iter in cui la valutazione ambientale e la pianificazione / programmazione non si intersecano realmente, ma rimangono come fasi consequenziali e sostanzialmente separate. Infatti, prevede che su un piano o programma venga emesso un giudizio di compatibilità ambientale (a cui il piano o programma deve obbligatoriamente adeguarsi) da un soggetto diverso, senza prevedere la necessità di confronto con l ente che predispone e che approva il piano o programma. In sostanza viene configurata un procedimento di tipo command and control in un ambito (piani e programmi) che meno sopporta un mero approccio autoritativo. 9

10 3. VAS L articolo 12, comma 2, del decreto 152/06, inoltre, prevede che, in sede di esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni, si intende emesso un Giudizio di compatibilità ambientale negativo. Tale disposizione si applica non solo ai piani e programmi sottoposti a VAS di competenza statale, ma anche di competenza regionale fino all approvazione di apposite norme regionali. 10

11 3. VAS Questa previsione dell art. 12 implica il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un Giudizio negativo solo a causa della scadenza dei termini, con la conseguente non approvazione del piano o programma. Ciò è molto grave in considerazione del fatto che l esistenza di piani e programmi è particolarmente importante per orientare l azione della pubblica amministrazione, dell economia e della società. 11

12 3. VAS La consultazione dei soggetti istituzionali e la partecipazione del pubblico al processo decisionale, che nella Direttiva 2001/42/CE, nelle Disposizioni europee sull informazione e partecipazione del pubblico in campo ambientale (Direttive 2003/4/Ce, 2003/35/CE e Decisione 2005/370/CE) oltre che nella Convenzione di Aarhus, sono elementi centrali e fondamentali della valutazione ambientale che accompagnano l intero processo sin dalle fasi iniziali, risultano, invece, nel decreto 152/06, relegati nella parte conclusiva dell iter e sembrano incidere poco sul processo decisionale. 12

13 4. VIA Per la VIA appare, invece, coerente, sia alle Direttive 85/337 e 97/11 sia al tipo di procedura che la teoria e la prassi hanno consolidato a livello mondiale da alcuni decenni, la scelta compiuta nel Titolo III della parte seconda del Decreto 152/06 di una procedura autorizzativa, cui è preposta una autorità competente che emette un Giudizio di compatibilità ambientale. 13

14 4. VIA Per la VIA occorre, in primo luogo, sottolineare che le discipline proposte confermano ed estendono la portata di scelte già oggi oggetto di procedura di infrazione europea. 14

15 4. VIA In primo luogo ciò è vero (Parere motivato 2003/2049 C(2005)2341 del 05/07/2005) per la mancata considerazione degli elementi di cui all Allegato III della Direttiva 97/11/CE nella selezione dei progetti da assoggettare alle procedure di VIA, ed in particolare per la non assimilazione delle aree SIC o ZPS (di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) alle aree naturali protette per quanto riguarda l assoggettamento alle procedure di VIA dei progetti ricadenti al loro interno nonché la riduzione del 50% delle soglie. Tale scelta appare confermata nel decreto in esame. Anzi, appare ulteriormente peggiorata poiché la riduzione del 50% si applica solo ai progetti dell Allegato A (cioè a quelli sottoposti a VIA). 15

16 4. VIA Ancora, si rileva che negli elenchi allegati al decreto in esame (Elenchi A e B dell Allegato III della parte seconda del D. Lgs. 152/06 che elencano i progetti assoggettati rispettivamente a VIA e a Screening) mancano alcune categorie progettuali contemplate nelle direttive comunitarie. Tale mancata previsione è già oggetto di procedura di infrazione europea (Parere motivato 2003/2049 C(2005)2341 del 05/07/2005). Inoltre essa è aggravata dalla scelta compiuta negli Elenchi A e B dell Allegato III di non prevedere alcune ulteriori categorie progettuali previste dalle norme comunitarie. 16

17 4. VIA In particolare le difformità dall Allegato I della Direttiva, relativa ai progetti assoggettati a procedura di VIA, del D. Lgs. 152/06 riguardano 3 categorie progettuali. Le difformità dall Allegato II della Direttiva, relativa ai progetti assoggettati a procedura di Screening, del D. Lgs. 152/06 (che ampliano ulteriormente le difformità già contestate dalla Commissione europea) riguardano 28 categorie progettuali. 17

18 4. VIA La norma dispone l esclusione dall ambito di applicazione della VIA di una serie di tipologie di progetti, in contrasto con le disposizioni comunitarie che prevedono l esclusione solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale. I progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile o disposti in via d urgenza possono essere esclusi unicamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE (come previsto dall art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n Legge comunitaria 2003). 18

19 4. VIA Non è possibile, infine, l esclusione dei progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, con particolare riferimento alle opere di cui all allegato I della direttiva 85/337/CEE che devono essere sottoposte a procedura di verifica o di valutazione secondo i criteri indicati al punto 13 dell allegato II della direttiva medesima. 19

20 4. VIA Nell art. 24 del titolo III della parte seconda del decreto 152/06, tra le finalità della VIA, è ricompresa solo parzialmente (per quanto riguarda le ragioni della scelta tra le alternative) la considerazione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell impatto ambientale. Questa previsione è in contrasto con la prescrizione dell art. 5, comma 3, della Direttiva 85/337/CE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, che prevede tale obbligo. 20

21 4. VIA L attribuzione allo Stato della competenza per le procedure di VIA e per le procedure di verifica (screening) per i progetti sottoposti ad autorizzazione statale, prevista dall art. 25, comma 1, lett. a), del titolo III della parte seconda del decreto 152/06 in esame, è molto critico ed inaccettabile (e, con ogni probabilità, non valutato nelle sue conseguenze pratiche ed organizzative). Infatti, in base alla lettera di questa disposizione, quasi tutte le procedure (di VIA e di verifica - screening) possono essere attribuite allo Stato. 21

22 4. VIA Questa previsione, si pone in contrasto con la legge delega 308/2004 che prevedeva il rispetto del principio di sussidiarietà e conseguentemente delle competenze così come delineate dal D. Lgs. 112/1998. La disciplina che prevede un accentramento delle competenze da parte del livello di governo statale configurerebbe un esercizio del potere da parte del Governo, ben al di là dei limiti posti dalla delega. 22

23 4. VIA Altrettanto critica ed inaccettabile (e, anche in questo caso, non valutato nelle sue conseguenze pratiche ed organizzative) è l attribuzione, prevista sempre dall art. 25, comma 1, lett. a), allo Stato della competenza, per le procedure di VIA e per le procedure di screening, per i progetti aventi impatto ambientale interregionale. E appena il caso di ricordare che tutte le normative regionale sulla VIA contengono già disposizioni che garantiscono il coordinamento delle Regioni direttamente interessate nel caso di impatti ambientali interregionali sia nella forma di informazione e consultazione sia nella forma di codecisione tramite una intesa tra le Regioni interessate. 23

24 4. VIA L articolo 31, comma 2, del decreto 152/06, inoltre, prevede che, per le VIA statale, in sede di esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni, si intende emesso un Giudizio di compatibilità ambientale negativo. Tale potere sostitutivo e tale Giudizio di compatibilità ambientale negativo decorso il termine di 60 giorni si applica anche alle VIA non statali fino all emanazione di apposite norme regionali. Questa previsione implica il rischio che numerosi progetti abbiano un Giudizio negativo solo a causa della scadenza dei termini, con la conseguente non approvazione del progetto. 24

25 4. VIA Anche questa disposizione si pone in contrasto con la legge delega 308/2004 che prevedeva il rispetto del principio di sussidiarietà. Illogica appare, inoltre, la mancata precisa individuazione positiva della attribuzione delle competenze. Questa indeterminatezza avvalora l ipotesi di una scelta per un forte accentramento allo Stato delle competenze. 25

26 4. VIA Inaccettabile appare, inoltre, la individuazione di due unici Allegati (A e B) per i progetti assoggettati rispettivamente a Via ed a Screening, senza alcuna precisa individuazione positiva della attribuzione delle competenze. Questa indeterminatezza avvalora l ipotesi di una cosciente e fortemente perseguita scelta di affermare un forte accentramento allo Stato delle competenze e di una assoluta non applicazione del principio di Sussidiarietà e lascia presagire un fiorire molto numeroso di conflitti di attribuzione e di contenziosi giurisdizionali. 26

27 4. VIA La previsione contenuta nell art. 33 secondo cui tutti gli elementi positivamente valutati in sede di VAS o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma costituiscono dati acquisiti per la VIA appare in secco contrasto con le disposizioni dell art. 11 della Direttiva 2001/42/CE secondo cui la Valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.. 27

28 5. IPPC Una prima osservazione riguarda il fatto che, in pratica di IPPC non vi sia quasi traccia nel testo. Non viene specificato che per l IPPC rimangono valide le disposizioni del recente D. Lgs. 59/2005 (come, credo, sia nelle intenzioni degli estensori, non essendo tale decreto abrogato). 28

29 5. IPPC Nell art. 34 del decreto appare contraddittoria la disciplina delle relazioni tra VIA e IPPC nella parte che prevede l integrazione fra loro delle rispettive procedure. Nel senso che il comma 1 dispone che la VIA è integrata nell IPPC, mentre il comma 2 dispone che nelle more del rilascio della VIA la procedura di IPPC rimane sospesa e che l autorità che rilascia l Autorizzazione Integrata Ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale. 29

30 5. IPPC Occorre inoltre sottolineare che la previsione della legge delega di giungere ad una semplificazione dei procedimenti autorizzatori con il rilascio di un autorizzazione unica, non trova nessun riscontro nel testo della bozza di decreto delegato. La indicazione di una unificazione dei procedimenti sembra quindi scomparsa e torna ad essere privilegiato l approccio settoriale. 30

31 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 A fine febbraio il Ministero dell Ambiente ha inviato per la consultazione delle Regioni e delle Associazioni una proposta di revisione della parte II del D. Lgs 152/06 su VAS e VIA. Tale decreto deve essere approvato entro il 31 luglio 2007, termine di proroga della entrata in vigore di parte seconda stabilito dal c.d Decreto Legge Milleproroghe recentemente convertito in legge. 31

32 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una prima osservazione generale riguarda il superamento della erronea assimilazione delle discipline relative alla VAS a quelle relative alla VIA ed all IPPC. E previsto che il nuovo decreto costituiscano recepimento ed attuazione delle direttive su VAS e VIA, mentre per l IPPC sono previste modalità di coordinamento con la VIA. Infatti è previsto che nell ambito della VIA sono individuate modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative ambientali, ivi comprese quelle relative all IPPC. 32

33 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una seconda osservazione generale riguarda il corretto recepimento degli ambiti di applicazione delle direttive europee per VAS e VIA. Non vi sono, infatti più incongruenze rispetto alle direttive europee: - - per la VAS relativamente ai piani e programmi esclusi dal vecchio 152 dall obbligo di effettuazione; per la VIA relativamente alla mancata previsione nel vecchio 152 di numerose tipologie progettuali. 33

34 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una terza osservazione generale concerne la chiara individuazione delle competenze statali e regionali: sia per la VAS: Ministero dell Ambiente per i piani e programmi la cui approvazione spetta ad organi statali; Regioni o l'amministrazione individuata dalle leggi regionali per i piani e programmi la cui approvazione spetta ad organi non statali; 34

35 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 sia, in particolare, per la VIA in cui sono individuati elenchi positivi di tipologie progettuali: - 1 elenco per i progetti soggetti a VIA di competenza statale; - 1 elenco per i progetti soggetti a VIA di competenza regionale; - 1 elenco per i progetti soggetti a verifica (Screening) di competenza regionale. 35

36 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Ancora è rilevante la previsione che le Regioni possano con proprie leggi (anche adeguando le leggi regionali previgenti) disciplinare le competenze proprie e quelle degli enti locali definendo alcuni criteri cui tali leggi regionali devono attenersi. 36

37 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una quarta osservazione generale riguarda la previsione di istituzione di un unica Commissione per l effettuazione delle istruttorie relative esclusivamente a VAS e VIA composta da 60 membri oltre il presidente. E inoltre previsto che nel caso di contemporanea effettuazione di VIA ed IPPC, tale commissione si coordini con la commissione IPPC prevista dal D. Lgs. 59/05. 37

38 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Su questa Commissione ritengo molto probabile che le Regioni eccepiscano il mancato coinvolgimento di rappresentanti regionali al suo interno, come avviene nelle attuali Commissioni VIA (anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003 sulla mancata piena integrazione (punto 16 della parte dispositiva della sentenza) di rappresentanti regionali nella Commissione VIA speciale relativa alle opere della Legge Obiettivo ). 38

39 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una quinta osservazione generale concerne la esplicita previsione di norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti. In particolare: 1. nel caso di progetti sottoposti a VIA statale e contemporaneamente a IPPC statale è previsto che il provvedimento di VIA fa luogo dell Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA): nel caso di progetti sottoposti a VIA regionale e contemporaneamente a IPPC regionale è previsto che le Regioni assicurino che il rilascio dell AIA sia coordinato all interno della VIA; 39

40 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS nei casi precedenti le procedure di consultazione dovranno essere in ogni caso uniche; nei casi precedenti lo studio di impatto ambientale (SIA) deve contenere anche le informazioni previste per l AIA (art. 5, D. Lgs. 59/05); nei casi precedenti il provvedimento finale deve contenere le condizioni stabilite per l AIA (artt. 7 e 8 D. Lgs. 59/05); 40

41 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS la VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione di incidenza per le are SIC e ZPS a tal fine il Rapporto ambientale e il SIA devono contenere gli elementi per la valutazione di incidenza (Allegato G, DPR 357/97); a tal fine la valutazione dovrà essere estesa alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza; a tal fine le modalità di informazione al pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale; 41

42 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS la verifica di assoggettabilità (screening) può essere condotta, nel rispetto delle rispettive disposizioni nell ambito della VAS; in tal caso le modalità di informazione al pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale; 4. nella redazione del SIA relativi a progetti previsti da piani e programmi già sottoposti a VAS possono essere utilizzate le informazioni e le analisi del Rapporto ambientale 42

43 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS nella redazione dei progetti e della relativa VAS dovranno essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS. 43

44 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una sesta osservazione generale riguarda la previsione che l autorità competente per VAS e VIA, ove lo ritenga utile, in particolare per i coordinamenti procedurali ricordati, indice una o più Conferenze di Servizi (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90) Su questo aspetto occorre segnalare che la scelta della continuazione dell avvalimento di una apposita Commissione per VAS e VIA non appare il modello organizzativo più adeguato ad organizzare procedimenti incentrati su Conferenze di Servizi. 44

45 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Una settima osservazione generale riguarda la previsione che le modalità di partecipazione previste per VAS e VIA soddisfano i requisiti sul procedimento amministrativo, ed in particolare l avvio del procedimento (artt. 7 e seguenti della L. 241/90) 45

46 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS 152 Un ultima osservazione generale riguarda la scelta (che ritengo fortemente positiva): di un identico modello procedimentale relativo alla VAS per i procedimenti di competenza statale ed i procedimenti di competenza regionale; di un identico modello procedimentale relativo alla VIA per i procedimenti di competenza statale ed i procedimenti di competenza regionale. 46

47 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS Per quanto riguarda la VAS le proposte di revisione della parte II del 152 vedono un superamento della previsione della erronea assimilazione della VAS alla VIA e quindi della previsione di un ulteriore procedimento autorizzativo per piani e programmi. Infatti è previsto che l autorità competente per la VAS e l autorità procedente (che predispone il piano o programma) collaborano in ogni momento per assicurare l integrazione delle valutazioni. E inoltre previsto che la VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla loro approvazione. 47

48 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS La VAS è quindi preordinata a garantire che che gli impatti significativi sull ambiente siano presi in considerazione durante l elaborazione di piani e programmi ed anteriormente alla loro approvazione. E inoltre stabilito la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione Viene così data attuazione alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE sulla fortissima integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed autorità) dei settori interessati. 48

49 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS Scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di assoggettare il piano o programma alla VAS. Preme sottolineare che è affidata all autorità competente per la VAS la responsabilità di emettere (sentita l autorità procedente, cioè l autorità che redige o approva il paino o programma, e tenuto comto di tutti i contributi pervenuti) il provvedimento di verifica assoggettando od escludendo il piano o programma dal procedimento di VAS. 49

50 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS Per la VAS è sempre prevista un procedimento ad evidenza pubblica. Infatti l autorità procedente e l autorità competente depositano per 60 giorni la proposta di Piano o programma e del relativo Rapporto ambientale presso i propri uffici e nel proprio sito WEB. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei BUR un avviso di avvenuto deposito. Entro il termine di 60 giorni chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare proprie osservazioni. 50

51 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS Le attività tecnico istruttorie per la VAS sono volte dalla autorità competente con cui collabora l autorità procedente. L autorità competente, in collaborazione con l autorità procedente, valuta tutta la documentazione e le osservazioni ed esprime il proprio parere motivato sulla VAS entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini della consultazione. L autorità procedente, in collaborazione con l autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, alla luce del parere motivato. 51

52 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS L autorità procedente approva il piano o programma, tenendo conto del parere motivato sulla VAS. Preme sottolineare che il modello prescelto per la VAS prevede una piena responsabilizzazione dell autorità che ha la responsabilità del piano o programma (autorità procedente) eliminando l ulteriore procedimento autorizzativo ed il silenzio diniego ope legis previsti dal vecchio 152/06. 52

53 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VAS L efficacia della VAS è affidata: alla qualità ed autorevolezza del parere motivato sulla VAS; all obbligo di motivazione di ogni decisone assunta dall autorità procedente in particolare in relazione al parere motivato sulla VAS; alla trasparenza e pubblicità di ogni atto e passaggio del procedimento di VAS. 53

54 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VIA Preme evidenziare le due novità più rilevanti della procedura di Verifica di assoggettabilità : a) si tratta di un procedimento ad evidenza pubblica: diventa generalizzata (dando attuazione alla Direttiva 2003/35/CE) in tutto il paese la informazione e partecipazione dei cittadini allo screening prevista finora solo in alcune Regioni (Piemonte ed Emilia - Romagna); 54

55 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VIA b) c) viene eliminato il Silenzio assenso (l esclusione dalla procedura di VIA una volta scaduti i termini del procedimento). Ciò deriva dall adeguamento alle norme comunitarie che non prevedono il silenzio assenso per lo screening; tant è vero che la Commissione europea ha nel lontano 2004 aperto una formale procedura di infrazione contro lo Stato italiano su tale aspetto; lo screening diviene formalmente una dei procedimenti svolti anche per le procedure di competenza statale. 55

56 LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLA PARTE II DEL D. LGS VIA La novità più rilevante della procedura di VIA è certamente rappresentata dalla previsione che essa sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale. Viene così esteso in tutto il paese e generalizzato il modello procedimentale di semplificazione ed integrazione previsto finora solo in alcune Regioni. 56

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